CA
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 142/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 142/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, V.le Nitta n. 14/C, presso lo studio dell'avv. SPATARO
MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Parte_1
e ha chiesto la riforma della sentenza n. 44/2024, pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di Ragusa in data 8.1.2024.
L'appellante ha esposto che dall'unione non sono nati figli e che il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la sentenza di scioglimento del matrimonio, con la previsione di un assegno mensile divorzile a suo carico e in favore dell'appellato dell'importo di Euro 400,00.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è
stata operata la valutazione delle sue condizioni reddituali, a suo dire errata, non avendo considerato la sopravvenienza della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, e nella parte in cui è stata erroneamente considerata la sussistenza di una situazione di stato di bisogno del resistente, ritenendo priva di motivazione la previsione dell'assegno mensile divorzile posto a suo carico.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non si è tenuto conto della circostanza che il resistente, nel corso del primo grado di giudizio,
non ha dimostrato a quali occasioni professionali ha rinunciato negli anni per dedicarsi alla famiglia, lamentando che l'assegno divorzile riconosciuto non ha funzione compensativo-
perequativa e neppure funzione assistenziale.
Con il terzo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non sono stati disposti accertamenti a carico del resistente, presupponendo che lo stesso vivesse esclusivamente con l'assegno sociale erogato dall' dell'importo mensile di Euro 534,00, CP_2
senza considerare che lei stessa oggi percepisce un rateo pensionistico netto medio di Euro
2.200,00 circa al mese, pari a circa Euro 25.000,00 annui, quindi per un importo inferiore a quello considerato dal Tribunale di Ragusa, e che deve pagare le bollette della casa di Noto e la retta per il ricovero della madre presso una casa di riposo, oltre imposte, pagamento di cartelle a
2 seguito della c.d. rottamazione delle stesse, spese inerenti all'automobile, la spesa annua di Euro
130,00 per l'iscrizione all'Ordine dei medici e via discorrendo.
Ha, infine, aggiunto che la casa coniugale, in comproprietà con il resistente, sita in Pozzallo
(RG), Via Stoccolma n. 7, è stata venduta per la somma di Euro 120.000,00, e che la metà della stessa, pari a Euro 60.000,00, è stata accreditata al resistente che, secondo la sua prospettazione,
vanta emolumenti pensionistici ed assistenziali legati anche alle patologie di cui soffre ed una disponibilità economica.
Non si è costituito in giudizio , e va pertanto dichiarata la sua Controparte_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, i motivi di appello vanno riuniti e trattati congiuntamente: essi sono parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti che seguono.
Va considerato che il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la sentenza n. 1077/2018 del
24.9.2018 di separazione dei coniugi, ponendo a carico dell'odierna appellante il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del resistente dell'importo di Euro 600,00, sul presupposto che il resistente fosse privo di reddito.
Sulla base di un simile ragionamento, la sentenza in questa sede gravata ha previsto il pagamento a carico dell'appellante di un assegno mensile divorzile in favore del resistente.
Dalla visione del fascicolo di primo grado si evince che il resistente, medico, non ha mai lavorato e non ha mai contribuito ai bisogni della famiglia, apparendo assolutamente pacifica la circostanza che abbia contribuito in maniera esclusiva l'appellante sin dal periodo del matrimonio, avvenuto il 5.11.1988.
Con ordinanza del 30.12.2022, il Tribunale di Ragusa ha rilevato che l'odierna appellante non ha proposto richieste istruttorie e non ha prodotto documenti ulteriori, fatta eccezione per i documenti relativi alla sospensione dal servizio presso l'A.S.P. di Ragusa, e nella prima difesa utile (la memoria del 20.4.2023 per l'udienza c.d. cartolare) non ha contestato il precedente provvedimento.
3 L'appellante, che ha svolto la professione di medico, lamenta che le sue condizioni economiche siano sensibilmente peggiorate rispetto al passato, sostenendo che, in data prossima alla conclusione del procedimento di primo grado, ha chiesto di essere collocata in pensione.
