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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/12/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor AN NA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 51/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Attanasio Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 12.01.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1624/2022 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta invalida civile nella misura del 100%
e neppure persona con handicap con connotazione di gravità (legge 104/1992 art. 3 comma 3), nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito dello scambio di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 14.12.2023 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 01.12.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 12.01.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione, in quanto appare parzialmente fondata alla stregua della rinnovata consulenza tecnica, con cui si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
La nuova consulente, infatti – specialista in medicina legale e delle assicurazioni – con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, è giunta alla conclusione che le patologie di cui risulta affetta l'opponente “Artrite psoriasica di grado moderato severo in trattamento con farmaco sistemico. Poliartrosi e discopatie multiple lombari e lombo sacrali con sofferenza radicolare lieve/moderata L4L5 dx e medio severa L3L4 bilaterale, L4L5 sx, L5S1 bilaterale. Depressione maggiore ricorrente. Retinopatia arteriosclerotica con emorragia congiuntivali recidivanti” la rendono invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 dalla data della visita psichiatrica presente in atti, 10.08.2023 (cfr. ampiamente elaborato peritale depositato in atti).
Alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento parziale dell'opposizione e il riconoscimento che l'opponente a decorrere dal 10.08.2023, essendo invalida civile nella misura del 100%, è in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire della pensione di invalidità, ex art. 12 legge 118 del 1971.
2 3. La sopravvenienza del requisito sanitario necessario per poter usufruire della pensione di invalidità in corso di causa induce a compensare le spese processuali
(Cass.2007/16000; Cass. 2011/7307).
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' in CP_1 virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accerta e dichiara che
è in possesso del requisito sanitario necessario per poter Parte_1 usufruire della pensione di invalidità, ex art. 12 legge 118 del 1971, a decorrere dal
10.08.2023;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con CP_1 separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 01.12.2025.
Il Giudice
AN NA
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