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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 776 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Mario Liviello;
-APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE -
E
(C.F ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Letizia Di Mattina;
- APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE -
NONCHE'
1 (C.F ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Curto;
- APPELLATA -
NONCHE'
(C.F ) Controparte_3 C.F._3
- APPELLATO CONTUMACE -
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto dell'11.11.2021, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione depositato per la notifica il 10.3.2010 conveniva in giudizio Controparte_1
e deducendo che il 17.2.2005 suo marito Controparte_2 Parte_1 Controparte_3
aveva richiesto ed ottenuto presso l'ufficio postale di Taviano, con l'autorizzazione del che ne Parte_1
era vicedirettore, l'apertura di un conto corrente intestato alla moglie ed il rilascio di un carnet di assegni, senza che la stessa odierna attrice fosse informata di nulla. Successivamente poi il aveva emesso CP_3
14 assegni a firma della moglie, poi protestati perché rimasti insoluti, ed a seguito di ciò erano state irrogate delle sanzioni amministrative in danno della stessa Quest'ultima, però, solo il 2.1.2006 aveva CP_1
scoperto l'accaduto, dopo aver rinvenuto per caso, nella macchina del marito, un plico proveniente dalla
Prefettura di Lecce, contenente l'atto di irrogazione di una sanzione e dopo essersi recata insieme con suo padre presso l'ufficio postale per avere chiarimenti su tali circostanze. A seguito di ciò, la CP_1
prontamente aveva richiesto la chiusura del conto corrente e la sospensione di ogni operazione contabile, sporgendo anche denuncia contro il ed eventuali altri responsabili. Successivamente il 31/3/06 CP_3
alla ZI era stata notificata un'ulteriore contestazione di violazione amministrativa per l'emissione di altri due assegni. A causa di queste vicende il nominativo dell'attrice era stato iscritto nel registro protesti della Camera di Commercio e per questa ragione le era stato precluso l'accesso al credito bancario e in particolare il 10/2/09 l'attrice si era vista negare la richiesta di finanziamento avanzata alla Moneta
s.p.a., per il tramite del Banco di Napoli s.p.a., per la ricerca delle risorse con cui avrebbe voluto aprire 2 un salone di parrucchiere di sua proprietà. La vicenda, inoltre, aveva avuto importanti ricadute sulle condizioni di vita dell'attrice in quanto, da un lato, la stessa era caduta in una profonda depressione che
l'aveva costretta a sottoporsi a cure mediche e, dall'altro, si era creata una situazione familiare di grande tensione sfociata nel marzo 2007 nel deposito di un ricorso per separazione dei coniugi. L'attrice evidenziava le gravi responsabilità del vicedirettore della filiale di Taviano Santacroce che aveva agito in modo negligente consentendo l'apertura del conto corrente e la relativa emissione del carnet di assegni senza verificare l'identità effettiva dell'intestataria e la conseguente responsabilità di ex art. Controparte_2
2049 c.c. per il fatto compiuto dal suo dipendente. Pertanto l'attrice concludeva chiedendo che fosse accertata la nullità del contratto di conto corrente a lei intestato, che fosse accertata la responsabilità di Parte_1
e di e che di conseguenza i convenuti fossero condannati in solido al pagamento
[...] Controparte_2
nei suoi confronti della somma complessiva di € 80.000,00 di quella maggiore o minore che fosse stata accertata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali -per le sanzioni amministrative emesse dalla prefettura, le spese legali per la contestazione delle stesse e quelle presumibili che sarebbero state necessarie per la cancellazione dall'elenco protesti- nonché dei danni non patrimoniali -per la lesione dell'onore e del decoro, del diritto al nome, del diritto al lavoro, per il discredito causato dall'ingiusta iscrizione nell'elenco potresti che le aveva impedito di accedere alla richiesta di finanziamento, nonché per la lesione dell'integrità della famiglia, in relazione alla crisi familiare che era conseguita alle vicende oggetto di causa e per la lesione di tipo biologico patita a seguito dei medesimi fatti-, con vittoria delle spese di causa, da distrarre in favore del difensore antistatario. si costituiva in giudizio eccependo Parte_1
