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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6419/2023
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
n. r.g. 6419/2023
Il giudice, preso atto delle note scritte depositate e delle conclusioni delle parti, pronuncia sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena 13.3.2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 9 N. R.G. 6419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6419/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32 MODENA presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CANTARELLI NICOLA, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32
MODENA presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA
(C.F. , con il Parte_3 Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CANTARELLI NICOLA, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32 MODENA presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIUSTI GIORGIO e dell'avv. GIUSTI GUIDO, P.IVA_2
CORSO CANALGRANDE 90/A MODENA, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 90 / A MODENA presso il difensore avv. GIUSTI GIORGIO
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme, conto corrente e rapporti bancari
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in composizione monocratica, in via preliminare non concedere l'efficacia esecutiva del decreto opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e inoltre nel merito accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto n. 2099/2023 DI – nr. 5270/2023 RG emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023, non risulta fondato su documentazione sufficiente a dimostrare la fondatezza, correttezza e legittimità del credito azionato;
2 di 9 e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 2099/2023 DI – nr. 5270/2023 RG emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023, poiché sulla scorta di documentazione non sufficiente a dimostrare la veridicità degli importi;
dichiarare che nulla potrà aver a pretendere dagli odierni opponenti, non Controparte_3 avendo fornito prova adeguata del proprio credito;
in subordine, con la persistente carenza documentale accertare e dichiarar che la carenza documentale non permette di quantificare il corretto rapporto dare/avere tra le parti e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o erroneità e/o non debenza degli importi azionati in sede monitoria, poiché derivanti dalla sommatoria di voci di costo (oneri, interessi, etc…) non ritualmente pattuiti e dunque non dovuti;
e quindi dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 2099/2023 DI – nr. 5270/2023 RG emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023; dichiarare che nulla potrà aver a pretendere dagli odierni opponenti, non Controparte_3 avendo fornito prova adeguata del proprio credito;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o erroneità e/o non debenza degli importi azionati in sede monitoria, poiché non provati e derivanti dalla sommatoria di voci di costo (oneri, interessi, etc…) non ritualmente pattuiti e dunque non dovuti;
dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto
n. 2099/2023 DI – nr. 5270/2023 RG emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023, poiché non ritualmente pattuiti;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della fideiussione ex adverso azionata;
dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto
n. 2099/2023 DI – nr. 5270/2023 RG emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023, limitatamente alla posizione personale dei sigg.ri e Pt_2 Pt_1 Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio”
Parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, con ogni provvedimento inerente e conseguente:
- nel merito: rigettare l'opposizione ex adverso proposta nonché tutte le avverse domande, anche in via preliminare e pregiudiziale, in quanto infondate e non provate sia in fatto che in diritto, e conseguentemente confermare il decreto di ingiunzione n. 2099/2023 D.I. - n. 5270/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023, in ogni caso con condanna di
[...]
, corrente in San Felice sul Panaro (MO), C.F. e P. Parte_4
Iva: , in persona dei suoi soci amministratori e legali rappresentanti pro tempore P.IVA_1
, nata a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], C.F.: , nonché, Parte_2 CodiceFiscale_4 nei limiti della garanzia prestata, e, in ogni caso ai sensi dell'art. 2291 c.c. in qualità di soci amministratori illimitatamente responsabili, dei predetti e Parte_1 [...]
, dianzi meglio generalizzati, al pagamento in solido tra loro a favore di Parte_2 [...] p.a. della somma ingiunta di € 19.621,05, oltre interessi al tasso Parte_5 convenzionale come da contratto, e comunque nei limiti del tasso soglia di volta in volta in vigore, dal 1.7.2023 all'effettivo saldo;
- in via istruttoria: contestata integralmente la avversa consulenza di parte e integrazione, eccepita ogni avversa diversa e ulteriore richiesta istruttoria, si è depositato e prodotto: A) Atto di citazione
3 di 9 in opposizione a decreto notificato;
B) Decreto ingiuntivo notificato e fascicolo documenti del procedimento monitorio contenente: 01) Visura camerale Parte_4
- 02) Contratto di conto corrente n. 158287 - 03) Contratto di apertura di credito in data
[...]
23.9.2022 - 04) Estratti conto certificati conformi ex art. 50 T.U.B. dal 31.12.2021 al 30.6.2023 -
05) Dichiarazione di conformità calcolo interessi - 06) Fideiussione specifica in data 23.9.2022 -
07) Lettera raccomandata in data 12.5.2023 e ricevute - 08) Visura ipoteca BPER Banca S.p.a.;
09) Visura catastale;
10) Visura catastale negativa 11) Visura Pt_2 Parte_4 catastale negativa C) Estratti conto c/c n. 158287 dall'apertura sino al passaggio a Pt_1 sofferenza, con ogni riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre e produrre.
Con memoria 19.04.2024: D) lettera apertura di credito su c/c n. 001 330 0158287 sottoscritta in data 22.08.2019 con affidamento di € 10.000,00 e documento di sintesi;
E) lettera apertura di credito su c/c n. 001 330 0158287 sottoscritta in data 16.12.2021 con affidamento di € 5.000,00 e documento di sintesi;
F) lettera apertura di credito su c/c n. 001 330 0158287 sottoscritta in data
16.03.2022 con affidamento di € 20.000,00 e documento di sintesi;
G) lettera apertura di credito su c/c n. 001 330 0158287 sottoscritta in data 17.06.2022 con affidamento di € 20.000,00 e documento di sintesi. Con vittoria nelle spese e nei compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2023, la società
[...]
, in persona dei soci amministratori, nonché personalmente Parte_4
e , proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 2099/2023 (R.G. n. 5270/2023) emesso dal Tribunale di Modena in data 15.9.2023, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di
[...] ella somma di € 19.621,05, oltre interessi e spese di procedura, Parte_6
quale saldo negativo del conto corrente n. 158287.
Gli opponenti contestavano la fondatezza del credito azionato deducendo: a) la carenza documentale, non avendo la banca prodotto documentazione sufficiente a dimostrare la correttezza e legittimità del credito;
b) l'erroneità e illegittimità degli importi richiesti in quanto derivanti da interessi e oneri non ritualmente pattuiti;
c) la nullità della fideiussione rilasciata dai soci per violazione della normativa antitrust.
Si costituiva in giudizio la banca opposta contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 6.5.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando, fra l'altro, che "la documentazione prodotta dalla banca opposta soddisfa pienamente l'onere della prova posto a suo carico ai fini dell'azionabilità del relativo credito".
4 di 9 Contestualmente disponeva l'esperimento della mediazione obbligatoria che si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione degli opponenti come risulta dal verbale del 24.6.2024.
All'udienza del 07.11.2024, verificata la procedibilità della domanda e ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorio, il Giudice fissava l'udienza del 13.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi in modalità cartolare.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive, insistendo nelle domande ed eccezioni già formulate.
La causa viene quindi decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
§§§§§§
1. Sull'assolvimento dell'onere della prova.
Il primo motivo di opposizione, con cui parte attrice lamenta l'insufficienza della documentazione prodotta dalla banca a supporto della pretesa creditoria, non può trovare accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca che agisce in giudizio per il recupero del saldo debitore deve fornire la prova del proprio credito mediante la produzione del contratto e dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB. Nel caso di specie, la banca opposta ha pienamente assolto tale onere probatorio producendo:
- il contratto di conto corrente n. 158287 con il relativo documento di sintesi, che dimostra la valida costituzione del rapporto;
- il contratto di apertura di credito a rientro sul medesimo conto con il documento di sintesi, che prova la concessione della linea di credito;
- gli estratti conto certificati conformi ex art. 50 TUB dal 31.12.2021 al 30.06.2023, che attestano l'andamento del rapporto nel periodo immediatamente precedente alla richiesta di decreto ingiuntivo;
- l'intera serie storica degli estratti conto dall'apertura del rapporto sino al passaggio a sofferenza, che consente la completa ricostruzione del dare/avere.
Tale documentazione è più che sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria, in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui "il creditore che agisce per l'adempimento deve provare solo la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte" (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
La doglianza degli opponenti circa la mancata produzione di "tutti i documenti relativi al conto
5 di 9 corrente con fido di cassa estinto" è quindi infondata, posto che la banca ha azionato il credito derivante dal conto corrente n. 158287 e dalla connessa apertura di credito, producendo l'intera documentazione ad essi relativa.
Peraltro, gli stessi opponenti hanno implicitamente riconosciuto la completezza della documentazione prodotta, avendola utilizzata per redigere la perizia econometrica allegata all'atto di citazione. Tale circostanza conferma ulteriormente che la ha fornito tutti gli elementi CP_2
necessari per consentire la verifica della correttezza del proprio credito.
2. Sulla contestazione degli interessi e degli oneri addebitati
Anche il secondo motivo di opposizione, con cui gli opponenti contestano l'erroneità e l'illegittimità degli importi richiesti in quanto asseritamente derivanti da interessi e oneri non ritualmente pattuiti,
è infondato.
La documentazione prodotta dalla banca dimostra la valida pattuizione di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto. In particolare:
a) Il contratto di conto corrente n. 158287 e il relativo documento di sintesi, sottoscritti dalle parti, contengono la chiara indicazione di tutte le condizioni economiche applicate, ivi compresi i tassi di interesse e gli altri oneri;
b) Le successive aperture di credito sul medesimo conto sono state tutte validamente pattuite mediante specifiche lettere contrattuali (docc. D, E, F, G), ciascuna accompagnata dal proprio documento di sintesi con l'indicazione delle relative condizioni economiche (fra cui quella relativa all'applicazione da parte di di un tasso debitore pari all'11,5%), che gli opponenti hanno CP_2
regolarmente sottoscritto. In particolare:
- lettera del 22.08.2019 con affidamento di € 10.000,00,
- lettera del 16.12.2021 con affidamento di € 5.000,00,
- lettera del 16.03.2022 con affidamento di € 20.000,00,
- lettera del 17.06.2022 con affidamento di € 20.000,00.
La contestazione degli opponenti circa la presunta usurarietà degli interessi applicati al rapporto di conto corrente e al presunto addebito di oneri contrattuali, non pattuiti o difformi si rivela, pertanto, infondata alla luce della documentazione in atti, che dimostra invece la piena conformità dell'operato della banca alla legge ed alle previsioni contrattuali.
Quanto alla generica doglianza circa l'applicazione di anomalie suscettibili di incidere sulla determinazione del rapporto dare/avere, essa si basa unicamente su una perizia econometrica di parte che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, "non ha di per sé autonomo valore
6 di 9 probatorio, trattandosi di mera allegazione difensiva" (Corte di Appello di Milano, 14/12/2020, n.
3288).
Tale elaborato, peraltro, si presenta di assoluta genericità, limitandosi ad ipotizzare teoriche
"anomalie" senza individuare specificamente quali interessi o oneri sarebbero stati illegittimamente applicati. Gli opponenti, pur disponendo dell'intera documentazione contrabile sin dall'inizio del rapporto, non hanno indicato alcuna specifica violazione delle pattuizioni contrattuali, né hanno prodotto conteggi alternativi che dimostrino l'erroneità degli addebiti contestati.
Va inoltre rilevato che la stessa perizia di parte, pur nella sua genericità, giunge a quantificare una pretesa differenza di importo nettamente inferiore ai costi ipotizzabili del giudizio, circostanza che evidenzia ulteriormente la infondatezza dell'opposizione. Gli opponenti, infatti, pur sostenendo che il credito della banca sarebbe inferiore a quanto richiesto, non hanno neppure provveduto al pagamento della minor somma da loro riconosciuta come dovuta, in palese violazione dei principi di correttezza e buona fede.
La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, avanzata dagli opponenti, non può essere accolta in quanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, "la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova" (Cass. Sez. III, 07.09.2023, n. 26048).
In conclusione, alla luce della documentazione prodotta dalla banca e della totale assenza di specifiche contestazioni supportate da idonei riscontri probatori, deve ritenersi pienamente provata la legittimità degli importi richiesti in sede monitoria, con conseguente rigetto anche di questo motivo di opposizione.
3. Sulla dedotta nullità delle fideiussioni
Il terzo motivo di opposizione, con cui si deduce la nullità delle fideiussioni rilasciate dai soci e per violazione della normativa antitrust, è infondato per plurime ragioni. Pt_1 Pt_2
In primo luogo, va rilevato che nel caso di specie si tratta di una fideiussione specifica rilasciata in data 23.09.2022 (doc. 06 fascicolo monitorio) a garanzia di una singola operazione bancaria, e non di una fideiussione omnibus. Come correttamente evidenziato dalla banca opposta, tale circostanza
è dirimente poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.
Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 33472 del
7 di 9 19.12.2024, secondo cui "la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus". Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce della Cassazione (Cass. Civ., Sez.
I, 15.07.2024, n. 19401).
In secondo luogo, la fideiussione oggetto di causa si colloca in un periodo (settembre 2022) ampiamente successivo rispetto a quello (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia. Sul punto, come evidenziato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 9489 del 17.10.2023, "non può limitarsi ad affermare apoditticamente la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che si riferisce al periodo 2002-2005, ma è gravato dell'onere della prova circa l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale".
In terzo luogo, gli opponenti non hanno assolto l'onere probatorio loro incombente, non avendo prodotto né lo schema dell'intesa contrattuale predisposta dall'ABI, né il parere dell'AGCM, né il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che la Cassazione ha definito "documenti indispensabili per dimostrare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il prodotto dell'intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole" (Cass. 22.10.2024, n. 27389).
Va infine rilevato che, in ogni caso, e sono comunque obbligati in qualità di soci Pt_1 Pt_2
illimitatamente responsabili della società debitrice principale, come risulta dalla visura camerale in atti (doc. 1 fascicolo monitorio). Tale circostanza rende del tutto irrilevante la questione della validità delle fideiussioni, essendo i soci comunque tenuti al pagamento dei debiti sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c.
Peraltro, trattandosi di garanzia rilasciata per finalità inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, deve escludersi la qualifica di consumatori in capo ai fideiussori, con conseguente inapplicabilità della disciplina di tutela invocata.
Per tutte queste ragioni, anche la domanda di nullità delle fideiussioni deve essere respinta.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente, risultata integralmente soccombente.
Pertanto, restano ferme e a carico degli opponenti le spese già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, mentre le spese della presente fase di opposizione vengono liquidate secondo i parametri
8 di 9 di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa (scaglione da
€ 5.200,01 a € 26.000,00), applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., pur richiesta dalla banca opposta, non emergendo profili di mala fede o colpa grave nella condotta processuale degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 6419/2023 R.G. promossa da Parte_4
, e nei confronti di
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Parte_6
così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2099/2023 emesso dal
Tribunale di Modena in data 15.09.2023 già dichiarato esecutivo;
2) Rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
3) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc.
Modena, il 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
9 di 9
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
n. r.g. 6419/2023
Il giudice, preso atto delle note scritte depositate e delle conclusioni delle parti, pronuncia sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena 13.3.2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 9 N. R.G. 6419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6419/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32 MODENA presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CANTARELLI NICOLA, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32
MODENA presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA
(C.F. , con il Parte_3 Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CANTARELLI NICOLA, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32 MODENA presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIUSTI GIORGIO e dell'avv. GIUSTI GUIDO, P.IVA_2
CORSO CANALGRANDE 90/A MODENA, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 90 / A MODENA presso il difensore avv. GIUSTI GIORGIO
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme, conto corrente e rapporti bancari
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in composizione monocratica, in via preliminare non concedere l'efficacia esecutiva del decreto opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e inoltre nel merito accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto n. 2099/2023 DI – nr. 5270/2023 RG emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023, non risulta fondato su documentazione sufficiente a dimostrare la fondatezza, correttezza e legittimità del credito azionato;
2 di 9 e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 2099/2023 DI – nr. 5270/2023 RG emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023, poiché sulla scorta di documentazione non sufficiente a dimostrare la veridicità degli importi;
dichiarare che nulla potrà aver a pretendere dagli odierni opponenti, non Controparte_3 avendo fornito prova adeguata del proprio credito;
in subordine, con la persistente carenza documentale accertare e dichiarar che la carenza documentale non permette di quantificare il corretto rapporto dare/avere tra le parti e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o erroneità e/o non debenza degli importi azionati in sede monitoria, poiché derivanti dalla sommatoria di voci di costo (oneri, interessi, etc…) non ritualmente pattuiti e dunque non dovuti;
e quindi dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 2099/2023 DI – nr. 5270/2023 RG emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023; dichiarare che nulla potrà aver a pretendere dagli odierni opponenti, non Controparte_3 avendo fornito prova adeguata del proprio credito;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o erroneità e/o non debenza degli importi azionati in sede monitoria, poiché non provati e derivanti dalla sommatoria di voci di costo (oneri, interessi, etc…) non ritualmente pattuiti e dunque non dovuti;
dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto
n. 2099/2023 DI – nr. 5270/2023 RG emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023, poiché non ritualmente pattuiti;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della fideiussione ex adverso azionata;
dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto
n. 2099/2023 DI – nr. 5270/2023 RG emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023, limitatamente alla posizione personale dei sigg.ri e Pt_2 Pt_1 Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio”
Parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, con ogni provvedimento inerente e conseguente:
- nel merito: rigettare l'opposizione ex adverso proposta nonché tutte le avverse domande, anche in via preliminare e pregiudiziale, in quanto infondate e non provate sia in fatto che in diritto, e conseguentemente confermare il decreto di ingiunzione n. 2099/2023 D.I. - n. 5270/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Modena in data 15.09.2023, in ogni caso con condanna di
[...]
, corrente in San Felice sul Panaro (MO), C.F. e P. Parte_4
Iva: , in persona dei suoi soci amministratori e legali rappresentanti pro tempore P.IVA_1
, nata a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], C.F.: , nonché, Parte_2 CodiceFiscale_4 nei limiti della garanzia prestata, e, in ogni caso ai sensi dell'art. 2291 c.c. in qualità di soci amministratori illimitatamente responsabili, dei predetti e Parte_1 [...]
, dianzi meglio generalizzati, al pagamento in solido tra loro a favore di Parte_2 [...] p.a. della somma ingiunta di € 19.621,05, oltre interessi al tasso Parte_5 convenzionale come da contratto, e comunque nei limiti del tasso soglia di volta in volta in vigore, dal 1.7.2023 all'effettivo saldo;
- in via istruttoria: contestata integralmente la avversa consulenza di parte e integrazione, eccepita ogni avversa diversa e ulteriore richiesta istruttoria, si è depositato e prodotto: A) Atto di citazione
3 di 9 in opposizione a decreto notificato;
B) Decreto ingiuntivo notificato e fascicolo documenti del procedimento monitorio contenente: 01) Visura camerale Parte_4
- 02) Contratto di conto corrente n. 158287 - 03) Contratto di apertura di credito in data
[...]
23.9.2022 - 04) Estratti conto certificati conformi ex art. 50 T.U.B. dal 31.12.2021 al 30.6.2023 -
05) Dichiarazione di conformità calcolo interessi - 06) Fideiussione specifica in data 23.9.2022 -
07) Lettera raccomandata in data 12.5.2023 e ricevute - 08) Visura ipoteca BPER Banca S.p.a.;
09) Visura catastale;
10) Visura catastale negativa 11) Visura Pt_2 Parte_4 catastale negativa C) Estratti conto c/c n. 158287 dall'apertura sino al passaggio a Pt_1 sofferenza, con ogni riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre e produrre.
Con memoria 19.04.2024: D) lettera apertura di credito su c/c n. 001 330 0158287 sottoscritta in data 22.08.2019 con affidamento di € 10.000,00 e documento di sintesi;
E) lettera apertura di credito su c/c n. 001 330 0158287 sottoscritta in data 16.12.2021 con affidamento di € 5.000,00 e documento di sintesi;
F) lettera apertura di credito su c/c n. 001 330 0158287 sottoscritta in data
16.03.2022 con affidamento di € 20.000,00 e documento di sintesi;
G) lettera apertura di credito su c/c n. 001 330 0158287 sottoscritta in data 17.06.2022 con affidamento di € 20.000,00 e documento di sintesi. Con vittoria nelle spese e nei compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2023, la società
[...]
, in persona dei soci amministratori, nonché personalmente Parte_4
e , proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 2099/2023 (R.G. n. 5270/2023) emesso dal Tribunale di Modena in data 15.9.2023, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di
[...] ella somma di € 19.621,05, oltre interessi e spese di procedura, Parte_6
quale saldo negativo del conto corrente n. 158287.
Gli opponenti contestavano la fondatezza del credito azionato deducendo: a) la carenza documentale, non avendo la banca prodotto documentazione sufficiente a dimostrare la correttezza e legittimità del credito;
b) l'erroneità e illegittimità degli importi richiesti in quanto derivanti da interessi e oneri non ritualmente pattuiti;
c) la nullità della fideiussione rilasciata dai soci per violazione della normativa antitrust.
Si costituiva in giudizio la banca opposta contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 6.5.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando, fra l'altro, che "la documentazione prodotta dalla banca opposta soddisfa pienamente l'onere della prova posto a suo carico ai fini dell'azionabilità del relativo credito".
4 di 9 Contestualmente disponeva l'esperimento della mediazione obbligatoria che si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione degli opponenti come risulta dal verbale del 24.6.2024.
All'udienza del 07.11.2024, verificata la procedibilità della domanda e ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorio, il Giudice fissava l'udienza del 13.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi in modalità cartolare.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive, insistendo nelle domande ed eccezioni già formulate.
La causa viene quindi decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
§§§§§§
1. Sull'assolvimento dell'onere della prova.
Il primo motivo di opposizione, con cui parte attrice lamenta l'insufficienza della documentazione prodotta dalla banca a supporto della pretesa creditoria, non può trovare accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca che agisce in giudizio per il recupero del saldo debitore deve fornire la prova del proprio credito mediante la produzione del contratto e dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB. Nel caso di specie, la banca opposta ha pienamente assolto tale onere probatorio producendo:
- il contratto di conto corrente n. 158287 con il relativo documento di sintesi, che dimostra la valida costituzione del rapporto;
- il contratto di apertura di credito a rientro sul medesimo conto con il documento di sintesi, che prova la concessione della linea di credito;
- gli estratti conto certificati conformi ex art. 50 TUB dal 31.12.2021 al 30.06.2023, che attestano l'andamento del rapporto nel periodo immediatamente precedente alla richiesta di decreto ingiuntivo;
- l'intera serie storica degli estratti conto dall'apertura del rapporto sino al passaggio a sofferenza, che consente la completa ricostruzione del dare/avere.
Tale documentazione è più che sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria, in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui "il creditore che agisce per l'adempimento deve provare solo la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte" (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
La doglianza degli opponenti circa la mancata produzione di "tutti i documenti relativi al conto
5 di 9 corrente con fido di cassa estinto" è quindi infondata, posto che la banca ha azionato il credito derivante dal conto corrente n. 158287 e dalla connessa apertura di credito, producendo l'intera documentazione ad essi relativa.
Peraltro, gli stessi opponenti hanno implicitamente riconosciuto la completezza della documentazione prodotta, avendola utilizzata per redigere la perizia econometrica allegata all'atto di citazione. Tale circostanza conferma ulteriormente che la ha fornito tutti gli elementi CP_2
necessari per consentire la verifica della correttezza del proprio credito.
2. Sulla contestazione degli interessi e degli oneri addebitati
Anche il secondo motivo di opposizione, con cui gli opponenti contestano l'erroneità e l'illegittimità degli importi richiesti in quanto asseritamente derivanti da interessi e oneri non ritualmente pattuiti,
è infondato.
La documentazione prodotta dalla banca dimostra la valida pattuizione di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto. In particolare:
a) Il contratto di conto corrente n. 158287 e il relativo documento di sintesi, sottoscritti dalle parti, contengono la chiara indicazione di tutte le condizioni economiche applicate, ivi compresi i tassi di interesse e gli altri oneri;
b) Le successive aperture di credito sul medesimo conto sono state tutte validamente pattuite mediante specifiche lettere contrattuali (docc. D, E, F, G), ciascuna accompagnata dal proprio documento di sintesi con l'indicazione delle relative condizioni economiche (fra cui quella relativa all'applicazione da parte di di un tasso debitore pari all'11,5%), che gli opponenti hanno CP_2
regolarmente sottoscritto. In particolare:
- lettera del 22.08.2019 con affidamento di € 10.000,00,
- lettera del 16.12.2021 con affidamento di € 5.000,00,
- lettera del 16.03.2022 con affidamento di € 20.000,00,
- lettera del 17.06.2022 con affidamento di € 20.000,00.
La contestazione degli opponenti circa la presunta usurarietà degli interessi applicati al rapporto di conto corrente e al presunto addebito di oneri contrattuali, non pattuiti o difformi si rivela, pertanto, infondata alla luce della documentazione in atti, che dimostra invece la piena conformità dell'operato della banca alla legge ed alle previsioni contrattuali.
Quanto alla generica doglianza circa l'applicazione di anomalie suscettibili di incidere sulla determinazione del rapporto dare/avere, essa si basa unicamente su una perizia econometrica di parte che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, "non ha di per sé autonomo valore
6 di 9 probatorio, trattandosi di mera allegazione difensiva" (Corte di Appello di Milano, 14/12/2020, n.
3288).
Tale elaborato, peraltro, si presenta di assoluta genericità, limitandosi ad ipotizzare teoriche
"anomalie" senza individuare specificamente quali interessi o oneri sarebbero stati illegittimamente applicati. Gli opponenti, pur disponendo dell'intera documentazione contrabile sin dall'inizio del rapporto, non hanno indicato alcuna specifica violazione delle pattuizioni contrattuali, né hanno prodotto conteggi alternativi che dimostrino l'erroneità degli addebiti contestati.
Va inoltre rilevato che la stessa perizia di parte, pur nella sua genericità, giunge a quantificare una pretesa differenza di importo nettamente inferiore ai costi ipotizzabili del giudizio, circostanza che evidenzia ulteriormente la infondatezza dell'opposizione. Gli opponenti, infatti, pur sostenendo che il credito della banca sarebbe inferiore a quanto richiesto, non hanno neppure provveduto al pagamento della minor somma da loro riconosciuta come dovuta, in palese violazione dei principi di correttezza e buona fede.
La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, avanzata dagli opponenti, non può essere accolta in quanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, "la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova" (Cass. Sez. III, 07.09.2023, n. 26048).
In conclusione, alla luce della documentazione prodotta dalla banca e della totale assenza di specifiche contestazioni supportate da idonei riscontri probatori, deve ritenersi pienamente provata la legittimità degli importi richiesti in sede monitoria, con conseguente rigetto anche di questo motivo di opposizione.
3. Sulla dedotta nullità delle fideiussioni
Il terzo motivo di opposizione, con cui si deduce la nullità delle fideiussioni rilasciate dai soci e per violazione della normativa antitrust, è infondato per plurime ragioni. Pt_1 Pt_2
In primo luogo, va rilevato che nel caso di specie si tratta di una fideiussione specifica rilasciata in data 23.09.2022 (doc. 06 fascicolo monitorio) a garanzia di una singola operazione bancaria, e non di una fideiussione omnibus. Come correttamente evidenziato dalla banca opposta, tale circostanza
è dirimente poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.
Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 33472 del
7 di 9 19.12.2024, secondo cui "la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus". Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce della Cassazione (Cass. Civ., Sez.
I, 15.07.2024, n. 19401).
In secondo luogo, la fideiussione oggetto di causa si colloca in un periodo (settembre 2022) ampiamente successivo rispetto a quello (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia. Sul punto, come evidenziato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 9489 del 17.10.2023, "non può limitarsi ad affermare apoditticamente la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che si riferisce al periodo 2002-2005, ma è gravato dell'onere della prova circa l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale".
In terzo luogo, gli opponenti non hanno assolto l'onere probatorio loro incombente, non avendo prodotto né lo schema dell'intesa contrattuale predisposta dall'ABI, né il parere dell'AGCM, né il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che la Cassazione ha definito "documenti indispensabili per dimostrare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il prodotto dell'intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole" (Cass. 22.10.2024, n. 27389).
Va infine rilevato che, in ogni caso, e sono comunque obbligati in qualità di soci Pt_1 Pt_2
illimitatamente responsabili della società debitrice principale, come risulta dalla visura camerale in atti (doc. 1 fascicolo monitorio). Tale circostanza rende del tutto irrilevante la questione della validità delle fideiussioni, essendo i soci comunque tenuti al pagamento dei debiti sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c.
Peraltro, trattandosi di garanzia rilasciata per finalità inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, deve escludersi la qualifica di consumatori in capo ai fideiussori, con conseguente inapplicabilità della disciplina di tutela invocata.
Per tutte queste ragioni, anche la domanda di nullità delle fideiussioni deve essere respinta.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente, risultata integralmente soccombente.
Pertanto, restano ferme e a carico degli opponenti le spese già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, mentre le spese della presente fase di opposizione vengono liquidate secondo i parametri
8 di 9 di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa (scaglione da
€ 5.200,01 a € 26.000,00), applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., pur richiesta dalla banca opposta, non emergendo profili di mala fede o colpa grave nella condotta processuale degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 6419/2023 R.G. promossa da Parte_4
, e nei confronti di
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Parte_6
così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2099/2023 emesso dal
Tribunale di Modena in data 15.09.2023 già dichiarato esecutivo;
2) Rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
3) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc.
Modena, il 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
9 di 9