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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEVERINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SEVERINI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), di seguito per brevità con Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 il patrocinio dell'avv. GUSSONI GIACOMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO GIARDINO, 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. GUSSONI GIACOMO
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore: l'attore reitera le domande svolte e segnatamente la richiesta di accertare la responsabilità di parte convenuta in relazione al sinistro de quo, occorrendo anche tramite la presunzione ex art. 2054 c.c. (sussistente, come confermato da Cass. Civ. n° 16404/24, anche qualora uno dei conducenti “avesse invaso completamente l'opposta corsia” dacchè “quand'anche potesse reputarsi accertata... la sola circostanza che egli viaggiasse all'interno della corsia di pertinenza non sarebbe stata ex se sufficiente a vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ.”) e di condannare i convenuti al ristoro di tutti i danni patiti dall'attore, in accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
1. - NEL MERITO: per le causali in narrativa dell'atto di citazione e per quanto emerso nel corso
pagina 1 di 9 del giudizio, premesse le più opportune declaratorie, accertare anche ex art. 2054 c.c. la responsabilità di parte convenuta in relazione al sinistro stradale del 30.06.2019 de quo e condannare i predetti convenuti al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni (patrimoniali e non e di ogni e qualunque natura), patiti e patiendi, e di ogni altro pregiudizio anche futuro derivato o derivando all'attore a seguito del sinistro per cui è causa, il tutto per i titoli e gli importi in narrativa della citazione o per quelle differenti e/o ulteriori ragioni o somme (maggiori o minori) accertate od indicate nel corso del giudizio o che risulteranno di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
2. - IN VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano le istanze istruttorie svolte in atti (incluse quelle già disattese dall'Ill.mo Giudice, da aversi qui per riproposte ad ogni effetto di Legge) e le eccezioni e/o contestazioni svolte anche in udienza avverso le istanze avversarie, alle quali ci si oppone.
3. - Con vittoria di competenze ai sensi del D.M. Giustizia n° 147/2022, anticipazioni come in atti, rimborso forfettario, accessori di Legge, successive occorrende, tassa di registro sull'emananda sentenza (ove non ne sia disposta la sua prenotazione a debito a carico dei convenuti ex art. 59 lettera 'd' DPR n° 131 del 26.04.1986) e con rifusione di ogni altro onere, spesa od esborso affrontato nel corso del presente giudizio od in relazione allo stesso, inclusi quelli sostenuti dall'attore per CTU e CTP (come allegate fatture e bonifici per l'importo S.E.&O. di €. 3.353,60) nonché delle spese e competenze ex D.M. 147/2022 per l'attività stragiudiziale svolta ante causam (come da notula sub doc.8 sottoscritta dall'attore) e per la procedura di negoziazione assistita attivata da parte attrice (doc.6), nonché con condanna di per l'importo e nei CP_1 termini ritenuti di Giustizia (anche ai sensi dell'art. 96 3° co. c.p.c., sussistendone i presupposti) in considerazione della mancata ottemperanza da parte della Compagnia alle plurime richieste risarcitorie attoree, all'invito dell'odierno concludente alla negoziazione assistita (cfr. doc.5-6-7) nonchè all'obbligo legale di pronta corresponsione del risarcimento al danneggiato nei termini di cui all'art.148 D.Lgs. 209/05, il tutto con i conseguenti provvedimenti di Legge anche ai sensi del comma 10 del predetto art. 148: tutto ciò salvo gravame ed impregiudicato ogni diritto attoreo
per CP_1
Previo ordine del Giudice per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc con fissazione di apposita udienza RESPINGERE la domanda risarcitoria proposta dall'attore
contro
Parte_1
e perché destituita di fondamento in ogni sua parte, essendosi il Controparte_2 CP_1 sinistro stradale del 30.6.2019 per cui è causa verificato per responsabilità esclusiva dell'attore ; CONDANNARE l'attore a rifondere a e Parte_1 Parte_1 CP_1 spese di lite come da allegata nota.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e esponendo che in data 30.6.2019, Controparte_2 Controparte_1
alle ore 18.25 circa, mentre percorreva, a bordo della propria bicicletta, viale Borri in Varese in direzione della periferia, veniva investito e violentemente proiettato a terra dall'autovettura Fiat PA tg. FJ707HZ, di proprietà e condotta da e assicurata con Controparte_2 Controparte_1
che sopraggiungeva in senso opposto in direzione del centro città.
pagina 2 di 9 L'attore ha riferito, inoltre, di aver riportato, a seguito dell'urto, gravi lesioni personali che lo avevano costretto a sottoporsi ad un lungo iter terapeutico-riabilitativo (docc. 1 e 2).
Per tali ragioni, l'attore ha concluso chiedendo, in via preliminare, l'emissione di una provvisionale immediatamente esecutiva a carico solidale dei convenuti pari ad €50.000.
Nel merito ha chiesto, previo accertamento della responsabilità esclusiva di Controparte_2
nella causazione del sinistro, la condanna dello stesso, in solido con Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
[...]
Ha chiesto, da ultimo, la condanna di x art. 96 c.p.c. Controparte_1
, non costituitosi nonostante la ritualità della notifica, veniva dichiarato Controparte_2 contumace all'udienza del 14.06.2023.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree in quanto il sinistro era riconducibile alla responsabilità esclusiva dell'attore il quale, procedendo a forte velocità a bordo della sua bicicletta, sbandava invadendo completamente la corsia ove sopraggiungeva la Fiat PA condotta dal convenuto. ha chiesto, da ultimo, la condanna dell'attore a rifonderle Controparte_1
l'importo simbolico di €1,00 quale risarcimento per avere promosso il giudizio per colpa grave, in applicazione dell'art. 96, 1° comma, c.p.c.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 5.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice debba essere respinta in quanto il sinistro è imputabile alla condotta dell'attore.
Sull'an
Alla luce delle risultanze di causa, la tesi attorea che ascriva la responsabilità del sinistro alla condotta del convenuto non è stata dimostrata, mentre sono emersi elementi che portano a ravvisare l'esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo al Sig. , superando anche la presunzione di concorso Pt_1 colposo nello scontro tra veicoli prevista dall'art. 2054, comma II, c.c. (il quale postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità, dovendosi applicare solo nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro).
Ai fini della ricostruzione dell'accaduto vanno considerate le fonti di prova in atti ed in particolare la relazione redatta dalla Polizia Locale del (doc. 10 di parte attrice) - i cui rilievi sono Controparte_3
stati utilizzati anche ai fini della CTU cinematica - le dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni.
pagina 3 di 9 Come risulta dalla ricostruzione fatta dagli agenti intervenuti, alle ore 18:25 del 30.6.2019 il velocipede condotto dall'attore, proveniente dal centro della città di Varese in direzione della periferia, dopo aver oltrepassato la rotatoria posta alla confluenza con via Adriatico, percorreva il tratto di strada in discesa di viale Borri che conduce verso via Porto Rose.
Nel percorrere tale tratto di strada, il Sig. circolava in modo da non essere in grado di Pt_1
compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione e, perdendo il controllo del proprio mezzo, in prossimità dei civici 261/263, invadeva completamente la corsia destinata all'opposto senso di marcia (per tale ragione gli veniva contestata la violazione del disposto dall'art. 141/ 2 comma del CdS, non essendo stato in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione).
A seguito di quanto sopra, il velocipede urtava, con il proprio settore anteriore, il settore anteriore destro del veicolo condotto dal , che, proveniente dalla periferia e diretto verso il centro CP_2
città, circolava regolarmente nella corsia di propria competenza.
Dopo la collisione il conducente del velocipede cadeva a terra unitamente al proprio mezzo e assumeva posizione di quiete adagiato sul fianco sinistro oltre la linea continua di margine che delimita la corsia di marcia destinata all'opposto senso di marcia percorso dal velocipede.
Il CTU, in esito ai riscontri di cui all'elaborato ed accertato che la velocità di entrambi i mezzi era di
“modesta entità” (cfr pag. 28 dell'elaborato peritale), ha così concluso in merito alla condotta del velocipede: “…pervenuto al raccordo con la prima curva per lui destrorsa, per cause non meglio accertabili, si sposta sulla corsia opposta con moto obliquo verso sinistra ed urta l'autovettura FIAT
PANDA targata FJ707HZ e condotta dal sig. il quale percorre la stessa via con Controparte_2
direzione di marcia opposta e che, dopo aver percorso una prima curva destrorsa, impegna la successiva curva sinistrorsa (comunque con buona visuale sulla direttrice di marcia opposta), presentandosi all'urto leggermente inclinato verso il margine destro“ (pag. 27).
non ha assunto una posizione univoca in punto di responsabilità dell'accaduto in quanto CP_4
“alla luce degli accertamenti svolti e nonostante un accurato studio degli elementi e delle evidenze disponibili, non è stato possibile identificare le cause che hanno portato i due veicoli su traiettorie di conflitto e, in particolare, se sia vera la tesi del ciclista per il quale è stata l'autovettura ad invadere la sua corsia e che, per l'effetto, si è resa necessaria una manovra di conversione verso sinistra al fine di evitare lo scontro che, invece, si è manifestato per il rientro dell'autovettura nell'originaria corsia di pertinenza. Oppure, se sia vera la tesi degli odierni convenuti che sostengono di aver visto il ciclista provenire a forte velocità dal senso contrario e che, perciò, giunto alla curva ha perso il controllo del suo biciclo ed ha invaso la corsia su cui, poi, si è concretizzato l'impatto“ (pagg. 34 e ss.).
pagina 4 di 9 Quindi - pur ravvisando in capo al ciclista la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 141, comma II,
CdS, perché non era stato in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione, nonché le prescrizioni dell'art. 143, comma I, CdS in quanto non aveva mantenuto la destra rigorosa (si veda, sul punto, anche pag. 35 dell'elaborato peritale) - secondo il CTU non sarebbe possibile addivenire ad una univoca valutazione in ordine alle effettive responsabilità dello scontro avuto riguardo agli elementi che questi ha avuto a disposizione, per cui (assume l'attore) rimane impregiudicato il principio sussidiario ex art. 2054, cpv, cc in merito al concorso di responsabilità dei entrambi i conducenti dei mezzi.
Tale assunto non è condivisibile alla luce delle riflessioni che seguono e degli ulteriori elementi acquisiti in sede istruttoria.
Anzitutto l'ipotesi secondo la quale sarebbe stata l'autovettura del convenuto ad invadere temporaneamente la corsia attorea, per poi rientrare nella propria (di cui non si fa menzione nella citazione), non ha trovato alcun riscontro (come si evince anche dalla CTU).
Al contrario l'invasione da parte del velocipede della corsia di percorrenza dell'autovettura condotta dal è un dato certo (in entrambe le versioni) sul quale convergono gli elementi raccolti sia CP_2
dagli agenti come dal CTU, confermato dai danni riportati dai veicoli coinvolti (un danno di entità lieve alla parte anteriore lato destro della Fiat PA causato da un urto obliquo che ha interessato il paraurti anteriore e il cofano motore nonché lo specchio retrovisore, e un danno di lieve entità al manubrio lato sinistro della bicicletta, alla pedivella destra e alla forcella anteriore e posteriore – cfr. relazione tecnica pagg. 10 e 13) e dalla posizione di quiete assunta dal ciclista dopo l'urto, il quale si trovava in prossimità della linea di margine della corsia opposta a quella originariamente percorsa (cfr. pag. 21 della relazione tecnica).
In secondo luogo il fatto che la circostanza che la PA abbia mantenuto la propria corsia di marcia trova conferma (oltre che nelle dichiarazioni rese da nell'immediatezza del Controparte_2
fatto agli agenti: “dal senso di marcia opposto ho visto provenire un ciclista che marciava in centro strada e sbandando veniva poi ad invadere completamente la mia corsia”) in quelle rese dall'unica testimone oculare e cioè Testimone_1
Con riguardo a quest'ultima, coniuge del convenuto con il quale viaggiava a bordo della Fiat PA al momento del sinistro, si rileva quanto segue avuto riguardo all'eccezione sollevata dall'attore in punto di capacità a testimoniare.
La giurisprudenza ha chiarito che “L'art. 246 c.p.c. non prevede
l'incapacità a testimoniare del coniuge in comunione dei beni, ma esprime un principio di carattere generale secondo cui non possono testimoniare persone aventi un interesse nella causa che potrebbe
pagina 5 di 9 legittimare la loro partecipazione al giudizio: pertanto, non è la qualità di coniuge a rendere incapace di testimoniare, ma l'esistenza di un interesse nella causa” (Cassazione civile sez. III, 06/12/2011,
n.26205; Tribunale Milano sez. I, 21/09/2022, n.7273).
Ha precisato inoltre che “In tema di incapacità a testimoniare del coniuge in regime di comunione legale nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. Pertanto, nella controversia concernente l'accertamento della responsabilità civile a seguito di sinistro stradale, in cui sia convenuto uno dei coniugi in regime di comunione legale, trattandosi di una obbligazione di natura extracontrattuale e personale, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere, la corresponsabilità della stessa è ipotizzabile solo ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, cod.civ., sempre che risulti che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia di proprietà o nella disponibilità esclusiva di uno dei coniugi;
sicché, in presenza dell'accertamento che detto veicolo era condotto dal proprietario, non è sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per inferirne la sussistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, e, quindi, la sua incapacità a deporre, ai sensi dell'art. 246 cod.proc.civ.” (Sez. 1, Sentenza n. 2621 del 09/02/2005).
Dunque, a prescindere dal regime patrimoniale coniugale, non vi sono i presupposti per configurare l'incapacità a testimoniare in capo alla teste anche in considerazione della proprietà esclusiva dell'automobile in capo a (cfr. relazione di incidente stradale, doc. 10 di parte Controparte_2
attrice) non essendo emersa la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante della stessa all'esito della causa.
Ciò premesso, la teste ha reso una deposizione attendibile in quanto priva di elementi di contraddittorietà e coerente con gli elementi documentali acquisiti.
Essa ha riferito che il , guidando una bicicletta da corsa, superava la linea di divisione Pt_1
della carreggiata e tagliava la strada alla Fiat PA condotta dal il quale viaggiava nella CP_2
corsia di competenza (cfr. verbale del 6.3.2024).
Per contro il teste indicato da parte attrice, non è stato invece in grado di riferire Testimone_2 nulla in merito alla dinamica del sinistro posto che vedeva solo l'attore “rotolare” e fermarsi davanti al cancello di sua proprietà (cfr. verbale del 7.2.2024).
Riguardo poi alla dinamica dei fatti, secondo la versione attorea, nella versione sottoscritta e rilasciata dal in data 2.7.2019 agli agenti, questi riferiva “percorrevo viale Borri in direzione Pt_1
pagina 6 di 9 periferia. Dopo aver oltrepassato la rotatoria all'altezza della “Bticino”, proseguivo facendo la curva
a destra nel tratto in discesa. Ricordo di aver visto i fari di una vettura proveniente dal senso opposto di marcia e io per evitare l'urto mi sono spostato sulla mia sinistra: andare a destra non era possibile perché la curva ti butta fuori dalla parte opposta, nonostante la manovra di emergenza non sono riuscito ad evitare l'urto con la vettura, quindi cadevo a terra unitamente alla mia bicicletta”.
In verità anche qui non viene esplicitata una contestazione chiara rispetto alla condotta del conducente della PA posto che l'attore si limita a dichiarare di avere visto “di aver visto i fari di una vettura proveniente dal senso opposto di marcia“, senza che si comprenda dove si trovasse la vettura e dove il velocipede.
Ad ogni modo, in senso contrario rispetto all'assunto in punto di responsabilità del convenuto depongono, oltre alle già esaminate escussioni testimoniali, alla relazione di incidente stradale, alla posizione di quiete dell'attore subito dopo il sinistro e ai danni riportati dai veicoli coinvolti, le seguenti circostanze:
- le condizioni della strada e atmosferiche erano buone, dunque, viste la stagione (estate) e l'ora nella quale si verificava il sinistro (alle ore 18.25 circa) appare anomalo l'uso dei fari
(consultando l'archivio del sito Il meteo.it si evince che quel giorno non vi è stata pioggia, non erano in atto fenomeni atmosferici particolari, la temperatura media era di 28 gradi, la visibilità media era di 19 km) e comunque che questi potessero infastidire l'attore;
- l'attore non ha precisato, nella sua ricostruzione dei fatti, in quale corsia si trovasse la Fiat
PA, in particolare non ha affermato che la PA si trovasse sulla corsia di percorrenza attorea (“in data 30.06.2019 alle ore 18:25 circa l'odierno attore Sig. il Sig. stava Pt_1
procedendo a bordo della propria bicicletta lungo viale Borri in Varese in direzione della periferia, quando improvvisamente egli veniva investito e violentemente proiettato a terra, patendo gravi lesioni, dall'autovettura Fiat PA tg. FJ707HZ che sopraggiungeva in senso opposto”, citaz.);
- i profili di colpa ascritti a carico del conducente della PA non hanno trovato riscontro e contrastano con gli elementi acquisiti (si addebita al convenuto: 1) di non avere tenuto il proprio veicolo sulla destra della corsia, ma in realtà è stato l'attore a non osservare questo precetto, come si è visto, ed il tentativo del convenuto di evitare l'urto svoltando a dx è una conseguenza dell'invasione di corsia attorea (a pag. 9 la ctu cinematica a pagina 23 ha accertato
“il convenuto conducente della fiat ND si e' presentato all'urto leggermente inclinato verso il margine destro”; 2) di non avere regolato la velocità, ma, come riscontrato dal CTU – e dagli agenti la velocità non era inadeguata, ma anzi di “modesta entità”; 3) di non avere tenuto una pagina 7 di 9 condotta di guida ed una distanza tale da consentire l'arresto tempestivo ed in sicurezza dell'autoveicolo, ma come si è detto la velocità era modesta e quanto alla distanza si tratta di un parametro che comunque non può valere quando l'urto è provocato dal veicolo che viene dalla direzione opposta invadendo la corsia altrui come pure, per le medesime ragioni, non si ravvisano i presupposti per una censura sul piano dell'arresto tempestivo e in sicurezza, tenuto conto che, in ragione della dinamica descritta, l'urto sarebbe potuto avvenire anche a veicolo fermo);
- come rilevato dal CTU, se l'attore, a bordo della sua bicicletta, avesse mantenuto la destra rigorosa, il sinistro non si sarebbe verificato in quanto avrebbe avuto lo spazio sufficiente per transitare indenne (cfr pag. 35 della relazione tecnica);
- ove effettivamente la Fiat PA condotta dal convenuto avesse costituito un intralcio tale da non consentire alla bicicletta condotta dall'attore di svoltare a destra, costringendolo ad andare a sinistra, è presumibile che l'urto si sarebbe verificato sulla corsia di percorrenza dell'attore e non, come invece è avvenuto, nella corsia di percorrenza del convenuto. In ogni caso, la Fiat
PA avrebbe dovuto porre in essere un movimento di rientro in corsia che avrebbe esposto all'urto la parte sinistra della suddetta automobile mentre l'urto ha interessato la parte destra.
Pertanto, conclusivamente, le domande attoree devono essere respinte con conseguente assorbimento delle deduzioni ed eccezioni svolte.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico dell'attore in considerazione del valore della domanda.
Per le medesime ragioni devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
La richiesta di condanna ex art. 96 cpc non è stata reiterata nelle conclusioni e si intende pertanto rinunciata.
