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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/03/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4532 del R.G. 2024, avente ad oggetto: mutamento di sesso, promosso da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA TORRE CATHY, come da mandato Parte_1 in atti,
RICORRENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AN.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2024 (nel prosieguo parte identificata al Parte_2 maschile), di stato libero, ha chiesto di essere autorizzato al trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli maschili, con rettifica degli atti dello Stato civile per l'attribuzione del genere da femminile a maschile e del pronome in luogo Per_1 di . Pt_1
A tal fine, il ricorrente ha esposto di essere nato con i caratteri biologici, anatomici e genitali femminili, ma che, fin dalle scuole elementari, ha manifestato una psicosessualità nettamente maschile risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di . Per_1
Il ricorrente precisa che la disforia di genere derivante da una sua profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità, gli ha causato insofferenza e disagio al punto da prendere la decisione di intraprendere un percorso psicoterapeutico presso il CEST- Centro Salute Trans e Gender Variant, convenzionato con l' . Controparte_1
Presso il veniva seguito dalle dott.sse e Controparte_2 Persona_2 Parte_3 psicologhe e psicoterapeute. A seguito degli elementi raccolti nel corso di colloqui psicologici e dalle informazioni acquisite dall'esame della documentazione clinica, la dott.ssa Per_3 riscontrava nella persona di un quadro di disforia di genere da donna a uomo. A seguito Pt_1 di tale diagnosi, a partire dal mese marzo 2023, il ricorrente intraprendeva una terapia ormonale mascolinizzante, sotto la guida della dott.ssa , specialista in Endocrinologia e Persona_4
Malattie del Metabolismo.
Nel periodo di assunzione della terapia ormonale il ricorrente ha presentato un'armonica e consistente modificazione dei tratti fenotipici che hanno determinato un incremento di autostima e un miglioramento delle condizioni di benessere generale dello stesso.
In considerazione di tanto, le specialiste del CEST affermavano l'esistenza nella persona del di un'identità di genere psicosessuale maschile, stabile nel tempo e valutabile come Pt_2 definitiva e irreversibile, pertanto esprimevano parere favorevole all'immediato adeguamento dei dati anagrafici e ad effettuare tutti gli interventi chirurgici di mascolinizzazione ritenuti necessari.
Dalla relazione medico-specialistica in atti, risulta comprovata la sussistenza dei tratti di una
“disforia di identità di genere”; in particolare, dalla relazione psicologica del CEST del
08/10/2024 emerge che versava in una situazione di forte disagio causata dal Parte_2 suo corpo e per l'incongruenza del genere assegnato alla nascita rispetto al suo vissuto, con una compromissione del ritmo sonno-veglia e della vita sociale. La succitata relazione evidenziava come la condizione di malessere patita dal , sia poi migliorata con l'assunzione di Pt_2 terapia ormonale mascolinizzante che ha portato a significative modifiche del suo corpo e che pertanto necessitava urgentemente di intraprendere un percorso di transizione per adeguare l'aspetto fisico alla sua psicosessualità maschile.
All'udienza del 27/01/2025 è comparso il ricorrente, il quale ha ribadito la volontà di sottoporsi agli interventi necessari al mutamento di sesso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'udienza del 27/01/2025.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda è fondata e va accolta, sussistendone i presupposti di legge.
Nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti, emerge in modo incontrovertibile la sussistenza di una dissociazione conflittuale tra sesso anatomico e psico-sessualità, pertanto il trattamento chirurgico e la rettifica dell'atto di nascita appaiono necessari per consentire al soggetto una identificazione accettabile della propria personalità.
Occorre richiamare in merito la pronuncia della Corte Costituzionale n. 221/2015, che, nel fornire una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 comma 1 Legge 14 aprile
1984 n. 164, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Secondo la Consulta, infatti, detta disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non prevede l'obbligatorietà del trattamento chirurgico per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali:“(…)Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”.
In definitiva, la domanda va accolta, in quanto, come dimostrato nelle relazioni medico- sanitarie e psicoterapeutiche allegate in atti, la sottoposizione del ricorrente ad un processo finalizzato all'acquisizione dell'identità femminile, compreso l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico- chirurgici, è da reputarsi necessario per la salvaguardia della salute fisica e psichica dello stesso.
Al contempo, tenuto conto dei menzionati interventi, alla luce del quadro psicologico che caratterizza l'istante, deve il Collegio senz'altro ritenere che siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1 Legge n. 164/1982 e art. 31 comma 5 D.Lsg n. 150/2011, idonei a giustificare la rettificazione di attribuzione di sesso nell'atto di nascita e la modificazione del prenome, in quanto funzionali al conseguimento di un pieno benessere psicofisico della parte.
Con riguardo alla domanda di attribuzione di un nuovo prenome in sostituzione di quello attuale, il ricorrente ha indicato un nome che rispecchia la mutata identità sessuale, pertanto la domanda è fondata in quanto, come si desume dalla formulazione della legge n. 164/1982,
l'attribuzione del nuovo nome costituisce una conseguenza necessaria della rettificazione del sesso che l'interessato ha diritto di chiedere senza dover a tal fine promuovere la procedura prevista dal D.P.R.
3.11.2000 n. 396, peraltro destinata a disciplinare ipotesi e fattispecie differenti da quella in esame.
P.Q.M.
il Tribunale di AN, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso del 18/10/2024, da , con l'intervento del P.M., così Parte_2 provvede:
1) Ordina la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] Parte_2
(TA) il 07/08/2001 (atto n. 226, p.2, s. B, anno 2001, ufficio 5 Registro dello Stato Civile
– Comune di AN (Ta), nel senso che alla indicazione del sesso “femminile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile”, con indicazione, altresì, del prenome “ ” in luogo di “ ”; Per_1 Pt_1
2) Autorizza a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici Parte_2 modificativi dei caratteri sessuali anatomici, a completamento della sua identità psicosessuale come maschile.
3) Dispone che l'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (Ta) proceda alle annotazioni di legge;
4) Nulla per le spese.
Così deciso in AN, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 28 febbraio 2025
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4532 del R.G. 2024, avente ad oggetto: mutamento di sesso, promosso da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA TORRE CATHY, come da mandato Parte_1 in atti,
RICORRENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AN.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2024 (nel prosieguo parte identificata al Parte_2 maschile), di stato libero, ha chiesto di essere autorizzato al trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli maschili, con rettifica degli atti dello Stato civile per l'attribuzione del genere da femminile a maschile e del pronome in luogo Per_1 di . Pt_1
A tal fine, il ricorrente ha esposto di essere nato con i caratteri biologici, anatomici e genitali femminili, ma che, fin dalle scuole elementari, ha manifestato una psicosessualità nettamente maschile risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di . Per_1
Il ricorrente precisa che la disforia di genere derivante da una sua profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità, gli ha causato insofferenza e disagio al punto da prendere la decisione di intraprendere un percorso psicoterapeutico presso il CEST- Centro Salute Trans e Gender Variant, convenzionato con l' . Controparte_1
Presso il veniva seguito dalle dott.sse e Controparte_2 Persona_2 Parte_3 psicologhe e psicoterapeute. A seguito degli elementi raccolti nel corso di colloqui psicologici e dalle informazioni acquisite dall'esame della documentazione clinica, la dott.ssa Per_3 riscontrava nella persona di un quadro di disforia di genere da donna a uomo. A seguito Pt_1 di tale diagnosi, a partire dal mese marzo 2023, il ricorrente intraprendeva una terapia ormonale mascolinizzante, sotto la guida della dott.ssa , specialista in Endocrinologia e Persona_4
Malattie del Metabolismo.
Nel periodo di assunzione della terapia ormonale il ricorrente ha presentato un'armonica e consistente modificazione dei tratti fenotipici che hanno determinato un incremento di autostima e un miglioramento delle condizioni di benessere generale dello stesso.
In considerazione di tanto, le specialiste del CEST affermavano l'esistenza nella persona del di un'identità di genere psicosessuale maschile, stabile nel tempo e valutabile come Pt_2 definitiva e irreversibile, pertanto esprimevano parere favorevole all'immediato adeguamento dei dati anagrafici e ad effettuare tutti gli interventi chirurgici di mascolinizzazione ritenuti necessari.
Dalla relazione medico-specialistica in atti, risulta comprovata la sussistenza dei tratti di una
“disforia di identità di genere”; in particolare, dalla relazione psicologica del CEST del
08/10/2024 emerge che versava in una situazione di forte disagio causata dal Parte_2 suo corpo e per l'incongruenza del genere assegnato alla nascita rispetto al suo vissuto, con una compromissione del ritmo sonno-veglia e della vita sociale. La succitata relazione evidenziava come la condizione di malessere patita dal , sia poi migliorata con l'assunzione di Pt_2 terapia ormonale mascolinizzante che ha portato a significative modifiche del suo corpo e che pertanto necessitava urgentemente di intraprendere un percorso di transizione per adeguare l'aspetto fisico alla sua psicosessualità maschile.
All'udienza del 27/01/2025 è comparso il ricorrente, il quale ha ribadito la volontà di sottoporsi agli interventi necessari al mutamento di sesso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'udienza del 27/01/2025.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda è fondata e va accolta, sussistendone i presupposti di legge.
Nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti, emerge in modo incontrovertibile la sussistenza di una dissociazione conflittuale tra sesso anatomico e psico-sessualità, pertanto il trattamento chirurgico e la rettifica dell'atto di nascita appaiono necessari per consentire al soggetto una identificazione accettabile della propria personalità.
Occorre richiamare in merito la pronuncia della Corte Costituzionale n. 221/2015, che, nel fornire una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 comma 1 Legge 14 aprile
1984 n. 164, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Secondo la Consulta, infatti, detta disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non prevede l'obbligatorietà del trattamento chirurgico per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali:“(…)Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”.
In definitiva, la domanda va accolta, in quanto, come dimostrato nelle relazioni medico- sanitarie e psicoterapeutiche allegate in atti, la sottoposizione del ricorrente ad un processo finalizzato all'acquisizione dell'identità femminile, compreso l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico- chirurgici, è da reputarsi necessario per la salvaguardia della salute fisica e psichica dello stesso.
Al contempo, tenuto conto dei menzionati interventi, alla luce del quadro psicologico che caratterizza l'istante, deve il Collegio senz'altro ritenere che siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1 Legge n. 164/1982 e art. 31 comma 5 D.Lsg n. 150/2011, idonei a giustificare la rettificazione di attribuzione di sesso nell'atto di nascita e la modificazione del prenome, in quanto funzionali al conseguimento di un pieno benessere psicofisico della parte.
Con riguardo alla domanda di attribuzione di un nuovo prenome in sostituzione di quello attuale, il ricorrente ha indicato un nome che rispecchia la mutata identità sessuale, pertanto la domanda è fondata in quanto, come si desume dalla formulazione della legge n. 164/1982,
l'attribuzione del nuovo nome costituisce una conseguenza necessaria della rettificazione del sesso che l'interessato ha diritto di chiedere senza dover a tal fine promuovere la procedura prevista dal D.P.R.
3.11.2000 n. 396, peraltro destinata a disciplinare ipotesi e fattispecie differenti da quella in esame.
P.Q.M.
il Tribunale di AN, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso del 18/10/2024, da , con l'intervento del P.M., così Parte_2 provvede:
1) Ordina la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] Parte_2
(TA) il 07/08/2001 (atto n. 226, p.2, s. B, anno 2001, ufficio 5 Registro dello Stato Civile
– Comune di AN (Ta), nel senso che alla indicazione del sesso “femminile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile”, con indicazione, altresì, del prenome “ ” in luogo di “ ”; Per_1 Pt_1
2) Autorizza a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici Parte_2 modificativi dei caratteri sessuali anatomici, a completamento della sua identità psicosessuale come maschile.
3) Dispone che l'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (Ta) proceda alle annotazioni di legge;
4) Nulla per le spese.
Così deciso in AN, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 28 febbraio 2025
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara