Ordinanza cautelare 9 giugno 2023
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Montecchiari, Riccardo Scagnetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tolentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pianesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa sospensione
- della nota del Comune di Tolentino prot.n. 6091 del 2.3.2023, notificata al ricorrente il 09.03.23 avente ad oggetto: “Utilizzo dei moduli abitativi dell'area container in fase di chiusura. Comunicazione corrispettivo a carico degli utenti (Posizione n.6)”, con la quale il predetto Ente ha invitato e diffidato il sig. -OMISSIS- “ a lasciare il container da Lei occupato e comunque a provvedere al versamento sull'iban della Tesoreria Comunale … della somma di € 4.325,12 dovuta dal suo nucleo familiare per i mesi di gennaio e febbraio 2023 entro 10 giorni dalla notifica della presente comunicazione, significando Le che in difetto si darà avvio, senza alcun altro avviso, all'inoltro della Sua pratica al Ns ufficio legale per le azioni giudiziarie che si renderanno necessarie. Si precisa che l'ulteriore permanenza comporterà, in ogni caso, il pagamento della quota mensile di € 540,64 per ogni componente del suo nucleo familiare che dovrà essere versata entro il 10° giorno del mese di riferimento ”;
- della deliberazione della G.C. del Comune di Tolentino n. 56 del 16.2.2023, pubblicata il 20.2.2023, avente ad oggetto “ utilizzo dei moduli abitativi dell'area container in fase di chiusura. Rideterminazione del corrispettivo a carico degli utenti ”;
- e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, tra i quali, per quanto occorre e serva,
- le deliberazioni di G.C. n. 110 del 15.4.2022 e n. 236 del 4.8.2022 menzionate nella predetta deliberazione n. 56/2023;
- la nota del Comune di Tolentino prot.n. 33966 del 2.12.2022, notificata al sig. -OMISSIS- il 9.12.2022 ed il verbale del 27.12.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tolentino e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. BI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame parte ricorrente impugna gli atti meglio indicati in epigrafe. Informa che, a seguito della sequenza sismica che ha colpito le Marche dall’agosto 2016, nell’aprile 2017, al suo nucleo familiare è stato assegnato un container dove alloggiare nell’area emergenziale realizzata dal Comune di Tolentino. Avverso gli atti impugnati sono mosse censure di violazione di legge ed eccesso di potere contenute in due motivi di diritto.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Tolentino e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare, rigettata con ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS- (non appellata), che “ Ritenuta, in parte, la propria giurisdizione e ritenuta la propria competenza ”, ha così statuito, “ Ritenuto che come da avviso dato in udienza ai sensi dell’art. 73 c.p.a., questo Tribunale non è fornito di giurisdizione in merito ai canoni o altri corrispettivi inerenti la concessione in uso dei beni pubblici insistenti nella c.d. “area container” nel Comune di Tolentino, essendo la stessa demandata, ai sensi dell’art. 133 c. 1 lett. b), al Giudice ordinario;
non è ravvisabile nella specie l’attualità del danno grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c. 1 c.p.a. per la concessione di misure cautelari, in quanto la nota impugnata è una mera diffida prefigurante “azioni giudiziarie che si renderanno necessarie”, né sono attualmente lesivi gli altri atti gravati; quanto al fumus boni iuris, la complessità della vicenda necessita di approfondimento in sede di merito; non sussistono, dunque, i presupposti per l’emanazione di misure cautelari”.
Alla udienza straordinaria del 13 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per quanto riguarda l’impugnazione della richiesta di pagamento dei canoni o altri corrispettivi inerenti alla concessione in uso dei beni pubblici insistenti nella c.d. “area container” nel Comune di Tolentino, essendo la stessa demandata, ai sensi dell’art. 133 c. 1 lett. b), al Giudice ordinario, come già affermato nella suddetta ordinanza cautelare.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse data la mancanza di lesività dell’impugnato invito – diffida a lasciare il container occupato, come messo in evidenza nella ridetta ordinanza cautelare.
Il ricorso volto ad ottenere l'annullamento giurisdizionale di una mera diffida è inammissibile dato che non è ravvisabile il requisito della lesività, che discende solo dall'emissione del provvedimento finale (cfr. T.A.R. per la Campania, Napoli sez. V, 5 aprile 2019, n. 1906).
Va in tema ribadito quanto espresso da questo Tribunale in merito alla diffida, la quale “ costituisce una mera sollecitazione che la P.A. rivolge al destinatario affinché ponga in essere determinati adempimenti, ma di per sé l’atto non implica alcuna modifica in peius della sfera giuridica dell’interessato. Questo è tanto più vero in un caso - come quello che occupa odiernamente il TAR - in cui nella diffida il dirigente comunale ha espressamente preavvisato la ricorrente e gli altri destinatari che, in caso di inottemperanza, il Sindaco avrebbe emanato un’ordinanza contingibile ex artt. 50 e 54 del T.U.E.L. (ordinanza che è l’unico provvedimento la cui inosservanza configura anche la violazione dell’art. 650 c.p.) ”, (TAR per le Marche, sez. I, 23 dicembre 2020, n. 797, non appellata; in termini, TAR per le Marche, sez. I, 5 febbraio 2026, n. 142).
Né è lesiva la delibera n. 56/2023 indicata in epigrafe quale atto presupposto, in quanto provvedimento di carattere generale; né sono lesivi gli ulteriori atti indicati sempre nell’epigrafe, per i quali, al momento della proposizione del ricorso, era, comunque scaduto il termine decadenziale di impugnazione, essendo stati emanati nel 2022.
Per le esposte ragioni il ricorso va dichiarato in parte inammissibile per carenza di giurisdizione a favore del Giudice ordinario (avanti al quale nei termini e per gli effetti di legge potrà essere riproposta la domanda) e in parte inammissibile per carenza di interesse.
Dalla definizione in rito della controversia e dalla sua natura, emergono ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nei sensi in motivazione, lo dichiara in parte inammissibile per carenza di giurisdizione e in parte inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac Di Grisi', Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
BI RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI RI | Carlo Modica de Mohac Di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.