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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6475 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7192/2024 promossa da:
(c. f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Fano e Parte_1 P.IVA_1
Giuseppina Dalessandri, elettivamente domiciliata in Milano al Viale Bianca Maria n. 3 presso lo studio dei difensori
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Marcella Schiavi, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della difenditrice
Email_1
nonché di
(c. f. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
- parti convenute -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare:
- Nel merito ed in principalità, accertare e dichiarare per le ragioni esposte in atti: (i)la responsabilità della società in relazione ai danni Controparte_2 cagionati alla concludente a causa dell'incendio propagatosi in data 18.6.2021 Parte_1
dal veicolo Fiat Doblò targato EH313TH di proprietà della stessa l fabbricato e relativi impianti insistenti sull'ara di servizio Controparte_2
di Milano, nonché (ii) la diretta responsabilità risarcitoria della Controparte_3
pagina 1 di 16 compagnia assicuratrice in ragione della polizza RC stipulata Controparte_1 per il suddetto veicolo, e, per l'effetto, condannare con sede Controparte_1
in Milano 20154, Corso Como 17, Cod. fisc. E P IVA , in persona del proprio P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, nonché , con sede in Controparte_2
Monza 20900 Via Angelo Ramazzotti 20, (MB), CF/PIVA , in persona del P.IVA_3
proprio legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro ed in favore della concludente,
a risarcire i danni da questa subiti, quantificati nella misura di complessivi € 580.472,17, oltre
IVA, o nella diversa maggior o minor somma che il Tribunale adito accerterà come dovuta, anche in via equitativa, deducendo in ogni caso da detta somma l'importo di € 326.063,59 versato da in data 19.3.2024 in acconto sulle superiori richieste Controparte_1 della concludente, secondo l'imputazione da questa operata per € 48.516,56 a titolo di interessi maturati fino all'accredito, e per la differenza di € 277,547,03 in acconto sulla maggior somma risarcitoria domandata di € 580.472,17 oltre IVA. , o sulla base delle diverse modalità di computo stabilite in sentenza.
- Nel merito ed in via gradata, nel solo caso in cui accertato che il massimale per il Pt_2
quale è stata stipulata l'assicurazione risultasse inferiore al danno subito da come Parte_1
accertato in causa, condannare con sede in Milano 20154, Controparte_1
Corso Como 17, Cod. fisc. E P IVA , in persona del proprio legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, nonché , con sede in Monza Controparte_2
20900 Via Angelo Ramazzotti 20, (MB), CF/PIVA , in persona del proprio P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a risarcire in favore della concludente i suddetti danni fino alla concorrenza del massimale di polizza, e condannare
, con sede in Monza 20900 Via Angelo Ramazzotti 20, Controparte_2
(MB), CF/PIVA in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_3
pagamento della differenza fino alla concorrenza di € 580.472,17 oltre IVA, o della diversa maggior o minor somma che il Tribunale adito accerterà come dovuta anche in via equitativa, deducendo in ogni caso da detta somma l'importo di € 326.063,59 versato da
[...]
in data 19.3.2024 in acconto sulle superiori richieste della concludente, CP_1 secondo l'imputazione da questa operata per € 48.516,56 a titolo di interessi maturati fino all'accredito, e per la differenza di € 277,547,03 in acconto sulla maggior somma risarcitoria domandata di € 580.472,17 oltre IVA. , o sulla base delle diverse modalità di computo stabilite in sentenza.
- Nel merito ed in via di estremo subordine, per la sola denegata e non creduta ipotesi in cui pagina 2 di 16 il Tribunale adito ritenesse che l'evento dannoso di cui è causa non si fosse verificato durante la circolazione del veicolo, condannare in ogni caso la convenuta Controparte_2
con sede in Monza 20900 Via Angelo Ramazzotti 20, (MB), ,
[...] C.F._1 P.IVA_3
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore della concludente di detti danni, nella misura di complessivi € 580.472,17,oltre IVA, o della diversa maggior o minor somma che il Tribunale adito accerterà come dovuta, anche in via equitativa, deducendo in ogni caso da detta somma l'importo di € 326.063,59 versato da in data 19.3.2024 in acconto sulle superiori richieste della Controparte_1 concludente, secondo l'imputazione da questa operata per € 48.516,56 a titolo di interessi maturati fino all'accredito, e per la differenza di € 277,547,03 in acconto sulla maggior somma risarcitoria domandata di € 580.472,17 oltre IVA. , o sulla base delle diverse modalità di computo stabilite in sentenza.
- In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione sul credito risarcitorio della concludente dalla data del sinistro e comunque dal dovuto all'effettivo soddisfo, fermo restando l'applicazione del saggio di interessi previsto dall'art 1284 comma 4° c.c. dalla notifica della citazione atto fino all'effettivo soddisfo e tenendo conto del versamento di € 326.063,59 effettuato da
[...]
in data 19.3.2024, da sottrarre al credito risarcitorio come accertato, CP_1 secondo l' imputazione operata dalla concludente, o con le diverse modalità stabilite in sentenza.
- In ogni caso, considerato il mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita e la condotta processuale delle parti convenute, condannare e/o Controparte_1
come sopra meglio individuate, a risarcire i danni subiti Controparte_2
dalla concludente ai sensi ed agli effetti dell'art 96 c.p.c., determinandone equitativamente l'importo dovuto.
- Infine ed ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e C.p.A. come per legge.
- In via istruttoria, nel solo denegato caso in cui quanto documentato e dimostrato dalla concludente, nonostante la mancata contestazione specifica operata sul punto dalla convenuta non fosse ritenuto sufficiente alla esatta determinazione del mancato Controparte_1
guadagno subito, ammettersi CTU tecnico contabile atta ad accertare, sulla base della documentazione versata in atti dall'attrice ed eventualmente acquisita ogni ulteriore informazione utile, le mancate vendite della concludente durante il periodo di chiusura dell'impianto di distribuzione di carburanti di ed il margine medio del Controparte_3
pagina 3 di 16 periodo su ogni litro venduto.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
- In via principale, rigettare ogni domanda residua così come avanzata dall'attrice in citazione contestualmente dichiarando esaustivo l'importo di € 326.063,59 già liquidato a favore di
, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Pt_1
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, istruito il giudizio in contraddittorio, non dovesse risultasse esaustiva la somma già liquidata a favore di , Pt_1
liquidare a favore della medesima somma nei limiti del giusto del provato e del legittimamente richiesto in relazione diretta al fatto storico dedotto nei limiti e nei termini della polizza invocata;
- spese rifuse, oltre 15 % per rimborso spese borsuali e oneri tutti, anche fiscali, se e come dovuti oppure comunque compensate in via subordinata per l'esorbitante entità della domanda avanzata;
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie laddove non ammesse e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...]
l fine di sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti agli impianti da lei gestiti nell'area di servizio a seguito Controparte_3 dell'incendio di un autoveicolo di proprietà di e Controparte_2
assicurato con vvenuto il 18.06.2021 durante la sosta Controparte_1
della vettura nell'area di servizio.
2. A sostegno della propria domanda parte attrice:
a. ha documentato di essere stata fino al 3 maggio 2022 subconcessionaria a titolo oneroso della gestione del servizio carburanti e del punto ristoro nell'area di servizio da Milano Serravalle – Milano Tangenziali Controparte_3
s.p.a., a sua volta concessionaria da AS s.p.a.(doc. 2, 2-bis e 2-ter);
b. ha documentato di aver realizzato la subconcessione affidando l'esecuzione del servizio di distribuzione del carburante nell'area di servizio a CP_3
tramite un contratto di comodato di attrezzature fisse e mobili e Controparte_4
di fornitura (doc. 3) e l'attività di ristorazione ad Autogrill Italia S.p.a. tramite un contratto di affitto di ramo d'azienda con scadenza al 3.5.2022, corrispondente pagina 4 di 16 alla data di scadenza della subconcessione (doc. 4 e 5);
c. ha allegato che il 18.06.2021, alle ore 8 circa, il veicolo Fiat Doblò - targato
EH313TH di proprietà di guidato dal Controparte_2
dipendente di tale società è giunto nell'area di servizio di Parte_3
cascina già in situazione di emergenza per fumo proveniente dal CP_3
motore e, fermatosi in prossimità della parte retrostante il fabbricato utilizzato per l'attività di ristorazione e bar, ha rapidamente preso fuoco;
d. ha documentato che l'incendio si è velocemente propagato a tutta l'autovettura e quindi al fabbricato e alle attrezzature presenti sull'area di sosta, causando gravi danni alla struttura e alla merce ivi contenuta, elencati nel verbale della polizia stradale, accorsa sul luogo del sinistro (doc. 6);
e. ha allegato che dalla data del sinistro l'esercizio bar, affittato da Autogrill, è restato chiuso in quanto inagibile in attesa delle perizie strutturali e dei lavori necessari alla sua ricostruzione sino alla scadenza della subconcessione, mentre la parte dedicata al rifornimento di carburante è rimasta chiusa per circa un mese dalla data del sinistro, riprendendo provvisoriamente l'attività dopo tramite l'installazione di un fabbricato provvisorio;
f. ha documentato di aver contestato l'accaduto tramite comunicazione di posta elettronica certificata del 14.7.2021 sia a che a Controparte_1
quali rispettivamente assicuratrice per la r.c.a. e Controparte_2
proprietaria del veicolo incendiato, trasmettendo il verbale della Polizia Stradale nel quale era descritta la dinamica del sinistro ed erano identificati tutti i soggetti coinvolti, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto del sinistro e invitando sia la società cha la compagnia di a CP_1
nominare un perito per accertare e quantificare i danni occorsi (doc. 8);
g. ha documentato che la solo l'assicurazione ha dato riscontro alla richiesta di risarcimento, dando corso alla nomina di propri consulenti al fine di procedere alla stima dei danni provocati dal sinistro, rigettando interinalmente la richiesta di risarcimento in attesa di compiere una valutazione integrale dei danni provocati del sinistro (doc. 9 e 10);
h. ha documentato di aver compiuto tramite impresa specializzata una perizia sulla struttura del fabbricato interessato dall'incendio, che non ha rilevato danni rilevanti alla struttura portante nel suo complesso, ma ha accertato che i profili in pagina 5 di 16 lamiera grecata e gli arcarecci della copertura erano stati deformati dal calore, rendendone impossibile la riparazione e necessaria la sostituzione con necessità di demolizione e ricostruzione del solaio e delle parti danneggiate (doc. 11);
i. ha allegato che in data 11.11.2021, il perito nominato da Controparte_1
ha eseguito il sopralluogo, riscontrando i danni subiti dalla struttura, agli
[...]
arredi e alla merce ivi depositata e ha rilevato che le attività di ristorazione e di carburante erano ferme in attesa dei lavori di ripristino, ma a seguito di tale accesso non è stata formulata dall'assicurazione alcuna proposta di indennizzo;
j. ha allegato di aver successivamente dato corso ai lavori di ripristino e ricostruzione del fabbricato, facendo installare anche una struttura provvisoria per l'esercizio dell'attività di carburanti che è così ripresa dall'8.7.2021;
k. ha allegato che invece i lavori di ricostruzione del fabbricato e dei relativi impianti sono stati completati il 5.5.2022 in tempo utile per la riconsegna dell'edificio alla nuova aggiudicataria che ne ha riscontrato il corretto funzionamento e l'idoneità all'uso consentito (doc. 4);
l. ha così quantificato i danni subiti: per danno emergente:
€ 298.413,87 oltre IVA per la ricostruzione del fabbricato (doc. 12-16);
€ 19.593,41 oltre I.V.A. per la progettazione e le pratiche autorizzative (doc. 17-
20);
€ 21.364,47 per gli arredi del e del locale gestore e la loro installazione Pt_4
(doc. 21);
€ 60.255,56 oltre I.V.A. per gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza del piazzale e del fabbricato (doc. 22 e 23);
€ 21.826,26 oltre I.V.A per il noleggio del modulo provvisorio costituente il locale gestore e per l'allacciamento dei servizi (doc. 24); per lucro cessante:
€ 132.000,00 pari all'ammontare dei canoni non riscossi per l'affitto del ramo aziendale ad Autogrill s.p.a. per l'impossibilità di svolgimento dell'attività di ristorazione a seguito dell'incendio (doc. 25-28);
€ 27.000,00 per la mancata vendita dei carburanti dal 18.6.2021 all'8.7.2021, importo calcolato sulla media di quanto erogato quotidianamente nel corso del
2021 (doc. 29), moltiplicato per i giorni di chiusura, considerando poi il margine pagina 6 di 16 Parte medio del periodo per al netto dei costi logistici e commerciali (doc. 30);
m. ha documentato di aver nuovamente inviato diffida agli odierni convenuti con ulteriore richiesta di risarcimento dei danni il 15.11.2022, dopo aver quantificato tutti i danni sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante (doc. 31 e 32), rimasta senza riscontro;
n. ha documentato di aver allora invitato sia la compagnia che al responsabile civile a stipulare una convezione di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda, a cui non seguiva alcun riscontro (doc. 33), motivo per il quale ha richiesto la condanna di entrambe le parti convenuti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
o. ha dedotto quindi che essendosi l'incendio propagato durante la circolazione del veicolo, nozione nella quale deve ricomprendersi anche la sosta ai sensi degli artt.
3 n. 9 e 157 del Codice della Strada (come interpretati dalla C. Cost. 82/1969 e dalla Cass. Sez. Unite 8620/2015), anche se avvenuta in aree private (cfr. Cass.
17350/2008, Cass. Sez. Unite 21983/2021) o di sosta e distribuzione di carburante equiparate alle strade pubbliche (e cfr. Cass. 5111/2011), quale responsabile civile del sinistro ai sensi Controparte_2 dell'art. 2054 c.c. e quale assicuratrice contro la Controparte_1
responsabilità civile del veicolo ai sensi dell'art. 144 cod.ass. sono tenute al risarcimento dei danni patiti da quantificare ai sensi dell'art. 2056 c.c. pari complessivamente a € 580.472,17 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro o comunque del dovuto al saldo effettivo, oltre interessi da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo.
3. La convenuta i è costituita in giudizio, dando atto di Controparte_1 aver pagato all'attrice dopo l'introduzione del presente giudizio, € Parte_1
326.063,59 ad estinzione del credito da quest'ultima vantato in relazione al sinistro del 18.6.2021, importo trattenuto dall'attrice a titolo di acconto (doc.ti 4, 5, 8) e ritenuto, viceversa, dalla convenuta integralmente estintivo del suo debito risarcitorio, ragione per la quale ha chiesto la domanda di parte attrice, chiedendo in via subordinata di condannare la convenuta al pagamento solo degli importi giusti e provati quali danni conseguenti al sinistro. oltre a produrre copia del contratto di assicurazione Controparte_1
pagina 7 di 16 concluso con er la responsabilità civile auto (doc.ti Controparte_2
1-3), non ha contestato di essere tenuta a risarcire i danni provocati dall'autovettura assicurata per l'incendio del 18.6.2021, così come non ha contestato l'effettivo verificarsi del sinistro, la sua imputabilità causale all'autovettura assicurata e la riconducibilità dell'incidente alla circolazione del veicolo e non ha nemmeno contestato il collegamento causale tra l'incendio dell'autovettura e i danni lamentati dall'attrice, limitandosi quindi a contestare la quantificazione del danno come compiuta in citazione, ritenendola esorbitante.
In particolare Controparte_1
ha dedotto (invero genericamente) che alcuni degli interventi tecnici calcolati tra i costi per la ricostruzione del fabbricato adibito all'attività di ristorazione e bar avrebbero dovuto in ogni caso essere sostenuti al fine di rinnovare le concessioni e subconcessioni in essere, essendo stato il fabbricato costruito oltre 50 anni prima;
ha dedotto che il mancato guadagno lamentato in relazione all'attività di ristoro è imputabile, almeno in parte, a un ritardo nei lavori di ripristino e ristrutturazione, che sarebbero dovuti durare non più di 2/3 mesi e sono invece stati realizzati in
10 mesi, senza tuttavia fornire alcun dato o documento a riscontro di quanto allegato;
ha contestato la fondatezza della richiesta di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, in ragione del fatto che tra le parti è stata in ogni caso effettivamente compiuta intensa attività volta a una possibile transazione in sede stragiudiziale, di tal che la formale partecipazione al procedimento di negoziazione assistita non sarebbe stata utile a modificare la posizione sostanziale delle parti.
4. Con decreto del 2.5.2025 adottato nell'ambito delle verifiche preliminari, preso atto della mancata costituzione di onostante la Controparte_2
regolare notificazione dell'atto citazione, avvenuta il 15.2.2024, è stata dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_2
5. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1, parte attrice ha precisato di aver ricevuto la somma di € 326,063,59 da parte convenuta il 19 marzo 2025, quando il presente giudizio era già pendente, e di averla accettata quale acconto pagina 8 di 16 sulla maggior somma richiesta e di averla imputata per € 48.516,56 ad estinzione degli interessi compensativi ritenuti maturati fino all'accredito e per la differenza di € 277.547,03 in acconto sulla sorte capitale dell'importo richiesto in citazione.
6. La causa è stata istruita documentalmente e tramite assunzione di prova testimoniale. In particolare, all'udienza del 27.11.2024 sono stati escussi tre testi di parte attrice e, all'esito di tali testimonianze, ritenuta superflua ai fini della decisione la consulenza tecnica-contabile richiesta da parte attrice per accertare la quantificazione del lucro cessante da mancata vendita di carburante durante il periodo di chiusura dell'impianto di distribuzione, già adeguatamente documentata, sono stati assegnati alle parti termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito dell'udienza del
9.7.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
6. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
7. ha promosso il presente giudizio per chiedere la condanna di Parte_1
e al Controparte_5 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incendio provocato durante la circolazione stradale dal veicolo Fiat Doblò, targato EH313TH, di proprietà di assicurato per r.c.a. e incendio con Controparte_6 [...]
on polizza n. 40014041, avvenuto il 18.06.2021 e che Controparte_1
ha coinvolto il locale bar e la pompa di benzina della stazione di servizio CP_3
gestita da in regime di subconcessione.
[...] Parte_1
ha provato documentalmente di essere stata, all'epoca dell'incidente, Parte_1
subconcessionaria a titolo oneroso della gestione del servizio di lubrificanti e di ristoro presso la stazione di servizio di Milano Serravalle – CP_3
Milano Tangenziali S.p.a., a sua volta concessionaria di AS s.p.a (doc.ti 2, 2- bis, 2-ter att.) e di esercitare tali attività rispettivamente tramite Controparte_4
Part con la quale ha documentato la stipulazione di aver concluso contratto di comodato e fornitura dell'impianto di distribuzione carburanti (doc. 3) e tramite
Autogrill Italia s.p.a., con la quale ha concluso contratto di affitto di ramo d'azienda sino alla scadenza della subconcessione per l'esercizio dell'attività di ristorazione (doc.ti 25 e 26). ha inoltre provato, sia documentalmente che tramite le testimonianze Parte_1
pagina 9 di 16 assunte nel presente giudizio, che il 18.6.2021 alle ore 8 circa il veicolo Fiat Doblò targato EH313TH, guidato da è entrato nell'area di servizio Parte_3
in stato di parziale avaria (del fumo bianco fuoriusciva dal vano CP_3
motore) e, fermatosi nell'area retrostante il punto ristoro gestito da Autogrill Italia
s.p.a., ha r preso fuoco, provocando un incendio che ha si è rapidamente propagato all'intero fabbricato adibito all'attività di ristorazione (cfr. sul punto verbale di
Polizia di Stato del 18.6.2021, doc. 6 att. e verbale di intervento dei Vigili del
Fuoco doc. 12 conv.).
Risulta inoltre provato documentalmente che il veicolo incendiatosi era di proprietà di ed era assicurato per la Controparte_2
responsabilità civile auto con (cfr. doc. 6 att. e Controparte_1 doc.ti 1-3 conv.), la quale ha assicurato nello specifico il “ricorso terzi da incendio per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo” e i danni causati a terzi in aree pubbliche e private.
Con riguardo ai danni provocati dall'incendio, il testimone Testimone_1
Part dipendente di ha così raccontato quanto da lui visto il giorno Parte_5 dell'incidente: “Mi hanno telefonato nell'immediatezza del fatto e sono andato sul luogo ma quando sono arrivato i vigili del fuoco avevano già spento
l'incendio; preciso che l'incendio non ha interessato l'area di rifornimento.
Successivamente l'area ristoro è rimasta chiusa, era interamente bruciata e poi i vigili per entrare avevano scollato il soffitto e delle entrate davanti, staccando dei vetri, ricordo, quindi…”, confermando poi che: “sul fabbricato interessato dall'incendio c'era l'ufficio del gestore, con l'area di controllo, le attrezzature interne e i magazzini. Quello che ha fermato l'impianto è proprio che queste attrezzature sono rimaste danneggiate dall'incendio”.
Nello specifico, poi, in relazione all'attività di ristorazione gestita da
[...] in subconcessione e tramite affitto di ramo d'azienda a Autogrill Italia s.p.a., Pt_1
il testimone dipendente di Autogrill Italia s.p.a. all'epoca Testimone_2 dell'incendio, ha così precisato: “subito dopo l'incendio la parte ristoro era totalmente inagibile all'esercizio dell'attività di somministrazione, abbiamo interrotto quindi l'attività e chiuso il punto vendita ristoro che, per quanto a mia conoscenza, è stato inattivo fino al 3.5.2022, momento nel quale abbiamo restituito l'attività ad nello stato in cui si trovata e poi non abbiamo Parte_1
pagina 10 di 16 ripreso più l'attività perché nel frattempo Serravalle aveva dato corso a nuovi bandi per le aggiudicazioni nelle quali è quindi subentrata come subconcessionaria una nuova società che svolge servizi di ristorazione, My
Parte Chef”, precisando quindi che: “I canoni sono stati sospesi da al momento dell'incendio, i canoni sono funzionali alle vendite che produci”.
Anche il testimone ha confermato che “rispetto al Testimone_1
fabbricato, dopo aver fatto una perizia che ha verificato che la struttura non era stata danneggiata negli elementi portanti, come inizialmente pensavamo, abbiamo ristrutturato tutto, ed anche alcuni elementi strutturali ed il fabbricato lo abbiamo poi ceduto a My Chef, nuova aggiudicataria, che ha quindi riaperto
l'attività di somministrazione nella primavera dell'anno successivo” “Da quanto
a mia conoscenza, non occupandomi io di questa attività, sono stati sospesi i canoni dovuti da Autogrill s.p.a. per il periodo successivo all'incendio”.
L'attrice ha quindi provato che in conseguenza dell'incendio, l'attività di somministrazione di cibi e bevande non è mai ripresa sino alla scadenza della subconcessione (3.5.2022) e di non aver quindi incassato i canoni concordati per l'affitto del ramo di azienda dall'incendio e sino alla scadenza della subconcessione, per un importo che, alla luce delle fatturazioni pregresse nel punto ristoro sito sull'area di servizio e di esercizi commerciali CP_3
analoghi, si ritiene corretto quantificare in misura pari agli € 132.000,00 indicati da parte attrice (doc.ti 25-28).
Inoltre come documentato con le fotografie prodotte sia dalla convenuta (doc.
6) che dall'attrice nell'ambito della consulenza di parte eseguita al fine di valutare i lavori necessari per la remissione in pristino dell'immobile danneggiato (doc.
11), è emerso documentalmente che il fabbricato adibito all'attività di ristrutturazione non ha subito danni strutturali salvo che per la copertura che è stato necessario demolire e ricostruire. ha quindi documentato di aver Parte_1
sostenuto per dare corso a tali lavori costi pari a € 298.413,87, oltre Iva per l'attività ricostruttiva dell'immobile (doc.ti 12-16), € 19.593,41 oltre iva per la progettazione e i servizi di ingegneria da imputare a tali lavori (cfr. doc.ti 17- 20),
a € 60.255,56 oltre iva (doc.ti 22-23) per la sistemazione e messa in sicurezza dell'area e a € 21.826,26 oltre iva per la sostituzione degli arredi interessati dall'incendio (doc. 21).
pagina 11 di 16 La convenuta a genericamente contestato che Controparte_1
i lavori di ripristino e ricostruzione del fabbricato avrebbero potuto e dovuto avere durata minore, fatto che avrebbe comportato un minor danno per l'attrice per il mancato incasso del canone di affitto, e che la ricostruzione dell'immobile ha comportato un miglioramento del suo stato costruttivo rispetto a quello preesistente al sinistro ma della fondatezza di tali eccezioni proposte ai sensi dell'art. 1227 c.c. non è stata fornita alcuna prova, fatto che consente l'integrale rigetto di tali eccezioni.
