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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5167 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2601/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2601/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni CArie
TRA
( ), rappresentato e difeso, dagli avv. ti Giacomo Parte_1 C.F._1
Sepe ( ), Raffaele Sepe ( e C.F._2 C.F._3 Parte_2
( , presso lo studio dei quali, in Napoli, via Carlo Poerio n. 90, è elettivamente C.F._4
domiciliato
OPPONENTE
E
( , in persona dei procuratori speciali Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e rappresentata e difesa dagli avv. ti
[...] Controparte_3 Parte_3
( ) e ( ), domiciliata presso gli indirizzi C.F._5 Parte_4 C.F._6
e Email_1 Email_2
OPPOSTA
E
( ), in persona della procuratrice , Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
mandataria di ( , in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rossi ( ), presso lo studio del quale, C.F._7
in Milano, corso Matteotti n. 1, è elettivamente domiciliata
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 La parte opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
20.3.2025.
La parte opposta, che non ha depositato note per la trattazione scritta, deve intendersi aver precisato le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
La terza intervenuta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
18.3.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7878/2020 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a la somma di euro 64.716,20, Controparte_1
oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di conto corrente n.
492/00/13070757 concluso tra DE AN s.p.a. e (ed estinto il Controparte_7
20.7.2005); contratto assistito da garanzia personale prestata (il 24.10.2002) dal medesimo Parte_1
(legale rappresentante, al tempo della prestata garanzia, della debitrice principale).
[...]
L'opponente ha: 1) dedotto che non v'è prova della titolarità, in capo ad Controparte_1
del credito derivante dal contratto concluso tra DE AN s.p.a. e 2) Controparte_7
dedotto che il contratto di fideiussione risulta affetto da nullità totale (o, almeno, parziale), in quanto contratto a valle rispetto ad un'intesa restrittiva, a monte, della concorrenza e, pertanto, integrante violazione dell'art. 2, l. n. 287/90; 3) prospettato la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 1346 c.c., stante l'indeterminatezza del relativo oggetto;
4) rilevato che non v'è stato alcun preventivo tentativo di escussione della debitrice principale, così pregiudicando pure il proprio diritto di rivalsa nei confronti della debitrice principale (che risulta ormai impraticabile stante la relativa cancellazione dal registro delle imprese in data 8.4.2011); 5) eccepito la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. non essendovi stata iniziativa giudiziale nei confronti della debitrice principale nel termine indicato da tale norma;
6) eccepito la decadenza della CA dal diritto di far valere il credito nei confronti del fideiussore stante la cancellazione dal registro delle imprese della debitrice principale secondo quanto desumibile da Cass. 5630/2017; 7) eccepito la prescrizione del credito;
8) dedotto che, in realtà, non esiste alcun credito della CA la quale ha erroneamente calcolato gli interessi passivi “sin dalla data di apertura del rapporto, praticando una capitalizzazione trimestrale degli interessi, in luogo della capitalizzazione semplice (art. 1283
c.c.)”, “ha applicato le condizioni convenute per il contratto di conto corrente al diverso rapporto di apertura di credito per il quale, neppure dopo l'entrata in vigore della legge 154/1922, che ha introdotto la forma scritta a pena di nullità, ha formalizzato per iscritto l'accordo e quindi ha
pagina 2 di 10 percepito interessi ultra legali, commissioni e spese mai convenute con la Controparte_7 nell'ambito dell'apertura di credito;
ha quindi disatteso i principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.) sottraendo fondamentali risorse finanziare all'azienda, oltretutto violando, come previsto, i precetti normativi fissati dal T.U.B.” (pp. 11 e 12 dell'atto di citazione in opposizione); 9) prospettato la nullità del contratto di apertura di credito per mancata conclusione per iscritto dello stesso e la mancata, specifica approvazione della clausola regolante il diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
10) prospettato la nullità della clausola in base alla quale sono stati capitalizzati trimestralmente gli interessi;
11) dato atto che le contestazioni qui svolte con riferimento al rapporto di conto corrente sono emerse anche in un distinto giudizio instaurato tra le medesime parti (doc. 7) nel corso del quale la CA non ha depositato il contratto di conto corrente ed il contratto di garanzia che risultano invece prodotti in sede monitoria in copia che l' ha disconosciuto;
12) osservato che i comportamenti tenuti Parte_1
dalla CA sono espressione della violazione dei principi di correttezza e buona fede che ne giustificano una “esemplare” condanna al risarcimento dei danni;
13) prospettato la violazione della disciplina in materia di usura. ha chiesto il rigetto della “dilatoria” opposizione deducendo: i) che dal Controparte_1 proprio documento 8 emerge la titolarità del credito dell'odierna opposta per acquistone fatto da
DE AN s.p.a. sulla base di cessione di crediti debitamente comunicata (docc. 5, 5bis, 6 e
6bis); ii) che la nullità dell'intesa a monte non si ripercuote sulla validità dei contratti a valle potendo ingenerare solo una responsabilità risarcitoria a carico di quanti abbiano partecipato all'intesa, dovendo in ogni caso escludersi che l' abbia provato che il testo del contratto Parte_1 dallo stesso concluso coincide con quello predisposto dall'ABI ed esaminato nel provvedimento n.
55/2005 di CA d'IA; iii) che, in ogni caso, la nullità per violazione dell'art. 2, l. n. 287/90 non potrebbe che essere parziale e che non sussiste violazione dell'art. 1957 c.c. atteso che “il recesso e la revoca dai rapporti CAri sono avvenute in data 20/07/2005 (v. doc. n. 2), si evidenzia come la CA abbia poi agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale nei sei mesi successivi.
Difatti sempre nel luglio del 2005 la società Pelletterie ha instaurato la causa n. Controparte_7
27090/2005 RG Trib. Napoli (v. doc. n. 9). Nell'ambito di detta causa la cedente DE AN
s.p.a. si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 12/12/2005 (v. doc. n. 10), spiegando domanda riconvenzionale e chiamando in causa anche i fidegaranti (v. doc. n. 11). La causa si è definita con sentenza n. 13371/2014 Trib. Napoli, emessa in data 10/10/2014, che ha dichiarato inammissibile la domanda avversaria (v. doc. n. 12)”; iv) che la lettera di fideiussione sottoscritta dall' prevede un importo massimo garantito, sì che non è dato ravvisare alcuna Parte_1
pagina 3 di 10 violazione dell'art. 1346 c.c.; v) che, stante la previsione dell'art. 7 del contratto di garanzia (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), conforme all'art. 1944 c.c., non era dovuta alcuna preventiva escussione della debitrice principale;
vi) che la cancellazione della debitrice principale non comporta alcuna decadenza della CA nei rapporti con il garante;
vii) che non sussistono le violazioni prospettate dalla controparte quanto ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito, che la relazione del c.t.U. qui depositata dall' quale documento 7 non ha alcun rilievo poiché il giudizio nel Parte_1
quale la stessa è stata depositata si è concluso con una dichiarazione di inammissibilità della domanda e che dilatori devono ritenersi i disconoscimenti delle sottoscrizioni resi dalla controparte con riferimento a documentazione (contratto di conto corrente e contratto di fideiussione) in relazione alla quale la parte ha, in ogni caso, proposto istanza di verificazione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati, dapprima il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 25.10.2021 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c., disposta c.t.U. grafologica (e chiuse preventivamente le operazioni peritali
-v. provvedimento depositato il 19.4.2023 – avendo, all'atto della prestazione del saggio grafico,
l' riconosciute come proprie le sottoscrizioni disconosciute), è stata fissata udienza per la Parte_1
precisazione delle conclusioni che, intervenuta (quale cessionaria del credito Controparte_4
in origine vantato da -per effetto di tale intervento le statuizioni qui Controparte_1
adottate dovranno essere pronunziate nei confronti dell'intervenuta, e Controparte_4
mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 24.3.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione mediante la quale, in modo per la verità generico, l'opponente ha prospettato il difetto di rappresentanza della controparte in sede di mediazione con conseguente improcedibilità della domanda (si veda la nota per la trattazione scritta depositata il 15.2.2022).
Per un verso l'improcedibilità non risulta dichiarabile atteso che, per il presente giudizio, non può ritenersi sussistente l'obbligo di procedere alla mediazione. Come condivisibilmente ritenuto da
Cass., sez. 1, ord. 21 ottobre 2022, n. 31209, infatti, “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una CA sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma
pagina 4 di 10 prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti CAri e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti CAri contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto CArio tipico”.
D'altro canto (e fermo il carattere assorbente della considerazione che precede), pur volendo superare l'estrema genericità dell'eccezione sollevata e ritenere la stessa fondata sulla partecipazione della controparte alla mediazione mediante un difensore sprovvisto di valida procura, non potrebbe che osservarsi che l'opposta ha partecipato alla mediazione (se ne veda il prodotto verbale) per il tramite dei due difensori cui -secondo quanto si legge nella procura- è stato conferito il potere di rappresentanza anche nel procedimento di mediazione con facoltà, tra l'altro, di
“rinunciare agli atti ed alla domanda”, tanto bastando a ritenere integrati i presupposti in presenza dei quali può ritenersi assolta la condizione di procedibilità (Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n.
8473).
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) (mediante il quale, nella sostanza, l' ha contestato l'esistenza di un contratto di cessione di crediti in blocco - Parte_1
comprensivo pure del credito vantato nei propri confronti- tra DE AN s.p.a. e
[...]
, ritiene questo Giudice sufficiente osservare che, in realtà, l'opposta ha prodotto Controparte_1
(doc. 8) un estratto del contratto di cessione comprensivo pure dell'indicazione della specifica posizione della e della entità del credito. L'assunto (dall'opponente svolto Controparte_7 solo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c.) secondo il quale il documento prodotto dalla controparte non è stato “depositato in copia conforme con firma autenticata e quindi non (è) opponibile all' ” non consente di addivenire ad una differente conclusione atteso Parte_1
che il contratto di cessione di crediti in blocco non è un contratto per il quale è prescritta una particolare forma (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944). Piuttosto (e la considerazione che segue vale ad ulteriormente confermare la ritenuta titolarità del credito in capo all'opposta), tenuto presente che (come affermato pure dal precedente di legittimità da ultimo citato) la cessione in blocco anche essere provata pure tramite presunzioni, ritiene questo Giudice (ferma, si ribadisce, la considerazione sopra svolta) che la conclusione del contratto di cessione (comprensivo pure del credito vantato nei confronti dell' ) possa ritenersi provata anche per presunzioni Parte_1
avuto riguardo ai seguenti, concorrenti elementi: i) il richiamato documento 8 prodotto da
[...]
ii) la disponibilità, da parte dell'opposta, del contratto concluso dalla debitrice Controparte_1
principale con DE AN s.p.a., nonché delle fideiussioni omnibus, della missiva con la quale pagina 5 di 10 DE AN s.p.a. ha revocato gli affidamenti alla debitrice principale, dell'estratto ex art. 50
t.u.b. formato sempre dalla cedente (documenti, tutti, per i quali non è previsto uno speciale regime di pubblicità, sì che la relativa disponibilità può ritenersi giustificata solo ai sensi dell'art. 1262 c.c.);
iii) del fatto che, nonostante il lungo tempo trascorso, l'opponente non ha dedotto (fatta eccezione per la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio iscritto innanzi a questo Tribunale con R. G.
27090/2005 in tempo ben anteriore rispetto alla cessione di crediti in blocco) di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di DE AN s.p.a. ovvero di altri soggetti.
2.2. Tanto detto in ordine alla titolarità del credito per il quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, occorre preliminarmente qualificare il contratto di garanzia in base al quale il decreto è stato emesso nei confronti dell' (contratto -è bene precisare- che non può non ritenersi concluso Parte_1 dall'odierno opponente, avendo lo stesso, sia pur solo in sede di già disposte operazioni peritali, riconosciuto le firme precedentemente disconosciute) come fideiussione omnibus non potendo condividersi il (per la verità, veloce) passaggio con il quale (solo) nella comparsa conclusionale l'opposta ne ha prospettato la qualificabilità in termini di contratto autonomo di garanzia.
2.2.1. In proposito occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia va ravvisata nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico della mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale
“attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509). Ne discende che l'obbligazione del garante autonomo è sempre distinta da quella del debitore principale, in quanto tesa ad indennizzare il creditore mediante il tempestivo versamento di una somma predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874; Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619; Cass., sez. 3, sent. 19 febbraio 2019, n. 4717). Mentre, quindi, il fideiussore è un vicario del debitore, l'obbligazione del garante autonomo è (appunto) autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, risultando qualitativamente diversa da quella garantita
“perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509), ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
2.2.2. Tanto detto in via generale, pur non volendo valorizzare il (rilevante, ma non dirimente -
Cass., sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. 32786) dato letterale del contratto (che, ripetutamente, fa riferimento al “fidejussore” ed alla “fidejussione”), ritiene questo Giudice che molteplici pattuizioni pagina 6 di 10 inducano a ravvisare un rapporto di accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto principale ed a ritenere che, mediante la conclusione di tale contratto, il creditore abbia inteso preservare il proprio diritto all'esatto adempimento della prestazione principale. In questo senso depongono, ad esempio, l'estensione della garanzia a “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (art.
1 -analoga risulta la previsione contenuta all'art. 7 del contratto), nonchè la previsione di una responsabilità solidale del garante (art. 3, nonché art. 11).
D'altro canto, la mancata autonomia dell'obbligazione assunta dal garante è confermata dalla mancata previsione di preclusioni quanto alla proponibilità di eccezioni relative al contratto principale. È vero che, ai sensi dell'art. 7, “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Tuttavia, per un verso, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la presenza di una clausola “a prima richiesta” non assume rilevanza decisiva ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione (Cass., sez. 1, sent. 4 dicembre 2024, n. 31105; Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n.
5478 che esamina il caso -speculare a quello che viene qui in rilievo- di una clausola “a prima richiesta” non contemplante pure la preclusione, per il garante, a far valere eccezioni;
Cass. sez. 3, sent. 3 marzo 2009, n. 5044) e, per altro verso, l'art. 7 non contempla -appunto- anche una preclusione alla proposizione di eccezioni da parte del garante. In definitiva, calata in un contratto quale quello concluso tra le parti del presente giudizio, la pattuizione sopra ritrascritta vale ad integrare una clausola “solve et repete” (secondo quanto ritenuto pure dal precedente di merito richiamato nella comparsa conclusionale della stessa opposta, nonché da autorevole dottrina) che ben è compatibile con una fideiussione.
2.2.3. Qualificato il contratto di garanzia quale fideiussione omnibus (lo stesso non fa, infatti, riferimento ad uno specifico rapporto principale ma prevede un'obbligazione di garanzia assunta, sino ad euro 150.000,00, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta CA dipendenti da operazioni CArie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo ed a chi gli fosse subentrato …”), ritiene questo Giudice che lo stesso si ponga quale contratto “a valle” di una intesa restrittiva della concorrenza integrata “a monte”.
In questo senso non può dubitarsi della possibilità, per l'opponente, di avvalersi del provvedimento n. 55/2005 di CA d'IA (dall prodotto, unitamente al modello ABI esaminato dalla Parte_1
CA d'IA) quale “prova privilegiata” (tra le tante, Cass., S. U., sent. 30 dicembre 2021, n.
41994) dell'intesa a monte. Infatti, a dispetto di quanto sostenuto dall'opposta, la fideiussione che pagina 7 di 10 viene qui in esame è stata prestata in una data (24.10.2002) ricompresa nella cornice temporale esaminata dall'autorità amministrativa (ottobre 2002 – maggio 2005).
Ancora, identica risulta la formulazione dell'art. 6 del modello ABI (pure, si ribadisce, prodotto dall'opponente) e dell'art. 6 del contratto di fideiussione concluso dall' . Parte_1
Ne discende la nullità parziale delle clausole riproduttive dell'intesa vietata a monte (Cass., S. U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994) e, per quanto qui maggiormente rileva, di quel richiamato articolo
6 ai sensi del quale “I diritti derivanti alla CA dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimo o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
Cod. Civ., che si intende derogato”.
2.2.5. In conseguenza della dichiarata nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus deve ritenersi applicabile la norma oggetto dell'invalida deroga pattizia (art. 1957 c.c.), dovendo quindi verificarsi se la CA abbia proposto le proprie istanze nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Ebbene, la stessa opposta ha dato atto dello scioglimento dei rapporti garantiti in data 20 luglio 2002
(così si legge alla pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta: “il recesso e la revoca dai rapporti CAri sono avvenute in data 20/07/2005 (v. doc. n. 2)”). La prima, documentata iniziativa nei confronti della debitrice principale -nonché dei garanti- deve invece essere temporalmente collocata al 15 marzo 2006 (modificando il contenuto delle allegazioni originariamente svolte nella comparsa di costituzione e risposta, ha, infatti, mediante l'atto depositato Controparte_1
il 27 luglio 2021, dedotto -e provato- che la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale nei confronti della e dei garanti è stata da DE AN Controparte_7
s.p.a. depositata nel giudizio iscritto innanzi a questo Tribunale con R. G. n. 27090/2005 su iniziativa della medesima solo il 15 marzo 2006). Controparte_7
Risultando l'iniziativa della originaria titolare del credito nei confronti della debitrice principale proposta oltre il termine dell'art. 1957 c.c., deve ritenersi maturata la decadenza prevista da tale ultima norma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione ed assorbimento delle ulteriori doglianze svolte dall' . Parte_1
A diversa conclusione non è possibile pervenire (come invece prospettato dall'opposta sin dalla costituzione) alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'estensione temporale dell'obbligazione del garante sino al momento dell'integrale adempimento dell'obbligazione del debitore principale (e non sino alla scadenza di tale ultima obbligazione) è indice di una implicita deroga all'art. 1957 c.c. L'unica clausola che (nel contratto qui in esame) consente di ritenere pagina 8 di 10 concordata una simile durata dell'obbligazione del fideiussore è, infatti, proprio (e, si ribadisce, solo) quell'articolo 6 che, per quanto detto, deve ritenersi nullo (da tale nullità derivando la mancata possibilità di ritenere validamente pattuita quella previsione negoziale che l'opposta pretende di valorizzare al fine di ravvisare una deroga implicita all'art. 1957 c.c.).
Da ultimo, pur non avendo la stessa svolto deduzioni in tal senso, è Controparte_1
appena il caso di osservare come l'obbligo di pagare le somme portate dal decreto ingiuntivo (ferma la successiva possibilità, per l'opponente, di agire in ripetizione nei confronti dell'opposta) non possa farsi discendere dalla qualificazione del richiamato art. 7 del contratto di fideiussione come clausola solve et repete. Tale clausola (ferma la possibilità per la parte che abbia provveduto al pagamento di far poi valere eventuali invalidità in sede di azione di ripetizione) preclude infatti l'immediata proponibilità di eccezioni relative al solo rapporto principale (arg. anche ex Cass., sez.
2, sent. 21 febbraio 2008, n. 4446).
3. La domanda risarcitoria proposta dall non può essere accolta. Parte_1
Tanto sia perché la condotta asseritamente violativa dei principi di buona fede e correttezza sarebbe stata posta in essere da DE AN s.p.a. e non dalla cessionaria del credito, sia perché (fermo il carattere assorbente della considerazione da ultimo svolta) alcuna prova l ha reso con Parte_1
riferimento al danno subito.
4. Le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimento depositato il 31.10.2023, devono essere poste, in via definitiva ed integrale, a carico dell il quale ha disconosciuto la Parte_1
sottoscrizione apposta sulla prodotta fideiussione, salvo poi, visionato l'originale dell'atto in sede di operazioni peritali, ammettere la paternità della medesima sottoscrizione.
In senso contrario non è possibile, come invece prospettato dall'opponente, argomentare alla luce di
Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2024, n. 8304 (tra l'altro, relativa ad un caso non del tutto identico a quello che viene qui in rilievo). Questo Giudice non può non rilevare, infatti, che, per un verso, il deposito dell'originale del documento già prodotto nella copia disconosciuta non integra nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può, quindi, esser curato anche oltre il termine previsto dall'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (Cass., sez. 6-2, ord. 18 novembre 2021, n. 35167) e che, per altro verso, l ha avuto la possibilità (sin dalla costituzione della controparte) di esaminare il Parte_1
contratto di garanzia sia in copia in bianco e nero, sia in copia a colori (in formato visibile in modo particolarmente nitido).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (in solido, a carico dell'opposta e dell'intervenuta) come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00 quanto alle fasi di studio ed pagina 9 di 10 istruttoria ed alla luce dei medesimi valori ridotti della metà per le fasi istruttoria e decisionale stante la limitata attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 7878/2020;
2) pone a carico di , in via definitiva ed integrale, le spese di c.t.U. liquidate Parte_1
con decreto depositato il 31.10.2023;
3) condanna in persona dei procuratori speciali e Controparte_1 Controparte_2
nonché in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_3 Controparte_8
al pagamento, in solido, in favore degli avv. ti Giacomo Sepe, Raffaele Sepe ed Parte_2
difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro
406,50 per esborsi e, per compensi, in euro 9.141,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 23 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2601/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni CArie
TRA
( ), rappresentato e difeso, dagli avv. ti Giacomo Parte_1 C.F._1
Sepe ( ), Raffaele Sepe ( e C.F._2 C.F._3 Parte_2
( , presso lo studio dei quali, in Napoli, via Carlo Poerio n. 90, è elettivamente C.F._4
domiciliato
OPPONENTE
E
( , in persona dei procuratori speciali Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e rappresentata e difesa dagli avv. ti
[...] Controparte_3 Parte_3
( ) e ( ), domiciliata presso gli indirizzi C.F._5 Parte_4 C.F._6
e Email_1 Email_2
OPPOSTA
E
( ), in persona della procuratrice , Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
mandataria di ( , in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rossi ( ), presso lo studio del quale, C.F._7
in Milano, corso Matteotti n. 1, è elettivamente domiciliata
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 La parte opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
20.3.2025.
La parte opposta, che non ha depositato note per la trattazione scritta, deve intendersi aver precisato le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
La terza intervenuta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
18.3.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7878/2020 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a la somma di euro 64.716,20, Controparte_1
oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di conto corrente n.
492/00/13070757 concluso tra DE AN s.p.a. e (ed estinto il Controparte_7
20.7.2005); contratto assistito da garanzia personale prestata (il 24.10.2002) dal medesimo Parte_1
(legale rappresentante, al tempo della prestata garanzia, della debitrice principale).
[...]
L'opponente ha: 1) dedotto che non v'è prova della titolarità, in capo ad Controparte_1
del credito derivante dal contratto concluso tra DE AN s.p.a. e 2) Controparte_7
dedotto che il contratto di fideiussione risulta affetto da nullità totale (o, almeno, parziale), in quanto contratto a valle rispetto ad un'intesa restrittiva, a monte, della concorrenza e, pertanto, integrante violazione dell'art. 2, l. n. 287/90; 3) prospettato la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 1346 c.c., stante l'indeterminatezza del relativo oggetto;
4) rilevato che non v'è stato alcun preventivo tentativo di escussione della debitrice principale, così pregiudicando pure il proprio diritto di rivalsa nei confronti della debitrice principale (che risulta ormai impraticabile stante la relativa cancellazione dal registro delle imprese in data 8.4.2011); 5) eccepito la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. non essendovi stata iniziativa giudiziale nei confronti della debitrice principale nel termine indicato da tale norma;
6) eccepito la decadenza della CA dal diritto di far valere il credito nei confronti del fideiussore stante la cancellazione dal registro delle imprese della debitrice principale secondo quanto desumibile da Cass. 5630/2017; 7) eccepito la prescrizione del credito;
8) dedotto che, in realtà, non esiste alcun credito della CA la quale ha erroneamente calcolato gli interessi passivi “sin dalla data di apertura del rapporto, praticando una capitalizzazione trimestrale degli interessi, in luogo della capitalizzazione semplice (art. 1283
c.c.)”, “ha applicato le condizioni convenute per il contratto di conto corrente al diverso rapporto di apertura di credito per il quale, neppure dopo l'entrata in vigore della legge 154/1922, che ha introdotto la forma scritta a pena di nullità, ha formalizzato per iscritto l'accordo e quindi ha
pagina 2 di 10 percepito interessi ultra legali, commissioni e spese mai convenute con la Controparte_7 nell'ambito dell'apertura di credito;
ha quindi disatteso i principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.) sottraendo fondamentali risorse finanziare all'azienda, oltretutto violando, come previsto, i precetti normativi fissati dal T.U.B.” (pp. 11 e 12 dell'atto di citazione in opposizione); 9) prospettato la nullità del contratto di apertura di credito per mancata conclusione per iscritto dello stesso e la mancata, specifica approvazione della clausola regolante il diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
10) prospettato la nullità della clausola in base alla quale sono stati capitalizzati trimestralmente gli interessi;
11) dato atto che le contestazioni qui svolte con riferimento al rapporto di conto corrente sono emerse anche in un distinto giudizio instaurato tra le medesime parti (doc. 7) nel corso del quale la CA non ha depositato il contratto di conto corrente ed il contratto di garanzia che risultano invece prodotti in sede monitoria in copia che l' ha disconosciuto;
12) osservato che i comportamenti tenuti Parte_1
dalla CA sono espressione della violazione dei principi di correttezza e buona fede che ne giustificano una “esemplare” condanna al risarcimento dei danni;
13) prospettato la violazione della disciplina in materia di usura. ha chiesto il rigetto della “dilatoria” opposizione deducendo: i) che dal Controparte_1 proprio documento 8 emerge la titolarità del credito dell'odierna opposta per acquistone fatto da
DE AN s.p.a. sulla base di cessione di crediti debitamente comunicata (docc. 5, 5bis, 6 e
6bis); ii) che la nullità dell'intesa a monte non si ripercuote sulla validità dei contratti a valle potendo ingenerare solo una responsabilità risarcitoria a carico di quanti abbiano partecipato all'intesa, dovendo in ogni caso escludersi che l' abbia provato che il testo del contratto Parte_1 dallo stesso concluso coincide con quello predisposto dall'ABI ed esaminato nel provvedimento n.
55/2005 di CA d'IA; iii) che, in ogni caso, la nullità per violazione dell'art. 2, l. n. 287/90 non potrebbe che essere parziale e che non sussiste violazione dell'art. 1957 c.c. atteso che “il recesso e la revoca dai rapporti CAri sono avvenute in data 20/07/2005 (v. doc. n. 2), si evidenzia come la CA abbia poi agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale nei sei mesi successivi.
Difatti sempre nel luglio del 2005 la società Pelletterie ha instaurato la causa n. Controparte_7
27090/2005 RG Trib. Napoli (v. doc. n. 9). Nell'ambito di detta causa la cedente DE AN
s.p.a. si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 12/12/2005 (v. doc. n. 10), spiegando domanda riconvenzionale e chiamando in causa anche i fidegaranti (v. doc. n. 11). La causa si è definita con sentenza n. 13371/2014 Trib. Napoli, emessa in data 10/10/2014, che ha dichiarato inammissibile la domanda avversaria (v. doc. n. 12)”; iv) che la lettera di fideiussione sottoscritta dall' prevede un importo massimo garantito, sì che non è dato ravvisare alcuna Parte_1
pagina 3 di 10 violazione dell'art. 1346 c.c.; v) che, stante la previsione dell'art. 7 del contratto di garanzia (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), conforme all'art. 1944 c.c., non era dovuta alcuna preventiva escussione della debitrice principale;
vi) che la cancellazione della debitrice principale non comporta alcuna decadenza della CA nei rapporti con il garante;
vii) che non sussistono le violazioni prospettate dalla controparte quanto ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito, che la relazione del c.t.U. qui depositata dall' quale documento 7 non ha alcun rilievo poiché il giudizio nel Parte_1
quale la stessa è stata depositata si è concluso con una dichiarazione di inammissibilità della domanda e che dilatori devono ritenersi i disconoscimenti delle sottoscrizioni resi dalla controparte con riferimento a documentazione (contratto di conto corrente e contratto di fideiussione) in relazione alla quale la parte ha, in ogni caso, proposto istanza di verificazione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati, dapprima il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 25.10.2021 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c., disposta c.t.U. grafologica (e chiuse preventivamente le operazioni peritali
-v. provvedimento depositato il 19.4.2023 – avendo, all'atto della prestazione del saggio grafico,
l' riconosciute come proprie le sottoscrizioni disconosciute), è stata fissata udienza per la Parte_1
precisazione delle conclusioni che, intervenuta (quale cessionaria del credito Controparte_4
in origine vantato da -per effetto di tale intervento le statuizioni qui Controparte_1
adottate dovranno essere pronunziate nei confronti dell'intervenuta, e Controparte_4
mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 24.3.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione mediante la quale, in modo per la verità generico, l'opponente ha prospettato il difetto di rappresentanza della controparte in sede di mediazione con conseguente improcedibilità della domanda (si veda la nota per la trattazione scritta depositata il 15.2.2022).
Per un verso l'improcedibilità non risulta dichiarabile atteso che, per il presente giudizio, non può ritenersi sussistente l'obbligo di procedere alla mediazione. Come condivisibilmente ritenuto da
Cass., sez. 1, ord. 21 ottobre 2022, n. 31209, infatti, “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una CA sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma
pagina 4 di 10 prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti CAri e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti CAri contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto CArio tipico”.
D'altro canto (e fermo il carattere assorbente della considerazione che precede), pur volendo superare l'estrema genericità dell'eccezione sollevata e ritenere la stessa fondata sulla partecipazione della controparte alla mediazione mediante un difensore sprovvisto di valida procura, non potrebbe che osservarsi che l'opposta ha partecipato alla mediazione (se ne veda il prodotto verbale) per il tramite dei due difensori cui -secondo quanto si legge nella procura- è stato conferito il potere di rappresentanza anche nel procedimento di mediazione con facoltà, tra l'altro, di
“rinunciare agli atti ed alla domanda”, tanto bastando a ritenere integrati i presupposti in presenza dei quali può ritenersi assolta la condizione di procedibilità (Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n.
8473).
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) (mediante il quale, nella sostanza, l' ha contestato l'esistenza di un contratto di cessione di crediti in blocco - Parte_1
comprensivo pure del credito vantato nei propri confronti- tra DE AN s.p.a. e
[...]
, ritiene questo Giudice sufficiente osservare che, in realtà, l'opposta ha prodotto Controparte_1
(doc. 8) un estratto del contratto di cessione comprensivo pure dell'indicazione della specifica posizione della e della entità del credito. L'assunto (dall'opponente svolto Controparte_7 solo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c.) secondo il quale il documento prodotto dalla controparte non è stato “depositato in copia conforme con firma autenticata e quindi non (è) opponibile all' ” non consente di addivenire ad una differente conclusione atteso Parte_1
che il contratto di cessione di crediti in blocco non è un contratto per il quale è prescritta una particolare forma (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944). Piuttosto (e la considerazione che segue vale ad ulteriormente confermare la ritenuta titolarità del credito in capo all'opposta), tenuto presente che (come affermato pure dal precedente di legittimità da ultimo citato) la cessione in blocco anche essere provata pure tramite presunzioni, ritiene questo Giudice (ferma, si ribadisce, la considerazione sopra svolta) che la conclusione del contratto di cessione (comprensivo pure del credito vantato nei confronti dell' ) possa ritenersi provata anche per presunzioni Parte_1
avuto riguardo ai seguenti, concorrenti elementi: i) il richiamato documento 8 prodotto da
[...]
ii) la disponibilità, da parte dell'opposta, del contratto concluso dalla debitrice Controparte_1
principale con DE AN s.p.a., nonché delle fideiussioni omnibus, della missiva con la quale pagina 5 di 10 DE AN s.p.a. ha revocato gli affidamenti alla debitrice principale, dell'estratto ex art. 50
t.u.b. formato sempre dalla cedente (documenti, tutti, per i quali non è previsto uno speciale regime di pubblicità, sì che la relativa disponibilità può ritenersi giustificata solo ai sensi dell'art. 1262 c.c.);
iii) del fatto che, nonostante il lungo tempo trascorso, l'opponente non ha dedotto (fatta eccezione per la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio iscritto innanzi a questo Tribunale con R. G.
27090/2005 in tempo ben anteriore rispetto alla cessione di crediti in blocco) di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di DE AN s.p.a. ovvero di altri soggetti.
2.2. Tanto detto in ordine alla titolarità del credito per il quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, occorre preliminarmente qualificare il contratto di garanzia in base al quale il decreto è stato emesso nei confronti dell' (contratto -è bene precisare- che non può non ritenersi concluso Parte_1 dall'odierno opponente, avendo lo stesso, sia pur solo in sede di già disposte operazioni peritali, riconosciuto le firme precedentemente disconosciute) come fideiussione omnibus non potendo condividersi il (per la verità, veloce) passaggio con il quale (solo) nella comparsa conclusionale l'opposta ne ha prospettato la qualificabilità in termini di contratto autonomo di garanzia.
2.2.1. In proposito occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia va ravvisata nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico della mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale
“attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509). Ne discende che l'obbligazione del garante autonomo è sempre distinta da quella del debitore principale, in quanto tesa ad indennizzare il creditore mediante il tempestivo versamento di una somma predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874; Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619; Cass., sez. 3, sent. 19 febbraio 2019, n. 4717). Mentre, quindi, il fideiussore è un vicario del debitore, l'obbligazione del garante autonomo è (appunto) autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, risultando qualitativamente diversa da quella garantita
“perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509), ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
2.2.2. Tanto detto in via generale, pur non volendo valorizzare il (rilevante, ma non dirimente -
Cass., sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. 32786) dato letterale del contratto (che, ripetutamente, fa riferimento al “fidejussore” ed alla “fidejussione”), ritiene questo Giudice che molteplici pattuizioni pagina 6 di 10 inducano a ravvisare un rapporto di accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto principale ed a ritenere che, mediante la conclusione di tale contratto, il creditore abbia inteso preservare il proprio diritto all'esatto adempimento della prestazione principale. In questo senso depongono, ad esempio, l'estensione della garanzia a “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (art.
1 -analoga risulta la previsione contenuta all'art. 7 del contratto), nonchè la previsione di una responsabilità solidale del garante (art. 3, nonché art. 11).
D'altro canto, la mancata autonomia dell'obbligazione assunta dal garante è confermata dalla mancata previsione di preclusioni quanto alla proponibilità di eccezioni relative al contratto principale. È vero che, ai sensi dell'art. 7, “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Tuttavia, per un verso, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la presenza di una clausola “a prima richiesta” non assume rilevanza decisiva ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione (Cass., sez. 1, sent. 4 dicembre 2024, n. 31105; Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n.
5478 che esamina il caso -speculare a quello che viene qui in rilievo- di una clausola “a prima richiesta” non contemplante pure la preclusione, per il garante, a far valere eccezioni;
Cass. sez. 3, sent. 3 marzo 2009, n. 5044) e, per altro verso, l'art. 7 non contempla -appunto- anche una preclusione alla proposizione di eccezioni da parte del garante. In definitiva, calata in un contratto quale quello concluso tra le parti del presente giudizio, la pattuizione sopra ritrascritta vale ad integrare una clausola “solve et repete” (secondo quanto ritenuto pure dal precedente di merito richiamato nella comparsa conclusionale della stessa opposta, nonché da autorevole dottrina) che ben è compatibile con una fideiussione.
2.2.3. Qualificato il contratto di garanzia quale fideiussione omnibus (lo stesso non fa, infatti, riferimento ad uno specifico rapporto principale ma prevede un'obbligazione di garanzia assunta, sino ad euro 150.000,00, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta CA dipendenti da operazioni CArie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo ed a chi gli fosse subentrato …”), ritiene questo Giudice che lo stesso si ponga quale contratto “a valle” di una intesa restrittiva della concorrenza integrata “a monte”.
In questo senso non può dubitarsi della possibilità, per l'opponente, di avvalersi del provvedimento n. 55/2005 di CA d'IA (dall prodotto, unitamente al modello ABI esaminato dalla Parte_1
CA d'IA) quale “prova privilegiata” (tra le tante, Cass., S. U., sent. 30 dicembre 2021, n.
41994) dell'intesa a monte. Infatti, a dispetto di quanto sostenuto dall'opposta, la fideiussione che pagina 7 di 10 viene qui in esame è stata prestata in una data (24.10.2002) ricompresa nella cornice temporale esaminata dall'autorità amministrativa (ottobre 2002 – maggio 2005).
Ancora, identica risulta la formulazione dell'art. 6 del modello ABI (pure, si ribadisce, prodotto dall'opponente) e dell'art. 6 del contratto di fideiussione concluso dall' . Parte_1
Ne discende la nullità parziale delle clausole riproduttive dell'intesa vietata a monte (Cass., S. U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994) e, per quanto qui maggiormente rileva, di quel richiamato articolo
6 ai sensi del quale “I diritti derivanti alla CA dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimo o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
Cod. Civ., che si intende derogato”.
2.2.5. In conseguenza della dichiarata nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus deve ritenersi applicabile la norma oggetto dell'invalida deroga pattizia (art. 1957 c.c.), dovendo quindi verificarsi se la CA abbia proposto le proprie istanze nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Ebbene, la stessa opposta ha dato atto dello scioglimento dei rapporti garantiti in data 20 luglio 2002
(così si legge alla pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta: “il recesso e la revoca dai rapporti CAri sono avvenute in data 20/07/2005 (v. doc. n. 2)”). La prima, documentata iniziativa nei confronti della debitrice principale -nonché dei garanti- deve invece essere temporalmente collocata al 15 marzo 2006 (modificando il contenuto delle allegazioni originariamente svolte nella comparsa di costituzione e risposta, ha, infatti, mediante l'atto depositato Controparte_1
il 27 luglio 2021, dedotto -e provato- che la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale nei confronti della e dei garanti è stata da DE AN Controparte_7
s.p.a. depositata nel giudizio iscritto innanzi a questo Tribunale con R. G. n. 27090/2005 su iniziativa della medesima solo il 15 marzo 2006). Controparte_7
Risultando l'iniziativa della originaria titolare del credito nei confronti della debitrice principale proposta oltre il termine dell'art. 1957 c.c., deve ritenersi maturata la decadenza prevista da tale ultima norma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione ed assorbimento delle ulteriori doglianze svolte dall' . Parte_1
A diversa conclusione non è possibile pervenire (come invece prospettato dall'opposta sin dalla costituzione) alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'estensione temporale dell'obbligazione del garante sino al momento dell'integrale adempimento dell'obbligazione del debitore principale (e non sino alla scadenza di tale ultima obbligazione) è indice di una implicita deroga all'art. 1957 c.c. L'unica clausola che (nel contratto qui in esame) consente di ritenere pagina 8 di 10 concordata una simile durata dell'obbligazione del fideiussore è, infatti, proprio (e, si ribadisce, solo) quell'articolo 6 che, per quanto detto, deve ritenersi nullo (da tale nullità derivando la mancata possibilità di ritenere validamente pattuita quella previsione negoziale che l'opposta pretende di valorizzare al fine di ravvisare una deroga implicita all'art. 1957 c.c.).
Da ultimo, pur non avendo la stessa svolto deduzioni in tal senso, è Controparte_1
appena il caso di osservare come l'obbligo di pagare le somme portate dal decreto ingiuntivo (ferma la successiva possibilità, per l'opponente, di agire in ripetizione nei confronti dell'opposta) non possa farsi discendere dalla qualificazione del richiamato art. 7 del contratto di fideiussione come clausola solve et repete. Tale clausola (ferma la possibilità per la parte che abbia provveduto al pagamento di far poi valere eventuali invalidità in sede di azione di ripetizione) preclude infatti l'immediata proponibilità di eccezioni relative al solo rapporto principale (arg. anche ex Cass., sez.
2, sent. 21 febbraio 2008, n. 4446).
3. La domanda risarcitoria proposta dall non può essere accolta. Parte_1
Tanto sia perché la condotta asseritamente violativa dei principi di buona fede e correttezza sarebbe stata posta in essere da DE AN s.p.a. e non dalla cessionaria del credito, sia perché (fermo il carattere assorbente della considerazione da ultimo svolta) alcuna prova l ha reso con Parte_1
riferimento al danno subito.
4. Le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimento depositato il 31.10.2023, devono essere poste, in via definitiva ed integrale, a carico dell il quale ha disconosciuto la Parte_1
sottoscrizione apposta sulla prodotta fideiussione, salvo poi, visionato l'originale dell'atto in sede di operazioni peritali, ammettere la paternità della medesima sottoscrizione.
In senso contrario non è possibile, come invece prospettato dall'opponente, argomentare alla luce di
Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2024, n. 8304 (tra l'altro, relativa ad un caso non del tutto identico a quello che viene qui in rilievo). Questo Giudice non può non rilevare, infatti, che, per un verso, il deposito dell'originale del documento già prodotto nella copia disconosciuta non integra nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può, quindi, esser curato anche oltre il termine previsto dall'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (Cass., sez. 6-2, ord. 18 novembre 2021, n. 35167) e che, per altro verso, l ha avuto la possibilità (sin dalla costituzione della controparte) di esaminare il Parte_1
contratto di garanzia sia in copia in bianco e nero, sia in copia a colori (in formato visibile in modo particolarmente nitido).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (in solido, a carico dell'opposta e dell'intervenuta) come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00 quanto alle fasi di studio ed pagina 9 di 10 istruttoria ed alla luce dei medesimi valori ridotti della metà per le fasi istruttoria e decisionale stante la limitata attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 7878/2020;
2) pone a carico di , in via definitiva ed integrale, le spese di c.t.U. liquidate Parte_1
con decreto depositato il 31.10.2023;
3) condanna in persona dei procuratori speciali e Controparte_1 Controparte_2
nonché in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_3 Controparte_8
al pagamento, in solido, in favore degli avv. ti Giacomo Sepe, Raffaele Sepe ed Parte_2
difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro
406,50 per esborsi e, per compensi, in euro 9.141,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 23 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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