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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2060/2022, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dagli Avv.ti Paolo Litrico e Alessandro Monti del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Caboto n. 36, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Andora (SV), via Cavour n. 94, rappresentato e difeso dall'Avv.
Pietro Barosio del Foro di Savona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Savona, via Paleocapa n. 10/6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
. (C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia Bernardini del Foro di Milano e Andrea Girardi del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata in Milano via Fabrizio Filzi n. 2 presso Controparte_3
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c. – domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le più opportune declaratorie e provvidenze - accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del in persona del sindaco Controparte_1
protempore, corrente in , Via Cavour 94, nella causazione del sinistro a danno della CP_1
sig.ra , condannarsi il , in persona del sindaco Parte_2 Controparte_1
protempore, corrente in , Via Cavour 94, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, patiti e patiendi dalla sig.ra nella misura di € 32.810,00, Parte_2
od altra veriore somma accertanda con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto;
in ogni caso - con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. a favore dell'Avv. Paolo Litrico e dell'Avv. Alessandro Monti, anticipatari ”;
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo di Savona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta ASSOLVERE il conchiudente da ogni avversaria domanda e pretesa anche alla luce dell'art. 1227, II comma, cod. civ. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, il risarcimento del danno ai sensi dell'art. Pt_3
1227, I comma cod. civ. secondo la gravità della colpa dell'attrice e le conseguenze derivate;
in ogni caso di accoglimento totale o parziale delle domande formulate dall'attore,
DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE
[...] in sigla a garantire Controparte_4 CP_2
e comunque a manlevare il conchiudente, mandandolo esente ed indenne da ogni avversaria domanda e pretesa;
Con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge”;
Per parte terza chiamata: “in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, previa corretta quantificazione dell'importo corretto da liquidare nei limiti della prova del danno raggiunta, tenuto conto altresì, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, contenere la domanda di manleva nei confronti di nei limiti e alle condizioni di polizza e, pertanto, respingere ogni CP_2 domanda dell'assicurato di rimborso delle spese legali e/o delle spese per tecnici di cui questi si sia avvalso;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A e I.V.A se dovuta come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito il Parte_1
Tribunale di Savona esponendo che:
• in data 31.08.2021, alle ore 12.00 circa, mentre passeggiava in Piazza Santa Maria ad
(ove si trovava per un periodo di vacanza), arrivata di fronte al civico n. 9 inciampava CP_1
su di un dislivello presente sul marciapiede.
• Tale insidia risultava difficilmente rilevabile a causa dell'ombra prodotta dalla fitta chioma degli alberi presenti lungo i lati della piazza, come evincibile dalle fotografie scattate nell'immediatezza dal personale di Polizia Locale intervenuto.
• A seguito del sinistro, l'attrice era trasportata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale S.
Corona di Pietra Ligure dove i medici riscontravano la “caduta accidentale con trauma di spalla
e trauma cranico…Frattura Omero…Alla TAC frattura dell'orbita destra con piccolo ematoma intraconale” e successivamente, nel corso del ricovero, una “lussazione gleno-omerale destra in seguito a caduta accidentale, sedazione con Midazolam, Manovre di riduzione;
al controllo radiografico: ripristino dei rapporti articolari e buon controllo del dolore”.
• L'esponente veniva dimessa in data 02.09.2021 con la seguente diagnosi: “trauma cranico commotivo con frattura dell'orbita ed ematoma intraconale in paziente in terapia anticoagulanti per fibrillazione atriale, lussazione di spalla sinistra con distacco parcellare del tronchite omerale” e con prognosi di 30 giorni.
• Seguivano accessi al Pronto Soccorso dell' di Torino e presso Controparte_5 il reparto di chirurgia plastica maxillo facciale nonché presso l'ospedale oftalmico di Torino e successive visite ortoottiche e fisiatriche, il tutto come meglio descritto nella perizia medico legale del dott. in data 07.12.2021, che individuava e quantificava i danni Persona_1 non patrimoniali riportati dalla sig.ra a seguito dell'evento traumatico: un danno Pt_2
biologico permanente complessivo pari al 13% della totale validità biologica;
un'inabilità temporanea totale per giorni 3, una inabilità parziale al 75% per giorni 30, una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 60 ed una inabilità temporanea parziale al 25% per ulteriori giorni 27.
• La responsabilità dell'accaduto doveva essere ascritta al in qualità Controparte_1
di custode del manto stradale.
Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accertare la responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro occorsole ai sensi dell'art. 2051 c.c., con condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituito ritualmente il il quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita: Nel merito, alle avverse argomentazioni, ha replicato che:
• l'attrice non aveva fornito alcuna prova in ordine alla dinamica del sinistro e al nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e la caduta.
• Anche a voler ammettere la veridicità della ricostruzione dei fatti attorea, doveva essere esclusa la responsabilità dell'ente poiché: - la caduta si era verificata di giorno e la presenza di una zona ombreggiata avrebbe persino migliorato la visibilità delle condizioni del selciato;
- l'anomalia del manto stradale indicata come causa del sinistro non era comunque tale da costituire pericolo o insidia per i pedoni e ben avrebbe potuto essere percepita con la normale attenzione. Pertanto, la caduta doveva essere ascritta esclusivamente alla disattenzione della vittima.
• Anche in punto quantum, la domanda dell'attrice era da ritenersi infondata in quanto assertiva e non sostenuta da alcun elemento probatorio, essendo la perizia medico-legale prodotta mero atto di parte e, in ogni caso, dovendosi ravvisare nel fatto della danneggiata l'ipotesi del concorso colposo di cui all'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., con incidenza sulla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno.
L'ente convenuto ha inoltre svolto istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, , e ha concluso per il rigetto della domanda attorea. CP_2
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio la compagnia aderendo CP_2 nel merito alle difese svolte dall'ente assicurato e chiedendo, in principalità, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, il contenimento delle medesime nei limiti della prova del danno raggiunta, tenuto conto altresì del concorso di colpa dell'attrice nella verificazione dell'occorso e, comunque, dei limiti e delle condizioni di polizza. Espletata, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita si è proceduto all'istruzione della causa mediante escussione di testimoni, acquisizione ex art. 213 c.p.c. della relazione di servizio redatta dalla Polizia Locale di e relativi allegati nonché mediante espletamento CP_1 di consulenza medico legale sulla persona dell'attrice.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15.11.2024 e quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c.
***********
La domanda dell'attrice è fondata e merita l'accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sull'accertamento della responsabilità.
Deve in primo luogo rilevarsi che la fattispecie prospettata rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., considerato che, come più volte ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità, l'ente proprietario di una strada - nella fattispecie il - si presume Controparte_1
responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., sent. n. 8935/2013, n. 21508/2011).
Come noto, per l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione – cui il Tribunale ritiene di aderire – tale fattispecie configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029;
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta evidentemente un'inversione dell'onere della prova, in favore del soggetto danneggiato. Ne consegue che al danneggiato attore compete provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito;
mentre spetta al custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).
Con riferimento alla prova del nesso causale, deve osservarsi ancora che recentemente la
Suprema Corte ha sostenuto che il relativo onere è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte.
Scaturisce in questi casi la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013).
Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Ciò premesso in termini generali, va ribadito innanzitutto che nella fattispecie concreta certamente sussiste il rapporto di custodia tra il ed il tratto di strada lungo Controparte_1
il quale è avvenuta la caduta della signora di proprietà comunale. Pt_2
Inoltre, si ritiene che l'attrice abbia fornito la prova, sulla medesima gravante, sia della dinamica del sinistro, come verificatosi in concreto, sia dell'esistenza di un nesso eziologico tra la sua caduta e la condizione dissestata del manto stradale.
In primo luogo, l'attrice ha dato prova di essere rovinata a terra proprio in corrispondenza del dislivello insistente su una porzione di marciapiede. Dalla documentazione fotografica in atti
(cfr. doc. n. 1 delle produzioni attoree) si osserva che la pavimentazione in loco non è omogenea ma presenta una fenditura che, sebbene non profonda, si estende in lunghezza per quasi mezzo metro.
I testimoni e , il primo estraneo alle parti e la seconda figlia Testimone_1 Testimone_2 dell'attrice, hanno dichiarato di aver assistito alla caduta della sig.ra da una breve Pt_2 distanza e hanno precisato che: “sul marciapiede si vedevano le radici degli alberi che uscivano”(teste “lei era davanti a me e si è inciampata nelle radici che uscivano Tes_1
(…) il dislivello era di due centimetri o poco più” (teste ), riferendo entrambi che sul Tes_2 luogo non vi erano segnalazioni di pericolo (cfr. verbale dell'udienza del 14.03.2024- prova delegata al Tribunale di Torino). I testi hanno descritto la caduta e le condizioni del manto stradale in termini sostanzialmente sovrapponibili.
La presenza e la posizione dell'avvallamento, come detto, sono poi documentate attraverso le fotografie scattate nell'immediatezza dall'assistente capo di Polizia Locale Innocenzo
Francavilla, la cui relazione (datata 02.09.2021) è stata acquisita agli atti ex art. 213 c.p.c. ed altresì confermata dall'autore in sede di escussione testimoniale. Il teste si è espresso nei seguenti termini: “confermo la presenza di questa fenditura che si vede sul marciapiede nelle fotografie allegate alla relazione;
a.d.r.: la fenditura presente era stata provocata dalle radici dell'albero ivi presente di ficus a.d.r.: la fenditura aveva provocato dislivello tra le pietre del marciapiede e il dislivello era di circa 2 cm;
la fenditura era lunga circa 40 cm a.d.r.: confermo il contenuto della mia relazione del 2.9.2021era profonda 2 cm (…) in loco non era presente alcun segnale di pericolo e/o dissuasore del transito” (cfr. verbale dell'udienza del 04.04.2024).
Ulteriori elementi sono emersi dalle deposizioni dei testi e Il sig. Tes_3 Testimone_4
responsabile del settore Tecnologico Ufficio Manutenzione del di dal Tes_3 CP_1 CP_1
2019 ha dichiarato che sul luogo del sinistro era andato il collega che aveva scattato delle Tes_4
fotografie che il teste aveva visionato il giorno antecedente all'udienza e che “effettivamente riproducono una situazione dei luoghi del tutto simile a quella che si vede nelle fotografie allegate alla relazione dell'ispettore ”. Il teste oltre a confermare lo stato Tes_5 Tes_4
dei luoghi nel quale è avvenuto il sinistro ha riferito altresì di essersi recato sul posto con una squadra di operai al fine di effettuare l'intervento di ripristino della complanarità del marciapiede, precisando che: “l'intervento di ripristino è consistito: rimozione delle ciappe di pietra;
pulizia del sottofondo e riposizionamento delle ciappe eliminando lo scalino di dislivello;
a.d.r.: circa la causa di questo dislivello molto probabilmente erano le radici dell'albero limitrofo – che ora non ricordo che albero sia – oppure, ma meno probabilmente la dilatazione operata dagli sbalzi di temperatura caldo/freddo a.d.r.: non mi sembra che all'epoca dell'evento in zona vi fossero segnalazioni di pericolo;
dissuasori del transito o zone interdette al transito” (cfr. verbale dell'udienza del 04.04.2024). La condizione stradale, dunque, era tutt'altro che ottimale, apparendo oggettivamente idonea a rendere il manto potenzialmente ed intrinsecamente pericoloso per l'utente medio.
