TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/08/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 13.8.2025, alle ore 11.44 compare il procuratore della parte ricorrente l'Avv. MARIOTTI Giuliana in sostituzione dell'Avv. BERTOLINI Benedetta.
IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Il difensore si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutendo oralmente la causa. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentata dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 445/2023 promossa da:
Parte_1
entrambe assistite dagli Avv.ti BERTOLINI Benedetta e Parte_2
MAZZONI Francesco
CONTRO
1 , contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 30.6.2023 le ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici Controparte_2
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggette, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente e infine che, sulla questione, era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza datata 18.5.2022.
Così concludevano:
1) preliminarmente accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendano all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo, ovvero, in alternativa, disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art.4 comma 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dall'ordinanza 18.05.2022 della corte di Giustizia UE nonché degli artt.3, 35 e 97 della Costituzione,
2) nel merito accertare e dichiarare nei confronti del già TR
il diritto dei ricorrenti, quale docenti in servizio a tempo determinato, ad Controparte_2 usufruire ed ottenere il beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi o con altra modalità scelta dal delle relative somme, CP_2 per gli anni scolastici rispettivamente indicati da ciascun ricorrente;
2 3) condannare, per l'effetto, il già TR [...]
, in persona del tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_2 CP_4
⮚ Quanto alla sig.ra , Cf: , residente in [...] C.F._1 n.60, a Marina di Carrara (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, dunque, per complessivi euro 3.000,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
⮚ Quanto alla sig.ra , C.F. , residente in [...] C.F._2 Venturini, n.8, a Massa (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 2.000,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
4) in via subordinata, previo accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015, condannarsi il TR già , in persona del pro tempore, al riconoscimento delle Controparte_2 CP_4 somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.
5) Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Il non si costituiva sì che il giudice, verificata la regolarità delle notifiche, CP_2 all'udienza del 9.11.2023, ne dichiarava la contumacia: la causa veniva fissata in discussione, da ultimo, al 13.8.2025.
Occorre anzitutto precisare che la docente ha prestato servizio per Parte_1
l'insegnamento della religione OL (doc. 5 allegato al ricorso) sulla base dei contratti a termine relativi agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e che la docente ha prestato servizio per Parte_2
l'insegnamento della religione OL (doc. 6 allegato al ricorso) sulla base dei contratti a termine relativi agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23.
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
3 professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
4 “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_2 CP_2 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) evidenziando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_2 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
5 dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e
6 servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata CP_5 potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Con l'ulteriore precisazione che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Ne può assumere sottacersi che, d'altra parte, l'art. 3 del DPCM 28/11/2016 nel disporre che la carta è assegnata ai docenti in ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, non introduce alcun limite circa la misura oraria del lavoro di lavoro settimanale osservato ai fini del riconoscimento medesimo. Cont E dunque, sulla base dei principi qui ricordati (ricordando che il rimanendo contumace non ha svolto eccezioni di sorta) relativamente alla ricorrente Parte_1 il beneficio può essere riconosciuto per tutti gli anni scolastici richiesti, in quanto tutte supplenze annuali, quale docente incaricato dell'insegnamento della religione OL presso la scuola dell'infanzia: infatti ha prestato servizio rispettivamente per l'a.s. 2017/18 per 21 ore settimanali, per l'a.s. 2018/19 per 21 ore settimanali, per l'a.s. 2019/20 per 18 ore settimanali, per l'a.s. 2020/21 per 21 ore settimanali, per l'a.s. 2021/22 per 21 ore settimanali, 2022/23 per 19,5 ore settimanali.
7 Pertanto quale situazione equiparabile ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio richiesto può essere riconosciuto: ciò in quanto oltre alla metà dell'orario previsto per il part-time sull'orario settimanale nella scuola dell'infanzia (pari a 25 ore).
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Relativamente alla ricorrente il beneficio richiesto può essere ugualmente Pt_2 riconosciuto, riguardo agli aa.ss. richiesti in quanto tutte supplenze annuali, con uno spezzone orario pari, per l'a.s. 2019/20, a complessive 24 ore settimanali, per l'a.s.
2022/23 pari a 15 ore settimanali, per l'a.s. 2020/21 pari a complessive 12 ore settimanali e infine per l'a.s. 2021/2022 pari a 7,5 ore settimanali: e ciò in quanto avendo comunque svolto la ricorrente la funzione didattica per tutto l'anno scolastico (supplenza annuale), senza soluzione di continuità, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato con orario prossimo a quello del part-time.
Poiché le ricorrenti sono tuttora in servizio quale insegnante (si veda a tal proposito le produzioni difensive del 8.8.2025 afferenti i contratti in corso), è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nei valori minimi stante la serialità delle cause, con esclusione della fase istruttoria e con la maggiorazione data dalla presenza di più parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta il diritto all'attribuzione della Carta Docente con riguardo alla ricorrente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_1
8 2021/22 e 2022/23; con riguardo alla ricorrente per gli Parte_2 anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare, secondo il CP_2 sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, alle ricorrenti la Carta Docente nonché ad accreditarvi per la ricorrente Parte_1
l'importo complessivo di €. 3.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
per la ricorrente l'importo Parte_2 complessivo di €. 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) liquida le spese di lite in €. 1.339,00 per competenze, iva e cpa come per legge oltre €. 49,00 per esborsi, ponendole a carico del Controparte_7
e disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
[...]
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 13 agosto 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
9
IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Il difensore si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutendo oralmente la causa. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentata dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 445/2023 promossa da:
Parte_1
entrambe assistite dagli Avv.ti BERTOLINI Benedetta e Parte_2
MAZZONI Francesco
CONTRO
1 , contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 30.6.2023 le ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici Controparte_2
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggette, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente e infine che, sulla questione, era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza datata 18.5.2022.
Così concludevano:
1) preliminarmente accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendano all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo, ovvero, in alternativa, disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art.4 comma 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dall'ordinanza 18.05.2022 della corte di Giustizia UE nonché degli artt.3, 35 e 97 della Costituzione,
2) nel merito accertare e dichiarare nei confronti del già TR
il diritto dei ricorrenti, quale docenti in servizio a tempo determinato, ad Controparte_2 usufruire ed ottenere il beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi o con altra modalità scelta dal delle relative somme, CP_2 per gli anni scolastici rispettivamente indicati da ciascun ricorrente;
2 3) condannare, per l'effetto, il già TR [...]
, in persona del tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_2 CP_4
⮚ Quanto alla sig.ra , Cf: , residente in [...] C.F._1 n.60, a Marina di Carrara (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, dunque, per complessivi euro 3.000,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
⮚ Quanto alla sig.ra , C.F. , residente in [...] C.F._2 Venturini, n.8, a Massa (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 2.000,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
4) in via subordinata, previo accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015, condannarsi il TR già , in persona del pro tempore, al riconoscimento delle Controparte_2 CP_4 somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.
5) Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Il non si costituiva sì che il giudice, verificata la regolarità delle notifiche, CP_2 all'udienza del 9.11.2023, ne dichiarava la contumacia: la causa veniva fissata in discussione, da ultimo, al 13.8.2025.
Occorre anzitutto precisare che la docente ha prestato servizio per Parte_1
l'insegnamento della religione OL (doc. 5 allegato al ricorso) sulla base dei contratti a termine relativi agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e che la docente ha prestato servizio per Parte_2
l'insegnamento della religione OL (doc. 6 allegato al ricorso) sulla base dei contratti a termine relativi agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23.
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
3 professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
4 “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_2 CP_2 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) evidenziando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_2 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
5 dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e
6 servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata CP_5 potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Con l'ulteriore precisazione che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Ne può assumere sottacersi che, d'altra parte, l'art. 3 del DPCM 28/11/2016 nel disporre che la carta è assegnata ai docenti in ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, non introduce alcun limite circa la misura oraria del lavoro di lavoro settimanale osservato ai fini del riconoscimento medesimo. Cont E dunque, sulla base dei principi qui ricordati (ricordando che il rimanendo contumace non ha svolto eccezioni di sorta) relativamente alla ricorrente Parte_1 il beneficio può essere riconosciuto per tutti gli anni scolastici richiesti, in quanto tutte supplenze annuali, quale docente incaricato dell'insegnamento della religione OL presso la scuola dell'infanzia: infatti ha prestato servizio rispettivamente per l'a.s. 2017/18 per 21 ore settimanali, per l'a.s. 2018/19 per 21 ore settimanali, per l'a.s. 2019/20 per 18 ore settimanali, per l'a.s. 2020/21 per 21 ore settimanali, per l'a.s. 2021/22 per 21 ore settimanali, 2022/23 per 19,5 ore settimanali.
7 Pertanto quale situazione equiparabile ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio richiesto può essere riconosciuto: ciò in quanto oltre alla metà dell'orario previsto per il part-time sull'orario settimanale nella scuola dell'infanzia (pari a 25 ore).
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Relativamente alla ricorrente il beneficio richiesto può essere ugualmente Pt_2 riconosciuto, riguardo agli aa.ss. richiesti in quanto tutte supplenze annuali, con uno spezzone orario pari, per l'a.s. 2019/20, a complessive 24 ore settimanali, per l'a.s.
2022/23 pari a 15 ore settimanali, per l'a.s. 2020/21 pari a complessive 12 ore settimanali e infine per l'a.s. 2021/2022 pari a 7,5 ore settimanali: e ciò in quanto avendo comunque svolto la ricorrente la funzione didattica per tutto l'anno scolastico (supplenza annuale), senza soluzione di continuità, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato con orario prossimo a quello del part-time.
Poiché le ricorrenti sono tuttora in servizio quale insegnante (si veda a tal proposito le produzioni difensive del 8.8.2025 afferenti i contratti in corso), è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nei valori minimi stante la serialità delle cause, con esclusione della fase istruttoria e con la maggiorazione data dalla presenza di più parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta il diritto all'attribuzione della Carta Docente con riguardo alla ricorrente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_1
8 2021/22 e 2022/23; con riguardo alla ricorrente per gli Parte_2 anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare, secondo il CP_2 sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, alle ricorrenti la Carta Docente nonché ad accreditarvi per la ricorrente Parte_1
l'importo complessivo di €. 3.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
per la ricorrente l'importo Parte_2 complessivo di €. 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) liquida le spese di lite in €. 1.339,00 per competenze, iva e cpa come per legge oltre €. 49,00 per esborsi, ponendole a carico del Controparte_7
e disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
[...]
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 13 agosto 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
9