Rispetto, invece, all'area di rifornimento di carburante solo indirettamente interessata dall'incendio, il testimone ha chiarito che “per Testimone_1 riaprire l'impianto di rifornimento carburante abbiamo noleggiato dei container esterni al fabbricato danneggiato in cui abbiamo messo le attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto carburante che ha quindi ripreso l'attività a luglio 2021”.
Tale ricostruzione è stata confermata anche dal teste Testimone_3
socio e procuratore della T4 s.r.l. che aveva in comodato l'area di rifornimento carburante e che ha dichiarato di aver già ricevuto un risarcimento dalla compagnia convenuta.
Cont Per tale motivo nel corso dell'udienza di assunzione, ha eccepito l'incapacità
a testimoniare di ribadendo tale eccezione anche in sede di comparsa Tes_3 conclusionale. L'eccezione è infondata, ha capacità di testimoniare. Tes_3
Sul punto, la Cassazione con sentenza n. 1595/2016 ha così precisato: “…da tempo questa Corte ha chiarito che ben possono essere assunti come testimoni, in una causa tra una società di capitali – che ha una personalità distinta da quella dei soci – ed un terzo, i soci della società stessa, che non sono legittimati ad intervenire in giudizio (Cass. n. 2393 del 29/08/1963). Non sussiste inoltre con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod. proc. civ. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne
pagina 12 di 16 la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti
(ex plurimis, Cass. n. 1109 del 20/01/2006 n. 12365 del 24/05/2006, n. 17630 del
28/07/2010). Soluzione che a maggior ragione deve valere per i dipendenti di una delle parti. Ciò posto, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi
(così da ultimo tra le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011)”.
Nel caso di specie, quindi, il testimone oltre che capace, si è rivelato attendibile, chiaro, preciso, oltre che riscontrato dalle altre testimonianze assunte e dalla documentazione acquisita in giudizio.
Terzi, riguardo all'incendio e alle sue conseguenze, ha riferito di non essere stato presente al momento dell'incendio, mentre era presente il “capo piazzale, mio dipendente che mi ha informato nell'immediatezza del fatto di quanto avveniva ad al quale ho dato le prime istruzioni sul come procedere. Sostanzialmente subito dopo l'incendio, siccome il mio problema principale era far lavorare i miei Parte dipendenti, ho sollecitato a fare quanto necessario per consentirmi di riprendere l'attività il prima possibile. È stato quindi attrezzato un chiosco di fortuna con le apparecchiature necessarie per consentirci di far funzionare la parte petrolifera, anche se in misura molto ridotta. So che nel frattempo sono partiti i lavori di ricostruzione del fabbricato rispetto ai quali è però dovuto intervenire un tecnico per verificare se il fabbricato fosse interamente da demolire o se fosse possibile recuperane una parte per lavorare. Con questo parere si è quindi verificato che questa seconda opzione era possibile ed è stato quindi tenuto solo lo scheletro portante della struttura, ricostruendo poi tutto il resto”, chiarendo poi che “sulla struttura provvisoria abbiamo iniziato più o meno il mese dopo, e con grosse difficoltà, subivamo proteste della clientela quotidiane
e c'erano solo due bagni chimici per tutta la clientela;
l'attività nella nuova struttura l'abbiamo riniziata più o meno dopo un anno”.
Il teste ha ulteriormente precisato che lo svolgimento dei lavori anche di ricostruzione del fabbricato sono stati celeri e di non essere a conoscenza di Parte eventuali ritardi (“non lo so, i lavori erano in capo ad che ci ha sempre rassicurato sul fatto che stessero facendo tutto il possibile per la ripresa più
pagina 13 di 16 rapida ed in sicurezza dell'attività. Rappresento che un primissimo momento c'è stato anche il problema della società autostradale perché andava verificata la sicurezza del sedime. Rappresento che i lavori per la ripresa dell'attività sono stati abbastanza celeri ed ho visto più squadre lavorarvi”).
Rispetto quindi all'attività di rifornimento di carburante i danni provocati dall'incendio documentati sono quelli relativi ai costi di noleggio del modulo necessario per l'esercizio provvisorio dell'attività di somministrazione del carburante e dei relativi servizi igienici, pari a € 21.826,23, oltre IVA (doc. 24 att.) oltre al mancato guadagno correlato al limitato periodo di inattività della stazione di servizio (18.6.2021-8.7.2021) che si reputa equo stimare, come proposto dall'attrice, tenuto conto del volume medio per l'anno 2021 di vendita del carburante presso la stazione di servizio , moltiplicato per i CP_3
giorni di inattività (doc. 29 att.), sommando a tale importo il valore dei margini medi documentati per il mese di luglio 2021 (doc. 30 att.) così per un totale di €
27.000,00.
Al risarcimento di tali danni sono tenute solidalmente Controparte_2 ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. quale responsabile civile del sinistro e
[...] ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., quali danni Controparte_1
conseguenti alla circolazione del veicolo.
Tenuto quindi conto della parziale estinzione del debito delle parti convenute determinato dal pagamento di € 326.063,59 eseguito da Controparte_1
il 19.3.2024 il danno patito da deve essere quantificato come
[...] Parte_1
segue.
Avendo parte attrice documentato di aver subito un danno patrimoniale in conseguenza dell'incendio del veicolo del 18.6.2021 pari a € 580.472,17 (oltre iva) come stimato al 6.11.2022 (data della scadenza dell'ultima fattura relativa ai costi sostenuti per la ricostruzione del fabbricato interessato dell'incendio di cui al doc. 24 att.), l'importo del risarcimento dovuto deve essere calcolato devalutando tale somma complessiva al momento del sinistro (18.6.2021) e così per € 510.979,02; su tale importo viene quindi calcolata la rivalutazione montetaria e gli interessi compensativi derivanti dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto secondo i criteri stabiliti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712 sino alla pagina 14 di 16 data dell'estinzione parziale del credito vantato da parte attrice per effetto del pagamento ricevuto da il 19.3.2024, con Controparte_1
conseguente quantificazione del danno al 19.3.2024 in misura pari a 627.241,95
(di cui € 39.616.06 corrispondono agli interessi compensativi calcolati al saggio legale sulla somma via via rivalutata e € 76.646,85 per rivalutazione calcolata utilizzando l'indice ISTAT FOI); sottratto a tale importo il pagamento di €
326.063,59, integralmente estintivo del debito per interessi compensativi secondo la imputazione compiuta anche dall'attrice e in ogni caso dovuta ai sensi dell'art. 1194 c.c., le parti convenute devono essere condannate, in solido, al pagamento in favore di dell'importo di € 301.178,36 corrispondente al credito Parte_1
residuo accertato al 19.3.2024, importo sul quale da quella data, successiva alla citazione, sono dovuti gli interessi legali da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr. Cass. Sez. III 7 agosto 2023, n. 23927 e Cass. ord. 3 gennaio
2023, n. 61).
8. Avendo parte attrice dimostrato la piena fondatezza della sua domanda, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le convenute devono essere condannate al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia accertato all'esito del presente giudizio, applicati i parametri medi previsti dal DM 55/2014
e così per € 22.457,00 per compensi e € 1.713,00 per spese esenti documentate, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA.
9. Parte attrice ha, inoltre, chiesto di condannare le convenute al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per non aver dato riscontro all'invito alla negoziazione assistita loro rivolto, quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 132/2014. Se non che tale comportamento, benché non processualmente corretto, non ha provocato nello specifico alcun danno all'attrice e non pare possa nemmeno essere ritenuto abusivo anche in considerazione della parziale estinzione del credito da parte di una delle coobbligate in solido nell'immediatezza della ricezione della notificazione dell'atto di citazione.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile
pagina 15 di 16 definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento delle domande proposte da condanna Parte_1 [...]
e in solido al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore di di € 301.178,36 oltre interessi da calcolare al saggio di cui Parte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 19.3.2024 al saldo effettivo;
2) condanna altresì n Controparte_1 Controparte_2
solido al pagamento delle spese di lite in favore di in misura pari a € Parte_1
22.457,00 per compensi e € 1.713,00, oltre 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA.
Milano, 7 agosto 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7192/2024 promossa da:
(c. f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Fano e Parte_1 P.IVA_1
Giuseppina Dalessandri, elettivamente domiciliata in Milano al Viale Bianca Maria n. 3 presso lo studio dei difensori
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Marcella Schiavi, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della difenditrice
Email_1
nonché di
(c. f. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
- parti convenute -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare:
- Nel merito ed in principalità, accertare e dichiarare per le ragioni esposte in atti: (i)la responsabilità della società in relazione ai danni Controparte_2 cagionati alla concludente a causa dell'incendio propagatosi in data 18.6.2021 Parte_1
dal veicolo Fiat Doblò targato EH313TH di proprietà della stessa l fabbricato e relativi impianti insistenti sull'ara di servizio Controparte_2
di Milano, nonché (ii) la diretta responsabilità risarcitoria della Controparte_3
pagina 1 di 16 compagnia assicuratrice in ragione della polizza RC stipulata Controparte_1 per il suddetto veicolo, e, per l'effetto, condannare con sede Controparte_1
in Milano 20154, Corso Como 17, Cod. fisc. E P IVA , in persona del proprio P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, nonché , con sede in Controparte_2
Monza 20900 Via Angelo Ramazzotti 20, (MB), CF/PIVA , in persona del P.IVA_3
proprio legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro ed in favore della concludente,
a risarcire i danni da questa subiti, quantificati nella misura di complessivi € 580.472,17, oltre
IVA, o nella diversa maggior o minor somma che il Tribunale adito accerterà come dovuta, anche in via equitativa, deducendo in ogni caso da detta somma l'importo di € 326.063,59 versato da in data 19.3.2024 in acconto sulle superiori richieste Controparte_1 della concludente, secondo l'imputazione da questa operata per € 48.516,56 a titolo di interessi maturati fino all'accredito, e per la differenza di € 277,547,03 in acconto sulla maggior somma risarcitoria domandata di € 580.472,17 oltre IVA. , o sulla base delle diverse modalità di computo stabilite in sentenza.
- Nel merito ed in via gradata, nel solo caso in cui accertato che il massimale per il Pt_2
quale è stata stipulata l'assicurazione risultasse inferiore al danno subito da come Parte_1
accertato in causa, condannare con sede in Milano 20154, Controparte_1
Corso Como 17, Cod. fisc. E P IVA , in persona del proprio legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, nonché , con sede in Monza Controparte_2
20900 Via Angelo Ramazzotti 20, (MB), CF/PIVA , in persona del proprio P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a risarcire in favore della concludente i suddetti danni fino alla concorrenza del massimale di polizza, e condannare
, con sede in Monza 20900 Via Angelo Ramazzotti 20, Controparte_2
(MB), CF/PIVA in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_3
pagamento della differenza fino alla concorrenza di € 580.472,17 oltre IVA, o della diversa maggior o minor somma che il Tribunale adito accerterà come dovuta anche in via equitativa, deducendo in ogni caso da detta somma l'importo di € 326.063,59 versato da
[...]
in data 19.3.2024 in acconto sulle superiori richieste della concludente, CP_1 secondo l'imputazione da questa operata per € 48.516,56 a titolo di interessi maturati fino all'accredito, e per la differenza di € 277,547,03 in acconto sulla maggior somma risarcitoria domandata di € 580.472,17 oltre IVA. , o sulla base delle diverse modalità di computo stabilite in sentenza.
- Nel merito ed in via di estremo subordine, per la sola denegata e non creduta ipotesi in cui pagina 2 di 16 il Tribunale adito ritenesse che l'evento dannoso di cui è causa non si fosse verificato durante la circolazione del veicolo, condannare in ogni caso la convenuta Controparte_2
con sede in Monza 20900 Via Angelo Ramazzotti 20, (MB), ,
[...] C.F._1 P.IVA_3
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore della concludente di detti danni, nella misura di complessivi € 580.472,17,oltre IVA, o della diversa maggior o minor somma che il Tribunale adito accerterà come dovuta, anche in via equitativa, deducendo in ogni caso da detta somma l'importo di € 326.063,59 versato da in data 19.3.2024 in acconto sulle superiori richieste della Controparte_1 concludente, secondo l'imputazione da questa operata per € 48.516,56 a titolo di interessi maturati fino all'accredito, e per la differenza di € 277,547,03 in acconto sulla maggior somma risarcitoria domandata di € 580.472,17 oltre IVA. , o sulla base delle diverse modalità di computo stabilite in sentenza.
- In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione sul credito risarcitorio della concludente dalla data del sinistro e comunque dal dovuto all'effettivo soddisfo, fermo restando l'applicazione del saggio di interessi previsto dall'art 1284 comma 4° c.c. dalla notifica della citazione atto fino all'effettivo soddisfo e tenendo conto del versamento di € 326.063,59 effettuato da
[...]
in data 19.3.2024, da sottrarre al credito risarcitorio come accertato, CP_1 secondo l' imputazione operata dalla concludente, o con le diverse modalità stabilite in sentenza.
- In ogni caso, considerato il mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita e la condotta processuale delle parti convenute, condannare e/o Controparte_1
come sopra meglio individuate, a risarcire i danni subiti Controparte_2
dalla concludente ai sensi ed agli effetti dell'art 96 c.p.c., determinandone equitativamente l'importo dovuto.
- Infine ed ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e C.p.A. come per legge.
- In via istruttoria, nel solo denegato caso in cui quanto documentato e dimostrato dalla concludente, nonostante la mancata contestazione specifica operata sul punto dalla convenuta non fosse ritenuto sufficiente alla esatta determinazione del mancato Controparte_1
guadagno subito, ammettersi CTU tecnico contabile atta ad accertare, sulla base della documentazione versata in atti dall'attrice ed eventualmente acquisita ogni ulteriore informazione utile, le mancate vendite della concludente durante il periodo di chiusura dell'impianto di distribuzione di carburanti di ed il margine medio del Controparte_3
pagina 3 di 16 periodo su ogni litro venduto.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
- In via principale, rigettare ogni domanda residua così come avanzata dall'attrice in citazione contestualmente dichiarando esaustivo l'importo di € 326.063,59 già liquidato a favore di
, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Pt_1
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, istruito il giudizio in contraddittorio, non dovesse risultasse esaustiva la somma già liquidata a favore di , Pt_1
liquidare a favore della medesima somma nei limiti del giusto del provato e del legittimamente richiesto in relazione diretta al fatto storico dedotto nei limiti e nei termini della polizza invocata;
- spese rifuse, oltre 15 % per rimborso spese borsuali e oneri tutti, anche fiscali, se e come dovuti oppure comunque compensate in via subordinata per l'esorbitante entità della domanda avanzata;
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie laddove non ammesse e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...]
l fine di sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti agli impianti da lei gestiti nell'area di servizio a seguito Controparte_3 dell'incendio di un autoveicolo di proprietà di e Controparte_2
assicurato con vvenuto il 18.06.2021 durante la sosta Controparte_1
della vettura nell'area di servizio.