Tuttavia, la stessa non ha allegato documentazione reddituale alcuna, ad eccezione di tre cc.dd. cedolini stipendiali dei mesi di giugno, settembre e novembre 2023, dell'importo mensile di Euro 2.260,40.
Solamente nel procedimento odierno l'appellante ha allegato l'atto di vendita dell'immobile in comproprietà con l'appellato del 26.9.2022, dal quale si evince che l'immobile sito in
Pozzallo, Via Stoccolma n. 7/A, è stato venduto per la somma di Euro 120.000,00, assumendo che la somma sopra detta sia stata ripartita in parti uguali tra le parti comproprietarie.
Ebbene, l'appellante stessa riconosce che l'appellato è afflitto da una serie di patologie tali che attualmente è ricoverato presso una struttura residenziale assistita ove è stato collocato dai suoi familiari;
del resto, non ha contestato la ricostruzione operata dal Tribunale in ordine alla circostanza che l'appellato, beneficiario del c.d. reddito di cittadinanza, dell'importo mensile di
Euro 481,00, sia ricoverato in una residenza sanitaria assistita in Noto (SR) dal 20.5.2022,
pagando una retta mensile di Euro 850,00, ricostruzione fondata altresì su certificazioni mediche attestanti il suo precario stato di salute (disturbi psichici, vasculopatia cerebrale, diabete mellito tipo 2) e prodotto nel primo grado di giudizio.
Il Tribunale ha, inoltre, preso atto che l'appellato ha dichiarato di percepire, testualmente,
un “assegno di pensione” dell'importo mensile di Euro 534,00.
D'altro canto, se appare corretta la ricostruzione operata dal Tribunale in ordine alla funzione assistenziale del liquidato assegno mensile divorzile, alla luce degli elementi sopra rilevati, va considerata la circostanza, invero non posta a conoscenza del Tribunale da parte dell'odierna appellante, dell'avvenuta vendita dell'immobile in comproprietà delle parti, che ha verosimilmente incrementato il patrimonio di entrambe le parti di Euro 60.000,00, quindi incrementando anche il patrimonio dell'appellato.
4 Orbene, “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa,
presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e
patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte
del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale
nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali,
ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa
o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass. Civ., sez. I, 11.10.2024 n. 26520).
Nel caso di specie, l'appellato appare attualmente ricoverato in una struttura residenziale assistita, e non riesce a garantire il pagamento della relativa retta mensile mediante la corresponsione della pensione che sembra attualmente percepire: pertanto, appare evidente che lo stesso versi in stato di bisogno e che necessiti di un sostegno quantomeno per garantire il pagamento della retta alla r.s.a., tenuto conto che vi è un evidente divario tra i redditi percepiti dalle parti.
Del resto, l'appellante stessa assume che l'appellato non abbia mai lavorato nel corso della convivenza coniugale e che lei stessa abbia sempre provveduto ai suoi bisogni, senza che l'appellato abbia in concreto fatto nulla per migliorare le sue condizioni reddituali e patrimoniali, tanto è vero che ha aggiunto che la casa in comproprietà è stata invero acquistata all'epoca esclusivamente con il suo denaro, sebbene sia stata poi intestata anche all'appellato.
Appare, pertanto, opportuno confermare la previsione in capo all'appellante del pagamento di un assegno mensile divorzile in favore dell'appellato ma, in riforma della sentenza gravata,
l'assegno stesso va quantificato nel minore importo di Euro 300,00, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
in parziale riforma della sentenza n. 44/2024, pronunciata dal Tribunale di Ragusa in data
8.1.2024, pone a carico di il pagamento di un assegno mensile Parte_1
divorzile in favore di dell'importo di Euro 300,00, con decorrenza Controparte_1
dalla data di deposito della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 Aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 142/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, V.le Nitta n. 14/C, presso lo studio dell'avv. SPATARO
MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Parte_1
e ha chiesto la riforma della sentenza n. 44/2024, pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di Ragusa in data 8.1.2024.
L'appellante ha esposto che dall'unione non sono nati figli e che il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la sentenza di scioglimento del matrimonio, con la previsione di un assegno mensile divorzile a suo carico e in favore dell'appellato dell'importo di Euro 400,00.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è
stata operata la valutazione delle sue condizioni reddituali, a suo dire errata, non avendo considerato la sopravvenienza della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, e nella parte in cui è stata erroneamente considerata la sussistenza di una situazione di stato di bisogno del resistente, ritenendo priva di motivazione la previsione dell'assegno mensile divorzile posto a suo carico.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non si è tenuto conto della circostanza che il resistente, nel corso del primo grado di giudizio,
non ha dimostrato a quali occasioni professionali ha rinunciato negli anni per dedicarsi alla famiglia, lamentando che l'assegno divorzile riconosciuto non ha funzione compensativo-
perequativa e neppure funzione assistenziale.
Con il terzo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non sono stati disposti accertamenti a carico del resistente, presupponendo che lo stesso vivesse esclusivamente con l'assegno sociale erogato dall' dell'importo mensile di Euro 534,00, CP_2
senza considerare che lei stessa oggi percepisce un rateo pensionistico netto medio di Euro
2.200,00 circa al mese, pari a circa Euro 25.000,00 annui, quindi per un importo inferiore a quello considerato dal Tribunale di Ragusa, e che deve pagare le bollette della casa di Noto e la retta per il ricovero della madre presso una casa di riposo, oltre imposte, pagamento di cartelle a
2 seguito della c.d. rottamazione delle stesse, spese inerenti all'automobile, la spesa annua di Euro
130,00 per l'iscrizione all'Ordine dei medici e via discorrendo.
Ha, infine, aggiunto che la casa coniugale, in comproprietà con il resistente, sita in Pozzallo
(RG), Via Stoccolma n. 7, è stata venduta per la somma di Euro 120.000,00, e che la metà della stessa, pari a Euro 60.000,00, è stata accreditata al resistente che, secondo la sua prospettazione,
vanta emolumenti pensionistici ed assistenziali legati anche alle patologie di cui soffre ed una disponibilità economica.
Non si è costituito in giudizio , e va pertanto dichiarata la sua Controparte_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, i motivi di appello vanno riuniti e trattati congiuntamente: essi sono parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti che seguono.
Va considerato che il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la sentenza n. 1077/2018 del
24.9.2018 di separazione dei coniugi, ponendo a carico dell'odierna appellante il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del resistente dell'importo di Euro 600,00, sul presupposto che il resistente fosse privo di reddito.
Sulla base di un simile ragionamento, la sentenza in questa sede gravata ha previsto il pagamento a carico dell'appellante di un assegno mensile divorzile in favore del resistente.
Dalla visione del fascicolo di primo grado si evince che il resistente, medico, non ha mai lavorato e non ha mai contribuito ai bisogni della famiglia, apparendo assolutamente pacifica la circostanza che abbia contribuito in maniera esclusiva l'appellante sin dal periodo del matrimonio, avvenuto il 5.11.1988.
Con ordinanza del 30.12.2022, il Tribunale di Ragusa ha rilevato che l'odierna appellante non ha proposto richieste istruttorie e non ha prodotto documenti ulteriori, fatta eccezione per i documenti relativi alla sospensione dal servizio presso l'A.S.P. di Ragusa, e nella prima difesa utile (la memoria del 20.4.2023 per l'udienza c.d. cartolare) non ha contestato il precedente provvedimento.
3 L'appellante, che ha svolto la professione di medico, lamenta che le sue condizioni economiche siano sensibilmente peggiorate rispetto al passato, sostenendo che, in data prossima alla conclusione del procedimento di primo grado, ha chiesto di essere collocata in pensione.
