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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/10/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5636/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER BO Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati NICCOLO' Parte_1 C.F._1
CI e IL AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in OR (LU), via dei Carpentieri n.10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_2 C.F._2
ST NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1. CASA CONIUGALE: I coniugi hanno convissuto fin dall'inizio del matrimonio con i genitori della SI.ra , nell'abitazione concessa in locazione a quest'ultimi. A seguito del deteriorarsi Parte_1 del rapporto coniugale, entrambi i coniugi hanno lasciato il suddetto immobile per trasferire la propria residenza in Viareggio Via Amerigo Vespucci n.155 per quanto riguarda la SI.ra Parte_1
che abita in un immobile concesso in locazione, e in Viareggio Via Fratti n. 216 per quanto
[...] riguarda il SI. così come del resto risulta dai certificati allegati di cui sopra. Parte_2
Pertanto i ricorrenti vivranno separatamente e nel reciproco rispetto. 2 AFFIDO: Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3.VISITE: Il padre potrà vedere /tenere (anche con pernottamento) con sé il figlio due giorni a settimana precisamente il lunedì e martedì, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché, in futuro, nel rispetto delle volontà di . Resta, comunque, Per_1 salva la possibilità per i genitori di individuare concordemente diverse modalità di frequentazione e visita con il figlio minore.
4.VACANZE ESTIVE E FESTIVITA': Riguardo alle vacanze estive ed alle festività da trascorrere con il proprio figlio, saranno concordate ogni qualvolta tra i genitori e stabilite con un congruo anticipo.
5.CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO ORDINARIO: Il sig. si impegna al versamento a favore della sig.ra della somma Parte_2 Parte_1 mensile di euro 200,00= a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il pagamento del contributo ordinario di mantenimento avverrà mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra che provvederà a comunicare il relativo codice iban, da Parte_1 eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese. Detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Da dicembre 2027 il contributo per il mantenimento ordinario del figlio, dovrà essere incrementato in una misura compatibile con la situazione patrimoniale del momento del SI. Pt_2
mediante accordo con la SI.ra .
[...] Parte_1
6.ASSEGNI FAMILIARI/ASSEGNO UNICO: Le parti concordano che gli assegni familiari e/o l'assegno unico saranno percepiti nella misura del 100% dalla SI.ra . Parte_1
7.SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie da sostenersi per il figlio, preventivamente concordate e fiscalmente documentate, saranno corrisposte da ogni genitore nella misura della metà ciascuno. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020 ed in particolare: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:- spese mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- tickets e spese farmaceutiche;
- tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche didattiche;
- spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);- ripetizioni;
- stages e corsi di lingua, di
2 musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);- spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;- scuole e università private;
- baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);- attività ludico-ricreative (centri estivi);- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.”). Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i genitori nella quota della metà. Tutte le suddette spese dovranno essere documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato la documentazione. Tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (es. tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere all'altro genitore almeno 7 giorni prima, il pagamento della sua quota parte. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte, dovrà poi fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento entro due giorni dalla data in cui si terrà la visita/esame programmato.
8.TRASFERTE ALL'ESTERO: I genitori dovranno concordare le eventuali trasferte in paesi esteri del figlio.
9PUBBLICAZIONE IMMAGINI, FREQUENTANZIONI: Le parti si impegnano a fin da ora a non pubblicare e/o diffondere immagini fotografiche o rappresentazioni video del figlio su profili, piattaforme, social network, siti o altro senza comune espresso consenso. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10.RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI: I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e indipendenti, senza pretendere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro. Gli stessi dichiarano altresì di aver definito ogni rapporto economico tra di loro e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. SPESE LEGALI: Spese legali della separazione interamente compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in OR (LU) il 30/9/2017, dal quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
3 Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 102/2025 pubblicata il 6/3/2025, passata in giudicato in data 13/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 22/10/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno modificato le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n OR (LU) in data 30/9/2017, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di OR (LU) all'Atto Numero 31, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2017; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore
ER BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER BO Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati NICCOLO' Parte_1 C.F._1
CI e IL AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in OR (LU), via dei Carpentieri n.10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_2 C.F._2
ST NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1. CASA CONIUGALE: I coniugi hanno convissuto fin dall'inizio del matrimonio con i genitori della SI.ra , nell'abitazione concessa in locazione a quest'ultimi. A seguito del deteriorarsi Parte_1 del rapporto coniugale, entrambi i coniugi hanno lasciato il suddetto immobile per trasferire la propria residenza in Viareggio Via Amerigo Vespucci n.155 per quanto riguarda la SI.ra Parte_1
che abita in un immobile concesso in locazione, e in Viareggio Via Fratti n. 216 per quanto
[...] riguarda il SI. così come del resto risulta dai certificati allegati di cui sopra. Parte_2
Pertanto i ricorrenti vivranno separatamente e nel reciproco rispetto. 2 AFFIDO: Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3.VISITE: Il padre potrà vedere /tenere (anche con pernottamento) con sé il figlio due giorni a settimana precisamente il lunedì e martedì, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché, in futuro, nel rispetto delle volontà di . Resta, comunque, Per_1 salva la possibilità per i genitori di individuare concordemente diverse modalità di frequentazione e visita con il figlio minore.
4.VACANZE ESTIVE E FESTIVITA': Riguardo alle vacanze estive ed alle festività da trascorrere con il proprio figlio, saranno concordate ogni qualvolta tra i genitori e stabilite con un congruo anticipo.
5.CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO ORDINARIO: Il sig. si impegna al versamento a favore della sig.ra della somma Parte_2 Parte_1 mensile di euro 200,00= a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il pagamento del contributo ordinario di mantenimento avverrà mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra che provvederà a comunicare il relativo codice iban, da Parte_1 eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese. Detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Da dicembre 2027 il contributo per il mantenimento ordinario del figlio, dovrà essere incrementato in una misura compatibile con la situazione patrimoniale del momento del SI. Pt_2
mediante accordo con la SI.ra .
[...] Parte_1
6.ASSEGNI FAMILIARI/ASSEGNO UNICO: Le parti concordano che gli assegni familiari e/o l'assegno unico saranno percepiti nella misura del 100% dalla SI.ra . Parte_1
7.SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie da sostenersi per il figlio, preventivamente concordate e fiscalmente documentate, saranno corrisposte da ogni genitore nella misura della metà ciascuno. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020 ed in particolare: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:- spese mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- tickets e spese farmaceutiche;
- tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche didattiche;
- spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);- ripetizioni;
- stages e corsi di lingua, di
2 musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);- spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;- scuole e università private;
- baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);- attività ludico-ricreative (centri estivi);- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.”). Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i genitori nella quota della metà. Tutte le suddette spese dovranno essere documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato la documentazione. Tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (es. tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere all'altro genitore almeno 7 giorni prima, il pagamento della sua quota parte. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte, dovrà poi fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento entro due giorni dalla data in cui si terrà la visita/esame programmato.
8.TRASFERTE ALL'ESTERO: I genitori dovranno concordare le eventuali trasferte in paesi esteri del figlio.
9PUBBLICAZIONE IMMAGINI, FREQUENTANZIONI: Le parti si impegnano a fin da ora a non pubblicare e/o diffondere immagini fotografiche o rappresentazioni video del figlio su profili, piattaforme, social network, siti o altro senza comune espresso consenso. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10.RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI: I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e indipendenti, senza pretendere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro. Gli stessi dichiarano altresì di aver definito ogni rapporto economico tra di loro e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. SPESE LEGALI: Spese legali della separazione interamente compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in OR (LU) il 30/9/2017, dal quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
3 Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 102/2025 pubblicata il 6/3/2025, passata in giudicato in data 13/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 22/10/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno modificato le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n OR (LU) in data 30/9/2017, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di OR (LU) all'Atto Numero 31, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2017; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore
ER BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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