Tali elementi sono sufficienti per ritenere provato non solo, quanto alla dinamica del sinistro, che cadde in corrispondenza del dislivello presente sul manto stradale ma Pt_2 Parte_1
anche, ai fini del nesso eziologico, che ella rovinò a terra a causa della fenditura nella pavimentazione.
Ritenuti dunque provati la dinamica del sinistro e il nesso eziologico tra la struttura del marciapiede e la caduta, deve osservarsi invece che il non ha provato che Controparte_1 nelle condizioni di tempo e di luogo descritte dall'attrice sia intervenuto un caso fortuito, asseritamente consistente nella disattenzione della vittima, idoneo ad interrompere il nesso causale tra bene in custodia ed evento dannoso.
Sebbene infatti, come noto, il caso fortuito ben può essere integrato dalla condotta del danneggiato stesso, tuttavia, deve avere i caratteri dell'eccezionalità e soprattutto della imprevedibilità. Come chiarito dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 25837/2017, “la condotta della vittima d'un danno causato da una cosa custodia, pertanto, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi "caso fortuito"; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode (tra le più recenti, in tal senso, Sez.
3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015).
3.4. Ma una condotta imprevedibile della vittima non è necessariamente una condotta colposa, né è vero il contrario. I giudizi di "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda.
Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c.. Il secondo va compiuto invece guardando al custode,
e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia.
Potremo dunque avere condotte del danneggiato prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili.
Le prime due ipotesi non escludono mai la colpa del custode;
la terza ipotesi la esclude sempre;
la quarta ipotesi può escluderla in parte.
3.5. La eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.
In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3,
Sentenza n. 13222 del 27/06/2016).
3.6. La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.”.
La Suprema Corte ha aggiunto, del tutto condivisibilmente, che escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. indagando la sola condotta della vittima ed omettendo invece una verifica della prevedibilità della stessa da parte del custode, costituisce un paradosso privo di logica atteso che: “- ) se la condotta della vittima è prudente, essa è in grado di avvistare il pericolo ed evitarlo, ed alcun danno potrebbe mai verificarsi, sicché in questo caso la responsabilità del custode mai potrebbe sorgere;
-) se la condotta della vittima è imprudente, tale imprudenza escluderebbe di per sé la responsabilità del custode, la quale anche in questo caso mai potrebbe perciò sorgere.
Per questa via, si perverrebbe di fatto a ridurre drasticamente, quando non ad eliminare del tutto, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., e l'evidente assurdità di questo approdo rende palese la non condivisibilità della sua premessa, ovvero che basti la sola negligenza della vittima del danno da cose in custodia per escludere la responsabilità del custode (per l'affermazione, implicita, di tale principio si veda comunque già Sez. 3, Sentenza
n. 9547 del 12/05/2015)”.
E ciò, si aggiunge, in palese violazione dell'intento del legislatore, che nel disciplinare la responsabilità del custode, ha inteso allocare su quest'ultimo il rischio di danno, prevedendo una ipotesi oggettiva di responsabilità, esclusa unicamente dal caso fortuito.
Nel caso di specie, alla luce di tali principi, deve osservarsi che: - la condotta tenuta dalla signora deve essere qualificata come imprudente, potendo Pt_2
ritenersi dimostrato in via presuntiva che ella non prestò adeguata attenzione alla condizione della strada in quel frangente calpestata. Al riguardo, va infatti evidenziato, e non è contestato, che l'attrice cadde su un tratto di percorso pianeggiante, in orario diurno, in condizioni di sufficiente luminosità (condizioni che non appaiono compromesse dall'ombra prodotta dalla chioma degli alberi a mezzogiorno) e in assenza di folla. Inoltre, dall'esame del materiale fotografico in atti, emerge che nel punto in cui è avvenuto il sinistro l'ampiezza del tratto dissestato lasciava intravedere e supporre il pericolo, soprattutto in ragione delle condizioni di visibilità citate. Per altro verso, emerge che l'area interessata dal dissesto non occupava l'intera superficie stradale che risultava essere integra per un'ampia parte.
Si reputa pertanto che la signora non abbia prestato attenzione allo spazio stradale Pt_2 circostante e che una condotta maggiormente attenta e diligente dell'attrice avrebbe ridotto la percentuale di rischio del verificarsi della caduta
D'altra parte, tuttavia, la condotta dell'attrice non può in alcun modo ritenersi imprevedibile da parte dell'ente locale. Va infatti rilevato che è oggettivamente prevedibile e probabile che un utente della strada – quand'anche distratto – non presti attenzione alla condizione della pavimentazione. In qualità di custode dell'area, il avrebbe, dunque, potuto e dovuto CP_1 manutenere la strada di modo da assicurarne l'attraversamento in sicurezza.
Alla luce di tali ragioni, si ritiene che la caduta della signora sia stata cagionata da due Pt_2
concause parimenti rilevanti a livello eziologico, nella misura del 50% ciascuna, consistenti da un lato nella situazione di dissesto del manto stradale, addebitabile al e, d'altro lato, CP_1
nella condotta disattenta della vittima.
Sulla quantificazione dei danni.
Quanto ai danni alla persona, occorre considerare che in sede di C.T.U. medico legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, è risultato che l'attrice in seguito al sinistro ha riportato le seguenti lesioni: “Trauma spalla destra con lussazione scapolo-omerale (ridotta incruentemente) e frattura del trochite omerale, in paziente destrimane – Trauma cranio- facciale non commotivo con ferita lacerocontusa a carico della regione sopraciliare destra”.
Ella, inoltre, non presentava situazioni patologiche pregresse tali da incidere negativamente sullo stato di salute al momento dell'insorgere delle lesioni (cfr. consulenza medico legale, pag.
8). Le indicate lesioni, causalmente riconducibili all'evento traumatico per cui è causa, hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U. incaricato, un periodo di inabilità temporanea biologica totale di giorni 3, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75 % di 30 giorni, di temporanea parziale al 50% di 30 giorni, di temporanea parziale al 25% di ulteriori 10 giorni nonché postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico- fisica (danno biologico) del soggetto nella misura dell'8-9%.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Suprema Corte di
Cassazione, enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (7513/2018), che ha riassunto con chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-
26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi: “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt.
1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
La Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale…), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008).
Conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Vanno inoltre valutate congiuntamente, oltre al danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Ciò premesso in termini di principio, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa di tale voce di danno in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico – fisica aggiornate al tempo della decisione (2024), come insegna la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012 secondo cui se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione).
Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua); da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze allegate della lesione in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenute provate anche presuntivamente.
Al riguardo, è solo il caso di dire che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 12408/2011; 8532/2020; 8508/2020; 1553/2019).
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi temporanei (anni 77) e dell'entità dei postumi permanenti in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale, la somma di euro
4.945,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea, e di euro 12.417,50 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto opportuno, ai fini della liquidazione equitativa del danno alla persona riportato dall'attrice, adottare i valori tabellari medi adottati dal Tribunale di Milano, senza la maggiorazione prevista per il danno da sofferenza soggettiva, non avendo l'attrice tempestivamente allegato di aver subito un pregiudizio sotto il profilo morale e non avendo dedotto e tanto meno provato nessun elemento di personalizzazione.
Pertanto, il danno non patrimoniale sofferto dall'attrice in conseguenza del sinistro va determinato nell'importo di euro 17.362,50 in moneta attuale, il cui 50% riconoscibile in suo favore ammonta ad euro 8.681,25 in moneta attuale.
Quanto al danno patrimoniale, non risultano spese mediche sostenute e debitamente documentate, ritenute congrue dal ctu.
Conclusivamente dunque il deve essere condannato a corrispondere all'attrice la CP_1
somma di euro 8.681,25, espressa in moneta attuale.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n.
1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Sulla chiamata in garanzia di CP_2
La compagnia di assicurazione chiamata dalla parte convenuta, non ha svolto CP_2 eccezioni circa l'operatività della polizza azionata in giudizio.
Dunque, il deve essere manlevato, dalla propria Compagnia assicuratrice, Controparte_1
del pagamento del quantum debeatur – in favore dell'attrice – nel rispetto dei limiti contrattuali che si evincono dalla polizza assicurativa prodotta in atti (doc. n. 1 prod. : in CP_2 particolare, si rileva che l'importo qui liquidato rientra nel massimale di polizza e che per l'ipotesi di risarcimento del danno biologico non sono previste franchigie (cfr. tabella a pag. 21 del contratto).
Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono intendersi compensate tra attrice e convenuto nella stessa proporzione in cui si è ravvisata la reciproca parziale soccombenza. Dette spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri indicati dall'art. 4
DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM citato), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione di valori medi di riferimento per ciascuna fase.
Anche le spese di CTU seguono i medesimi criteri di soccombenza sopra indicati.
Quanto alla terza chiamata, merita accoglimento la contestazione sollevata dalla Compagnia in relazione alle spese incontrate dal convenuto per tecnici o legali non designati dalla compagnia stessa. Tale convenzione, infatti, trova applicazione nel caso di gestione del sinistro in comunione di interessi tra compagnia ed assicurato, come è avvenuto nell'ipotesi di specie in cui non vi è stata contrapposizione di interessi e di posizioni processuali tra il convenuto e la terza chiamata. Le spese di lite tra dette parti sono pertanto compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accerta che il sinistro occorso a in data 31.08.2021 è addebitabile nella Parte_1
misura del 50% al Controparte_1
2) Condanna il a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 8.681,25, Controparte_1
oltre interessi compensativi al tasso legale dalla data del fatto alla data della presente sentenza e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3) Pone definitivamente a carico di nella misura del 25%, e del Parte_1 [...]
nella restante misura del 75%, le spese di C.T.U. come liquidate in corso di CP_1
causa;
4) Condanna al pagamento in favore di della quota del Controparte_1 Parte_1
50% delle spese processuali che liquida in € 272,50 per esborsi ed in € 2.538,50 per compenso, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
5) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e CP_2
tenere indenne il di tutto quanto lo stesso è tenuto a corrispondere Controparte_1 all'attrice in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
6) Compensa le spese di lite tra e il CP_2 Controparte_1
Sentenza per legge esecutiva. Savona, 23/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2060/2022, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dagli Avv.ti Paolo Litrico e Alessandro Monti del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Caboto n. 36, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Andora (SV), via Cavour n. 94, rappresentato e difeso dall'Avv.
