Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2001, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 罩 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP0 0 1 5 6 / 0 1 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 8076/99 SCIARELLI Consigliere Cron. 159 Dott. Guglielmo Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. SE CELLERINO - Rel. Consigliere Ud. 21/09/00 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 6000 il 8 GEN. 2001 AMBRA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE G G BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato BELLOTTI GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente contro in persona del legale rappresentante SCUOLA 2F SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA pro tempore, CANCELLERIA 332, presso lo studio dell'avvocato DE MAJO SALARIA rappresentata e difesa dagli avvocati PINTO GIUSEPPE, NICOLA, BECHI VITTORIO, giusta delega in atti;
2000 3710
- controricorrente -
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 35/99 del Tribunale di PRATO, Rilasciata copia legale alSig.DE MAJO depositata il 22/01/99 R.G.N. 791/98; per diritti E 25 GEN. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. SE CELLERINO;
udito l'Avvocato BECHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. BELLOTT per diritti L. il 12.2.01. IL CANCELLIERE -2- • 2 Svolgimento del processo Nel giugno del 1986 la Scuola 2F, srl, instaurava, davanti al Pretore di Fi- renze, il contraddittorio nei confronti di SE RA per ottenerne, avendo costui svolto attività di procacciatore d'affari in suo favore, la condanna, per quanto ancora interessa in questa sede, al pagamento del- l'indennità sostitutiva di mancato preavviso, pari a circa L. 9 milioni e mezzo, ex art. 1750, cod.civ., e 9, ccnl 24 giugno 1981,. L'RA si costituiva contestando la pretesa e chiedendo, in via ricon- venzionale, la condanna della società a corrispondergli, oltre la restituzio- ne di una caparra versata alla Scuola a garanzia dell'adempimento del- l'esattezza della sua prestazione, oltre 31 milioni di lire, a fronte di un conteggio, per spettanze retributive non corrispostegli e trattamento di fi- ne rapporto, posto che si era dimesso per giusta causa, essendo stato in- quadrato come procacciatore d'affari, pur svolgendo la propria attività in regime di subordinazione. Il Pretore di Firenze, all'esito dell'istruttoria, condannava l'RA al pa- gamento di L. 9 milioni e mezzo circa per mancato preavviso, ex ccnl agenzie e rappresentanti commerciali, respingendo, sentito un teste, la sua domanda riconvenzionale per infondatezza (non per inammissibilità / nullità, secondo quanto eccepito dalla Scuola). Questa sentenza veniva appellata variamente dal solo RA che lamen- tava, ai fini del riconoscimento della subordinazione, la mancata assun- zione degli ulteriori testi indicati e contestava la mancata pronuncia in ordine alla domanda di restituzione della caparra. Il Tribunale di Firenze, ritenuta la nullità del contratto di agenzia per mancata iscrizione dell'RA all'albo degli agenti, respingeva la doman- da della Scuola al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, e riget- tava l'appello dell'RA, reputando corretta sia l'esclusione di un teste da parte del Pretore, che la valutazione del teste escusso al fine di deter- minare la natura del rapporto. Contro questa sentenza l'RA ricorreva per cassazione, denunciando vizi di motivazione sulle prove destinate ad accertare il rapporto di lavoro subordinato, e la mancata giustificazione della reiezione della domanda di restituzione della caparra, onde ottenere, in sede di rinvio, le conseguenti pronunce. A sua volta la Scuola proponeva controricorso e ricorso incidentale. La Corte con sentenza n. 11915 dell'8 novembre '91 accoglieva il ricorso dell'RA per malgoverno della prova sulla natura del rapporto e per omessa pronuncia sulla restituzione della caparra, rimettendo le parti avanti il Tribunale di Pistoia, dove la Scuola riproponeva l'eccezione di indeterminatezza della domanda riconvenzionale. D'altra parte, espletata la prova proposta da entrambe le parti, il Tribuna- le dichiarava la nullità della domanda riconvenzionale diretta al ricono- scimento della subordinazione e respingeva sia la domanda di condanna dell'RA al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, che