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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21112/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
BONAZZOLI
e
(c.f. ), con l'avv. ROBERTA BONAZZOLI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di provvedere alle annotazioni di legge.
2) La figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente (impiegata con Persona_1
contratto a tempo indeterminato), ragion per la quale non viene previsto alcun assegno di mantenimento della stessa.
3) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, ragion per la quale non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
4) Spese legali compensate.
5) I coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
--o0o--
Voglia il Tribunale Ill.mo, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al G.R., da tenersi tramite il deposito di note scritte in luogo della comparizione personale delle parti, e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Brescia il 08.09.1991, tra la Sig.ra (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] ed il Sig. Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ponte n. 17, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Brescia al n.
561, parte 2, serie A, anno 1991, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) La figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente (impiegata con Persona_1
contratto a tempo indeterminato), ragion per la quale non viene previsto alcun assegno di mantenimento della stessa.
3) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, ragion per la quale non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
4) Spese legali compensate.
5) I coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 08/09/1991 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 561, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 4.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21112/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
BONAZZOLI
e
(c.f. ), con l'avv. ROBERTA BONAZZOLI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di provvedere alle annotazioni di legge.
2) La figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente (impiegata con Persona_1
contratto a tempo indeterminato), ragion per la quale non viene previsto alcun assegno di mantenimento della stessa.
3) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, ragion per la quale non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
4) Spese legali compensate.
5) I coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
--o0o--
Voglia il Tribunale Ill.mo, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al G.R., da tenersi tramite il deposito di note scritte in luogo della comparizione personale delle parti, e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Brescia il 08.09.1991, tra la Sig.ra (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] ed il Sig. Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ponte n. 17, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Brescia al n.
561, parte 2, serie A, anno 1991, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) La figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente (impiegata con Persona_1
contratto a tempo indeterminato), ragion per la quale non viene previsto alcun assegno di mantenimento della stessa.
3) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, ragion per la quale non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
4) Spese legali compensate.
5) I coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 08/09/1991 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 561, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 4.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni