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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5287/2024 RG. promossa da:
argentina, nata [...], documento di identità nazionale n. , CULI 27- Parte_1 NumeroD_1 34250235-6, residente in [...]. Salvador Maria del Carril °N 3413, piano terra, di Buenos Aires.
argentino, nato li 10 maggio 1952, Documento Nazionale d'identità Parte_2
., residente in [...]N° 207, Muñiz, San Miguel, NumeroD_2 Per_1 NumeroDiC_3 Provincia di Buenos Aires argentino, nato [...], Dacumento Nazionale d'identità , Parte_3 NumeroD_4
, residente in [...]N°585, Munizi San Miguel, Provincia di Buenos Aires. Per_1 NumeroDiCa_5 nonché dai minori nato il [...], Documento Nazionale d'identità n. , Persona_2 NumeroD_6
nata il [...], Documento Nazionale di Identità ; Persona_3 NumeroD_7 entrambi figli di e residenti in [...]. Salvador Maria del Carril °N 3413, piano terra, di Parte_1 Buenos Aires.
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. MARAGUCCI SILVIO con domicilio eletto in VIA MARSALA 21 20900 MONZA contro
Controparte_1
RESISTENTE/contumace e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 5 * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_2 Persona_3
- conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 11/04/2024, i ricorrenti, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_4 Per_5 Per_6 emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi argentino (doc.n.1 da pag.2).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 12/03/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 07/02/2025, e dai ricorrenti con pec del 12/03/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato in data 20/11/2025 note di trattazione per l'udienza cartolare del 25/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da pagina 2 di 5 un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver tentato di richiedere un provvedimento dalle autorità amministrative presenti sul territorio (doc.n.6) al fine di richiedere che le stesse accertassero il fatto generatore e riconoscessero lo status di cittadini italiani iure sanguinis.
Tuttavia, la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tali pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
pagina 3 di 5 Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“I ricorrenti sono cittadini argentini e discendenti del cittadino italiano , , Persona_4 Per_5 nato in [...], Campegine (RE), il 22.2.1863 (doc. 1); Per_6
In particolare,
– dal matrimonio tra , , e del 2.1.1902 (doc. 1 da pag. 6) è Persona_4 Per_5 Per_6 Per_7 nato [...] (doc. 2); Persona_8
– dal matrimonio tra e del 20.5.1943 (doc. 2 da Controparte_2 Persona_9 pag. 8) è nato l'odierno ricorrente il 10.5.1952 (doc. 3), Parte_2
– dal matrimonio tra e del 22.9.1983 (doc. 3 da Pt_2 Parte_2 Controparte_3 pag. 8) sono nati il 11.7.1984 (doc. 4) e il 17.12.1995 (doc. 5); Parte_1 Parte_3
– dal matrimonio tra e del 2.11.2012 (doc. 4 da pag. 7) sono Parte_1 CP_4 Per_10 nati gli odierni ricorrenti il 5.2.2013 (doc. 4a) e il 6.5.2014 (doc. 4b)”. Parte_4 Persona_11
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi argentino, né aver Persona_4 Per_5 Per_6 rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità argentina in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti eventuali lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua spagnola, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
pagina 4 di 5 Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano , Persona_4
Per_5 Per_6
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_5 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
argentina, nata [...], documento di identità nazionale n. , CULI 27- Parte_1 NumeroD_1 34250235-6, residente in [...]. Salvador Maria del Carril °N 3413, piano terra, di Buenos Aires.
argentino, nato li 10 maggio 1952, Documento Nazionale d'identità Parte_2
., residente in [...]N° 207, Muñiz, San Miguel, NumeroD_2 Per_1 NumeroDiC_3
Provincia di Buenos Aires argentino, nato [...], Dacumento Nazionale d'identità , Parte_3 NumeroD_4
, residente in [...]N°585, Munizi San Miguel, Provincia di Buenos Aires. Per_1 NumeroDiCa_5 nonché i minori nato il [...], Documento Nazionale d'identità n. , Persona_2 NumeroD_6
nata il [...], Documento Nazionale di Identità ; Persona_3 NumeroD_7 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 26/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5287/2024 RG. promossa da:
argentina, nata [...], documento di identità nazionale n. , CULI 27- Parte_1 NumeroD_1 34250235-6, residente in [...]. Salvador Maria del Carril °N 3413, piano terra, di Buenos Aires.
argentino, nato li 10 maggio 1952, Documento Nazionale d'identità Parte_2
., residente in [...]N° 207, Muñiz, San Miguel, NumeroD_2 Per_1 NumeroDiC_3 Provincia di Buenos Aires argentino, nato [...], Dacumento Nazionale d'identità , Parte_3 NumeroD_4
, residente in [...]N°585, Munizi San Miguel, Provincia di Buenos Aires. Per_1 NumeroDiCa_5 nonché dai minori nato il [...], Documento Nazionale d'identità n. , Persona_2 NumeroD_6
nata il [...], Documento Nazionale di Identità ; Persona_3 NumeroD_7 entrambi figli di e residenti in [...]. Salvador Maria del Carril °N 3413, piano terra, di Parte_1 Buenos Aires.
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. MARAGUCCI SILVIO con domicilio eletto in VIA MARSALA 21 20900 MONZA contro
Controparte_1
RESISTENTE/contumace e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 5 * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_2 Persona_3
- conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 11/04/2024, i ricorrenti, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_4 Per_5 Per_6 emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi argentino (doc.n.1 da pag.2).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 12/03/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 07/02/2025, e dai ricorrenti con pec del 12/03/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato in data 20/11/2025 note di trattazione per l'udienza cartolare del 25/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da pagina 2 di 5 un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver tentato di richiedere un provvedimento dalle autorità amministrative presenti sul territorio (doc.n.6) al fine di richiedere che le stesse accertassero il fatto generatore e riconoscessero lo status di cittadini italiani iure sanguinis.
Tuttavia, la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tali pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
pagina 3 di 5 Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“I ricorrenti sono cittadini argentini e discendenti del cittadino italiano , , Persona_4 Per_5 nato in [...], Campegine (RE), il 22.2.1863 (doc. 1); Per_6
In particolare,
– dal matrimonio tra , , e del 2.1.1902 (doc. 1 da pag. 6) è Persona_4 Per_5 Per_6 Per_7 nato [...] (doc. 2); Persona_8
– dal matrimonio tra e del 20.5.1943 (doc. 2 da Controparte_2 Persona_9 pag. 8) è nato l'odierno ricorrente il 10.5.1952 (doc. 3), Parte_2
– dal matrimonio tra e del 22.9.1983 (doc. 3 da Pt_2 Parte_2 Controparte_3 pag. 8) sono nati il 11.7.1984 (doc. 4) e il 17.12.1995 (doc. 5); Parte_1 Parte_3
– dal matrimonio tra e del 2.11.2012 (doc. 4 da pag. 7) sono Parte_1 CP_4 Per_10 nati gli odierni ricorrenti il 5.2.2013 (doc. 4a) e il 6.5.2014 (doc. 4b)”. Parte_4 Persona_11
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi argentino, né aver Persona_4 Per_5 Per_6 rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità argentina in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti eventuali lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua spagnola, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
pagina 4 di 5 Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano , Persona_4
Per_5 Per_6
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_5 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
argentina, nata [...], documento di identità nazionale n. , CULI 27- Parte_1 NumeroD_1 34250235-6, residente in [...]. Salvador Maria del Carril °N 3413, piano terra, di Buenos Aires.
argentino, nato li 10 maggio 1952, Documento Nazionale d'identità Parte_2
., residente in [...]N° 207, Muñiz, San Miguel, NumeroD_2 Per_1 NumeroDiC_3
Provincia di Buenos Aires argentino, nato [...], Dacumento Nazionale d'identità , Parte_3 NumeroD_4
, residente in [...]N°585, Munizi San Miguel, Provincia di Buenos Aires. Per_1 NumeroDiCa_5 nonché i minori nato il [...], Documento Nazionale d'identità n. , Persona_2 NumeroD_6
nata il [...], Documento Nazionale di Identità ; Persona_3 NumeroD_7 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 26/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 5 di 5