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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8415 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 18.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 19270/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. BIONDI SQ, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e rapp.ta e difesa dall' avv. ALLOCCA Controparte_1
SQ e dall' avv. ALVINO MARIA, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato l'11.9.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della decorrere Controparte_1 dal 01/01/2013; che veniva inquadrato, nel periodo dal 01/10/2019 a tutt'oggi, nel profilo professionale di capo Operatori, con parametro retributivo 188, nel periodo 01/03/2016 al 30/09/2019, nel profilo professionale di Operatore
Qualificato, con parametro retributivo 160, di cui al CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione;
che, al fine di colmare le innumerevoli carenze d'organico aziendale, a decorrere dal 01/01/2013, prestava lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di
150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del
CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €34.139,57 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo:
“A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso”.
Preliminarmente, va rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta in quanto il termine di prescrizione inizia a decorrere data di cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 26246/2022). Precisamente è stato affermato: “Posto che la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata esclude che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012
e del d.lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
(Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246).
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, alla luce dell'attuale quadro normativo, in caso di applicazione della tutela reale, sono prescritti soltanto gli eventuali diritti maturati dai lavoratori prima del 18 luglio 2007 (cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 92).
Conseguentemente, nel caso di specie, non può essere maturata alcuna prescrizione, essendo pacifico che il rapporto di lavoro è ancora in corso.
Nel merito la domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent.
n. 2599/2925 dott.ssa e sent. n. 1489/2024 dott.ssa che Per_1 Per_2 hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Ed invero, la resistente deduceva che nella specie trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003. La disposizione citata prevede che: “Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
E' poi intervenuta la contrattazione collettiva che all'art. 28 ha previsto che: Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.
L'art 27 del ccnl stabilisce che
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente
c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
Sono state prodotte dal ricorrente le buste per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi sulla base delle stese per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass.
10.5.2019 n. 12540)”.
Il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da
"usura psico-fisica" (conseguente alla mancata fruizione del riposo), dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000,
Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua"
(in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).
Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa;
tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talché deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”.
Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (più di cinque anni) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta. La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato “l'inadempimento datoriale" l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia. In relazione al quantum dovendo procedersi alla sua quantificazione si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto.
Da ciò consegue la condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per il periodo dal gennaio 2013 a 31.12.2023, della somma di euro €
34.139,57 , oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente, per il titolo di cui in motivazione, la somma di euro
€34.139,57, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
b) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 3.500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 18.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 19270/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. BIONDI SQ, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e rapp.ta e difesa dall' avv. ALLOCCA Controparte_1
SQ e dall' avv. ALVINO MARIA, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato l'11.9.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della decorrere Controparte_1 dal 01/01/2013; che veniva inquadrato, nel periodo dal 01/10/2019 a tutt'oggi, nel profilo professionale di capo Operatori, con parametro retributivo 188, nel periodo 01/03/2016 al 30/09/2019, nel profilo professionale di Operatore
Qualificato, con parametro retributivo 160, di cui al CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione;
che, al fine di colmare le innumerevoli carenze d'organico aziendale, a decorrere dal 01/01/2013, prestava lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di
150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del
CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €34.139,57 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo:
“A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso”.
Preliminarmente, va rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta in quanto il termine di prescrizione inizia a decorrere data di cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 26246/2022). Precisamente è stato affermato: “Posto che la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata esclude che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012
e del d.lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
(Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246).
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, alla luce dell'attuale quadro normativo, in caso di applicazione della tutela reale, sono prescritti soltanto gli eventuali diritti maturati dai lavoratori prima del 18 luglio 2007 (cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 92).
Conseguentemente, nel caso di specie, non può essere maturata alcuna prescrizione, essendo pacifico che il rapporto di lavoro è ancora in corso.
Nel merito la domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent.
n. 2599/2925 dott.ssa e sent. n. 1489/2024 dott.ssa che Per_1 Per_2 hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Ed invero, la resistente deduceva che nella specie trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003. La disposizione citata prevede che: “Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
E' poi intervenuta la contrattazione collettiva che all'art. 28 ha previsto che: Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.
L'art 27 del ccnl stabilisce che
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente
c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
Sono state prodotte dal ricorrente le buste per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi sulla base delle stese per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass.
10.5.2019 n. 12540)”.
Il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da
"usura psico-fisica" (conseguente alla mancata fruizione del riposo), dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000,
Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua"
(in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).
Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa;
tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talché deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”.
Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (più di cinque anni) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta. La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato “l'inadempimento datoriale" l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia. In relazione al quantum dovendo procedersi alla sua quantificazione si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto.
Da ciò consegue la condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per il periodo dal gennaio 2013 a 31.12.2023, della somma di euro €
34.139,57 , oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente, per il titolo di cui in motivazione, la somma di euro
€34.139,57, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
b) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 3.500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo