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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/10/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 637/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 637/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 Controparte_2
[...]
RESISTENTE
Oggi 21 ottobre 2025 sono comparsi l'avv. CANEPA EN per parte ricorrente, presente di persona.
È comparsa la dott.ssa TOMASELLI per parte resistente Avvocatura dello Stato.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 637/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEPA Parte_1 C.F._1
EN, elettivamente domiciliato in VIA P. MASCAGNI N. 28 47100 FORLI' presso il difensore avv. CANEPA EN
RICORRENTE contro
Controparte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 2 di 12 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. convenendo in giudizio il Parte_1 [...]
(ora ), ha chiesto l'accoglimento Controparte_3 Controparte_1
delle seguenti conclusioni: “Nel Merito: accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della
“Sospensione dal servizio con la predita del trattamento economico ordinario, per giorni 10 (dieci), dal giorno 23 dicembre 2019 al giorno 1 Gennaio 2020 adottata nei confronti della sig.ra con comunicazione del Parte_1
20/12/2019 (prot. 6395) dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Tecnico Economico Statale “Carlo Matteucci” e applicata con comunicazione del 20/12/2019 (prot. 1386), per i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente statuizione in ordine al ristoro economico della somma trattenuta sulla retribuzione. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Condannare al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo”, all'uopo formulando richiesta di prova testimoniale.
A fondamento della pretesa rivendicata in atti parte ricorrente ha dedotto, preliminarmente,
l'illegittimità della sanzione disciplinare per essere stata adottata da autorità sprovvista di competenza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55 bis comma 9 quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 a mente del quale “il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale […] per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che per potere stabilire quale dei due organi sopra richiamati - Dirigente Scolastico o Ufficio Per il Procedimento Disciplinare - sia competente per l'adozione del provvedimento disciplinare, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale o contrattuale che viene in rilievo, in modo che la competenza sia determinata ex ante;
nella fattispecie in esame, i comportamenti oggetto di contestazione sarebbero suscettibili di essere inquadrati nelle ipotesi previste dall'articolo 13.8, lettere d) e g) del C.C.N.L. Scuola 2016 –2018 (cfr. doc. 8) atteso che alla ricorrente è stato contestato l'abbandono del servizio, con conseguente violazione dell'obbligo di pagina 3 di 12 vigilanza nei confronti degli allievi, nonché l'alterco con passaggio alle vie di fatto (cfr. comunicazione del 18 novembre 2019, punti a), b), c), f), g).
Sempre preliminarmente, parte ricorrente ha dedotto la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, all'uopo rilevando una evidente divergenza tra gli elementi di fatto indicati nella contestazione datata 18 novembre 2019 e quelli contenuti nella irrogazione della sanzione disciplinare datata 20 dicembre 2019, sul punto rilevando che nella comunicazione di irrogazione della sanzione disciplinare sono stati richiamati documenti non indicati nella lettera di contestazione (segnatamente: esposto scritto della Dirigente Scolastica del Persona_1
26/10/2019; esposto scritto della professoressa del 25/10/2019; esposto scritto Persona_2
della professoressa del 30/10/2019; esposto scritto della classe “3Aafm”del Persona_2
06/11/2019; esposto scritto del professor del 08/11/2019; esposto scritto dello Persona_3
studente del 09/11/2019; esposto scritto dello studente del Persona_4 Persona_5
11/11/2019). In particolare, parte ricorrente ha dedotto che la rilevata omissione avrebbe impedito l'esercizio del diritto di accesso agli atti istruttori della procedura disciplinare, in violazione di quanto previsto dall'articolo 55 bis. 4 del Decreto legislativo n. 165/2001, a mente del quale “salvo quanto previsto dall'art. 54 bis comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento”.
Conseguentemente, l'indicazione dei documenti sui quali si sarebbero fondate le contestazioni disciplinari soltanto dopo l'assunzione della decisione costituirebbe una violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito risultando, pertanto, il procedimento disciplinare irrimediabilmente compromesso per violazione del principio di “immutabilità” della contestazione.
Nel merito, parte ricorrente ha dedotto la infondatezza di tutte le contestazioni disciplinari di cui alla Comunicazione datata 18 novembre 2019 e – comunque – la violazione del principio di proporzionalità della sanzione, all'uopo richiamando giurisprudenza di legittimità.
2.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il , chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) respingere le domande pagina 4 di 12 avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese e compensi”, all'uopo formulando richiesta di prova testimoniale.