Pietro Barosio del Foro di Savona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Savona, via Paleocapa n. 10/6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
. (C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia Bernardini del Foro di Milano e Andrea Girardi del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata in Milano via Fabrizio Filzi n. 2 presso Controparte_3
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c. – domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le più opportune declaratorie e provvidenze - accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del in persona del sindaco Controparte_1
protempore, corrente in , Via Cavour 94, nella causazione del sinistro a danno della CP_1
sig.ra , condannarsi il , in persona del sindaco Parte_2 Controparte_1
protempore, corrente in , Via Cavour 94, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, patiti e patiendi dalla sig.ra nella misura di € 32.810,00, Parte_2
od altra veriore somma accertanda con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto;
in ogni caso - con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. a favore dell'Avv. Paolo Litrico e dell'Avv. Alessandro Monti, anticipatari ”;
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo di Savona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta ASSOLVERE il conchiudente da ogni avversaria domanda e pretesa anche alla luce dell'art. 1227, II comma, cod. civ. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, il risarcimento del danno ai sensi dell'art. Pt_3
1227, I comma cod. civ. secondo la gravità della colpa dell'attrice e le conseguenze derivate;
in ogni caso di accoglimento totale o parziale delle domande formulate dall'attore,
DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE
[...] in sigla a garantire Controparte_4 CP_2
e comunque a manlevare il conchiudente, mandandolo esente ed indenne da ogni avversaria domanda e pretesa;
Con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge”;
Per parte terza chiamata: “in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, previa corretta quantificazione dell'importo corretto da liquidare nei limiti della prova del danno raggiunta, tenuto conto altresì, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, contenere la domanda di manleva nei confronti di nei limiti e alle condizioni di polizza e, pertanto, respingere ogni CP_2 domanda dell'assicurato di rimborso delle spese legali e/o delle spese per tecnici di cui questi si sia avvalso;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A e I.V.A se dovuta come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito il Parte_1
Tribunale di Savona esponendo che:
• in data 31.08.2021, alle ore 12.00 circa, mentre passeggiava in Piazza Santa Maria ad
(ove si trovava per un periodo di vacanza), arrivata di fronte al civico n. 9 inciampava CP_1
su di un dislivello presente sul marciapiede.
• Tale insidia risultava difficilmente rilevabile a causa dell'ombra prodotta dalla fitta chioma degli alberi presenti lungo i lati della piazza, come evincibile dalle fotografie scattate nell'immediatezza dal personale di Polizia Locale intervenuto.
• A seguito del sinistro, l'attrice era trasportata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale S.
Corona di Pietra Ligure dove i medici riscontravano la “caduta accidentale con trauma di spalla
e trauma cranico…Frattura Omero…Alla TAC frattura dell'orbita destra con piccolo ematoma intraconale” e successivamente, nel corso del ricovero, una “lussazione gleno-omerale destra in seguito a caduta accidentale, sedazione con Midazolam, Manovre di riduzione;
al controllo radiografico: ripristino dei rapporti articolari e buon controllo del dolore”.
• L'esponente veniva dimessa in data 02.09.2021 con la seguente diagnosi: “trauma cranico commotivo con frattura dell'orbita ed ematoma intraconale in paziente in terapia anticoagulanti per fibrillazione atriale, lussazione di spalla sinistra con distacco parcellare del tronchite omerale” e con prognosi di 30 giorni.
• Seguivano accessi al Pronto Soccorso dell' di Torino e presso Controparte_5 il reparto di chirurgia plastica maxillo facciale nonché presso l'ospedale oftalmico di Torino e successive visite ortoottiche e fisiatriche, il tutto come meglio descritto nella perizia medico legale del dott. in data 07.12.2021, che individuava e quantificava i danni Persona_1 non patrimoniali riportati dalla sig.ra a seguito dell'evento traumatico: un danno Pt_2
biologico permanente complessivo pari al 13% della totale validità biologica;
un'inabilità temporanea totale per giorni 3, una inabilità parziale al 75% per giorni 30, una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 60 ed una inabilità temporanea parziale al 25% per ulteriori giorni 27.
• La responsabilità dell'accaduto doveva essere ascritta al in qualità Controparte_1
di custode del manto stradale.
Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accertare la responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro occorsole ai sensi dell'art. 2051 c.c., con condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituito ritualmente il il quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita: Nel merito, alle avverse argomentazioni, ha replicato che:
• l'attrice non aveva fornito alcuna prova in ordine alla dinamica del sinistro e al nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e la caduta.
• Anche a voler ammettere la veridicità della ricostruzione dei fatti attorea, doveva essere esclusa la responsabilità dell'ente poiché: - la caduta si era verificata di giorno e la presenza di una zona ombreggiata avrebbe persino migliorato la visibilità delle condizioni del selciato;
- l'anomalia del manto stradale indicata come causa del sinistro non era comunque tale da costituire pericolo o insidia per i pedoni e ben avrebbe potuto essere percepita con la normale attenzione. Pertanto, la caduta doveva essere ascritta esclusivamente alla disattenzione della vittima.
• Anche in punto quantum, la domanda dell'attrice era da ritenersi infondata in quanto assertiva e non sostenuta da alcun elemento probatorio, essendo la perizia medico-legale prodotta mero atto di parte e, in ogni caso, dovendosi ravvisare nel fatto della danneggiata l'ipotesi del concorso colposo di cui all'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., con incidenza sulla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno.
