Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4933/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4933/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZUCCHETTI DANIELE, con domicilio eletto presso il suo studio sito in MILANO, VIA SANT'ORSOLA n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Gaggiano, in data 18/06/2006, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaggiano alla
Parte II, Serie A, anno 2006, n. 10; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali concordano che le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla dimora abituale dei figli saranno assunte da entrambi in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni dei figli e che, limitatamente alle questioni di ordinaria e quotidiana pag. 1 di 6
3) I figli risiederanno prevalentemente con la madre presso la casa familiare in Gaggiano
(MI), via Don Luigi Sturzo 9/11, che resta quindi assegnata a , Parte_1 con i relativi arredi e corredi. Le spese di gestione ordinaria dell'abitazione sono a carico di , mentre le spese di gestione straordinaria restano a carico di Parte_1
. CP_1
Il mutuo sulla casa familiare continuerà ad essere onorato da , CP_1
intestatario del relativo contratto, sino al suo completo saldo. Per 4) Il padre, , potrà vedere e tenere con sé i figli minori e con CP_1 Per_1
ampie modalità, e comunque secondo il seguente schema a) A fine settimana alternati rispetto alla madre, e nello specifico dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena quando avrà cura di riportare i figli,
Per soprattutto il minore presso l'abitazione materna entro le ore 21,00;
b) due giorni alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, accompagnandoli direttamente a scuola;
Per c) nel periodo di chiusura estiva delle scuole: il minore verrà di norma iscritto al centro estivo per il mese di luglio e per il diritto di visita di entrambi i figli verrà seguito il calendario fissato per il restante periodo dell'anno;
d) durante il periodo delle ferie estive, per due settimane anche non consecutive;
detto periodo sarà da concordare entro il 30/04 di ciascun anno, salvo diverso accordo tra le parti.
e) nel periodo delle festività natalizie: ad anni alterni, i figli staranno con uno o l'altro genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
f) nel periodo delle festività pasquali: il relativo periodo di festività scolastica sarà diviso a metà tra i due genitori, sempre con il medesimo schema dell'alternanza annuale sopra richiamato;
g) i ponti e le altre festività e ricorrenze (ponti primaverili, festività di carnevale e altre festività, compleanno, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno): i genitori si impegnano ad attuare il principio di alternanza annuale sopra richiamato, fermo pag. 2 di 6 restando – in caso di mancato previo accordo – l'applicazione del calendario di visita di cui ai punti precedenti.
Il tutto secondo quanto dettagliato nella Comunicazione ai sensi dell'art. 473bis.12 cpc, ultimo comma, compilato, sottoscritto e conseguentemente concordato dalle parti (doc.
8).
Tutto quanto precede è da intendersi previsto fatti salvi migliori/diversi accordi tra le parti e compatibilmente con la volontà dei figli, specie di , che è oramai Per_1
adolescente e prossimo alla maggiore età.
5) I genitori accordano il consenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e dei figli. Ciascun genitore disporrà di copia dei documenti dei figli.
6) verserà a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
decorrere dal mese di gennaio 2025, o – in ogni caso – a partire dal mese in cui viene fissata l'udienza 473bis.51 cpc, comma 3, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
7) L'assegno unico universale, così come ogni analoga forma di contributo o sussidio che dovesse essere introdotta, rimane al 100% del suo valore in favore di Parte_1
.
[...]
8) , per quanto non espressamente pattuito ai precedenti punti, terrà a CP_1 proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
pag. 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) Nessuno dei due coniugi corrisponderà all'altro alcunché a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Al contempo, le parti concordando che le giacenze di conto corrente restano integralmente di proprietà dell'esclusivo titolare del relativo rapporto bancario”.
pag. 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 18/06/2006, in Gaggiano (atto n. 10, CP_1
parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pag. 5 di 6 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 11/02/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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