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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/07/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4878 del Registro Generale Contenzioso 2024, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Messina, via Bivona Bernardi n. 7, presso lo studio dell'avv. Sara Lombardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, CF: , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Roccavaldina, via D. Valerio Ioli n. 3;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 27.11.2024, nata a [...] il Parte_1
04.12.1986, premesso:
- di essere stata coniugata con , nato a [...] il [...]; CP_1
- che con sentenza n. 1812/23 pubblicata in data 11.10.23, il Tribunale di Messina pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i predetti coniugi alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso congiunto depositato in data 10.08.23;
- che, in particolare, le parti stabilivano l'affidamento condiviso del figlio minore
, nato a [...] il [...], con domiciliazione privilegiata presso la madre, Per_1
prevedendo il potere dei genitori di adottare congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute e con la facoltà dei predetti di adottare autonomamente, durante il tempo di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione;
prevedevano inoltre, atteso che si era trasferito in Piemonte per motivi di lavoro, che il CP_1 padre potesse tenere con sé il figlio per 10 giorni consecutivi al mese nei periodi Per_1
di permanenza in Messina e che, in caso di rientro definitivo nella predetta città, egli avrebbe continuato a trascorrere il suo tempo con il figlio secondo le modalità stabilite nel precedente accordo di separazione, integralmente richiamato;
- che, tuttavia, detta regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre non aveva trovato attuazione a seguito del definitivo trasferimento dello n CP_1
Piemonte;
- che il resistente, peraltro, si era mostrato disinteressato ai bisogni del minore, risultando assente dalla vita del figlio, così ostacolando anche le decisioni di maggiore interesse, come quelle relative allo stato di salute del minore.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva, a modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n. 1812/23, l'affidamento esclusivo del figlio nato a [...] il Persona_2
08.08.2014.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 30.12.2024.
2 Instaurato il contraddittorio, , seppur ritualmente evocato in giudizio, CP_1
non si costituiva, restando contumace.
All'udienza del 05.05.2025, parte ricorrente, alla luce della persistente irreperibilità del resistente, in guisa da ostacolare finanche la partecipazione del figlio alla gita scolastica, per non avere formalizzato la relativa autorizzazione richiesta dalla scuola, chiedeva l'affidamento super esclusivo;
il Giudice, fatte precisare le conclusioni, dava corso alla discussione orale, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*******
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per accogliere la richiesta avanzata da parte ricorrente.
All'uopo, occorre premettere che la normativa di riferimento è contenuta nell'art. 337 ter c.c. che riafferma il principio della “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della
Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
In particolare, il comma 2° del suddetto articolo stabilisce che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che
i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n.
16593).
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella
3 educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame, tuttavia, sono emersi elementi che inducono questo decidente a ritenere il modello della bigenitorialità non più confacente all'interesse del minore ed ai suoi bisogni di educazione e cura.
La ricorrente ha lamentato, anzitutto, le ripetute difficoltà a mantenere stabili contatti con l'ex coniuge per concordare le decisioni di maggiore interesse per il figlio, necessarie per garantire allo stesso la possibilità di partecipare alle iniziative scolastiche come le gite fuori dal territorio di residenza, e finanche quelle inerenti lo stato di salute del minore. In particolare, ha dedotto che il resistente, nel suo persistente atteggiamento delegante, non riscontrava per tempo le reiterate richieste di rilascio delle autorizzazioni scolastiche, talvolta rendendosi di fatto del tutto irreperibile.
Da ultimo, lo stesso avrebbe mostrato disinteresse rispetto alle condizioni di salute del figlio: il minore, infatti, necessiterebbe di sottoporsi ad un trattamento chirurgico al piede e tuttavia il padre – il quale esercita la professione di medico ortopedico – restava inerte rispetto ai ripetuti solleciti rivoltigli dalla ricorrente nel valutare le condizioni di salute di per programmare le cure necessarie. Per_1
Ed invero, è possibile evincere dalla messaggistica whatsapp prodotta in atti un atteggiamento delegante e disinteressato del resistente nei confronti del figlio , Per_1
laddove in più occasioni, a fronte della richiesta della di ottenere Pt_1
l'autorizzazione dello er attività didattiche del minore, questi rispondeva “firma CP_1
tu per me”. La ricorrente ha altresì allegato la comunicazione inoltrata a mezzo Pec all'ex coniuge con cui, lamentando il contegno dello stesso che non rispondeva al telefono né alle mail ordinarie, lo informava dell'aggravarsi della condizione clinica del piede del figlio (“Caro , Mi spiace mandarti una pec, ho tentato un approccio più CP_1
amichevole, ma non rispondi ai miei messaggi, non riesco a contattarti via telefono, e non ho avuto risposta via mail ordinaria, per cui mi rammarica contattarti così, ma non so cosa altro fare per parlare con te. Ti scrivo per cercare di chiarire una questione urgente ed estremamente importante, che riguarda la salute di nostro figlio . Come già in precedenza ho tentato di Per_1 spiegarti svariate volte, la situazione del piede piatto di si è aggravata negli ultimi mesi, Per_1
4 provocandogli sempre dolore, che insorge ormai anche per brevi tragitti, e che inizia a invalidare anche le sue attività sportive e ricreative.”); quindi, lo sollecitava a concordare la soluzione più confacente al problema, proponendogli di visitarlo personalmente ed eventualmente di rivolgendosi ad altro professionista specializzato per un ulteriore consulto (“mi piacerebbe poter avere con te un dialogo sereno su questa situazione che ritengo prioritaria ed importante. Pertanto ti chiedo, nuovamente, come già ho fatto per telefono, un approccio concreto al problema. Ti chiedo di parlare insieme con il bambino, di visitare tu stesso nostro figlio, e di chiedere un secondo parere ad un ortopedico che si occupi nello specifico del problema, sono disposta a portarlo a visita anche fuori città, ovunque tu ritenga possa esserci un professionista valido, se necessario. Ho bisogno del tuo appoggio anche per l'esecuzione del
RX dei piedi, ed eventualmente nella ricerca delle strategie adeguate che potremmo attuare nel frattempo, come un plantare o calzature adatte. È fondamentale limitare il fastidio e dolore che prova il bambino, e potergli permettere di vivere le sue giornate in maniera serena, penso che anche tu voglia lo stesso, per cui lavoriamo insieme per trovare la strategia migliore!”); tuttavia, non otteneva alcun riscontro.
Orbene, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che un totale disinteresse di uno dei genitori nei confronti della prole, in particolare quando esso arrechi un pregiudizio ai minori, possa giustificare la scelta del Giudice di disporre l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore (cfr. ex multis Tribunale, Torino , sez. VII ,
20/01/2023 , n. 205; Tribunale , Palermo , sez. I , 22/02/2023 , n. 858; Tribunale , Bari , sez. I , 05/10/2021 , n. 3486; Tribunale , Vicenza , sez. II , 11/11/2019 , n. 2328).
Nel caso di specie, l'assenza materiale e morale del padre nella gestione dei primari bisogni di cura del figlio in ambito scolastico (di fatto non consentendogli di partecipare alla gita scolastica per non aver firmato la relativa autorizzazione) e sanitario, a fronte delle rappresentate difficoltà e dei disagi dallo stesso vissuti in ragione della patologia riscontrata dai medici, rispetto alla quale egli, peraltro medico ortopedico, non ha mostrato alcun interesse nel condividere con la ricorrente le iniziative da intraprendere per la corretta diagnosi e per offrire al figlio le cure di cui lo stesso necessita, è certamente tale da inficiare il sereno sviluppo psico – fisico del minore, costituendo di fatto un ostacolo per la ricorrente nell'assumere decisioni
5 rilevanti per il percorso di crescita del figlio e a tutela delle sue condizioni di salute.
Tanto induce questo Collegio, in accoglimento dell'istanza di modifica delle condizioni di affidamento condiviso del figlio minorenne , statuito con Persona_2
sentenza n. 1812/23 pubblicata in data 11.10.23, a disporre l'affidamento esclusivo del predetto alla madre attribuendo alla stessa il potere di adottare Parte_1
in autonomia anche le scelte di maggior interesse per lo stesso, avuto riguardo in particolare a quelle inerenti a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte resistente.
Le stesse si liquidano ai sensi del d.m. 147/2002, facendo applicazione dei minimi tabellari dello scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità - avuto riguardo alla natura ed entità della causa e dell'agevole istruttoria svolta, anche in ragione della non opposizione processuale del resistente che ha scelto di rimanere contumace – in € 98,00 a titolo di spese vive per contributo unificato ed € 3.809,00 per compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisoria) oltre spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. e c.p.a., come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 4878/2024 R.G., promossa da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. A modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 1812/23 pubblicata in data 11.10.23, affida il minore , nato il [...], in [...] esclusiva e rafforzata alla madre Persona_2
attribuendo alla predetta il potere di adottare in Parte_1
autonomia anche le scelte di maggior interesse per lo stesso, avuto riguardo in particolare a quelle inerenti a istruzione, educazione, salute e la scelta della residenza abituale;
6 2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che si liquidano in € 98,00 a titolo di spese vive per contributo Parte_1 unificato ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %,
I.V.A. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 5 maggio
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso,
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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