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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4345/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO Parte_1 C.F._1 EMANUELE FILIPPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PEREGO EMANUELE FILIPPO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_2 P.IVA_2 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: ricorso ex art. 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 30.1.24 nell'interesse di , nato in [...] il [...], contro il Parte_1
provvedimento n. Cat A12/2023/Imm/23LO001097/ Prot . int. 33-2023 RGSPE di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di Lodi in data 19.12.23 e notificato in data 18.1.24,
Con ricorso del 23.1.24 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata
l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato che si è costituita.
La parte ricorrente impugnava il decreto di rigetto assumendone l'illegittimità per violazione di legge e carenza di istruttoria, in quanto basato sull'asserita la pericolosità
pagina 1 di 5 sociale, ritenuta non attuale dal ricorrente, in ragione dei precedenti penali e di polizia, trascurando di considerare i legami familiari in Italia (coniuge, adottata da cittadina italiana,
e figlio minore), e gli ulteriori elementi di fatto rilevanti caratterizzanti il caso (i precedenti del ricorrente sono in gran parte risalenti;
lo stesso ha aveva ottenuto la detenzione domiciliare, la liberazione anticipata, la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione); nonché, il fatto di aver lavorato durante la carcerazione e di convivere con la coniuge ed il figlio minore e di aver depositato ricorso ai sensi dell'art. 31 TU;
concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con accertamento del diritto al soggiorno, vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La parte resistente si costituiva eccependo l'infondatezza del ricorso, in ragione della posizione irregolare del ricorrente e della sua pericolosità sociale, in ragione dei precedenti penali a suo carico declinati nel diniego, ostativi, e dei più recenti precedenti di polizia, anch'essi declinati nell'atto impugnato, prevalendo l'interesse pubblico sul diritto dello straniero all'unità familiare.
La causa, precisate le conclusioni e svolta la discussione, veniva introitata per la decisione.
Da quanto in atti, si evince:
- che il provvedimento impugnato consta del rigetto dell'istanza (formulata in data
19.8.22) di rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari in seguito a matrimonio contratto in data 1.6.22 dal ricorrente con cittadina albanese, adottata da cittadina italiana, ; Persona_1
- che, tenuto conto dei documenti in atti, sussistono precedenti annoverati a carico del ricorrente, da questi non contestati;
- che risulta pacificamente il rapporto di coniugio con la cittadina albanese e la presenza di un figlio minore;
- che il provvedimento opposto afferma l'assenza di integrazione del ricorrente, per i precedenti annoverati;
- che il provvedimento impugnato motiva in modo articolato circa gli elementi determinanti il giudizio di pericolosità, tenendo conto dei fatti commessi e ivi sanzionati dal Giudice penale;
- che l'Autorità con il provvedimento impugnato motiva il rigetto dell'istanza in ragione della posizione irregolare del ricorrente e della sua pericolosità sociale per i suddetti precedenti;
pagina 2 di 5 - che il provvedimento impugnato, concentrandosi sul profilo della pericolosità sociale, si limita ad evidenziare l'assenza di deterrenza del nucleo familiare presente in Italia, la cui tutela cede a fronte dell'interesse pubblico.
Giova, pertanto, rilevare che:
- che a norma degli articoli 4 e 5, D.Lgs 286/98, in combinato disposto con gli articoli 19
e 28 D.Lgs 286/98, ai fini del diniego di rilascio del titolo di soggiorno l'Amministrazione è tenuta a svolgere un giudizio di comparazione tra opposte esigenze;
- che a norma dell'articolo 4, c. 3, D.Lgs 286/98 la condanna penale, anche se non definitiva per reati, accertati a carico del ricorrente costituisce elemento ostativo alla concessione del titolo di soggiorno nei confronti del condannato;
- che l'articolo 5, c. 5, D.Lgs. 286/98, in attuazione della direttiva comunitaria
(2003/86/CE) in materia di tutela dell'unità familiare dei migranti, in forza delle modifiche all'uopo introdotte dal D.Lgs. 5/07, prevede che nell'adozione del provvedimento di rifiuto, di revoca, di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno “dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;
- che la Corte Costituzionale con la sentenza 202 del 18.7.2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 5, .Lgs. 286/98 nella parte in cui non prevede che la valutazione discrezionale dell'Autorità si applichi, oltre che allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e al familiare ricongiunto, anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato;
- che, conferendo speciale tutela al nucleo familiare costituitosi, la citata modifica dell'art. 5, c. 5, D.Lgs. 286/98 ha introdotto una fase ulteriore di valutazione da parte dell'amministrazione dei parametri ivi indicati e che ciò costituisce un temperamento che trasforma da vincolato a discrezionale il diniego del permesso di soggiorno, pur se sussistenti i presupposti ostativi al rilascio del titolo;
- che con la pronuncia citata la Corte Costituzionale ha affermato che “…la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia
pagina 3 di 5 debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati.
Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”. … ;
- che nella stessa pronuncia la Corte Costituzionale ha anche richiamato l'orientamento della Corte di Strasburgo secondo la quale quando nel Paese in cui si trova e vive lo straniero vivono anche i membri stretti della sua famiglia occorre un bilanciamento ragionevole e proporzionato rispetto all'articolo 3 della Costituzione, tra il diritto alla vita familiare del ricorrente e degli altri membri della sua famiglia con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione di minacce all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 8, paragr. 1 CEDU, cosicché si impone all'Autorità di valutare una serie di elementi da trarsi dall'attenta osservazione in concreto del singolo caso, e tra questi elementi vanno ricordati la solidità dei legami sociali, culturali e familiari nel Paese ospite.
Premesso che, sebbene non soggiornante da un anno in Italia, il ricorrente ha contratto matrimonio dopo aver fatto ingresso regolare in data 22.5.22 e, sulla base dei citati profili, emerge l'esigenza che la situazione del ricorrente vada valutata nella sua complessità e attualità, nel rispetto dei criteri sopra individuati.
Oggi, allo stato degli atti, considerato che il ricorrente ha finito di scontare la pena il 9.3.21, tenuto conto dell'attuale pendenza dell'ulteriore procedimento presso il Tribunale per i
Minorenni, dell'esistenza del rapporto familiare e dell'integrazione lavorativa della coniuge e della sua regolarità sul territorio, non sussistono, alla stregua dei principi sopra citati, i presupposti legittimanti il provvedimento impugnato.
Di conseguenza, il decreto di rigetto, nei limiti di quanto sopra, risulta illegittimo ed il ricorso deve essere accolto.
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi, tenuto conto della natura e della peculiarità del caso trattato, le spese di lite vanno integralmente compensate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente al soggiorno,
-annulla il provvedimento impugnato;
-compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela La Valle
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4345/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO Parte_1 C.F._1 EMANUELE FILIPPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PEREGO EMANUELE FILIPPO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_2 P.IVA_2 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: ricorso ex art. 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 30.1.24 nell'interesse di , nato in [...] il [...], contro il Parte_1
provvedimento n. Cat A12/2023/Imm/23LO001097/ Prot . int. 33-2023 RGSPE di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di Lodi in data 19.12.23 e notificato in data 18.1.24,
Con ricorso del 23.1.24 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata
l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato che si è costituita.
La parte ricorrente impugnava il decreto di rigetto assumendone l'illegittimità per violazione di legge e carenza di istruttoria, in quanto basato sull'asserita la pericolosità
pagina 1 di 5 sociale, ritenuta non attuale dal ricorrente, in ragione dei precedenti penali e di polizia, trascurando di considerare i legami familiari in Italia (coniuge, adottata da cittadina italiana,
e figlio minore), e gli ulteriori elementi di fatto rilevanti caratterizzanti il caso (i precedenti del ricorrente sono in gran parte risalenti;
lo stesso ha aveva ottenuto la detenzione domiciliare, la liberazione anticipata, la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione); nonché, il fatto di aver lavorato durante la carcerazione e di convivere con la coniuge ed il figlio minore e di aver depositato ricorso ai sensi dell'art. 31 TU;
concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con accertamento del diritto al soggiorno, vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La parte resistente si costituiva eccependo l'infondatezza del ricorso, in ragione della posizione irregolare del ricorrente e della sua pericolosità sociale, in ragione dei precedenti penali a suo carico declinati nel diniego, ostativi, e dei più recenti precedenti di polizia, anch'essi declinati nell'atto impugnato, prevalendo l'interesse pubblico sul diritto dello straniero all'unità familiare.
La causa, precisate le conclusioni e svolta la discussione, veniva introitata per la decisione.
Da quanto in atti, si evince:
- che il provvedimento impugnato consta del rigetto dell'istanza (formulata in data
19.8.22) di rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari in seguito a matrimonio contratto in data 1.6.22 dal ricorrente con cittadina albanese, adottata da cittadina italiana, ; Persona_1
- che, tenuto conto dei documenti in atti, sussistono precedenti annoverati a carico del ricorrente, da questi non contestati;
- che risulta pacificamente il rapporto di coniugio con la cittadina albanese e la presenza di un figlio minore;
- che il provvedimento opposto afferma l'assenza di integrazione del ricorrente, per i precedenti annoverati;
- che il provvedimento impugnato motiva in modo articolato circa gli elementi determinanti il giudizio di pericolosità, tenendo conto dei fatti commessi e ivi sanzionati dal Giudice penale;
- che l'Autorità con il provvedimento impugnato motiva il rigetto dell'istanza in ragione della posizione irregolare del ricorrente e della sua pericolosità sociale per i suddetti precedenti;
pagina 2 di 5 - che il provvedimento impugnato, concentrandosi sul profilo della pericolosità sociale, si limita ad evidenziare l'assenza di deterrenza del nucleo familiare presente in Italia, la cui tutela cede a fronte dell'interesse pubblico.
Giova, pertanto, rilevare che:
- che a norma degli articoli 4 e 5, D.Lgs 286/98, in combinato disposto con gli articoli 19
e 28 D.Lgs 286/98, ai fini del diniego di rilascio del titolo di soggiorno l'Amministrazione è tenuta a svolgere un giudizio di comparazione tra opposte esigenze;
- che a norma dell'articolo 4, c. 3, D.Lgs 286/98 la condanna penale, anche se non definitiva per reati, accertati a carico del ricorrente costituisce elemento ostativo alla concessione del titolo di soggiorno nei confronti del condannato;
- che l'articolo 5, c. 5, D.Lgs. 286/98, in attuazione della direttiva comunitaria
(2003/86/CE) in materia di tutela dell'unità familiare dei migranti, in forza delle modifiche all'uopo introdotte dal D.Lgs. 5/07, prevede che nell'adozione del provvedimento di rifiuto, di revoca, di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno “dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;
- che la Corte Costituzionale con la sentenza 202 del 18.7.2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 5, .Lgs. 286/98 nella parte in cui non prevede che la valutazione discrezionale dell'Autorità si applichi, oltre che allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e al familiare ricongiunto, anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato;
- che, conferendo speciale tutela al nucleo familiare costituitosi, la citata modifica dell'art. 5, c. 5, D.Lgs. 286/98 ha introdotto una fase ulteriore di valutazione da parte dell'amministrazione dei parametri ivi indicati e che ciò costituisce un temperamento che trasforma da vincolato a discrezionale il diniego del permesso di soggiorno, pur se sussistenti i presupposti ostativi al rilascio del titolo;
- che con la pronuncia citata la Corte Costituzionale ha affermato che “…la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia
pagina 3 di 5 debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati.
Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”. … ;
- che nella stessa pronuncia la Corte Costituzionale ha anche richiamato l'orientamento della Corte di Strasburgo secondo la quale quando nel Paese in cui si trova e vive lo straniero vivono anche i membri stretti della sua famiglia occorre un bilanciamento ragionevole e proporzionato rispetto all'articolo 3 della Costituzione, tra il diritto alla vita familiare del ricorrente e degli altri membri della sua famiglia con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione di minacce all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 8, paragr. 1 CEDU, cosicché si impone all'Autorità di valutare una serie di elementi da trarsi dall'attenta osservazione in concreto del singolo caso, e tra questi elementi vanno ricordati la solidità dei legami sociali, culturali e familiari nel Paese ospite.
Premesso che, sebbene non soggiornante da un anno in Italia, il ricorrente ha contratto matrimonio dopo aver fatto ingresso regolare in data 22.5.22 e, sulla base dei citati profili, emerge l'esigenza che la situazione del ricorrente vada valutata nella sua complessità e attualità, nel rispetto dei criteri sopra individuati.
Oggi, allo stato degli atti, considerato che il ricorrente ha finito di scontare la pena il 9.3.21, tenuto conto dell'attuale pendenza dell'ulteriore procedimento presso il Tribunale per i
Minorenni, dell'esistenza del rapporto familiare e dell'integrazione lavorativa della coniuge e della sua regolarità sul territorio, non sussistono, alla stregua dei principi sopra citati, i presupposti legittimanti il provvedimento impugnato.
Di conseguenza, il decreto di rigetto, nei limiti di quanto sopra, risulta illegittimo ed il ricorso deve essere accolto.
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi, tenuto conto della natura e della peculiarità del caso trattato, le spese di lite vanno integralmente compensate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente al soggiorno,
-annulla il provvedimento impugnato;
-compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela La Valle
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