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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/12/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di IA
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 7/2025 R.G.,
Promossa da
in persona del curatore avv. Parte_1
RM IA (c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
AN MA PA;
APPELLANTE
Contro
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfredo C.F._1
Paparo;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f. F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sonia Licciardello;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025. La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 5552, pubblicata il 19 novembre 2024, il giudice unico del Tribunale di IA, rigettava la domanda proposta dalla curatela del fallimento
[...]
volta ad ottenere declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto Parte_1 pubblico di compravendita in notaio , repertorio 3703, raccolta 2697, datato Per_1
18.11.2017, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia, veniva rilevato che “...... ad avviso del Tribunale osta all'accoglimento della domanda sia la mancata prova della partecipatio fraudis ad opera dell'acquirente che non è stato dimostrato fosse a conoscenza CP_2 CP_1 della situazione debitoria del fratello ed avesse partecipato a frustrare le ragioni dei creditori, sia la previsione normativa dell'esenzione ex art. 2901, terzo comma, c.p.c., la quale sottrae all'azione pauliana l'adempimento di debiti scaduti. Devesi rilevare innanzitutto come le difese dei convenuti abbiano provato che i due fratelli non hanno mai convissuto in età adulta nello stesso domicilio ...... e come tra i due non corresse buon sangue per sopravvenite divergenze di ordine familiare ed economico ..... Sono poi le stesse condizioni del rogito incriminato ed il prezzo pattuito a far dire che non vi sia stato alcun accordo fraudolento tra le parti a detrimento dei creditori: se da un lato il prezzo di Euro 124.231,70 appare sì sproporzionato ma a detrimento dell'acquirente attesa la tipologia degli immobili compravenduti, il fatto che trattavasi di quote di un terzo di cespite immobiliare difficilmente commerciabili e poco appetibili economicamente ..... dall'altro è ben comprensibile come il condividente titolare delle maggiori quote, pur di accaparrarsi la rimanente quota e di non subire defatiganti azioni di divisione, abbia accettato di versare un prezzo consistente accollandosi viepiù di sobbarcarsi i debiti della parte venditrice, e come in tal modo il venditore abbia, con la parte del prezzo di Euro 60.000,00 ricevuto in anticipo nel 2016, tacitato creditori assai scomodi quali l'esattore e gli enti previdenziali per crediti già accertati, liquidi ed esigibili nonché oggetto di rateazione. Ma ciò che non lascia alcun dubbio circa
l'esito della presente controversia è l'operatività dell'art. 2901, terzo comma, c.c. ed il fatto che con il rogito incriminato abbia provveduto, con gli Controparte_1 importi ricavati dalla vendita, a pagare i ratei delle somme dovute all'Erario nel corso degli anni 2018 e 2019 ..... la vendita posta in essere costituiva l'unica via in capo al convenuto
per poter estingue i debiti scaduti, essendo questi proprietario di sole quote di CP_1 comproprietà su immobili, parte dei quali già oggetto di sequestro conservativo, e privo di proventi da lavoro dipendente o da impresa su cui poter far affidamento atteso il venir meno nel 2015 del proprio stato di amministratore di società ..... Non osta comunque all'applicazione dell'esimente sopra richiamato il fatto che per i crediti estinti con i proventi della vendita non operasse alcuna costituzione in mora ex art. 1209 c.c., rectius ex art. 1219
c.c.: tali crediti risultavano al momento della loro estinzione tutti liquidi, esigibili ed oggetto di rateizzazione conclusa con gli enti impositori, crediti da considerare in definitiva ampiamente scaduti e come tali passibili di anticipata estinzione ...”.
Avverso tale decisione la curatela del fallimento ha Parte_1 interposto appello con atto di citazione notificato in data 2 gennaio 2025, sulla base di due ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio sia che Controparte_1 CP_2
, entrambi resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo del gravame, la curatela appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha escluso la partecipatio fraudis del terzo acquirente Controparte_2
.
[...]
