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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 903/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 06/02/2025, alle ore 09:27, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per 'Avv. BENELLI MATTIA e l'avv. RAGGI SIMONE;
Parte_1 Per è presente l'avv. Controparte_1
CA a che produce in giudizio. Le parti chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. CP_ chiede la compensazione delle spese.
ricorrente, nel discutere gli aspetti di merito della causa, si oppone alla compensazione e chiede la liquidazione in base a soccombenza virtuale. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 903/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BENELLI Parte_1 C.F._1 MATTIA e dall'Avv. RAGGI SIMONE ( , presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all'a Parte ricorrente contro (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 dio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/11/2024, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con l' Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, sospendere
[...]
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, B. Accogliere il ricorso e, per l'effetto ANNULLARE il provvedimento impugnato;
C. In ogni caso, Condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- della notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 0I-002258664 relativa ad atto di accertamento n.
492704/10/2021.0127190 del 04.10.2021; CP_1
- dell'illegittimità del provvedimento per intervenuto fallimento della società di cui la ricorrente era legale rappresentante, dichiarato con sentenza del Tribunale di Lodi n. 60/2019;
- dell'impossibilità di procedere al versamento dei contributi dovuti.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' Controparte_2 esponendo dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta da parte dell'Ufficio
[...]
Amministrativo competente. Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese compensate.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti. Pag. 1 di 4 All'odierna udienza, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Entrambe le parti chiedono che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che: “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Cass. n. 271/06; v. anche Cass., Sez. Lav.,
Sentenza n. 1089 del 24/01/2003; v. cass. civ. sent. n. 6617 del 2012).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto” (v. cass. Ord. n.
22446 del 2016) e “la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale” (v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/09/2016, n. 18530). CP_ Risulta dai documenti prodotti da che l'ordinanza ingiunzione notificata alla ricorrente sia stata annullata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in punto di spese del giudizio, “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame” (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 17/02/2016, n. 3148; conformi, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/06/2023, n. 17256 e si veda la recente Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
14/10/2024, n. 26622 e, seppur come principio espresso per il processo tributario, si veda Cass. civ., Sez.
V, Ordinanza, 05/07/2024, n. 18474; si veda datata Cass. civ., Sez. lavoro, 27/12/1999, n. 14576) e che:
“nel regolamento delle spese processuali il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda. La pronuncia d'inammissibilità della domanda registra la soccombenza effettiva della parte attrice e, quindi, è disatteso il principio della soccombenza se, in ragione della soccombenza virtuale, il rimborso delle spese sia posto a carico del convenuto in giudizio con un'azione dichiarata "inammissibile" e dunque totalmente vittorioso” (Cass. civ. Sez. I, 28/03/2001, n. 4442).
Le spese di lite vengono liquidate sulla base del principio della soccombenza virtuale (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 31/08/2020, n. 18128; v. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 04-11-2016, n. 22446), che significa decidere, con un apprezzamento di fatto che prescinde dal fatto sopravvenuto, se la domanda avrebbe dovuto essere ragionevolmente accolta ovvero rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. del 27/09/2002, n. 14023; Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 08/07/2010, n. 16150).
Come è stato affermato, l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su
Pag. 2 di 4 una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (v. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord. del 11/08/2022, n. 24714; allude a: “una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, Cass. civ., Sez. II, Sent. del 29/11/2016, n. 24234). CP_ Nel caso di specie, non avrebbe dovuto emettere l'ordinanza opposta a fronte del dichiarato fallimento della società Impresa Contardi s.r.l. in liquidazione, di cui la ricorrente, obbligata solidale, era rappresentante legale (fallimento dichiarato dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 60/2019 del 29.11.2019).
La domanda attorea, dunque, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'Istituto e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.). - la riduzione del 50% per la pronuncia in rito ai sensi dell'art. 4 comma 9 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti del giudizio;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 440,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 3 di 4
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 06/02/2025, alle ore 09:27, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per 'Avv. BENELLI MATTIA e l'avv. RAGGI SIMONE;
Parte_1 Per è presente l'avv. Controparte_1
CA a che produce in giudizio. Le parti chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. CP_ chiede la compensazione delle spese.
ricorrente, nel discutere gli aspetti di merito della causa, si oppone alla compensazione e chiede la liquidazione in base a soccombenza virtuale. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 903/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BENELLI Parte_1 C.F._1 MATTIA e dall'Avv. RAGGI SIMONE ( , presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all'a Parte ricorrente contro (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 dio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/11/2024, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con l' Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, sospendere
[...]
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, B. Accogliere il ricorso e, per l'effetto ANNULLARE il provvedimento impugnato;
C. In ogni caso, Condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- della notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 0I-002258664 relativa ad atto di accertamento n.
492704/10/2021.0127190 del 04.10.2021; CP_1
- dell'illegittimità del provvedimento per intervenuto fallimento della società di cui la ricorrente era legale rappresentante, dichiarato con sentenza del Tribunale di Lodi n. 60/2019;
- dell'impossibilità di procedere al versamento dei contributi dovuti.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' Controparte_2 esponendo dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta da parte dell'Ufficio
[...]
Amministrativo competente. Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese compensate.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti. Pag. 1 di 4 All'odierna udienza, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Entrambe le parti chiedono che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che: “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Cass. n. 271/06; v. anche Cass., Sez. Lav.,
Sentenza n. 1089 del 24/01/2003; v. cass. civ. sent. n. 6617 del 2012).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto” (v. cass. Ord. n.
22446 del 2016) e “la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale” (v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/09/2016, n. 18530). CP_ Risulta dai documenti prodotti da che l'ordinanza ingiunzione notificata alla ricorrente sia stata annullata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in punto di spese del giudizio, “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame” (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 17/02/2016, n. 3148; conformi, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/06/2023, n. 17256 e si veda la recente Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
14/10/2024, n. 26622 e, seppur come principio espresso per il processo tributario, si veda Cass. civ., Sez.
V, Ordinanza, 05/07/2024, n. 18474; si veda datata Cass. civ., Sez. lavoro, 27/12/1999, n. 14576) e che:
“nel regolamento delle spese processuali il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda. La pronuncia d'inammissibilità della domanda registra la soccombenza effettiva della parte attrice e, quindi, è disatteso il principio della soccombenza se, in ragione della soccombenza virtuale, il rimborso delle spese sia posto a carico del convenuto in giudizio con un'azione dichiarata "inammissibile" e dunque totalmente vittorioso” (Cass. civ. Sez. I, 28/03/2001, n. 4442).
Le spese di lite vengono liquidate sulla base del principio della soccombenza virtuale (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 31/08/2020, n. 18128; v. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 04-11-2016, n. 22446), che significa decidere, con un apprezzamento di fatto che prescinde dal fatto sopravvenuto, se la domanda avrebbe dovuto essere ragionevolmente accolta ovvero rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. del 27/09/2002, n. 14023; Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 08/07/2010, n. 16150).
Come è stato affermato, l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su
Pag. 2 di 4 una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (v. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord. del 11/08/2022, n. 24714; allude a: “una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, Cass. civ., Sez. II, Sent. del 29/11/2016, n. 24234). CP_ Nel caso di specie, non avrebbe dovuto emettere l'ordinanza opposta a fronte del dichiarato fallimento della società Impresa Contardi s.r.l. in liquidazione, di cui la ricorrente, obbligata solidale, era rappresentante legale (fallimento dichiarato dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 60/2019 del 29.11.2019).
La domanda attorea, dunque, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'Istituto e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.). - la riduzione del 50% per la pronuncia in rito ai sensi dell'art. 4 comma 9 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti del giudizio;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 440,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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