P. Q. M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di elle spese processuali che liquida in CP_1
€ 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%;
pagina 8 di 9 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEVERINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SEVERINI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), di seguito per brevità con Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 il patrocinio dell'avv. GUSSONI GIACOMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO GIARDINO, 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. GUSSONI GIACOMO
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore: l'attore reitera le domande svolte e segnatamente la richiesta di accertare la responsabilità di parte convenuta in relazione al sinistro de quo, occorrendo anche tramite la presunzione ex art. 2054 c.c. (sussistente, come confermato da Cass. Civ. n° 16404/24, anche qualora uno dei conducenti “avesse invaso completamente l'opposta corsia” dacchè “quand'anche potesse reputarsi accertata... la sola circostanza che egli viaggiasse all'interno della corsia di pertinenza non sarebbe stata ex se sufficiente a vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ.”) e di condannare i convenuti al ristoro di tutti i danni patiti dall'attore, in accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
1. - NEL MERITO: per le causali in narrativa dell'atto di citazione e per quanto emerso nel corso
pagina 1 di 9 del giudizio, premesse le più opportune declaratorie, accertare anche ex art. 2054 c.c. la responsabilità di parte convenuta in relazione al sinistro stradale del 30.06.2019 de quo e condannare i predetti convenuti al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni (patrimoniali e non e di ogni e qualunque natura), patiti e patiendi, e di ogni altro pregiudizio anche futuro derivato o derivando all'attore a seguito del sinistro per cui è causa, il tutto per i titoli e gli importi in narrativa della citazione o per quelle differenti e/o ulteriori ragioni o somme (maggiori o minori) accertate od indicate nel corso del giudizio o che risulteranno di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
2. - IN VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano le istanze istruttorie svolte in atti (incluse quelle già disattese dall'Ill.mo Giudice, da aversi qui per riproposte ad ogni effetto di Legge) e le eccezioni e/o contestazioni svolte anche in udienza avverso le istanze avversarie, alle quali ci si oppone.
3. - Con vittoria di competenze ai sensi del D.M. Giustizia n° 147/2022, anticipazioni come in atti, rimborso forfettario, accessori di Legge, successive occorrende, tassa di registro sull'emananda sentenza (ove non ne sia disposta la sua prenotazione a debito a carico dei convenuti ex art. 59 lettera 'd' DPR n° 131 del 26.04.1986) e con rifusione di ogni altro onere, spesa od esborso affrontato nel corso del presente giudizio od in relazione allo stesso, inclusi quelli sostenuti dall'attore per CTU e CTP (come allegate fatture e bonifici per l'importo S.E.&O. di €. 3.353,60) nonché delle spese e competenze ex D.M. 147/2022 per l'attività stragiudiziale svolta ante causam (come da notula sub doc.8 sottoscritta dall'attore) e per la procedura di negoziazione assistita attivata da parte attrice (doc.6), nonché con condanna di per l'importo e nei CP_1 termini ritenuti di Giustizia (anche ai sensi dell'art. 96 3° co. c.p.c., sussistendone i presupposti) in considerazione della mancata ottemperanza da parte della Compagnia alle plurime richieste risarcitorie attoree, all'invito dell'odierno concludente alla negoziazione assistita (cfr. doc.5-6-7) nonchè all'obbligo legale di pronta corresponsione del risarcimento al danneggiato nei termini di cui all'art.148 D.Lgs. 209/05, il tutto con i conseguenti provvedimenti di Legge anche ai sensi del comma 10 del predetto art. 148: tutto ciò salvo gravame ed impregiudicato ogni diritto attoreo
per CP_1
Previo ordine del Giudice per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc con fissazione di apposita udienza RESPINGERE la domanda risarcitoria proposta dall'attore
contro
Parte_1
e perché destituita di fondamento in ogni sua parte, essendosi il Controparte_2 CP_1 sinistro stradale del 30.6.2019 per cui è causa verificato per responsabilità esclusiva dell'attore ; CONDANNARE l'attore a rifondere a e Parte_1 Parte_1 CP_1 spese di lite come da allegata nota.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e esponendo che in data 30.6.2019, Controparte_2 Controparte_1
alle ore 18.25 circa, mentre percorreva, a bordo della propria bicicletta, viale Borri in Varese in direzione della periferia, veniva investito e violentemente proiettato a terra dall'autovettura Fiat PA tg. FJ707HZ, di proprietà e condotta da e assicurata con Controparte_2 Controparte_1
che sopraggiungeva in senso opposto in direzione del centro città.
pagina 2 di 9 L'attore ha riferito, inoltre, di aver riportato, a seguito dell'urto, gravi lesioni personali che lo avevano costretto a sottoporsi ad un lungo iter terapeutico-riabilitativo (docc. 1 e 2).
Per tali ragioni, l'attore ha concluso chiedendo, in via preliminare, l'emissione di una provvisionale immediatamente esecutiva a carico solidale dei convenuti pari ad €50.000.
Nel merito ha chiesto, previo accertamento della responsabilità esclusiva di Controparte_2
nella causazione del sinistro, la condanna dello stesso, in solido con Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
[...]