L'ente convenuto ha inoltre svolto istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, , e ha concluso per il rigetto della domanda attorea. CP_2
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio la compagnia aderendo CP_2 nel merito alle difese svolte dall'ente assicurato e chiedendo, in principalità, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, il contenimento delle medesime nei limiti della prova del danno raggiunta, tenuto conto altresì del concorso di colpa dell'attrice nella verificazione dell'occorso e, comunque, dei limiti e delle condizioni di polizza. Espletata, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita si è proceduto all'istruzione della causa mediante escussione di testimoni, acquisizione ex art. 213 c.p.c. della relazione di servizio redatta dalla Polizia Locale di e relativi allegati nonché mediante espletamento CP_1 di consulenza medico legale sulla persona dell'attrice.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15.11.2024 e quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c.
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La domanda dell'attrice è fondata e merita l'accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sull'accertamento della responsabilità.
Deve in primo luogo rilevarsi che la fattispecie prospettata rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., considerato che, come più volte ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità, l'ente proprietario di una strada - nella fattispecie il - si presume Controparte_1
responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., sent. n. 8935/2013, n. 21508/2011).
Come noto, per l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione – cui il Tribunale ritiene di aderire – tale fattispecie configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029;
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta evidentemente un'inversione dell'onere della prova, in favore del soggetto danneggiato. Ne consegue che al danneggiato attore compete provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito;
mentre spetta al custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).
Con riferimento alla prova del nesso causale, deve osservarsi ancora che recentemente la
Suprema Corte ha sostenuto che il relativo onere è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte.
Scaturisce in questi casi la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013).
Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Ciò premesso in termini generali, va ribadito innanzitutto che nella fattispecie concreta certamente sussiste il rapporto di custodia tra il ed il tratto di strada lungo Controparte_1
il quale è avvenuta la caduta della signora di proprietà comunale. Pt_2
Inoltre, si ritiene che l'attrice abbia fornito la prova, sulla medesima gravante, sia della dinamica del sinistro, come verificatosi in concreto, sia dell'esistenza di un nesso eziologico tra la sua caduta e la condizione dissestata del manto stradale.
In primo luogo, l'attrice ha dato prova di essere rovinata a terra proprio in corrispondenza del dislivello insistente su una porzione di marciapiede. Dalla documentazione fotografica in atti
(cfr. doc. n. 1 delle produzioni attoree) si osserva che la pavimentazione in loco non è omogenea ma presenta una fenditura che, sebbene non profonda, si estende in lunghezza per quasi mezzo metro.
I testimoni e , il primo estraneo alle parti e la seconda figlia Testimone_1 Testimone_2 dell'attrice, hanno dichiarato di aver assistito alla caduta della sig.ra da una breve Pt_2 distanza e hanno precisato che: “sul marciapiede si vedevano le radici degli alberi che uscivano”(teste “lei era davanti a me e si è inciampata nelle radici che uscivano Tes_1
(…) il dislivello era di due centimetri o poco più” (teste ), riferendo entrambi che sul Tes_2 luogo non vi erano segnalazioni di pericolo (cfr. verbale dell'udienza del 14.03.2024- prova delegata al Tribunale di Torino). I testi hanno descritto la caduta e le condizioni del manto stradale in termini sostanzialmente sovrapponibili.
La presenza e la posizione dell'avvallamento, come detto, sono poi documentate attraverso le fotografie scattate nell'immediatezza dall'assistente capo di Polizia Locale Innocenzo
Francavilla, la cui relazione (datata 02.09.2021) è stata acquisita agli atti ex art. 213 c.p.c. ed altresì confermata dall'autore in sede di escussione testimoniale. Il teste si è espresso nei seguenti termini: “confermo la presenza di questa fenditura che si vede sul marciapiede nelle fotografie allegate alla relazione;
a.d.r.: la fenditura presente era stata provocata dalle radici dell'albero ivi presente di ficus a.d.r.: la fenditura aveva provocato dislivello tra le pietre del marciapiede e il dislivello era di circa 2 cm;
la fenditura era lunga circa 40 cm a.d.r.: confermo il contenuto della mia relazione del 2.9.2021era profonda 2 cm (…) in loco non era presente alcun segnale di pericolo e/o dissuasore del transito” (cfr. verbale dell'udienza del 04.04.2024).
Ulteriori elementi sono emersi dalle deposizioni dei testi e Il sig. Tes_3 Testimone_4
responsabile del settore Tecnologico Ufficio Manutenzione del di dal Tes_3 CP_1 CP_1
2019 ha dichiarato che sul luogo del sinistro era andato il collega che aveva scattato delle Tes_4
fotografie che il teste aveva visionato il giorno antecedente all'udienza e che “effettivamente riproducono una situazione dei luoghi del tutto simile a quella che si vede nelle fotografie allegate alla relazione dell'ispettore ”. Il teste oltre a confermare lo stato Tes_5 Tes_4
dei luoghi nel quale è avvenuto il sinistro ha riferito altresì di essersi recato sul posto con una squadra di operai al fine di effettuare l'intervento di ripristino della complanarità del marciapiede, precisando che: “l'intervento di ripristino è consistito: rimozione delle ciappe di pietra;
pulizia del sottofondo e riposizionamento delle ciappe eliminando lo scalino di dislivello;
a.d.r.: circa la causa di questo dislivello molto probabilmente erano le radici dell'albero limitrofo – che ora non ricordo che albero sia – oppure, ma meno probabilmente la dilatazione operata dagli sbalzi di temperatura caldo/freddo a.d.r.: non mi sembra che all'epoca dell'evento in zona vi fossero segnalazioni di pericolo;
dissuasori del transito o zone interdette al transito” (cfr. verbale dell'udienza del 04.04.2024). La condizione stradale, dunque, era tutt'altro che ottimale, apparendo oggettivamente idonea a rendere il manto potenzialmente ed intrinsecamente pericoloso per l'utente medio.
