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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in persona del Giudice dottor Francesco Saverio Moscato ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 21.02.2025 al R.G. n. 652/2020,
vertente t r a
(cod. fisc. ), costituitasi in prosecuzione Parte_1 CodiceFiscale_1
in qualità di erede legittima della madre (cod. fisc. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Pizzonia e Nicoletta C.F._2
Berzin del Foro di Trieste;
ATTRICE
e
(cod. fisc. ), con l'avv. Luca Vecchioni del Foro CP_1 CodiceFiscale_3
di Trieste.
CONVENUTA
Avente ad oggetto: nullità/annullamento/revocazione per ingratitudine di donazione.
1
PER PARTE ATTRICE
(cfr. processo verbale del 17.10.2024)
“.. nel merito come da atto di citazione
[Voglia il Tribunale adito, respinta ogni eccezione e richiesta avversaria:
a) dichiarare, per le ragioni sopra esposte, nullo cod. civ. ovvero inefficace ex artt.
782 e 1418 cod. civ. ovvero in subordine, annullare ex art. 1441 cod. civ. nonché ex artt. 1439 e/o 1429 e/o 787 cod. civ. l'atto d.d.
8.6.2018 n. rep. 92828 n. rac. 14638
sottoscritto avanti al notaio dott. in Trieste, accertando altresì - ove Persona_1
occorra - il diritto dell'attrice, anche ex art. 2043 cod. civ. alla restituzione dell'importo di € 250.000, sottratto dalla convenuta con bonifico d.d.
5.6.2018 a carico del conto corrente acceso presso Banca Mediolanum S.p.A. con iban
[...];
b) In subordine: revocare ex art. 801 cod. civ. per ingratitudine del donatario la donazione sottoscritta con atto d.d.
8.6.2018 n. rep. 92828 n. rac. 14638 sottoscritto avanti al notaio dott. in Trieste e per l'effetto accertare il diritto Persona_1
dell'attrice alla restituzione della somma pari ad € 250.000 oggetto della suddetta donazione;
c) per l'effetto delle domande di cui ai punti che precedono, condannare la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 250.000,00, ovvero quella somma, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge dal dì del dovuto al saldo nonché gli
2 interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.], in via istruttoria, insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse”.
PER PARTE CONVENUTA
(cfr. processo verbale del 17.10.2024)
“.. nel merito come da prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. dd. 15.12.2020
[Respingersi qualsivoglia domanda attorea, siccome, per le ragioni esplicitate in sede di costituzione, inammissibile, infondata e/o comunque del tutto indimostrata.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.] e in via istruttoria come da seconda
memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. dd. 15.01.2021”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dd. 5 febbraio 2020, conveniva in giudizio Parte_2
la figlia al fine di veder accertata la nullità del contratto di donazione CP_1
di complessivi 250 mila euro da lei sottoscritto in favore di quest'ultima in data 8
giugno 2018, chiedendone in subordine, alternativamente, l'annullamento: per dolo ex art. 1439 c.c.; per errore essenziale ex art. 1429 c.c.; per errore sul motivo ex art. 787 c.c.; in via di estremo subordine, la revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.
(con conseguente condanna alla restituzione dell'importo donato).
1.1. Parte attrice, quindi, articolava la propria domanda invocando l'applicazione di diversi istituti giuridici: la nullità per assenza di animus donandi (non essendo la
3 donazione in oggetto sostenuta da una effettiva volontà liberale, trattandosi, al contrario, di “mero atto illecito” con il quale parte convenuta si appropriava indebitamente dell'importo de quo, provvedendo essa stessa al bonifico del relativo importo sul proprio conto corrente antecedentemente alla celebrazione del rogito);
l'annullamento per vizio del consenso (per dolo, deducendo l'istante di essere stata tratta in inganno dai raggiri della figlia che avrebbe approfittato della sua CP_1
momentanea fragilità psicofisica, della sua mancanza di esperienza in materia bancaria e finanziaria e della sua fiducia di madre per farle compiere, in suo favore, un atto diverso da quello che le era stato prospettato;
per errore essenziale, per essere esso caduto sulla natura e sull'oggetto stesso di tale donazione;
per errore sul motivo, per essere parte attrice incorsa, con ogni evidenza, in una falsa rappresentazione della realtà relativamente all'esistenza e all'effettiva entità delle donazioni percepite dalla sorella , motivo questo unico e determinante del negozio liberale in parola così Pt_1
come risultante per tabulas dal rogito notarile), la revocazione per ingratitudine (per essersi la convenuta, successivamente alla donazione, dolosamente appropriata della quasi totalità dei rimanenti risparmi dell'attrice, così ponendo in essere una condotta vistosamente contraria all'obbligo di gratitudine che incombe per legge sul donatario).
1.2. A supporto della propria ricostruzione, parte attrice esponeva come, sin dai primi mesi del 2018, sua figlia avesse mostrato un inaspettato quanto gradito CP_1
riavvicinamento nei suoi riguardi, accompagnato tuttavia da un altrettanto improvviso interesse per la sua situazione patrimoniale, tanto da indurla a conferire alla medesima
4 una delega generale ad operare sul suo (storico) conto e a trasferire CP_2
liquidità e strumenti finanziari presso ZKB - Credito Cooperativo del Carso (salvo scoprire, a distanza di parecchi mesi, che ad eccezione di soli 30.500 euro confluiti su quest'ultimo istituto, la gran parte del suo patrimonio mobiliare era stata dirottata,
viceversa, per il tramite di un terzo conto corrente cointestato acceso presso Banca
Mediolanum, sul conto corrente personale della convenuta e/o a vantaggio esclusivo del marito e dei figli di costei).
2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta dd. CP_1
8 luglio 2020, contestando integralmente in fatto e in diritto le domande avversarie,
chiedendone il rigetto in ragione della piena volontarietà della donazione da parte dell'attrice, con la quale l'operazione de qua era stata consapevolmente e previamente concordata.
2.1. Riferiva parte convenuta come la donazione in parola nascesse dal desiderio della madre di riequilibrare una evidente disparità di benefici economici goduta dalle figlie
(in particolare in danno di lei e a favore della sorella ), di come l'attrice fosse Pt_1
stata sempre perfettamente a conoscenza della gestione delle proprie risorse finanziarie e di come il trasferimento delle somme dal conto corrente sui CP_2
conti Mediolanum fosse stato effettuato con il suo convinto consenso proprio al fine di garantire una migliore amministrazione del patrimonio e una più equa distribuzione tra i figli.
5 2.2. Rimarcando di essersi sempre occupata con continuità e dedizione della madre e del fratello (affetto da sindrome di Down), negava altresì con Per_2 CP_1
pari risolutezza ogni ipotesi di ingratitudine verso la prima.
3. Alla prima udienza del 21 ottobre 2020, su richiesta dei difensori delle parti, il
Giudice assegnava i termini perentori per memorie previsti dall'art. 183, 6° comma,
c.p.c., rinviando il processo all'udienza del 25 febbraio 2021 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
4. All'udienza del 25 febbraio 2021, entrambe le parti insistevano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie e il giudice si riservava in ordine ad esse.
4.1. A scioglimento della citata riserva, con ordinanza dd. 11 maggio 2021, il Giudice
ammetteva le prove testimoniali richieste (ad eccezione dei capitoli di prova espressamente non contestati o già sufficientemente comprovati in via documentale,
limitando il numero dei testi da sentire a due soltanto per ogni capitolo in ragione della manifesta sovrabbondanza di essi), delegando il G.O. all'assunzione di esse e rimettendosi al suddetto G.O. per l'eventuale indicazione di un ulteriore data nell'eventualità in cui ciò si fosse reso necessario per portare a termine la prova delegata, rinviando il processo per l'espletamento del solo interpello formale dell'attrice all'udienza del 30 giugno 2021.
4.2. In esito alla escussione dei testi tenutasi nelle successive udienze del 2 marzo e
6 delle parti, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 17 ottobre
2024.
4.3. Durante la fase istruttoria, viene dichiarata l'interruzione del processo per morte dell'attrice . Tuttavia, , l'altra figlia dell'attrice, si Parte_2 Parte_1
costituiva in prosecuzione nella qualità di erede legittima.
5. Indi le parti, comparse all'udienza, tenuta ferma, del 17 ottobre 2024, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, successivamente scambiandosi ultimi scritti difensivi.
6. Le domande svolte dall'odierna attrice appaiono destituite di ogni fondamento giuridico e fattuale sia riguardo alle invocate inesistenza, nullità e annullamento ex
artt. 1439, 1429 e 787 c.c., sia riguardo all'invocata ingratitudine del donatario ex art. 801 c.c., per le ragioni di seguito indicate:
a) Diversamente da quanto prospettato in atti da parte attrice, il bonifico dd. 5
giugno 2018 con il quale trasferiva la somma di 250.000 euro dal conto CP_1
corrente cointestato con la madre e il fratello ad altro conto corrente intestato esclusivamente a sé stessa, lungi (in ogni caso) dal costituire di per sé atto di indebita appropriazione di parte (consistente) del patrimonio dell'attrice, ha rappresentato,
viceversa, alla luce di quanto emerso in fase istruttoria, null'altro che l'anticipazione della fase esecutiva del contratto di donazione de quo.
Non trattandosi, infatti, di donazione di modico valore (sia in ragione dell'entità
dell'importo che delle condizioni economiche complessive della donante), non era
7 affatto indispensabile che la fattispecie contrattuale in discussione si perfezionasse con la consegna del bene che ne costituiva l'oggetto, ben potendo la traditio di quest'ultimo venir posticipata (o persino anticipata, com'è stato) rispetto alla celebrazione del rogito notarile: ciò che davvero contava era che la disponente fosse pienamente consapevole e responsabile della portata giuridica e delle conseguenze patrimoniali dell'atto che andava a compiere.
E particolarmente rassicuranti sono risultate a tale riguardo proprio le testimonianze del Notaio (che redasse il contratto) e della signora Persona_1 Parte_3
(all'epoca dei fatti impiegata presso il citato Notaio e in tale veste chiamata a rivestire il ruolo di testimone): “Ho spiegato dettagliatamente l'atto alla donante e alla
donataria […] Avevo spiegato a entrambe la dispensa dalla colazione per cui avevano
avuto la comprensione giuridica dell'atto che stavano concludendo”; “Ho partecipato
all'atto donativo in veste di teste. […] normalmente il Notaio illustrava sempre alle
parti l'atto che andavano a concludere” (cfr. sub 50 e 51 memoria convenuta).
La signora appariva lucida, cosciente, ben orientata nel tempo e nello Parte_2
spazio: “Confermo la circostanza;
altrimenti non avrei fatto l'atto”.
La donazione, com'è noto, è atto solenne, per il quale la legge prescrive, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico (e l'obbligatoria presenza di due testimoni) proprio per assicurare, in ragione dell'importanza e della delicatezza di una disposizione patrimoniale di tal fatta, le maggiori garanzie possibili di autenticità e veridicità della volontà del donante: non residua dubbio, pertanto, alla luce delle ricordate autorevoli
8 deposizioni, che la signora fosse stata, nella riferita circostanza, Parte_2
perfettamente informata sul significato dell'atto che stava compiendo e che quest'ultimo ne sia stato manifestazione precisa della sua volontà.
Se parte attrice, del resto, come è risultato nel corso della propria audizione, non era del medesimo avviso (“Non è vero, non sono stata informata del contenuto dell'atto dd.
8 giugno 2018, non è stato letto prima delle sottoscrizioni e non c'erano i due testimoni
indicati nell'atto…”) , non si vede ragione per la quale, assieme alla denuncia per circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. nei riguardi della figlia , non abbia Pt_1
parimenti presentato querela di falso relativamente al citato contratto.
Nessuna inesistenza, quindi, della donazione de qua, né alcuna nullità di essa per mancanza di animus donandi.
b) Analoghe considerazioni devono venir necessariamente utilizzate riguardo all'asserito errore in cui sarebbe incorsa parte attrice ai sensi dell'art. 1429 c.c.
relativamente alla natura liberale del contratto e sull'oggetto di esso: come sopra riportato, l'atto risulta essere stato letto e spiegato con cura alle parti dal Notaio
prima di venir sottoscritto dalle stesse (anche in relazione al significato della Per_1
dispensa dagli obblighi della collazione nella futura successione della donante).
Se è anche vero che il testo della donazione non menziona espressamente il nome dell'ordinante e il conto di addebito come lamenta l'attrice, è parimenti vero, tuttavia,
che già l'incipit del contratto stesso chiarisce inequivocabilmente trattarsi di
“DONAZIONE DI DENARO” e che il successivo articolo n. 1 specifica chiaramente
9 che “la signora dona la somma di euro 250.000 alla propria figlia Parte_2
signora che, con animo grato, accetta”: natura e oggetto dell'atto CP_1
appaiono, quindi, di immediata e facile comprensione a chiunque abbia anche solo un minimo di dimestichezza con le più comuni ed elementari nozioni di diritto (che è
impensabile che parte attrice non avesse in ragione dell'esperienza maturata negli anni tra conti correnti, polizze vita e strumenti finanziari di varia natura).
c) Riguardo al lamentato errore sul motivo (e dunque alla supposta falsa rappresentazione da parte dell'attrice di dover riequilibrare a favore della convenuta quanto generosamente donato nel corso degli anni a favore della figlia ), Pt_1
premesso che di esso non è stata fornita alcuna prova (né tantomeno alcuna plausibile spiegazione) e che risulta al contrario aver avuto la signora sempre ben Parte_2
chiara natura ed entità dei prelievi effettuati da sul proprio conto Parte_1
corrente (cfr. sub 33 e 30 interpello formale dell'attrice: “Non mi risulta che mia
figlia abbia prelevato tutte queste somme dal conto, ma in ogni caso io avevo Pt_1
autorizzato a effettuare i pagamenti per saldare tutte le spese mie, di mio Pt_1
figlio e della casa in cui abitavo con . […] A me non risulta che mia figlia Per_2 Per_2
abbia utilizzato i soldi del mio conto per esigenze personali sue o Pt_1 CP_2
della sua famiglia perché se avesse avuto bisogno poteva chiedermeli e glieli avrei
dati”; “Non è vero che, sin dalla data del proprio matrimonio celebrato nel 1983,
beneficiava di un importo equivalente a 250 euro mensili”), detto errore per Pt_1
avere giuridica rilevanza necessitava non soltanto di risultare espressamente dall'atto
10 di donazione ed essere il solo che aveva determinato il donante a compiere la liberalità
in parola (art. 787 c.c.), ma di essere al contempo riconoscibile dall'altro contraente con l'uso della normale diligenza (art. 1431 c.c.).
Ora, se per quanto riguarda l'unicità del motivo non vi è dubbio che esso risulti espressamente ricavabile per tabulas dal contratto stesso (“La donante
espressamente dispensa la donataria da obblighi di collazione nella futura successione
di essa donante di quanto col presente atto donatale, in quanto detta donazione è a
compensazione per equiparare donazioni indirette alla signora , altra Parte_1
figlia dell'odierna donante”), per quanto attiene viceversa al profilo della riconoscibilità, non si può non riconoscere che , alla luce del suo stesso CP_1
comportamento processuale e delle proprie allegazioni e produzioni documentali, non poteva che considerare assolutamente reale e giustificato quanto dichiarato dalla madre in sede notarile riguardo al lamentato squilibrio fra quanto sino ad allora a lei donato e quanto già percepito dalla sorella.
d) Circa, infine, l'asserito utilizzo di raggiri da parte della convenuta per indurre l'attrice a perfezionare presso lo studio del notaio la donazione de qua, Per_1
mascherando la stessa come semplice sottoscrizione di documentazione “necessaria al
mero spostamento di fondi da una banca all'altra” (nell'ambito di un piano di complessiva smobilitazione del vecchio conto corrente e di corrispondente CP_2
accentramento di tutti gli strumenti finanziari e assicurativi presso un nuovo conto corrente Mediolanum ordito dalla prima in danno della seconda “approfittandosi della
11 sua fiducia, della sua età, del suo stato di fragilità fisica e psichica, della sua totale
ignoranza in materia bancaria e finanziaria, nonché della sua totale incapacità di
intendere correttamente la terminologia giuridica”), detta circostanza non ha trovato,
parimenti, adeguata comprova nel corso dell'articolata istruttoria eseguita.
Premesso che non è assolutamente risultato dimostrato, fra le altre, nemmeno che parte convenuta fino al 2018 “avesse manifestato scarso interesse verso i suoi
familiari, riavvicinandosi improvvisamente e inaspettatamente alla madre” proprio nei primi mesi del 2018 (atteso che come riferito dalla stessa sorella , Pt_1 [...]
“sapeva che mia madre poteva contare sul mio aiuto e per questo poteva farle CP_1
visita più di rado”, e comunque capitava che andasse a volte anche “due volte nella
stessa settimana”; cfr. sub 5 e 6 testimonianza , vero è che, Parte_1
quand'anche per ipotesi, nel corso del fugace incontro tenutosi in un bar del centro cittadino prima della stipulazione dell'atto de quo, si fosse veramente consumato un tentativo di inganno in danno di quest'ultima, la medesima (per sua stessa ammissione,
“lucida, orientata nel tempo e nello spazio e cosciente” al momento del rogito;
cfr. sub
51 interpello formale dell'attrice) avrebbe in ogni caso goduto, di lì a poco, di tutte le garanzie di imparzialità e trasparenza (utili a farle comprendere l'effettiva portata di quel raggiro) che solo la presenza qualificata di un pubblico ufficiale come un Notaio
poteva assicurarle.
e) Quanto, infine, alla domanda di revocazione ex art. 801 c.c. per supposto grave pregiudizio arrecato dalla convenuta al patrimonio della madre successivamente alla
12 donazione in oggetto nel periodo intercorrente tra il 1° giugno 2018 e l'8 agosto 2018,
la stessa appare parimenti infondata atteso il chiaro tenore letterale della norma citata e l'univoco indirizzo giurisprudenziale in tema di elemento soggettivo.
Quand'anche, infatti, il lamentato depauperamento del patrimonio dell'attrice a opera della convenuta, in ragione dell'entità dei bonifici eseguiti da quest'ultima in favore di sé stessa e dei suoi figli (per complessivi 60.000 euro), della portata dell'investimento da essa effettuato in polizze vita a sé intestate (per ulteriori complessivi 100.000
euro) e della consistenza del patrimonio residuo (pari ai soli 30.500 euro depositati presso la ZKB – Credito Cooperativo del Carso, oltre alle due pensioni INPS di quasi
4.000 euro mensili), possa effettivamente venir considerato “di notevole importanza
e tale da escludere o da diminuire grandemente le residue sostanze tenute per sé dal
donante” (così da rappresentare quel “grave pregiudizio” richiesto dalla norma), è la mancanza di prova dell'elemento psicologico del dolo (da intendersi come “coscienza e
volontà in capo al donatario di danneggiare il donante”; cfr. Tribunale di Oristano, 6
novembre 2017) a caratterizzare la presente fattispecie, finendo per rappresentare il vero discrimen tra l'ingratitudine come concepita nel nostro sistema normativo
(dove, come sottolineato dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza 25 agosto
2022 n. 1775, “l'avverbio dolosamente utilizzato dalla norma sta a indicare che il danno
non può costituire causa di revoca quando è determinato da comportamento colposo
del donatario”) e la seppur discutibile condotta tenuta dalla convenuta successivamente alla donazione stessa.
13 Non va sottaciuto, infatti, che parte convenuta già in data 3 agosto 2018 aveva, sua
sponte, provveduto a restituire alla madre l'importo di 30.000 euro (pari a metà di quanto a suo dire prestatole da quest'ultima) e che la medesima, altrettanto di propria iniziativa, aveva già disposto la modifica degli originari beneficiari caso morte delle polizze vita MyLife anteriormente alla ricezione della prima lettera di chiarimenti inviata in data 8 aprile 2019 dal legale di controparte (sostituendo il nominativo del proprio coniuge con quello della signora e del fratello ), Parte_2 Per_2
completando la restituzione dei restanti 32.730,51 euro del prestito appena un mese e mezzo più tardi (cfr. doc. 13 convenuta) e accettando di rimettersi prontamente alle determinazioni materne quanto al destino della citata polizza vita (liquidata per complessivi 100.196,58 euro tre settimane più tardi;
cfr. doc. 14 convenuta).
Considerato che aveva altresì ben presente cosa quel patrimonio CP_1
mobiliare significasse non soltanto per le necessità di sostentamento della madre, ma anche e soprattutto per le particolari esigenze di vita del fratello (al quale è Per_2
risultata essere legata da profondo affetto secondo quanto appreso unanimemente nel corso delle audizioni testimoniali), il suo comportamento complessivo appare, in definitiva, maggiormente assimilabile a una condotta improntata a grave imprudenza e superficialità piuttosto che a un contegno connotato da una volontà intenzionalmente protesa ad arrecare “grave pregiudizio” al patrimonio della madre.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dalla convenuta,
vittoriosa, come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato dal
14 d.m. 147 del 13.8.2022), in relazione allo scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a €
260.000,00), con il riconoscimento di valori mediani tra i medi e i massimi pertinenti a ciascuna delle quattro fasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco
Saverio Moscato, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta in quanto infondate tutte le domande proposte già da , Parte_2
indi in prosecuzione ex art. 110 c.p.c. da , volte a sentir accertare la Parte_1
nullità dell'atto di donazione di complessivi 250 mila euro dd. 8 giugno 2018 o a sentir pronunciare l'annullamento o la revocazione dell'atto medesimo;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta , che liquida in complessivi 17.629,00 euro per compensi CP_1
professionali, oltre rimb. forf. spese generali, CPA e IVA (come per legge).
Trieste, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 luglio 2022, 12 maggio e 4 ottobre 2023, preso atto della convergente richiesta