Articolo 1 della Legge 3 aprile 1989, n. 147
Articolo 2
Versione
28 aprile 1989
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989