Tali elementi sono sufficienti per ritenere provato non solo, quanto alla dinamica del sinistro, che cadde in corrispondenza del dislivello presente sul manto stradale ma Pt_2 Parte_1
anche, ai fini del nesso eziologico, che ella rovinò a terra a causa della fenditura nella pavimentazione.
Ritenuti dunque provati la dinamica del sinistro e il nesso eziologico tra la struttura del marciapiede e la caduta, deve osservarsi invece che il non ha provato che Controparte_1 nelle condizioni di tempo e di luogo descritte dall'attrice sia intervenuto un caso fortuito, asseritamente consistente nella disattenzione della vittima, idoneo ad interrompere il nesso causale tra bene in custodia ed evento dannoso.
Sebbene infatti, come noto, il caso fortuito ben può essere integrato dalla condotta del danneggiato stesso, tuttavia, deve avere i caratteri dell'eccezionalità e soprattutto della imprevedibilità. Come chiarito dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 25837/2017, “la condotta della vittima d'un danno causato da una cosa custodia, pertanto, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi "caso fortuito"; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode (tra le più recenti, in tal senso, Sez.
3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015).
3.4. Ma una condotta imprevedibile della vittima non è necessariamente una condotta colposa, né è vero il contrario. I giudizi di "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda.
Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c.. Il secondo va compiuto invece guardando al custode,
e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia.
Potremo dunque avere condotte del danneggiato prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili.
Le prime due ipotesi non escludono mai la colpa del custode;
la terza ipotesi la esclude sempre;
la quarta ipotesi può escluderla in parte.
3.5. La eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.
In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3,
Sentenza n. 13222 del 27/06/2016).
3.6. La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.”.
La Suprema Corte ha aggiunto, del tutto condivisibilmente, che escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. indagando la sola condotta della vittima ed omettendo invece una verifica della prevedibilità della stessa da parte del custode, costituisce un paradosso privo di logica atteso che: “- ) se la condotta della vittima è prudente, essa è in grado di avvistare il pericolo ed evitarlo, ed alcun danno potrebbe mai verificarsi, sicché in questo caso la responsabilità del custode mai potrebbe sorgere;
-) se la condotta della vittima è imprudente, tale imprudenza escluderebbe di per sé la responsabilità del custode, la quale anche in questo caso mai potrebbe perciò sorgere.
Per questa via, si perverrebbe di fatto a ridurre drasticamente, quando non ad eliminare del tutto, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., e l'evidente assurdità di questo approdo rende palese la non condivisibilità della sua premessa, ovvero che basti la sola negligenza della vittima del danno da cose in custodia per escludere la responsabilità del custode (per l'affermazione, implicita, di tale principio si veda comunque già Sez. 3, Sentenza
n. 9547 del 12/05/2015)”.
E ciò, si aggiunge, in palese violazione dell'intento del legislatore, che nel disciplinare la responsabilità del custode, ha inteso allocare su quest'ultimo il rischio di danno, prevedendo una ipotesi oggettiva di responsabilità, esclusa unicamente dal caso fortuito.
Nel caso di specie, alla luce di tali principi, deve osservarsi che: - la condotta tenuta dalla signora deve essere qualificata come imprudente, potendo Pt_2
ritenersi dimostrato in via presuntiva che ella non prestò adeguata attenzione alla condizione della strada in quel frangente calpestata. Al riguardo, va infatti evidenziato, e non è contestato, che l'attrice cadde su un tratto di percorso pianeggiante, in orario diurno, in condizioni di sufficiente luminosità (condizioni che non appaiono compromesse dall'ombra prodotta dalla chioma degli alberi a mezzogiorno) e in assenza di folla. Inoltre, dall'esame del materiale fotografico in atti, emerge che nel punto in cui è avvenuto il sinistro l'ampiezza del tratto dissestato lasciava intravedere e supporre il pericolo, soprattutto in ragione delle condizioni di visibilità citate. Per altro verso, emerge che l'area interessata dal dissesto non occupava l'intera superficie stradale che risultava essere integra per un'ampia parte.
Si reputa pertanto che la signora non abbia prestato attenzione allo spazio stradale Pt_2 circostante e che una condotta maggiormente attenta e diligente dell'attrice avrebbe ridotto la percentuale di rischio del verificarsi della caduta
D'altra parte, tuttavia, la condotta dell'attrice non può in alcun modo ritenersi imprevedibile da parte dell'ente locale. Va infatti rilevato che è oggettivamente prevedibile e probabile che un utente della strada – quand'anche distratto – non presti attenzione alla condizione della pavimentazione. In qualità di custode dell'area, il avrebbe, dunque, potuto e dovuto CP_1 manutenere la strada di modo da assicurarne l'attraversamento in sicurezza.
Alla luce di tali ragioni, si ritiene che la caduta della signora sia stata cagionata da due Pt_2
concause parimenti rilevanti a livello eziologico, nella misura del 50% ciascuna, consistenti da un lato nella situazione di dissesto del manto stradale, addebitabile al e, d'altro lato, CP_1
nella condotta disattenta della vittima.
Sulla quantificazione dei danni.
Quanto ai danni alla persona, occorre considerare che in sede di C.T.U. medico legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, è risultato che l'attrice in seguito al sinistro ha riportato le seguenti lesioni: “Trauma spalla destra con lussazione scapolo-omerale (ridotta incruentemente) e frattura del trochite omerale, in paziente destrimane – Trauma cranio- facciale non commotivo con ferita lacerocontusa a carico della regione sopraciliare destra”.
Ella, inoltre, non presentava situazioni patologiche pregresse tali da incidere negativamente sullo stato di salute al momento dell'insorgere delle lesioni (cfr. consulenza medico legale, pag.
8). Le indicate lesioni, causalmente riconducibili all'evento traumatico per cui è causa, hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U. incaricato, un periodo di inabilità temporanea biologica totale di giorni 3, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75 % di 30 giorni, di temporanea parziale al 50% di 30 giorni, di temporanea parziale al 25% di ulteriori 10 giorni nonché postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico- fisica (danno biologico) del soggetto nella misura dell'8-9%.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Suprema Corte di
Cassazione, enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (7513/2018), che ha riassunto con chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-
26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi: “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt.
1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
La Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale…), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008).
Conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Vanno inoltre valutate congiuntamente, oltre al danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Ciò premesso in termini di principio, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa di tale voce di danno in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico – fisica aggiornate al tempo della decisione (2024), come insegna la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012 secondo cui se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione).
Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua); da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze allegate della lesione in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenute provate anche presuntivamente.
Al riguardo, è solo il caso di dire che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 12408/2011; 8532/2020; 8508/2020; 1553/2019).
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi temporanei (anni 77) e dell'entità dei postumi permanenti in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale, la somma di euro
4.945,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea, e di euro 12.417,50 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto opportuno, ai fini della liquidazione equitativa del danno alla persona riportato dall'attrice, adottare i valori tabellari medi adottati dal Tribunale di Milano, senza la maggiorazione prevista per il danno da sofferenza soggettiva, non avendo l'attrice tempestivamente allegato di aver subito un pregiudizio sotto il profilo morale e non avendo dedotto e tanto meno provato nessun elemento di personalizzazione.
Pertanto, il danno non patrimoniale sofferto dall'attrice in conseguenza del sinistro va determinato nell'importo di euro 17.362,50 in moneta attuale, il cui 50% riconoscibile in suo favore ammonta ad euro 8.681,25 in moneta attuale.
Quanto al danno patrimoniale, non risultano spese mediche sostenute e debitamente documentate, ritenute congrue dal ctu.
Conclusivamente dunque il deve essere condannato a corrispondere all'attrice la CP_1
somma di euro 8.681,25, espressa in moneta attuale.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n.
1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Sulla chiamata in garanzia di CP_2
La compagnia di assicurazione chiamata dalla parte convenuta, non ha svolto CP_2 eccezioni circa l'operatività della polizza azionata in giudizio.
Dunque, il deve essere manlevato, dalla propria Compagnia assicuratrice, Controparte_1
del pagamento del quantum debeatur – in favore dell'attrice – nel rispetto dei limiti contrattuali che si evincono dalla polizza assicurativa prodotta in atti (doc. n. 1 prod. : in CP_2 particolare, si rileva che l'importo qui liquidato rientra nel massimale di polizza e che per l'ipotesi di risarcimento del danno biologico non sono previste franchigie (cfr. tabella a pag. 21 del contratto).
Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono intendersi compensate tra attrice e convenuto nella stessa proporzione in cui si è ravvisata la reciproca parziale soccombenza. Dette spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri indicati dall'art. 4
DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM citato), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione di valori medi di riferimento per ciascuna fase.
Anche le spese di CTU seguono i medesimi criteri di soccombenza sopra indicati.
Quanto alla terza chiamata, merita accoglimento la contestazione sollevata dalla Compagnia in relazione alle spese incontrate dal convenuto per tecnici o legali non designati dalla compagnia stessa. Tale convenzione, infatti, trova applicazione nel caso di gestione del sinistro in comunione di interessi tra compagnia ed assicurato, come è avvenuto nell'ipotesi di specie in cui non vi è stata contrapposizione di interessi e di posizioni processuali tra il convenuto e la terza chiamata. Le spese di lite tra dette parti sono pertanto compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accerta che il sinistro occorso a in data 31.08.2021 è addebitabile nella Parte_1
misura del 50% al Controparte_1
2) Condanna il a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 8.681,25, Controparte_1
oltre interessi compensativi al tasso legale dalla data del fatto alla data della presente sentenza e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3) Pone definitivamente a carico di nella misura del 25%, e del Parte_1 [...]
nella restante misura del 75%, le spese di C.T.U. come liquidate in corso di CP_1
causa;
4) Condanna al pagamento in favore di della quota del Controparte_1 Parte_1
50% delle spese processuali che liquida in € 272,50 per esborsi ed in € 2.538,50 per compenso, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
5) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e CP_2
tenere indenne il di tutto quanto lo stesso è tenuto a corrispondere Controparte_1 all'attrice in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
6) Compensa le spese di lite tra e il CP_2 Controparte_1
Sentenza per legge esecutiva. Savona, 23/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti