Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 13/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2026, proposto da
Bit Mobility S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Martina Crivellente e Stefanì Tieni, con domicilio eletto presso lo studio Stefanì Tieni in Verona, piazza Renato Simoni n. 3;
contro
Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi e Remo Ghibaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’“ Avviso pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere servizi di micromobilità in sharing con biciclette, monopattini e scooter per la durata di 36 mesi nel territorio dei Comuni della Citta' Metropolitana di Torino aderenti all'accordo ”, e dei relativi allegati (Disciplinare tecnico e Criteri di valutazione delle candidature), nella parte in cui prevede, all’art. 4, lett. d) quale requisito di partecipazione, “ di aver già operato per almeno 24 mesi in modo continuativo negli ultimi 5 anni, in almeno 1 contesto urbano anche di carattere internazionale con un minimo di 1.500 veicoli in flotta per i monopattini, 700 veicoli per le biciclette elettriche, 300 biciclette muscolari e 300 veicoli per gli scooter (rendere la dichiarazione relativa alla tipologia per cui ci si candida) ”, anche come risultante a seguito dell’Avviso di rettifica e dell’Avviso di proroga e relative Determinazioni dirigenziali n. 7201 del 06/12/2025 e n. 7321 del 16/12/2025;
- dei chiarimenti pubblicati in relazione all’Avviso pubblico;
- per quanto occorra, del Decreto del Consigliere Delegato ai Trasporti n. 262 del 20/09/2025, con cui è stato approvato uno schema di accordo e le linee di indirizzo per i servizi di micromobilità in sharing che definiscono le modalità di attuazione del progetto di gestione unitaria ed i criteri per la selezione degli operatori dei servizi di micromobilità in sharing sul territorio dei Comuni aderenti, e dell’accordo sottoscritto in data 29/10/2025 dalla Città Metropolitana e dai rappresentanti dei Comuni di Torino, Alpignano, Beinasco, Borgaro T.se, Collegno, Grugliasco, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro T.se, Trofarello, Venaria Reale, e delle Delibere di Giunta da parte di ciascuno dei Comuni di approvazione dello schema di accordo, ancorché sconosciuti;
- ed ancora, per quanto occorra, della Determinazione dirigenziale nr. 6131 del 31/10/2025 di approvazione dell’Avviso e relativi allegati, della Determinazione dirigenziale nr. 6220 del 04/11/2025 di rettifica del Disciplinare tecnico,
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, compresa l’eventuale aggiudicazione che dovesse essere intervenuta e/o provvedimento autorizzativo;
- con riserva di azione per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. DR ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sedici Comuni aderenti allo schema di accordo, promosso dalla Città metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 1990, hanno delegato l’Ente di area vasta all’approvazione e pubblicazione dell’“ Avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici interessati a svolgere servizi di micromobilità in sharing con biciclette, monopattini e scooter per la durata di 36 mesi nel territorio dei Comuni della Città metropolitana di Torino aderenti all’accordo ” e dei relativi allegati intitolati “ Disciplinare tecnico ” e “ Criteri di valutazione delle candidature ”.
Le attività di istruttoria propedeutiche alla redazione dell’Avviso pubblico si sono svolte nel corso di oltre sei mesi a cura di un team composto da dipendenti di Città metropolitana, Comune di Torino e Comune di Collegno con pregresse competenze in ambito di micromobilità in sharing , in rappresentanza degli Enti aderenti all’accordo; in particolare, i tecnici dei Comuni di Torino e di Collegno hanno apportato la propria esperienza nella gestione dei servizi attivi sui rispettivi territori, al fine di identificare esigenze specifiche e soluzioni possibili da inserire nel disciplinare tecnico del servizio allegato all’emanando Avviso.
La finalità del procedimento, secondo gli accordi, è che la Città metropolitana di Torino tramite la procedura in esame proceda all’individuazione di operatori economici aventi le caratteristiche e i requisiti di garanzia indicati nell’Avviso pubblico, interessati a svolgere servizi di micromobilità in sharing con biciclette, monopattini e scooter , per un periodo di trentasei mesi prorogabili per ulteriori trentasei mesi sul territorio dei seguenti Comuni: Torino, Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Trofarello e Venaria Reale, secondo una logica di mobilità sostenibile sia all’interno dei singoli territori comunali sia per spostamenti integrati tra tutti i territori indicati.
L’Avviso pubblico, pubblicato in data 7 novembre 2025, stabilisce che saranno selezionati per svolgere il servizio, sull’intero territorio dei Comuni aderenti, due operatori per monopattini elettrici in sharing , due operatori per biciclette elettriche in sharing , due operatori per biciclette muscolari in sharing e due operatori per scooter elettrici in sharing .
È, inoltre, previsto che il servizio sarà svolto in forma unitaria sull’intera area, rappresentata dal territorio dei Comuni aderenti; il numero di veicoli per ogni tipologia, che si richiede di dislocare complessivamente in ogni Comune, sulla base delle quantità considerate congrue da parte degli Enti aderenti all’accordo a seguito di ricognizione preliminare, è riportato in dettaglio all’art. 1 lett. b) (“ Tipologia veicoli e quantità autorizzabile ”) del Disciplinare tecnico del servizio.
È previsto, in via ulteriore, che ciascuno dei due operatori selezionato per ogni tipologia di veicoli sia autorizzato a un contingente di mezzi pari al 50% del totale, sia nel numero complessivo che nella quantità da dislocare in ogni Comune.
Il totale dei veicoli per ognuno dei due operatori è il seguente: 2290 monopattini; 1135 bici elettriche; 485 bici muscolari; 489 scooter elettrici.
Tra i requisiti stabiliti all’art. 4, comma 2, lett. d), dell’Avviso pubblico per la partecipazione alla procedura vi è quello, censurato nel ricorso da BIT Mobility S.r.l., di “ aver già operato per almeno 24 mesi in modo continuativo negli ultimi 5 anni, in almeno 1 contesto urbano anche di carattere internazionale con un minimo di 1.500 veicoli in flotta per i monopattini, 700 veicoli per le biciclette elettriche, 300 biciclette muscolari e 300 veicoli per gli scooter ”.
La società ricorrente, esponendo di non essersi candidata in quanto non in possesso del requisito di esperienza di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), dell’Avviso pubblico, propone impugnativa al fine di far valere una supposta illegittimità della clausola in discorso, così da ottenere una riedizione della procedura con la previsione di un requisito di esperienza meno rigoroso; in alternativa, la ricorrente agisce per chiedere che l’Amministrazione resistente sia dichiarata tenuta a interpretare estensivamente il requisito, ritenendo sussistente l’esperienza necessaria anche attraverso la sommatoria dei numeri delle flotte dei veicoli gestiti, contemporaneamente, in forza di più autorizzazioni ovvero in più centri urbani separati.
La società ritiene che il citato art. 4 dell’Avviso pubblico sia illegittimo per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati: “ Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia, economicità e dei principi dell'ordinamento comunitario ex art. 1 della l. 241/90 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, con particolare riferimento agli artt. 12 e 16 della stessa; dell’art. 16, d.lgs. n. 59/2010, n. 59; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 75 e ss. della l. 160/2019 e successive modifiche – Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost; Violazione art. 3 del d.lgs. n. 36/2023 – eccesso di potere per carenze di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento, non proporzionalità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, discriminazione, lesione della par condicio; violazione del principio del favor partecipationis ”.
La Città metropolitana di Torino si è costituita in giudizio per resistere al ricorso; in via pregiudiziale, l’Amministrazione ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio per essere stato il ricorso notificato soltanto alla Città metropolitana di Torino, in quanto Ente che ha formalmente bandito l’Avviso pubblico oggetto di impugnativa, senza considerare che l’esito della procedura inciderà in modo diretto sull’attivazione dei servizi di mobiliy sharing sui territori dei sedici Comuni aderenti allo schema di accordo, i quali, se è vero che hanno conferito mandato all’Amministrazione di area vasta per la conduzione della procedura selettiva, è altrettanto vero che hanno contribuito all’elaborazione dell’Avviso pubblico.
All’udienza camerale del 10 febbraio 2026 il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
In via preliminare, il Collegio ritiene che non sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei sedici comuni nel cui territorio il servizio oggetto della procedura selettiva sarà espletato, atteso che tutte le fasi relative alla procedura sono rimaste a capo della Città metropolitana di Torino delegata, che ha emesso i relativi atti e che risulta unica responsabile della procedura di gara.
Tanto premesso in rito, nel merito il ricorso si appalesa infondato per le ragioni appresso indicate.
Preliminarmente è opportuno accennare alla disciplina normativa del servizio di noleggio dei monopattini elettrici.
La disciplina primaria è contenuta nell’art. 1, comma 75- ter e ss., L. 27 dicembre 2019, n. 160 (e successive modifiche) per il quale “ Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione: a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, imponendo al gestore del servizio l’installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree ”.