Ha chiesto, da ultimo, la condanna di x art. 96 c.p.c. Controparte_1
, non costituitosi nonostante la ritualità della notifica, veniva dichiarato Controparte_2 contumace all'udienza del 14.06.2023.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree in quanto il sinistro era riconducibile alla responsabilità esclusiva dell'attore il quale, procedendo a forte velocità a bordo della sua bicicletta, sbandava invadendo completamente la corsia ove sopraggiungeva la Fiat PA condotta dal convenuto. ha chiesto, da ultimo, la condanna dell'attore a rifonderle Controparte_1
l'importo simbolico di €1,00 quale risarcimento per avere promosso il giudizio per colpa grave, in applicazione dell'art. 96, 1° comma, c.p.c.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 5.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice debba essere respinta in quanto il sinistro è imputabile alla condotta dell'attore.
Sull'an
Alla luce delle risultanze di causa, la tesi attorea che ascriva la responsabilità del sinistro alla condotta del convenuto non è stata dimostrata, mentre sono emersi elementi che portano a ravvisare l'esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo al Sig. , superando anche la presunzione di concorso Pt_1 colposo nello scontro tra veicoli prevista dall'art. 2054, comma II, c.c. (il quale postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità, dovendosi applicare solo nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro).
Ai fini della ricostruzione dell'accaduto vanno considerate le fonti di prova in atti ed in particolare la relazione redatta dalla Polizia Locale del (doc. 10 di parte attrice) - i cui rilievi sono Controparte_3
stati utilizzati anche ai fini della CTU cinematica - le dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni.
pagina 3 di 9 Come risulta dalla ricostruzione fatta dagli agenti intervenuti, alle ore 18:25 del 30.6.2019 il velocipede condotto dall'attore, proveniente dal centro della città di Varese in direzione della periferia, dopo aver oltrepassato la rotatoria posta alla confluenza con via Adriatico, percorreva il tratto di strada in discesa di viale Borri che conduce verso via Porto Rose.
Nel percorrere tale tratto di strada, il Sig. circolava in modo da non essere in grado di Pt_1
compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione e, perdendo il controllo del proprio mezzo, in prossimità dei civici 261/263, invadeva completamente la corsia destinata all'opposto senso di marcia (per tale ragione gli veniva contestata la violazione del disposto dall'art. 141/ 2 comma del CdS, non essendo stato in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione).
A seguito di quanto sopra, il velocipede urtava, con il proprio settore anteriore, il settore anteriore destro del veicolo condotto dal , che, proveniente dalla periferia e diretto verso il centro CP_2
città, circolava regolarmente nella corsia di propria competenza.
Dopo la collisione il conducente del velocipede cadeva a terra unitamente al proprio mezzo e assumeva posizione di quiete adagiato sul fianco sinistro oltre la linea continua di margine che delimita la corsia di marcia destinata all'opposto senso di marcia percorso dal velocipede.
Il CTU, in esito ai riscontri di cui all'elaborato ed accertato che la velocità di entrambi i mezzi era di
“modesta entità” (cfr pag. 28 dell'elaborato peritale), ha così concluso in merito alla condotta del velocipede: “…pervenuto al raccordo con la prima curva per lui destrorsa, per cause non meglio accertabili, si sposta sulla corsia opposta con moto obliquo verso sinistra ed urta l'autovettura FIAT
PANDA targata FJ707HZ e condotta dal sig. il quale percorre la stessa via con Controparte_2
direzione di marcia opposta e che, dopo aver percorso una prima curva destrorsa, impegna la successiva curva sinistrorsa (comunque con buona visuale sulla direttrice di marcia opposta), presentandosi all'urto leggermente inclinato verso il margine destro“ (pag. 27).
non ha assunto una posizione univoca in punto di responsabilità dell'accaduto in quanto CP_4
“alla luce degli accertamenti svolti e nonostante un accurato studio degli elementi e delle evidenze disponibili, non è stato possibile identificare le cause che hanno portato i due veicoli su traiettorie di conflitto e, in particolare, se sia vera la tesi del ciclista per il quale è stata l'autovettura ad invadere la sua corsia e che, per l'effetto, si è resa necessaria una manovra di conversione verso sinistra al fine di evitare lo scontro che, invece, si è manifestato per il rientro dell'autovettura nell'originaria corsia di pertinenza. Oppure, se sia vera la tesi degli odierni convenuti che sostengono di aver visto il ciclista provenire a forte velocità dal senso contrario e che, perciò, giunto alla curva ha perso il controllo del suo biciclo ed ha invaso la corsia su cui, poi, si è concretizzato l'impatto“ (pagg. 34 e ss.).
pagina 4 di 9 Quindi - pur ravvisando in capo al ciclista la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 141, comma II,
CdS, perché non era stato in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione, nonché le prescrizioni dell'art. 143, comma I, CdS in quanto non aveva mantenuto la destra rigorosa (si veda, sul punto, anche pag. 35 dell'elaborato peritale) - secondo il CTU non sarebbe possibile addivenire ad una univoca valutazione in ordine alle effettive responsabilità dello scontro avuto riguardo agli elementi che questi ha avuto a disposizione, per cui (assume l'attore) rimane impregiudicato il principio sussidiario ex art. 2054, cpv, cc in merito al concorso di responsabilità dei entrambi i conducenti dei mezzi.
Tale assunto non è condivisibile alla luce delle riflessioni che seguono e degli ulteriori elementi acquisiti in sede istruttoria.
Anzitutto l'ipotesi secondo la quale sarebbe stata l'autovettura del convenuto ad invadere temporaneamente la corsia attorea, per poi rientrare nella propria (di cui non si fa menzione nella citazione), non ha trovato alcun riscontro (come si evince anche dalla CTU).
Al contrario l'invasione da parte del velocipede della corsia di percorrenza dell'autovettura condotta dal è un dato certo (in entrambe le versioni) sul quale convergono gli elementi raccolti sia CP_2
dagli agenti come dal CTU, confermato dai danni riportati dai veicoli coinvolti (un danno di entità lieve alla parte anteriore lato destro della Fiat PA causato da un urto obliquo che ha interessato il paraurti anteriore e il cofano motore nonché lo specchio retrovisore, e un danno di lieve entità al manubrio lato sinistro della bicicletta, alla pedivella destra e alla forcella anteriore e posteriore – cfr. relazione tecnica pagg. 10 e 13) e dalla posizione di quiete assunta dal ciclista dopo l'urto, il quale si trovava in prossimità della linea di margine della corsia opposta a quella originariamente percorsa (cfr. pag. 21 della relazione tecnica).
In secondo luogo il fatto che la circostanza che la PA abbia mantenuto la propria corsia di marcia trova conferma (oltre che nelle dichiarazioni rese da nell'immediatezza del Controparte_2
fatto agli agenti: “dal senso di marcia opposto ho visto provenire un ciclista che marciava in centro strada e sbandando veniva poi ad invadere completamente la mia corsia”) in quelle rese dall'unica testimone oculare e cioè Testimone_1
Con riguardo a quest'ultima, coniuge del convenuto con il quale viaggiava a bordo della Fiat PA al momento del sinistro, si rileva quanto segue avuto riguardo all'eccezione sollevata dall'attore in punto di capacità a testimoniare.
La giurisprudenza ha chiarito che “L'art. 246 c.p.c. non prevede
l'incapacità a testimoniare del coniuge in comunione dei beni, ma esprime un principio di carattere generale secondo cui non possono testimoniare persone aventi un interesse nella causa che potrebbe
pagina 5 di 9 legittimare la loro partecipazione al giudizio: pertanto, non è la qualità di coniuge a rendere incapace di testimoniare, ma l'esistenza di un interesse nella causa” (Cassazione civile sez. III, 06/12/2011,
n.26205; Tribunale Milano sez. I, 21/09/2022, n.7273).
Ha precisato inoltre che “In tema di incapacità a testimoniare del coniuge in regime di comunione legale nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. Pertanto, nella controversia concernente l'accertamento della responsabilità civile a seguito di sinistro stradale, in cui sia convenuto uno dei coniugi in regime di comunione legale, trattandosi di una obbligazione di natura extracontrattuale e personale, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere, la corresponsabilità della stessa è ipotizzabile solo ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, cod.civ., sempre che risulti che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia di proprietà o nella disponibilità esclusiva di uno dei coniugi;
sicché, in presenza dell'accertamento che detto veicolo era condotto dal proprietario, non è sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per inferirne la sussistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, e, quindi, la sua incapacità a deporre, ai sensi dell'art. 246 cod.proc.civ.” (Sez. 1, Sentenza n. 2621 del 09/02/2005).
Dunque, a prescindere dal regime patrimoniale coniugale, non vi sono i presupposti per configurare l'incapacità a testimoniare in capo alla teste anche in considerazione della proprietà esclusiva dell'automobile in capo a (cfr. relazione di incidente stradale, doc. 10 di parte Controparte_2
attrice) non essendo emersa la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante della stessa all'esito della causa.
Ciò premesso, la teste ha reso una deposizione attendibile in quanto priva di elementi di contraddittorietà e coerente con gli elementi documentali acquisiti.
Essa ha riferito che il , guidando una bicicletta da corsa, superava la linea di divisione Pt_1
della carreggiata e tagliava la strada alla Fiat PA condotta dal il quale viaggiava nella CP_2
corsia di competenza (cfr. verbale del 6.3.2024).
Per contro il teste indicato da parte attrice, non è stato invece in grado di riferire Testimone_2 nulla in merito alla dinamica del sinistro posto che vedeva solo l'attore “rotolare” e fermarsi davanti al cancello di sua proprietà (cfr. verbale del 7.2.2024).
Riguardo poi alla dinamica dei fatti, secondo la versione attorea, nella versione sottoscritta e rilasciata dal in data 2.7.2019 agli agenti, questi riferiva “percorrevo viale Borri in direzione Pt_1
pagina 6 di 9 periferia. Dopo aver oltrepassato la rotatoria all'altezza della “Bticino”, proseguivo facendo la curva
a destra nel tratto in discesa. Ricordo di aver visto i fari di una vettura proveniente dal senso opposto di marcia e io per evitare l'urto mi sono spostato sulla mia sinistra: andare a destra non era possibile perché la curva ti butta fuori dalla parte opposta, nonostante la manovra di emergenza non sono riuscito ad evitare l'urto con la vettura, quindi cadevo a terra unitamente alla mia bicicletta”.
In verità anche qui non viene esplicitata una contestazione chiara rispetto alla condotta del conducente della PA posto che l'attore si limita a dichiarare di avere visto “di aver visto i fari di una vettura proveniente dal senso opposto di marcia“, senza che si comprenda dove si trovasse la vettura e dove il velocipede.
Ad ogni modo, in senso contrario rispetto all'assunto in punto di responsabilità del convenuto depongono, oltre alle già esaminate escussioni testimoniali, alla relazione di incidente stradale, alla posizione di quiete dell'attore subito dopo il sinistro e ai danni riportati dai veicoli coinvolti, le seguenti circostanze:
- le condizioni della strada e atmosferiche erano buone, dunque, viste la stagione (estate) e l'ora nella quale si verificava il sinistro (alle ore 18.25 circa) appare anomalo l'uso dei fari
(consultando l'archivio del sito Il meteo.it si evince che quel giorno non vi è stata pioggia, non erano in atto fenomeni atmosferici particolari, la temperatura media era di 28 gradi, la visibilità media era di 19 km) e comunque che questi potessero infastidire l'attore;
- l'attore non ha precisato, nella sua ricostruzione dei fatti, in quale corsia si trovasse la Fiat
PA, in particolare non ha affermato che la PA si trovasse sulla corsia di percorrenza attorea (“in data 30.06.2019 alle ore 18:25 circa l'odierno attore Sig. il Sig. stava Pt_1
procedendo a bordo della propria bicicletta lungo viale Borri in Varese in direzione della periferia, quando improvvisamente egli veniva investito e violentemente proiettato a terra, patendo gravi lesioni, dall'autovettura Fiat PA tg. FJ707HZ che sopraggiungeva in senso opposto”, citaz.);
- i profili di colpa ascritti a carico del conducente della PA non hanno trovato riscontro e contrastano con gli elementi acquisiti (si addebita al convenuto: 1) di non avere tenuto il proprio veicolo sulla destra della corsia, ma in realtà è stato l'attore a non osservare questo precetto, come si è visto, ed il tentativo del convenuto di evitare l'urto svoltando a dx è una conseguenza dell'invasione di corsia attorea (a pag. 9 la ctu cinematica a pagina 23 ha accertato
“il convenuto conducente della fiat ND si e' presentato all'urto leggermente inclinato verso il margine destro”; 2) di non avere regolato la velocità, ma, come riscontrato dal CTU – e dagli agenti la velocità non era inadeguata, ma anzi di “modesta entità”; 3) di non avere tenuto una pagina 7 di 9 condotta di guida ed una distanza tale da consentire l'arresto tempestivo ed in sicurezza dell'autoveicolo, ma come si è detto la velocità era modesta e quanto alla distanza si tratta di un parametro che comunque non può valere quando l'urto è provocato dal veicolo che viene dalla direzione opposta invadendo la corsia altrui come pure, per le medesime ragioni, non si ravvisano i presupposti per una censura sul piano dell'arresto tempestivo e in sicurezza, tenuto conto che, in ragione della dinamica descritta, l'urto sarebbe potuto avvenire anche a veicolo fermo);
- come rilevato dal CTU, se l'attore, a bordo della sua bicicletta, avesse mantenuto la destra rigorosa, il sinistro non si sarebbe verificato in quanto avrebbe avuto lo spazio sufficiente per transitare indenne (cfr pag. 35 della relazione tecnica);
- ove effettivamente la Fiat PA condotta dal convenuto avesse costituito un intralcio tale da non consentire alla bicicletta condotta dall'attore di svoltare a destra, costringendolo ad andare a sinistra, è presumibile che l'urto si sarebbe verificato sulla corsia di percorrenza dell'attore e non, come invece è avvenuto, nella corsia di percorrenza del convenuto. In ogni caso, la Fiat
PA avrebbe dovuto porre in essere un movimento di rientro in corsia che avrebbe esposto all'urto la parte sinistra della suddetta automobile mentre l'urto ha interessato la parte destra.
Pertanto, conclusivamente, le domande attoree devono essere respinte con conseguente assorbimento delle deduzioni ed eccezioni svolte.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico dell'attore in considerazione del valore della domanda.
Per le medesime ragioni devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
La richiesta di condanna ex art. 96 cpc non è stata reiterata nelle conclusioni e si intende pertanto rinunciata.
P. Q. M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di elle spese processuali che liquida in CP_1
€ 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%;
pagina 8 di 9 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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