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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/01/2024, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 12.12.2023, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 2382/19 tra:
con sede legale e direzione in Bologna, via TR
Stalingrado n. 45, cod. fisc. (già denominata quale P.IVA_1 Controparte_2 incorporante di giusto Controparte_3 Controparte_4 atto di fusione del 31/12/2013 a rogito del notaio di Bologna, rep. 53712, racc. Per_1
34018), già (c.f. a seguito di fusione per Controparte_3 P.IVA_2 incorporazione di (c.f. ) e TE P.IVA_3 [...]
(c.f. per atto a rogito del Notaio Controparte_6 P.IVA_2 Persona_2 del 17 Dicembre 2003 (Rep. n. 17772/5439) – con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del Dott. nella sua qualità di Responsabile della Funzione CP_7 CP_8
e procuratore speciale per atto del Notaio Dott. del
[...] Persona_3
30/10/2017 (rep. 87474 – racc. n. 8879), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Francesco Ferroni (C.F.: , fax: 0532/248558, email: C.F._1
E
, pec: . ), e Email_1 Email_2 Email_3 dall'Avv. Stefania Gaiba (C.F.: , pec: C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Email_5 Via Sabotino n. 46, come da mandato in calce all'atto di appello, allegato al fascicolo depositato telematicamente
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona del (CF. Controparte_9 CP_10
), elett. Dom.to in Roma alla Via dei Portoghesi 12 c/o gli Uffici della P.IVA_4
Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis.
- APPELLATO -
Oggetto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Roma ex art. 702 ter c.p.c.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato TR la ordinanza emessa in data 4.3.2019 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di accertamento negativo dalla medesima proposta nei confronti del
[...]
del diritto di escutere la polizza fideiussoria rilasciata in favore della Controparte_9
inerente la domanda ai agevolazione di cui al progetto n. 33226/12 a valere sul Parte_1 bando n. 11 della legge 488/2022,disciplinato dal D.M. 20.10.1995 n. 527, come mod. ed integrato dal D.M.
9.3.2000 n.133, per l'importo complessivo provvisorio di € 546.396,00.
A sostegno del gravame ha posto come unico ed assorbente motivo la erroneità della ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da essa appellante, avendo fatto decorrere il dies a quo per la escussione della polizza dalla data di emissione da parte del del Decreto di revoca CP_9 del contributo per l'accertato inadempimento della società beneficiaria, ovvero dal pag. 2/6 9.11.2017 e non piuttosto dalla data del 10.3.2006 con cui era stata dalla comunicato CP_11 al l'avvenuto inadempimento della società e con cui si provvedeva alla escussione CP_9 una prima volta della polizza.
In realtà, secondo la difesa della Compagnia assicuratrice, poiché tra la prima comunicazione del marzo 2006 e quella successiva dell'8.2.2018 con cui veniva nuovamente escussa la polizza non era intervenuto alcun atto interruttivo, si sarebbe dovuta dichiarare la relativa prescrizione del diritto per decorrenza del termine decennale.
Sulla base di tale censura, la appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis, previa sospensione ai sensi degli artt.
283 e 351 c.p.c. della provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata, riformare totalmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma, pubblicata il 5 Marzo
2019 e per l'effetto, accertare, per i motivi di cui in narrativa e per quelli accertati in corso di causa, ivi compresa la prescrizione del diritto, l'illegittimità dell'escussione della garanzia fideiussoria n. 700.041.386 emessa da (ora TE [...]
, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da TR [...] al in forza della suddetta polizza;
TR Controparte_9
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito il il quale ha concluso per il rigetto dell'avverso gravame in quanto, CP_9
a suo dire, infondato in fatto e diritto e con vittoria di spese e competenze del grado.
Respinta la proposta istanza di sospensione della provvisoria esecutività della impugnata ordinanza, alla udienza a trattazione scritta del 4.7.2023, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione con concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Della questione relativa alla polizza fideiussoria in relazione alla concessione dei contributi di cui alla L. 488/92 si è occupata la Corte di Cassazione con diverse pronunce.
La tesi della difesa appellante parte dal presupposto che una cosa è il rapporto tra
Amministrazione e società assicuratrice, altra è quella relativa al rapporto tra
Amministrazione e beneficiario del contributo nei cui confronti si agisce per ottenere la restituzione dell'eventuale indebito contributo percepito in caso si accertato suo inadempimento. pag. 3/6 Le conseguenze sarebbero ineludibili, visto che nel primo caso non sarebbe assolutamente necessario, come nel secondo, il decreto di revoca del contributo erogato in via provvisoria da cui far decorrere evidentemente il termine per la escussione della polizza.
Ebbene, la S.C. ha ben precisato come “il pagamento di quanto è oggetto della polizza, cioè la restituzione della cauzione, è dovuto a semplice richiesta da parte della banca concessionaria, con la mera indicazione dell'inadempienza riscontrata e, quindi, con la mera allegazione di essa…
Può ribadirsi che nei casi di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d'Italia (di cui al D.L. 22 ottobre 1992 n. 415, conv. nella Ln.
488/1992 – come, appunto, nel caso di specie -) ove la polizza fideiussoria a garanzia della restituzione della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di 36 mesi senza possibilità di proroga, l'assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l'intervento di un formale provvedimento di revoca della agevolazione” (Cass. 3711/2019 per tutte).
Dunque, non può che convenirsi sul fatto che non fosse necessario attendere il provvedimento di revoca del contributo ai fini della escussione della polizza, come nel caso del recupero dell'indebito nei confronti del beneficiario, essendo sufficiente la contestazione della violazione ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione.
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che già con nota del 10.3.2006 la concessionaria ebbe a proporre alla Amministrazione concedente la revoca del contributo concesso in via provvisoria stante l'inadempienza della società beneficiaria, con contestuale escussione della polizza.
Detta escussione non ha poi avuto seguito fino al 2018 allorchè la polizza è stata nuovamente escussa.
Dunque, sono decorsi ben oltre dieci anni tra la prima e seconda missiva con cui la concessionaria ha inteso escuotere la polizza chiedendo alla appellante il pagamento della relativa somma.
pag. 4/6 Ne consegue, che effettivamente è maturata la prescrizione decennale sicchè la domanda di accertamento negativo proposta dalla Compagnia non poteva che essere accolta.
Va, pertanto, dichiarata la illegittimità della escussione della garanzia fideiussoria n.
700.041.386 emessa da (ora TE TR
, e per l'effetto, va altresì dichiarato che nulla è dovuto da
[...] TR al in forza della suddetta polizza.
[...] Controparte_9
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo attesa la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la ordinanza del Tribunale di Roma nel giudizio 40596/18 proposto da CP_1
così provvede: TR
accoglie l'appello e, in riforma della impugnata ordinanza, accerta e dichiara la illegittimità della escussione della garanzia fideiussoria n. 700.041.386 emessa da
[...]
(ora , e per l'effetto, dichiara che nulla è TE TR dovuto da al in forza TR Controparte_9 della suddetta polizza.
Condanna il appellato, in persona del alla rifusione in favore CP_9 CP_12 dell'appellante, delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, in € 843,00 per esborsi ed € 14.598,00 di cui € 2.304,00 per la fase dello studio, €
1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase della trattazione ed € 4.007,00 per la fase della decisione, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in complessivi € per esborsi 2.556,00 e, per competenze, € 13.078,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 12.12.2023.
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
pag. 5/6 Il Consigliere Relatore
Dr. Camillo Romandini
pag. 6/6
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LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 12.12.2023, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 2382/19 tra:
con sede legale e direzione in Bologna, via TR
Stalingrado n. 45, cod. fisc. (già denominata quale P.IVA_1 Controparte_2 incorporante di giusto Controparte_3 Controparte_4 atto di fusione del 31/12/2013 a rogito del notaio di Bologna, rep. 53712, racc. Per_1
34018), già (c.f. a seguito di fusione per Controparte_3 P.IVA_2 incorporazione di (c.f. ) e TE P.IVA_3 [...]
(c.f. per atto a rogito del Notaio Controparte_6 P.IVA_2 Persona_2 del 17 Dicembre 2003 (Rep. n. 17772/5439) – con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del Dott. nella sua qualità di Responsabile della Funzione CP_7 CP_8
e procuratore speciale per atto del Notaio Dott. del
[...] Persona_3
30/10/2017 (rep. 87474 – racc. n. 8879), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Francesco Ferroni (C.F.: , fax: 0532/248558, email: C.F._1
E
, pec: . ), e Email_1 Email_2 Email_3 dall'Avv. Stefania Gaiba (C.F.: , pec: C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Email_5 Via Sabotino n. 46, come da mandato in calce all'atto di appello, allegato al fascicolo depositato telematicamente
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona del (CF. Controparte_9 CP_10
), elett. Dom.to in Roma alla Via dei Portoghesi 12 c/o gli Uffici della P.IVA_4
Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis.
- APPELLATO -
Oggetto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Roma ex art. 702 ter c.p.c.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato TR la ordinanza emessa in data 4.3.2019 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di accertamento negativo dalla medesima proposta nei confronti del
[...]
del diritto di escutere la polizza fideiussoria rilasciata in favore della Controparte_9
inerente la domanda ai agevolazione di cui al progetto n. 33226/12 a valere sul Parte_1 bando n. 11 della legge 488/2022,disciplinato dal D.M. 20.10.1995 n. 527, come mod. ed integrato dal D.M.
9.3.2000 n.133, per l'importo complessivo provvisorio di € 546.396,00.
A sostegno del gravame ha posto come unico ed assorbente motivo la erroneità della ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da essa appellante, avendo fatto decorrere il dies a quo per la escussione della polizza dalla data di emissione da parte del del Decreto di revoca CP_9 del contributo per l'accertato inadempimento della società beneficiaria, ovvero dal pag. 2/6 9.11.2017 e non piuttosto dalla data del 10.3.2006 con cui era stata dalla comunicato CP_11 al l'avvenuto inadempimento della società e con cui si provvedeva alla escussione CP_9 una prima volta della polizza.
In realtà, secondo la difesa della Compagnia assicuratrice, poiché tra la prima comunicazione del marzo 2006 e quella successiva dell'8.2.2018 con cui veniva nuovamente escussa la polizza non era intervenuto alcun atto interruttivo, si sarebbe dovuta dichiarare la relativa prescrizione del diritto per decorrenza del termine decennale.
Sulla base di tale censura, la appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis, previa sospensione ai sensi degli artt.
283 e 351 c.p.c. della provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata, riformare totalmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma, pubblicata il 5 Marzo
2019 e per l'effetto, accertare, per i motivi di cui in narrativa e per quelli accertati in corso di causa, ivi compresa la prescrizione del diritto, l'illegittimità dell'escussione della garanzia fideiussoria n. 700.041.386 emessa da (ora TE [...]
, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da TR [...] al in forza della suddetta polizza;
TR Controparte_9
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito il il quale ha concluso per il rigetto dell'avverso gravame in quanto, CP_9
a suo dire, infondato in fatto e diritto e con vittoria di spese e competenze del grado.
Respinta la proposta istanza di sospensione della provvisoria esecutività della impugnata ordinanza, alla udienza a trattazione scritta del 4.7.2023, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione con concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Della questione relativa alla polizza fideiussoria in relazione alla concessione dei contributi di cui alla L. 488/92 si è occupata la Corte di Cassazione con diverse pronunce.
La tesi della difesa appellante parte dal presupposto che una cosa è il rapporto tra
Amministrazione e società assicuratrice, altra è quella relativa al rapporto tra
Amministrazione e beneficiario del contributo nei cui confronti si agisce per ottenere la restituzione dell'eventuale indebito contributo percepito in caso si accertato suo inadempimento. pag. 3/6 Le conseguenze sarebbero ineludibili, visto che nel primo caso non sarebbe assolutamente necessario, come nel secondo, il decreto di revoca del contributo erogato in via provvisoria da cui far decorrere evidentemente il termine per la escussione della polizza.
Ebbene, la S.C. ha ben precisato come “il pagamento di quanto è oggetto della polizza, cioè la restituzione della cauzione, è dovuto a semplice richiesta da parte della banca concessionaria, con la mera indicazione dell'inadempienza riscontrata e, quindi, con la mera allegazione di essa…
Può ribadirsi che nei casi di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d'Italia (di cui al D.L. 22 ottobre 1992 n. 415, conv. nella Ln.
488/1992 – come, appunto, nel caso di specie -) ove la polizza fideiussoria a garanzia della restituzione della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di 36 mesi senza possibilità di proroga, l'assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l'intervento di un formale provvedimento di revoca della agevolazione” (Cass. 3711/2019 per tutte).
Dunque, non può che convenirsi sul fatto che non fosse necessario attendere il provvedimento di revoca del contributo ai fini della escussione della polizza, come nel caso del recupero dell'indebito nei confronti del beneficiario, essendo sufficiente la contestazione della violazione ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione.
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che già con nota del 10.3.2006 la concessionaria ebbe a proporre alla Amministrazione concedente la revoca del contributo concesso in via provvisoria stante l'inadempienza della società beneficiaria, con contestuale escussione della polizza.
Detta escussione non ha poi avuto seguito fino al 2018 allorchè la polizza è stata nuovamente escussa.
Dunque, sono decorsi ben oltre dieci anni tra la prima e seconda missiva con cui la concessionaria ha inteso escuotere la polizza chiedendo alla appellante il pagamento della relativa somma.
pag. 4/6 Ne consegue, che effettivamente è maturata la prescrizione decennale sicchè la domanda di accertamento negativo proposta dalla Compagnia non poteva che essere accolta.
Va, pertanto, dichiarata la illegittimità della escussione della garanzia fideiussoria n.
700.041.386 emessa da (ora TE TR
, e per l'effetto, va altresì dichiarato che nulla è dovuto da
[...] TR al in forza della suddetta polizza.
[...] Controparte_9
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo attesa la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la ordinanza del Tribunale di Roma nel giudizio 40596/18 proposto da CP_1
così provvede: TR
accoglie l'appello e, in riforma della impugnata ordinanza, accerta e dichiara la illegittimità della escussione della garanzia fideiussoria n. 700.041.386 emessa da
[...]
(ora , e per l'effetto, dichiara che nulla è TE TR dovuto da al in forza TR Controparte_9 della suddetta polizza.
Condanna il appellato, in persona del alla rifusione in favore CP_9 CP_12 dell'appellante, delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, in € 843,00 per esborsi ed € 14.598,00 di cui € 2.304,00 per la fase dello studio, €
1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase della trattazione ed € 4.007,00 per la fase della decisione, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in complessivi € per esborsi 2.556,00 e, per competenze, € 13.078,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 12.12.2023.
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
pag. 5/6 Il Consigliere Relatore
Dr. Camillo Romandini
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