Quanto all'eccezione di illegittimità della sanzione disciplinare per essere stata adottata da Autorità sprovvista di competenza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il resistente, richiamando la norma di cui all'articolo 55 bis CP_1
comma 9 quater, ha dedotto che le condotte contestate consisterebbero, sostanzialmente, nell'abbandono della postazione di lavoro assegnata alla dipendente per recarsi in altri luoghi e nell'arringare in modo improprio gli studenti e che alle stesse - compendiabili nella “ inosservanza grave delle disposizioni di servizio e condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori, i genitori, gli studenti e il pubblico. Comportamenti gravi nei confronti degli alunni” – deve applicarsi il comma 4 dell'articolo 13 del CCNL del 2018 e non, come dedotto dalla ricorrente, il comma 8 dell'articolo
13, derivandone, pertanto, la piena legittimità sia del procedimento disciplinare che della sanzione irrogata.
Il resistente, poi, rilevando l'infondatezza della doglianza concernente la violazione del CP_1
principio di immutabilità della contestazione – laddove proprio la presenza di una fase istruttoria consentirebbe l'acquisizione di documenti che possono non essere richiamati nella contestazione disciplinare – ha ribadito, nel merito, la fondatezza dei fatti contestati e la legittimità della sanzione disciplinare irrogata;
3.
La controversia – istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale - è stata, quindi, decisa, previo deposito di note autorizzate, all'udienza del 21 ottobre 2025 nella quale le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e il Tribunale ha deciso come da dispositivo steso in calce di cui ha dato lettura unitamente alla motivazione della sentenza.
4.
Il ricorso deve essere accolto stante la fondatezza della preliminare doglianza circa l'illegittimità della sanzione disciplinare per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55 bis del Decreto legislativo n. 165 del 2001e successive modifiche. pagina 5 di 12 Con ordinanza n. 28111 del 9 luglio – 31 ottobre 2019, la Corte di Cassazione - dopo avere precisato che “anche al procedimento disciplinare del personale docente della scuola si applicano le regole procedimentali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, che reca "Forme e termini del procedimento disciplinare" – ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui “… ai fini della determinazione della competenza, doveva farsi riferimento ad valutazione in concreto, ex ante, rimessa al responsabile della struttura, essendo lo stesso in grado di valutare, a tale momento, la gravità della violazione contestata, e dunque se trasmettere o meno gli atti all' . CP_4
Con la citata ordinanza la Suprema Corte – richiamata la disciplina e, in particolare, il rapporto tra legge e contrattazione collettiva - ha quindi ribadito che “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 11636 del 2016), la regola della "competenza" caratterizza l'intero impianto del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 55-bis, che attribuisce il potere disciplinare per le sanzioni di minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) al responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1), e la competenza per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 16.1. La corretta determinazione della competenza si riverbera, peraltro, sulle regole procedurali da applicare nelle fasi della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione”.
Nella medesima decisione la Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che " la sentenza di questa Corte da ultimo citata ha posto in rilievo come la "ratio" dell'art. 55-bis, deve essere individuata, in primo luogo, nell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare ed, in secondo luogo, ma solo per i procedimenti relativi a fatti puniti con sanzioni più severe, nella esigenza di assicurare al dipendente maggiori garanzie, quali sono indubbiamente assicurate dall' che offre al lavoratore pubblico sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione CP_4
della "specializzazione" di tale organo e, soprattutto, della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare. 16.3. Ed infatti, per le sanzioni più gravi il legislatore ha inteso garantire la terzietà dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, da intendersi quale distinzione, sul piano organizzativo, rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente (cfr., Cass. n. 1753 del 2107, n.
16706 del 2018). La disposizione normativa ha sancito una distinzione tra "responsabile della struttura",
"responsabile della struttura dirigente" e graduata sulla base della maggiore o minore afflittivita' delle CP_4 pagina 6 di 12 sanzioni disciplinari, con ciò stabilendo che i procedimenti disciplinari che possono concludersi con le sanzioni più gravi devono essere promossi e gestiti da un ufficio specifico, l'U.P.D.. 17. Alla violazione delle regole sulla competenza, che si risolve in una violazione di norme di legge inderogabili, consegue l'illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata (si v., ex plurimis, Cass., n. 7177 del 2017).”
Sulla base di quanto sopra chiarito, la Corte di Cassazione ha, quindi, precisato che “Proprio in ragione della ratio che nell' impiego pubblico contrattualizzato sottende i criteri di attribuzione della competenza in materia disciplinare, la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale, che viene in rilievo. Il principio del giusto procedimento, che trova applicazione anche con riguardo al procedimento disciplinare (v., Cass., n. 16706 del 2018, Corte Cost., sentenza n. 51 del 2014) e il principio di legalità in senso formale postulano che la competenza risulti determinata dalla legge in modo certo, anteriore al caso concreto, ed oggettivo. L'organo competente deve essere individuato in modo univoco e chiaro
(v., Cass., n. 29181 del 2018) a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare.19. D'altra parte, facendo riferimento, come prospetta in modo non condivisibile il ricorrente, alla sanzione eroganda in concreto, si determinerebbe il paradosso che l'individuazione dell'organo competente da cui discende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili, avverrebbe sulla base di un dato incerto ed opinabile, che ben potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo svoltosi secondo le suddette regole. 20.
Inoltre, vi sarebbe una inappropriata trasposizione in un ambito, quello della determinazione della competenza, funzionalmente caratterizzato da esigenze di predeterminazione, generalità ed astrattezza, del principio più volte affermato da questa Corte dell'esclusione della configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, atteso che il principio della proporzionalità delle stesse rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, anche nel testo risultante dalla novella del 2009
(v. Cass., n. 18858 del 2016, n. 5706 del 2017, in materia di destituzione del personale scolastico, Cass., n.
13865 del 2019, n. 14063 del 2019). Tale principio peraltro, si fonda, secondo l'insegnamento del Giudice delle
Leggi, sul presupposto secondo cui il principio di eguaglianza- ragionevolezza esige, in via generale, che sia conservata all'organo disciplinare (competente) una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione pagina 7 di 12 disciplinare nel caso concreto (così, in particolare, sentenza Corte Cost., n. 197 del 2018, si v. anche la sentenza
Corte Cost., n. 268 del 2016). 21. Dunque, con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, poichè per le infrazioni di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 494, comma 1, lett. a), b) e c), la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lett. b), prevede "la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese", ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni, ex ante, della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali”.
Nel caso di specie con la lettera datata 18 novembre 2019, avente ad oggetto “Contestazione di addebito ed avvio di procedimento disciplinare”, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Economico
Statale “Carlo Matteucci” di Forlì – richiamando il CCNL del 19 aprile 2018 - ha contestato alla ricorrente le seguenti inadempienze: “- In data 19 ottobre 2019, durante la prima ora di lezione, lei lasciava senza autorizzazione la postazione di lavoro e la relativa vigilanza degli alunni, per recarsi nella palestra in uso al e conferire con la collaboratrice scolastica in servizio;
- “In data 22 Controparte_5 CP_6
ottobre 2019, alle ore 8,10, lei risultava assente dalla sua postazione di lavoro e non faceva ritorno per circa 20 minuti, costringendo la docente che necessitava di un intervento per una studentessa che non si sentiva Persona_2
bene, ad usare il proprio cellulare personale per contattare il centralino dell'Istituto e chiedere assistenza”; - “In data
24 ottobre 2019, alla terza ora di lezione, lei si assentava nuovamente senza autorizzazione dalla sua postazione di lavoro costringendo la Professoressa che veniva chiamata d'urgenza in Aula Magna, ad avvertire Persona_2
il collaboratore scolastico del corridoio attiguo, lasciando un aggravio di vigilanza al collega e la Parte_2
classe 3Aafm incustodita”; - “In data 24 ottobre 2019, alla terza ora di lezione, dopo avere incrociato la
Professoressa che – dopo avere lasciato la classe si recava con urgenza in aula magna, lei entrava nella Persona_2
Per_ classe 3Aa e poneva le seguenti domande agli studenti: Ma da quando è uscita la Ma è molto che è fuori? E' passato abbastanza tempo? Il tutto utilizzando il cellulare per audio registrare le risposte dei ragazzi”; - “In data
30 ottobre 2019, durante l'ora di assemblea di classe della 3Aafm (quarta ora), cercava di impedire l'utilizzo dei pagina 8 di 12 servizi igienici allo studente e quando questi entrava nel bagno, lei si tratteneva all'interno dei Persona_5
servizi”; - “In data 30 ottobre 2019, al rientro dal bagno di nella classe 3Aafm (quarta ora), Persona_5
durante l'assemblea di classe, lei entrava in classe interrompendo l'esposizione dei candidati alle elezioni dei rappresentanti di classe e si rivolgeva allo studente intimandogli di “non scherzare con lei perché Persona_5
avrebbe potuto pagarne le conseguenze” e aggiungeva (testuali parole) “ho fatto scrivere alla preside che mi hai pisciato in faccia”, il tutto alla presenza degli studenti e del docente in servizio”; - “In data 6 novembre 2019, al cambio dell'ora, mentre la classe 3Aa aspettava la Professoressa Rita Fabbri, lei si avvicinava allo studente e gli diceva che poteva anche essersi risparmiato di inviare una lettera scritta alla preside. Alla Persona_5
richiesta del “perché” dello studente lei ripeteva che poteva esserselo risparmiato e gli dava uno schiaffo dicendogli:
“Tu devi stare attento a me”; - “In data 11 novembre 2019 lei, incontrando al bar dell'Istituto l'ex studente e apprendendo che lo stesso era in attesa dell'apertura dell'orario di ricevimento dell'ufficio personale, Testimone_1
si intrometteva nelle questioni personali dell'utenza insistendo per presentarsi allo sportello fuori orario in luogo di e farsi protocollare la domanda che lo stesso doveva presentare” (cfr. doc. 2 fascicolo di parte Tes_1
ricorrente).
Seguendo il sopra richiamato insegnamento della Corte di Cassazione – secondo cui “la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale, che viene in rilievo” - occorre, quindi, verificare quali sanzioni il CCNL prevede per le richiamate condotte e, in particolare, per le condotte indicate come commesse nei giorni 19 ottobre 2019 e 11 novembre
2019.
A tale proposito, nella fattispecie in esame - contrariamente a quanto dedotto dal CP_1
resistente per il quale deve trovare applicazione il comma 4 dell'articolo 13 del CCNL del 2018 di
Categoria secondo il quale “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:[..] c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55 quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.
165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio pagina 9 di 12 determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
[..] g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55 quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell' nei confronti degli CP_7
allievi e degli studenti allo stesso affidati” – le condotte sopra richiamate integrano le ipotesi illecite di cui alle lettere d) e g) del comma 8 dell'articolo 13 del CCNL di Categoria applicato e richiamato nella contestazione disciplinare.
In particolare, la lettera “d” del citato comma 8 dell'articolo 13 sanziona la condotta di “ con Pt_3
vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti” all'interno della quale deve essere sussunta la contestazione relativa ai fatti del 6 novembre 2019: “In data 6 novembre 2019, al cambio dell'ora, mentre la classe 3Aa aspettava la Professoressa Rita Fabbri, lei si avvicinava allo studente e gli diceva Persona_5
che poteva anche essersi risparmiato di inviare una lettera scritta alla preside. Alla richiesta del “perché” dello studente lei ripeteva che poteva esserselo risparmiato e gli dava uno schiaffo dicendogli: “Tu devi stare attento a me”).
La contestazione relativa ai fatti del 19 ottobre 2019, secondo la quale “In data 19 ottobre 2019, durante la prima ora di lezione, lei lasciava senza autorizzazione la postazione di lavoro e la relativa vigilanza degli alunni, per recarsi nella palestra in uso al e conferire con la collaboratrice scolastica in servizio Controparte_5
, è sussumibile nella ipotesi di cui alla lettera “g” del comma 8 dell'articolo 13 del CP_6
CCNL, che sanziona la “violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti degli allievi e studenti minorenni, determinata dall' assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso”.
Entrambe le richiamate contestazioni disciplinari sono sanzionate dal citato articolo 13 comma 8 del CCNL di categoria con “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con provazione della retribuzione, da giorni 11 fino a un massimo di 6 mesi…”, il cui organo competente a iniziare, istruire e concludere il procedimento disciplinare - individuabile fin dall'inizio alla luce delle ipotesi illecite contestate - non è il Dirigente Scolastico, ma l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari come previsto dall'articolo 55 bis comma 9 quater del Decreto legislativo n. 165 del 2001. pagina 10 di 12 L'articolo 55 bis comma 9 quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, infatti, prevede che “il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale […] per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
Poiché, dunque, nella fattispecie in esame, il Dirigente Scolastico non era competente a iniziare, istruire e concludere il procedimento disciplinare ne deriva l'illegittimità del procedimento disciplinare e il conseguente annullamento della sanzione disciplinare applicata alla ricorrente a cui
– come da domanda espressa – devono essere restituite le somme trattenute.
Assorbita ogni altra questione attinente al merito dei fatti oggetto di contestazione, il ricorso deve, quindi, essere accolto.
5.
Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidate quanto ai compensi sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in ragione del valore della controversia, valori medi non essendo emerse ragioni per discostarsene oltre oneri accessori come per legge in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'avvocato Enrico Canepa, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso
- accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della “Sospensione dal servizio con la predita del trattamento economico ordinario, per giorni 10 (dieci), dal giorno 23 dicembre 2019 al giorno 1 Gennaio 2020” adottata nei confronti della ricorrente
[...]
con comunicazione del 20/12/2019 (prot. 6395) dalla Dirigente Scolastica Pt_1
dell'Istituto Tecnico Economico Statale “Carlo Matteucci” e applicata con comunicazione del 20/12/2019 (prot. 1386);
- condanna il resistente a restituire a parte ricorrente le somme trattenute sulla CP_1
retribuzione in applicazione della sanzione disciplinare impugnata;
pagina 11 di 12 - condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte CP_1
ricorrente che liquida in € 641,00 per compensi, oltre Oneri accessori, Cassa previdenza
Avvocati e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Enrico Canepa dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Forlì, 21 Ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 637/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 Controparte_2
[...]
RESISTENTE
Oggi 21 ottobre 2025 sono comparsi l'avv. CANEPA EN per parte ricorrente, presente di persona.
È comparsa la dott.ssa TOMASELLI per parte resistente Avvocatura dello Stato.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 637/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEPA Parte_1 C.F._1
EN, elettivamente domiciliato in VIA P. MASCAGNI N. 28 47100 FORLI' presso il difensore avv. CANEPA EN
RICORRENTE contro
Controparte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 2 di 12 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. convenendo in giudizio il Parte_1 [...]
(ora ), ha chiesto l'accoglimento Controparte_3 Controparte_1
delle seguenti conclusioni: “Nel Merito: accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della
“Sospensione dal servizio con la predita del trattamento economico ordinario, per giorni 10 (dieci), dal giorno 23 dicembre 2019 al giorno 1 Gennaio 2020 adottata nei confronti della sig.ra con comunicazione del Parte_1
20/12/2019 (prot. 6395) dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Tecnico Economico Statale “Carlo Matteucci” e applicata con comunicazione del 20/12/2019 (prot. 1386), per i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente statuizione in ordine al ristoro economico della somma trattenuta sulla retribuzione. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Condannare al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo”, all'uopo formulando richiesta di prova testimoniale.
A fondamento della pretesa rivendicata in atti parte ricorrente ha dedotto, preliminarmente,
l'illegittimità della sanzione disciplinare per essere stata adottata da autorità sprovvista di competenza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55 bis comma 9 quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 a mente del quale “il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale […] per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che per potere stabilire quale dei due organi sopra richiamati - Dirigente Scolastico o Ufficio Per il Procedimento Disciplinare - sia competente per l'adozione del provvedimento disciplinare, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale o contrattuale che viene in rilievo, in modo che la competenza sia determinata ex ante;
nella fattispecie in esame, i comportamenti oggetto di contestazione sarebbero suscettibili di essere inquadrati nelle ipotesi previste dall'articolo 13.8, lettere d) e g) del C.C.N.L. Scuola 2016 –2018 (cfr. doc. 8) atteso che alla ricorrente è stato contestato l'abbandono del servizio, con conseguente violazione dell'obbligo di pagina 3 di 12 vigilanza nei confronti degli allievi, nonché l'alterco con passaggio alle vie di fatto (cfr. comunicazione del 18 novembre 2019, punti a), b), c), f), g).
Sempre preliminarmente, parte ricorrente ha dedotto la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, all'uopo rilevando una evidente divergenza tra gli elementi di fatto indicati nella contestazione datata 18 novembre 2019 e quelli contenuti nella irrogazione della sanzione disciplinare datata 20 dicembre 2019, sul punto rilevando che nella comunicazione di irrogazione della sanzione disciplinare sono stati richiamati documenti non indicati nella lettera di contestazione (segnatamente: esposto scritto della Dirigente Scolastica del Persona_1
26/10/2019; esposto scritto della professoressa del 25/10/2019; esposto scritto Persona_2
della professoressa del 30/10/2019; esposto scritto della classe “3Aafm”del Persona_2
06/11/2019; esposto scritto del professor del 08/11/2019; esposto scritto dello Persona_3
studente del 09/11/2019; esposto scritto dello studente del Persona_4 Persona_5
11/11/2019). In particolare, parte ricorrente ha dedotto che la rilevata omissione avrebbe impedito l'esercizio del diritto di accesso agli atti istruttori della procedura disciplinare, in violazione di quanto previsto dall'articolo 55 bis. 4 del Decreto legislativo n. 165/2001, a mente del quale “salvo quanto previsto dall'art. 54 bis comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento”.
Conseguentemente, l'indicazione dei documenti sui quali si sarebbero fondate le contestazioni disciplinari soltanto dopo l'assunzione della decisione costituirebbe una violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito risultando, pertanto, il procedimento disciplinare irrimediabilmente compromesso per violazione del principio di “immutabilità” della contestazione.
Nel merito, parte ricorrente ha dedotto la infondatezza di tutte le contestazioni disciplinari di cui alla Comunicazione datata 18 novembre 2019 e – comunque – la violazione del principio di proporzionalità della sanzione, all'uopo richiamando giurisprudenza di legittimità.
2.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il , chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) respingere le domande pagina 4 di 12 avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese e compensi”, all'uopo formulando richiesta di prova testimoniale.
Quanto all'eccezione di illegittimità della sanzione disciplinare per essere stata adottata da Autorità sprovvista di competenza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il resistente, richiamando la norma di cui all'articolo 55 bis CP_1
comma 9 quater, ha dedotto che le condotte contestate consisterebbero, sostanzialmente, nell'abbandono della postazione di lavoro assegnata alla dipendente per recarsi in altri luoghi e nell'arringare in modo improprio gli studenti e che alle stesse - compendiabili nella “ inosservanza grave delle disposizioni di servizio e condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori, i genitori, gli studenti e il pubblico. Comportamenti gravi nei confronti degli alunni” – deve applicarsi il comma 4 dell'articolo 13 del CCNL del 2018 e non, come dedotto dalla ricorrente, il comma 8 dell'articolo
13, derivandone, pertanto, la piena legittimità sia del procedimento disciplinare che della sanzione irrogata.
Il resistente, poi, rilevando l'infondatezza della doglianza concernente la violazione del CP_1
principio di immutabilità della contestazione – laddove proprio la presenza di una fase istruttoria consentirebbe l'acquisizione di documenti che possono non essere richiamati nella contestazione disciplinare – ha ribadito, nel merito, la fondatezza dei fatti contestati e la legittimità della sanzione disciplinare irrogata;
3.
La controversia – istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale - è stata, quindi, decisa, previo deposito di note autorizzate, all'udienza del 21 ottobre 2025 nella quale le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e il Tribunale ha deciso come da dispositivo steso in calce di cui ha dato lettura unitamente alla motivazione della sentenza.
4.
Il ricorso deve essere accolto stante la fondatezza della preliminare doglianza circa l'illegittimità della sanzione disciplinare per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55 bis del Decreto legislativo n. 165 del 2001e successive modifiche. pagina 5 di 12 Con ordinanza n. 28111 del 9 luglio – 31 ottobre 2019, la Corte di Cassazione - dopo avere precisato che “anche al procedimento disciplinare del personale docente della scuola si applicano le regole procedimentali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, che reca "Forme e termini del procedimento disciplinare" – ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui “… ai fini della determinazione della competenza, doveva farsi riferimento ad valutazione in concreto, ex ante, rimessa al responsabile della struttura, essendo lo stesso in grado di valutare, a tale momento, la gravità della violazione contestata, e dunque se trasmettere o meno gli atti all' . CP_4
Con la citata ordinanza la Suprema Corte – richiamata la disciplina e, in particolare, il rapporto tra legge e contrattazione collettiva - ha quindi ribadito che “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 11636 del 2016), la regola della "competenza" caratterizza l'intero impianto del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 55-bis, che attribuisce il potere disciplinare per le sanzioni di minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) al responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1), e la competenza per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 16.1. La corretta determinazione della competenza si riverbera, peraltro, sulle regole procedurali da applicare nelle fasi della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione”.
Nella medesima decisione la Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che " la sentenza di questa Corte da ultimo citata ha posto in rilievo come la "ratio" dell'art. 55-bis, deve essere individuata, in primo luogo, nell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare ed, in secondo luogo, ma solo per i procedimenti relativi a fatti puniti con sanzioni più severe, nella esigenza di assicurare al dipendente maggiori garanzie, quali sono indubbiamente assicurate dall' che offre al lavoratore pubblico sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione CP_4
della "specializzazione" di tale organo e, soprattutto, della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare. 16.3. Ed infatti, per le sanzioni più gravi il legislatore ha inteso garantire la terzietà dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, da intendersi quale distinzione, sul piano organizzativo, rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente (cfr., Cass. n. 1753 del 2107, n.
16706 del 2018). La disposizione normativa ha sancito una distinzione tra "responsabile della struttura",
"responsabile della struttura dirigente" e graduata sulla base della maggiore o minore afflittivita' delle CP_4 pagina 6 di 12 sanzioni disciplinari, con ciò stabilendo che i procedimenti disciplinari che possono concludersi con le sanzioni più gravi devono essere promossi e gestiti da un ufficio specifico, l'U.P.D.. 17. Alla violazione delle regole sulla competenza, che si risolve in una violazione di norme di legge inderogabili, consegue l'illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata (si v., ex plurimis, Cass., n. 7177 del 2017).”
Sulla base di quanto sopra chiarito, la Corte di Cassazione ha, quindi, precisato che “Proprio in ragione della ratio che nell' impiego pubblico contrattualizzato sottende i criteri di attribuzione della competenza in materia disciplinare, la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale, che viene in rilievo. Il principio del giusto procedimento, che trova applicazione anche con riguardo al procedimento disciplinare (v., Cass., n. 16706 del 2018, Corte Cost., sentenza n. 51 del 2014) e il principio di legalità in senso formale postulano che la competenza risulti determinata dalla legge in modo certo, anteriore al caso concreto, ed oggettivo. L'organo competente deve essere individuato in modo univoco e chiaro
(v., Cass., n. 29181 del 2018) a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare.19. D'altra parte, facendo riferimento, come prospetta in modo non condivisibile il ricorrente, alla sanzione eroganda in concreto, si determinerebbe il paradosso che l'individuazione dell'organo competente da cui discende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili, avverrebbe sulla base di un dato incerto ed opinabile, che ben potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo svoltosi secondo le suddette regole. 20.
Inoltre, vi sarebbe una inappropriata trasposizione in un ambito, quello della determinazione della competenza, funzionalmente caratterizzato da esigenze di predeterminazione, generalità ed astrattezza, del principio più volte affermato da questa Corte dell'esclusione della configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, atteso che il principio della proporzionalità delle stesse rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, anche nel testo risultante dalla novella del 2009
(v. Cass., n. 18858 del 2016, n. 5706 del 2017, in materia di destituzione del personale scolastico, Cass., n.
13865 del 2019, n. 14063 del 2019). Tale principio peraltro, si fonda, secondo l'insegnamento del Giudice delle
Leggi, sul presupposto secondo cui il principio di eguaglianza- ragionevolezza esige, in via generale, che sia conservata all'organo disciplinare (competente) una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione pagina 7 di 12 disciplinare nel caso concreto (così, in particolare, sentenza Corte Cost., n. 197 del 2018, si v. anche la sentenza
Corte Cost., n. 268 del 2016). 21. Dunque, con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, poichè per le infrazioni di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 494, comma 1, lett. a), b) e c), la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lett. b), prevede "la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese", ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni, ex ante, della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali”.
Nel caso di specie con la lettera datata 18 novembre 2019, avente ad oggetto “Contestazione di addebito ed avvio di procedimento disciplinare”, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Economico
Statale “Carlo Matteucci” di Forlì – richiamando il CCNL del 19 aprile 2018 - ha contestato alla ricorrente le seguenti inadempienze: “- In data 19 ottobre 2019, durante la prima ora di lezione, lei lasciava senza autorizzazione la postazione di lavoro e la relativa vigilanza degli alunni, per recarsi nella palestra in uso al e conferire con la collaboratrice scolastica in servizio;
- “In data 22 Controparte_5 CP_6
ottobre 2019, alle ore 8,10, lei risultava assente dalla sua postazione di lavoro e non faceva ritorno per circa 20 minuti, costringendo la docente che necessitava di un intervento per una studentessa che non si sentiva Persona_2
bene, ad usare il proprio cellulare personale per contattare il centralino dell'Istituto e chiedere assistenza”; - “In data
24 ottobre 2019, alla terza ora di lezione, lei si assentava nuovamente senza autorizzazione dalla sua postazione di lavoro costringendo la Professoressa che veniva chiamata d'urgenza in Aula Magna, ad avvertire Persona_2
il collaboratore scolastico del corridoio attiguo, lasciando un aggravio di vigilanza al collega e la Parte_2
classe 3Aafm incustodita”; - “In data 24 ottobre 2019, alla terza ora di lezione, dopo avere incrociato la
Professoressa che – dopo avere lasciato la classe si recava con urgenza in aula magna, lei entrava nella Persona_2
Per_ classe 3Aa e poneva le seguenti domande agli studenti: Ma da quando è uscita la Ma è molto che è fuori? E' passato abbastanza tempo? Il tutto utilizzando il cellulare per audio registrare le risposte dei ragazzi”; - “In data
30 ottobre 2019, durante l'ora di assemblea di classe della 3Aafm (quarta ora), cercava di impedire l'utilizzo dei pagina 8 di 12 servizi igienici allo studente e quando questi entrava nel bagno, lei si tratteneva all'interno dei Persona_5
servizi”; - “In data 30 ottobre 2019, al rientro dal bagno di nella classe 3Aafm (quarta ora), Persona_5
durante l'assemblea di classe, lei entrava in classe interrompendo l'esposizione dei candidati alle elezioni dei rappresentanti di classe e si rivolgeva allo studente intimandogli di “non scherzare con lei perché Persona_5
avrebbe potuto pagarne le conseguenze” e aggiungeva (testuali parole) “ho fatto scrivere alla preside che mi hai pisciato in faccia”, il tutto alla presenza degli studenti e del docente in servizio”; - “In data 6 novembre 2019, al cambio dell'ora, mentre la classe 3Aa aspettava la Professoressa Rita Fabbri, lei si avvicinava allo studente e gli diceva che poteva anche essersi risparmiato di inviare una lettera scritta alla preside. Alla Persona_5
richiesta del “perché” dello studente lei ripeteva che poteva esserselo risparmiato e gli dava uno schiaffo dicendogli:
“Tu devi stare attento a me”; - “In data 11 novembre 2019 lei, incontrando al bar dell'Istituto l'ex studente e apprendendo che lo stesso era in attesa dell'apertura dell'orario di ricevimento dell'ufficio personale, Testimone_1
si intrometteva nelle questioni personali dell'utenza insistendo per presentarsi allo sportello fuori orario in luogo di e farsi protocollare la domanda che lo stesso doveva presentare” (cfr. doc. 2 fascicolo di parte Tes_1
ricorrente).
Seguendo il sopra richiamato insegnamento della Corte di Cassazione – secondo cui “la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale, che viene in rilievo” - occorre, quindi, verificare quali sanzioni il CCNL prevede per le richiamate condotte e, in particolare, per le condotte indicate come commesse nei giorni 19 ottobre 2019 e 11 novembre
2019.
A tale proposito, nella fattispecie in esame - contrariamente a quanto dedotto dal CP_1
resistente per il quale deve trovare applicazione il comma 4 dell'articolo 13 del CCNL del 2018 di
Categoria secondo il quale “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:[..] c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55 quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.
165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio pagina 9 di 12 determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
[..] g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55 quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell' nei confronti degli CP_7
allievi e degli studenti allo stesso affidati” – le condotte sopra richiamate integrano le ipotesi illecite di cui alle lettere d) e g) del comma 8 dell'articolo 13 del CCNL di Categoria applicato e richiamato nella contestazione disciplinare.
In particolare, la lettera “d” del citato comma 8 dell'articolo 13 sanziona la condotta di “ con Pt_3
vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti” all'interno della quale deve essere sussunta la contestazione relativa ai fatti del 6 novembre 2019: “In data 6 novembre 2019, al cambio dell'ora, mentre la classe 3Aa aspettava la Professoressa Rita Fabbri, lei si avvicinava allo studente e gli diceva Persona_5
che poteva anche essersi risparmiato di inviare una lettera scritta alla preside. Alla richiesta del “perché” dello studente lei ripeteva che poteva esserselo risparmiato e gli dava uno schiaffo dicendogli: “Tu devi stare attento a me”).
La contestazione relativa ai fatti del 19 ottobre 2019, secondo la quale “In data 19 ottobre 2019, durante la prima ora di lezione, lei lasciava senza autorizzazione la postazione di lavoro e la relativa vigilanza degli alunni, per recarsi nella palestra in uso al e conferire con la collaboratrice scolastica in servizio Controparte_5
, è sussumibile nella ipotesi di cui alla lettera “g” del comma 8 dell'articolo 13 del CP_6
CCNL, che sanziona la “violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti degli allievi e studenti minorenni, determinata dall' assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso”.
Entrambe le richiamate contestazioni disciplinari sono sanzionate dal citato articolo 13 comma 8 del CCNL di categoria con “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con provazione della retribuzione, da giorni 11 fino a un massimo di 6 mesi…”, il cui organo competente a iniziare, istruire e concludere il procedimento disciplinare - individuabile fin dall'inizio alla luce delle ipotesi illecite contestate - non è il Dirigente Scolastico, ma l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari come previsto dall'articolo 55 bis comma 9 quater del Decreto legislativo n. 165 del 2001. pagina 10 di 12 L'articolo 55 bis comma 9 quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, infatti, prevede che “il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale […] per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
Poiché, dunque, nella fattispecie in esame, il Dirigente Scolastico non era competente a iniziare, istruire e concludere il procedimento disciplinare ne deriva l'illegittimità del procedimento disciplinare e il conseguente annullamento della sanzione disciplinare applicata alla ricorrente a cui
– come da domanda espressa – devono essere restituite le somme trattenute.
Assorbita ogni altra questione attinente al merito dei fatti oggetto di contestazione, il ricorso deve, quindi, essere accolto.
5.
Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidate quanto ai compensi sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in ragione del valore della controversia, valori medi non essendo emerse ragioni per discostarsene oltre oneri accessori come per legge in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'avvocato Enrico Canepa, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso
- accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della “Sospensione dal servizio con la predita del trattamento economico ordinario, per giorni 10 (dieci), dal giorno 23 dicembre 2019 al giorno 1 Gennaio 2020” adottata nei confronti della ricorrente
[...]
con comunicazione del 20/12/2019 (prot. 6395) dalla Dirigente Scolastica Pt_1
dell'Istituto Tecnico Economico Statale “Carlo Matteucci” e applicata con comunicazione del 20/12/2019 (prot. 1386);
- condanna il resistente a restituire a parte ricorrente le somme trattenute sulla CP_1
retribuzione in applicazione della sanzione disciplinare impugnata;
pagina 11 di 12 - condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte CP_1
ricorrente che liquida in € 641,00 per compensi, oltre Oneri accessori, Cassa previdenza
Avvocati e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Enrico Canepa dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Forlì, 21 Ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
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