2. A sostegno della propria domanda parte attrice:
a. ha documentato di essere stata fino al 3 maggio 2022 subconcessionaria a titolo oneroso della gestione del servizio carburanti e del punto ristoro nell'area di servizio da Milano Serravalle – Milano Tangenziali Controparte_3
s.p.a., a sua volta concessionaria da AS s.p.a.(doc. 2, 2-bis e 2-ter);
b. ha documentato di aver realizzato la subconcessione affidando l'esecuzione del servizio di distribuzione del carburante nell'area di servizio a CP_3
tramite un contratto di comodato di attrezzature fisse e mobili e Controparte_4
di fornitura (doc. 3) e l'attività di ristorazione ad Autogrill Italia S.p.a. tramite un contratto di affitto di ramo d'azienda con scadenza al 3.5.2022, corrispondente pagina 4 di 16 alla data di scadenza della subconcessione (doc. 4 e 5);
c. ha allegato che il 18.06.2021, alle ore 8 circa, il veicolo Fiat Doblò - targato
EH313TH di proprietà di guidato dal Controparte_2
dipendente di tale società è giunto nell'area di servizio di Parte_3
cascina già in situazione di emergenza per fumo proveniente dal CP_3
motore e, fermatosi in prossimità della parte retrostante il fabbricato utilizzato per l'attività di ristorazione e bar, ha rapidamente preso fuoco;
d. ha documentato che l'incendio si è velocemente propagato a tutta l'autovettura e quindi al fabbricato e alle attrezzature presenti sull'area di sosta, causando gravi danni alla struttura e alla merce ivi contenuta, elencati nel verbale della polizia stradale, accorsa sul luogo del sinistro (doc. 6);
e. ha allegato che dalla data del sinistro l'esercizio bar, affittato da Autogrill, è restato chiuso in quanto inagibile in attesa delle perizie strutturali e dei lavori necessari alla sua ricostruzione sino alla scadenza della subconcessione, mentre la parte dedicata al rifornimento di carburante è rimasta chiusa per circa un mese dalla data del sinistro, riprendendo provvisoriamente l'attività dopo tramite l'installazione di un fabbricato provvisorio;
f. ha documentato di aver contestato l'accaduto tramite comunicazione di posta elettronica certificata del 14.7.2021 sia a che a Controparte_1
quali rispettivamente assicuratrice per la r.c.a. e Controparte_2
proprietaria del veicolo incendiato, trasmettendo il verbale della Polizia Stradale nel quale era descritta la dinamica del sinistro ed erano identificati tutti i soggetti coinvolti, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto del sinistro e invitando sia la società cha la compagnia di a CP_1
nominare un perito per accertare e quantificare i danni occorsi (doc. 8);
g. ha documentato che la solo l'assicurazione ha dato riscontro alla richiesta di risarcimento, dando corso alla nomina di propri consulenti al fine di procedere alla stima dei danni provocati dal sinistro, rigettando interinalmente la richiesta di risarcimento in attesa di compiere una valutazione integrale dei danni provocati del sinistro (doc. 9 e 10);
h. ha documentato di aver compiuto tramite impresa specializzata una perizia sulla struttura del fabbricato interessato dall'incendio, che non ha rilevato danni rilevanti alla struttura portante nel suo complesso, ma ha accertato che i profili in pagina 5 di 16 lamiera grecata e gli arcarecci della copertura erano stati deformati dal calore, rendendone impossibile la riparazione e necessaria la sostituzione con necessità di demolizione e ricostruzione del solaio e delle parti danneggiate (doc. 11);
i. ha allegato che in data 11.11.2021, il perito nominato da Controparte_1
ha eseguito il sopralluogo, riscontrando i danni subiti dalla struttura, agli
[...]
arredi e alla merce ivi depositata e ha rilevato che le attività di ristorazione e di carburante erano ferme in attesa dei lavori di ripristino, ma a seguito di tale accesso non è stata formulata dall'assicurazione alcuna proposta di indennizzo;
j. ha allegato di aver successivamente dato corso ai lavori di ripristino e ricostruzione del fabbricato, facendo installare anche una struttura provvisoria per l'esercizio dell'attività di carburanti che è così ripresa dall'8.7.2021;
k. ha allegato che invece i lavori di ricostruzione del fabbricato e dei relativi impianti sono stati completati il 5.5.2022 in tempo utile per la riconsegna dell'edificio alla nuova aggiudicataria che ne ha riscontrato il corretto funzionamento e l'idoneità all'uso consentito (doc. 4);
l. ha così quantificato i danni subiti: per danno emergente:
€ 298.413,87 oltre IVA per la ricostruzione del fabbricato (doc. 12-16);
€ 19.593,41 oltre I.V.A. per la progettazione e le pratiche autorizzative (doc. 17-
20);
€ 21.364,47 per gli arredi del e del locale gestore e la loro installazione Pt_4
(doc. 21);
€ 60.255,56 oltre I.V.A. per gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza del piazzale e del fabbricato (doc. 22 e 23);
€ 21.826,26 oltre I.V.A per il noleggio del modulo provvisorio costituente il locale gestore e per l'allacciamento dei servizi (doc. 24); per lucro cessante:
€ 132.000,00 pari all'ammontare dei canoni non riscossi per l'affitto del ramo aziendale ad Autogrill s.p.a. per l'impossibilità di svolgimento dell'attività di ristorazione a seguito dell'incendio (doc. 25-28);
€ 27.000,00 per la mancata vendita dei carburanti dal 18.6.2021 all'8.7.2021, importo calcolato sulla media di quanto erogato quotidianamente nel corso del
2021 (doc. 29), moltiplicato per i giorni di chiusura, considerando poi il margine pagina 6 di 16 Parte medio del periodo per al netto dei costi logistici e commerciali (doc. 30);
m. ha documentato di aver nuovamente inviato diffida agli odierni convenuti con ulteriore richiesta di risarcimento dei danni il 15.11.2022, dopo aver quantificato tutti i danni sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante (doc. 31 e 32), rimasta senza riscontro;
n. ha documentato di aver allora invitato sia la compagnia che al responsabile civile a stipulare una convezione di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda, a cui non seguiva alcun riscontro (doc. 33), motivo per il quale ha richiesto la condanna di entrambe le parti convenuti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
o. ha dedotto quindi che essendosi l'incendio propagato durante la circolazione del veicolo, nozione nella quale deve ricomprendersi anche la sosta ai sensi degli artt.
3 n. 9 e 157 del Codice della Strada (come interpretati dalla C. Cost. 82/1969 e dalla Cass. Sez. Unite 8620/2015), anche se avvenuta in aree private (cfr. Cass.
17350/2008, Cass. Sez. Unite 21983/2021) o di sosta e distribuzione di carburante equiparate alle strade pubbliche (e cfr. Cass. 5111/2011), quale responsabile civile del sinistro ai sensi Controparte_2 dell'art. 2054 c.c. e quale assicuratrice contro la Controparte_1
responsabilità civile del veicolo ai sensi dell'art. 144 cod.ass. sono tenute al risarcimento dei danni patiti da quantificare ai sensi dell'art. 2056 c.c. pari complessivamente a € 580.472,17 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro o comunque del dovuto al saldo effettivo, oltre interessi da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo.
3. La convenuta i è costituita in giudizio, dando atto di Controparte_1 aver pagato all'attrice dopo l'introduzione del presente giudizio, € Parte_1
326.063,59 ad estinzione del credito da quest'ultima vantato in relazione al sinistro del 18.6.2021, importo trattenuto dall'attrice a titolo di acconto (doc.ti 4, 5, 8) e ritenuto, viceversa, dalla convenuta integralmente estintivo del suo debito risarcitorio, ragione per la quale ha chiesto la domanda di parte attrice, chiedendo in via subordinata di condannare la convenuta al pagamento solo degli importi giusti e provati quali danni conseguenti al sinistro. oltre a produrre copia del contratto di assicurazione Controparte_1
pagina 7 di 16 concluso con er la responsabilità civile auto (doc.ti Controparte_2
1-3), non ha contestato di essere tenuta a risarcire i danni provocati dall'autovettura assicurata per l'incendio del 18.6.2021, così come non ha contestato l'effettivo verificarsi del sinistro, la sua imputabilità causale all'autovettura assicurata e la riconducibilità dell'incidente alla circolazione del veicolo e non ha nemmeno contestato il collegamento causale tra l'incendio dell'autovettura e i danni lamentati dall'attrice, limitandosi quindi a contestare la quantificazione del danno come compiuta in citazione, ritenendola esorbitante.
In particolare Controparte_1
ha dedotto (invero genericamente) che alcuni degli interventi tecnici calcolati tra i costi per la ricostruzione del fabbricato adibito all'attività di ristorazione e bar avrebbero dovuto in ogni caso essere sostenuti al fine di rinnovare le concessioni e subconcessioni in essere, essendo stato il fabbricato costruito oltre 50 anni prima;
ha dedotto che il mancato guadagno lamentato in relazione all'attività di ristoro è imputabile, almeno in parte, a un ritardo nei lavori di ripristino e ristrutturazione, che sarebbero dovuti durare non più di 2/3 mesi e sono invece stati realizzati in
10 mesi, senza tuttavia fornire alcun dato o documento a riscontro di quanto allegato;
ha contestato la fondatezza della richiesta di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, in ragione del fatto che tra le parti è stata in ogni caso effettivamente compiuta intensa attività volta a una possibile transazione in sede stragiudiziale, di tal che la formale partecipazione al procedimento di negoziazione assistita non sarebbe stata utile a modificare la posizione sostanziale delle parti.
