Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 19486/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19486 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il 10. 07.1986, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ROMANO VALENTINA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SPADARO MICHELA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.11.2024, e esponevano di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Napoli in data 27.06.2009 (Atto n. 27, p.II, s.C, Sez U, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2009), optando per il regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale erano nati due figli, il Per_1
12.01.2007 e il 13.07.2010; che tra i coniugi erano insorti contrasti che rendevano impossibile la Per_2
prosecuzione della convivenza matrimoniale e pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto pagina 1 di 4
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come meglio precisate, a seguito di sollecitazione del Giudice relatore, con le note di trattazione scritta depositate in data 30.05.2025, tenendo conto che nelle more la figlia è divenuta maggiorenne, e dunque il regime di affidamento Per_1
concordato deve intendersi riferito al solo minore : Per_2
…1) I minori, come per legge, saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, salvo decidano in futuro di ritornare nell'abitazione paterna come successo in passato, in ogni caso i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza nonché dei rispettivi recapiti telefonici;
2) il padre vedrà i figli il martedì, il giovedì, dalle 16.00 alle 20.00, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00, ed in caso di impossibilità del padre in tali giorni, lo stesso lo comunicherà alla madre con congruo preavviso
e gli stessi concorderanno altro giorno settimanale;
3) il padre terrà con sé i figli per un fine settimana alternato al mese (dalle 15 del sabato alle 19 della domenica) con possibilità di pernotto presso di lui;
in ogni caso i coniugi hanno sempre rispettato la volontà ed acconsentito alle richieste dei figli per garantire la loro massima serenità;
4) i minori trascorreranno le vacanze estive per una settimana con il padre nel periodo da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni la Vigilia di Natale o il giorno di
Natale, nonché il 31 dicembre o il giorno di Capodanno. Allo stesso modo ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il giorno di Pasquetta. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
6) i genitori dovranno costantemente consultarsi per l'impostazione del modello educativo per i figli, per
l'indirizzo scolastico, sportivo, sanitario o comunque per le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro del minore,
7) il Sig. verserà alla mamma per il mantenimento dei figli e , un assegno Pt_1 Per_1 Persona_3
mensile di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), entro il 10 di ogni mese;
8) le spese straordinarie sostenute per la prole sono interamente a carico del Sig. con il pieno Pt_1
accordo tra i coniugi e che gli assegni familiari per i due figli andranno al padre sig. Parte_1
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti”.
pagina 2 di 4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore
, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Per_2
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato a [...] il 10. 07.1986, Parte_1
ed , nata a [...] il [...] (Atto n. 27, p.II, s.C, Sez U, Reg. Atti di Matrimonio CP_1
Anno 2009);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come precisate nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.05.2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Valeria Rosetti
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4