Articolo 37 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
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24 ottobre 1942
Art. 37. Trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione dei Monopoli.

Prima dell'inizio del caricamento del sale in una nave che lo trasporti per conto dell'Amministrazione dei Monopoli, deve essere accertato, a cura degli agenti di finanza, che le stive possano essere efficacemente chiuse dopo la esecuzione del carico.

A carico ultimato, e' accertata, con altra visita, la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive, nelle quali e' stato caricato il sale. Le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e l'integrita' dei suggelli o dei piombi deve essere controllata all'arrivo.

Con apposito verbale, redatto in contraddittorio col comandante della nave e da allegare al manifesto di carico, sono descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli ed e' fatta menzione delle formalita' compiute alla partenza della nave.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942