Sostiene che gli stessi convenuti hanno ammesso di vivere nello stesso stabile e precisamente in Acireale, Via Cristoforo Colombo n. 13; che il prezzo non può definirsi eccessivo e sproporzionato in mancanza di prova di differenti valori;
che ricorre il requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente il quale si è accollato Controparte_2
i debiti del fratello venditore, esistenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti previdenziali, sicché era ben consapevole che il proprio fratello aveva una notevole esposizione debitoria, non solo verso i superiori soggetti, ma anche verso altri soggetti creditori anche erariali e previdenziali, per essere consigliere della Tecnis.
Col secondo motivo, viene censurata la sentenza laddove il primo giudice ha riconosciuto la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 2901 terzo comma c.c..
Sostiene che non poteva trovare applicazione l'esenzione ex art. 2901 terzo comma cc, poiché la vendita dei diritti immobiliari di cui all'atto impugnato, non costituiva l'unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, atteso che il medesimo, come dichiarato dallo stesso e come provato dalle visure catastali e dalle ispezioni ipotecarie prodotte da con la seconda memoria Controparte_1
183 cpc, è proprietario di altri immobili in Acireale e a NI NA, sia pure in quota ed aveva altri immobili in Roma, come dichiarato e provato dallo stesso, sicché aveva altre risorse per estinguere i debiti, a cui aggiungere ancora all'epoca anche i proventi della carica di amministratore della Tecnis;
che i debiti erariali in rateizzazione non possano considerarsi scaduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 3° comma c.c., trattandosi di debito futuro ed inesigibile;
che tale circostanza rende privo di rilevanza quanto dedotto nella sentenza, circa la non necessità della messa in mora ex art. 1219 cc, atteso che l'Agente della Riscossione non poteva agire esecutivamente in pendenza della rateizzazione e potendo procedere alla riscossione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, solo in caso di decadenza dalla dilazione e, quindi, mettendo in mora il debitore, ciò che non risulta sia stato effettuato, dato che non è stata fornita prova della messa in mora del convenuto venditore;
che la restante parte del prezzo di € 60.0000,00, della cui corresponsione non è stata fornita prova, è stata versata direttamente a precedentemente alla stipula dell'atto e Controparte_1 non risulta, nè è provato, che detta somma sia stata utilizzata per il pagamento di debiti scaduti, essendo stata acquisita direttamente dal venditore.
Ritiene la Corte di trattare previamente il secondo motivo dell'appello, siccome fondato, comportando, quindi, l'esenzione dalla revocatoria dell'atto dispositivo e l'accoglimento dell'impugnazione, con conseguente assorbimento del primo motivo del gravame.
Ciò detto, con atto di compravendita del 18.11.2017 Controparte_1 CP_2
ha trasferito al fratello la quota pari ad un terzo indiviso di
[...] Controparte_2 due unità immobiliari site in NI NA, al N.C.E.U. fg. 6, p.lla 350, sub 9 e 19, per il corrispettivo di € 124.231,70.
Il versamento di detto corrispettivo risulta così regolato: “quanto ad Euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) sono stati corrisposti tramite la consegna di un assegno bancario di corrispondente importo, tratto in data 27 settembre 2016 su BNL filiale di
Acireale Corso Italia 2, all'ordine del signor , identificato al n. Controparte_1
3029498700-07,munito della clausola di non trasferibilità; - quanto ad Euro 50.000,00
(cinquantamila virgola zero zero)tramite la consegna di un assegno circolare di corrispondente importo emesso in data 4 maggio 2016 da BNL filiale di Acireale, all'ordine del signor , identificato al n. 265351445911, munito della Controparte_1 clausola di non trasferibilità. Parte venditrice rilascia quietanza dei pagamenti già effettuati.
