Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 18458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, nelle persone dei Magistrati:
DR. Valeria Rosetti Presidente
DR. Eva Scalfati Giudice
DR. Giulia d'DR Giudice est. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18458/2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Divorzio – cessazione degli effetti civili;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giliberti Francesco, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Formicola Massimiliano, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.09.2024, esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1
Napoli in data 26.07.1999 con (Atto n. 203, parte II, serie A -– Reg. Atti di Controparte_1
Matrimonio Anno 1999); che dalla loro unione erano nato il figlio DR, attualmente maggiorenne ed indipendente economicamente;
che tra i coniugi era intervenuta separazione personale, in virtù di sentenza n. 5722/22 emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio recante RG.
34624/2019, passata in giudicato con la quale, tra l'altro, veniva stabilito un mantenimento a carico
del per il figlio maggiorenne DR, non economicamente autosufficiente, pari ad CP_1 euro 300,00; che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale i coniugi non si erano più riconciliati ed erano decorsi i termini previsti ex lege per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
pertanto, chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 20.01.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.10.2024 si costituiva il quale deduceva che la Controparte_1 ricorrente nel ricorso aveva omesso di riferire che il figlio DR era convivente con la madre e regolarmente sostenuto dal padre, benché maggiorenne e occupato in lavori part-time e che in sede di separazione la domanda di mantenimento della coniuge era stata rigettata;
deduceva inoltre che la ricorrente conviveva stabilmente con un altro uomo nell'appartamento che costituiva ex casa coniugale e che il figlio maggiorenne DR svolgeva un'attività lavorativa “in prova” ed era economicamente autonomo;
pertanto, non si opponeva alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, a parziale modifica dei patti di separazione, il versamento diretto del mantenimento in favore del figlio DR;
chiedeva altresì di dichiarare che nulla era dovuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile ed, altresì, nulla disporre in tema di assegnazione della casa coniugale alla luce del fatto che egli, sin dalla separazione, viveva stabilmente in un'altra residenza, avendo lasciato l'originario appartamento nella piena disponibilità della ricorrente unitamente al suo attuale compagno.
All'udienza del 20.01.2025, comparivano le parti con i rispettivi procuratori, le quali manifestavano la loro volontà di divorziare, senza statuizioni accessorie, per essere il figlio DR maggiorenne e autosufficiente economicamente.
All'esito, il Giudice, preso atto, assegnava la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie, le parti hanno dichiarato congiuntamente la sopravvenuta autonomia economica del figlio maggiorenne DR, ragione per la quale deve essere disposta la revoca del mantenimento previsto per il predetto a carico del padre in sede di separazione, a decorrere dal deposito del ricorso.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. RG 18458/2024
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra nata a [...] Parte_1 il 08.03.1975 e , nato a [...] il [...] (Atto n. 203, parte II, serie A - Reg. Controparte_1
Atti di Matrimonio Anno 1999), con revoca del mantenimento previsto a carico del per CP_1 il mantenimento del figlio maggiorenne a decorrere dal deposito del ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 21.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr. Giulia d'DR Dr. Valeria Rosetti