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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5701 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 560/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 11.01.2021 n. 53), vertente tra p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentata e difesa dall'avv. Luca Bocchetti, c.f. , appellante C.F._1
e p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Amato, c.f. , appellata C.F._2
nonché
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Del Controparte_2 C.F._3
Gaudio, c.f. appellato C.F._4
e
, appellata contumace CP_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del giorno 8.04.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del giorno 8.04.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di trenta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le
1 memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Fatti di causa
1. e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità nei con- CP_4 Controparte_5
fronti del minore , convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre An- Controparte_2
nunziata, la e ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni patiti dal minore Parte_1
in conseguenza del sinistro occorso il 19.11.2012, alle ore 19.15 circa. Infatti, mentre patti- nava sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio ubicata nel parco del Centro Commerciale La Car- tiera a Pompei, il minore cadde a causa delle irregolarità dovute a mancata manutenzione della pista, riportando la frattura-distacco epifisi distale tibia e frattura perone della gamba destra. Alla luce di quanto esposto, chiesero che venisse accertata e dichiarata la responsabi- lità esclusiva, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., della a socio unico, con- Parte_1
trollata da TT soc. coop e , nella sua qualità di proprietaria del Centro Parte_2
Commerciale “La Cartiera” e dunque custode della pista di pattinaggio e, per l'effetto, venis- se condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
[...]
nella misura di € 46.068,90. CP_2
Costituitasi in giudizio, la eccepì la propria carenza di legittimazione passiva per Parte_1
Contr aver sottoscritto con la a Srl, in data 6.11.2012, contratto di concessione degli spazi da adibire a pista di pattinaggio, il cui art. 6 pone la manutenzione degli spazi a carico della
Contr a, con esonero della da qualsiasi responsabilità. Chiese, dunque, la chiamata in Pt_1
Contr causa della a Srl, quale concessionaria e manutentrice degli spazi oggetto di causa e perciò legittimata passiva. Dedusse, in ogni caso, l'infondatezza della domanda. In subordine, chiese di essere manlevata dalla compagnia , di cui chiese e ottenne la chiamata CP_3
in causa.
Si costituì l , aderendo alle difese della propria assicurata ed eccependo, nei suoi CP_3
confronti, la prescrizione del diritto azionato ex art. 2952, co.2, c.c., nonché l'inoperatività della polizza. Contr
Costituitasi in giudizio, la a eccepì l'improcedibilità della domanda per mancato espe- rimento della negoziazione assistita, la propria carenza di legittimazione passiva per essere la pista di pattinaggio luogo del sinistro all'epoca dei fatti gestita dall'ASD ASKI, nonché l'infon- datezza della domanda attrice di cui chiese il rigetto con condanna degli attori ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
2 Con comparsa di intervento volontario, si costituì , nelle more divenuto Controparte_2
maggiorenne.
2. All'esito dell'istruttoria (documenti, c.t.u., prova per testi), il Tribunale di Torre Annun- ziata ha così provveduto: “1) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
[.
, dell'importo di € 11.238,32 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della senten- za al saldo. 2) Rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
, nonché le domande proposte nei confronti di 3) Condanna alla re-
[...] CP_1 Parte_1
fusione, nei confronti di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 4.800,00 per com- pensi professionali ed € 545,00 per spese, oltre spese generali IVA e CA, con distrazione in fa- vore del procuratore antistatario. 4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite nei rapporti tra ed , nonché tra e 5) Pone le spese di Parte_1 CP_3 Parte_1 CP_1
CTU definitivamente a carico di . Parte_1
In motivazione, per quanto ancora interessa, il Tribunale ha osservato che:
- il contratto denominato “concessione temporanea di spazio”, tra la e la CP_7 CP_1
[...
del 6.11.2012, risulta registrato il 6.12.2012, data successiva al sinistro oggetto di causa;
- il contratto aveva, pertanto, efficacia inter partes sin dalla stipula, ma risultava opponibile ai terzi solo a decorrere dalla registrazione;
- la dinamica del sinistro, così come prospettata in citazione, ha trovato conferma sia nelle dichiarazioni testimoniali, sia nel verbale di pronto soccorso;
- non risulta provato il caso fortuito;
- tenuto conto che aveva, all'epoca dell'infortunio, la capacità di prevenire e Controparte_2
percepire il pericolo e che non era la prima volta che pattinava presso il medesimo impianto, può ritenersi che wegli non avesse prestato la dovuta diligenza nel percorrere la pista in evi- dente cattivo stato di manutenzione, concorrendo nella determinazione del sinistro nella mi- sura del 50%;
- in ordine al quantum risarcitorio ci si può rifare alle conclusioni della c.t.u.;
- dall'importo liquidabile va detratta la somma di € 1.000,00 già ricevuta dal danneggiato in data 21.05.2014 dalla , onde l'importo infine dovuto ammonta a € Controparte_8
11.238,32, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- va accolta l'eccezione di prescrizione proposta dalla nei confronti della CP_3 Pt_1
3. ha proposto appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a. Accogliere la Parte_1
3 domanda di condanna da parte di nei confronti di e, per l'effetto, con- Parte_1 CP_1
dannare quest'ultima a tenere indenne dai costi a seguito della condanna al risar- Parte_1
cimento a titolo di sorta capitale, spese e competenze liquidate. b. In subordine condannare in solido con al risarcimento del danno in favore dell'attore, nonché alla CP_1 Parte_1
refusione delle spese e competenze, sempre in solido con l'allora convenuta principale. c.
Condannare al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio CP_1
grado di giudizio, da attribuirsi, al sottoscritto procuratore anticipatario”.
4. Si è costituita la e ha così concluso: “- confermare la sentenza impugnata;
- CP_1
confermare il rigetto della domanda nei confronti della a c.r., perché inammissibi- CP_1
le e infondata in fatto ed in diritto;
- condannare l'appellante, o chi sarà riconosciuto soc- combente, al pagamento delle spese di consulenza, nonché degli esborsi e compensi profes- sionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali (…), c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
5. Si è costituito e ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chie- Controparte_2
dendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spe- se di lite.
6. Nonostante la ritualità della sua evocazione in giudizio, non si è costituita la . CP_3
Ragioni della decisione
7. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tri- bunale, pur avendo ritenuto che la scrittura privata tra e vesse efficacia tra le Pt_1 CP_1
parti sin dalla sua stipula, non ha poi conseguentemente condannato unitamente a CP_1
al risarcimento dei danni subiti da , così da determinare o una solida- Pt_1 Controparte_2
rietà passiva o un diritto di regresso della convenuta principale nei confronti della chiamata in causa.
8. L'appello è fondato. Come evidenziato anche dal giudice di primo grado, l'art.
5.4. del contratto di “concessione temporanea di spazio” (allegato alla produzione di primo grado della ridepositato telematicamente dall'appellante), intercorso tra (conceden- Pt_1 Pt_1
te) e concessionaria), prevede che “La concessionaria si impegna altresì a manlevare CP_1
e tenere indenne la Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che pos- sano comunque derivare a sé stessa e/o a terzi dalle merci e/o prodotti e/o servizi forniti dal- la Concessionaria, ovvero da fatto doloso o colposo proprio, dei propri collaboratori o dipen- denti, o da terzi in genere”.
4 Da ciò deriva che mediante la conclusione del contratto la ccettava di manlevare e CP_1
garantire la da “danni diretti e indiretti” subiti da terzi, proprio come quelli verificatisi Pt_1
nel caso in esame a . Pertanto, tenuto conto dell'operatività di tale clausola, Controparte_2
la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda della Pt_4
volta a essere tenuta indenne dalla da quanto dalla prima dovuto, a titolo di ri-
[...] CP_1
sarcimento del danno in favore di . Controparte_2
[...
9.1. Sulle spese di primo grado va innanzitutto considerato che nei rapporti tra e Pt_1
CP_
resta ferma la compensazione integrale poiché tale statuizione non ha formato oggetto di gravame.
Resta ferma anche la condanna di al pagamento delle spese in favore di Pt_1 Parte_5
vatore e non sussiste alcun diritto di di essere rimborsata dei relativi importi da Pt_1
la cui garanzia, a termini di contratto, non era estesa alle spese legali. CP_1
Vanno invece regolamentate ex novo – a carico di in quanto soccombente – le spe- CP_1
se di primo grado nei rapporti tra e attesa la riforma sul punto della sentenza Pt_1 CP_1
impugnata. Vanno perciò liquidate in base al DM 55/2014 e successive modifiche applicabili ratione temporis, scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, importi medi: € 875,00 per fase di studio;
€ 740,00 per fase introduttiva;
€ 1.600,00 (istruttoria trattazione) ed € 1.620,00 (de- cisionale). Totale € 4.835,00 oltre accessori.
9.2. Le spese del secondo grado, nel rapporto tra e vanno regolate secondo Pt_1 CP_1
soccombenza, DM 55/2014 e successive modifiche, scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, importi medi.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00) e de- cisionale (€ 1.911,00), per un totale di € 3.966,00 oltre accessori. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svol- gimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diver- samente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso
5 della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
Non deve provvedersi alla regolazione delle spese di secondo grado tra e CP_1 [...]
, atteso che l'appello è stato notificato a quest'ultimo solo a titolo di litis denuntia- CP_2
tio, ma l'appellante non ha rivolto alcuna domanda nei confronti di (Cass. 4352/2019). CP_2
10. Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di e in solido nei rapporti Parte_1 CP_1
esterni e ripratite tra loro al 50% nei rapporti interni.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in contraddittorio con e Parte_1 CP_1 CP_3 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 11.01.2021 n. 53, così prov- CP_2
vede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a rimborsare a quanto da questa corrisposto a in ese- CP_1 Parte_1 Controparte_2
cuzione del capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata;
b) condanna la alla rifusione, in favore della con distrazione in favore CP_1 Parte_1
dell'avv. Luca Bocchetti, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate:
-- per il primo grado in € 4.835,00 per compensi ed € 725,25 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- per il secondo grado in € 3.966,00 per compensi ed € 594,90 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- oltre (per entrambi i gradi) rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamente pagato per IVA e CPA;
Parte_1
c) nulla sulle spese del secondo grado nei confronti di e;
CP_3 Controparte_2
d) spese di c.t.u. definitivamente poste a carico di e in solido, ripartite Parte_1 CP_1
al 50% nei interni.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
6
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 560/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 11.01.2021 n. 53), vertente tra p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentata e difesa dall'avv. Luca Bocchetti, c.f. , appellante C.F._1
e p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Amato, c.f. , appellata C.F._2
nonché
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Del Controparte_2 C.F._3
Gaudio, c.f. appellato C.F._4
e
, appellata contumace CP_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del giorno 8.04.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del giorno 8.04.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di trenta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le
1 memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Fatti di causa
1. e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità nei con- CP_4 Controparte_5
fronti del minore , convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre An- Controparte_2
nunziata, la e ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni patiti dal minore Parte_1
in conseguenza del sinistro occorso il 19.11.2012, alle ore 19.15 circa. Infatti, mentre patti- nava sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio ubicata nel parco del Centro Commerciale La Car- tiera a Pompei, il minore cadde a causa delle irregolarità dovute a mancata manutenzione della pista, riportando la frattura-distacco epifisi distale tibia e frattura perone della gamba destra. Alla luce di quanto esposto, chiesero che venisse accertata e dichiarata la responsabi- lità esclusiva, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., della a socio unico, con- Parte_1
trollata da TT soc. coop e , nella sua qualità di proprietaria del Centro Parte_2
Commerciale “La Cartiera” e dunque custode della pista di pattinaggio e, per l'effetto, venis- se condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
[...]
nella misura di € 46.068,90. CP_2
Costituitasi in giudizio, la eccepì la propria carenza di legittimazione passiva per Parte_1
Contr aver sottoscritto con la a Srl, in data 6.11.2012, contratto di concessione degli spazi da adibire a pista di pattinaggio, il cui art. 6 pone la manutenzione degli spazi a carico della
Contr a, con esonero della da qualsiasi responsabilità. Chiese, dunque, la chiamata in Pt_1
Contr causa della a Srl, quale concessionaria e manutentrice degli spazi oggetto di causa e perciò legittimata passiva. Dedusse, in ogni caso, l'infondatezza della domanda. In subordine, chiese di essere manlevata dalla compagnia , di cui chiese e ottenne la chiamata CP_3
in causa.
Si costituì l , aderendo alle difese della propria assicurata ed eccependo, nei suoi CP_3
confronti, la prescrizione del diritto azionato ex art. 2952, co.2, c.c., nonché l'inoperatività della polizza. Contr
Costituitasi in giudizio, la a eccepì l'improcedibilità della domanda per mancato espe- rimento della negoziazione assistita, la propria carenza di legittimazione passiva per essere la pista di pattinaggio luogo del sinistro all'epoca dei fatti gestita dall'ASD ASKI, nonché l'infon- datezza della domanda attrice di cui chiese il rigetto con condanna degli attori ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
2 Con comparsa di intervento volontario, si costituì , nelle more divenuto Controparte_2
maggiorenne.
2. All'esito dell'istruttoria (documenti, c.t.u., prova per testi), il Tribunale di Torre Annun- ziata ha così provveduto: “1) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
[.
, dell'importo di € 11.238,32 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della senten- za al saldo. 2) Rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
, nonché le domande proposte nei confronti di 3) Condanna alla re-
[...] CP_1 Parte_1
fusione, nei confronti di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 4.800,00 per com- pensi professionali ed € 545,00 per spese, oltre spese generali IVA e CA, con distrazione in fa- vore del procuratore antistatario. 4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite nei rapporti tra ed , nonché tra e 5) Pone le spese di Parte_1 CP_3 Parte_1 CP_1
CTU definitivamente a carico di . Parte_1
In motivazione, per quanto ancora interessa, il Tribunale ha osservato che:
- il contratto denominato “concessione temporanea di spazio”, tra la e la CP_7 CP_1
[...
del 6.11.2012, risulta registrato il 6.12.2012, data successiva al sinistro oggetto di causa;
- il contratto aveva, pertanto, efficacia inter partes sin dalla stipula, ma risultava opponibile ai terzi solo a decorrere dalla registrazione;
- la dinamica del sinistro, così come prospettata in citazione, ha trovato conferma sia nelle dichiarazioni testimoniali, sia nel verbale di pronto soccorso;
- non risulta provato il caso fortuito;
- tenuto conto che aveva, all'epoca dell'infortunio, la capacità di prevenire e Controparte_2
percepire il pericolo e che non era la prima volta che pattinava presso il medesimo impianto, può ritenersi che wegli non avesse prestato la dovuta diligenza nel percorrere la pista in evi- dente cattivo stato di manutenzione, concorrendo nella determinazione del sinistro nella mi- sura del 50%;
- in ordine al quantum risarcitorio ci si può rifare alle conclusioni della c.t.u.;
- dall'importo liquidabile va detratta la somma di € 1.000,00 già ricevuta dal danneggiato in data 21.05.2014 dalla , onde l'importo infine dovuto ammonta a € Controparte_8
11.238,32, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- va accolta l'eccezione di prescrizione proposta dalla nei confronti della CP_3 Pt_1
3. ha proposto appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a. Accogliere la Parte_1
3 domanda di condanna da parte di nei confronti di e, per l'effetto, con- Parte_1 CP_1
dannare quest'ultima a tenere indenne dai costi a seguito della condanna al risar- Parte_1
cimento a titolo di sorta capitale, spese e competenze liquidate. b. In subordine condannare in solido con al risarcimento del danno in favore dell'attore, nonché alla CP_1 Parte_1
refusione delle spese e competenze, sempre in solido con l'allora convenuta principale. c.
Condannare al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio CP_1
grado di giudizio, da attribuirsi, al sottoscritto procuratore anticipatario”.
4. Si è costituita la e ha così concluso: “- confermare la sentenza impugnata;
- CP_1
confermare il rigetto della domanda nei confronti della a c.r., perché inammissibi- CP_1
le e infondata in fatto ed in diritto;
- condannare l'appellante, o chi sarà riconosciuto soc- combente, al pagamento delle spese di consulenza, nonché degli esborsi e compensi profes- sionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali (…), c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
5. Si è costituito e ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chie- Controparte_2
dendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spe- se di lite.
6. Nonostante la ritualità della sua evocazione in giudizio, non si è costituita la . CP_3
Ragioni della decisione
7. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tri- bunale, pur avendo ritenuto che la scrittura privata tra e vesse efficacia tra le Pt_1 CP_1
parti sin dalla sua stipula, non ha poi conseguentemente condannato unitamente a CP_1
al risarcimento dei danni subiti da , così da determinare o una solida- Pt_1 Controparte_2
rietà passiva o un diritto di regresso della convenuta principale nei confronti della chiamata in causa.
8. L'appello è fondato. Come evidenziato anche dal giudice di primo grado, l'art.
5.4. del contratto di “concessione temporanea di spazio” (allegato alla produzione di primo grado della ridepositato telematicamente dall'appellante), intercorso tra (conceden- Pt_1 Pt_1
te) e concessionaria), prevede che “La concessionaria si impegna altresì a manlevare CP_1
e tenere indenne la Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che pos- sano comunque derivare a sé stessa e/o a terzi dalle merci e/o prodotti e/o servizi forniti dal- la Concessionaria, ovvero da fatto doloso o colposo proprio, dei propri collaboratori o dipen- denti, o da terzi in genere”.
4 Da ciò deriva che mediante la conclusione del contratto la ccettava di manlevare e CP_1
garantire la da “danni diretti e indiretti” subiti da terzi, proprio come quelli verificatisi Pt_1
nel caso in esame a . Pertanto, tenuto conto dell'operatività di tale clausola, Controparte_2
la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda della Pt_4
volta a essere tenuta indenne dalla da quanto dalla prima dovuto, a titolo di ri-
[...] CP_1
sarcimento del danno in favore di . Controparte_2
[...
9.1. Sulle spese di primo grado va innanzitutto considerato che nei rapporti tra e Pt_1
CP_
resta ferma la compensazione integrale poiché tale statuizione non ha formato oggetto di gravame.
Resta ferma anche la condanna di al pagamento delle spese in favore di Pt_1 Parte_5
vatore e non sussiste alcun diritto di di essere rimborsata dei relativi importi da Pt_1
la cui garanzia, a termini di contratto, non era estesa alle spese legali. CP_1
Vanno invece regolamentate ex novo – a carico di in quanto soccombente – le spe- CP_1
se di primo grado nei rapporti tra e attesa la riforma sul punto della sentenza Pt_1 CP_1
impugnata. Vanno perciò liquidate in base al DM 55/2014 e successive modifiche applicabili ratione temporis, scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, importi medi: € 875,00 per fase di studio;
€ 740,00 per fase introduttiva;
€ 1.600,00 (istruttoria trattazione) ed € 1.620,00 (de- cisionale). Totale € 4.835,00 oltre accessori.
9.2. Le spese del secondo grado, nel rapporto tra e vanno regolate secondo Pt_1 CP_1
soccombenza, DM 55/2014 e successive modifiche, scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, importi medi.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00) e de- cisionale (€ 1.911,00), per un totale di € 3.966,00 oltre accessori. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svol- gimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diver- samente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso
5 della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
Non deve provvedersi alla regolazione delle spese di secondo grado tra e CP_1 [...]
, atteso che l'appello è stato notificato a quest'ultimo solo a titolo di litis denuntia- CP_2
tio, ma l'appellante non ha rivolto alcuna domanda nei confronti di (Cass. 4352/2019). CP_2
10. Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di e in solido nei rapporti Parte_1 CP_1
esterni e ripratite tra loro al 50% nei rapporti interni.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in contraddittorio con e Parte_1 CP_1 CP_3 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 11.01.2021 n. 53, così prov- CP_2
vede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a rimborsare a quanto da questa corrisposto a in ese- CP_1 Parte_1 Controparte_2
cuzione del capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata;
b) condanna la alla rifusione, in favore della con distrazione in favore CP_1 Parte_1
dell'avv. Luca Bocchetti, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate:
-- per il primo grado in € 4.835,00 per compensi ed € 725,25 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- per il secondo grado in € 3.966,00 per compensi ed € 594,90 per rimborso forfetario di spese generali al 15%;
-- oltre (per entrambi i gradi) rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamente pagato per IVA e CPA;
Parte_1
c) nulla sulle spese del secondo grado nei confronti di e;
CP_3 Controparte_2
d) spese di c.t.u. definitivamente poste a carico di e in solido, ripartite Parte_1 CP_1
al 50% nei interni.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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