4. Con decreto del 2.5.2025 adottato nell'ambito delle verifiche preliminari, preso atto della mancata costituzione di onostante la Controparte_2
regolare notificazione dell'atto citazione, avvenuta il 15.2.2024, è stata dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_2
5. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1, parte attrice ha precisato di aver ricevuto la somma di € 326,063,59 da parte convenuta il 19 marzo 2025, quando il presente giudizio era già pendente, e di averla accettata quale acconto pagina 8 di 16 sulla maggior somma richiesta e di averla imputata per € 48.516,56 ad estinzione degli interessi compensativi ritenuti maturati fino all'accredito e per la differenza di € 277.547,03 in acconto sulla sorte capitale dell'importo richiesto in citazione.
6. La causa è stata istruita documentalmente e tramite assunzione di prova testimoniale. In particolare, all'udienza del 27.11.2024 sono stati escussi tre testi di parte attrice e, all'esito di tali testimonianze, ritenuta superflua ai fini della decisione la consulenza tecnica-contabile richiesta da parte attrice per accertare la quantificazione del lucro cessante da mancata vendita di carburante durante il periodo di chiusura dell'impianto di distribuzione, già adeguatamente documentata, sono stati assegnati alle parti termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito dell'udienza del
9.7.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
6. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
7. ha promosso il presente giudizio per chiedere la condanna di Parte_1
e al Controparte_5 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incendio provocato durante la circolazione stradale dal veicolo Fiat Doblò, targato EH313TH, di proprietà di assicurato per r.c.a. e incendio con Controparte_6 [...]
on polizza n. 40014041, avvenuto il 18.06.2021 e che Controparte_1
ha coinvolto il locale bar e la pompa di benzina della stazione di servizio CP_3
gestita da in regime di subconcessione.
[...] Parte_1
ha provato documentalmente di essere stata, all'epoca dell'incidente, Parte_1
subconcessionaria a titolo oneroso della gestione del servizio di lubrificanti e di ristoro presso la stazione di servizio di Milano Serravalle – CP_3
Milano Tangenziali S.p.a., a sua volta concessionaria di AS s.p.a (doc.ti 2, 2- bis, 2-ter att.) e di esercitare tali attività rispettivamente tramite Controparte_4
Part con la quale ha documentato la stipulazione di aver concluso contratto di comodato e fornitura dell'impianto di distribuzione carburanti (doc. 3) e tramite
Autogrill Italia s.p.a., con la quale ha concluso contratto di affitto di ramo d'azienda sino alla scadenza della subconcessione per l'esercizio dell'attività di ristorazione (doc.ti 25 e 26). ha inoltre provato, sia documentalmente che tramite le testimonianze Parte_1
pagina 9 di 16 assunte nel presente giudizio, che il 18.6.2021 alle ore 8 circa il veicolo Fiat Doblò targato EH313TH, guidato da è entrato nell'area di servizio Parte_3
in stato di parziale avaria (del fumo bianco fuoriusciva dal vano CP_3
motore) e, fermatosi nell'area retrostante il punto ristoro gestito da Autogrill Italia
s.p.a., ha r preso fuoco, provocando un incendio che ha si è rapidamente propagato all'intero fabbricato adibito all'attività di ristorazione (cfr. sul punto verbale di
Polizia di Stato del 18.6.2021, doc. 6 att. e verbale di intervento dei Vigili del
Fuoco doc. 12 conv.).
Risulta inoltre provato documentalmente che il veicolo incendiatosi era di proprietà di ed era assicurato per la Controparte_2
responsabilità civile auto con (cfr. doc. 6 att. e Controparte_1 doc.ti 1-3 conv.), la quale ha assicurato nello specifico il “ricorso terzi da incendio per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo” e i danni causati a terzi in aree pubbliche e private.
Con riguardo ai danni provocati dall'incendio, il testimone Testimone_1
Part dipendente di ha così raccontato quanto da lui visto il giorno Parte_5 dell'incidente: “Mi hanno telefonato nell'immediatezza del fatto e sono andato sul luogo ma quando sono arrivato i vigili del fuoco avevano già spento
l'incendio; preciso che l'incendio non ha interessato l'area di rifornimento.
Successivamente l'area ristoro è rimasta chiusa, era interamente bruciata e poi i vigili per entrare avevano scollato il soffitto e delle entrate davanti, staccando dei vetri, ricordo, quindi…”, confermando poi che: “sul fabbricato interessato dall'incendio c'era l'ufficio del gestore, con l'area di controllo, le attrezzature interne e i magazzini. Quello che ha fermato l'impianto è proprio che queste attrezzature sono rimaste danneggiate dall'incendio”.
Nello specifico, poi, in relazione all'attività di ristorazione gestita da
[...] in subconcessione e tramite affitto di ramo d'azienda a Autogrill Italia s.p.a., Pt_1
il testimone dipendente di Autogrill Italia s.p.a. all'epoca Testimone_2 dell'incendio, ha così precisato: “subito dopo l'incendio la parte ristoro era totalmente inagibile all'esercizio dell'attività di somministrazione, abbiamo interrotto quindi l'attività e chiuso il punto vendita ristoro che, per quanto a mia conoscenza, è stato inattivo fino al 3.5.2022, momento nel quale abbiamo restituito l'attività ad nello stato in cui si trovata e poi non abbiamo Parte_1
pagina 10 di 16 ripreso più l'attività perché nel frattempo Serravalle aveva dato corso a nuovi bandi per le aggiudicazioni nelle quali è quindi subentrata come subconcessionaria una nuova società che svolge servizi di ristorazione, My
Parte Chef”, precisando quindi che: “I canoni sono stati sospesi da al momento dell'incendio, i canoni sono funzionali alle vendite che produci”.
Anche il testimone ha confermato che “rispetto al Testimone_1
fabbricato, dopo aver fatto una perizia che ha verificato che la struttura non era stata danneggiata negli elementi portanti, come inizialmente pensavamo, abbiamo ristrutturato tutto, ed anche alcuni elementi strutturali ed il fabbricato lo abbiamo poi ceduto a My Chef, nuova aggiudicataria, che ha quindi riaperto
l'attività di somministrazione nella primavera dell'anno successivo” “Da quanto
a mia conoscenza, non occupandomi io di questa attività, sono stati sospesi i canoni dovuti da Autogrill s.p.a. per il periodo successivo all'incendio”.
L'attrice ha quindi provato che in conseguenza dell'incendio, l'attività di somministrazione di cibi e bevande non è mai ripresa sino alla scadenza della subconcessione (3.5.2022) e di non aver quindi incassato i canoni concordati per l'affitto del ramo di azienda dall'incendio e sino alla scadenza della subconcessione, per un importo che, alla luce delle fatturazioni pregresse nel punto ristoro sito sull'area di servizio e di esercizi commerciali CP_3
analoghi, si ritiene corretto quantificare in misura pari agli € 132.000,00 indicati da parte attrice (doc.ti 25-28).
Inoltre come documentato con le fotografie prodotte sia dalla convenuta (doc.
6) che dall'attrice nell'ambito della consulenza di parte eseguita al fine di valutare i lavori necessari per la remissione in pristino dell'immobile danneggiato (doc.
11), è emerso documentalmente che il fabbricato adibito all'attività di ristrutturazione non ha subito danni strutturali salvo che per la copertura che è stato necessario demolire e ricostruire. ha quindi documentato di aver Parte_1
sostenuto per dare corso a tali lavori costi pari a € 298.413,87, oltre Iva per l'attività ricostruttiva dell'immobile (doc.ti 12-16), € 19.593,41 oltre iva per la progettazione e i servizi di ingegneria da imputare a tali lavori (cfr. doc.ti 17- 20),
a € 60.255,56 oltre iva (doc.ti 22-23) per la sistemazione e messa in sicurezza dell'area e a € 21.826,26 oltre iva per la sostituzione degli arredi interessati dall'incendio (doc. 21).
pagina 11 di 16 La convenuta a genericamente contestato che Controparte_1
i lavori di ripristino e ricostruzione del fabbricato avrebbero potuto e dovuto avere durata minore, fatto che avrebbe comportato un minor danno per l'attrice per il mancato incasso del canone di affitto, e che la ricostruzione dell'immobile ha comportato un miglioramento del suo stato costruttivo rispetto a quello preesistente al sinistro ma della fondatezza di tali eccezioni proposte ai sensi dell'art. 1227 c.c. non è stata fornita alcuna prova, fatto che consente l'integrale rigetto di tali eccezioni.
Rispetto, invece, all'area di rifornimento di carburante solo indirettamente interessata dall'incendio, il testimone ha chiarito che “per Testimone_1 riaprire l'impianto di rifornimento carburante abbiamo noleggiato dei container esterni al fabbricato danneggiato in cui abbiamo messo le attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto carburante che ha quindi ripreso l'attività a luglio 2021”.
Tale ricostruzione è stata confermata anche dal teste Testimone_3
socio e procuratore della T4 s.r.l. che aveva in comodato l'area di rifornimento carburante e che ha dichiarato di aver già ricevuto un risarcimento dalla compagnia convenuta.
Cont Per tale motivo nel corso dell'udienza di assunzione, ha eccepito l'incapacità
a testimoniare di ribadendo tale eccezione anche in sede di comparsa Tes_3 conclusionale. L'eccezione è infondata, ha capacità di testimoniare. Tes_3
Sul punto, la Cassazione con sentenza n. 1595/2016 ha così precisato: “…da tempo questa Corte ha chiarito che ben possono essere assunti come testimoni, in una causa tra una società di capitali – che ha una personalità distinta da quella dei soci – ed un terzo, i soci della società stessa, che non sono legittimati ad intervenire in giudizio (Cass. n. 2393 del 29/08/1963). Non sussiste inoltre con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod. proc. civ. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne
pagina 12 di 16 la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti
(ex plurimis, Cass. n. 1109 del 20/01/2006 n. 12365 del 24/05/2006, n. 17630 del
28/07/2010). Soluzione che a maggior ragione deve valere per i dipendenti di una delle parti. Ciò posto, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi
(così da ultimo tra le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011)”.
Nel caso di specie, quindi, il testimone oltre che capace, si è rivelato attendibile, chiaro, preciso, oltre che riscontrato dalle altre testimonianze assunte e dalla documentazione acquisita in giudizio.
Terzi, riguardo all'incendio e alle sue conseguenze, ha riferito di non essere stato presente al momento dell'incendio, mentre era presente il “capo piazzale, mio dipendente che mi ha informato nell'immediatezza del fatto di quanto avveniva ad al quale ho dato le prime istruzioni sul come procedere. Sostanzialmente subito dopo l'incendio, siccome il mio problema principale era far lavorare i miei Parte dipendenti, ho sollecitato a fare quanto necessario per consentirmi di riprendere l'attività il prima possibile. È stato quindi attrezzato un chiosco di fortuna con le apparecchiature necessarie per consentirci di far funzionare la parte petrolifera, anche se in misura molto ridotta. So che nel frattempo sono partiti i lavori di ricostruzione del fabbricato rispetto ai quali è però dovuto intervenire un tecnico per verificare se il fabbricato fosse interamente da demolire o se fosse possibile recuperane una parte per lavorare. Con questo parere si è quindi verificato che questa seconda opzione era possibile ed è stato quindi tenuto solo lo scheletro portante della struttura, ricostruendo poi tutto il resto”, chiarendo poi che “sulla struttura provvisoria abbiamo iniziato più o meno il mese dopo, e con grosse difficoltà, subivamo proteste della clientela quotidiane
e c'erano solo due bagni chimici per tutta la clientela;
l'attività nella nuova struttura l'abbiamo riniziata più o meno dopo un anno”.
Il teste ha ulteriormente precisato che lo svolgimento dei lavori anche di ricostruzione del fabbricato sono stati celeri e di non essere a conoscenza di Parte eventuali ritardi (“non lo so, i lavori erano in capo ad che ci ha sempre rassicurato sul fatto che stessero facendo tutto il possibile per la ripresa più
pagina 13 di 16 rapida ed in sicurezza dell'attività. Rappresento che un primissimo momento c'è stato anche il problema della società autostradale perché andava verificata la sicurezza del sedime. Rappresento che i lavori per la ripresa dell'attività sono stati abbastanza celeri ed ho visto più squadre lavorarvi”).
Rispetto quindi all'attività di rifornimento di carburante i danni provocati dall'incendio documentati sono quelli relativi ai costi di noleggio del modulo necessario per l'esercizio provvisorio dell'attività di somministrazione del carburante e dei relativi servizi igienici, pari a € 21.826,23, oltre IVA (doc. 24 att.) oltre al mancato guadagno correlato al limitato periodo di inattività della stazione di servizio (18.6.2021-8.7.2021) che si reputa equo stimare, come proposto dall'attrice, tenuto conto del volume medio per l'anno 2021 di vendita del carburante presso la stazione di servizio , moltiplicato per i CP_3
giorni di inattività (doc. 29 att.), sommando a tale importo il valore dei margini medi documentati per il mese di luglio 2021 (doc. 30 att.) così per un totale di €
27.000,00.
Al risarcimento di tali danni sono tenute solidalmente Controparte_2 ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. quale responsabile civile del sinistro e
[...] ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., quali danni Controparte_1
conseguenti alla circolazione del veicolo.
Tenuto quindi conto della parziale estinzione del debito delle parti convenute determinato dal pagamento di € 326.063,59 eseguito da Controparte_1
il 19.3.2024 il danno patito da deve essere quantificato come
[...] Parte_1
segue.
Avendo parte attrice documentato di aver subito un danno patrimoniale in conseguenza dell'incendio del veicolo del 18.6.2021 pari a € 580.472,17 (oltre iva) come stimato al 6.11.2022 (data della scadenza dell'ultima fattura relativa ai costi sostenuti per la ricostruzione del fabbricato interessato dell'incendio di cui al doc. 24 att.), l'importo del risarcimento dovuto deve essere calcolato devalutando tale somma complessiva al momento del sinistro (18.6.2021) e così per € 510.979,02; su tale importo viene quindi calcolata la rivalutazione montetaria e gli interessi compensativi derivanti dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto secondo i criteri stabiliti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712 sino alla pagina 14 di 16 data dell'estinzione parziale del credito vantato da parte attrice per effetto del pagamento ricevuto da il 19.3.2024, con Controparte_1
conseguente quantificazione del danno al 19.3.2024 in misura pari a 627.241,95
(di cui € 39.616.06 corrispondono agli interessi compensativi calcolati al saggio legale sulla somma via via rivalutata e € 76.646,85 per rivalutazione calcolata utilizzando l'indice ISTAT FOI); sottratto a tale importo il pagamento di €
326.063,59, integralmente estintivo del debito per interessi compensativi secondo la imputazione compiuta anche dall'attrice e in ogni caso dovuta ai sensi dell'art. 1194 c.c., le parti convenute devono essere condannate, in solido, al pagamento in favore di dell'importo di € 301.178,36 corrispondente al credito Parte_1
residuo accertato al 19.3.2024, importo sul quale da quella data, successiva alla citazione, sono dovuti gli interessi legali da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr. Cass. Sez. III 7 agosto 2023, n. 23927 e Cass. ord. 3 gennaio
2023, n. 61).
8. Avendo parte attrice dimostrato la piena fondatezza della sua domanda, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le convenute devono essere condannate al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia accertato all'esito del presente giudizio, applicati i parametri medi previsti dal DM 55/2014
e così per € 22.457,00 per compensi e € 1.713,00 per spese esenti documentate, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA.
9. Parte attrice ha, inoltre, chiesto di condannare le convenute al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per non aver dato riscontro all'invito alla negoziazione assistita loro rivolto, quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 132/2014. Se non che tale comportamento, benché non processualmente corretto, non ha provocato nello specifico alcun danno all'attrice e non pare possa nemmeno essere ritenuto abusivo anche in considerazione della parziale estinzione del credito da parte di una delle coobbligate in solido nell'immediatezza della ricezione della notificazione dell'atto di citazione.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile
pagina 15 di 16 definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento delle domande proposte da condanna Parte_1 [...]
e in solido al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore di di € 301.178,36 oltre interessi da calcolare al saggio di cui Parte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 19.3.2024 al saldo effettivo;
2) condanna altresì n Controparte_1 Controparte_2
solido al pagamento delle spese di lite in favore di in misura pari a € Parte_1
22.457,00 per compensi e € 1.713,00, oltre 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA.
Milano, 7 agosto 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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