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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 419/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ARno Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 419/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, a Polistena il 13.03.1981 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cittanova (RC), Via Vittorio Perelli n. 60 presso lo studio dell'Avv.
CA AR, che la rappresenta e difende per procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via San Girolamo n. 1, Cittanova (RC), presso lo studio dell'Avv.
TI EN, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.06.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1. La vicenda processuale
Con atto di citazione notificato il 27.02.2023 esponeva che: Parte_1
1) in data 6.08.2007 aveva contratto matrimonio in Cittanova con il convenuto , Controparte_1 scegliendo il regime della separazione dei beni;
2) il Tribunale di Palmi:
• con sentenza n. 288/2021, pubblicata il 6 aprile 2021 (procedimento R.G. n. 1054/2018) aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
• con sentenza n. 526/2021, pubblicata il 18 giugno 2021 (procedimento R.G. n. 1965/2020), aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) le parti e , durante il matrimonio, avevano acquistato i Parte_1 Controparte_1 seguenti immobili:
• il fabbricato ubicato in Rizziconi alla via Lepanto n. 25, riportato nel relativo catasto al foglio 24, particella 550, sub 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita catastale € 111,55 (con atto stipulato dal notaio in data 1° aprile 2009); Persona_1
• piccolo vano destinato a garage di circa mq 20 ubicato in Cittanova alla Via Quasimodo n. 2, piano S1, riportato nel relativo catasto al foglio 51, particella 339, sub 14, in corso di costruzione, nonché la quota indivisa di 1/9 di una porzione di terreno dell'estensione di mq 140, riportato nel relativo catasto al foglio 51, particella 230, R.D. 1.08, R.A. 0,65 (con atto stipulato dal notaio in data 5 giugno 2012); Persona_2
4) inoltre, le parti e risultavano formalmente cointestatari Parte_1 Controparte_1 di:
- libretto di risparmio postale n. 000027433311 (Ufficio di Cittanova) dove venivano versati esclusivamente i risparmi della parte attrice. Al 17.09.2018 il saldo attivo era pari ad € 28.759,83. Il convenuto , poiché il libretto postale era detenuto dalla anche a seguito Controparte_1 Parte_1 della separazione, si era fatto rilasciare una “Carta Libretto” collegata, con la quale dal 16 aprile
2021 all'8 maggio 2021 ha prelevato la complessiva somma di € 14.300,00. Tali operazioni erano state registrate sulle schede relative al medesimo libretto, come di seguito indicate:
• dal 16 aprile al 28 aprile 2021: scheda rilasciata il 29 ottobre 2016 (1- 0928702166);
• dal 4 all'8 maggio 2021: scheda rilasciata il 20 settembre 2021 (1- 1225468766).
L'attrice in data 20 settembre 2021 aveva prelevato la somma di € Parte_1
14.360,00.
5) le parti e risultavano formalmente cointestatari del conto Parte_1 Controparte_1 corrente BancoPosta n. 87324570, che al 30.09.2018 presentava un saldo attivo di € 759,81. In data aprile 2016, la chiedeva l'emissione dell'assegno vidimato n. 6553665925 intestato a Parte_1
per l'acquisto dell'autovettura Audi A5 targata FB 758VJ. Tale autoveicolo Controparte_2 intestato allo , continuava ad essere in uso a quest'ultimo, nonostante in data 16 aprile 2021 CP_1 fosse stato ceduto al di lui padre, . Persona_3
L'attrice evidenziava che le somme relative ai rapporti postali (libretto e Parte_1 conto corrente) accesi presso l'Ufficio di Cittanova, seppure cointestati a e Controparte_1
risultavano di spettanza esclusiva dell'attrice la quale aveva fatto ivi Parte_1 confluire i propri risparmi, compresa l'indennità percepita quale “vittima della mafia”. Pertanto, le operazioni di prelievo effettuate da convenuti risultavano illegittime. Controparte_1
Inoltre, l'autovettura Audi A5 era stata interamente pagata dalla , poiché l'importo Parte_1 utilizzato per comprarla era stato prelevato (con la richiesta di emissione dell'assegno) dal citato conto corrente.
L'attrice chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta,
1) ORDINARE lo scioglimento della comunione dei beni immobili descritti al punto 3) della premessa, con ATTRIBUZIONE ai IGg. e della quota ad Parte_1 Controparte_1 ognuno spettante e corresponsione di eventuale conguaglio.
2) ORDINARE al Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità.
3) DICHIARARE che il IG. deve corrispondere alla IG.ra i frutti civili derivati CP_1 Parte_1 dal possesso esclusivo del fabbricato destinato a civile abitazione ubicato in Rizziconi alla Via
Lepanto n. 25, e conseguentemente ORDINARE allo stesso il relativo pagamento a favore CP_1 della parte attrice, previa quantificazione della somma spettante.
4) DICHIARARE che gli importi risultanti nel settembre 2018 sia sul conto corrente BancoPosta n.
87324570, che sul libretto di risparmio postale n. 000027433311, entrambi accesi presso l'Ufficio di Cittanova, sono di spettanza esclusiva della IG.ra , per avere determinato Parte_1 quest'ultima con beni personali il relativo accumulo, con conseguente illegittimità di ogni operazione effettuata dal IG. in data successiva. CP_1
5) DICHIARARE che l'autovettura Audi A5 targata FB 758VJ, seppure intestata al sig. CP_1
è stata interamente pagata dalla IG.ra .
[...] Parte_1
6) ORDINARE al IG. di corrispondere alla IG.ra : Controparte_1 Parte_1
- la somma di € 14.300,00 illegittimamente prelevata dal 16 aprile 2021 all'8 maggio 2021 tramite la “Carta Libretto”, collegata al libretto ordinario n. 000027433311, oltre gli interessi legali delle singole operazioni sino al definitivo soddisfo;
- la somma di € 37.000,00 destinata all'acquisto dell'Audi A5 targata FB 758VJ, oltre gli interessi legali della data dell'operazione (1 aprile 2016) sino al definitivo soddisfo.
7) ATTRIBUIRE le somme riportate dal conto corrente BancoPosta n. 87324570, che al 30 settembre 2018 presentava un saldo attivo di € 759,81=, alla . Parte_1
8) CONDANNARE il IG. al pagamento di spese e competenze.” Controparte_1 Con comparsa depositata tardivamente il 6.07.2023 si costituiva il convenuto , il Controparte_1 quale aderiva alla domanda di scioglimento della comunione “legale” proposta dall'attrice evidenziando che, trattandosi di beni immobili e mobili (vettura) acquistati Parte_1 durante il matrimonio, nonché di somme confluite su rapporti postali cointestati, non era in contestazione il diritto degli ex coniugi di richiedere lo scioglimento della comunione legale, con attribuzione in loro favore della relativa quota di proprietà.
Tuttavia, effettuava talune precisazioni:
- chiedeva all'attrice la corresponsione dei frutti civili derivanti dal Parte_1 possesso esclusivo del garage ubicato in Cittanova alla via Quasimodo, n. 2, piano S1 - riportato nel
N.C.E.U. di detto comune al foglio 51, particella 339, sub 14 – e della porzione di terreno sita sempre in Cittanova individuata nel Catasto terreni di detto comune al foglio 51, particella 230;
- contestava la circostanza che le somme giacenti sui rapporti postali corrispondessero per intero ai risparmi della ex moglie, avendo lo stesso sempre lavorato e prodotto reddito;
pertanto, il prelievo effettuato dallo di € 14.300,00 dal libretto di risparmio postale doveva ritenersi pienamente CP_1 legittimo, corrispondendo alla quota di pertinenza del convenuto (metà) della somma totale portata dal libretto medesimo;
peraltro, l'indennità percepita dall'attrice quale “vittima della mafia” non era stata destinata ad alimentare i predetti rapporti postali, ma bensì al completamento della casa coniugale ed all'acquisto di un immobile sito in Siderno;
- la somma necessaria per l'acquisto dell'autovettura Audi A5 targata FB758VJ era stata fornita con soldi del conto corrente postale sul quale confluivano anche i risparmi del convenuto;
- l'attrice possedeva indebitamente i mobili e gli arredi, acquistati dallo con i propri risparmi CP_1 personali per il prezzo di 25.000,00 euro, che dovevano essergli corrisposti, trattandosi di beni acquistati con somme di pertinenza esclusiva dello;
inoltre, anche la cristalleria ed il set di CP_1 pentole esistenti presso la casa coniugale risultavano di proprietà esclusiva dello . CP_1
Alle parti venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Dopo alcuni rinvii per tentare conciliazione delle parti e la formulazione alle medesime di una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. (cui aderiva soltanto il convenuto ), le Controparte_1 parti insistevano nelle richieste formulate.
Acquisiti i certificati ipotecari speciali sui beni immobili oggetto di domanda di divisione e sentito il teste ammesso di parte attrice (udienza del 13.06.2025), la causa veniva rinviata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (60+20).
2. La domanda di di restituzione della somma di € 14.300,00 prelevata dal Parte_1 convenuto dalla “Carta Libretto”, collegata al libretto ordinario n. Controparte_1
000027433311. ha richiesto la restituzione della somma di € 14.300,00 prelevata dal Parte_1 convenuto dalla “Carta Libretto”, collegata al libretto ordinario n. 000027433311 e Controparte_1 pari alla metà del saldo attivo.
A sostegno della domanda ha evidenziato che il libretto di risparmio postale n. 000027433311, cointestato tra i due ex coniugi, era stato alimentato esclusivamente con i risparmi della medesima attrice;
pertanto, dovevano ritenersi illegittime le operazioni contabili con cui lo Controparte_1 aveva proceduto al prelievo dal conto cointestato dell'importo complessivo di € 14.300,00 dal
16.04.2018 all'8.05.2021.
Ritiene questo Tribunale che la vicenda in esame vada risolta sulla base delle norme che regolano il conto corrente cointestato e la solidarietà tra i contitolari, quindi ai sensi dell'art. 1854 e 1298 c.c.
Secondo l'art. 1854 c.c. nel conto cointestato tra più persone dove ognuna può agire anche disgiuntamente, come nel caso di specie, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Ai sensi dell'art. 1298 comma 2° c.c., inoltre, nei rapporti interni tra i contitolari tenuti in solido, le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (cfr.
Cassazione civile sez. II, 13/09/2024, n.24655)
Inoltre, la cointestazione di un conto corrente tra i coniugi attribuisce agli stessi, ex articolo 1854 del Cc, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo a una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr.
Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.4838).
Appare chiaro pertanto come nel caso di specie, le somme esistenti sul conto corrente in oggetto e prelevate dallo dovessero presumersi di proprietà di entrambi i coniugi in parti Controparte_1 uguali, salvo prova contraria, dovendo tale prova essere fornita dalla che Parte_1 aveva interesse a far valere la titolarità esclusiva su tali somme.
Nel caso di specie si ritiene che la presunzione di contitolarità delle somme presenti sul rapporto postale, all'epoca del prelevamento autonomo da parte di , non sia stata superata Controparte_1 dagli elementi presenti in atti, mancando la prova che le somme in oggetto siano di esclusiva spettanza dell'attrice . Parte_1
Al riguardo si evidenzia:
- non è contestato dallo (e risulta provato del resto anche dalle distinte contabili) Controparte_1 che le operazioni di prelievo dell'importo di € 14.300,00 siano state effettuate successivamente al
16.04.2021, successivamente alla sentenza di separazione tra le parti n. 288/2021, pubblicata il
6.04.2021;
- del predetto libretto ordinario non sono state depositate le distinte di versamento/prelievo che avrebbero potuto dare contezza della movimentazione ed utilizzo da parte dei coniugi delle somme ivi versate (anche il perito della stessa attrice scrive nella perizia - depositata in atti e confermata in sede di escussione testimoniale- che “tale conto, acceso in data del 08/08/2007 alla data del
20/09/2021 presentava un saldo attivo di € 1,66. Su tale conto di risparmio non risultano operazioni di accredito di stipendi o altri emolumenti” individuando in entrata, solo per altri conti diversi dal predetto libretto di risparmio postale n. 000027433311, “le somme complessivamente accreditate esclusivamente a a titolo di stipendio e di indennità su rapporti Parte_1 postali indicati ai punti 1) e 2)”;
- le somme provenienti dall'indennità per vittime della mafia, indicate dall'attrice Parte_1
, non è dunque certo che siano state versate sul libretto cointestato in esame n.
[...]
000027433311, stante la mancanza delle distinte di versamento dell'epoca ed integrali;
- risulta documentato dall'esame della movimentazione del libretto ulteriori prelievi, non contestati dall'attrice.
Del resto, grava sulla l'onere di provare che i versamenti sul conto cointestato ad Parte_1 entrambi i coniugi (da cui furono prelevate le somme contestate) provenissero o meno dall'odierna attrice, secondo il criterio della vicinanza della prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, “…assolto l' onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte.” (cfr. Cass.n.7830/2018).
Ne consegue l'infondatezza della domanda di . Parte_1
3. La domanda dell'attrice di restituzione della somma di € 37.000,00 Parte_1 destinata all'acquisto dell'Audi A5 targata FB 758VJ, oltre gli interessi legali della data dell'operazione (1 aprile 2016) sino al definitivo soddisfo. In punto di fatto risulta che e risultano cointestatari del Parte_1 Controparte_1 conto corrente BancoPosta n. 87324570, che al 30 settembre 2018 presentava un saldo attivo di €
759,81.
In data 1.04.2016 (in costanza di matrimonio), la ha chiesto l'emissione dell'assegno Parte_1 vidimato n. 6553665925 intestato a per l'acquisto dell'autovettura Audi A5 Controparte_2 targata FB 758VJ.
Orbene sul punto va richiamata la giurisprudenza di legittimità per cui in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/05/2024, n.13366).
Invero, l'art. 143 c.c., al terzo comma, prevede che “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. È questa l'esigenza solidaristica e di assistenza familiare che sottende alla disciplina in esame e che caratterizza qualsiasi compagine di tipo familiare.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile sez. I, 21/10/2019
n.26777 in motivazione), “nel contenzioso post coniugale i coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.”.
In altri termini, ciò che un coniuge spende per i bisogni della famiglia e dei figli è un'obbligazione spontanea che si sostiene non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza.
Ne deriva che, se una prestazione è dovuta perché prevista come doverosa da una norma giuridica
(art. 143 c.c.) è evidente che non è ammessa la ripetibilità; l'art. 2034 c.c. prevede, infatti, che “non
è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace”.
Come sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, contribuire al sostentamento della famiglia, proporzionalmente alle proprie possibilità economiche, non è un dovere imposto in esclusiva dal Codice civile, ma anche una esigenza morale ed affettiva, di cui all'art. 2 della
Costituzione e conseguente allo spirito stesso del matrimonio (Cassazione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10927). Si tratta, dunque, di una obbligazione naturale che non può essere ripetuta, neanche parzialmente, perché avvenuta in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (Cassazione civile sez. I, 27/05/2015, n.10942).
Ancora più specificatamente, le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143
c.c. - che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato -, non determinano alcun il diritto al rimborso (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/10/2023, n.28772). Nella vicenda in esame, la spesa (effettuata ad aprile 2016) risulta effettuata con somme rivienienti da un conto cointestato tra i coniugi e in costanza di matrimonio (la separazione tra i coniugi è stata dichiarata con sentenza n. 288/2021, pubblicata il 6.04.2021).
Dunque, in considerazione di ciò, tale spesa, effettuata in costanza di matrimonio, non può considerarsi ripetibile in quanto riferibile al dovere di contribuzione che nasce dal matrimonio (art. 143 c.c.), per cui deve escludersi (in assenza di qualsivoglia prova contraria neppure allegata dalla parte) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite in costanza di matrimonio.
4. La domanda del convenuto di pagamento in proprio favore della somma di Controparte_1 euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per i mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale.
Per le medesime ragioni, e in applicazione del principio della ragione più liquida, valgono le medesime considerazioni di cui al precedente punto 3 che porterebbero ad una sicura reiezione nel merito della domanda, atteso che trattasi di esborsi effettuati dallo in costanza di Controparte_1 matrimonio e, dunque, anch'essi irripetibili, in quanto effettuati nell'ambito del dovere solidaristico di contribuzione al ménage familiare da parte dei coniugi.
In ogni caso, la domanda sarebbe inammissibile, trattandosi di domanda riconvenzionale di restituzione formulata tardivamente, atteso che il convenuto si è costituito tardivamente in data
6.07.2023, oltre il termine previsto per la costituzione prevista dal previgente art. 166 c.p.c.
5. La domanda di pagamento dei frutti civili reciprocamente formulata dalle parti.
Entrambe le domande sono infondate.
Ed invero, deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili, ciò che ha reso l'immobile comune un bene economicamente produttivo – ovvero il corrispettivo per la sua locazione, o comunque per la cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione – ossia l'utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto quale utile tratto per il godimento in via esclusiva, secondo la sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ovvero l'utile indiretto.
Nel primo caso, esistono materialmente i frutti, rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune, ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.
Nel secondo caso, il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione – alloggio quale propria dimora – da uno solo dei comproprietari – che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente –, sicché in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il conto. In tale ipotesi, non può che ribadirsi l'insegnamento della Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 09/02/2015, n.2423), secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio, se non nell'ipotesi in cui questi abbiano chiesto di godere parimenti del bene e ne siano stati impediti.
Dunque, in difetto di richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo la sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta un mero esercizio del proprio diritto dominicale, e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti.
L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari, che siano rimasti inerti, o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, ricavabili dal godimento indiretto della cosa, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, e ciò non gli sia stato concesso (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/12/2010, n.24647).
Ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario altro non è che l'attuazione del proprio diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso, ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte, e/o, a maggior ragione, se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, traibili dal godimento indiretto dell'immobile, solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, ma non gli sia stato consentito di godere, al pari degli altri, del bene comune (cfr. la già menzionata Cassazione civile sez. II, 09/02/2015, n.2423). Nel caso di specie, non è emerso una concessione a terzi degli immobili in questione da parte di alcuno dei comproprietari, i quali avrebbero goduto direttamente dei beni in comunione;
non risulta neppure alcuna richiesta di utilizzo inoltrata da un comproprietario all'altro.
Da qui l'infondatezza delle domande reciprocamente articolate.
6. La domanda di scioglimento degli immobili in comunione.
La domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che attribuisce a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Pertanto, va disposto lo scioglimento della comunione, intercorrente tra le parti, sui seguenti beni immobili:
-fabbricato ubicato in Rizziconi alla via Lepanto n. 25, riportato nel relativo catasto al foglio 24, particella 550, sub 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita catastale € 111,55 (con atto stipulato dal notaio in data 1 aprile 2009); Persona_1
-piccolo vano destinato a garage di circa mq 20 ubicato in Cittanova alla Via Quasimodo n. 2, piano
S1, riportato nel relativo catasto al foglio 51, particella 339, sub 14, in corso di costruzione, nonché la quota indivisa di 1/9 di una porzione di terreno dell'estensione di mq 140, riportato nel relativo catasto al foglio 51, particella 230, R.D. 1.08, R.A. 0,65 (con atto stipulato dal notaio Persona_2 in data 5 giugno 2012);
[...]
Nessun ostacolo alla facoltà di domandare lo scioglimento della comunione deriva dalla circostanza che il bene indiviso costituisca la casa familiare assegnata ad uno dei condividenti, al riguardo dovendosi richiamare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza che ha riaffermato che il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione ex artt. 1111 c.c. e 713 c.p.c. non conosce limitazione nel caso di assegnazione della casa coniugale ex art. 155 c.c. e succ.mod., la situazione dominicale del bene non incidendo sul diritto di godimento dell'immobile adibito a casa familiare, nel superiore interesse dei figli, tenuto conto dell'opponibilità ai terzi del vincolo derivante dal provvedimento giudiziale, se trascritto, o nei limiti dei nove anni in caso di mancata trascrizione.
(Cassazione civile Sezioni Unite, 26/07/2002, n.11096, Cassazione civile sez. VI, 25/09/2015,
n.19110).
Dai documenti prodotti in giudizio (titolo di acquisto e certificati ipotecari speciali) emerge che gli immobili oggetto di causa sono in comproprietà tra le parti, che vantano su di esso quote paritarie.
Tutto quanto premesso, e non ravvisandosi motivi ostativi al diritto potestativo attribuito alle parti dall'art.1111 c.c., deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione ordinaria e la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza al fine di procedere alle operazioni divisionali.
7. Le spese di giudizio.
Ciò posto, e data la natura bifasica del giudizio di divisione, occorre regolare le spese della presente fase di cognizione (cui seguirà l'ulteriore fase delle operazioni divisionali).
Si ritiene che, stante l'adesione delle parti alla domanda di scioglimento della comunione sui beni immobili e considerata la reciproca soccombenza sulle ulteriori domande articolate dalle parti, sussistono giustificati motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara lo scioglimento della comunione intercorrente tra e Parte_1 CP_1 sui beni di cui in parte motiva (punto 6);
[...]
- dichiara l'infondatezza delle ulteriori domande articolate dalle parti;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- compensa interamente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, in data 25/11/2025
Il Giudice dott. ARno Carella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ARno Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 419/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, a Polistena il 13.03.1981 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cittanova (RC), Via Vittorio Perelli n. 60 presso lo studio dell'Avv.
CA AR, che la rappresenta e difende per procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via San Girolamo n. 1, Cittanova (RC), presso lo studio dell'Avv.
TI EN, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.06.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1. La vicenda processuale
Con atto di citazione notificato il 27.02.2023 esponeva che: Parte_1
1) in data 6.08.2007 aveva contratto matrimonio in Cittanova con il convenuto , Controparte_1 scegliendo il regime della separazione dei beni;
2) il Tribunale di Palmi:
• con sentenza n. 288/2021, pubblicata il 6 aprile 2021 (procedimento R.G. n. 1054/2018) aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
• con sentenza n. 526/2021, pubblicata il 18 giugno 2021 (procedimento R.G. n. 1965/2020), aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) le parti e , durante il matrimonio, avevano acquistato i Parte_1 Controparte_1 seguenti immobili:
• il fabbricato ubicato in Rizziconi alla via Lepanto n. 25, riportato nel relativo catasto al foglio 24, particella 550, sub 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita catastale € 111,55 (con atto stipulato dal notaio in data 1° aprile 2009); Persona_1
• piccolo vano destinato a garage di circa mq 20 ubicato in Cittanova alla Via Quasimodo n. 2, piano S1, riportato nel relativo catasto al foglio 51, particella 339, sub 14, in corso di costruzione, nonché la quota indivisa di 1/9 di una porzione di terreno dell'estensione di mq 140, riportato nel relativo catasto al foglio 51, particella 230, R.D. 1.08, R.A. 0,65 (con atto stipulato dal notaio in data 5 giugno 2012); Persona_2
4) inoltre, le parti e risultavano formalmente cointestatari Parte_1 Controparte_1 di:
- libretto di risparmio postale n. 000027433311 (Ufficio di Cittanova) dove venivano versati esclusivamente i risparmi della parte attrice. Al 17.09.2018 il saldo attivo era pari ad € 28.759,83. Il convenuto , poiché il libretto postale era detenuto dalla anche a seguito Controparte_1 Parte_1 della separazione, si era fatto rilasciare una “Carta Libretto” collegata, con la quale dal 16 aprile
2021 all'8 maggio 2021 ha prelevato la complessiva somma di € 14.300,00. Tali operazioni erano state registrate sulle schede relative al medesimo libretto, come di seguito indicate:
• dal 16 aprile al 28 aprile 2021: scheda rilasciata il 29 ottobre 2016 (1- 0928702166);
• dal 4 all'8 maggio 2021: scheda rilasciata il 20 settembre 2021 (1- 1225468766).
L'attrice in data 20 settembre 2021 aveva prelevato la somma di € Parte_1
14.360,00.
5) le parti e risultavano formalmente cointestatari del conto Parte_1 Controparte_1 corrente BancoPosta n. 87324570, che al 30.09.2018 presentava un saldo attivo di € 759,81. In data aprile 2016, la chiedeva l'emissione dell'assegno vidimato n. 6553665925 intestato a Parte_1
per l'acquisto dell'autovettura Audi A5 targata FB 758VJ. Tale autoveicolo Controparte_2 intestato allo , continuava ad essere in uso a quest'ultimo, nonostante in data 16 aprile 2021 CP_1 fosse stato ceduto al di lui padre, . Persona_3
L'attrice evidenziava che le somme relative ai rapporti postali (libretto e Parte_1 conto corrente) accesi presso l'Ufficio di Cittanova, seppure cointestati a e Controparte_1
risultavano di spettanza esclusiva dell'attrice la quale aveva fatto ivi Parte_1 confluire i propri risparmi, compresa l'indennità percepita quale “vittima della mafia”. Pertanto, le operazioni di prelievo effettuate da convenuti risultavano illegittime. Controparte_1
Inoltre, l'autovettura Audi A5 era stata interamente pagata dalla , poiché l'importo Parte_1 utilizzato per comprarla era stato prelevato (con la richiesta di emissione dell'assegno) dal citato conto corrente.
L'attrice chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta,
1) ORDINARE lo scioglimento della comunione dei beni immobili descritti al punto 3) della premessa, con ATTRIBUZIONE ai IGg. e della quota ad Parte_1 Controparte_1 ognuno spettante e corresponsione di eventuale conguaglio.
2) ORDINARE al Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità.
3) DICHIARARE che il IG. deve corrispondere alla IG.ra i frutti civili derivati CP_1 Parte_1 dal possesso esclusivo del fabbricato destinato a civile abitazione ubicato in Rizziconi alla Via
Lepanto n. 25, e conseguentemente ORDINARE allo stesso il relativo pagamento a favore CP_1 della parte attrice, previa quantificazione della somma spettante.
4) DICHIARARE che gli importi risultanti nel settembre 2018 sia sul conto corrente BancoPosta n.
87324570, che sul libretto di risparmio postale n. 000027433311, entrambi accesi presso l'Ufficio di Cittanova, sono di spettanza esclusiva della IG.ra , per avere determinato Parte_1 quest'ultima con beni personali il relativo accumulo, con conseguente illegittimità di ogni operazione effettuata dal IG. in data successiva. CP_1
5) DICHIARARE che l'autovettura Audi A5 targata FB 758VJ, seppure intestata al sig. CP_1
è stata interamente pagata dalla IG.ra .
[...] Parte_1
6) ORDINARE al IG. di corrispondere alla IG.ra : Controparte_1 Parte_1
- la somma di € 14.300,00 illegittimamente prelevata dal 16 aprile 2021 all'8 maggio 2021 tramite la “Carta Libretto”, collegata al libretto ordinario n. 000027433311, oltre gli interessi legali delle singole operazioni sino al definitivo soddisfo;
- la somma di € 37.000,00 destinata all'acquisto dell'Audi A5 targata FB 758VJ, oltre gli interessi legali della data dell'operazione (1 aprile 2016) sino al definitivo soddisfo.
7) ATTRIBUIRE le somme riportate dal conto corrente BancoPosta n. 87324570, che al 30 settembre 2018 presentava un saldo attivo di € 759,81=, alla . Parte_1
8) CONDANNARE il IG. al pagamento di spese e competenze.” Controparte_1 Con comparsa depositata tardivamente il 6.07.2023 si costituiva il convenuto , il Controparte_1 quale aderiva alla domanda di scioglimento della comunione “legale” proposta dall'attrice evidenziando che, trattandosi di beni immobili e mobili (vettura) acquistati Parte_1 durante il matrimonio, nonché di somme confluite su rapporti postali cointestati, non era in contestazione il diritto degli ex coniugi di richiedere lo scioglimento della comunione legale, con attribuzione in loro favore della relativa quota di proprietà.
Tuttavia, effettuava talune precisazioni:
- chiedeva all'attrice la corresponsione dei frutti civili derivanti dal Parte_1 possesso esclusivo del garage ubicato in Cittanova alla via Quasimodo, n. 2, piano S1 - riportato nel
N.C.E.U. di detto comune al foglio 51, particella 339, sub 14 – e della porzione di terreno sita sempre in Cittanova individuata nel Catasto terreni di detto comune al foglio 51, particella 230;
- contestava la circostanza che le somme giacenti sui rapporti postali corrispondessero per intero ai risparmi della ex moglie, avendo lo stesso sempre lavorato e prodotto reddito;
pertanto, il prelievo effettuato dallo di € 14.300,00 dal libretto di risparmio postale doveva ritenersi pienamente CP_1 legittimo, corrispondendo alla quota di pertinenza del convenuto (metà) della somma totale portata dal libretto medesimo;
peraltro, l'indennità percepita dall'attrice quale “vittima della mafia” non era stata destinata ad alimentare i predetti rapporti postali, ma bensì al completamento della casa coniugale ed all'acquisto di un immobile sito in Siderno;
- la somma necessaria per l'acquisto dell'autovettura Audi A5 targata FB758VJ era stata fornita con soldi del conto corrente postale sul quale confluivano anche i risparmi del convenuto;
- l'attrice possedeva indebitamente i mobili e gli arredi, acquistati dallo con i propri risparmi CP_1 personali per il prezzo di 25.000,00 euro, che dovevano essergli corrisposti, trattandosi di beni acquistati con somme di pertinenza esclusiva dello;
inoltre, anche la cristalleria ed il set di CP_1 pentole esistenti presso la casa coniugale risultavano di proprietà esclusiva dello . CP_1
Alle parti venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Dopo alcuni rinvii per tentare conciliazione delle parti e la formulazione alle medesime di una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. (cui aderiva soltanto il convenuto ), le Controparte_1 parti insistevano nelle richieste formulate.
Acquisiti i certificati ipotecari speciali sui beni immobili oggetto di domanda di divisione e sentito il teste ammesso di parte attrice (udienza del 13.06.2025), la causa veniva rinviata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (60+20).
2. La domanda di di restituzione della somma di € 14.300,00 prelevata dal Parte_1 convenuto dalla “Carta Libretto”, collegata al libretto ordinario n. Controparte_1
000027433311. ha richiesto la restituzione della somma di € 14.300,00 prelevata dal Parte_1 convenuto dalla “Carta Libretto”, collegata al libretto ordinario n. 000027433311 e Controparte_1 pari alla metà del saldo attivo.
A sostegno della domanda ha evidenziato che il libretto di risparmio postale n. 000027433311, cointestato tra i due ex coniugi, era stato alimentato esclusivamente con i risparmi della medesima attrice;
pertanto, dovevano ritenersi illegittime le operazioni contabili con cui lo Controparte_1 aveva proceduto al prelievo dal conto cointestato dell'importo complessivo di € 14.300,00 dal
16.04.2018 all'8.05.2021.
Ritiene questo Tribunale che la vicenda in esame vada risolta sulla base delle norme che regolano il conto corrente cointestato e la solidarietà tra i contitolari, quindi ai sensi dell'art. 1854 e 1298 c.c.
Secondo l'art. 1854 c.c. nel conto cointestato tra più persone dove ognuna può agire anche disgiuntamente, come nel caso di specie, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Ai sensi dell'art. 1298 comma 2° c.c., inoltre, nei rapporti interni tra i contitolari tenuti in solido, le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (cfr.
Cassazione civile sez. II, 13/09/2024, n.24655)
Inoltre, la cointestazione di un conto corrente tra i coniugi attribuisce agli stessi, ex articolo 1854 del Cc, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo a una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr.
Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.4838).
Appare chiaro pertanto come nel caso di specie, le somme esistenti sul conto corrente in oggetto e prelevate dallo dovessero presumersi di proprietà di entrambi i coniugi in parti Controparte_1 uguali, salvo prova contraria, dovendo tale prova essere fornita dalla che Parte_1 aveva interesse a far valere la titolarità esclusiva su tali somme.
