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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/01/2024, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2552/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Paganini - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile n. 2552/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 24 gennaio 2024 e promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCHETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
contumace;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
pagina 1 di 3 “- autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- assegnare la casa coniugale, sita in 21013 Gallarate (VA) via per Premezzo n. 2, alla Sig.ra Parte_1
, piena proprietaria della medesima;
[...]
- dichiarare i coniugi economicamente indipendenti tra loro;
- pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice Relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi contraevano matrimonio ad Alessandria (Egitto) il 20.7.2011. Il matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Gallarate, al n. 4, parte II , serie C, anno 2012 (doc. 1).
Dall'unione non nascevano figli.
La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente, che si disinteressava del giudizio, dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di prole da tutelare.
Nulla deve parimenti disporsi in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, non essendo state azionate pretese in tal senso.
Deve disporsi la prosecuzione della causa come da separata ordinanza, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di scioglimento del matrimonio.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente controversia concerne solo lo status e non è pertanto ravvisabile una soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
pagina 2 di 3 2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallarate l'annotazione della presente sentenza a margine nei registri di stato civile, atto n. 4, parte II , serie C, anno 2012;
4) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 24/1/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Paganini - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile n. 2552/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 24 gennaio 2024 e promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCHETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
contumace;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
pagina 1 di 3 “- autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- assegnare la casa coniugale, sita in 21013 Gallarate (VA) via per Premezzo n. 2, alla Sig.ra Parte_1
, piena proprietaria della medesima;
[...]
- dichiarare i coniugi economicamente indipendenti tra loro;
- pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice Relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi contraevano matrimonio ad Alessandria (Egitto) il 20.7.2011. Il matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Gallarate, al n. 4, parte II , serie C, anno 2012 (doc. 1).
Dall'unione non nascevano figli.
La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente, che si disinteressava del giudizio, dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di prole da tutelare.
Nulla deve parimenti disporsi in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, non essendo state azionate pretese in tal senso.
Deve disporsi la prosecuzione della causa come da separata ordinanza, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di scioglimento del matrimonio.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente controversia concerne solo lo status e non è pertanto ravvisabile una soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
pagina 2 di 3 2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallarate l'annotazione della presente sentenza a margine nei registri di stato civile, atto n. 4, parte II , serie C, anno 2012;
4) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 24/1/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
pagina 3 di 3