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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n.1408/2017 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1408/2017 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Maurizio Radici;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 col patrocinio dell'Avv. Carmelo Ziino;
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Carmelo Ziino;
(c.f.: Parte_2 C.F._3 col patrocinio dell'Avv. e Lorena Montagno Parte_2
(c.f. ) in qualità di erede della sig.ra Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F.: ), Persona_1 C.F._5 col patrocinio dell'Avv. Lorena Montagno
- parte convenuta -
*****
Con atto di citazione notificato in data 28/07/2017, la Sig.ra premettendo di Parte_1
essere proprietaria esclusiva, jure ereditario, di un appartamento, sito in contrada Bagnoli del
Comune di Capo d'Orlando, in catasto indicato al foglio 8, parte 895 sub. 1 e precisando che il giardino attorno alla casa, il forno, la cucina e annessi, in catasto indicati al foglio di mappa n. 8 part. 2, sempre per disposizioni testamentarie, sono rimaste in proprietà comune alla deducente ed alle sorelle e . Controparte_2 Persona_1
Pag. 1 di 6 Deduce l'attrice che dopo aver ricevuto un avviso di accertamento catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate, riguardante il locale, adibito a magazzino, sito nella citata contrada Bagnoli, indicata in catasto al foglio 8 particella 895, sub 5, 6 e 7 e che tale avviso era conseguente ad una variazione di classamento e rendita del predetto cespite eseguito dal geom. il 16 Marzo 2016. In Controparte_1 particolare, deduce l'attrice che il geom. ha proceduto a una variazione “tipo Controparte_1
mappale” in data 09.02.2016, protocollo 2016/15148, relativamente alle part. 2 e 895 del foglio di mappa n. 8, con conseguente accorpamento del terreno al fabbricato di C.da Bagnoli del quale l'attrice
è proprietaria dell'appartamento al primo piano.
Narra l'attrice, altresì, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di un atto pubblico, in Notar
da Barcellona PG in data 09.09.2016, Rep 40920/8599 con il quale le sorelle Persona_2
dell'attrice, ed , hanno proceduto allo scioglimento della comunione dei Controparte_2 Persona_1
beni in contrada Bagnoli, da essi ricevuti dal padre, fu , sempre tramite la medesima Persona_3
disposizione testamentaria e che nello stesso atto di divisione le condividenti affermavano di essere proprietarie a ragione di un mezzo ciascuna di “un piccolo appezzamento di terreno limitrofo di centiare cinquantanove, di provenienza ereditaria”. Ancora, l'attrice rileva che nel corpo dell'atto pubblico di divisione “Prima convenzione - Divisione” punti A) e B), le condividenti avevano fatto riferimento all'esistenza di una veranda, a livello del secondo piano, piuttosto che ad una terrazza, chiedendone, pertanto, la rettifica dell'atto pubblico;
concludeva, quindi con la richiesta di accoglimento delle seguenti domande:
1) in relazione a tutto quanto esposto al punto A) della narrativa, ritenere e dichiarare che l'azione professionale spiegata dal Geom. , in occasione della variazione “tipo mappale” da Controparte_1 egli compiuta il data 09.2.2016, prot. 2016/15148, relativamente alle part. 2 e 895 del numero foglio di mappa n. 8, del Comune di Capo d'Orlando, è stata dal medesimo illecitamente posta in essere e, comunque, censurabile sotto il profilo professionale, non essendo mai stata, in alcun modo, autorizzata dalla Prof. ed anzi da essa mai voluta e, con il presente atto, opposta;
Parte_1
2) conseguentemente, disporre l'annullamento della variazione “tipo mappale” di qui sopra - limitatamente al descritto accorpamento delle partt. 02 e 895 - ordinando al catasto - Direzione
Provinciale di Messina - Ufficio Provinciale del Territorio, Persona del suo legale rappresentante pro tempore Procedere alle corrispondenti rettifiche catastali;
3) disporre, inoltre, la trascrizione della emittenda sentenza sui RRII di Messina, stante che la variazione in questione ha prodotto effetti concreti sull'atto pubblico in notar del Persona_2
09/09/2016, Rep. 40920/8599 (basti osservare che, il luogo della precedente part.
2 - abolita in seguito alla variazione catastale arbitrariamente operata dal suddetto tecnico, riferentesi al terreno circostante il fabbricato in C.da Bagnoli di Capo d'Orlando - esiste attualmente la part. 895 sub 9)
Pag. 2 di 6 esonerando il conservatore da ogni responsabilità in merito. Il tutto a spese del Geom. CP_1
;
[...]
4) condannare il Geom. alla riduzione di tutti i danni che potranno derivare alla Controparte_1 [...]
, in conseguenza delle condotte illecite descritte in narrativa, sia per quanto Controparte_4 attiene ad assai probabili incrementi tributari e fiscali, che per quanto concerne i danni che potrebbero derivarle a causa della perduta potenzialità edificatoria dell'area, nell'ipotesi in cui quest'ultima dovesse essere interessata la provvedimenti di revisione del PRG di Capo d'Orlando;
5) con condanna del predetto convenuto al pagamento di spese e competenze del giudizio civile e in parte qua.
6) In relazione al punto B) di parte narrativa, ritenere dichiarare che le convenute CP_2
e piccolo non vantano il diritto corrispondente alla dichiarazione dalle stesse
[...] Persona_1 resa in occasione dell'atto pubblico di divisione in Notar del 09/09/2016, Rep Persona_2
40920/8599, di essere comproprietarie pro indiviso, in ragione di ½ ciascuna, di “un piccolo appezzamento di terreno limitrofo di centiare cinquantanove, di provenienza ereditaria”;
7) Conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto pubblico di divisione in Notar Persona_2 del 09/09/2016, tra le signore e , relativa alla parte Controparte_2 Persona_1 sopra detta, disponendo la trascrizione della emittenda sentenza sull'atto pubblico del 09/09/2016, in Notar , Rep. 40920/8599, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari Persona_2 di Messina, da qualsiasi responsabilità in merito. Il tutto a spese delle predette convenute;
8) con riguardo al punto C), ritenere e dichiarare che, al livello del secondo piano del fabbricato esistente in C.da Bagnoli del Comune di Capo d'Orlando, quindi si riferisce l'atto di divisione del
09/09/2016, il notar , rep. 40920/8599, non esiste alcuna veranda, bensì una Persona_2 terrazza;
9) conseguentemente, ordinare la rettifica di diritto pubblico di divisione-donazione, tra le signore
e e tra quest'ultima e , Controparte_2 Persona_1 Parte_3 relativamente alle indicazioni riportate in parte narrativa al punto C), disponendo la sostituzione del termine “veranda” con il termine “terrazza” e la trascrizione dell'emittenza sentenza, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina da qualsivoglia responsabilità in merito. Il tutto
a spese delle predette convenute;
10) con condanna di tutte le convenute, il solido, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, per la parte concernente le richiamate violazioni di cui hai punti B) e C).
Si costituiva , , e le quali contestavano Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
l'assunto dell'attrice e chiedevano dichiararsi improcedibili, inammissibili, inaccoglibili ed infondate in fatto ed in diritto le domande poste dall'attrice, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Pag. 3 di 6 Su richiesta delle parti venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e, depositate le correlate memorie, il giudice, ritenuta non rilevante la prova testimoniale richiesta da parte attrice e considerato che i convenuti non avevano formulato istanze istruttorie, reputata la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza il 26 settembre 2023, dichiarata la morte della convenuta , visto l'art. Persona_1
300 c.p.c., veniva dichiarata la interruzione del processo.
Riassunto il processo su iniziativa dell'attrice, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e ne chiedevano la decisione;
quindi, la causa veniva rinviata per la precisione alle conclusioni e successivamente venivano concessi i termini ex articolo 190 CPC.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte attrice vanno dichiarate inammissibili.
Più precisamente, in relazione alla domanda n. 1) dell'atto di citazione che richiama quanto esposto al punto A) della narrativa dello stesso, la domanda risulta inammissibile in quanto la variazione “tipo mappale” costituisce adempimento di tipo fiscale - tributario che fa stato ad altri fini senza assurgere a strumento idoneo ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 4 febbraio 2013, n. 666; Cons. St., sez. V, 29 marzo 2004, n. 1631; Cass. civ., sez. II, 2 novembre 2010,
n. 22298 e 3 marzo 2009, n. 5131; Cass pen., sez. III, 6 ottobre 2008, n. 38044).
D'altra parte, non è stato né dedotto il pregiudizio che la predetta attività di variazione catastale abbia potuto generare/possa generare ai danni dell'attrice; né si è data prova che la predetta “variazione catastale” sia stata non conforme allo stato dei luoghi o abbia potuto incidere difformemente sulle interpretate volontà del de cuius.
Dunque, a parere di questo giudice, non si ravvisa nelle allegazioni di parte attrice un interesse personale, diretto e attuale alla domanda.
In particolare, deve ribadirsi come la variazione non abbia alcun effetto nei rapporti tra i privati.
Allo stesso tempo, va ulteriormente specificato che l'eventuale responsabilità del professionista per aver aggravato la posizione della proprietaria che ha subìto la variazione è rimasta priva di prova e financo di allegazione.
Il comportamento in sé, di agire senza aver acquisito il consenso di tutti gli interessati, per quanto
“moralmente” censurabile, non assurge al rilievo giuridico, in speciale considerazione della peculiare impostazione riparatoria e non sanzionatoria del nostro ordinamento.
Pag. 4 di 6 In altri termini, tale comportamento avrebbe avuto rilievo giuridico autonomo, anche in assenza di danno conseguenza, solo quale danno evento, laddove fosse così previsto da specifica norma.
In assenza di siffatta disposizione, la domanda deve reputarsi non sorretta da idoneo interesse.
Fin qui, rispetto alle domande fino al punto 3.
Per quanto concerne la domanda di cui al punto 4), anche la stessa non delinea un intesse attuale della parte, secondo quanto previsto dall'art.100 CPC, in quanto generica e riferita ad un eventuale e non provato danno futuro e come tale non risarcibile.
Ne discende l'assorbimento della domanda di condanna alle spese dei convenuti.
Per quanto riguarda, poi, la domanda di cui al punto 6), relativa al punto B) della narrativa dell'atto di citazione per evidente mancanza di interesse ex art. 100 C.P.C. (cfr. “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e
l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche”. Cassazione civile, sez. II,
08/05/2024, n. 12532).
Più specificamente, non è emerso dagli atti del giudizio e del compendio probatorio offerto dalle parti,
a cosa possa riferirsi l'espressione contestata “piccolo appezzamento di terreno limitrofo di centiare cinquantanove, di provenienza ereditaria” e le conseguenze attuali e concrete della stessa in danno delle parti convenute.
Il riferimento all'espressione utilizzata nell'atto di divisione tra altre due sorelle non pare lesivo di alcun interesse dell'attrice.
Invero, nel corpo dell'atto notarile, la locuzione piccolo appezzamento di terreno indicato come di provenienza ereditaria si riscontra unicamente nella premessa descrittiva.
Cioè, le parti che hanno stipulato l'atto di divisione non hanno in alcun modo disposto di quel piccolo appezzamento, come se fosse di loro ed esclusiva proprietà, con esclusione dell'attrice.
Infatti, la quota di ½ non è mai riferita al piccolo appezzamento di terreno di provenienza ereditaria, bensì a quanto ricevuto dalle sorelle convenute indivisamente.
Tanto si evince chiaramente dalla lettura delle singole assegnazioni.