in via preliminare la prescrizione del diritto risarcitorio vantato dall'attrice per decorso del termine di prescrizione quinquennale dall'apertura del conto corrente risalente al 17/2/05. Nel merito deduceva come i fatti oggetto di causa fossero riferibili in via principale alla grave responsabilità del marito dell'attrice
che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa al fine di essere manlevato dalle Controparte_3
conseguenze pregiudizievoli del giudizio. Il poi si difendeva evidenziando come il suo unico errore Parte_1
fosse stato quello di consegnare al i moduli prestampati necessari per l'apertura del conto corrente, CP_3
fidandosi del rapporto di vecchia conoscenza che aveva con il medesimo, credendo in particolare a quanto dallo stesso riferitogli in relazione alla circostanza che l'apertura del conto intestato alla moglie fosse urgente
e che la stessa fosse impossibilitata a recarsi presso l'ufficio postale di persona per motivi di salute. D'altro canto però il deduceva anche di aver verificato la corrispondenza della sottoscrizione apposta Parte_1
sui moduli, con quella che compariva sul documento di identità prodotto in fotocopia. Peraltro il convenuto
3 evidenziava di non avere alcuna specifica responsabilità con riferimento all'emissione non autorizzata degli assegni da parte del , atteso che questi avrebbe potuto comunque agire in tal modo anche laddove CP_3
il conto corrente fosse stato acceso per effettiva volontà della sua intestataria. Contestando, dunque, sia nell'an che nel quantum le specifiche voci di danno richieste dall'attrice, il convenuto concludeva per il rigetto delle domande attoree, con condanna della stessa attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. nella misura di almeno € 25.000,00, chiedendo, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea la condanna del terzo chiamato a manlevarlo dalle conseguenze Controparte_3
pregiudizievoli del giudizio, con vittoria di spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 4 si costituiva in giudizio, contestando altresì la fondatezza delle Controparte_4
domande attoree, evidenziando in modo particolare come la responsabilità in via principale fosse da addebitare al marito dell'attrice che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_3
per essere manlevata dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio. La società convenuta evidenziava come l'eventuale negligenza del proprio dipendente fosse stata comunque causata dall'inganno posto in essere dal che aveva approfittato della buona fede del vicedirettore che conosceva da lunga CP_3
data. Contestando, dunque, anche il comportamento piuttosto ambiguo dell'attrice e la quantificazione dei danni di cui quest'ultima domandava il risarcimento, concludeva per il rigetto della domanda attorea e in via subordinata per la condanna del terzo chiamato a manlevare dalle Controparte_3 CP_2
conseguenze pregiudizievoli del giudizio, con vittoria di spese processuali. Il terzo chiamato CP_3
restava contumace. La causa, istruita con prove orali e consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico,
[...]
era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.5.2018 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Con sentenza n. 2367 del 2019, pubblicata in data 08.07.2019, il Tribunale di Lecce:
- ha accertato la nullità del contratto di conto corrente acceso il 17.2.2005 a nome di presso l'ufficio postale di Taviano;
- ha accertato e dichiarato che la Controparte_1
responsabilità per l'accensione, avvenuta il 17.2.2005, del conto corrente a nome di all'insaputa della stessa, va posta quanto al 50% a carico di Controparte_1 Parte_1
, oltre che di ex art. 2049 c.c., e quanto all'ulteriore 50% a
[...] Controparte_2
carico di;
- ha condannato , e Controparte_3 Parte_1 Controparte_2
, in solido, a pagare a a titolo di risarcimento del Controparte_3 Controparte_1
4 danno alla persona, € 20.371,33, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal giorno 2.1.2006 alla pronuncia di primo grado;
- ha condannato Parte_1
, e , in solido, al pagamento in favore del
[...] Controparte_2 Controparte_3
difensore antistatario di delle spese di lite liquidate in € 508,00 per Controparte_1
spese ed € 3.800,00 per compenso di avvocato oltre onere di legge, ed al pagamento delle spese di C.T.U.
Con atto di citazione notificato in data 20.08.2019 a ed a Controparte_1 Controparte_2
ed in data 30.08.2019 a , ha interposto appello
[...] Controparte_3 Parte_1
avverso la citata sentenza, non notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma della stessa, in via principale, dichiararsi prescritta l'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art.2947 c.c.; in via subordinata, dichiararsi l'insussistenza del nesso causale tra la condotta colposa di nel procedimento di Parte_1
apertura del conto corrente postale ed i danni alla persona patiti da in Controparte_1
via ancora più subordinata, dichiararsi responsabile soltanto del Parte_1
perturbamento psichico con disturbo all'adattamento, ansia ed umore depresso, a carattere transitorio, sofferto dalla vittima, da liquidarsi in via equitativa con un ristoro economico rapportato al 2-3% del danno biologico;
in via ancora più subordinata, condannarsi a tenere indenni e manlevare e Controparte_3 Parte_1 Controparte_2
da tutte le conseguenze negative della lite, quale unico responsabile della falsità delle firme di apposte sui moduli di apertura del conto corrente postale e di Controparte_1
consegna del carnet degli assegni;
con distrazione delle spese processuali in favore del procuratore.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 24.11.2019, si è costituita la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto;
ha inoltre proposto appello incidentale chiedendo: - accertarsi e dichiararsi il diritto della sig.ra ad ottenere il CP_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal fatto illecito commesso dai convenuti, ossia danno patrimoniale;
lesione all'onore al decoro e al diritto al nome;
lesione all'integrità della famiglia;
danno morale;
- modificare in aumento la riconosciuta percentuale di danno biologico nella misura del 20%, o, comunque, in quella
5 ritenuta di giustizia;
- emettersi sentenza di condanna nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di euro 80.000,00 (da cui CP_1
detrarre la somma già riconosciuta nella sentenza di primo grado di € 20.371,33), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere del diritto al saldo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza di prima comparizione del
19.12.2019, si è costituita la quale ha richiesto: - dichiararsi prescritta Controparte_2
l'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art.2947 c.c.; - in via subordinata, rigettarsi le richieste risarcitorie avanzate da , dopo aver dichiarato l'assenza di ogni Controparte_1
nesso causale tra il fatto dell'appellante ed i danni sofferti dalla vittima e comunque escludersi ogni responsabilità da parte della società in ordine ai fatti di causa;
- in via ancora più subordinata, condannarsi il terzo chiamato in causa sig. a tenere Controparte_3
indenni e manlevare in toto e . Controparte_2 Parte_1
è rimasto contumace, nonostante la regolarità della notifica nei suoi Controparte_3
confronti sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
All'udienza del 24.11.2021, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che le richieste di riforma della sentenza emessa in primo grado formulate da con la propria comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
in appello – invero non qualificate espressamente come impugnazione incidentale - sono inammissibili in quanto risulta essersi costituita solo all'udienza di Controparte_2
prima comparizione del 19.12.2019 e pertanto tardivamente avuto riguardo ai termini previsti dall'art. 343 c.p.c., pur non essendo decorso il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art. 327 c.p.c.
Infatti, in base ai principi di unicità del processo di impugnazione e di prevenzione,
l'impugnazione proposta per prima viene individuata come impugnazione principale e
6 determina la costituzione del procedimento nel quale le parti alle quali sia stata notificata
“…debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale…” (art. 333 c.p.c., da integrarsi, per l'appello, con l'art. 343 c.p.c. quanto al termine per la proposizione dell'appello incidentale). Pertanto la sentenza di primo grado che ha condannato
[...]
al pagamento del 50% del danno biologico nella misura liquidata è divenuta CP_2
definitiva.
2. Con il primo motivo, l'appellante principale lamenta: “Errata Parte_1
individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento danni da fatto illecito, con conseguente violazione ed errata applicazione degli artt. 2043, 2935, 2946, 2947, 2697 cod. civ.”.
2.1. Secondo il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di Parte_1
risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorrerebbe dal giorno della commissione dell'illecito (17.02.2005), consistito nella apertura del conto corrente postale a nome di ad insaputa e senza il consenso di quest'ultima, e non dal Controparte_1
momento della manifestazione e scoperta del danno da parte della vittima, ossia dal
2.1.2006, come invece erroneamente sostenuto dal Tribunale.
2.2. Il motivo è infondato.
2.3. E' ius receptum che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (cfr. Cass. Civ. n.1119/2013). Difatti, “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla "data del fatto", inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili” (cfr. Cass. Civ.
n.21255/2013).
2.4 Tanto premesso, venendo al caso che ci occupa, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi enunciati, avendo correttamente ancorato il dies a quo della prescrizione non già alla data del fatto illecito, ma al momento in cui ha avuto per la Controparte_1
7 prima volta conoscenza dell'accaduto, ovvero il 02.01.2006; la scoperta del danno in tale data risulta circostanza pacifica e non contestata.
2.5. Pertanto, la Corte ritiene di dover confermare il decisum del primo giudice in ordine alla infondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'appellante.
3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta: “Error in iudicando, per violazione dei criteri di valutazione della prova (art. 116 cod. proc. civ.), in relazione alla ritenuta sussistenza e liquidazione del danno biologico;
violazione e falsa applicazione dell'art. 196 cod. proc. civ.; illogicità e insufficienza della motivazione”.
3.1. Con il motivo in esame, lamenta che il primo giudice, avendo Parte_1
dapprima conferito indagine peritale, in ordine alla sussistenza ed alla liquidazione del danno biologico di ordine psichico lamentato dall'attrice, al dott. Persona_1
specialista in psichiatria e psicoterapeuta con funzioni di dirigente medico presso il Centro di Salute Mentale della ASL Lecce e (avendo) successivamente rinnovato le indagini nominando altro TU nella persona della dott.ssa psicologa- Persona_2
psicoterapeuta, senza dare conto dei gravi motivi ex art. 196 c.p.c. sottesi alla disposta rinnovazione dell'indagine con sostituzione del TU, (ma l'appellante ha accennato a tale ultima questione introducendola con la nota formula “in disparte…” senza proporla come motivo d'appello), abbia ritenuto di fare proprie le risultanze della seconda TU, senza motivare le ragioni della decisione di recepire in sentenza le conclusioni della seconda indagine, anziché quelle della prima, essendosi limitato ad addurre, quale unica ragione della preferenza accordata al secondo elaborato, la “chiarezza” e la “accuratezza” dello stesso
(benchè si fosse reso necessario riconvocare la dott.ssa “per chiarimenti”). Persona_2
3.1.1. L'appellante inoltre osserva che, essendo state, le due successive consulenze, apprezzate, nel dibattito processuale, come tra loro confliggenti, in relazione ad un dissenso diagnostico attribuito alla seconda professionista rispetto alle conclusioni rassegnate dal primo - che aveva escluso nettamente che il disturbo depressivo da cui è affetta la sig.ra “sia ricollegabile con adeguato nesso causale ai fatti di causa” – in realtà, CP_1
a ben vedere, neanche sussisterebbe tale dissenso, avendo, la seconda professionista, amancato di offrire convincenti riscontri delle prospettazioni di parte attrice.
8 3.1.2. Tanto è consentito affermare sulla base di quel passaggio della consulenza laddove la consulente così si esprime: : “qualora la situazione patologica della signora può essere ricollegata con adeguato nesso causale ai fatti di causa, il persistere di una situazione psicologica disadattativa attuale nella signora è, a mio avviso, da riportarsi al contesto attuale che non le permette il superamento del passato. C'è anche da sottolineare che la maggiore responsabilità di quanto è accaduto è imputabile al marito della signora in quanto ha molta più valenza in termini psicologici il tradimento e la sfiducia derivante da una persona cara, rispetto ad una persona estranea, Lo stato psichico attuale della signora è quindi il risultato più della delusione derivata dal rapporto con il proprio marito, da cui si è sentita profondamente tradita, sebbene sia ancora succube e non riesca a distanziarsene, che dall'evento in sè”
(pp. 35-36 dell'elaborato depositato il 28.7.2015). Inoltre, sottolinea l'appellante, riconvocata a chiarimenti, la dott.ssa proprio al fine di specificare se il malessere Per_2
psichico della sia da ricondurre alla vicenda in sè oppure essenzialmente alla CP_1
circostanza che tale vicenda sia stata posta in essere dal marito, ha risposto che: “ l'evento traumatico è senza dubbio collegato al fatto che tale vicenda è stata posta in essere dal marito” aggiungendo, in altra parte dell'elaborato: “…una reazione così intensa e carica di partecipazione emotiva, tale da produrre un disturbo psicopatologico, seppur reattivo, non avrebbe avuto giusta ed adeguata giustificazione di essere qualora l'artefice o gli artefici della vicenda fossero stati solo persone estranee e non significative nella vita del soggetto”. Commenta l'appellante: “Basterebbe questo rilievo soltanto per ritenere che in realtà entrambi i consulenti abbiano escluso l'esistenza del nesso causale” p. 15 atto d'appello).
3.1.3. L'appellante osserva ancora che l'indagine peritale della dott.ssa esclude che Per_2
dall'evento in sè sia conseguito un danno biologico del 10% da porre a carico di
[...]
e del , avendo, infatti, la TU affermato a p. 39 del suo elaborato che CP_2 Parte_1
: “…per quanto riguarda la responsabilità a carico delle e del suo impiegato queste si CP_2
configurano …solo come danno morale e pretium doloris, inteso come transeunte turbamento dello stato
d'animo della vittima e può essere determinato in via equitativa ad una percentuale del danno biologico pari al 2-3% e va risarcito, quale pregiudizio transitorio, per l'arco temporale, variabile, anche ampio, in cui si manifesta, senza alcuna altra aggiunta (in questo caso dal gennaio 2006 fino a quando la signora
è rimasta condizionata alle restrizioni economiche derivanti dal danno subito”.
9 3.2. Ebbene, la Corte ritiene che il motivo sia fondato, in quanto, proprio sulla base dei passaggi surriportati ed enucleati dalla relazione della TU dott.ssa – e di Persona_2
altri di cui si dirà appresso -, deve effettivamente escludersi che tale relazione contenga valutazioni idonee a giustificare l'accertamento, frettolosamente rassegnato dal primo giudice, secondo cui, dagli eventi dedotti in giudizio, sarebbe derivato uno stato di malattia psichiatrica tale da configurare un danno biologico del 10 % in capo all'attrice e da porre a carico per il 50% a in solido con (avendo il Tribunale Parte_1 CP_2
posto il residuo 50% a carico di ). Controparte_3
3.2.1. Ed infatti, se il primo TU, dott. specialista in psichiatria, ha Persona_1
ritenuto di dover concludere per l'esclusione di un adeguato nesso causale fra il “disturbo depressivo” di cui ha ritenuto essere affetta la perizianda ed i fatti di causa, anche la seconda consulente, (nominata all'esito di un rinnovo della TU con sostituzione del primo consulente effettivamente non adeguatamente motivato) ha ritenuto, così come il dott. con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta dall'attrice, “…di non Per_1
poter aderire alla diagnosi formulata dallo specialista neurologo di “Disturbo post-traumatico da stress” per assenza dei requisiti che qualificano l'evento stressante (“fatto traumatico estremo che implica
l'esperienza personale diretta di un evento che causa o può comportare morte o lesioni gravi o altre minacce all'integrità fisica…) e per la mancanza, soprattutto, di quei comportamenti di evitamento (…evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma) necessari alla formulazione di siffatta diagnosi. La sig.ra infatti, continua, a vivere insieme alla persona responsabile, a suo dire, dei fatti tramatici” (p. 29 relazione di TU).
3.2.2. Né, osserva la Corte, potrebbe essere apprezzata, nella ricostruzione del nesso causale, la rilevanza di vissuti emotivi negativi idonei a comportare, nel lungo periodo, una disorganizzazione e disregolazione del sistema emotivo, cognitivo e comportamentale della emersi dopo i fatti per cui è causa e protrattisi negli anni all'interno dei suoi CP_1
rapporti con il coniuge, dal momento che tali condizioni di sofferenza psicologica vanno ritenute estranee al nesso di causalità innescato dai fatti denunciati dalla e per i CP_1
quali ha citato in giudizio il e per essere, piuttosto - detti Parte_1 Controparte_2
vissuti emotivi negativi - la ricaduta di una sua scelta di vita in ordine al protrarsi della convivenza con il nonostante la compromissione della loro unione. Deve infatti CP_3
10 ragionevolmente ritenersi che una tale compromissione non possa certamente considerarsi causata dall'arbitraria apertura da parte del coniuge di un conto corrente a suo nome – intesa come evento naturalistico idoneo in sé ad innescare una serie di conseguenze (anche di natura psichica) - tanto più che dalla rappresentazione offerta dalla nel corso CP_1
dei colloqui con la TU dott.ssa del suo rapporto matrimoniale con il Per_2 CP_3
prima degli eventi per cui è causa, emerge come i comportamenti del (poco CP_3
trasparenti e con diverse “zone d'ombra”, ma la ha parlato anche di “violenza CP_1
psicologica” da lei subita) già in precedenza avevano dovuto seriamente erodere, agli occhi della l'affidabilità e la lealtà del marito. CP_1
3.2.3. Tale convincimento ritrae argomenti di sostegno proprio nelle valutazioni operate dalla dott.ssa (la seconda consulente nominata) la quale ha, prima, affermato che Per_2
“Lo stato psichico attuale della signora è quindi il risultato più della delusione derivata dal rapporto con il proprio marito, da cui si è sentita profondamente tradita, sebbene sia ancora succube e non riesca a distanziarsene, che dall'evento in sé.”, per poi delimitare, con valutazione razionale e convincente, l'ambito di emersione delle conseguenze dannose strettamente ascrivibili alle parti convenute in primo grado, vale a dire e , Controparte_2 Parte_1
esprimendosi, come già rilevato, nei seguenti termini: “Per quanto riguarda le responsabilità a carico delle queste si configurano a mio avviso come danno morale, quale pregiudizio transitorio, per CP_2
l'arco temporale, variabile, anche ampio, in cui si manifesta, senza altra “aggiunta”…; il risarcimento di tale danno ricomprenden...(do) il cd. “pretium doloris”, inteso come transeunte turbamento dello stato
d'animo della vittima…”.
Ciò posto, va accordato il dovuto rilievo alla circostanza che la consulente, avendo indicato nel 10%, in sede di “conclusioni peritali”, la percentuale di danno biologico riferito alla diagnosi di “Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, misti, persistente in soggetto con tratti dipendenti di personalità”, la cui persistenza a carico della la stessa CP_1
(consulente) ha, però, attributo al perdurare della presenza del marito, in casa, con lei, individuato come “fonte diretta del disagio…”, ha, successivamente, effettivamente affermato potersi ravvisare “… responsabilità a carico delle e del suo impiegato…nel solo danno morale o CP_2
“pretium doloris “ subito dalla signora ed inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima, proponendone una quantificazione in via equitativa ad una percentuale del danno biologico pari
11 al 2-3-% circa e va risarcito, quale pregiudizio transitorio, per l'arco temporale in cui si è manifestato, senza alcuna altra “aggiunta”.
3.3.3. Ora, essendo il caso di precisare che l'attrice, in primo grado, ha esercitato le sue pretese risarcitorie esclusivamente nei confronti di e di Controparte_2 Parte_1
, i quali hanno, poi, ritenuto di chiamare in causa il coniuge dell'attrice,
[...] CP_3
per essere da lui tenuti indenni dalle conseguenze per loro pregiudizievoli di
[...]
eventuali condanne loro inflitte in caso di accoglimento delle domande della CP_1
osserva la Corte che, indubbiamente, le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa nei Per_2
termini di cui si è dianzi detto, sono state erroneamente utilizzate dal primo giudice che ha omesso di correlarle razionalmente alle domande effettivamente proposte in primo grado da nei confronti delle (sole) parti da lei citate in giudizio e non Controparte_1
anche del coniuge . Controparte_3
3.4. Va, pertanto, ritenuto fondato il secondo motivo dell'appello (principale) proposto da quanto alla richiesta di veder riformata la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui egli è stato condannato in solido con (il cui appello Controparte_2
sul punto è invece inammissibile perché tardivo) al pagamento del 50 % del danno biologico da malattia psichiatrica rilevato dalla seconda consulente e da lei determinato nel
10 %, in quanto a lui non ascrivibile (con le precisazioni che sarà necessario rendere nel prosieguo quanto a tale determinazione quantitativa).
4. Va ora esaminato l'appello incidentale proposto da con unico Controparte_1
motivo d'appello (rubricato, sub 3. : “In ordine alla mancata liquidazione del danno patrimoniale;
del danno non patrimoniale relativo alla lesione all'onore e decoro e diritto al nome correlato al discredito;
danno all'integrità della famiglia. Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione”):
4.1. Con riferimento alle argomentazioni sub 3.1. (“SUL DANNO PATRIMONIALE”), si osserva che le censure proposte dall'appellante con riferimento al rigetto, da parte del primo giudice, della richiesta di riconoscimento del danno emergente per pagamento di sanzioni amministrative e di spese legali sostenute in dipendenza dell'irrogazione di tali sanzioni non sono idonee a dimostrare che in atti vi sia prova degli esborsi effettuati a tale titolo e, pertanto, non valgono a confutare la decisione del primo giudice. Quanto al lamentato omesso risarcimento del “mancato guadagno” per “l'impossibilità per la CP_1
12 di avviare un'attività commerciale autonoma, proprio a causa dell'ingiusta levata dei vari protesti”, è sufficiente osservare che le acquisizioni probatorie richiamate dall'appellante incidentale a fondamento della censura, vale a dire la deposizione della teste e quella Testimone_1
del teste , per la loro genericità (evincibile dal tenore letterale di Testimone_2
tali deposizione riprodotto a p. 23 della comparsa di risposta con appello incidentale della non valgono certamente a comprovare l'obiettiva sussistenza di un tale danno. CP_1
4.2. Con riferimento alle argomentazioni sub 3.2. (“SUL DANNO DERIVANTE DAI
PROTESTI ILLEGITTIMI: ALL'ONORE E AL DECORO, AL BUON NOME e
ALLA REFERENZA CREDITIZIA”), osserva la Corte che il rigetto da parte del primo giudice delle pretese risarcitorie avanzate dalla in mancanza di specifiche CP_1
prospettazioni e di adeguati riscontri probatori da parte di quest'ultima, appare pienamente conforme ai consolidati principi affermati nella materia in esame dalla giurisprudenza di legittimità. Sul punto, è necessario ricordare che, in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è ravvisabile “in re ipsa” e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018: nella specie, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto
“verosimilmente” pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto).
4.2.1. In definitiva, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento.
13 5. Con riferimento alle argomentazioni sub 3.3. “SUL DANNO ALL'INTEGRITA'
FAMILIARE” e sub 3.4. “SULLA RIDOTTA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
BIOLOGICO”, le stesse restano assorbite nell'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale.
6. Con riferimento alle argomentazioni sub 3.5. “SULL'OMESSO RICONOSCIMENTO
DEL DANNO MORALE” rileva la Corte che la quale appellante incidentale, CP_1
lamenta che il giudice di prime cure, nella quantificazione dei danni , abbia del tutto omesso di riconoscere il danno morale “il quale andrà, pertanto, valutato e quantificato, nella fattispecie, conformemente ai ben noti e più recenti orientamenti giurisprudenziali che, vogliono, peraltro, una netta autonomia tra il danno morale ed il danno biologico, u che, come tali, risultano suscettibili di differente valutazione in sede di liquidazione…” (p. 32 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
6.1. Al riguardo va detto che il giudice di primo grado, effettivamente, ha omesso nella parte motiva, di argomentare in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale avanzata dall'attrice e di riconoscere a quest'ultima somme a tale titolo, limitandosi ad affermare l'esistenza di un danno biologico da malattia psichiatrica diagnosticata come
“disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, misti, persistente in soggetto con tratti dipendenti di personalità”, deducendolo dalle conclusioni rassegnate dalla seconda consulente incaricata, dott.ssa che, sembrerebbe averne quantificato l'incidenza nella Persona_2
percentuale del 10 % (si vedano le conclusioni peritali a p. 38 dell'elaborato depositato il
28.07.2015). Senonchè, osserva la Corte, sembra che il giudice di prime cure non abbia correttamente inteso le conclusioni della consulente. Ed infatti la dott.ssa Persona_2
- sub 3), nella sezione “Conclusioni peritali” - come già osservato – ritenendo di potersi esprimere in punto di responsabilità, ravvisando quella di e del suo Controparte_2
impiegato nel “…solo danno morale o “pretium doloris” subito dalla signora ed inteso come transeunte turbamento del…(suo) stato d'animo…”, ha poi ritenuto di potersi esprimere anche in ordine alla determinazione di tale danno, facendo riferimento “… in via equitativa ad una percentuale del danno biologico pari al 2-3 % circa (ed aggiungendo ch)e va risarcito, quale pregiudizio transitorio, per l'arco temporale in cui si è manifestato, senza alcuna altra “aggiunta”( in questo caso dal gennaio
14 2006 fino a quando la signora è rimasta condizionata alle restrizioni economiche derivanti dal danno subito)”. Da ciò si desume, ad avviso della Corte, che la complessiva quantificazione del danno biologico nella percentuale del 10 % circa da parte della seconda consulente è comprensiva di una percentuale pari al 2-3 % circa da attribuirsi all'incidenza del danno morale da imputarsi a ed al . Senonchè, né il primo giudice Controparte_2 Parte_1
(che, come visto, sulla base della rappresentazione, da parte della dott.ssa della Per_2
sussistenza di un danno biologico da malattia psichiatrica indicato nella percentuale del
10% - ha ritenuto di ripartirlo nella misura del 50% a carico di e di Parte_1
e per l'ulteriore 50% a carico del coniuge dell'attrice, Controparte_2 Controparte_3
), né l'appellante incidentale sembrano avere correttamente interpretato tali conclusioni.
Il primo giudice, in particolare, ha recepito la quantificazione del danno biologico determinata dal TU nella misura del 10% senza considerare che la consulente vi aveva ricompreso una percentuale del 2-3% a titolo di danno morale.
6.2. Sicchè, potrebbe addirittura dubitarsi della correttezza dell'attribuzione al primo giudice, da parte dell'appellante incidentale, di un mancato accoglimento della richiesta di risarcimento (anche) del danno morale. Ma poiché un tale “cripto-accoglimento” (rimasto nelle pieghe di una quantificazione del danno biologico comprensiva di una frazione dovuta a titolo di risarcimento del danno morale operata dal TU e recepita in sentenza), non risulta fondato su alcun argomento diretto a motivarne il fondamento, ritiene la Corte che sia corretto accedere alla prospettazione di una omessa pronuncia al riguardo resa dall'appellante incidentale.
6.3. Va, peraltro, ricordato che, in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo d'appello proposto dall'appellante principale, questa Corte ha affermato che la malattia psichiatrica rilevata dalla TU (con la diagnosi dianzi riportata), non può considerarsi causalmente determinata dalla condotta negligente attribuita dal tribunale ai convenuti.
6.4. Piuttosto, la Corte ritiene che non possa dubitarsi del fatto che tale condotta, consistita nella improvvida omissione delle dovute cautele nella identificazione dell'effettivo titolare dei rapporti giuridici (apertura di conto corrente con rilascio di carnets di assegni) costituiti da a nome della moglie ma ad insaputa di Controparte_3 Controparte_1
15 quest'ultima, presso l'ufficio delle di Taviano con il “beneplacito” del vice-direttore CP_2
di tale ufficio, abbia determinato nella in occasione della Parte_1 CP_1
casuale scoperta delle “iniziative” assunte dal marito, grazie alla superficiale negligenza del una serie di forti perturbamenti del suo equilibrio di vita, dipendenti, Parte_1
innanzitutto, dalle emozioni negative, in termini di sorpresa destabilizzante, allarme, forte preoccupazione, paura per le conseguenze non solo di ordine economico per lei derivanti dal rinvenimento, all'interno dell'auto del coniuge, di una busta a lei indirizzata, proveniente dalla Prefettura di Lecce, e contenente un verbale di contestazione di violazione amministrativa del 10.12.2005 (e, precisamente, dell'art.1 L. n. 386/1990 per aver emesso, in qualità di traente, un assegno tratto su conto corrente acceso presso la società senza l'autorizzazione del trattario), senza che a lei constasse Controparte_2
la circostanza contestata;
dalla successiva scoperta dell'esistenza di un conto corrente acceso a suo nome a sua insaputa da parte del marito con l'acquiescenza del vicedirettore dell'ufficio postale e, ancora, dell'esistenza di una serie di assegni protestati apparentemente emessi a suo nome, da ciò essendo conseguita la cogente necessità di attivarsi congruamente – supportata dal padre – con investimento di tempo ed energia inevitabilmente sottratti, per di più in una condizione di forte turbamento emotivo - alle ordinarie attività della sua vita quotidiana al fine di arginare il più possibile le conseguenze dannose di tale concatenazione di eventi, fino alla risoluzione delle problematiche conseguitene.
6.5. Del resto, va detto che neanche l'appellante principale - che pure ha contestato l'addebitabilità a sè del danno biologico del 10 % da malattia psichiatrica, ritenuto, a suo carico, dal primo giudice – risulta avere mai specificamente contestato – avendolo fatto solo, del tutto genericamente, all'interno di una più ampia, generica, richiesta di sentir
“…dichiarare che non sussiste alcun nesso causale tra la condotta colposa di nel Parte_1
procedimento di apertura del conto corrente postale e i danni alla persona patiti da ” Controparte_1
- la possibilità di veder addebitato a sé “…il perturbamento psichico con disturbo dell'adattamento, ansia ed umore depresso, a carattere transitorio, sofferto dalla vittima, da liquidarsi in via equitativa…”, come si ricava dalle conclusioni da lui rassegnate sub III dell'atto di appello.
16 6.6. Ciò posto, non si dubita, in consonanza con orientamenti ormai stabilizzati della
Suprema Corte, della risarcibilità del danno morale quale posta autonoma del danno non patrimoniale, distinta dal danno biologico e dalla sua personalizzazione. L'accertamento in concreto della sussistenza di un tale tipo di danno involge quei pregiudizi – privi di fondamento medico-legale in quanto, in mancanza di base organica, si collocano al di fuori della determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente - rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), che rappresentano la conseguenza della lesione di beni-interessi diversi dalla salute ma costituzionalmente tutelati e possono essere liquidati in via equitativa, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore).
6.7. Ebbene, spettando la determinazione in via equitativa dell'ammontare di tale danno al giudice del merito, esulando, per i motivi anzidetti la determinazione di tale, peculiare, danno dall'ambito di valutazioni da conferire al TU, ritiene la Corte, sulla base del complessivo apprezzamento delle conseguenze riconducibili alla concettualizzazione del cd. “danno morale” , che alla sig.ra possa essere riconosciuto a titolo Controparte_1
di risarcimento di un tale danno e sulla base di una liquidazione equitativa, la somma di €
5.000,00 con valutazione riferita al gennaio 2006 da rivalutarsi annualmente fino alla data della presente decisione oltre gli interessi al tasso legale maturati sulla somma rivalutata annualmente.
7. La Corte ritiene di dover rigettare la richiesta dell'appellante principale,
[...]
di essere tenuto indenne dal chiamato in causa dalla Parte_1 Controparte_3
condanna al pagamento di somme emessa nei suoi confronti, non ravvisandosi motivazioni giuridiche – peraltro neanche idoneamente prospettate dal – Parte_1
idonee a giustificare il richiesto trasferimento dell'incidenza della condanna al pagamento di somme emessa nei suoi confronti nella sfera patrimoniale del CP_3
17 8. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, il e vanno Parte_1 Controparte_2
condannati, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nella presente fase di giudizio, nella liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e su quello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n.2367/2019 emessa dal Tribunale di Lecce il 08/07/2019,
[...]
così provvede:
- Accoglie l'appello principale e quello incidentale nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di condanna sub 3 nei confronti del solo che condanna, in solido Parte_1
con , alla corresponsione, in favore di a titolo di CP_2 Controparte_1
risarcimento del danno morale, della somma di € 5.000,00 con valutazione riferita al gennaio 2006 da rivalutarsi annualmente fino alla data della presente decisione oltre gli interessi al tasso legale maturati sulla somma rivalutata di anno in anno nonché di quelli, sempre al tasso legale, maturati sulla somma rivalutata alla data della presente decisione e fino al soddisfo;
- condanna e alla rifusione in favore Parte_1 Controparte_2
dell'erario delle spese processuali sostenute nella presente fase da CP_1
che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 %
[...]
ed accessori di legge.
Così deciso in Lecce, il 13.11.2024
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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