di re- stituzione, in suo favore, della caparra. Contro questa sentenza proponevano ricorso per cassazione l'RA e la Scuola. La Corte (sentenza n. 3267 del 27 marzo 1998) rilevava, quanto al ricorso dell'RA, che la questione della nullità della domanda di costui non poteva più essere messa in discussione, essendo stato il Giudice di rinvio deputato alla valutazione di merito della causa e che, quanto al ricorso della Scuola, il Tribunale di Pistoia, esclusa, stante la mancata iscrizione dell'RA all'albo, l'applicabilità dell'art. 1750, cod.civ., avrebbe dovu- to prendere in esame la richiesta sotto il profilo del mandato (art. 1727, cod.civ.) o della subordinazione (art. 2118, cod.civ.), non trattandosi di Ли una modificazione della domanda, ma solo di una diversa qualificazione della pretesa, direttamente apprezzabile dal Giudice di merito. Il Tribunale designato di Prato, con la sentenza ora sottoposta a gravame, ha ritenuto, quanto alla natura del rapporto, che le prove assunte, non confortino, nel loro complesso, la tesi della subordinazione e che la do- manda di restituzione della caparra non possa essere accolta poiché il ca- po della sentenza del Tribunale di Pistoia, che l'aveva rigettata, non aveva formato oggetto di specifico ricorso per cassazione ed era, pertanto, pas- sato in giudicato, trattandosi di domanda autonoma rispetto a quella, og- getto del ricorso per cassazione, concernente la natura subordinata del rapporto. Lo stesso Tribunale, infine, quanto alla domanda di pagamento dell'in- dennità di preavviso richiesto dall'RA, ha rilevato la sua inammissibili- tà, sia perché originariamente tale domanda non era contenuta nel ricorso in via riconvenzionale, sia per essere stata esclusa la subordinazione del rapporto, sotto la cui angolazione era stata avanzata la pretesa. Inoltre, quanto alla domanda della Scuola diretta ad ottenere la condanna dell'RA al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, ex art. 1727, cod.civ., il Tribunale di Prato, consideratane, conformemente al- l'indicazione di questa Corte, l'ammissibilità, ha ritenuto la pretesa sforni- ta totalmente di prova, sia in ordine all'an che al quantum. Contro la sentenza del Tribunale di Prato, l'RA promuove ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Resiste con controricorso la Scuola 2 F. Motivi della decisione. I primi cinque motivi del ricorso per cassazione di SE RA sono capitolati sotto l'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., e contestano variamente la motivazione della sentenza del Tribunale di Prato. Љ Con il primo l'RA rileva che le pacifiche indicazioni settimanali della Scuola ai vari "produttori", convocati per la verifica dei risultati e per programmare l'attività da svolgere, imponevano di ritenere l'esistenza di un'attività subordinata. L'RA denuncia, con il secondo mezzo, il travisamento della deposizio- ne della teste GU, valutata dal Tribunale pratese “nel senso dell'auto- nomia del rapporto", posto che, per contro, dall'analisi letterale di quelle dichiarazioni, “risulta chiaramente che gli appuntamenti con i potenziali clienti venivano fissati dalla Scuola... Tutto era diretto dal direttore com- merciale (De AN che...conferma totalmente). I 'procacciatori' era- no meri 'esecutori' di attività organizzate e predisposte da altri. L'unica scelta era quella dei nominativi (..'all'interno' di una lista di persone con le quali l'azienda aveva già fissato un appuntamento), e del tempo di dedi- carvi". Il ricorrente contesta, inoltre, con il terzo mezzo, la valutazione della de- posizione di tal CI, ritenuto attendibile da Giudice di rinvio per non essere più legato da vincolo con la Scuola, senza peraltro indagare "sulla plausibilità di determinate ragioni addotte dal teste ('verifica' delle registrazioni dei colloqui con i clienti potenziali, n.d.r.> al solo scopo di 'scambio di opinioni")" a corredo della sua deposizione e, con il quarto motivo, l'affermata inattendibilità della testimonianza De AN, che privilegiava la natura subordinata al rapporto, sol perché costui aveva in corso controversia con la Scuola sulla natura subordinata del suo rapporto e aveva intrapreso un'attività concorrenziale con la Scuola. Espone, infine, nel quinto motivo, l'erronea motivazione del rigetto, da parte del Tribunale di Prato, della domanda di restituzione della caparra, affermato, in considerazione della sua autonomia, rispetto alla domanda d'accertamento della natura subordinata del rapporto, per non essere stato Lu G impugnato, a suo tempo, nel precedente giudizio di cassazione, il rigetto del Tribunale di Pistoia, sostenendo che "il riconoscimento della natura subordinata del rapporto comporta la nullità del contratto di procacciatore d'affari..", con conseguente "indebito relativo alla caparra... incompatibile con la natura subordinata del rapporto”. D'altra parte, con il sesto motivo, oltre a difetto di motivazione, l'RA denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferi- mento all'art. 2119, cod.civ., perché il diritto al preavviso, stante la giusta causa del suo recesso, in considerazione del mancato riconoscimento della natura subordinata del rapporto, discende direttamente dalla legge, sicché la sua richiesta non poteva considerarsi “nuova”, come ritenuto dal Tribunale, ma direttamente connessa al riconoscimento delle dimissioni per giusta causa, da sempre prospettate in giudizio. Premesso che, alla luce dei fatti esposti nella parte narrativa e dall'insieme dei motivi di ricorso per cassazione dell'RA nei confronti della senten- za del Tribunale di Prato, testè riprodotti, la questione che residua è es- senzialmente incentrata sulla natura (subordinata o autonoma) del rappor- to in contestazione, (primi quattro motivi di censura), cui si riallacciano la domanda dell'RA volta al riconoscimento dell'indennità di preavviso (sesto motivo) e il problema della restituzione della caparra (quinto moti- vo) a suo tempo pretesa dalla Scuola, ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato. Il contenuto dei primi quattro motivi di doglianza collide, infatti, ineso- rabilmente con i principi, assolutamente pacifici e ormai tralatizi, affer- mati da questa Corte in tema di vizi di motivazione, posto che con essi si censura la valutazione, compiuta dal giudice di merito con ampia e artico- lata motivazione, del fatto storico espresso dall'attività svolta dall'RA, 7 qual'è emerso dall'insieme delle componenti probatorie, circonstanziata- mente esaminate e vagliate, anche nel loro intreccio complessivo. Infatti, secondo un fermissimo principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. da ultimo anche, SS.UU., 27 di- cembre 1997, n.13045; 11 giugno 1998, n.5802) il controllo della Cassa- zione sulla motivazione del giudice del merito in relazione alla censura di omessa, insufficiente e contradittoria motivazione, non può tradursi in un riesame del fatto o in una rinnovazione del giudizio sul fatto, poichè il giudizio di cassazione non conferisce alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della cor- rettezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. Né, in questo contesto, é proponibile una contestazione che adduca la mancata, specifica confutazione, da parte del giudice di merito, degli ele- menti di prova che il ricorrente ritenga a sé favorevoli. Infatti, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sus- siste solo quando nel ragionamento del giudice del merito si riscontri il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, pro- spettati dalle parti o rilevabili d'ufficio; ovvero quando sussista un insa- nabile contrasto tra le argomentazioni adotte, che impediscano l'identifi- cazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. In altre parole, questo vizio sussiste unicamente quando l'iter espositivo della decisione non consenta di apprezzarne l'intimo convincimento, non 8 certo quando l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice sia diverso da quello preteso dalla parte. Orbene il Tribunale si é dato carico di valutare, unitamente ai fatti "pacifici", ovvero "alle circostanze dedotte nei capitoli 1 e 2 della memo- ria di costituzione RA in primo grado" (consistenti nella predisposi- zione settimanale da parte della Scuola dei piani di lavoro;
nella determi- nazione, per l'RA e i suoi colleghi, delle zone di propaganda dei corsi;
nelle relazioni e rendiconto dell'attività del lunedì presso la Scuola), la lettera d'incarico come procacciatore d'affari e quella delle dimissioni (in cui l'RA chiedeva significativamente la liquidazione delle provvigioni maturate), mettendone a confronto il contenuto con le dichiarazioni dei testi (GU, De FR, CI e CA), dandone una valutazio- ne complessiva assai articolata ("La valutazione del complesso delle de- posizioni suscita nel collegio le seguenti considerazioni..."), ed argomen- tandone le discrepanze e le diverse accentuazioni, con argomentazioni corrette sul piano logico e convergenti, sotto il profilo della coerenza giu- ridica, con il giudizio di attendibilità della deposizione, attribuito al libero convincimento del giudice di merito: in particolare circa la posizione De AN a fronte delle altre. D'altra parte, quanto alla minuziosa censura sulla valutazione della testi- monianza GU, non può essere denunciato in questa sede un ipotetico travisamento del fatto: "Non compete alla...Corte la valutazione delle pro- Compete sicuramente la censura della sentenza laddove, contraria- ve. mente a quanto affermato dai testi, ritenga che gli stessi abbiano fatto af- fermazioni del tutto diverse e travisi completamente il significato delle stesse" (così in ricorso), posto che, semmai, questa contestazione, nella misura in cui é stata formulata, avrebbe dovuto formare oggetto di istanza di revocazione, mentre, a ben vedere, la sottolineatura in grassetto, pro- posta dalla difesa dell'RA, di elementi della testimonianza, reputati a sè favorevoli, depone per lo svolgimento di una attività -"riunione di tutti i procacciatori"; "zona da visitare"; ...appuntamenti; censimento...) ... "previa approvazione del direttore commerciale"- di per sé riconducibile astrattamente all'una o all'altra tipologia di rapporto, legittimamente ap- prezzata dal Tribunale, nel più ampio e complessivo contesto istruttorio dianzi ricordato, in senso opposto a quant'ambito dal lavoratore, che non é riuscito, pur essendone onerato, a dimostrare la sua pretesa. I primi quattro motivi di ricorso vanno, pertanto, rigettati avendo corret- tamente ritenuto il Tribunale ascrivibile nel regime dell'autonomia il rap- porto di lavoro dell'RA. Rimane pertanto assorbito, per assoluta mancanza di presupposto, il mo- tivo di gravame finalizzato ad ottenere la restituzione della caparra, che aveva individuato nella pretesa subordinazione l'assenza del titolo che aveva giustificato la sua dazione. D'altra parte avverso l'accertamento dell'intervenuto passaggio in giudica- to di questo punto della decisione, espresso dal Tribunale pratese, l'Am- bra non oppone alcuna censura, limitandosi ad osservare lapidariamente "che il riconoscimento della natura subordinata del rapporto comporti, ne- cessariamente, la nullità del contratto di lavoro autonomo.... e conseguen- temente l'indebito relativo alla caparra...". Parimenti, dev'essere rigettato il motivo tendente ad ottenere l'indennità di preavviso ex art. 2119, cod.civ.. Invero, questa domanda non figurava nell'originaria prospetazione della pretesa (v. Tribunale di Prato, la cui specifica affermazione in tal senso- non ha affatto formato oggetto di puntuale censura), sia perché la questio- ne in argomento sembra essere stata alimentata dallo stravolgimento di una affermazione contenuta nella precedente sentenza della Cassazione n. 10 3267/98, con cui la Corte, nel corso dell'esame di un motivo di ricorso della Scuola, aveva ritenuto compatibile la pretesa di questa parte ad otte- nere, posta la nullità del contratto di procacciatore d'affari e la conseguen- te inapplicabilità dell'art. 1751, cod. civ., l'indennità di mancato preavviso o sub art. 1727, cod.civ., o ex art. 2118, cod.civ., (non quindi ex art. 2119, cod.civ., secondo l'esposizione RA correlata a un difettoso in- quadramento formale del rapporto di natura subordinata, rivestito dei connotati dell'autonomia), sia infine perché, -e comunque é appena il caso di aggiungere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato é stata esclusa. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali che liquida, in favore della controparte, in L. 67.000, ol- tre L.3.500.000 (tremilioniciquecentomila) per onorari. Così deciso in Roma il 21 settembre 2000 Il Consigliere Можно виторам и Il Presidente Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria ANCELLERIA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI - 8 GEN. 2001 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASKA oggi, O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL ABORATORE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 T R O C 9