Dalla disposizione riportata si ricavano due elementi: a) per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici è necessario il rilascio di un titolo autorizzativo (indicato dal legislatore nella “ licenza ”) e b) il numero degli atti che possono essere rilasciati è contingentato, sicché la procedura in esame è estranea all’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, non essendo qualificabile né come affidamento di un appalto di servizi, né come affidamento di una concessione di servizio pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2023, n. 4368; Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2023, n. 9541).
Occorre poi richiamare anche l’art. 16 (“ Selezione tra diversi candidati ”), comma 1, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (“ Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ”) che così dispone: “ Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi ”.
La giurisprudenza ha chiarito che “ nel caso in cui - per il contingentamento del numero di titoli disponibili - il rilascio delle autorizzazioni avvenga all’esito di una procedura comparativa tra gli interessati, non oggetto di specifica disciplina normativa, le regole proprie di un ordinario procedimento di autorizzazione devono essere declinate in rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità cui ogni procedura selettiva deve conformarsi per dirsi conforme ai principi costituzionali dell’azione amministrativa … ” (Cons. Stato, Sez. V,15 marzo 2022, n. 1811; Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2023, n. 4368).
Ciò posto, con un unico articolato motivo di impugnazione, la ricorrente – sul presupposto (invero incontestato) che la clausola di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), dell’Avviso pubblico si configuri nei propri confronti come clausola immediatamente escludente, quindi impugnabile da Bit Mobility S.r.l., pur non avendo partecipato alla procedura selettiva – deduce che con la previsione in esame sarebbe stato introdotto un requisito di partecipazione che, in raffronto alla tipologia e alle dimensioni del servizio da espletare, risulterebbe sproporzionato e porterebbe a escludere dalla competizione non solo l’odierna ricorrente, ma anche altri operatori che, pur non potendo vantare un’esperienza specifica e così ampia in termini quantitativi come quella richiesta, avrebbero potuto offrire un progetto di servizio personalizzato e ugualmente aderente alle esigenze degli enti. Il requisito in parola, secondo la ricorrente, sarebbe anche stato individuato senza il previo esperimento di un’adeguata istruttoria, determinando una discriminazione in danno degli operatori di minori dimensioni, mediante l’indicazione di un requisito di partecipazione sproporzionato e incongruo rispetto all’oggetto dell’attività da aggiudicare, nonché illogico. Inoltre, il requisito, così come formulato, sarebbe censurabile per non aver fatto salva per la partecipazione alla procedura de qua la pregressa attività di micro-mobilità in sharing svolta da Bit Mobility S.r.l. proprio sul territorio del Comune di Torino. Secondo la parte ricorrente sarebbe stato opportuno adottare dei criteri di accesso e valutazione volti a premiare maggiormente la qualità del progetto proposto piuttosto che l’esperienza e le dimensioni delle imprese da selezionare.
Le censure sopra compendiate risultano prive di pregio.
Come statuito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2023, n. 4368; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 12 ottobre 2023, n. 3045), la procedura in questione resta estranea all’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, a eccezione delle sole disposizioni del Codice espressive di principi generali e aventi portata applicativa generalizzata (e dunque dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità) e di quelle alle quali l’Amministrazione procedente si sia eventualmente auto-vincolata, richiamandole espressamente negli atti della procedura.
In linea generale, sul tema della scelta dei requisiti di partecipazione un consolidato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che “ I requisiti di partecipazione ad una gara sono fissati dall’autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza. Detto potere discrezionale, lungi dall’essere espressione di mero arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice, costituisce in realtà precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 Cost. e si sostanzia quindi nel potere-dovere di apprestare (proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare. La scelta di fissare specifici requisiti di ammissione e/o di partecipazione ad una gara pubblica … ai fini della dimostrazione del possesso dell’adeguata capacità economico-finanziaria è ampiamente discrezionale, impinge nel merito dell’azione amministrativa e si sottrae, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che essa non sia ictu oculi manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria ” (Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 431 e 433; Cons. Stato, Sez. IV, 24 aprile 2024, n. 3738).
La giurisprudenza riconosce all’amministrazione un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, “ ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito ” (Cons. Stato, Sez. III, 18 agosto 2025, n. 7055).
Nel caso in esame vengono in rilievo requisiti proporzionati e attinenti all’oggetto della gara ( id est , l’attivazione di un servizio di sharing mobility unico e continuativo per le aree di tutti i comuni interessati dallo schema di accordo): fermo il margine di discrezionalità riconosciuto, la proporzionalità impone che la richiesta dell’amministrazione non sia abnorme rispetto alle quantità e ai valori implicati dal contratto in palio, mentre l’attinenza predica un collegamento sostanziale tra il contenuto del requisito imposto e la prestazione oggetto della commessa pubblica.
Nello specifico è stata richiesta un’esperienza riferita:
‐ a una flotta di monopattini di almeno 1.500 mezzi a fronte di un servizio da attivare sui sedici Comuni di 2.290 mezzi per ciascuno dei due operatori da autorizzare;
‐ a una flotta di biciclette elettriche di almeno 700 mezzi a fronte di un servizio da attivare sui 16 Comuni di 1.135 mezzi per ciascuno dei due operatori da autorizzare;
‐ a una flotta di biciclette muscolari di almeno 300 mezzi a fronte di un servizio da attivare sui 16 Comuni di 485 mezzi per ciascuno dei due operatori da autorizzare;
‐ a una flotta di scooter elettrici di almeno 300 mezzi a fronte di un servizio da attivare sui 16 Comuni di 489 mezzi per ciascuno dei due operatori da autorizzare.
Il periodo di riferimento minimo di esperienza richiesto è stato indicato in ventiquattro mesi continuativi negli ultimi cinque anni in un contesto urbano, a fronte di un periodo minimo di autorizzazione con la procedura avviata dalla Città metropolitana di trentasei mesi prorogabili per ulteriori trentasei.
Come già evidenziato nella nota in risposta alla diffida presentata in data 12 dicembre 2025 dalla ricorrente unitamente ad altri operatori (che è stata puntualmente riscontrata dall’Amministrazione con nota prot. n. 222113 del 24 dicembre 2025; cfr. documenti nn. 14‐16 di parte resistente):
‐ la dimensione della flotta posta come requisito di esperienza (di cui all’art. 4, comma 2, lett. d) dell’Avviso pubblico) per ogni tipologia di veicoli è pari a circa il 60‐65% del numero di veicoli richiesto nel servizio da avviare, e pertanto costituisce un’indicazione adeguata dell’esperienza richiesta per l’effettuazione del servizio in coerenza con il principio di proporzionalità;
‐ il servizio oggetto dell’avviso pubblico inoltre presenta elementi di complessità decisamente maggiori di quanto effettuato in passato sul solo territorio del Comune di Torino, in risposta agli Avvisi precedenti, che erano contraddistinti da caratteristiche e requisiti differenti. Le differenze consistono non solo nella dimensione della flotta gestita, ma soprattutto nella complessità gestionale che deriva dal dover operare in modo integrato sul territorio di sedici Comuni, e dunque su un territorio molto ampio (circa 400 kmq), con richieste di calibratura locale del servizio molto differenti da un Comune all’altro, suscettibili peraltro di variare nel tempo.
Non può, quindi, affermarsi che il requisito in questione sia manifestamente sovradimensionato o sproporzionato rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dei servizi da attivare, essendo invece ben inferiore rispetto a essi, sia come durata dell’esperienza occorrente che come numero di mezzi.
Quanto poi all’assunto, contenuto in ricorso (cfr. pag. 7), secondo cui il requisito contestato comporterebbe “ lo sbarramento alle imprese che non annoverino esperienze di gestione in un’unica città di almeno 2.800 (mezzi), di cui 1.500 solo monopattini ”, occorre evidenziare l’errata lettura e interpretazione del requisito operata dalla società ricorrente, non dovendo il requisito essere considerato nel suo insieme (cioè come somma di tutti i veicoli) bensì ripartito per ogni differente tipologia di mezzi (che sono quattro: monopattini elettrici, biciclette elettriche, biciclette muscolari e scooter elettrici).
Ogni operatore è tenuto a presentare candidatura separata per ciascuna delle tipologie di veicoli che è interessato a offrire. Non esiste un requisito di numero di veicoli complessivo, in quanto la selezione è indipendente per ogni tipologia: in caso contrario, si sarebbero esclusi a priori gli operatori che non offrono il servizio per tutte le tipologie di veicoli.
In definitiva, non può ritenersi che la clausola impugnata sia manifestamente arbitraria, irragionevole e sproporzionata, in ragione degli ampi margini di discrezionalità spettanti all’amministrazione e della correlazione del requisito a circostanze giustificate ( id est , il vasto contesto territoriale interessato dall’attivazione dei servizi, comprendente il territorio di sedici comuni, e la circostanza per cui la dimensione della flotta, posta come requisito di esperienza, per ogni tipologia di veicoli è pari a circa il 60-65% del numero di mezzi richiesto nel servizio da avviare).
Alla luce delle considerazioni che precedono non risulta pertinente il riferimento operato dalla società ricorrente alla sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 19 marzo 2024, n. 1030. In quel caso, la ricorrente aveva impugnato l’Avviso pubblico per l’individuazione di tre operatori interessati a svolgere il servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica con sistema di free floating sul territorio del Comune di Palermo, approvato dallo stesso Comune, nella parte in cui prevedeva tra i requisiti di partecipazione quello di “ aver già operato per almeno 12 mesi, in modo continuativo, in contesti urbani, con un numero maggiore di 650.000 abitanti ”. L’indicato limite numerico è apparso al Tribunale illogico e irrazionale in quanto sproporzionato rispetto alle finalità sottese alla previsione del requisito soggettivo, ove sia riferito anche alla città di Palermo, la cui popolazione è di poco inferiore alla soglia di 650.000 abitanti, poiché, in quel caso, il requisito posto dall’Avviso avrebbe precluso la partecipazione alla procedura selettiva a quegli operatori economici che, come la ricorrente, avessero maturato un’esperienza diretta nella gestione dei monopattini proprio nello stesso contesto territoriale da servire.
Né può fondatamente ritenersi che l’Avviso impugnato sia affetto da difetto di istruttoria, in quanto al contrario, come illustrato nella Relazione della Direzione Trasporti e Mobilità sostenibile di Città metropolitana (documento n. 17 di parte resistente) “ le attività di istruttoria propedeutiche alla redazione dell’Avviso si sono svolte nel corso di oltre 6 mesi a cura di un team composto da dipendenti di CMTO, Comune di Torino e Comune di Collegno con pregresse competenze in ambito di micromobilità in sharing, in rappresentanza degli Enti aderenti all’accordo; in particolare, i tecnici dei comuni di Torino e Collegno hanno portato la propria esperienza nella gestione dei servizi attivi sui rispettivi territori, al fine di identificare esigenze specifiche e soluzioni possibili da inserire nel disciplinare tecnico del servizio allegato all’Avviso ”.
Rispetto alla procedura in corso, si evidenzia infine come la ricognizione del mercato di riferimento abbia dimostrato che esistono più di due operatori attivi in ambito italiano ed europeo in grado di soddisfare i requisiti richiesti per ciascuna tipologia di veicoli e che sono quindi garantiti elementi di concorrenza con un numero di candidature potenziali superiori al numero di operatori da selezionare. Le candidature pervenute e attualmente al vaglio dell’apposita Commissione sono, infatti, cinque per i monopattini, cinque per le biciclette elettriche, due per le biciclette muscolari e tre per gli scooter elettrici.
Con l’ultima censura la società ricorrente deduce la presunta irragionevolezza della clausola di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), dell’Avviso impugnato in quanto la stessa non ammette che si possa raggiungere il requisito esperienziale richiesto anche in ragione del numero complessivo dei mezzi gestito contemporaneamente in più ambiti territoriali comunali in forza di disgiunte autorizzazioni, anziché in un unico contesto urbano. La ricorrente chiede pertanto che, qualora la clausola superi il vaglio di legittimità, l’Amministrazione sia dichiarata tenuta a interpretare estensivamente il requisito, ovvero a ritenere sussistente l’esperienza richiesta anche sommando le flotte dei veicoli gestiti, contemporaneamente, in forza di più autorizzazioni, ovvero in più centri urbani. A questo riguardo, Bit Mobility evidenzia che nel 2025, sommando le autorizzazioni al servizio di micro-mobilità su tutto il territorio italiano, ha avuto in gestione 8.000 monopattini e complessivi 11.000 mezzi.
La domanda in questione risulta inammissibile e infondata, in quanto volta a richiedere al Giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione interessata nella fissazione di un requisito di partecipazione alla procedura selettiva, fornendo un’interpretazione della clausola contestata in grado di alterarne completamente tanto il senso letterale che la ratio sottostante.
Giova poi osservare, come ben evidenziato dall’Amministrazione, che l’organizzazione dei servizi di sharing , da fornire in modo differenziato sul territorio di sedici diversi enti comunali, non si esaurisce nella somma di tanti piccoli servizi, ma presuppone una visione di insieme e un’esperienza ampia nella gestione della complessità e della flessibilità nell’erogazione dei servizi sull’intera area vasta, che ha indotto a ritenere utile il requisito, come formulato nell’Avviso pubblico.
Pertanto, le censure attoree devono essere nel loro complesso disattese.
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a corrispondere alla Città metropolitana di Torino la somma di euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
DR ON, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR ON | RO RN |
IL SEGRETARIO