Nell'inammissibilità della domanda, sono assorbite le domande sub 6) e 7).
Alla medesima conclusione si giunge nell'esaminare la domanda di cui al punto 8) in riferimento al punto C) dell'atto di citazione in quanto, oltre ad essere carente già sotto il profilo assertivo, la stessa
Pag. 5 di 6 presenta totale mancanza di interesse dell'attrice in relazione alla modifica dell'atto di divisione intercorso inter alios.
Non coglie nel segno neanche la tesi esposta a sostegno della domanda fondata sulla espressione adottata dal de cuius nelle disposizioni testamentarie secondo la quale “omissis - se un domani fosse possibile costruire sull'abitazione preesistente l'area della stessa sarebbe ripartita in tre parti cioè tra mia figlia , ed - omissis” in quanto riferentesi ad una ipotesi futura Parte_1 CP_2 Per_1
ed incerta di cui non è stata fornita alcuna prova né del suo possibile verificarsi né del concreto danno.
Sono assorbite le domande sub 9) e 10).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, utilizzando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con riferimento alla dichiarazione di valore formulata in citazione
(scaglione tra 5.201,00 a 26.000,00). La fase istruttoria viene liquidata secondo i parametri minimi, poiché esauritasi nel deposito delle memorie.
Nonostante la definizione in rito, non si applica la decurtazione di cui all'art.4 comma 9 DM cit., in considerazione del numero di domande attoree e dell'intera attività difensiva svolta che ha comportato l'espletamento di tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA INAMMISSIBILI le domande attoree per carenza di interesse;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida: Parte_1
a. in favore di e , in complessivi euro Controparte_1 Controparte_2
4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge;
b. in favore di e , nella qualità di eredi di Parte_2 Controparte_3 [...]
, in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese Persona_1
generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge.
Così deciso il 18 Febbraio 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Il giudice dà atto che alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Enrico Privitera, giudice onorario in tirocinio.
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1408/2017 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Maurizio Radici;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 col patrocinio dell'Avv. Carmelo Ziino;
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Carmelo Ziino;
(c.f.: Parte_2 C.F._3 col patrocinio dell'Avv. e Lorena Montagno Parte_2
(c.f. ) in qualità di erede della sig.ra Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F.: ), Persona_1 C.F._5 col patrocinio dell'Avv. Lorena Montagno
- parte convenuta -
*****
Con atto di citazione notificato in data 28/07/2017, la Sig.ra premettendo di Parte_1
essere proprietaria esclusiva, jure ereditario, di un appartamento, sito in contrada Bagnoli del
Comune di Capo d'Orlando, in catasto indicato al foglio 8, parte 895 sub. 1 e precisando che il giardino attorno alla casa, il forno, la cucina e annessi, in catasto indicati al foglio di mappa n. 8 part. 2, sempre per disposizioni testamentarie, sono rimaste in proprietà comune alla deducente ed alle sorelle e . Controparte_2 Persona_1
Pag. 1 di 6 Deduce l'attrice che dopo aver ricevuto un avviso di accertamento catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate, riguardante il locale, adibito a magazzino, sito nella citata contrada Bagnoli, indicata in catasto al foglio 8 particella 895, sub 5, 6 e 7 e che tale avviso era conseguente ad una variazione di classamento e rendita del predetto cespite eseguito dal geom. il 16 Marzo 2016. In Controparte_1 particolare, deduce l'attrice che il geom. ha proceduto a una variazione “tipo Controparte_1
mappale” in data 09.02.2016, protocollo 2016/15148, relativamente alle part. 2 e 895 del foglio di mappa n. 8, con conseguente accorpamento del terreno al fabbricato di C.da Bagnoli del quale l'attrice
è proprietaria dell'appartamento al primo piano.
Narra l'attrice, altresì, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di un atto pubblico, in Notar
da Barcellona PG in data 09.09.2016, Rep 40920/8599 con il quale le sorelle Persona_2
dell'attrice, ed , hanno proceduto allo scioglimento della comunione dei Controparte_2 Persona_1
beni in contrada Bagnoli, da essi ricevuti dal padre, fu , sempre tramite la medesima Persona_3
disposizione testamentaria e che nello stesso atto di divisione le condividenti affermavano di essere proprietarie a ragione di un mezzo ciascuna di “un piccolo appezzamento di terreno limitrofo di centiare cinquantanove, di provenienza ereditaria”. Ancora, l'attrice rileva che nel corpo dell'atto pubblico di divisione “Prima convenzione - Divisione” punti A) e B), le condividenti avevano fatto riferimento all'esistenza di una veranda, a livello del secondo piano, piuttosto che ad una terrazza, chiedendone, pertanto, la rettifica dell'atto pubblico;
concludeva, quindi con la richiesta di accoglimento delle seguenti domande:
1) in relazione a tutto quanto esposto al punto A) della narrativa, ritenere e dichiarare che l'azione professionale spiegata dal Geom. , in occasione della variazione “tipo mappale” da Controparte_1 egli compiuta il data 09.2.2016, prot. 2016/15148, relativamente alle part. 2 e 895 del numero foglio di mappa n. 8, del Comune di Capo d'Orlando, è stata dal medesimo illecitamente posta in essere e, comunque, censurabile sotto il profilo professionale, non essendo mai stata, in alcun modo, autorizzata dalla Prof. ed anzi da essa mai voluta e, con il presente atto, opposta;
Parte_1
2) conseguentemente, disporre l'annullamento della variazione “tipo mappale” di qui sopra - limitatamente al descritto accorpamento delle partt. 02 e 895 - ordinando al catasto - Direzione
Provinciale di Messina - Ufficio Provinciale del Territorio, Persona del suo legale rappresentante pro tempore Procedere alle corrispondenti rettifiche catastali;
3) disporre, inoltre, la trascrizione della emittenda sentenza sui RRII di Messina, stante che la variazione in questione ha prodotto effetti concreti sull'atto pubblico in notar del Persona_2
09/09/2016, Rep. 40920/8599 (basti osservare che, il luogo della precedente part.
2 - abolita in seguito alla variazione catastale arbitrariamente operata dal suddetto tecnico, riferentesi al terreno circostante il fabbricato in C.da Bagnoli di Capo d'Orlando - esiste attualmente la part. 895 sub 9)
Pag. 2 di 6 esonerando il conservatore da ogni responsabilità in merito. Il tutto a spese del Geom. CP_1
;
[...]
4) condannare il Geom. alla riduzione di tutti i danni che potranno derivare alla Controparte_1 [...]
, in conseguenza delle condotte illecite descritte in narrativa, sia per quanto Controparte_4 attiene ad assai probabili incrementi tributari e fiscali, che per quanto concerne i danni che potrebbero derivarle a causa della perduta potenzialità edificatoria dell'area, nell'ipotesi in cui quest'ultima dovesse essere interessata la provvedimenti di revisione del PRG di Capo d'Orlando;
5) con condanna del predetto convenuto al pagamento di spese e competenze del giudizio civile e in parte qua.
6) In relazione al punto B) di parte narrativa, ritenere dichiarare che le convenute CP_2
e piccolo non vantano il diritto corrispondente alla dichiarazione dalle stesse
[...] Persona_1 resa in occasione dell'atto pubblico di divisione in Notar del 09/09/2016, Rep Persona_2
40920/8599, di essere comproprietarie pro indiviso, in ragione di ½ ciascuna, di “un piccolo appezzamento di terreno limitrofo di centiare cinquantanove, di provenienza ereditaria”;
7) Conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto pubblico di divisione in Notar Persona_2 del 09/09/2016, tra le signore e , relativa alla parte Controparte_2 Persona_1 sopra detta, disponendo la trascrizione della emittenda sentenza sull'atto pubblico del 09/09/2016, in Notar , Rep. 40920/8599, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari Persona_2 di Messina, da qualsiasi responsabilità in merito. Il tutto a spese delle predette convenute;
8) con riguardo al punto C), ritenere e dichiarare che, al livello del secondo piano del fabbricato esistente in C.da Bagnoli del Comune di Capo d'Orlando, quindi si riferisce l'atto di divisione del
09/09/2016, il notar , rep. 40920/8599, non esiste alcuna veranda, bensì una Persona_2 terrazza;
9) conseguentemente, ordinare la rettifica di diritto pubblico di divisione-donazione, tra le signore
e e tra quest'ultima e , Controparte_2 Persona_1 Parte_3 relativamente alle indicazioni riportate in parte narrativa al punto C), disponendo la sostituzione del termine “veranda” con il termine “terrazza” e la trascrizione dell'emittenza sentenza, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina da qualsivoglia responsabilità in merito. Il tutto
a spese delle predette convenute;
10) con condanna di tutte le convenute, il solido, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, per la parte concernente le richiamate violazioni di cui hai punti B) e C).
Si costituiva , , e le quali contestavano Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
l'assunto dell'attrice e chiedevano dichiararsi improcedibili, inammissibili, inaccoglibili ed infondate in fatto ed in diritto le domande poste dall'attrice, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Pag. 3 di 6 Su richiesta delle parti venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e, depositate le correlate memorie, il giudice, ritenuta non rilevante la prova testimoniale richiesta da parte attrice e considerato che i convenuti non avevano formulato istanze istruttorie, reputata la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza il 26 settembre 2023, dichiarata la morte della convenuta , visto l'art. Persona_1
300 c.p.c., veniva dichiarata la interruzione del processo.
Riassunto il processo su iniziativa dell'attrice, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e ne chiedevano la decisione;
quindi, la causa veniva rinviata per la precisione alle conclusioni e successivamente venivano concessi i termini ex articolo 190 CPC.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte attrice vanno dichiarate inammissibili.
Più precisamente, in relazione alla domanda n. 1) dell'atto di citazione che richiama quanto esposto al punto A) della narrativa dello stesso, la domanda risulta inammissibile in quanto la variazione “tipo mappale” costituisce adempimento di tipo fiscale - tributario che fa stato ad altri fini senza assurgere a strumento idoneo ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 4 febbraio 2013, n. 666; Cons. St., sez. V, 29 marzo 2004, n. 1631; Cass. civ., sez. II, 2 novembre 2010,
n. 22298 e 3 marzo 2009, n. 5131; Cass pen., sez. III, 6 ottobre 2008, n. 38044).
D'altra parte, non è stato né dedotto il pregiudizio che la predetta attività di variazione catastale abbia potuto generare/possa generare ai danni dell'attrice; né si è data prova che la predetta “variazione catastale” sia stata non conforme allo stato dei luoghi o abbia potuto incidere difformemente sulle interpretate volontà del de cuius.
Dunque, a parere di questo giudice, non si ravvisa nelle allegazioni di parte attrice un interesse personale, diretto e attuale alla domanda.
In particolare, deve ribadirsi come la variazione non abbia alcun effetto nei rapporti tra i privati.
Allo stesso tempo, va ulteriormente specificato che l'eventuale responsabilità del professionista per aver aggravato la posizione della proprietaria che ha subìto la variazione è rimasta priva di prova e financo di allegazione.
Il comportamento in sé, di agire senza aver acquisito il consenso di tutti gli interessati, per quanto
“moralmente” censurabile, non assurge al rilievo giuridico, in speciale considerazione della peculiare impostazione riparatoria e non sanzionatoria del nostro ordinamento.
Pag. 4 di 6 In altri termini, tale comportamento avrebbe avuto rilievo giuridico autonomo, anche in assenza di danno conseguenza, solo quale danno evento, laddove fosse così previsto da specifica norma.
In assenza di siffatta disposizione, la domanda deve reputarsi non sorretta da idoneo interesse.
Fin qui, rispetto alle domande fino al punto 3.
Per quanto concerne la domanda di cui al punto 4), anche la stessa non delinea un intesse attuale della parte, secondo quanto previsto dall'art.100 CPC, in quanto generica e riferita ad un eventuale e non provato danno futuro e come tale non risarcibile.
Ne discende l'assorbimento della domanda di condanna alle spese dei convenuti.
Per quanto riguarda, poi, la domanda di cui al punto 6), relativa al punto B) della narrativa dell'atto di citazione per evidente mancanza di interesse ex art. 100 C.P.C. (cfr. “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e
l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche”. Cassazione civile, sez. II,
08/05/2024, n. 12532).
Più specificamente, non è emerso dagli atti del giudizio e del compendio probatorio offerto dalle parti,
a cosa possa riferirsi l'espressione contestata “piccolo appezzamento di terreno limitrofo di centiare cinquantanove, di provenienza ereditaria” e le conseguenze attuali e concrete della stessa in danno delle parti convenute.
Il riferimento all'espressione utilizzata nell'atto di divisione tra altre due sorelle non pare lesivo di alcun interesse dell'attrice.
Invero, nel corpo dell'atto notarile, la locuzione piccolo appezzamento di terreno indicato come di provenienza ereditaria si riscontra unicamente nella premessa descrittiva.
Cioè, le parti che hanno stipulato l'atto di divisione non hanno in alcun modo disposto di quel piccolo appezzamento, come se fosse di loro ed esclusiva proprietà, con esclusione dell'attrice.
Infatti, la quota di ½ non è mai riferita al piccolo appezzamento di terreno di provenienza ereditaria, bensì a quanto ricevuto dalle sorelle convenute indivisamente.
Tanto si evince chiaramente dalla lettura delle singole assegnazioni.
Nell'inammissibilità della domanda, sono assorbite le domande sub 6) e 7).
Alla medesima conclusione si giunge nell'esaminare la domanda di cui al punto 8) in riferimento al punto C) dell'atto di citazione in quanto, oltre ad essere carente già sotto il profilo assertivo, la stessa
Pag. 5 di 6 presenta totale mancanza di interesse dell'attrice in relazione alla modifica dell'atto di divisione intercorso inter alios.
Non coglie nel segno neanche la tesi esposta a sostegno della domanda fondata sulla espressione adottata dal de cuius nelle disposizioni testamentarie secondo la quale “omissis - se un domani fosse possibile costruire sull'abitazione preesistente l'area della stessa sarebbe ripartita in tre parti cioè tra mia figlia , ed - omissis” in quanto riferentesi ad una ipotesi futura Parte_1 CP_2 Per_1
ed incerta di cui non è stata fornita alcuna prova né del suo possibile verificarsi né del concreto danno.
Sono assorbite le domande sub 9) e 10).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, utilizzando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con riferimento alla dichiarazione di valore formulata in citazione
(scaglione tra 5.201,00 a 26.000,00). La fase istruttoria viene liquidata secondo i parametri minimi, poiché esauritasi nel deposito delle memorie.
Nonostante la definizione in rito, non si applica la decurtazione di cui all'art.4 comma 9 DM cit., in considerazione del numero di domande attoree e dell'intera attività difensiva svolta che ha comportato l'espletamento di tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA INAMMISSIBILI le domande attoree per carenza di interesse;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida: Parte_1
a. in favore di e , in complessivi euro Controparte_1 Controparte_2
4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge;
b. in favore di e , nella qualità di eredi di Parte_2 Controparte_3 [...]
, in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese Persona_1
generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge.
Così deciso il 18 Febbraio 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Il giudice dà atto che alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Enrico Privitera, giudice onorario in tirocinio.
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