Sentenza 27 dicembre 2017
Massime • 1
Non sussiste il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all'accertamento della responsabilità amministrativo - contabile di consiglieri regionali componenti dell'Ufficio di Presidenza che abbia adottato delibere illegittime in ordine al reinquadramento di un dipendente, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale non svincolato da una valutazione di ragionevolezza da esercitarsi sulla base di criteri di economicità ed efficacia (art. 1 della l. n. 241 del 1990), che, costituendo specificazione del più generale principio stabilito dall’art. 97 Cost., assumono diretta rilevanza sul piano della legittimità dell’azione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2017, n. 30990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30990 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2017 |
Testo completo
309 901 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Responsabilità RENATO RORDORF Primo Presidente f.f. contabile- Questioni di giurisdizione. STEFANO SCHIRÒ -Presidente di Sezione Consiglieri regionali. Ud. 21/11/2017 - BRUNO BIANCHINI - Consigliere - PU R.G.N. R.G.N. 27291/2015 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Kon 30990 Rep. ULIANA ARMANO - Consigliere - с - Consigliere - ANTONIO MANNA PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - MARIA ACIERNO -Consigliere - -Rel. Consigliere - ANGELINA-MARIA PERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27291-2015 proposto da: RUSSO ERMANNO, CALABRÒ RAFFAELE, elettivamente domiciliatisi in ROMA, alla VIA E.Q. VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato SIMONA SCATOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO PALMA;
728 сасо 17
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE PUBBLICO IL PRESSO LA CORTE DEI CONTI, MINISTERO elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 314/2015 della CORTE DEI CONTI -II^ CENTRALE -ROMA, depositata ilSEZIONE GIURISDIZIONALE 10/06/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Mario Palma per delega dell'avvocato Antonio Palma.
Fatti di causa
. Si legge nella sentenza impugnata che la Procura regionale per la Campania della Corte dei conti ravvisò un illecito amministrativo-contabile nel reinquadramento di un dipendente, disposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con le deliberazioni indicate in atti, adottate in esito ai pareri favorevoli riguardanti, rispettivamente, la regolarità amministrativa e la legittimità e copertura finanziaria. In particolare, dapprima l'Ufficio di Presidenza, preso atto di atti del Ministero del Lavoro, da cui proveniva il dipendente, nei quali si dava conto dello svolgimento da parte di costui di mansioni afferenti alla carriera direttiva, lo aveva ammesso a sostenere la prova di accertamento qualitativo utile all'inquadramento come funzionario;
successivamente lo aveva inquadrato retroattivamente come dirigente e gli aveva corrisposto arretrati. Ric. 2015 n. 27291 sez. SU ud. 21-11-2017 Co -2- Nella ricostruzione dei fatti, il giudice d'appello ha riferito che il dipendente proveniva dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dov'era inquadrato nella carriera esecutiva ed era stato trasferito nei ruoli della Regione Campania sempre inquadrato nella carriera esecutiva;
pur avendo successivamente vinto un concorso nella carriera di concetto del Ministero, era stato riammesso nei ruoli regionali ancora con inquadramento nella carriera esecutiva;
soltanto successivamente era stato inquadrato nel ruolo della Giunta regionale nel livello funzionale di concetto, ed era appunto stato ammesso alla prova selettiva per l'acquisizione della qualifica superiore conseguendo l'inquadramento dapprima come funzionario e poi come dirigente. A giudizio della Procura non era possibile valorizzare la posizione di carriera medio tempore conseguita, a causa del rientro nell'amministrazione di provenienza, di modo che erano da considerare illegittime sia la delibera che lo aveva ammesso alla prova selettiva per l'inquadramento retroattivo nella qualifica superiore, sia quella con la quale, in esito alla prova, gli era stata attribuita la qualifica di funzionario retroattivamente. E l'illegittimità viepiù emergeva, in quanto il primo inquadramento nella carriera esecutiva dei ruoli regionali era stato confermato con sentenza del Tar Campania, divenuta cosa giudicata. Ne derivava, secondo la Procura, l'illegittimità altresì dell'attribuzione della prima qualifica dirigenziale. La Procura, dopo aver inizialmente promosso il giudizio di responsabilità nei confronti dei soli dirigenti del servizio del personale e del settore amministrazione, richiese l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei consiglieri regionali che avevano adottato le deliberazioni, tra i quali figurano RA AB ed AN SS. Ric. 2015 n. 27291 sez. SU ud. 21-11-2017 Core -3- La sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti condannò i consiglieri regionali e quella di appello ne ha respinto i gravami. Il giudice del gravame ha in particolare escluso che l'esercizio di funzioni amministrative da parte dei consiglieri regionali possa determinare la loro immunità assoluta;
