TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10591 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21034/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.21034/2022 R.G.A.C.
C.F. ), rapp. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
ATTORE
(C.F. ), rapp. e dif. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONCLUSIONI L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. FA
citava in giudizio la Parte_1
e al risarcimento dei Controparte_1 to presso la convenuta, nei limiti di €.20.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e comunque nei limiti della competenza di questo Tribunale. Parte attrice prem Africa Twin tg. EW16849, assicurato con la che in data compresa tra il Controparte_1
22.03.2021 ed il 0 ediante asportazione di talune parti del motoveicolo. ù dell'intercorso contratto assicurativo con la Controparte_1
, chiedeva pertanto il
[...] ituiva la convenuta che contestava con Controparte_1 argomentazioni varie la do Dopo l'istruttoria, fatte precisare le conclusioni, la controversia veniva decisa con il presente provvedimento, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte. La domanda è fondata e va accolta. L'attore ha depositato il libretto di circolazione del veicolo, e la polizza assicurativa, unitamente alla denuncia del fatto, così fornendo convincente prova dei presupposti di fatto della domanda. A fronte di tali univoci dati documentali, la convenuta si è limitata a generiche contestazioni circa la dinamica dell'evento, resistite dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, e segnatamente dalle dichiarazioni del teste escusso, proprietario del box nel quale il veicolo si trovava parcheggiato, che ha confermato quanto dedotto dall'attore in citazione. E' quindi senz'altro provata, nell'an, la pretesa attorea. Occorre procedere ora alla liquidazione dell'indennizzo. In proposito, l'attore ha esibito un “preventivo”, nel quale l'importo complessivamente necessario per procedere al ripristino del mezzo è quantificato in complessivi €.13.184,56. Invero, i preventivi, di norma, non hanno valore probatorio alcuno. Sul piano processuale, infatti, ad essi potrebbe attribuirsi o il valore di consulenza tecnica di parte, o di testimonianza scritta. Possono interpretarsi in termini di testimonianza, ad esempio, le parti che indicano - spesso in modo indiretto - le componenti danneggiate del bene, ed i prezzi dei pezzi di ricambio o i costi della manodopera. Assumono valore di consulenza tecnica di parte, laddove formulano giudizi circa la riparabilità o non riparabilità di componenti danneggiati, o laddove determinano le modalità delle riparazioni ovvero la quantità di lavoro necessaria per le medesime. Ebbene, è principio consolidato e pacifico che le consulenze tecniche di parte non hanno alcun valore probatorio. La Suprema Corte lo ha reiteratamente ribadito, chiarendo che: «la consulenza di parte ... costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio»; e specificando che: «il giudice il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne ed a confutarne il contenuto» (v. Cass. 1902/02; 5687/01; 15572/00). Quanto alla parte assertiva del preventivo, va in primo luogo sottolineato che, attribuendo ad essa valore di prova, sia pure, come si suol dire, atipica, si finirebbe inevitabilmente per legittimare l'elusione del procedimento predisposto dall'ordinamento per la formazione di quella prova medesima. Peraltro, anche a voler ritenere superabile tale argomento, resta il fatto che nel caso di specie il documento esibito consiste in una mera elencazione di parti del veicolo da sostituire, con i relativi costi, intrinsecamente inattendibile, in quanto priva di elementi di riscontro in ordine ai prezzi di mercato delle parti indicate, e giacché perviene ad una quantificazione di una somma complessiva assai vicina al prezzo di vendita del motociclo, come indicato dall'attore: né essa, evidentemente, può rappresentare prova di eventuali esborsi sostenuti per le necessarie riparazioni. Il preventivo esibito dall'attore rappresenta, quindi, una mera allegazione assai poco attendibile, mentre ben più convincente appare la quantificazione proposta dalla difesa dell'assicurazione convenuta, fondata sugli accertamenti compiuti dal fiduciario della medesima, che, tenuto conto dello scop ondizioni contrattuali, induce a concludere che l'importo spettante a è pari ad €.6.529,80 al momento del furto. Parte_1