- quanto ad Euro 64.231,70 (sessantaquattromila duecentotrentuno virgola settanta) tramite accollo dei debiti tributari di cui alle cartelle infra citate, già oggetto di rateizzazione, cui la parte venditrice è obbligata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed altri Enti Previdenziali,
e nei limiti degli importi di cui infra: i) documento rif. At - 29390201700037334101 emesso da dichiarazione di adesione del 21 aprile 2017 prot. 269017, Controparte_3 limitatamente alla rata 3^ (scadenza 30 novembre 2017), per un complessivo totale di euro
26.266,51 (ventiseimiladuecentosessantasei virgola cinquantuno) come da prospetto riepilogativo che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;
ii) Codice Atto 00551081623 emesso dall'Agenzia delle Entrate relativa al periodo d'imposta 2015 (Modello Unico PF 2015), limitatamente alle rate 2^ (scadenza 2 gennaio 2018), 3^ (scadenza 3 aprile 2018) il tutto limitatamente ad un complessivo totale di euro 15.711.87 (un milione cinquecentosettantunomila centoottantasette), come da prospetto riepilogativo che si allega al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale;
iii) Codice Atto 01310611221 emesso dall'Agenzia delle Entrate per imposte dovute (Irpef, Irap, Iva, addizionali, sanzioni ed interessi) da parte venditrice sui redditi 2011 (Modello Unico 2012), limitatamente alle rate 19^ (scadenza 30 novembre
2017), 20^ (scadenza 28 febbraio 2017) il tutto limitatamente ad un complessivo totale di euro 18.983,06 (diciottomilanovecentoottantatre virgola zero sei), come da prospetto riepilogativo che si allega al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale”.
Orbene, è documentalmente provato che il corrispettivo della summenzionata compravendita, oggetto di domanda di revocatoria da parte della curatela del fallimento
è stato impiegato quanto all'acconto di € 60.000,00, per Parte_1
l'estinzione di debiti maturati da nei confronti dell'erario Controparte_1 per iva e Irpef relativa agli anni 2011 e 2012, come da quietanze versate in atti in allegato alla perizia di parte a firma del dott. e quanto al saldo di € Parte_2
64.231,70, mediante accollo dei debiti menzionati nell'atto di vendita, rispetto ai quali sono state prodotte le quietanze di pagamento da parte dell'acquirente . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c. non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto ed è noto che “Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore quando il relativo prezzo sia stato destinato, anche solo in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non applicandosi alla predetta azione il principio della "par condicio", sancito a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale, e salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (Cass. sentenza n.
14557 del 22/06/2009).
Deve, quindi, ritenersi esente da revocatoria l'atto di compravendita in questione, posto che il corrispettivo è stato impiegato per l'adempimento di debiti scaduti. A tal ultimo riguardo, privo di pregio si appalesa il rilievo della curatela appellante, secondo cui, trattandosi di debiti che sono stati oggetto di rateizzazione, rientrerebbero nella categoria dei debiti futuri e, quindi, non scaduti.
Sul punto, va rilevato che il debito oggetto di dilazione di pagamento anche a seguito dell'adozione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di dilazione, mantiene la sua natura di debito scaduto e non pagato e, dunque, esigibile, dovendosi escludere che la dilazione di pagamento del debito tributario produca un effetto novativo del debito originario con uno diverso.
Parimenti infondato è il rilievo di parte appellante secondo cui Controparte_1
non avrebbe dato prova che la vendita era l'unico mezzo con il quale lo stesso
[...] avrebbe potuto estinguere i debiti scaduti, essendo proprietario di altri immobili in Acireale,
NI NA e Roma, sia pure pro-quota.
Invero, la Corte non ignora che non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria,
l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro.
Va, tuttavia, rilevato che risultava proprietario solo di Controparte_1 quote di beni immobili, come tali difficilmente commerciabili ed alienabili, posto che la sola quota di immobile non è di per sé appetibile, se non per gli altri quotisti. La vendita del bene nella sua interezza necessità del consenso degli altri comproprietari.
Giova, inoltre, rilevare che tali beni sono stati oggetto di provvedimento cautelare da parte della sicchè è da ritenere che il debitore, in concreto, Parte_1 Pt_1 non disponesse di altre risorse da impiegare ai fini del pagamento dei debiti scaduti.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del dichiarato valore della controversia (fascia 52.000,01-260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi della fase di trattazione e istruttoria in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la modesta attività difensiva svolta.
Per questi Motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da lla avverso la sentenza n. Parte_1
5552, pubblicata il 19 novembre 2024, del giudice unico del Tribunale di IA, rigetta l'appello e condanna la Parte_3
a rifondere, in favore di e
[...] Controparte_1 CP_2
, le spese del giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi
[...]
€ 12.691,00 (ivi compresi €. 2977,00 per la fase di studio, €. 1911,00 per la fase introduttiva, € 2700,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 5103,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in IA, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, l'11 novembre 2025.
Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di IA
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 7/2025 R.G.,
Promossa da
in persona del curatore avv. Parte_1
RM IA (c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
AN MA PA;
APPELLANTE
Contro
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfredo C.F._1
Paparo;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f. F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sonia Licciardello;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025. La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 5552, pubblicata il 19 novembre 2024, il giudice unico del Tribunale di IA, rigettava la domanda proposta dalla curatela del fallimento
[...]
volta ad ottenere declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto Parte_1 pubblico di compravendita in notaio , repertorio 3703, raccolta 2697, datato Per_1
18.11.2017, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia, veniva rilevato che “...... ad avviso del Tribunale osta all'accoglimento della domanda sia la mancata prova della partecipatio fraudis ad opera dell'acquirente che non è stato dimostrato fosse a conoscenza CP_2 CP_1 della situazione debitoria del fratello ed avesse partecipato a frustrare le ragioni dei creditori, sia la previsione normativa dell'esenzione ex art. 2901, terzo comma, c.p.c., la quale sottrae all'azione pauliana l'adempimento di debiti scaduti. Devesi rilevare innanzitutto come le difese dei convenuti abbiano provato che i due fratelli non hanno mai convissuto in età adulta nello stesso domicilio ...... e come tra i due non corresse buon sangue per sopravvenite divergenze di ordine familiare ed economico ..... Sono poi le stesse condizioni del rogito incriminato ed il prezzo pattuito a far dire che non vi sia stato alcun accordo fraudolento tra le parti a detrimento dei creditori: se da un lato il prezzo di Euro 124.231,70 appare sì sproporzionato ma a detrimento dell'acquirente attesa la tipologia degli immobili compravenduti, il fatto che trattavasi di quote di un terzo di cespite immobiliare difficilmente commerciabili e poco appetibili economicamente ..... dall'altro è ben comprensibile come il condividente titolare delle maggiori quote, pur di accaparrarsi la rimanente quota e di non subire defatiganti azioni di divisione, abbia accettato di versare un prezzo consistente accollandosi viepiù di sobbarcarsi i debiti della parte venditrice, e come in tal modo il venditore abbia, con la parte del prezzo di Euro 60.000,00 ricevuto in anticipo nel 2016, tacitato creditori assai scomodi quali l'esattore e gli enti previdenziali per crediti già accertati, liquidi ed esigibili nonché oggetto di rateazione. Ma ciò che non lascia alcun dubbio circa
l'esito della presente controversia è l'operatività dell'art. 2901, terzo comma, c.c. ed il fatto che con il rogito incriminato abbia provveduto, con gli Controparte_1 importi ricavati dalla vendita, a pagare i ratei delle somme dovute all'Erario nel corso degli anni 2018 e 2019 ..... la vendita posta in essere costituiva l'unica via in capo al convenuto
per poter estingue i debiti scaduti, essendo questi proprietario di sole quote di CP_1 comproprietà su immobili, parte dei quali già oggetto di sequestro conservativo, e privo di proventi da lavoro dipendente o da impresa su cui poter far affidamento atteso il venir meno nel 2015 del proprio stato di amministratore di società ..... Non osta comunque all'applicazione dell'esimente sopra richiamato il fatto che per i crediti estinti con i proventi della vendita non operasse alcuna costituzione in mora ex art. 1209 c.c., rectius ex art. 1219
c.c.: tali crediti risultavano al momento della loro estinzione tutti liquidi, esigibili ed oggetto di rateizzazione conclusa con gli enti impositori, crediti da considerare in definitiva ampiamente scaduti e come tali passibili di anticipata estinzione ...”.
Avverso tale decisione la curatela del fallimento ha Parte_1 interposto appello con atto di citazione notificato in data 2 gennaio 2025, sulla base di due ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio sia che Controparte_1 CP_2
, entrambi resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo del gravame, la curatela appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha escluso la partecipatio fraudis del terzo acquirente Controparte_2
.
[...]