in particolare, ha aggiunto, si può configurare la responsabilità dell'organo politico qualora la relativa deliberazione rientri nell'ambito di un'attribuzione propria o comunque sia espressione d'ingerenza in attività gestorie. E nel caso in esame, ha sottolineato, i componenti politici dell'Ufficio di Presidenza avevano una competenza diretta ad adottare gli atti di primo inquadramento. RA AB ed AN SS propongono ricorso per ottenere la cassazione di questa sentenza, che affidano ad un unico motivo e che illustrano con memoria, cui la Procura generale presso la Corte dei conti replica con controricorso. Ragioni della decisione. 1.- Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano il difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti. Sostengono che gli atti contestati afferiscano all'ambito d'insindacabilità dei voti espressi dai consiglieri regionali in base all'art. 122, 4° comma, Cost. ed all'art. 21, 3° comma, dello statuto regionale e rimarcano che, con la sentenza impugnata, si ammette il sindacato in relazione ad attività che rinviene la propria fonte in una legge regionale e non già statale, si sminuisce il dato che le funzioni gestorie sono attribuite da legge statale e dallo statuto regionale e si distingue artificiosamente tra le funzioni attribuite ai consiglieri regionali. Sicché, lamentano, si chiama il consigliere regionale a rispondere appunto delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio, oltre che a causa delle sue funzioni. Ric. 2015 n. 27291 sez. SU - ud. 21-11-2017 loa -4- 2.- Queste sezioni unite (con sentenza 14 maggio 2001, n. 200) hanno già stabilito che la tutela privilegiata apprestata dall'art. 122, 4° comma, Cost. a favore dei consiglieri regionali è connessa alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica da loro svolte, e quindi alla funzione primaria di tipo legislativo, alla funzione di indirizzo politico e di controllo e alla funzione di autorganizzazione interna, a prescindere dal fatto che tali funzioni si esplichino in atti formalmente amministrativi. 2.1.- Questa giurisprudenza è ancorata a quella della Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha al riguardo anzitutto sottolineato che l'immunità prevista dall'art. 122, 4° comma, Cost. comprende anche le funzioni di amministrazione attiva (sentenze 20 marzo 1985, n. 70 e 30 luglio 1997, n. 289), purché esse siano attribuite al consiglio regionale «per le esigenze funzionali» di questo, in quanto intese «a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo». In particolare, si è ravvisato il criterio identificativo dell'area di irresponsabilità dei consiglieri regionali o nel fatto che una legge dello Stato, a svolgimento delle norme costituzionali sulle immunità dei consiglieri regionali, attribuisca alle assemblee, in via «diretta e immediata», determinate funzioni amministrative, oppure nell'accertamento della «ragionevole riconducibilità» di altre funzioni amministrative (diverse da quelle intestate, in via diretta e immediata», alle assemblee) alle funzioni «politiche» dei consigli regionali e dei loro componenti (Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 392). -2.2. È innanzitutto il legislatore statale, dunque, a delineare, con valutazione legale tipica, il rapporto di pertinenza tra funzioni Ric. 2015 n. 27291 sez. SU - ud. 21-11-2017 100 -5- amministrative e funzioni politiche, così integrando un criterio formale che tale pertinenza consente di riconoscere.
2.3. Di là da questo criterio formale, è configurabile un parametro sostanziale, idoneo a cogliere il nesso di inscindibile inerenza dell'attività amministrativa ai beni-interessi presidiati dall'immunità. L'accertamento della «ragionevole riconducibilità» è rimesso al giudice, oppure, in tutti i casi nei quali si faccia questione di danno erariale per lo svolgimento di attività amministrative, agli stessi organi – gli uffici del p.m. presso la Corte dei conti cui spetta di esercitare l'azione di responsabilità.
2.4. Occorre quindi, ha precisato la Corte costituzionale, che sia svolto un giudizio di ragionevolezza per stabilire se, nell'esercizio delle funzione amministrative da parte dei consiglieri regionali, siano riconoscibili situazioni da garantire con l'immunità per il libero esercizio di pubbliche funzioni. Ed il soggetto che deve svolgere questo giudizio, in base a Corte cost. n. 392/99, è giustappunto la Procura presso la Corte dei conti. 3.- La necessità della valutazione di ragionevolezza comporta la relatività e non già l'assolutezza di tale forma di immunità. E la relatività implica che non possa essere esclusa in radice la giurisdizione della Corte dei conti e che, quindi, non sussista il denunciato difetto assoluto di giurisdizione. La censura si colloca, per conseguenza, nei confini interni della giurisdizione, poiché va ad investire il giudizio di ragionevolezza che ha determinato l'instaurazione del giudizio dinanzi al giudice contabile.
3.1. Più in generale, l'esercizio in concreto del potere discrezionale inerente alle attività amministrative è senz'altro espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso Ric. 2015 n. 27291 sez. SU - ud. 21-11-2017 -6- salvaguardare dal sindacato del giudice contabile (come di ogni altro giudice); ma lo stesso legislatore ha stabilito che l'esercizio dell'attività amministrativa si deve ispirare ai menzionati criteri di economicità ed efficacia (art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241), i quali, costituendo specificazione del più generale principio sancito dall'art. 97 Cost., assumono diretta rilevanza sul piano della legittimità dell'azione amministrativa (in termini, tra varie, Cass., sez. un., 15 marzo 2017, n. 6820 e 25 maggio 2016, n. 10814). 4.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, stante la natura di parte in senso soltanto formale della Procura (Cass., sez. un., 2 aprile 2003, n. 5105). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017. Care Forre Il presidente Свиревской L'estensorer IL CANCELHERE Paola Francesca CAMPOLI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 DIC 2017 oggi, CANCELLIERE Paola Francesca CAMPOLIG Ric. 2015 n. 27291 sez. SU - ud. 21-11-2017 -7-