Ordinanza cautelare 13 giugno 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/06/2025, n. 10827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10827 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10827/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05382/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5382 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio La Matina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso in data 22 febbraio 2022 dal Ministro dell'Interno avente prot. K10/-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno K10/-OMISSIS-, emesso in data 22 febbraio 2022, notificato al ricorrente in data 28 marzo 2022, col quale è stata respinta l’istanza presentata in data 24 maggio 2017 per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n.91.
2. In particolare, esperita l’istruttoria di rito e previo preavviso di rigetto, il Ministero ha respinto l’istanza del ricorrente in ragione della sussistenza di pregiudizi penali a suo carico, e in particolare: in data 3 novembre 2013, notizia di reato all'A.G., segnalato dalla Sottosezione Autostradale di Alessandria per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p. e ricettazione ex art. 648 c.p., cui è seguito l’avvio di un procedimento penale; in data 8 dicembre 2017, violazione amministrativa, contestata dai Carabinieri di Genova NA (GE) per atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c. 1 c.p., e ubriachezza ex art. 688 c. I c.p.
3. Dalla documentazione prodotta a corredo della domanda e dall’istruttoria svolta il Ministero ha, inoltre, ritenuto indimostrata la sussistenza in capo al ricorrente e al relativo nucleo familiare del requisito reddituale normativamente previsto.
4. Avverso il provvedimento di reiezione impugnato il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: Violazione e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 6, 7 e 8 Legge 5 febbraio 1992 n. 91; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; Carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità e sviamento.
Sostiene il ricorrente che, con riferimento al reato di ricettazione di cui all’art.648 c.p., è intervenuta la piena assoluzione con sentenza del Tribunale di Asti del 17 gennaio 2022, per non aver commesso il fatto. Quanto alla carenza reddituale, eccepisce che la certificazione unica 2022 (relativa all’anno 2021) dimostrerebbe la sussistenza di un contratto di lavoro dipendente dal giorno 27 ottobre 2020 con reddito pari ad euro 16.381,40.
5. In data 8 giugno 2022 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando documentazione relativa al procedimento de quo – tra cui il parere della Questura di Asti contrario al rilascio della cittadinanza - ed una relazione difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza n. 3761 del 13 giugno 2022 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente.
7. All’udienza di smaltimento del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e va respinto.
9. In proposito è opportuno ripercorrere, preliminarmente, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in subiecta materia , la quale risulta ormai granitica nell'affermare:
- che l'amplissima discrezionalità dell'amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, sez. II - quater n. 3547 del 18 aprile 2012);
- che “l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (Tar Lazio, sez. II - quater n. 5565 del 4 giugno 2013);
- che “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, sez. II - quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
10. Quanto alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata da questo Tribunale (Tar Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), va in particolare considerato che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell'art. 9, comma 1, della l. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
11. L'ampia discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez., I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; Tar Lazio, sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
12. Pertanto, l'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale. E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell'agire del soggetto (il Ministero dell'interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
13. In tal modo, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, Tar Lazio, sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
14. Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la complessiva situazione del ricorrente, attribuendo valenza ostativa alla presenza di una notizia di reato del 3 novembre 2013 per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p. e ricettazione ex art. 648 c.p., cui è seguito l’avvio di un procedimento penale; la violazione amministrativa contestata dai Carabinieri di Genova NA (GE) in data 8 dicembre 2017 per atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c. 1 c.p., e ubriachezza ex art. 688 c. I c.p.
15. A ciò si aggiunge, come si evince dalla motivazione del provvedimento, l’ulteriore e autonoma motivazione afferente all’incapienza reddituale del richiedente, non avendo quest’ultimo percepito, a quanto emerso in sede istruttoria, alcun reddito, tranne che nel 2016 e nel 2020.
16. In proposito giova ricordare che nel procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza, l'Amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile, ma anche la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi in modo tale da escludere che egli possa gravare sulla finanza pubblica.
17. Il richiedente lo status civitatis deve, infatti, dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, Tar Lazio, sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011). In questo quadro, la valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., Tar Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) - che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell'art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 - sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall'art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572, in modo tale che emerga chiaramente il possesso stabile e continuo di un reddito idoneo. (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 240/2021; Tar Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022).
18. In proposito è utile ricordare che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “ concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
19. Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, Tar Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
20. A tal fine, l'Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K. 60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
21. Sulla legittimità del parametro in questione, in assenza di base normativa, la giurisprudenza ha ancora affermato che “ non può convenirsi con le affermazioni di cui al ricorso, secondo le quali l'amministrazione non potrebbe considerare “indefettibile” la soglia reddituale, in quanto essa non è precisata da atti aventi rango primario. Quello che conta, invero, è che il requisito reddituale minimo integri una delle condizioni che devono risulTare soddisfatte ai fini dell'acquisizione dello status di cittadino italiano, come pacificamente imposto dalle previsioni del d.m. 22 novembre 1994, prima richiamato. Va da sé che, a tal fine, una soglia minima deve essere individuata a fini di certezza, allo scopo di eviTare arbitrarie e divergenti valutazioni da parte dell'amministrazione, e tale soglia è, allo stato, quella già più sopra ricostruita, considerata valido parametro anche dalla costante giurisprudenza ” (Tar Lazio, sez. V bis, n. 9582/2023).
22. Peraltro, come già ricordato sopra, la soglia in contestazione, recepita dalla citata Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K. 60.1 del 5 gennaio 2007, è stata costantemente ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; Tar Lazio, sez. II quater, n. 1833/2015) “ in quanto con un reddito inferiore si potrebbe usufruire di eventuali provvidenze previste per i cittadini in stato di indigenza, che graverebbero ulteriormente sul bilancio dello Stato” (Tar Lazio, sez. I ter, n. 2650/2002; Tar Liguria, sez. II, n. 4/2005).
23. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l’istante ha maturato un reddito in maniera intermittente, correttamente valutata dall’Amministrazione resistente come inidonea a fondare un giudizio prognostico positivo, circa la capacità della ricorrente ad adempiere, nel tempo, agli oneri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. Né soccorre a detta carenza la documentazione depositata dal ricorrente in sede di giudizio, trattandosi di documentazione relativa al solo anno di imposta 2021, a fronte di un’istanza presentata nell’anno 2017.
24. Sul punto, il Collegio ritiene quindi che non possono essere mosse fondate censure all' agere dell'autorità procedente, considerato che l'Amministrazione in presenza di un reddito insufficiente e non stabile non avrebbe potuto pervenire ad alcun esito difforme.
25. Le considerazioni svolte con riguardo al profilo reddituale giustificano già di per sé il rigetto del ricorso; infatti, trattandosi di provvedimento plurimotivato, l'accertamento della legittimità di una delle diverse (e indipendenti l'una dall'altra) motivazioni a base dell'atto rende irrilevante l'esame degli ulteriori profili di censura riguardanti le ulteriori motivazioni che lo sorreggono (“ in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale” , cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190, richiamata anche da Tar Lazio, sez. V bis, n. 2391 del 3 febbraio 2025) .
26. In ogni caso, e per completezza dell'analisi, il Collegio ritiene prive di pregio anche le ulteriori censure formulate dal ricorrente con riferimento ai pregiudizi penali indicati nel provvedimento di reiezione gravato.
27. Al riguardo il ricorrente ha dedotto l’intervenuta piena archiviazione nel febbraio 2022 del procedimento penale avviato per il reato di ricettazione, nulla deducendo circa la seconda contestazione (atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c. 1 c.p., e ubriachezza ex art. 688 c. I c.p.).
28. Trattasi per questa seconda fattispecie di condotta del 2017, che rientra quindi nel decennio antecedente la richiesta di concessione, presentata nello stesso anno, idonea a sorreggere il giudizio di inaffidabilità del ricorrente.
29. Non assume invece rilievo in questa sede quanto dedotto dall’Amministrazione resistente, per la prima volta in sede difensiva, circa la sussistenza dell’ulteriore elemento del mendacio, atteso che il ricorrente, in sede di compilazione della domanda di cittadinanza, non avrebbe dichiarato la sussistenza di procedimenti penali a suo carico; trattasi infatti, a ben vedere, di un dato non considerato nel provvedimento impugnato ai fini della reiezione dell’istanza.
30. In conclusione, il provvedimento risulta, per le ragioni esposte, adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
31. D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
32. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.