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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 06/03/2026, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08379/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8379 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Ferrari Zanolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale d'Italia a Casablanca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di visto emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca in data 21 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Consolato Generale D'Italia a Casablanca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente, cittadino marocchino, impugna il provvedimento in epigrafe indicato con il quale gli è stato negato il visto d’ingresso in Italia per motivi di cure sanitarie.
1.1. Il ricorrente rappresenta in fatto che:
a) è stata da lui presentata nel corso dell’anno 2023 domanda di visto di ingresso nel territorio italiano prot. 20230030312 per visite mediche, alla rappresentanza diplomatica italiana in Marocco, paese di origine;
b) alla domanda erano state allegate le prenotazioni e la documentazione medica attestante l’intenzione concreta di procedere al percorso diagnostico per la nefropatia di cui lo stesso soffre;
c) alla domanda di visto non faceva seguito riscontro alcuno risolvendosi pertanto a presentare una prima istanza di accesso ex art. 10 e 22 241/90;
d) seguiva un silenzio protratto da parte dell’amministrazione che lo induceva a presentare istanza alla commissione di accesso agli atti amministrativi;
e) con provvedimento del 17.4.2024 la Commissione accoglieva il ricorso ordinando la revisione del diniego di accesso;
f) in data anteriore, ovvero il 24.3.2024, senza darne notizia al procuratore dell’istante che pure aveva presentato istanza di accesso agli atti, il Ministero degli esteri rigettava il provvedimento per carenza di motivazione sugli “scopi” della visita sottesa alla richiesta di visto;
g) in data 23 maggio u.s. ritirava il provvedimento oggi impugnato, con il quale gli era negato il visto d’ingresso.
1.2. In diritto, paventa: a) il difetto di motivazione dell’atto in quanto sorretto da formula motivazionale stereotipa; b) il difetto di istruttoria, non essendo stato esercitata alcuna forma di soccorso istruttorio; c) sotto lo stretto profilo procedurale, l’omissione del c.d. preavviso di rigetto; d) la violazione della disciplina di settore, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di rilascio del visto.
2. Si è costituita l’amministrazione resistente depositando memoria.
3. Con ordinanza n. 414/25 il Collegio ha disposto istruttoria, cui è seguito in data 4/2/25 il deposito da parte dell’amministrazione di un rapporto e della documentazione allegata.
4. Con ordinanza n. 1372/25 il Collegio ha fissato udienza pubblica ex art. 55 c. 10 c.p.a. il 10/6/25.
5. Con atto depositato il 30/5/25 il difensore ha rappresentato la propria rinunzia al mandato difensivo, con richiesta di differimento della trattazione del merito.
6. All’esito dell’udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni e nei termini che seguono.
8. Occorre preliminarmente dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 c.p.a. e dell’art 85 c.p.c. la rinunzia al mandato difensivo non osta alla decisione della causa in quanto ad essa non è seguita nomina di nuovo difensore, pur essendo stato concesso alla parte li rinvio richiesto a tal fine.
9. Nel merito deve osservarsi che:
a) non possa trovare accoglimento la doglianza relativa all’omessa notifica del preavviso di rigetto, dato che l’amministrazione ha depositato agli atti il c.d. preavviso di diniego notificato a mani proprie;
b) nondimeno, data anche la delicatezza della materia trattata ed il sottostante interesse alla salute dell’istante, deve condividersi la censura relativa alla carente istruttoria ed alla omessa attivazione del contraddittorio sotto forma di colloquio consolare e di soccorso istruttorio (il cui fondamento giuridico è rinvenibile nel principio di buona fede tra amministrazione ed amministrati ex art 1, l. 241/90, nell’art. 6 comma 1 lett. b) della medesima legge e nell’art. 4 c. 3 d.m. 850/11). L’amministrazione, in presenza di tali presupposti ed a fronte della disciplina sopra richiamata avrebbe potuto e dovuto approfondire l’istanza anziché limitarsi ad un rigetto “allo stato degli atti”;
c) i restanti punti di doglianza devono ritenersi assorbiti dovendo l’amministrazione esercitare il potere alla luce degli atti del presente giudizio ed in contraddittorio con l’interessato.
10. Per quanto sopra motivato il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e le spese devono seguire la soccombenza prevalente dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il MAECI al pagamento delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR LO, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
IL CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL CA | FR LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.