Nel caso di specie si ritiene che la presunzione di contitolarità delle somme presenti sul rapporto postale, all'epoca del prelevamento autonomo da parte di , non sia stata superata Controparte_1 dagli elementi presenti in atti, mancando la prova che le somme in oggetto siano di esclusiva spettanza dell'attrice . Parte_1
Al riguardo si evidenzia:
- non è contestato dallo (e risulta provato del resto anche dalle distinte contabili) Controparte_1 che le operazioni di prelievo dell'importo di € 14.300,00 siano state effettuate successivamente al
16.04.2021, successivamente alla sentenza di separazione tra le parti n. 288/2021, pubblicata il
6.04.2021;
- del predetto libretto ordinario non sono state depositate le distinte di versamento/prelievo che avrebbero potuto dare contezza della movimentazione ed utilizzo da parte dei coniugi delle somme ivi versate (anche il perito della stessa attrice scrive nella perizia - depositata in atti e confermata in sede di escussione testimoniale- che “tale conto, acceso in data del 08/08/2007 alla data del
20/09/2021 presentava un saldo attivo di € 1,66. Su tale conto di risparmio non risultano operazioni di accredito di stipendi o altri emolumenti” individuando in entrata, solo per altri conti diversi dal predetto libretto di risparmio postale n. 000027433311, “le somme complessivamente accreditate esclusivamente a a titolo di stipendio e di indennità su rapporti Parte_1 postali indicati ai punti 1) e 2)”;
- le somme provenienti dall'indennità per vittime della mafia, indicate dall'attrice Parte_1
, non è dunque certo che siano state versate sul libretto cointestato in esame n.
[...]
000027433311, stante la mancanza delle distinte di versamento dell'epoca ed integrali;
- risulta documentato dall'esame della movimentazione del libretto ulteriori prelievi, non contestati dall'attrice.
Del resto, grava sulla l'onere di provare che i versamenti sul conto cointestato ad Parte_1 entrambi i coniugi (da cui furono prelevate le somme contestate) provenissero o meno dall'odierna attrice, secondo il criterio della vicinanza della prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, “…assolto l' onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte.” (cfr. Cass.n.7830/2018).
Ne consegue l'infondatezza della domanda di . Parte_1
3. La domanda dell'attrice di restituzione della somma di € 37.000,00 Parte_1 destinata all'acquisto dell'Audi A5 targata FB 758VJ, oltre gli interessi legali della data dell'operazione (1 aprile 2016) sino al definitivo soddisfo. In punto di fatto risulta che e risultano cointestatari del Parte_1 Controparte_1 conto corrente BancoPosta n. 87324570, che al 30 settembre 2018 presentava un saldo attivo di €
759,81.
In data 1.04.2016 (in costanza di matrimonio), la ha chiesto l'emissione dell'assegno Parte_1 vidimato n. 6553665925 intestato a per l'acquisto dell'autovettura Audi A5 Controparte_2 targata FB 758VJ.
Orbene sul punto va richiamata la giurisprudenza di legittimità per cui in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/05/2024, n.13366).
Invero, l'art. 143 c.c., al terzo comma, prevede che “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. È questa l'esigenza solidaristica e di assistenza familiare che sottende alla disciplina in esame e che caratterizza qualsiasi compagine di tipo familiare.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile sez. I, 21/10/2019
n.26777 in motivazione), “nel contenzioso post coniugale i coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.”.
In altri termini, ciò che un coniuge spende per i bisogni della famiglia e dei figli è un'obbligazione spontanea che si sostiene non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza.
Ne deriva che, se una prestazione è dovuta perché prevista come doverosa da una norma giuridica
(art. 143 c.c.) è evidente che non è ammessa la ripetibilità; l'art. 2034 c.c. prevede, infatti, che “non
è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace”.
Come sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, contribuire al sostentamento della famiglia, proporzionalmente alle proprie possibilità economiche, non è un dovere imposto in esclusiva dal Codice civile, ma anche una esigenza morale ed affettiva, di cui all'art. 2 della
Costituzione e conseguente allo spirito stesso del matrimonio (Cassazione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10927). Si tratta, dunque, di una obbligazione naturale che non può essere ripetuta, neanche parzialmente, perché avvenuta in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (Cassazione civile sez. I, 27/05/2015, n.10942).
Ancora più specificatamente, le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143
c.c. - che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato -, non determinano alcun il diritto al rimborso (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/10/2023, n.28772). Nella vicenda in esame, la spesa (effettuata ad aprile 2016) risulta effettuata con somme rivienienti da un conto cointestato tra i coniugi e in costanza di matrimonio (la separazione tra i coniugi è stata dichiarata con sentenza n. 288/2021, pubblicata il 6.04.2021).
Dunque, in considerazione di ciò, tale spesa, effettuata in costanza di matrimonio, non può considerarsi ripetibile in quanto riferibile al dovere di contribuzione che nasce dal matrimonio (art. 143 c.c.), per cui deve escludersi (in assenza di qualsivoglia prova contraria neppure allegata dalla parte) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite in costanza di matrimonio.
4. La domanda del convenuto di pagamento in proprio favore della somma di Controparte_1 euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per i mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale.
Per le medesime ragioni, e in applicazione del principio della ragione più liquida, valgono le medesime considerazioni di cui al precedente punto 3 che porterebbero ad una sicura reiezione nel merito della domanda, atteso che trattasi di esborsi effettuati dallo in costanza di Controparte_1 matrimonio e, dunque, anch'essi irripetibili, in quanto effettuati nell'ambito del dovere solidaristico di contribuzione al ménage familiare da parte dei coniugi.
In ogni caso, la domanda sarebbe inammissibile, trattandosi di domanda riconvenzionale di restituzione formulata tardivamente, atteso che il convenuto si è costituito tardivamente in data
6.07.2023, oltre il termine previsto per la costituzione prevista dal previgente art. 166 c.p.c.
5. La domanda di pagamento dei frutti civili reciprocamente formulata dalle parti.
Entrambe le domande sono infondate.
Ed invero, deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili, ciò che ha reso l'immobile comune un bene economicamente produttivo – ovvero il corrispettivo per la sua locazione, o comunque per la cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione – ossia l'utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto quale utile tratto per il godimento in via esclusiva, secondo la sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ovvero l'utile indiretto.
Nel primo caso, esistono materialmente i frutti, rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune, ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.
Nel secondo caso, il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione – alloggio quale propria dimora – da uno solo dei comproprietari – che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente –, sicché in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il conto. In tale ipotesi, non può che ribadirsi l'insegnamento della Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 09/02/2015, n.2423), secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio, se non nell'ipotesi in cui questi abbiano chiesto di godere parimenti del bene e ne siano stati impediti.
Dunque, in difetto di richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo la sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta un mero esercizio del proprio diritto dominicale, e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti.
L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari, che siano rimasti inerti, o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, ricavabili dal godimento indiretto della cosa, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, e ciò non gli sia stato concesso (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/12/2010, n.24647).
Ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario altro non è che l'attuazione del proprio diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso, ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte, e/o, a maggior ragione, se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, traibili dal godimento indiretto dell'immobile, solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, ma non gli sia stato consentito di godere, al pari degli altri, del bene comune (cfr. la già menzionata Cassazione civile sez. II, 09/02/2015, n.2423). Nel caso di specie, non è emerso una concessione a terzi degli immobili in questione da parte di alcuno dei comproprietari, i quali avrebbero goduto direttamente dei beni in comunione;
non risulta neppure alcuna richiesta di utilizzo inoltrata da un comproprietario all'altro.
Da qui l'infondatezza delle domande reciprocamente articolate.
6. La domanda di scioglimento degli immobili in comunione.
La domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che attribuisce a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Pertanto, va disposto lo scioglimento della comunione, intercorrente tra le parti, sui seguenti beni immobili:
-fabbricato ubicato in Rizziconi alla via Lepanto n. 25, riportato nel relativo catasto al foglio 24, particella 550, sub 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita catastale € 111,55 (con atto stipulato dal notaio in data 1 aprile 2009); Persona_1
-piccolo vano destinato a garage di circa mq 20 ubicato in Cittanova alla Via Quasimodo n. 2, piano
S1, riportato nel relativo catasto al foglio 51, particella 339, sub 14, in corso di costruzione, nonché la quota indivisa di 1/9 di una porzione di terreno dell'estensione di mq 140, riportato nel relativo catasto al foglio 51, particella 230, R.D. 1.08, R.A. 0,65 (con atto stipulato dal notaio Persona_2 in data 5 giugno 2012);
[...]
Nessun ostacolo alla facoltà di domandare lo scioglimento della comunione deriva dalla circostanza che il bene indiviso costituisca la casa familiare assegnata ad uno dei condividenti, al riguardo dovendosi richiamare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza che ha riaffermato che il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione ex artt. 1111 c.c. e 713 c.p.c. non conosce limitazione nel caso di assegnazione della casa coniugale ex art. 155 c.c. e succ.mod., la situazione dominicale del bene non incidendo sul diritto di godimento dell'immobile adibito a casa familiare, nel superiore interesse dei figli, tenuto conto dell'opponibilità ai terzi del vincolo derivante dal provvedimento giudiziale, se trascritto, o nei limiti dei nove anni in caso di mancata trascrizione.
(Cassazione civile Sezioni Unite, 26/07/2002, n.11096, Cassazione civile sez. VI, 25/09/2015,
n.19110).
Dai documenti prodotti in giudizio (titolo di acquisto e certificati ipotecari speciali) emerge che gli immobili oggetto di causa sono in comproprietà tra le parti, che vantano su di esso quote paritarie.
Tutto quanto premesso, e non ravvisandosi motivi ostativi al diritto potestativo attribuito alle parti dall'art.1111 c.c., deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione ordinaria e la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza al fine di procedere alle operazioni divisionali.
7. Le spese di giudizio.
Ciò posto, e data la natura bifasica del giudizio di divisione, occorre regolare le spese della presente fase di cognizione (cui seguirà l'ulteriore fase delle operazioni divisionali).
Si ritiene che, stante l'adesione delle parti alla domanda di scioglimento della comunione sui beni immobili e considerata la reciproca soccombenza sulle ulteriori domande articolate dalle parti, sussistono giustificati motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara lo scioglimento della comunione intercorrente tra e Parte_1 CP_1 sui beni di cui in parte motiva (punto 6);
[...]
- dichiara l'infondatezza delle ulteriori domande articolate dalle parti;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- compensa interamente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, in data 25/11/2025
Il Giudice dott. ARno Carella