Tuttavia, la stessa non ha allegato documentazione reddituale alcuna, ad eccezione di tre cc.dd. cedolini stipendiali dei mesi di giugno, settembre e novembre 2023, dell'importo mensile di Euro 2.260,40.
Solamente nel procedimento odierno l'appellante ha allegato l'atto di vendita dell'immobile in comproprietà con l'appellato del 26.9.2022, dal quale si evince che l'immobile sito in
Pozzallo, Via Stoccolma n. 7/A, è stato venduto per la somma di Euro 120.000,00, assumendo che la somma sopra detta sia stata ripartita in parti uguali tra le parti comproprietarie.
Ebbene, l'appellante stessa riconosce che l'appellato è afflitto da una serie di patologie tali che attualmente è ricoverato presso una struttura residenziale assistita ove è stato collocato dai suoi familiari;
del resto, non ha contestato la ricostruzione operata dal Tribunale in ordine alla circostanza che l'appellato, beneficiario del c.d. reddito di cittadinanza, dell'importo mensile di
Euro 481,00, sia ricoverato in una residenza sanitaria assistita in Noto (SR) dal 20.5.2022,
pagando una retta mensile di Euro 850,00, ricostruzione fondata altresì su certificazioni mediche attestanti il suo precario stato di salute (disturbi psichici, vasculopatia cerebrale, diabete mellito tipo 2) e prodotto nel primo grado di giudizio.
Il Tribunale ha, inoltre, preso atto che l'appellato ha dichiarato di percepire, testualmente,
un “assegno di pensione” dell'importo mensile di Euro 534,00.
D'altro canto, se appare corretta la ricostruzione operata dal Tribunale in ordine alla funzione assistenziale del liquidato assegno mensile divorzile, alla luce degli elementi sopra rilevati, va considerata la circostanza, invero non posta a conoscenza del Tribunale da parte dell'odierna appellante, dell'avvenuta vendita dell'immobile in comproprietà delle parti, che ha verosimilmente incrementato il patrimonio di entrambe le parti di Euro 60.000,00, quindi incrementando anche il patrimonio dell'appellato.
4 Orbene, “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa,
presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e
patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte
del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale
nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali,
ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa
o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass. Civ., sez. I, 11.10.2024 n. 26520).
Nel caso di specie, l'appellato appare attualmente ricoverato in una struttura residenziale assistita, e non riesce a garantire il pagamento della relativa retta mensile mediante la corresponsione della pensione che sembra attualmente percepire: pertanto, appare evidente che lo stesso versi in stato di bisogno e che necessiti di un sostegno quantomeno per garantire il pagamento della retta alla r.s.a., tenuto conto che vi è un evidente divario tra i redditi percepiti dalle parti.
Del resto, l'appellante stessa assume che l'appellato non abbia mai lavorato nel corso della convivenza coniugale e che lei stessa abbia sempre provveduto ai suoi bisogni, senza che l'appellato abbia in concreto fatto nulla per migliorare le sue condizioni reddituali e patrimoniali, tanto è vero che ha aggiunto che la casa in comproprietà è stata invero acquistata all'epoca esclusivamente con il suo denaro, sebbene sia stata poi intestata anche all'appellato.
Appare, pertanto, opportuno confermare la previsione in capo all'appellante del pagamento di un assegno mensile divorzile in favore dell'appellato ma, in riforma della sentenza gravata,
l'assegno stesso va quantificato nel minore importo di Euro 300,00, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
in parziale riforma della sentenza n. 44/2024, pronunciata dal Tribunale di Ragusa in data
8.1.2024, pone a carico di il pagamento di un assegno mensile Parte_1
divorzile in favore di dell'importo di Euro 300,00, con decorrenza Controparte_1
dalla data di deposito della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 Aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
6