Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5983.2020 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Tommasi dom.
CONTRO
CP_1
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo accertarsi che nel quinquennio antecedente la domanda del 25.10.19 versava nella impossibilità di svolgere attività lavorativa con conseguente applicazione della neutralizzazione ex art.37 dPR 818.1957 e quindi il proprio diritto alla pensione di inabilità o almeno dell'assegno ex l.222.1984 dalla domanda amministrativa ed al pagamento dei connessi ratei, oltre accessori, con conseguente condanna CP_ di al relativo pagamento e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, commessa dall'1.2.91 all'11.3.15, abbia invano formulato domanda in sede amministrativa (in data 25.10.19) funzionale al conseguimento della pensione ex l.222.1984 e come la domanda sia stata rigettata difettando il requisito dei 156 cs negli ultimi 5 anni;
come l'art.37 dPR 818 del 26.4.57 consenta invero la neutralizzazione dei periodi di malattia.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
1952, n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due commi dell'art. 15 del presente decreto.
Allo stesso modo vanno considerati:
a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell'art. 6 della L. 26 agosto 1950, n. 860 , nel testo modificato dalla L. 23 maggio 1951, n. 394 ;
b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;
c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a), punto
2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, numero 1827 .
I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, lettera b), sub art. 2, e dall'art. 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n.
218, per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti, e dall'art. 17 del R.D.L. 14 aprile
1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonché dal computo del biennio previsto dall'art. 19 dello stesso R.D.L. per il diritto alla indennità di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 56, lettera c), del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , per i periodi di servizio militare.
I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidità o per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”.
La neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata ed altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso;
e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico [CC.
Sez. L - , Sentenza n. 26667 del 22/10/2018]
Infatti, in particolare, il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37, (Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) al secondo comma, lettera d), contempla
"i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dal D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, art. 56, lett. a), punto 2".
Quest'ultima norma, a sua volta, stabilisce, per quel che qui interessa, che, "dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:.... 2) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità"[Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 14/01/2016) 05-04-2016, n. 6585]
Per quanto interessa in questa sede rilevano pertanto i periodi di malattia superiori all'anno.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni ritiene questo decidente di poter far proprie.
È quindi emerso come la ricorrente nel quinquennio antecedente la domanda del 25.10.19 ha versato nella impossibilità di svolgere un proficuo lavoro e che versa ancora in detta condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La pensione di inabilità, come è noto, spetta solo in caso di assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità ovvero di difetto fisico o mentale.
Legittimato a conseguirla è l'assicurato il quale, al tempo della domanda, abbia almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui quanto meno tre nel quinquennio precedente la domanda stessa. Infatti, il I comma dell'art.2 l.222 del 1984 recita: “si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_2
, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva
[...] alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, sottintende l'accertamento dell'impossibilita' assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, secondo il tenore di cui all'art. 2 della legge n. 222 del 1984. Impossibilità questa che, tuttavia, deve essere oggetto di una attenta valutazione capace di apprezzare le peculiarità della fattispecie posta al vaglio dell'autorità adita. In particolare occorre tenere in debita considerazione la concreta possibilità di reimpiego delle eventuali energie lavorative residue accertate facendo riferimento non solo alla tipologia patologica riscontrata, ma anche alle generali attitudini del soggetto.
Conseguentemente, neutra di per sé appare la circostanza che la patologia accertata non determini una invalidità nella percentuale massima ipotizzabile: circostanza questa che invero di per sé non escute l'astratta possibilità di conseguire una pensione di inabilità se, nel caso concreto si accerti che la residua capacità non possa essere reinvestita in attività confacenti rispetto a quella già svolta e comunque alle attitudini del soggetto de quo. Una diversa soluzione ermeneutica rifletterebbe semmai un approccio meramente esegetico all'art. 2 della legge n. 222 del 1984, incapace pertanto di coglierne il significato e quindi minando la possibilità di conseguire gli obiettivi viceversa perseguiti dall'ordinamento in materia. Anzi, occorre evidenziare, del resto, come non pregiudichi la possibilità di conseguire detta prestazione neppure quella residua capacità che consenta esclusivamente attività lavorative non proficue;
che è quanto si può affermare sulla scorta del combinato disposto tra gli artt. 1 e 38 Cost..
Invero, il lavoro che non consente il conseguimento della prestazione previdenziale è soltanto quello che, espletato in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato e non dequalificanti, abbia il requisito della remuneratività, e sia quindi idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.).
L'assegno ordinario di invalidità può essere conseguito dall'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo, per infermità, difetto fisico o mentale, in relazione ad occupazioni compatibili rispetto alle sue attitudini. Legittimato a conseguirla è l'assicurato che, alla data della domanda, abbia già maturato cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda relativa.
Alla luce delle conclusioni peritali, si deve ritenere la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento della pensione ex l.222 del 1984 con decorrenza dalla data indicata dal CP_ consulente tecnico d'ufficio, con conseguente condanna di al pagamento di detta prestazione con decorrenza come per legge, prestazione da maggiorare degli interessi legali e da rivalutare esclusivamente per la parte eccedente gli interessi medesimi e salvo quanto già corrisposto a detto titolo.
In proposito giova ricordare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
Segue la soccombenza la definizione delle spese siccome liquidate in dispositivo.
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Il Tribunale in composizione monocratica,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
dichiara la sussistenza sin dal 25.10.19 delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento del CP_ diritto di parte ricorrente a conseguire la pensione ex l.222 del 1984 e condanna al pagamento di detta prestazione con decorrenza come per legge, oltre interessi legali e rivalutazione siccome indicato in parte motiva.
CP_ Pone le spese di consulenza siccome liquidate a carico di
CP_ Condanna a tenere indenne parte avversa per le spese legali sostenute e che liquida in misura di € 4201,00 per competenze, oltre iva e cpa, da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 04/06/2025
Lorenzo Bellanova