Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5929/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESS DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, nella qualità di titolare dell'omonima Ditta, C.F.: Parte_1
, P.IVA: , con sede in Sarno (SA) alla Via Petraro C.F._1 P.IVA_1 snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Buonaiuto (C.F.:
), in virtù di mandato in atti, con lui elettivamente domiciliata C.F._2 in Portici(NA) alla Via Emanuele Gianturco n. 8, OPPONENTE E on sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n. Controparte_1
1, cod. fisc. e partita I.V.A. n. quale avente causa di a seguito P.IVA_2 CP_1 di conferimento di ramo di azienda per atto a rogito Notaio Dott.ssa Persona_1 del 12/6/2017, in persona dell'Avv. Pietro Galizzi, munito dei necessari poteri di rappresentanza conferiti giusta procura speciale per atto a rogito Notaio Dott. di Milano del 26/6/2017 rep. 49489, elettivamente domiciliata in Persona_2
Napoli, Via Bonito 1, presso lo studio dell'Avv. Maria Afrodite Carotenuto (cod. fisc.
del Foro di Napoli che, unitamente all'Avv. Paolo Colombo C.F._3
(cod. fisc. ) del Foro di Roma, la rappresentano e difendono, C.F._4 con facoltà di agire sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura in virtù di procura in atti OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 20/02/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5/9/2018, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1608/18 del 18/8/2018, con
N.R.G. 5929/2018- G.M. OT.SS UC ESPOSITO 1
Specificava che, la fatturazione dei consumi di energia elettrica avviene, in assenza di lettura effettiva del misuratore da parte del distributore di zona (soggetto giuridico diverso), con applicazione di consumi stimati in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, ora ARERA, n° 200/1999 e che, nel momento in cui il distributore di zona (nella fattispecie
[...]
già , provvede alla lettura effettiva del Controparte_2 CP_3 Controparte_2 gruppo di misura e alla successiva comunicazione dei dati rilevati al soggetto titolare del rapporto di somministrazione (nella fattispecie ora CP_1 Controparte_1 questi procede, all'atto della successiva fatturazione, all'eventuale rimborso del controvalore dei quantitativi di energia elettrica fatturati in eccedenza mediante compensazione con quanto dovuto sui successivi consumi ovvero, in caso contrario, al conguaglio con addebito dei maggiori consumi riscontrati. Aggiungeva che, nel caso di specie, aveva somministrato alla CP_1 Parte_2
energia elettrica all'utenza avente una potenza di ben kW 70, contraddistinta
[...] dal POD IT001E845004960 alle condizioni economiche dell'offerta “Free luce
N.R.G. 5929/2018- G.M. OT.SS UC ESPOSITO 2 ATMIC22”, a servizio dell'unità immobiliare sita in Sarno, Via Petraro n. 20, per il periodo intercorrente tra l'1/2013 ed il 30/11/2015 in forza di una proposta di contratto sottoscritta in data 5/10/2012 e relativa lettera di accettazione del 5/11/2012. In forza delle fatture riportate nell'estratto conto delle fatture emesse, evidenziava che risultava creditrice dell'importo di € 110.594,48 oltre interessi di Controparte_1 mora maturati e maturandi a causa del mancato pagamento, in tutto od in parte, delle fatture prodotte. Eccepiva, inoltre, la genericità dei contestati vizi o difetti del contatore nella contabilizzazione dei consumi. In data 17/12/2019 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà. Disposta una CTU ricostruttiva dei consumi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente con riguardo all'eccezione di prescrizione, va rilevato come la Cassazione a SSUU, con la sentenza n. 15895/2019, anche se in materia bancaria (azione di ripetizione dell'indebito da parte del correntista), ha affermato che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il fatto principale al quale la legge riconnette l'effetto estintivo, con conseguente ammissibilità di un'eccezione di prescrizione “generica”. Come noto, il legislatore, con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico. Nel caso di specie le fatture poste a base del decreto ingiuntivo hanno tutte scadenza anteriore all'1/3/2018, con conseguente applicazione della previgente prescrizione quinquennale.
Le fatture partono dal mese di settembre 2015, con la conseguenza che non è maturato, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il termine di prescrizione quinquennale. L'eccezione di incompetenza va, pertanto, disattesa.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai
N.R.G. 5929/2018- G.M. OT.SS UC ESPOSITO 3 poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie parte opposta ha provato il titolo (il contratto del 5/10/2012, da cui si evince il numero cliente: 505379613977, il POD: IT001E84500496(0), nonché la Potenza Impegnata di 70 kW risultata attiva dal 01.01.2013) ed ha dedotto l'inadempimento del debitore, risultante delle seguenti fatture: fattura del 18/9/2015 dell'importo di € 100.994,37 con la quale, a titolo di conguaglio, viene addebitato il controvalore di kWh 372.439 sulla base di un consumo effettivo rilevato dal Distributore pari a kWh 387.305 oltre ad un'integrazione a titolo di stima di kWh 7.165 e con contestuale restituzione di quanto addebitato in acconto con le precedenti fatture emesse, ossia kWh 22.031; fattura del 6/11/2015 dell'importo di € 7.148,09, con la quale viene addebitato, a titolo di conguaglio, il controvalore di kWh 29.474 sulla base di un consumo effettivo rilevato dal Distributore e di un'integrazione a titolo di stima previa restituzione di quanto addebitato in acconto;
fattura del 4/12/2015 dell'importo di € 2.278,57, impagata per € 382,27, con la quale viene addebitato, a titolo di conguaglio, il controvalore di kWh 8.528 sulla base di un consumo effettivo rilevato dal Distributore e di un'integrazione a titolo di stima previa restituzione di quanto addebitato in acconto. A seguito di tale fattura è stata emessa la fattura del 22/12/2015 dell'importo di € 0,00 con la quale, a titolo di conguaglio finale sui consumi fino alla data di cessazione del 30/11/2015, vengono restituiti contabilmente kWh 7.537 corrispondenti ad € 1.667,33 a credito del cliente compensati con quanto dovuto per la precedente fattura del 4/12/2015; fattura del 24/11/2016 dell'importo di € 2.059,70 con la quale vengono addebitati corrispettivi di trasporto;
fattura del 28/2/2017 dell'importo di € 10,05 con la quale viene addebitato un corrispettivo ulteriore di € 8,26 oltre IVA a causa di una rettifica di consumi da parte di Controparte_2
La fornitura ha avuto effettivo inizio in data 01/01/2013 e termine il 30/11/2015
N.R.G. 5929/2018- G.M. OT.SS UC ESPOSITO 4 Ai fini della quantificazione dei consumi, è stata disposta un CTU. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo il quesito posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Il Ctu ha verificato come, sulla base nell'estratto conto, contenuto negli atti di causa, in totale sono state emesse 19 fatture, la prima datata 21/03/2013, l'ultima il 22/06/2017 e, come la maggior parte delle letture contenute nelle fatture risultasse stimata (le prime 11 bollette su 14); di conseguenza rilevava che l'energia assorbita e fatturata, nel periodo che va dal 1 Gennaio 2013 al 31 Ottobre 2014 (l'undicesima fattura è stata emessa il 14 Novembre 2014) fosse pari a 22.031 kWh., con una media di 1.001 kWh/mese. Sempre con riferimento alle prime 11 fatture, l'importo complessivo era pari a € 11.876, 57, che corrisponde a una media mensile di € 539,84. Tali fatture risultano tutte regolarmente pagate. Il Ctu ha rilevato poi che la prima lettura effettiva del contatore fu effettuata, in data 31/08/2015, con conseguente emissione della fattura di conguaglio (la n.12) del 18.09.2015 di € 100.994,37, con un conguaglio in termini di consumi di 372.439 kWh. Pertanto, il Ctu ha rilevato che l'energia complessiva assorbita, nel periodo di fornitura (35 mesi), secondo le fatture emesse da ammonta a 432.472 Controparte_1
kWh, con un consumo mensile pari a 12.356 kWh/mese. Il Ctu ha poi analizzato il prospetto dei dati di misura di , da cui si Controparte_2 evince che: l'energia complessivamente assorbita è pari a 424.937 kWh contro i 432.472 kWh, riportati nelle fatture (- 7.535 kWh); l'assorbimento medio mensile è, pertanto, di 12.141 kWh/mese contro i 12.356 kWh/mese dei consumi fatturati. Ha quindi calcolato, con riferimento al periodo di fornitura del presente procedimento, i consumi in 424.937 kWh., per un importo dovuto di € 124.367,35, dei quali risultano pagati, € 13.772,87, con la conseguenza che la somma complessiva ancora dovuta dalla società è coincidente con la somma riportata nel Decreto Ingiuntivo sarebbe di € 110.594,48. Cont Pertanto, le fatture emesse da sono corrette in quanto, complessivamente, recepiscono i consumi rilevati e trasmessi da con flussi Controparte_2 elettronici in base a quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 65 del 2012. Con riguardo agli interessi, essendosi limitata la parte a richiedere gli interessi, in materia di transazioni commerciali, essi sono quelli di cui al dlgs 231/2002, con conseguente correttezza anche su tale punto del decreto ingiuntivo emesso. Non avendo il debitore assolto l'onere probatorio posto a suo carico, l'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto del decreto opposto, che va dichiarato esecutivo. 3 Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell'opponente.
N.R.G. 5929/2018- G.M. OT.SS UC ESPOSITO 5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5929/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESS DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra nella qualità di titolare dell'omonima Ditta, Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1608/18 del 18/8/2018, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna nella qualità di titolare dell'omonima Parte_1
Ditta, al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. pone definitivamente a carico di nella qualità di Parte_1 titolare dell'omonima Ditta, le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 12/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5929/2018- G.M. OT.SS UC ESPOSITO 6