Ordinanza 24 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 24/05/2018, n. 13030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13030 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2018 |
Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5359-2014 proposto da: NI IO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ODERICO DA PORDENONE l, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO PIRRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CALDARELLI;
- ricorrente -
contro ci LT RS, AT BA, AT FA elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
ANDREA BAEILE
13 INT.22, presso lo studio dell'avvocato FA AT, che le rappresenta e difende;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 285/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2018 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO. Rilevato che : è stata impugnata da RI DI la sentenza n. 285/2013 della Corte di Appello di OM con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate di cui in epigrafe. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue . Con ricorso del 1992 all'allora Pre.tura civile di OM per denuncia di nuova opera e danno temuto proposto da TA AR veniva lamentata la realizzazione di opere illegittime da parte del confinante proprietario NI DI. All'esito dell'instaurazione del giudizio di merito il Tribunale di OM , con sentenza n. 22989/2005, condannava il NI al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma complessiva di C 60mila, oltre interessi e spese legali. A seguito di gravame interposto dal suddetto NI, la Corte distrettuale - con la citata ed oggi gravata decisione- riduceva, "effettuando una valutazione di carattere equitativo e tenuto conto della modesta entità delle opere realizzate", il risarcimento del danno alla sola somma di euro 10mila, compensando le spese di lite del secondo giudizio. Il ricorso viene deciso ai sensi deWart. 375, ult. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e "falsa interpretazione dell'art. 1171 c.c." ai sensi dell'art. 1171 c.c.. Il motivo è assolutamente infondato. Proprio la norme invocata consente la proposizione della denuncia di nuova opera e danno temuto "purchè questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio". La Corte territoriale ha dato atto che , finanche dalla documentazione fotografica in atti versata e per non contestazione da parte del NI, i lavori per la realizzazione dell'opera denunciata erano (al settembre del 1992) addirittura ancora in corso e non certo ultimati. Peraltro la Corte ha rilevato, altresì, che "la causa era poi proseguita correttamente nel merito per l'esame delle domande di carattere petitorio" ovvero per la demolizione o per il risarcimento del danno.3embe-uiL "A)-vp(v \t„,".1-) lutuA-LISA-
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Picksi• • 1")5" ‘011 li. -77Q,ueo. Il motivo va, dunque, rigettato. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ovvero "errata applicazione dell'art. 1226 c.c. e 112 c.p.c." ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. Si lamenta , nella sostanza, il ricorso alla quantificazione operata equitativamente dai Giudici del merito e, innanzitutto, "all'utilizzo del sistema equitativo" sistema cui osterebbe, secondo il ricorrente,. il fatto che "alcuna preclusione aveva l'attore di dimostrare eventuali danni che lo stesso avesse subito". La censura è infondata. L'utilizzazione della valutazione equitativa è stata svolta, prima ancora che dalla Corte di Appello, dal Tribunale di prima istanza e l'odierna parte ricorrente -in violazione del principio di autosufficienza- non dà conto della censura, eventualmente formulata in modo analoga a quella oggi proposta innanzi a questa Corte, nel precedente grado del giudizio di merito. Non risulta , in altre parole, dove e quando l'odierno ricorrente abbia compiutamente svolto censura in ordine al metodo di liquidazione del danno già adoperato dal primo giudice del merito. In ogni caso il danno da nuova opera è configurabile anche come danno ex se e la Corte distrettuale ben poteva (come già fatto in primo grado, ma in misura ben più ampia) provvedere alla determinazione dello stesso in via equitativa.3.- Il ricorso va, dunque, rigettato.. 4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo. 5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in C 2.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi- dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civ