Su tale so i interessi e rivalutazione. Pertanto la somma dovuta all'epoca del furto deve essere rivalutata all'attualità, ed è pari ad € 7.665,99. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento degli interessi dalla data del fatto – interessi da calcolarsi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento ed espressa in valuta all'epoca in cui il danno si è verificato – il giudicante condivide quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995, secondo cui il mancato godimento della somma di danaro, dovuta a titolo di risarcimento del danno, nel periodo intercorrente tra il verificarsi dell'illecito e l'effettivo pagamento, può determinare un danno da ritardo che deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, dal danneggiato. Tale danno può essere liquidato attraverso la tecnica degli interessi, e nel caso in cui l'intervallo di tempo tra illecito e risarcimento sia cospicuo e l'inflazione ragguardevole, il giudice può tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi sul valore della somma originaria via via rivalutata (ad es. anno per anno). In tempi più recenti la Suprema Corte (sent. n. 15823/2005), sulla scia di quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite in precedenza richiamata, ha ribadito che il danno da ritardo nel conseguimento delle somme dovute a titolo risarcitorio deve essere allegato e provato e che il suddetto ritardo non dà automaticamente diritto alla percezione degli interessi. Il danneggiato deve, infatti, provare che la somma liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui egli avrebbe disposto alla data in cui è compiuta l'operazione di liquidazione, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (Cass. nn. 22347/2007 e 3268/2008). Ebbene, nel caso di specie parte attrice non han allegato né provato (in via anche presuntiva) di aver subito un danno da ritardo. Tra l'altro, la circostanza che l'importo liquidato non sia eccessivamente elevato fa ragionevolmente presumere che il denaro sarebbe stato utilizzato per spese correnti e non per un investimento. Pertanto gli interessi non possono essere riconosciuti dalla data del fatto, ma solo dalla data di pubblicazione al soddisfo sulla somma dovuta all'attualità. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv. Botta per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così pr al pagamento, in favore di Controparte_1 lla somma di €.7.665,99, oltre Parte_1
al pagamento, in favore di Controparte_1 euro 2.600,00 per compensi, Parte_1 lla misura del 15% del compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Botta, anticipatario. Napoli, 17/11/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.21034/2022 R.G.A.C.
C.F. ), rapp. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
ATTORE
(C.F. ), rapp. e dif. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONCLUSIONI L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. FA
citava in giudizio la Parte_1
e al risarcimento dei Controparte_1 to presso la convenuta, nei limiti di €.20.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e comunque nei limiti della competenza di questo Tribunale. Parte attrice prem Africa Twin tg. EW16849, assicurato con la che in data compresa tra il Controparte_1
22.03.2021 ed il 0 ediante asportazione di talune parti del motoveicolo. ù dell'intercorso contratto assicurativo con la Controparte_1
, chiedeva pertanto il
[...] ituiva la convenuta che contestava con Controparte_1 argomentazioni varie la do Dopo l'istruttoria, fatte precisare le conclusioni, la controversia veniva decisa con il presente provvedimento, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte. La domanda è fondata e va accolta. L'attore ha depositato il libretto di circolazione del veicolo, e la polizza assicurativa, unitamente alla denuncia del fatto, così fornendo convincente prova dei presupposti di fatto della domanda. A fronte di tali univoci dati documentali, la convenuta si è limitata a generiche contestazioni circa la dinamica dell'evento, resistite dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, e segnatamente dalle dichiarazioni del teste escusso, proprietario del box nel quale il veicolo si trovava parcheggiato, che ha confermato quanto dedotto dall'attore in citazione. E' quindi senz'altro provata, nell'an, la pretesa attorea. Occorre procedere ora alla liquidazione dell'indennizzo. In proposito, l'attore ha esibito un “preventivo”, nel quale l'importo complessivamente necessario per procedere al ripristino del mezzo è quantificato in complessivi €.13.184,56. Invero, i preventivi, di norma, non hanno valore probatorio alcuno. Sul piano processuale, infatti, ad essi potrebbe attribuirsi o il valore di consulenza tecnica di parte, o di testimonianza scritta. Possono interpretarsi in termini di testimonianza, ad esempio, le parti che indicano - spesso in modo indiretto - le componenti danneggiate del bene, ed i prezzi dei pezzi di ricambio o i costi della manodopera. Assumono valore di consulenza tecnica di parte, laddove formulano giudizi circa la riparabilità o non riparabilità di componenti danneggiati, o laddove determinano le modalità delle riparazioni ovvero la quantità di lavoro necessaria per le medesime. Ebbene, è principio consolidato e pacifico che le consulenze tecniche di parte non hanno alcun valore probatorio. La Suprema Corte lo ha reiteratamente ribadito, chiarendo che: «la consulenza di parte ... costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio»; e specificando che: «il giudice il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne ed a confutarne il contenuto» (v. Cass. 1902/02; 5687/01; 15572/00). Quanto alla parte assertiva del preventivo, va in primo luogo sottolineato che, attribuendo ad essa valore di prova, sia pure, come si suol dire, atipica, si finirebbe inevitabilmente per legittimare l'elusione del procedimento predisposto dall'ordinamento per la formazione di quella prova medesima. Peraltro, anche a voler ritenere superabile tale argomento, resta il fatto che nel caso di specie il documento esibito consiste in una mera elencazione di parti del veicolo da sostituire, con i relativi costi, intrinsecamente inattendibile, in quanto priva di elementi di riscontro in ordine ai prezzi di mercato delle parti indicate, e giacché perviene ad una quantificazione di una somma complessiva assai vicina al prezzo di vendita del motociclo, come indicato dall'attore: né essa, evidentemente, può rappresentare prova di eventuali esborsi sostenuti per le necessarie riparazioni. Il preventivo esibito dall'attore rappresenta, quindi, una mera allegazione assai poco attendibile, mentre ben più convincente appare la quantificazione proposta dalla difesa dell'assicurazione convenuta, fondata sugli accertamenti compiuti dal fiduciario della medesima, che, tenuto conto dello scop ondizioni contrattuali, induce a concludere che l'importo spettante a è pari ad €.6.529,80 al momento del furto. Parte_1
Su tale so i interessi e rivalutazione. Pertanto la somma dovuta all'epoca del furto deve essere rivalutata all'attualità, ed è pari ad € 7.665,99. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento degli interessi dalla data del fatto – interessi da calcolarsi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento ed espressa in valuta all'epoca in cui il danno si è verificato – il giudicante condivide quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995, secondo cui il mancato godimento della somma di danaro, dovuta a titolo di risarcimento del danno, nel periodo intercorrente tra il verificarsi dell'illecito e l'effettivo pagamento, può determinare un danno da ritardo che deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, dal danneggiato. Tale danno può essere liquidato attraverso la tecnica degli interessi, e nel caso in cui l'intervallo di tempo tra illecito e risarcimento sia cospicuo e l'inflazione ragguardevole, il giudice può tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi sul valore della somma originaria via via rivalutata (ad es. anno per anno). In tempi più recenti la Suprema Corte (sent. n. 15823/2005), sulla scia di quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite in precedenza richiamata, ha ribadito che il danno da ritardo nel conseguimento delle somme dovute a titolo risarcitorio deve essere allegato e provato e che il suddetto ritardo non dà automaticamente diritto alla percezione degli interessi. Il danneggiato deve, infatti, provare che la somma liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui egli avrebbe disposto alla data in cui è compiuta l'operazione di liquidazione, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (Cass. nn. 22347/2007 e 3268/2008). Ebbene, nel caso di specie parte attrice non han allegato né provato (in via anche presuntiva) di aver subito un danno da ritardo. Tra l'altro, la circostanza che l'importo liquidato non sia eccessivamente elevato fa ragionevolmente presumere che il denaro sarebbe stato utilizzato per spese correnti e non per un investimento. Pertanto gli interessi non possono essere riconosciuti dalla data del fatto, ma solo dalla data di pubblicazione al soddisfo sulla somma dovuta all'attualità. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv. Botta per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così pr al pagamento, in favore di Controparte_1 lla somma di €.7.665,99, oltre Parte_1
al pagamento, in favore di Controparte_1 euro 2.600,00 per compensi, Parte_1 lla misura del 15% del compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Botta, anticipatario. Napoli, 17/11/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo