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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9152 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19383 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: con gli avv. Alfredo Lugli e Andrea Todisco, Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Correggio n. 19;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. Emanuele Salvatore Controparte_2 P.IVA_2
Campisi, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Sabotino n. 19/2;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 26 novembre 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma complessiva di € 63.915,47, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui € 42.874,60 quale residuo capitale dovuto ed € 21.040,87 quali interessi già maturati sino al 7 marzo 2024, somma portata dalla propria fattura n. 23 del 2016, emessa in relazione all'ordine n. 14/00031 del 7 gennaio 2014 e saldata solo in parte dall'opponente. Cont Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria di non negando l'esistenza dell'ordine del 7 gennaio 2014, con il quale affidò all'opposto l'incarico di sviluppare e realizzare un circuito aeraulico dei fumi con relativa strumentazione ed impianto di dissipazione, collettori dei condotti, serrande di intercettazione, impiantistica elettrica e strumentazione di controllo comprensiva della relativa componentistica hardware, nonché di sviluppare la parte software.
L'opponente ha dedotto che le opere affidate ad non furono mai Controparte_2
1 definitivamente completate e, quindi, che le prestazioni contrattualmente previste nel predetto ordine del 7 gennaio 2014 non furono mai integralmente adempiute diversamente da quanto stabilito dall'art.
5.2 dell'ordine medesimo. Ha, quindi, allegato il grave inadempimento del convenuto opposto, il quale non ha provveduto a completare il software PLC (Programmable Logic Controller) commissionatogli né ha eliminato i difetti evidenziati dalla committente né ha inserito le parti mancanti risolvendo, così, le problematiche della relativa componentistica integrante l'interfaccia di utilizzo dell'impianto. Questo nonostante le innumerevoli rimostranze e richieste in tal senso di che, in seguito ad innumerevoli blocchi del sistema verificatesi nel corso degli Controparte_1 anni, sarebbe stata costretta a dotarsi di un presidio di cinque/sei operai in grado di intervenire nel caso di blocco del sistema e di mancato riavvio automatico dello stesso. Su tali basi l'opponente ha domandato, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'intervenuto inadempimento delle Cont obbligazioni contrattualmente assunte da e della legittimità dell'eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c., la condanna dell'opposto ad eseguire le obbligazioni contrattuali a proprio carico rimaste inadempiute, con particolare riferimento alla realizzazione e al completamento del sistema informatico nonché al risarcimento dei danni derivati dal predetto inadempimento e quantificati € 5.360,00 per interventi tecnici compiuti in quanto necessari in relazione alla gestione dei reiterati arresti ed € 20.000,00 ed € 16.800,00 rispettivamente per i costi della manodopera necessaria a supplire manualmente alla mancanza di funzionalità dell'impianto e per le perdite dei corrispettivi derivanti dalla mancata cessione dell'energia prodotta dall'impianto medesimo, il tutto oltre interessi di legge decorrenti dalla domanda. In subordine, ha chiesto il risarcimento in forma specifica dei danni subiti mediante diretta ed integrale rimozione della lesione e delle relative conseguenze tramite esecuzione di tutte le opere, in caso di sua eccessiva onerosità per il debitore, il risarcimento del danno medesimo per equivalente, anche ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2058 c.c., quantificato in € 80.000,00 oltre al risarcimento dei danni da lucro cessante e danno emergente già richiesti in via principale.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella domanda avanzata in via monitoria e ha contestato le domande riconvenzionali.
In particolare, il convenuto opposto ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita da poiché infondata e frutto di “pretese” estranee al perimetro contrattuale evidenziando di non aver mai riconosciuto l'esistenza di vizi e di aver eseguito tutte le prestazioni come dimostrato dalla documentazione prodotta. Su tali basi l'opposto, dopo aver rilevato che l'opponente accettò l'opera il 30 novembre
2015, ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. e, in subordine, la decadenza ex art. 1667, comma 2, c.c. stante il collaudo e la consegna dell'opera avvenuta a fine 2015. Ha concluso, in comparsa di risposta, perché le domande riconvenzionali
2 dell'opponente siano respinte e perché il decreto ingiuntivo sia confermato.
La causa è stata istruita tramite CTU e tramite esame dei testimoni indicati dalle parti, sui capitoli dedotti e ammessi.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26 novembre 2025, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c.; essa è stata trattenuta in decisione ai sensi del III comma della disposizione citata.
*
2. Sulla parziale fondatezza dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente.
Vanno, preliminarmente, respinte sia l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1667, comma 3,
c.c. sia l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1667 comma 2 c.c. sollevate dal convenuto opposto.
L'opera deve ritenersi consegnata al committente, che ne fa pacificamente uso da molti anni. Cont In questo quadro, l'intervenuto riconoscimento da parte di dei vizi lamentati dall'odierno opponente in seguito alla consegna e all'utilizzo dell'opera non consente di ritenere maturata la prescrizione breve e configurata la decadenza per le ragioni di seguito esposte.
Il documento n. 8 di parte opponente reca, infatti, un resoconto della riunione del 21 giugno 2018, Cont trasmesso via mail da personale del convenuto opposto, nel quale sono indicate le attività che aveva promesso di compiere sull'impianto consegnato anni prima. Il verbale attesta le lamentele dell'opponente sulla completezza e sul funzionamento dell'opera compiuta e l'impegno del convenuto opposto ad effettuare interventi sul software e sull'impianto.
L'assunzione di un siffatto impegno è compatibile con un implicito riconoscimento dei vizi e delle difformità che non rendono necessaria la denunzia prevista dal secondo periodo dell'art. 1667 comma
2 c.c. ai fini dell'applicazione della decadenza.
Alla luce di ciò, non è decaduta dalla possibilità di far accertare, in questa sede, i vizi CP_1
Cont e le difformità già riconosciuti da che ha azionato nei suoi confronti la propria pretesa creditoria derivante dal medesimo rapporto contrattuale proprio perché gli stessi erano stati riconosciuti dall'appaltatore.
Analogamente, il predetto riconoscimento implicito dei vizi da parte del convenuto opposto è ostativo all'operatività del termine breve di prescrizione dell'azione per vizi previsto dall'art. 1667, comma
3, c.c.. Il secondo periodo di tale disposizione prevede, infatti, la possibilità di far valere sempre, in via di eccezione, la garanzia nel caso in cui sia intervenuta la denunzia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La terminologia utilizzata dal legislatore è, a ben vedere, analoga a quella del secondo comma dell'art. 1667 c.c. ove è espressamente previsto, con riguardo alla decadenza, che la denunzia non è necessaria laddove l'appaltatore abbia riconosciuto i vizi e le difformità. Facendo, quindi, applicazione di tali principi al caso di specie, ne consegue che l'eccezione di prescrizione debba
3 Cont ritenersi infondata in quanto l'intervenuto riconoscimento dei vizi da parte di che emerge dal doc. 8 di parte opponente consente alla parte richiesta del pagamento del prezzo del contratto di eccepire la garanzia anche al fine di contrastare tale pretesa creditoria.
Passando, quindi, alla disamina del merito, è parzialmente fondata la domanda riconvenzionale del convenuto opposto di eliminazione dei vizi e di risarcimento del danno limitatamente alle voci di danno relative ai costi sostenuti per la riattivazione del sistema ad opera di una squadra di operai e di mancato guadagno dei corrispettivi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta dall'impianto medesimo ad A2A.
L'opponente ha chiaramente allegato il vizio: il sistema non è in grado di completare autonomamente le sequenze previste di inserimento e di spegnimento dell'impianto di trattamento fumi della caldaia.
Tale obiettivo era stato espressamente previsto nell'ordine del 7 gennaio 2014 in quanto nell'art. 5.2
(cfr. pag. 15 doc. 4 di parte opponente) si legge testualmente che “l'impianto potrà marciare senza personale, salvo un'ispezione una volta ogni 72 ore da parte degli addetti all'esercizio”.
La CTU ha confermato l'effettiva esistenza della problematica lamentata da in quanto CP_1 dalle operazioni peritali è emerso che “il sistema non è in grado di completare autonomamente le sequenze previste durante le fasi di inserimento e disinserimento della linea fumi: il blocco si verifica durante lo step n. 4 delle 6 previste” e che tale circostanza provoca, effettivamente, lo spegnimento dei due forni (cfr. pag. 31 CTU).
Nonostante ciò, la perizia tecnica non è riuscita, tuttavia, a stabilire con certezza quali sono le cause Cont del blocco e cioè se lo stesso derivi direttamente dall'opera realizzata da nel 2014/2015 o da altre cause.
L'incertezza sulle cause dei blocchi, che non è stata dissipata nemmeno dalla perizia tecnica, non esclude però l'esistenza del vizio di carenza di automatizzazione del sistema e, quindi, Cont dell'inadempimento di
Ciò facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova in materia di appalto, che stabilisce che: “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi
l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (cfr. Cass. sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025). Dimostrata l'esistenza del vizio, spettava al convenuto opposto dare prova dell'esatto adempimento o della causa a sé non imputabile dell'inadempimento, a norma dell'art. 1218 c.c..
4 Cont Invece, non ha fornito prova del fatto che il difetto di automatizzazione del sistema dipenda da causa ad essa non imputabile né tale dato emerge dalla CTU espletata in fase istruttoria.
Difatti, l'asserita esistenza di una manomissione dell'impianto ad opera dell'opponente non trova, in realtà, riscontro in atti in quanto essa prende le mosse da una scorretta interpretazione del doc. 10 di parte opponente, che consiste semplicemente in alcune fatture relative ad attività di manutenzione svolte da terzi sull'impianto dalla cui descrizione non si evince certo l'avvenuta modifica di parametri tali da causare il malfunzionamento per cui è causa. A ciò si aggiunga che le fatture menzionate risalgono al triennio 2019-2021, laddove il riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore predata al 2018.
Ne consegue, quindi, che l'appaltatore ha sì diritto al compenso derivante dalla realizzazione dell'opera che è stata completata e consegnata (così come promessogli nel corso dell'incontro del 21 giugno 2018: doc. 8 opponente), ma è altresì tenuto ad eliminare i vizi, come si era, peraltro, già impegnato a fare.
Alla luce dell'acclarato inadempimento contrattuale concretizzatosi nella mancata eliminazione dei vizi lamentati dal committente, l'appaltatore è tenuto anche al risarcimento dei danni conseguenti alla colposa mancata automatizzazione dell'impianto. Si tratta, in particolare, dei costi derivanti dalla manodopera necessaria a supplire manualmente alla mancanza di funzionalità dell'impianto nonché della perdita dei corrispettivi di cessione dell'energia prodotta dall'impianto medesimo.
In relazione a tali voci di danno, appare irrilevante la circostanza che la CTU non sia stata in grado di individuare le cause di ciascuno degli episodi di blocco dell'impianto complessivamente considerato. Il fatto che il CTU abbia affermato che non sia possibile “stabilire con certezza se il problema riscontrato durante le operazioni peritali si sia verificato anche negli anni passati e con che frequenza” (cfr. pag. 30 CTU) non è di per sé ostativo all'accertamento dell'effettiva esistenza dei blocchi e del conseguente danno.
Come indicato dal doc. 18 di parte opponente, questi afferma che nell'arco di tempo tra il 2016 e
2023 si verificarono circa cinquanta “fermi impianto”, all'esito di ciascuno dei quali l'opponente patì danni a causa del malfunzionamento del sistema di riavvio automatico del sistema di trattamento fumi posto a servizio dell'impianto. Il CTU ha evidenziato come appaia “oltretutto singolare che i blocchi si siano verificati in numero così alto, quando – come s'è detto in precedente e appare accertato – tali verifiche di spegnimento e disinserimento della linea di trattamento fumi si effettuano con una cadenza media di una volta ogni due anni, in accordo con i tempi contrattuali di “un fuori servizio biennale” della linea di cogenerazione” (cfr. pag. 17 CTU).
La presenza dei blocchi e la loro indicazione nel doc. 18 è stata invero confermata nel corso dell'esame testimoniale dal teste , il quale ha riferito che “Di ogni blocco dell'impianto Tes_1
5 di recupero, l'operaio in turno prende nota su un apposito “registro forno” e, comunque, ogni blocco viene automaticamente registrato sul sistema SME (sistema monitoraggio emissioni), che dialoga telematicamente con l . Visionato il documento che mi viene mostrato (si dà atto che al teste Pt_1 viene mostrato il doc. 18 opponente), non sono stato io a redigerlo, tuttavia posso confermare che in tutte le date indicate, e che mi vengono lette, il sistema di filtraggio è andato in “bypass” e ciò posso confermare in quanto tutte le date indicate sono state estratte dal sistema SME” (cfr. verbale udienza dell'11 novembre 2025). Nel documento non sono riportate le cause del “fermo impianto” in quanto le stesse non vengono indicate, come chiarito dal teste.
Il dato inequivocabile che emerge dall'istruttoria è, quindi, che i “fermi impianto” si verificarono effettivamente e che, a prescindere dalla causa che li scatenò (errore umano, calo di corrente elettrica Cont
o difetto di manutenzione dell'impianto), il software commissionato ad non assolse, in ciascuno di tali episodi, la funzione per la quale era stato installato: garantire l'automatico riavvio dopo il
“fermo”.
Alla luce di tale considerazione, appare irrilevante, quindi, ai fini del presente giudizio, stabilire esattamente quali furono le cause dei “fermi impianto” posto che, laddove il sistema di automatizzazione fosse stato correttamente realizzato, essi avrebbero dovuto essere affrontati senza impiego di personale, in quanto era proprio questa la finalità perseguita dall'accordo stipulato tra le parti.
Ne consegue, quindi, che l'opponente ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti al mancato riavvio automatico dell'impianto in cinquanta occasioni che si quantificano in complessivi €
18.000,00 così calcolati e liquidati in moneta attuale: € 200,00 quale voce di danno “medio” per ogni intervento di ripristino del sistema in seguito all'intervenuto blocco ed € 160,00 quale voce di danno da lucro cessante “medio” per mancata vendita dell'energia termica prodotta mediante l'impianto ad ogni blocco del sistema, così come condivisibilmente accertato dal CTU.
Va, invece, respinta la richiesta di risarcimento danni relativa ai costi sostenuti per la manutenzione dell'impianto di cui al doc. 10 di parte opponente in quanto non vi è prova che tali esborsi costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del convenuto opposto. Del resto, tali interventi non furono certo utili a eliminare il vizio, che anzi era ancora presente quando il CTU ha esaminato il sistema.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In via principale, l'opponente ha domandato che il convenuto opposto sia condannato a eliminare il vizio, e dunque a un facere, come previsto dall'art. 1668 c.c.: l'opposto deve dunque essere
6 condannato a eliminare il vizio da cui è affetta l'opera compiuta («il sistema non è in grado di completare autonomamente le sequenze previste di inserimento e di spegnimento dell'impianto di trattamento fumi della caldaia», pag. 11 CTU).
L'accordo fra le parti (riportato nel riepilogo della riunione del 21 giugno 2018, prodotto come doc.
8 opponente) prevede che l'attore opponente avrebbe pagato il saldo del prezzo al convenuto opposto una volta installata la “strumentazione Sick”, fermo l'impegno dell'opposto a eliminare anche gli altri vizi e difformità che a quel tempo affliggevano l'impianto. La “strumentazione Sick” fu installata il
6 agosto 2018 (doc. 15 opposto): il convenuto opposto ha dunque diritto, anche prima dell'eliminazione del vizio per cui è causa, al pagamento del saldo del prezzo d'appalto, già versato in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. con ordinanza del 18 febbraio 2025.
Il convenuto opposto, che ha dunque già ricevuto il saldo del prezzo d'appalto, deve essere condannato a pagare a favore dell'attore opponente la somma di € 18.000,00 oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data odierna (data di liquidazione del credito risarcitorio) sino al pagamento.
Considerata la fondatezza della pretesa azionata nel giudizio monitorio e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale sussistono le ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Secondo analogo criterio, le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura.
L'esito della lite, con parziale reciproca soccombenza, rende evidentemente infondata la richiesta condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 17 maggio 2024, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 4653/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 3 aprile 2024, nel
[...]
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna il convenuto opposto a eliminare il vizio da cui è affetta l'opera compiuta («il sistema
non è in grado di completare autonomamente le sequenze previste di inserimento e di spegnimento dell'impianto di trattamento fumi della caldaia», pag. 11 CTU);
4) condanna il convenuto opposto a pagare a favore dell'attore opponente la somma di € 18.000,00 oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data odierna sino
7 al pagamento;
5) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
6) pone a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese della CTU.
Così deciso in Milano il 28 novembre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Rullo, magistrato ordinario in tirocinio.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: con gli avv. Alfredo Lugli e Andrea Todisco, Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Correggio n. 19;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. Emanuele Salvatore Controparte_2 P.IVA_2
Campisi, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Sabotino n. 19/2;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 26 novembre 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma complessiva di € 63.915,47, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui € 42.874,60 quale residuo capitale dovuto ed € 21.040,87 quali interessi già maturati sino al 7 marzo 2024, somma portata dalla propria fattura n. 23 del 2016, emessa in relazione all'ordine n. 14/00031 del 7 gennaio 2014 e saldata solo in parte dall'opponente. Cont Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria di non negando l'esistenza dell'ordine del 7 gennaio 2014, con il quale affidò all'opposto l'incarico di sviluppare e realizzare un circuito aeraulico dei fumi con relativa strumentazione ed impianto di dissipazione, collettori dei condotti, serrande di intercettazione, impiantistica elettrica e strumentazione di controllo comprensiva della relativa componentistica hardware, nonché di sviluppare la parte software.
L'opponente ha dedotto che le opere affidate ad non furono mai Controparte_2
1 definitivamente completate e, quindi, che le prestazioni contrattualmente previste nel predetto ordine del 7 gennaio 2014 non furono mai integralmente adempiute diversamente da quanto stabilito dall'art.
5.2 dell'ordine medesimo. Ha, quindi, allegato il grave inadempimento del convenuto opposto, il quale non ha provveduto a completare il software PLC (Programmable Logic Controller) commissionatogli né ha eliminato i difetti evidenziati dalla committente né ha inserito le parti mancanti risolvendo, così, le problematiche della relativa componentistica integrante l'interfaccia di utilizzo dell'impianto. Questo nonostante le innumerevoli rimostranze e richieste in tal senso di che, in seguito ad innumerevoli blocchi del sistema verificatesi nel corso degli Controparte_1 anni, sarebbe stata costretta a dotarsi di un presidio di cinque/sei operai in grado di intervenire nel caso di blocco del sistema e di mancato riavvio automatico dello stesso. Su tali basi l'opponente ha domandato, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'intervenuto inadempimento delle Cont obbligazioni contrattualmente assunte da e della legittimità dell'eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c., la condanna dell'opposto ad eseguire le obbligazioni contrattuali a proprio carico rimaste inadempiute, con particolare riferimento alla realizzazione e al completamento del sistema informatico nonché al risarcimento dei danni derivati dal predetto inadempimento e quantificati € 5.360,00 per interventi tecnici compiuti in quanto necessari in relazione alla gestione dei reiterati arresti ed € 20.000,00 ed € 16.800,00 rispettivamente per i costi della manodopera necessaria a supplire manualmente alla mancanza di funzionalità dell'impianto e per le perdite dei corrispettivi derivanti dalla mancata cessione dell'energia prodotta dall'impianto medesimo, il tutto oltre interessi di legge decorrenti dalla domanda. In subordine, ha chiesto il risarcimento in forma specifica dei danni subiti mediante diretta ed integrale rimozione della lesione e delle relative conseguenze tramite esecuzione di tutte le opere, in caso di sua eccessiva onerosità per il debitore, il risarcimento del danno medesimo per equivalente, anche ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2058 c.c., quantificato in € 80.000,00 oltre al risarcimento dei danni da lucro cessante e danno emergente già richiesti in via principale.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella domanda avanzata in via monitoria e ha contestato le domande riconvenzionali.
In particolare, il convenuto opposto ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita da poiché infondata e frutto di “pretese” estranee al perimetro contrattuale evidenziando di non aver mai riconosciuto l'esistenza di vizi e di aver eseguito tutte le prestazioni come dimostrato dalla documentazione prodotta. Su tali basi l'opposto, dopo aver rilevato che l'opponente accettò l'opera il 30 novembre
2015, ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. e, in subordine, la decadenza ex art. 1667, comma 2, c.c. stante il collaudo e la consegna dell'opera avvenuta a fine 2015. Ha concluso, in comparsa di risposta, perché le domande riconvenzionali
2 dell'opponente siano respinte e perché il decreto ingiuntivo sia confermato.
La causa è stata istruita tramite CTU e tramite esame dei testimoni indicati dalle parti, sui capitoli dedotti e ammessi.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26 novembre 2025, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c.; essa è stata trattenuta in decisione ai sensi del III comma della disposizione citata.
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2. Sulla parziale fondatezza dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente.
Vanno, preliminarmente, respinte sia l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1667, comma 3,
c.c. sia l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1667 comma 2 c.c. sollevate dal convenuto opposto.
L'opera deve ritenersi consegnata al committente, che ne fa pacificamente uso da molti anni. Cont In questo quadro, l'intervenuto riconoscimento da parte di dei vizi lamentati dall'odierno opponente in seguito alla consegna e all'utilizzo dell'opera non consente di ritenere maturata la prescrizione breve e configurata la decadenza per le ragioni di seguito esposte.
Il documento n. 8 di parte opponente reca, infatti, un resoconto della riunione del 21 giugno 2018, Cont trasmesso via mail da personale del convenuto opposto, nel quale sono indicate le attività che aveva promesso di compiere sull'impianto consegnato anni prima. Il verbale attesta le lamentele dell'opponente sulla completezza e sul funzionamento dell'opera compiuta e l'impegno del convenuto opposto ad effettuare interventi sul software e sull'impianto.
L'assunzione di un siffatto impegno è compatibile con un implicito riconoscimento dei vizi e delle difformità che non rendono necessaria la denunzia prevista dal secondo periodo dell'art. 1667 comma
2 c.c. ai fini dell'applicazione della decadenza.
Alla luce di ciò, non è decaduta dalla possibilità di far accertare, in questa sede, i vizi CP_1
Cont e le difformità già riconosciuti da che ha azionato nei suoi confronti la propria pretesa creditoria derivante dal medesimo rapporto contrattuale proprio perché gli stessi erano stati riconosciuti dall'appaltatore.
Analogamente, il predetto riconoscimento implicito dei vizi da parte del convenuto opposto è ostativo all'operatività del termine breve di prescrizione dell'azione per vizi previsto dall'art. 1667, comma
3, c.c.. Il secondo periodo di tale disposizione prevede, infatti, la possibilità di far valere sempre, in via di eccezione, la garanzia nel caso in cui sia intervenuta la denunzia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La terminologia utilizzata dal legislatore è, a ben vedere, analoga a quella del secondo comma dell'art. 1667 c.c. ove è espressamente previsto, con riguardo alla decadenza, che la denunzia non è necessaria laddove l'appaltatore abbia riconosciuto i vizi e le difformità. Facendo, quindi, applicazione di tali principi al caso di specie, ne consegue che l'eccezione di prescrizione debba
3 Cont ritenersi infondata in quanto l'intervenuto riconoscimento dei vizi da parte di che emerge dal doc. 8 di parte opponente consente alla parte richiesta del pagamento del prezzo del contratto di eccepire la garanzia anche al fine di contrastare tale pretesa creditoria.
Passando, quindi, alla disamina del merito, è parzialmente fondata la domanda riconvenzionale del convenuto opposto di eliminazione dei vizi e di risarcimento del danno limitatamente alle voci di danno relative ai costi sostenuti per la riattivazione del sistema ad opera di una squadra di operai e di mancato guadagno dei corrispettivi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta dall'impianto medesimo ad A2A.
L'opponente ha chiaramente allegato il vizio: il sistema non è in grado di completare autonomamente le sequenze previste di inserimento e di spegnimento dell'impianto di trattamento fumi della caldaia.
Tale obiettivo era stato espressamente previsto nell'ordine del 7 gennaio 2014 in quanto nell'art. 5.2
(cfr. pag. 15 doc. 4 di parte opponente) si legge testualmente che “l'impianto potrà marciare senza personale, salvo un'ispezione una volta ogni 72 ore da parte degli addetti all'esercizio”.
La CTU ha confermato l'effettiva esistenza della problematica lamentata da in quanto CP_1 dalle operazioni peritali è emerso che “il sistema non è in grado di completare autonomamente le sequenze previste durante le fasi di inserimento e disinserimento della linea fumi: il blocco si verifica durante lo step n. 4 delle 6 previste” e che tale circostanza provoca, effettivamente, lo spegnimento dei due forni (cfr. pag. 31 CTU).
Nonostante ciò, la perizia tecnica non è riuscita, tuttavia, a stabilire con certezza quali sono le cause Cont del blocco e cioè se lo stesso derivi direttamente dall'opera realizzata da nel 2014/2015 o da altre cause.
L'incertezza sulle cause dei blocchi, che non è stata dissipata nemmeno dalla perizia tecnica, non esclude però l'esistenza del vizio di carenza di automatizzazione del sistema e, quindi, Cont dell'inadempimento di
Ciò facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova in materia di appalto, che stabilisce che: “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi
l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (cfr. Cass. sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025). Dimostrata l'esistenza del vizio, spettava al convenuto opposto dare prova dell'esatto adempimento o della causa a sé non imputabile dell'inadempimento, a norma dell'art. 1218 c.c..
4 Cont Invece, non ha fornito prova del fatto che il difetto di automatizzazione del sistema dipenda da causa ad essa non imputabile né tale dato emerge dalla CTU espletata in fase istruttoria.
Difatti, l'asserita esistenza di una manomissione dell'impianto ad opera dell'opponente non trova, in realtà, riscontro in atti in quanto essa prende le mosse da una scorretta interpretazione del doc. 10 di parte opponente, che consiste semplicemente in alcune fatture relative ad attività di manutenzione svolte da terzi sull'impianto dalla cui descrizione non si evince certo l'avvenuta modifica di parametri tali da causare il malfunzionamento per cui è causa. A ciò si aggiunga che le fatture menzionate risalgono al triennio 2019-2021, laddove il riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore predata al 2018.
Ne consegue, quindi, che l'appaltatore ha sì diritto al compenso derivante dalla realizzazione dell'opera che è stata completata e consegnata (così come promessogli nel corso dell'incontro del 21 giugno 2018: doc. 8 opponente), ma è altresì tenuto ad eliminare i vizi, come si era, peraltro, già impegnato a fare.
Alla luce dell'acclarato inadempimento contrattuale concretizzatosi nella mancata eliminazione dei vizi lamentati dal committente, l'appaltatore è tenuto anche al risarcimento dei danni conseguenti alla colposa mancata automatizzazione dell'impianto. Si tratta, in particolare, dei costi derivanti dalla manodopera necessaria a supplire manualmente alla mancanza di funzionalità dell'impianto nonché della perdita dei corrispettivi di cessione dell'energia prodotta dall'impianto medesimo.
In relazione a tali voci di danno, appare irrilevante la circostanza che la CTU non sia stata in grado di individuare le cause di ciascuno degli episodi di blocco dell'impianto complessivamente considerato. Il fatto che il CTU abbia affermato che non sia possibile “stabilire con certezza se il problema riscontrato durante le operazioni peritali si sia verificato anche negli anni passati e con che frequenza” (cfr. pag. 30 CTU) non è di per sé ostativo all'accertamento dell'effettiva esistenza dei blocchi e del conseguente danno.
Come indicato dal doc. 18 di parte opponente, questi afferma che nell'arco di tempo tra il 2016 e
2023 si verificarono circa cinquanta “fermi impianto”, all'esito di ciascuno dei quali l'opponente patì danni a causa del malfunzionamento del sistema di riavvio automatico del sistema di trattamento fumi posto a servizio dell'impianto. Il CTU ha evidenziato come appaia “oltretutto singolare che i blocchi si siano verificati in numero così alto, quando – come s'è detto in precedente e appare accertato – tali verifiche di spegnimento e disinserimento della linea di trattamento fumi si effettuano con una cadenza media di una volta ogni due anni, in accordo con i tempi contrattuali di “un fuori servizio biennale” della linea di cogenerazione” (cfr. pag. 17 CTU).
La presenza dei blocchi e la loro indicazione nel doc. 18 è stata invero confermata nel corso dell'esame testimoniale dal teste , il quale ha riferito che “Di ogni blocco dell'impianto Tes_1
5 di recupero, l'operaio in turno prende nota su un apposito “registro forno” e, comunque, ogni blocco viene automaticamente registrato sul sistema SME (sistema monitoraggio emissioni), che dialoga telematicamente con l . Visionato il documento che mi viene mostrato (si dà atto che al teste Pt_1 viene mostrato il doc. 18 opponente), non sono stato io a redigerlo, tuttavia posso confermare che in tutte le date indicate, e che mi vengono lette, il sistema di filtraggio è andato in “bypass” e ciò posso confermare in quanto tutte le date indicate sono state estratte dal sistema SME” (cfr. verbale udienza dell'11 novembre 2025). Nel documento non sono riportate le cause del “fermo impianto” in quanto le stesse non vengono indicate, come chiarito dal teste.
Il dato inequivocabile che emerge dall'istruttoria è, quindi, che i “fermi impianto” si verificarono effettivamente e che, a prescindere dalla causa che li scatenò (errore umano, calo di corrente elettrica Cont
o difetto di manutenzione dell'impianto), il software commissionato ad non assolse, in ciascuno di tali episodi, la funzione per la quale era stato installato: garantire l'automatico riavvio dopo il
“fermo”.
Alla luce di tale considerazione, appare irrilevante, quindi, ai fini del presente giudizio, stabilire esattamente quali furono le cause dei “fermi impianto” posto che, laddove il sistema di automatizzazione fosse stato correttamente realizzato, essi avrebbero dovuto essere affrontati senza impiego di personale, in quanto era proprio questa la finalità perseguita dall'accordo stipulato tra le parti.
Ne consegue, quindi, che l'opponente ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti al mancato riavvio automatico dell'impianto in cinquanta occasioni che si quantificano in complessivi €
18.000,00 così calcolati e liquidati in moneta attuale: € 200,00 quale voce di danno “medio” per ogni intervento di ripristino del sistema in seguito all'intervenuto blocco ed € 160,00 quale voce di danno da lucro cessante “medio” per mancata vendita dell'energia termica prodotta mediante l'impianto ad ogni blocco del sistema, così come condivisibilmente accertato dal CTU.
Va, invece, respinta la richiesta di risarcimento danni relativa ai costi sostenuti per la manutenzione dell'impianto di cui al doc. 10 di parte opponente in quanto non vi è prova che tali esborsi costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del convenuto opposto. Del resto, tali interventi non furono certo utili a eliminare il vizio, che anzi era ancora presente quando il CTU ha esaminato il sistema.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In via principale, l'opponente ha domandato che il convenuto opposto sia condannato a eliminare il vizio, e dunque a un facere, come previsto dall'art. 1668 c.c.: l'opposto deve dunque essere
6 condannato a eliminare il vizio da cui è affetta l'opera compiuta («il sistema non è in grado di completare autonomamente le sequenze previste di inserimento e di spegnimento dell'impianto di trattamento fumi della caldaia», pag. 11 CTU).
L'accordo fra le parti (riportato nel riepilogo della riunione del 21 giugno 2018, prodotto come doc.
8 opponente) prevede che l'attore opponente avrebbe pagato il saldo del prezzo al convenuto opposto una volta installata la “strumentazione Sick”, fermo l'impegno dell'opposto a eliminare anche gli altri vizi e difformità che a quel tempo affliggevano l'impianto. La “strumentazione Sick” fu installata il
6 agosto 2018 (doc. 15 opposto): il convenuto opposto ha dunque diritto, anche prima dell'eliminazione del vizio per cui è causa, al pagamento del saldo del prezzo d'appalto, già versato in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. con ordinanza del 18 febbraio 2025.
Il convenuto opposto, che ha dunque già ricevuto il saldo del prezzo d'appalto, deve essere condannato a pagare a favore dell'attore opponente la somma di € 18.000,00 oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data odierna (data di liquidazione del credito risarcitorio) sino al pagamento.
Considerata la fondatezza della pretesa azionata nel giudizio monitorio e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale sussistono le ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Secondo analogo criterio, le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura.
L'esito della lite, con parziale reciproca soccombenza, rende evidentemente infondata la richiesta condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 17 maggio 2024, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 4653/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 3 aprile 2024, nel
[...]
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna il convenuto opposto a eliminare il vizio da cui è affetta l'opera compiuta («il sistema
non è in grado di completare autonomamente le sequenze previste di inserimento e di spegnimento dell'impianto di trattamento fumi della caldaia», pag. 11 CTU);
4) condanna il convenuto opposto a pagare a favore dell'attore opponente la somma di € 18.000,00 oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data odierna sino
7 al pagamento;
5) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
6) pone a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese della CTU.
Così deciso in Milano il 28 novembre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Rullo, magistrato ordinario in tirocinio.
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