CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: MI LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 08/07/2025 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Umberto Pappadia, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/07/2025, il Tribunale di Milano, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da MI LO, ha confermato il provvedimento applicativo della misura custodiale in carcere emesso nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 03/06/2025, in relazione ai reati di partecipazione alla associazione per delinquere dedita alle attività illecite meglio descritte al capo 0E) della rubrica, nonché al concorso nei reati fine di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, Penale Sent. Sez. 3 Num. 983 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 04/11/2025 aggravati dalla trasnazionalità, ascritti al MI in qualità di amministratore di fatto di alcune società inserite nelle operazioni di frode carosello oggetto dell'attività associativa, come meglio rispettivamente specificato ai capi 92), 93), 101), 102) e 131) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il MI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata analisi degli elementi indiziari pur sommariamente indicati, non essendo stata esplicitata la loro rilevanza sulla posizione del ricorrente. La difesa premette che una prima ordinanza cautelare, emessa nei confronti di altri indagati ma non del MI (che in quel momento non era stato ancora identificato), era stata - con riferimento a quasi tutte le posizioni - annullata per difetto di autonoma valutazione rispetto alle richieste del P.M. Nel rinnovare la misura nei confronti degli stessi indagati, e nel disporla quanto al MI (nel frattempo identificato come la persona già emersa come "Armando" nelle intercettazioni), il G.i.p. avrebbe - secondo il ricorrente - reiterato la nullità, essendosi in sostanza limitato a criticare l'ordinanza di annullamento del riesame rivendicando la correttezza della propria tecnica motivazionale, e a seguire pedissequamente le argomentazioni del P.M. pur se con qualche modifica lessicale. Sotto altro profilo, la difesa lamenta la mancata indicazione e valutazione degli elementi specifici a carico del MI, e della loro valenza indiziaria. Si censura la motivazione resa al riguardo dal Tribunale, dal momento che non erano neppure state individuate con precisione le condotte attribuite al ricorrente, con conseguente violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Si censura altresì l'assunto, contenuto nell'ordinanza impugnata, secondo cui, alla mancata illustrazione delle risultanze captative da parte del G.i.p., si potrebbe ovviare con il rinvio da questi disposto alla prima ordinanza, ignota al MI: non potendo in particolare condividersi la riduzione del problema (mancata indicazione degli elementi e della loro valenza indiziaria) ad una questione meramente stilistica. Si osserva infine, sul punto, che il Tribunale aveva per la prima volta operato una "estemporanea selezione ed interpretazione delle intercettazioni", foriera di erronee valutazioni espresse, tra l'altro, senza alcun previo contraddittorio in sede di riesame. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato, quantificabile in circa un anno prima dell'applicazione della nuova misura, nel corso del quale era stata interrotta qualsiasi attività riconducibile alle frodi carosello: e ciò soprattutto considerando che il MI non era stato attinto dal primo provvedimento. 2 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione delle ragioni che rendevano impraticabile il ricorso a misure meno afflittive. Si evidenzia il carattere apparente della motivazione resa sul punto. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto alla partecipazione del MI al reato associativo. Si ritiene inesistente la motivazione, del tutto priva di un percorso argomentativo idoneo a dimostrare che gli elementi deponessero per la (contestata) consapevole partecipazione al sodalizio. La difesa sottolinea, al riguardo, che i coindagati appartenenti al c.d. "gruppo dei ragazzi" non avevano fatto alcun riferimento al MI, mentre le dichiarazioni della IA e del EZ, pur confessi, nulla avevano riferito in ordine alla questione specifica della partecipazione del ricorrente (le dichiarazioni dei collaboranti non erano state comunque analizzate nel dettaglio). Sotto altro profilo, la difesa evidenzia: che il MI non aveva avuto contatti se non con AR OS, il quale lo aveva presentato al EZ;
che gli elementi indicati potevano al più dimostrare il coinvolgimento nei reati fine, ma non la partecipazione ad un sodalizio;
che gli accertamenti tecnici non avevano consentito di acquisire elementi non solo circa tale partecipazione, ma anche in ordine alla gestione di società per conto del AR;
che la contestazione del concorso di quest'ultimo con il MI era limitata al capo 92), circostanza poco compatibile con l'assunto secondo cui il ricorrente era la longa manus del AR;
che lo stesso EZ, elencando gli associati, non aveva menzionato il ricorrente, riconosciuto come "Armando" ma senza riferimenti a gestioni per conto del AR;
che analoga distinzione di posizioni era rilevabile dalla lettura dei file riepilogativi della contabilità della NN (società del EZ); che dagli atti era emerso che il MI si era recato una sola volta negli uffici della NN, a differenza di quanto riferito dai collaboratori;
che analoghe considerazioni potevano farsi con riferimento alla spartizione degli utili della consorteria, che non coinvolgeva mai il MI, il quale non era collegato al AR come dimostrava una consegna di danaro dal ricorrente al EZ, danaro in parte destinato al AR. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i reati fine. Si lamenta l'assenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante della trasnazionalità. Si censura l'assunto del Tribunale secondo cui non vi sarebbe interesse alla doglianza, e si pone in rilievo "l'espediente dialettico" con cui era stato superato l'ostacolo, all'applicazione dell'aggravante, costituito dal fatto che il gruppo operante in chiave trasnazionale può contribuire alla realizzazione di un 3 reato associativo, purché non vi sia immedesimazione tra i due gruppi. La difesa evidenzia, al riguardo, che si era invece in presenza di un'unica associazione impegnata nella realizzazione di condotte (le frodi carosello) presupponenti la necessità di rapporti con l'estero. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si sottolinea, quanto al pericolo di recidiva, la presenza del ricorrente in NN in una sola occasione, la cessazione di ogni attività dal giugno 2024, l'incensuratezza, l'incongruità dell'argomento secondo cui il pericolo permarrebbe nonostante lo smantellamento dell'associazione e la misura domiciliare applicata ad alcuni correi. 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inadeguatezza di misure gradate. Si censura la motivazione, ritenuta di stile e del tutto sganciata dagli elementi in atti nella parte in cui fa leva sull'entità delle frodi e sulla possibilità di operare avvalendosi di dispositivi sofisticati. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure difensive. COSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve perciò essere rigettato. 2. Al MI, come a diversi altri indagati, è stata applicata la custodia cautelare in carcere con riferimento, in primo luogo, alla sua partecipazione al sodalizio, aggravato dalla trasnazionalità, descritto al capo 0E. Si tratta della "filiera napoletana" (così espressamente definita nell'imputazione) di una ben più ampia struttura organizzativa delineata nel capo O e nei sottocapi successivi, dedicati alle varie altre articolazioni della struttura medesima (si legge appunto, nel capo 0, che trattasi di un "sodalizio criminale multilivello, costituito dalla federazione delle organizzazioni criminali sotto descritte", operanti in Italia e in altri Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea). La lettura congiunta dei vari capi di accusa evidenzia il collegamento della struttura principale con le predette articolazioni, corrispondenti ad altrettanti ambiti in cui venivano continuamente reperite società cartiere, c.d. buffer di primo e di secondo livello, da inserire nel meccanismo di frode carosello continuativamente replicato (meccanismo imperniato sul "salto dell'IVA" da parte della cartiera prima acquirente, nelle successive rivendite fittizie sottocosto alle soc. buffer - produttive di un profitto grazie ai ricarichi per ciascun passaggio - fino alla società broker, incaricata di rivendere all'estero secondo lo schema "chiuso" o "aperto" di volta in volta prescelto). 4 In secondo luogo, la misura carceraria fa riferimento al concorso nei reati-fine di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, a lui ascritti ai capi 92), 93), 101), 102) e 131) della rubrica. Reati posti in essere nella più ampia prospettiva di "lavaggio dell'IVA", funzionale alla realizzazione delle frodi carosello, costituenti l'oggetto principale dell'attività associativa anche grazie, come già ricordato, al contributo delle varie articolazioni descritte nei sottocapi da A a E. Si è anche accennato, nella sintesi dei motivi di ricorso, al fatto che l'ordinanza del Tribunale del Riesame è stata anzitutto censurata per aspetti concernenti il provvedimento applicativo della misura, che per la difesa era meritevole di annullamento, da parte del Tribunale, perché ritenuto mancante sia dell'autonoma valutazione degli elementi valorizzati nella richiesta del P.M., sia della necessaria motivazione in punto di sussistenza delle esigenze (alla luce del tempo trascorso) e di scelta della misura. In ordine a tali doglianze, concernenti la prospettata nullità dell'ordinanza del G.i.p., non rilevata dal Tribunale, saranno dedicati i paragrafi che seguono;
è peraltro opportuno accennare, sin d'ora, alla peculiare genesi del titolo cautelare confermato dal Tribunale di Milano con l'ordinanza qui impugnata. Infatti, come già accennato, una prima ordinanza applicativa di misure cautelari personali era stata emessa dal G.i.p., nei confronti di altri indagati ma non anche del MI (che all'epoca non era stato ancora identificato nell'"Armando" coinvolto in alcune intercettazioni): tale provvedimento, emesso in data 21/10/2024, era stato peraltro annullato dal Tribunale del Riesame quanto alla posizione di nove indagati, per difetto di autonoma valutazione dei presupposti applicativi. Tale decisione non ha impedito una nuova richiesta ed una nuova ordinanza cautelare, emessa sulla scorta di ulteriori importanti risultanze (dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese medio tempore da alcuni indagati) nei confronti, questa volta, anche del MI, identificato appunto - proprio grazie a tali sopravvenienze - nel soggetto che era ripetutamente comparso, con il nome di "Armando", nelle intercettazioni valorizzate nella motivazione del titolo cautelare poi annullato. La difesa del MI aveva richiesto, con la richiesta di riesame, che anche la nuova ordinanza applicativa (la prima emessa nei confronti del ricorrente) venisse annullata per difetto di autonoma valutazione, oltre che per gli altri profili già indicati. Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, ha peraltro disatteso le doglianze difensive, con una motivazione che viene censurata in questa sede di legittimità. 5 3. Le censure concernenti il difetto di autonoma valutazione e di adeguata motivazione nel provvedimento del G.i.p., non rilevate dal Tribunale del Riesame, sono infondate. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia, per relationem o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico di quegli elementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei a giustificare l'applicazione della misura» (così da ultimo Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 - 01). Ad avviso del Collegio, il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi. 3.1. Con riferimento ai rilievi in punto di gravità indiziaria, il Tribunale ha osservato (pag. 20) che, se pure il G.i.p. aveva - anche in questa seconda occasione - riportato, nel proprio provvedimento, ampi stralci della richiesta del P.M., l'applicazione della misura era stata motivata con considerazioni autonome, in ordine, anzitutto, alla configurabilità del reato associativo (con approfondimenti sulle peculiarità della "filiera napoletana", anche con riguardo ai collegamenti con esponenti di primo piano della criminalità organizzata, e ai rapporti con i sodali di cui ai capi OD e OB), sia alla partecipazione del MI (riportate a pag. 23 seg. dell'ordinanza impugnata, con la valorizzazione del contributo dichiarativo dei coindagati EZ e IA non solo per l'identificazione di "Armando" nel MI, ma anche per la definizione del ruolo concretamente svolto da quest'ultimo, confermato dalla documentazione in sequestro), sia anche al suo coinvolgimento nei reati-satellite (cfr. pag. 24). La fondatezza delle considerazioni del Tribunale risulta pienamente confermata dalla lettura del provvedimento applicativo, che distingue nettamente, anche da un punto di vista grafico, le pagine che riportano la richiesta del P.M. da quelle dedicate alla "autonoma valutazione" espressa dal G.i.p. Ciò emerge con chiarezza sia con riferimento alla configurabilità del reato associativo (cfr. pag. 302 segg. dell'ordinanza genetica, in cui si evidenzia, tra l'altro, lo stretto rapporto con il clan DI AU anche quanto all'utilizzo di finanziamenti assicurati da quel canale), sia quanto alla specifica posizione del MI (cfr. pag. 309 segg., in cui si delinea il suo ruolo di gestore di alcune società buffer specificamente indicate, il suo inserimento grazie al risalente rapporto con AR OS che lo aveva presentato agli associati del ramo OB tra cui il EZ, che con le sue dichiarazioni, unite a quelle della IA, aveva consentito di identificarlo nell'Armando stabilmente coinvolto negli affari 6 illeciti), sia anche quanto ai singoli reati-fine ascritti al MI con riferimento alle varie società a lui riferibili (cfr. pag. 339 segg.). Deve quindi escludersi la sussistenza della prospettata nullità: del resto, la sussistenza di una valutazione pienamente autonoma, da parte del G.i.p., trova una definitiva conferma proprio a proposito del coinvolgimento del ricorrente nel reato associativo: mentre la richiesta del P.M. aveva attribuito al MI il ruolo di organizzatore, il G.i.p. ha ritenuto di inquadrare la figura del ricorrente in termini di mero partecipe (cfr. il richiamo contenuto a pag. 24 dell'ordinanza impugnata). La prospettazione difensiva non può essere condivisa neppure con riferimento alla dedotta mancanza di autonoma valutazione, e comunque alla nullità del titolo cautelare per omessa esposizione della valenza indiziaria degli elementi a carico del MI. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che le considerazioni di sintesi svolte nel paragrafo "autonome valutazioni", svolte a pag. 309 ss. e riportate dal Tribunale a pag. 23 seg. - dalle quali emerge appunto l'inserimento nel sodalizio, il concreto ruolo di gestore delle buffer di volta in volta utilizzate, i rapporti con EZ, GR e la NN AL per la spartizione del danaro provento della ripulitura dell'IVA, la stabile remunerazione per ogni inserimento delle sue società nell'operazione fraudolenta, ecc. - devono essere valutate unitamente a quanto più diffusamente illustrato nella condivisa richiesta del P.M., che costituisce parte integrante della motivazione e che reca ampi richiami alle dichiarazioni dello stesso EZ e della IA su "Armando", e sul ruolo da lui stabilmente svolto nel più ampio contesto illecito (cfr. sul punto pag. 192 segg. dell'ordinanza genetica, in cui si evidenzia preliminarmente che la figura del MI, definitivamente identificato grazie alle dichiarazioni dei coindagati collaboratori, era già emerso dalle intercettazioni valorizzate nel precedente titolo cautelare, dove il nickname "Armando" era comparso per 107 volte, e le conversazioni che lo riguardavano, svolte tra i coindagati EZ, GR e IA presso la NN, erano risultate "di contenuto esplicito circa il suo ruolo nelle catene di frode"). 3.2. Proprio a proposito delle risultanze captative, la difesa censura vivacemente la decisione del Tribunale, che ha disatteso la richiesta di annullare il provvedimento individuando alcune conversazioni, riportate a pag. 31 segg. dell'ordinanza impugnata, quali ulteriori elementi di significativo riscontro all'ipotesi accusatoria. I rilievi difensivi non possono essere condivisi. Se è vero che il G.i.p., trattando la posizione del MI, non ha soffermato la propria "autonoma attenzione" sulle risultanze captative (salvo operare un iniziale, generico rinvio agli elementi indiziari valorizzati nel precedente titolo 7 cautelare: cfr. sul punto pag. 139 dell'ordinanza genetica), è altrettanto vero, da un lato, che - alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo in ordine alle considerazioni svolte dal G.i.p. sugli elementi probatori a carico del MI (cfr. supra, § 3.1) - deve certamente escludersi la sussistenza di una nullità dell'ordinanza applicativa della misura, che avrebbe precluso, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., interventi integrativi da parte del Tribunale. D'altro lato, il recupero di elementi valorizzati nel precedente titolo cautelare, operato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, deve ritenersi del tutto legittimo: va invero pienamente condiviso il richiamo (pag. 27) al principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «è legittima la motivazione per relationem di un provvedimento cautelare, pur emesso in un diverso procedimento, anche nel caso in cui l'atto richiamato non sia definitivo, in quanto l'eventuale annullamento o modifica di quest'ultimo non fanno venir meno la sua esistenza come realtà grafica, potendo essi incidere solo indirettamente sull'atto richiamante, laddove sia intervenuta una statuizione attinente al contenuto di quello richiamato» (Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283394 - 01, relativa ad una fattispecie in cui il decreto di sequestro preventivo aveva richiamato, quanto al fumus, il contenuto di un provvedimento cautelare annullato, in sede di riesame, con riferimento ad un vizio di motivazione inerente il "periculum in mora"). Si tratta di un principio certamente applicabile anche al caso di specie, in cui il provvedimento annullato - che pure non aveva riguardato il MI - riguardava le condotte ora contestate anche a quest'ultimo, nell'ambito del medesimo procedimento. In tale contesto, le censure imperniate su una asserita violazione del contraddittorio, per effetto della valorizzazione delle intercettazioni solo in sede di riesame, appaiono altrettanto prive di fondamento. Deve invero osservarsi, anzitutto, che la prospettazione difensiva "prova troppo", nel senso che ogni provvedimento di conferma, adottato dal Tribunale "per ragioni diverse da quelle indicate" nel provvedimento genetico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., darebbe paradossalmente luogo a violazioni del contraddittorio. Inoltre, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, va evidenziato che la difesa si è inammissibilmente limitata ad una censura "preliminare" sulla ritualità del richiamo alle intercettazioni, laddove invece ben avrebbe potuto, ed anzi dovuto, contestarne la univocità e concludenza quanto alla posizione del MI, eventualmente "attingendo" anch'essa al provvedimento annullato, all'intero compendio captativo ovvero, più in generale, ad ogni tipo di risultanza acquisita al fascicolo del Pubblico Ministero. 8 3.3. Anche le censure concernenti il difetto di autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del G.i.p., o comunque la nullità del provvedimento genetico per difetto di motivazione sul punto, appaiono prive di fondamento. Con la medesima impostazione anche grafica, già richiamata a proposito della gravità indiziaria, il G.i.p. ha dapprima riportato le considerazioni del P.M. a sostegno della propria richiesta, per poi illustrare le proprie "autonome valutazioni" con riferimento a ciascun indagato, soffermandosi anche sulla specifica posizione del MI, al quale è dedicato un autonomo paragrafo (cfr. pag. 388 seg.). Il rigetto, da parte del Tribunale, del corrispondente motivo di riesame deve quindi essere condiviso, anche quanto alla necessità della misura carceraria, esplicitamente argomentata dal G.i.p. (cfr. pag. 389). L'esclusione della prospettata nullità consente infine di ritenere del tutto rituale l'intervento integrativo del Tribunale rispetto alle considerazioni del primo giudice, che aveva evidenziato l'appartenenza del MI ad un sottogruppo che aveva continuato ad operare nonostante gli arresti e le perquisizioni (cfr. pag. 388). Il Tribunale ha sul punto evidenziato, tutt'altro che illogicamente, che "anche alla fine del 2024 MI frequentava ancora gli uffici della NN, in un'epoca in cui tale società era ancora fulcro dell'illecita operatività in materia di frodi fiscali" (cfr. pag. 42 dell'ordinanza impugnata). 4. Passando ad esaminare le censure concernenti il percorso motivazionale adottato dal Tribunale, ritiene il Collegio che le questioni devolute, concernenti la gravità indiziaria della partecipazione del MI al reato associativo, siano prive di fondamento. Deve qui richiamarsi, anzitutto, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 5, n. 37864 del 23/10/2025, Martines). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le argomentazioni del Tribunale resistono ai rilievi difensivi, che si risolvono in una critica del merito delle valutazioni operate e nella sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, che in questa sede è evidentemente preclusa. Il Collegio milanese (pag. 28 segg.) ha compiutamente esaminato il problema della gravità indiziaria, evidenziando anzitutto che - prima ancora delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei coindagati EZ e IA - il personaggio noto come "Armando" era già emerso, grazie alle intercettazioni, come soggetto inserito nelle operazioni di ripulitura dell'IVA e legato al EZ (figura di centrale rilievo nel sottogruppo OB) e allo stesso AR, figura apicale del sottogruppo 0E. Sono state quindi valorizzate le dichiarazioni dei coindagati collaboratori, che non solo avevano riconosciuto, nella foto del MI, "l'Armando" con cui lavoravano da anni, dopo averlo conosciuto tramite il AR, ma avevano anche ricostruito, in termini sostanzialmente sovrapponibili, sia lo schema della frode carosello replicata all'infinito, sia la specifica funzione svolta dall'odierno ricorrente, anche attraverso la lettura esplicativa dei file excel sequestrati presso la NN. In particolare, tra l'altro, la IA e il EZ avevano chiarito che il MI/Armando gestiva alcune società filtro "con il ruolo di seconda" interposta, attività per la quale veniva remunerato come emergeva anche dai file rinvenuti (cfr. pag. 22). Il EZ aveva aggiunto di essere a conoscenza degli stretti rapporti tenuti dal MI/Armando sia con il AR, sia con i "ragazzi" incaricati della contabilità in questione (cfr. pag. 30 per i rapporti tenuti da costoro - indicati nel sottogruppo OB diretto dal EZ - con lo stesso AR e le società che quest'ultimo gestiva direttamente, aventi ruolo di missing trader). In terzo luogo, come già accennato ad altro proposito nei precedenti paragrafi, il Tribunale di Milano ha preso in considerazione (pag. 31 segg.) alcune intercettazioni tra il EZ, il suo alter ego GR, la IA e talora anche lo stesso ricorrente (all'epoca nominato come Armando), evidenziando che da tali colloqui era emerso "che con MI i coindagati concordavano i deals che impostavano proprio impiegando alcune di quelle società la cui gestione hanno riferito al ricorrente quali controparti di operazioni commerciali solo cartolari. Le intercettazioni rivelano anche l'inserimento dei dati relativi a MI e delle sue spettanze nella 'contabilità' della NN (con l'eloquente riferimento alla zona di provenienza 'SMCV'), così come il riferirsi degli interessi da questi gestiti anche a AR OS ('Berlino')" (pag. 31 dell'ordinanza impugnata). Sono state quindi testualmente riportate alcune conversazioni intercettate, ritenute dimostrative, tutt'altro che illogicamente, di un pieno inserimento di "Armando" nel complesso meccanismo di utilizzo delle varie società, e nei conseguenti rapporti di dare-avere, regolati con incontri a ciò dedicati, in cui Armando viene in un caso esplicitamente incaricato di versare una parte delle somme a "Berlino" (soprannome del AR: cfr. pag. 33). Ancora più esplicita appare la lunga conversazione intercettata in ambientale con il GR e il EZ, alla quale partecipa direttamente anche "Armando", quale interlocutore telefonico, in cui emerge con assoluta chiarezza un consolidato rapporto personale ed una incessante necessità di regolare i conti derivanti dall'illecito utilizzo delle varie società coinvolte nelle frodi (cfr. pag. 35 segg. dell'ordinanza). In definitiva, il Tribunale ha diffusamente e più che adeguatamente dato conto della propria decisione, valorizzando la convergenza di risultanze captative, documentali e dichiarative. Gli articolati rilievi difensivi, volti soprattutto a contestare la stabilità e rilevanza dei rapporti tra il MI e il AR, evitano di confrontarsi con le dichiarazioni e soprattutto con i riscontri offerti dalle intercettazioni, univoche nel confermare, sul piano del riparto degli introiti illeciti, la contiguità operativa del ricorrente non solo con gli altri coindagati conversanti, ma anche con AR/Berlino. Allo stesso modo, ogni rilievo volto a contestare la consuetudine del MI con la CO NE e i coindagati ivi stabilmente operanti risulta privo di confronto con le risultanze captative, inequivoche nel far emergere una stabilità di rapporti e di incontri interpersonali per la definizione e la concreta attribuzione dei profitti illeciti. 5. Quanto precede consente di ritenere infondate anche le censure relative alla gravità indiziaria per i reati satellite, imperniate sulla asserita assenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori. Occorre infatti evidenziare che la difesa non si confronta con le intercettazioni relative ai rapporti di dare/avere correlati alla sistematica realizzazione dello schema fraudolento compiutamente descritto dalla IA e dal EZ, né con i file excel contenenti un riepilogo delle società utilizzate e la precisazione delle funzioni rispettivamente svolte nel meccanismo frodatorio, con espliciti riferimenti alle società gestite dal MI (cfr. pag. 31). D'altra parte, il Tribunale ha fornito una spiegazione - anche in questo caso tutt'altro che illogica - circa i termini, indubbiamente sintetici, con cui la gravità indiziaria è stata ricostruita dal G.i.p. per ciascun capo: le dichiarazioni univoche dei collaboratori circa la riconducibilità delle società al MI, la serialità delle operazioni, lo stabile interfacciarsi del ricorrente con il EZ, il GR e la IA "per strutturare con le cinque società operazioni fittizie", costituiscono elementi idonei a "dare conto di una gestione di fatto delle stesse e del consapevole apporto concorsuale - per anni - sia nella emissione delle fatture verso le società 'del sistema', sia per la utilizzazione fiscale (tradottasi nella presentazione delle dichiarazioni fiscali) di fatture ricevute da altre società 'del sistema' (cfr. pag. 39 dell'ordinanza impugnata). 6. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto ai rilievi concernenti l'aggravante della trasnazionalità, risultando la motivazione del Tribunale in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura» (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, 2023, Rv. 284489 - 01). 7. Anche in relazione alle doglianze prospettate in punto di esigenze cautelari, il Tribunale di Milano ha tracciato un percorso argomentativo, in parte anticipato nella disamina dei profili "formali" (cfr. supra, § 3.3), che risulta - alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale già richiamato a proposito della gravità indiziaria - immune da rilievi deducibili in questa sede. 7.1. Lungi dal risultare apparente, come dedotto in ricorso, la motivazione circa la sussistenza di un grave pericolo di recidiva si è soffermata sulla "professionalità" del MI, sulla durata pluriennale della collaborazione con EZ (dopo la presentazione del AR), sulla frequentazione della NN ancora nell'ottobre 2024, sull'operatività attuale del sodalizio confermata dagli esiti delle "prime" perquisizioni (effettuate in occasione della prima misura, quando il MI non era ancora noto se non come "Armando"), sulle peculiari competenze tecniche (essendo il MI titolare di un centro di elaborazione dati). A tutto ciò occorre aggiungere quanto osservato dal G.i.p. nelle proprie autonome valutazioni, in ordine alla prossimità del MI alla criminalità organizzata campana, acclarata dal suo ruolo di prestanome del AR, in passato svolto dal ricorrente in una società (ZEROTTANTUNO s.r.I., già FIORASS s.r.I.) che secondo il collaboratore UR, cugino del AR e uomo di fiducia della cosca DI AU, era stata utilizzata per veicolare messaggi a DI AU AR, all'epoca latitante, successivamente tratto in arresto proprio grazie alla collaborazione del UR (cfr. pag. 388 dell'ordinanza applicativa della misura). 7.2. In tale complessivo contesto, risulta adeguatamente illustrata, e priva di evidente illogicità, anche la valutazione del Tribunale in ordine alla indispensabilità della misura carceraria. Sul punto, il Collegio milanese ha posto in evidenza le modalità particolarmente sofisticate con cui il MI e gli altri indagati operavano (tali da rendere concretamente inidonee misure meno afflittive), la "gravissima portata" delle frodi poste in essere nel complesso (tale da escludere un difetto di proporzionalità della misura), l'impossibilità di uniformare il trattamento cautelare 12 rispetto a quello attribuito, per evidenti ragioni "premiali", ai coindagati collaboratori. 8. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del MI, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 novembre 2025 Il Consigli estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Umberto Pappadia, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/07/2025, il Tribunale di Milano, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da MI LO, ha confermato il provvedimento applicativo della misura custodiale in carcere emesso nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 03/06/2025, in relazione ai reati di partecipazione alla associazione per delinquere dedita alle attività illecite meglio descritte al capo 0E) della rubrica, nonché al concorso nei reati fine di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, Penale Sent. Sez. 3 Num. 983 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 04/11/2025 aggravati dalla trasnazionalità, ascritti al MI in qualità di amministratore di fatto di alcune società inserite nelle operazioni di frode carosello oggetto dell'attività associativa, come meglio rispettivamente specificato ai capi 92), 93), 101), 102) e 131) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il MI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata analisi degli elementi indiziari pur sommariamente indicati, non essendo stata esplicitata la loro rilevanza sulla posizione del ricorrente. La difesa premette che una prima ordinanza cautelare, emessa nei confronti di altri indagati ma non del MI (che in quel momento non era stato ancora identificato), era stata - con riferimento a quasi tutte le posizioni - annullata per difetto di autonoma valutazione rispetto alle richieste del P.M. Nel rinnovare la misura nei confronti degli stessi indagati, e nel disporla quanto al MI (nel frattempo identificato come la persona già emersa come "Armando" nelle intercettazioni), il G.i.p. avrebbe - secondo il ricorrente - reiterato la nullità, essendosi in sostanza limitato a criticare l'ordinanza di annullamento del riesame rivendicando la correttezza della propria tecnica motivazionale, e a seguire pedissequamente le argomentazioni del P.M. pur se con qualche modifica lessicale. Sotto altro profilo, la difesa lamenta la mancata indicazione e valutazione degli elementi specifici a carico del MI, e della loro valenza indiziaria. Si censura la motivazione resa al riguardo dal Tribunale, dal momento che non erano neppure state individuate con precisione le condotte attribuite al ricorrente, con conseguente violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Si censura altresì l'assunto, contenuto nell'ordinanza impugnata, secondo cui, alla mancata illustrazione delle risultanze captative da parte del G.i.p., si potrebbe ovviare con il rinvio da questi disposto alla prima ordinanza, ignota al MI: non potendo in particolare condividersi la riduzione del problema (mancata indicazione degli elementi e della loro valenza indiziaria) ad una questione meramente stilistica. Si osserva infine, sul punto, che il Tribunale aveva per la prima volta operato una "estemporanea selezione ed interpretazione delle intercettazioni", foriera di erronee valutazioni espresse, tra l'altro, senza alcun previo contraddittorio in sede di riesame. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato, quantificabile in circa un anno prima dell'applicazione della nuova misura, nel corso del quale era stata interrotta qualsiasi attività riconducibile alle frodi carosello: e ciò soprattutto considerando che il MI non era stato attinto dal primo provvedimento. 2 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione delle ragioni che rendevano impraticabile il ricorso a misure meno afflittive. Si evidenzia il carattere apparente della motivazione resa sul punto. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto alla partecipazione del MI al reato associativo. Si ritiene inesistente la motivazione, del tutto priva di un percorso argomentativo idoneo a dimostrare che gli elementi deponessero per la (contestata) consapevole partecipazione al sodalizio. La difesa sottolinea, al riguardo, che i coindagati appartenenti al c.d. "gruppo dei ragazzi" non avevano fatto alcun riferimento al MI, mentre le dichiarazioni della IA e del EZ, pur confessi, nulla avevano riferito in ordine alla questione specifica della partecipazione del ricorrente (le dichiarazioni dei collaboranti non erano state comunque analizzate nel dettaglio). Sotto altro profilo, la difesa evidenzia: che il MI non aveva avuto contatti se non con AR OS, il quale lo aveva presentato al EZ;
che gli elementi indicati potevano al più dimostrare il coinvolgimento nei reati fine, ma non la partecipazione ad un sodalizio;
che gli accertamenti tecnici non avevano consentito di acquisire elementi non solo circa tale partecipazione, ma anche in ordine alla gestione di società per conto del AR;
che la contestazione del concorso di quest'ultimo con il MI era limitata al capo 92), circostanza poco compatibile con l'assunto secondo cui il ricorrente era la longa manus del AR;
che lo stesso EZ, elencando gli associati, non aveva menzionato il ricorrente, riconosciuto come "Armando" ma senza riferimenti a gestioni per conto del AR;
che analoga distinzione di posizioni era rilevabile dalla lettura dei file riepilogativi della contabilità della NN (società del EZ); che dagli atti era emerso che il MI si era recato una sola volta negli uffici della NN, a differenza di quanto riferito dai collaboratori;
che analoghe considerazioni potevano farsi con riferimento alla spartizione degli utili della consorteria, che non coinvolgeva mai il MI, il quale non era collegato al AR come dimostrava una consegna di danaro dal ricorrente al EZ, danaro in parte destinato al AR. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i reati fine. Si lamenta l'assenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante della trasnazionalità. Si censura l'assunto del Tribunale secondo cui non vi sarebbe interesse alla doglianza, e si pone in rilievo "l'espediente dialettico" con cui era stato superato l'ostacolo, all'applicazione dell'aggravante, costituito dal fatto che il gruppo operante in chiave trasnazionale può contribuire alla realizzazione di un 3 reato associativo, purché non vi sia immedesimazione tra i due gruppi. La difesa evidenzia, al riguardo, che si era invece in presenza di un'unica associazione impegnata nella realizzazione di condotte (le frodi carosello) presupponenti la necessità di rapporti con l'estero. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si sottolinea, quanto al pericolo di recidiva, la presenza del ricorrente in NN in una sola occasione, la cessazione di ogni attività dal giugno 2024, l'incensuratezza, l'incongruità dell'argomento secondo cui il pericolo permarrebbe nonostante lo smantellamento dell'associazione e la misura domiciliare applicata ad alcuni correi. 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inadeguatezza di misure gradate. Si censura la motivazione, ritenuta di stile e del tutto sganciata dagli elementi in atti nella parte in cui fa leva sull'entità delle frodi e sulla possibilità di operare avvalendosi di dispositivi sofisticati. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure difensive. COSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve perciò essere rigettato. 2. Al MI, come a diversi altri indagati, è stata applicata la custodia cautelare in carcere con riferimento, in primo luogo, alla sua partecipazione al sodalizio, aggravato dalla trasnazionalità, descritto al capo 0E. Si tratta della "filiera napoletana" (così espressamente definita nell'imputazione) di una ben più ampia struttura organizzativa delineata nel capo O e nei sottocapi successivi, dedicati alle varie altre articolazioni della struttura medesima (si legge appunto, nel capo 0, che trattasi di un "sodalizio criminale multilivello, costituito dalla federazione delle organizzazioni criminali sotto descritte", operanti in Italia e in altri Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea). La lettura congiunta dei vari capi di accusa evidenzia il collegamento della struttura principale con le predette articolazioni, corrispondenti ad altrettanti ambiti in cui venivano continuamente reperite società cartiere, c.d. buffer di primo e di secondo livello, da inserire nel meccanismo di frode carosello continuativamente replicato (meccanismo imperniato sul "salto dell'IVA" da parte della cartiera prima acquirente, nelle successive rivendite fittizie sottocosto alle soc. buffer - produttive di un profitto grazie ai ricarichi per ciascun passaggio - fino alla società broker, incaricata di rivendere all'estero secondo lo schema "chiuso" o "aperto" di volta in volta prescelto). 4 In secondo luogo, la misura carceraria fa riferimento al concorso nei reati-fine di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, a lui ascritti ai capi 92), 93), 101), 102) e 131) della rubrica. Reati posti in essere nella più ampia prospettiva di "lavaggio dell'IVA", funzionale alla realizzazione delle frodi carosello, costituenti l'oggetto principale dell'attività associativa anche grazie, come già ricordato, al contributo delle varie articolazioni descritte nei sottocapi da A a E. Si è anche accennato, nella sintesi dei motivi di ricorso, al fatto che l'ordinanza del Tribunale del Riesame è stata anzitutto censurata per aspetti concernenti il provvedimento applicativo della misura, che per la difesa era meritevole di annullamento, da parte del Tribunale, perché ritenuto mancante sia dell'autonoma valutazione degli elementi valorizzati nella richiesta del P.M., sia della necessaria motivazione in punto di sussistenza delle esigenze (alla luce del tempo trascorso) e di scelta della misura. In ordine a tali doglianze, concernenti la prospettata nullità dell'ordinanza del G.i.p., non rilevata dal Tribunale, saranno dedicati i paragrafi che seguono;
è peraltro opportuno accennare, sin d'ora, alla peculiare genesi del titolo cautelare confermato dal Tribunale di Milano con l'ordinanza qui impugnata. Infatti, come già accennato, una prima ordinanza applicativa di misure cautelari personali era stata emessa dal G.i.p., nei confronti di altri indagati ma non anche del MI (che all'epoca non era stato ancora identificato nell'"Armando" coinvolto in alcune intercettazioni): tale provvedimento, emesso in data 21/10/2024, era stato peraltro annullato dal Tribunale del Riesame quanto alla posizione di nove indagati, per difetto di autonoma valutazione dei presupposti applicativi. Tale decisione non ha impedito una nuova richiesta ed una nuova ordinanza cautelare, emessa sulla scorta di ulteriori importanti risultanze (dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese medio tempore da alcuni indagati) nei confronti, questa volta, anche del MI, identificato appunto - proprio grazie a tali sopravvenienze - nel soggetto che era ripetutamente comparso, con il nome di "Armando", nelle intercettazioni valorizzate nella motivazione del titolo cautelare poi annullato. La difesa del MI aveva richiesto, con la richiesta di riesame, che anche la nuova ordinanza applicativa (la prima emessa nei confronti del ricorrente) venisse annullata per difetto di autonoma valutazione, oltre che per gli altri profili già indicati. Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, ha peraltro disatteso le doglianze difensive, con una motivazione che viene censurata in questa sede di legittimità. 5 3. Le censure concernenti il difetto di autonoma valutazione e di adeguata motivazione nel provvedimento del G.i.p., non rilevate dal Tribunale del Riesame, sono infondate. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia, per relationem o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico di quegli elementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei a giustificare l'applicazione della misura» (così da ultimo Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 - 01). Ad avviso del Collegio, il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi. 3.1. Con riferimento ai rilievi in punto di gravità indiziaria, il Tribunale ha osservato (pag. 20) che, se pure il G.i.p. aveva - anche in questa seconda occasione - riportato, nel proprio provvedimento, ampi stralci della richiesta del P.M., l'applicazione della misura era stata motivata con considerazioni autonome, in ordine, anzitutto, alla configurabilità del reato associativo (con approfondimenti sulle peculiarità della "filiera napoletana", anche con riguardo ai collegamenti con esponenti di primo piano della criminalità organizzata, e ai rapporti con i sodali di cui ai capi OD e OB), sia alla partecipazione del MI (riportate a pag. 23 seg. dell'ordinanza impugnata, con la valorizzazione del contributo dichiarativo dei coindagati EZ e IA non solo per l'identificazione di "Armando" nel MI, ma anche per la definizione del ruolo concretamente svolto da quest'ultimo, confermato dalla documentazione in sequestro), sia anche al suo coinvolgimento nei reati-satellite (cfr. pag. 24). La fondatezza delle considerazioni del Tribunale risulta pienamente confermata dalla lettura del provvedimento applicativo, che distingue nettamente, anche da un punto di vista grafico, le pagine che riportano la richiesta del P.M. da quelle dedicate alla "autonoma valutazione" espressa dal G.i.p. Ciò emerge con chiarezza sia con riferimento alla configurabilità del reato associativo (cfr. pag. 302 segg. dell'ordinanza genetica, in cui si evidenzia, tra l'altro, lo stretto rapporto con il clan DI AU anche quanto all'utilizzo di finanziamenti assicurati da quel canale), sia quanto alla specifica posizione del MI (cfr. pag. 309 segg., in cui si delinea il suo ruolo di gestore di alcune società buffer specificamente indicate, il suo inserimento grazie al risalente rapporto con AR OS che lo aveva presentato agli associati del ramo OB tra cui il EZ, che con le sue dichiarazioni, unite a quelle della IA, aveva consentito di identificarlo nell'Armando stabilmente coinvolto negli affari 6 illeciti), sia anche quanto ai singoli reati-fine ascritti al MI con riferimento alle varie società a lui riferibili (cfr. pag. 339 segg.). Deve quindi escludersi la sussistenza della prospettata nullità: del resto, la sussistenza di una valutazione pienamente autonoma, da parte del G.i.p., trova una definitiva conferma proprio a proposito del coinvolgimento del ricorrente nel reato associativo: mentre la richiesta del P.M. aveva attribuito al MI il ruolo di organizzatore, il G.i.p. ha ritenuto di inquadrare la figura del ricorrente in termini di mero partecipe (cfr. il richiamo contenuto a pag. 24 dell'ordinanza impugnata). La prospettazione difensiva non può essere condivisa neppure con riferimento alla dedotta mancanza di autonoma valutazione, e comunque alla nullità del titolo cautelare per omessa esposizione della valenza indiziaria degli elementi a carico del MI. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che le considerazioni di sintesi svolte nel paragrafo "autonome valutazioni", svolte a pag. 309 ss. e riportate dal Tribunale a pag. 23 seg. - dalle quali emerge appunto l'inserimento nel sodalizio, il concreto ruolo di gestore delle buffer di volta in volta utilizzate, i rapporti con EZ, GR e la NN AL per la spartizione del danaro provento della ripulitura dell'IVA, la stabile remunerazione per ogni inserimento delle sue società nell'operazione fraudolenta, ecc. - devono essere valutate unitamente a quanto più diffusamente illustrato nella condivisa richiesta del P.M., che costituisce parte integrante della motivazione e che reca ampi richiami alle dichiarazioni dello stesso EZ e della IA su "Armando", e sul ruolo da lui stabilmente svolto nel più ampio contesto illecito (cfr. sul punto pag. 192 segg. dell'ordinanza genetica, in cui si evidenzia preliminarmente che la figura del MI, definitivamente identificato grazie alle dichiarazioni dei coindagati collaboratori, era già emerso dalle intercettazioni valorizzate nel precedente titolo cautelare, dove il nickname "Armando" era comparso per 107 volte, e le conversazioni che lo riguardavano, svolte tra i coindagati EZ, GR e IA presso la NN, erano risultate "di contenuto esplicito circa il suo ruolo nelle catene di frode"). 3.2. Proprio a proposito delle risultanze captative, la difesa censura vivacemente la decisione del Tribunale, che ha disatteso la richiesta di annullare il provvedimento individuando alcune conversazioni, riportate a pag. 31 segg. dell'ordinanza impugnata, quali ulteriori elementi di significativo riscontro all'ipotesi accusatoria. I rilievi difensivi non possono essere condivisi. Se è vero che il G.i.p., trattando la posizione del MI, non ha soffermato la propria "autonoma attenzione" sulle risultanze captative (salvo operare un iniziale, generico rinvio agli elementi indiziari valorizzati nel precedente titolo 7 cautelare: cfr. sul punto pag. 139 dell'ordinanza genetica), è altrettanto vero, da un lato, che - alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo in ordine alle considerazioni svolte dal G.i.p. sugli elementi probatori a carico del MI (cfr. supra, § 3.1) - deve certamente escludersi la sussistenza di una nullità dell'ordinanza applicativa della misura, che avrebbe precluso, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., interventi integrativi da parte del Tribunale. D'altro lato, il recupero di elementi valorizzati nel precedente titolo cautelare, operato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, deve ritenersi del tutto legittimo: va invero pienamente condiviso il richiamo (pag. 27) al principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «è legittima la motivazione per relationem di un provvedimento cautelare, pur emesso in un diverso procedimento, anche nel caso in cui l'atto richiamato non sia definitivo, in quanto l'eventuale annullamento o modifica di quest'ultimo non fanno venir meno la sua esistenza come realtà grafica, potendo essi incidere solo indirettamente sull'atto richiamante, laddove sia intervenuta una statuizione attinente al contenuto di quello richiamato» (Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283394 - 01, relativa ad una fattispecie in cui il decreto di sequestro preventivo aveva richiamato, quanto al fumus, il contenuto di un provvedimento cautelare annullato, in sede di riesame, con riferimento ad un vizio di motivazione inerente il "periculum in mora"). Si tratta di un principio certamente applicabile anche al caso di specie, in cui il provvedimento annullato - che pure non aveva riguardato il MI - riguardava le condotte ora contestate anche a quest'ultimo, nell'ambito del medesimo procedimento. In tale contesto, le censure imperniate su una asserita violazione del contraddittorio, per effetto della valorizzazione delle intercettazioni solo in sede di riesame, appaiono altrettanto prive di fondamento. Deve invero osservarsi, anzitutto, che la prospettazione difensiva "prova troppo", nel senso che ogni provvedimento di conferma, adottato dal Tribunale "per ragioni diverse da quelle indicate" nel provvedimento genetico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., darebbe paradossalmente luogo a violazioni del contraddittorio. Inoltre, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, va evidenziato che la difesa si è inammissibilmente limitata ad una censura "preliminare" sulla ritualità del richiamo alle intercettazioni, laddove invece ben avrebbe potuto, ed anzi dovuto, contestarne la univocità e concludenza quanto alla posizione del MI, eventualmente "attingendo" anch'essa al provvedimento annullato, all'intero compendio captativo ovvero, più in generale, ad ogni tipo di risultanza acquisita al fascicolo del Pubblico Ministero. 8 3.3. Anche le censure concernenti il difetto di autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del G.i.p., o comunque la nullità del provvedimento genetico per difetto di motivazione sul punto, appaiono prive di fondamento. Con la medesima impostazione anche grafica, già richiamata a proposito della gravità indiziaria, il G.i.p. ha dapprima riportato le considerazioni del P.M. a sostegno della propria richiesta, per poi illustrare le proprie "autonome valutazioni" con riferimento a ciascun indagato, soffermandosi anche sulla specifica posizione del MI, al quale è dedicato un autonomo paragrafo (cfr. pag. 388 seg.). Il rigetto, da parte del Tribunale, del corrispondente motivo di riesame deve quindi essere condiviso, anche quanto alla necessità della misura carceraria, esplicitamente argomentata dal G.i.p. (cfr. pag. 389). L'esclusione della prospettata nullità consente infine di ritenere del tutto rituale l'intervento integrativo del Tribunale rispetto alle considerazioni del primo giudice, che aveva evidenziato l'appartenenza del MI ad un sottogruppo che aveva continuato ad operare nonostante gli arresti e le perquisizioni (cfr. pag. 388). Il Tribunale ha sul punto evidenziato, tutt'altro che illogicamente, che "anche alla fine del 2024 MI frequentava ancora gli uffici della NN, in un'epoca in cui tale società era ancora fulcro dell'illecita operatività in materia di frodi fiscali" (cfr. pag. 42 dell'ordinanza impugnata). 4. Passando ad esaminare le censure concernenti il percorso motivazionale adottato dal Tribunale, ritiene il Collegio che le questioni devolute, concernenti la gravità indiziaria della partecipazione del MI al reato associativo, siano prive di fondamento. Deve qui richiamarsi, anzitutto, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 5, n. 37864 del 23/10/2025, Martines). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le argomentazioni del Tribunale resistono ai rilievi difensivi, che si risolvono in una critica del merito delle valutazioni operate e nella sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, che in questa sede è evidentemente preclusa. Il Collegio milanese (pag. 28 segg.) ha compiutamente esaminato il problema della gravità indiziaria, evidenziando anzitutto che - prima ancora delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei coindagati EZ e IA - il personaggio noto come "Armando" era già emerso, grazie alle intercettazioni, come soggetto inserito nelle operazioni di ripulitura dell'IVA e legato al EZ (figura di centrale rilievo nel sottogruppo OB) e allo stesso AR, figura apicale del sottogruppo 0E. Sono state quindi valorizzate le dichiarazioni dei coindagati collaboratori, che non solo avevano riconosciuto, nella foto del MI, "l'Armando" con cui lavoravano da anni, dopo averlo conosciuto tramite il AR, ma avevano anche ricostruito, in termini sostanzialmente sovrapponibili, sia lo schema della frode carosello replicata all'infinito, sia la specifica funzione svolta dall'odierno ricorrente, anche attraverso la lettura esplicativa dei file excel sequestrati presso la NN. In particolare, tra l'altro, la IA e il EZ avevano chiarito che il MI/Armando gestiva alcune società filtro "con il ruolo di seconda" interposta, attività per la quale veniva remunerato come emergeva anche dai file rinvenuti (cfr. pag. 22). Il EZ aveva aggiunto di essere a conoscenza degli stretti rapporti tenuti dal MI/Armando sia con il AR, sia con i "ragazzi" incaricati della contabilità in questione (cfr. pag. 30 per i rapporti tenuti da costoro - indicati nel sottogruppo OB diretto dal EZ - con lo stesso AR e le società che quest'ultimo gestiva direttamente, aventi ruolo di missing trader). In terzo luogo, come già accennato ad altro proposito nei precedenti paragrafi, il Tribunale di Milano ha preso in considerazione (pag. 31 segg.) alcune intercettazioni tra il EZ, il suo alter ego GR, la IA e talora anche lo stesso ricorrente (all'epoca nominato come Armando), evidenziando che da tali colloqui era emerso "che con MI i coindagati concordavano i deals che impostavano proprio impiegando alcune di quelle società la cui gestione hanno riferito al ricorrente quali controparti di operazioni commerciali solo cartolari. Le intercettazioni rivelano anche l'inserimento dei dati relativi a MI e delle sue spettanze nella 'contabilità' della NN (con l'eloquente riferimento alla zona di provenienza 'SMCV'), così come il riferirsi degli interessi da questi gestiti anche a AR OS ('Berlino')" (pag. 31 dell'ordinanza impugnata). Sono state quindi testualmente riportate alcune conversazioni intercettate, ritenute dimostrative, tutt'altro che illogicamente, di un pieno inserimento di "Armando" nel complesso meccanismo di utilizzo delle varie società, e nei conseguenti rapporti di dare-avere, regolati con incontri a ciò dedicati, in cui Armando viene in un caso esplicitamente incaricato di versare una parte delle somme a "Berlino" (soprannome del AR: cfr. pag. 33). Ancora più esplicita appare la lunga conversazione intercettata in ambientale con il GR e il EZ, alla quale partecipa direttamente anche "Armando", quale interlocutore telefonico, in cui emerge con assoluta chiarezza un consolidato rapporto personale ed una incessante necessità di regolare i conti derivanti dall'illecito utilizzo delle varie società coinvolte nelle frodi (cfr. pag. 35 segg. dell'ordinanza). In definitiva, il Tribunale ha diffusamente e più che adeguatamente dato conto della propria decisione, valorizzando la convergenza di risultanze captative, documentali e dichiarative. Gli articolati rilievi difensivi, volti soprattutto a contestare la stabilità e rilevanza dei rapporti tra il MI e il AR, evitano di confrontarsi con le dichiarazioni e soprattutto con i riscontri offerti dalle intercettazioni, univoche nel confermare, sul piano del riparto degli introiti illeciti, la contiguità operativa del ricorrente non solo con gli altri coindagati conversanti, ma anche con AR/Berlino. Allo stesso modo, ogni rilievo volto a contestare la consuetudine del MI con la CO NE e i coindagati ivi stabilmente operanti risulta privo di confronto con le risultanze captative, inequivoche nel far emergere una stabilità di rapporti e di incontri interpersonali per la definizione e la concreta attribuzione dei profitti illeciti. 5. Quanto precede consente di ritenere infondate anche le censure relative alla gravità indiziaria per i reati satellite, imperniate sulla asserita assenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori. Occorre infatti evidenziare che la difesa non si confronta con le intercettazioni relative ai rapporti di dare/avere correlati alla sistematica realizzazione dello schema fraudolento compiutamente descritto dalla IA e dal EZ, né con i file excel contenenti un riepilogo delle società utilizzate e la precisazione delle funzioni rispettivamente svolte nel meccanismo frodatorio, con espliciti riferimenti alle società gestite dal MI (cfr. pag. 31). D'altra parte, il Tribunale ha fornito una spiegazione - anche in questo caso tutt'altro che illogica - circa i termini, indubbiamente sintetici, con cui la gravità indiziaria è stata ricostruita dal G.i.p. per ciascun capo: le dichiarazioni univoche dei collaboratori circa la riconducibilità delle società al MI, la serialità delle operazioni, lo stabile interfacciarsi del ricorrente con il EZ, il GR e la IA "per strutturare con le cinque società operazioni fittizie", costituiscono elementi idonei a "dare conto di una gestione di fatto delle stesse e del consapevole apporto concorsuale - per anni - sia nella emissione delle fatture verso le società 'del sistema', sia per la utilizzazione fiscale (tradottasi nella presentazione delle dichiarazioni fiscali) di fatture ricevute da altre società 'del sistema' (cfr. pag. 39 dell'ordinanza impugnata). 6. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto ai rilievi concernenti l'aggravante della trasnazionalità, risultando la motivazione del Tribunale in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura» (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, 2023, Rv. 284489 - 01). 7. Anche in relazione alle doglianze prospettate in punto di esigenze cautelari, il Tribunale di Milano ha tracciato un percorso argomentativo, in parte anticipato nella disamina dei profili "formali" (cfr. supra, § 3.3), che risulta - alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale già richiamato a proposito della gravità indiziaria - immune da rilievi deducibili in questa sede. 7.1. Lungi dal risultare apparente, come dedotto in ricorso, la motivazione circa la sussistenza di un grave pericolo di recidiva si è soffermata sulla "professionalità" del MI, sulla durata pluriennale della collaborazione con EZ (dopo la presentazione del AR), sulla frequentazione della NN ancora nell'ottobre 2024, sull'operatività attuale del sodalizio confermata dagli esiti delle "prime" perquisizioni (effettuate in occasione della prima misura, quando il MI non era ancora noto se non come "Armando"), sulle peculiari competenze tecniche (essendo il MI titolare di un centro di elaborazione dati). A tutto ciò occorre aggiungere quanto osservato dal G.i.p. nelle proprie autonome valutazioni, in ordine alla prossimità del MI alla criminalità organizzata campana, acclarata dal suo ruolo di prestanome del AR, in passato svolto dal ricorrente in una società (ZEROTTANTUNO s.r.I., già FIORASS s.r.I.) che secondo il collaboratore UR, cugino del AR e uomo di fiducia della cosca DI AU, era stata utilizzata per veicolare messaggi a DI AU AR, all'epoca latitante, successivamente tratto in arresto proprio grazie alla collaborazione del UR (cfr. pag. 388 dell'ordinanza applicativa della misura). 7.2. In tale complessivo contesto, risulta adeguatamente illustrata, e priva di evidente illogicità, anche la valutazione del Tribunale in ordine alla indispensabilità della misura carceraria. Sul punto, il Collegio milanese ha posto in evidenza le modalità particolarmente sofisticate con cui il MI e gli altri indagati operavano (tali da rendere concretamente inidonee misure meno afflittive), la "gravissima portata" delle frodi poste in essere nel complesso (tale da escludere un difetto di proporzionalità della misura), l'impossibilità di uniformare il trattamento cautelare 12 rispetto a quello attribuito, per evidenti ragioni "premiali", ai coindagati collaboratori. 8. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del MI, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 novembre 2025 Il Consigli estensore Il Presidente