Sostiene che gli stessi convenuti hanno ammesso di vivere nello stesso stabile e precisamente in Acireale, Via Cristoforo Colombo n. 13; che il prezzo non può definirsi eccessivo e sproporzionato in mancanza di prova di differenti valori;
che ricorre il requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente il quale si è accollato Controparte_2
i debiti del fratello venditore, esistenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti previdenziali, sicché era ben consapevole che il proprio fratello aveva una notevole esposizione debitoria, non solo verso i superiori soggetti, ma anche verso altri soggetti creditori anche erariali e previdenziali, per essere consigliere della Tecnis.
Col secondo motivo, viene censurata la sentenza laddove il primo giudice ha riconosciuto la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 2901 terzo comma c.c..
Sostiene che non poteva trovare applicazione l'esenzione ex art. 2901 terzo comma cc, poiché la vendita dei diritti immobiliari di cui all'atto impugnato, non costituiva l'unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, atteso che il medesimo, come dichiarato dallo stesso e come provato dalle visure catastali e dalle ispezioni ipotecarie prodotte da con la seconda memoria Controparte_1
183 cpc, è proprietario di altri immobili in Acireale e a NI NA, sia pure in quota ed aveva altri immobili in Roma, come dichiarato e provato dallo stesso, sicché aveva altre risorse per estinguere i debiti, a cui aggiungere ancora all'epoca anche i proventi della carica di amministratore della Tecnis;
che i debiti erariali in rateizzazione non possano considerarsi scaduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 3° comma c.c., trattandosi di debito futuro ed inesigibile;
che tale circostanza rende privo di rilevanza quanto dedotto nella sentenza, circa la non necessità della messa in mora ex art. 1219 cc, atteso che l'Agente della Riscossione non poteva agire esecutivamente in pendenza della rateizzazione e potendo procedere alla riscossione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, solo in caso di decadenza dalla dilazione e, quindi, mettendo in mora il debitore, ciò che non risulta sia stato effettuato, dato che non è stata fornita prova della messa in mora del convenuto venditore;
che la restante parte del prezzo di € 60.0000,00, della cui corresponsione non è stata fornita prova, è stata versata direttamente a precedentemente alla stipula dell'atto e Controparte_1 non risulta, nè è provato, che detta somma sia stata utilizzata per il pagamento di debiti scaduti, essendo stata acquisita direttamente dal venditore.
Ritiene la Corte di trattare previamente il secondo motivo dell'appello, siccome fondato, comportando, quindi, l'esenzione dalla revocatoria dell'atto dispositivo e l'accoglimento dell'impugnazione, con conseguente assorbimento del primo motivo del gravame.
Ciò detto, con atto di compravendita del 18.11.2017 Controparte_1 CP_2
ha trasferito al fratello la quota pari ad un terzo indiviso di
[...] Controparte_2 due unità immobiliari site in NI NA, al N.C.E.U. fg. 6, p.lla 350, sub 9 e 19, per il corrispettivo di € 124.231,70.
Il versamento di detto corrispettivo risulta così regolato: “quanto ad Euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) sono stati corrisposti tramite la consegna di un assegno bancario di corrispondente importo, tratto in data 27 settembre 2016 su BNL filiale di
Acireale Corso Italia 2, all'ordine del signor , identificato al n. Controparte_1
3029498700-07,munito della clausola di non trasferibilità; - quanto ad Euro 50.000,00
(cinquantamila virgola zero zero)tramite la consegna di un assegno circolare di corrispondente importo emesso in data 4 maggio 2016 da BNL filiale di Acireale, all'ordine del signor , identificato al n. 265351445911, munito della Controparte_1 clausola di non trasferibilità. Parte venditrice rilascia quietanza dei pagamenti già effettuati.
- quanto ad Euro 64.231,70 (sessantaquattromila duecentotrentuno virgola settanta) tramite accollo dei debiti tributari di cui alle cartelle infra citate, già oggetto di rateizzazione, cui la parte venditrice è obbligata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed altri Enti Previdenziali,
e nei limiti degli importi di cui infra: i) documento rif. At - 29390201700037334101 emesso da dichiarazione di adesione del 21 aprile 2017 prot. 269017, Controparte_3 limitatamente alla rata 3^ (scadenza 30 novembre 2017), per un complessivo totale di euro
26.266,51 (ventiseimiladuecentosessantasei virgola cinquantuno) come da prospetto riepilogativo che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;
ii) Codice Atto 00551081623 emesso dall'Agenzia delle Entrate relativa al periodo d'imposta 2015 (Modello Unico PF 2015), limitatamente alle rate 2^ (scadenza 2 gennaio 2018), 3^ (scadenza 3 aprile 2018) il tutto limitatamente ad un complessivo totale di euro 15.711.87 (un milione cinquecentosettantunomila centoottantasette), come da prospetto riepilogativo che si allega al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale;
iii) Codice Atto 01310611221 emesso dall'Agenzia delle Entrate per imposte dovute (Irpef, Irap, Iva, addizionali, sanzioni ed interessi) da parte venditrice sui redditi 2011 (Modello Unico 2012), limitatamente alle rate 19^ (scadenza 30 novembre
2017), 20^ (scadenza 28 febbraio 2017) il tutto limitatamente ad un complessivo totale di euro 18.983,06 (diciottomilanovecentoottantatre virgola zero sei), come da prospetto riepilogativo che si allega al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale”.
Orbene, è documentalmente provato che il corrispettivo della summenzionata compravendita, oggetto di domanda di revocatoria da parte della curatela del fallimento
è stato impiegato quanto all'acconto di € 60.000,00, per Parte_1
l'estinzione di debiti maturati da nei confronti dell'erario Controparte_1 per iva e Irpef relativa agli anni 2011 e 2012, come da quietanze versate in atti in allegato alla perizia di parte a firma del dott. e quanto al saldo di € Parte_2
64.231,70, mediante accollo dei debiti menzionati nell'atto di vendita, rispetto ai quali sono state prodotte le quietanze di pagamento da parte dell'acquirente . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c. non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto ed è noto che “Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore quando il relativo prezzo sia stato destinato, anche solo in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non applicandosi alla predetta azione il principio della "par condicio", sancito a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale, e salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (Cass. sentenza n.
14557 del 22/06/2009).
Deve, quindi, ritenersi esente da revocatoria l'atto di compravendita in questione, posto che il corrispettivo è stato impiegato per l'adempimento di debiti scaduti. A tal ultimo riguardo, privo di pregio si appalesa il rilievo della curatela appellante, secondo cui, trattandosi di debiti che sono stati oggetto di rateizzazione, rientrerebbero nella categoria dei debiti futuri e, quindi, non scaduti.
Sul punto, va rilevato che il debito oggetto di dilazione di pagamento anche a seguito dell'adozione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di dilazione, mantiene la sua natura di debito scaduto e non pagato e, dunque, esigibile, dovendosi escludere che la dilazione di pagamento del debito tributario produca un effetto novativo del debito originario con uno diverso.
Parimenti infondato è il rilievo di parte appellante secondo cui Controparte_1
non avrebbe dato prova che la vendita era l'unico mezzo con il quale lo stesso
[...] avrebbe potuto estinguere i debiti scaduti, essendo proprietario di altri immobili in Acireale,
NI NA e Roma, sia pure pro-quota.
Invero, la Corte non ignora che non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria,
l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro.
Va, tuttavia, rilevato che risultava proprietario solo di Controparte_1 quote di beni immobili, come tali difficilmente commerciabili ed alienabili, posto che la sola quota di immobile non è di per sé appetibile, se non per gli altri quotisti. La vendita del bene nella sua interezza necessità del consenso degli altri comproprietari.
Giova, inoltre, rilevare che tali beni sono stati oggetto di provvedimento cautelare da parte della sicchè è da ritenere che il debitore, in concreto, Parte_1 Pt_1 non disponesse di altre risorse da impiegare ai fini del pagamento dei debiti scaduti.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del dichiarato valore della controversia (fascia 52.000,01-260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi della fase di trattazione e istruttoria in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la modesta attività difensiva svolta.
Per questi Motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da lla avverso la sentenza n. Parte_1
5552, pubblicata il 19 novembre 2024, del giudice unico del Tribunale di IA, rigetta l'appello e condanna la Parte_3
a rifondere, in favore di e
[...] Controparte_1 CP_2
, le spese del giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi
[...]
€ 12.691,00 (ivi compresi €. 2977,00 per la fase di studio, €. 1911,00 per la fase introduttiva, € 2700,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 5103,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in IA, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, l'11 novembre 2025.
Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena