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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1664/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]in Contrada Santa Rosalia Parte_1
s.n.c., C.F. e C.F._1
nata ad [...] l'[...] e residente a [...]in Contrada Santa Rosalia, C.F. Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi nel presente ricorso dall'avv. Ennio Sagone, con C.F._2 studio sito a San Cataldo (CL) in Corso d'Unità d'Italia 24 per mandato in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: “Con la dichiarazione scritta per l'udienza dell'8.1.2024 depositata ex art. 127 ter c.p.c., il difensore e le parti hanno insistito per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno celebrato matrimonio concordatario in San Cataldo in data
23/8/2013, atto iscritto agli atti del comune di San Cataldo al n. 46, parte 2, serie A, anno 2013;
1 che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi minorenni, ossia e nati il 3.8.2014 Persona_1 Per_2
e 19.11.2018, rispettivamente;
che i ricorrenti, con la dichiarazione depositata per l'udienza dell'8.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., hanno rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, hanno insistito in ricorso, confermandone il contenuto e le relative condizioni della separazione, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'assegnazione della casa familiare, di proprietà del padre dello (che rimane nella disponibilità del padre, dovendosi la madre trasferire in Piemonte Parte_1 presso l'abitazione dei propri genitori), all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei predetti figli minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarli secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico dello Parte_1
l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con l'assegno unico interamente in favore della madre, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, così come individuate con il Protocollo del 16/10/2018, tra il Tribunale di Caltanissetta, il COA, la Camera Civile e l'AIAF sezione di Caltanissetta, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto, senza nulla rilevare;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 17.10.2024, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Cataldo.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1664/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]in Contrada Santa Rosalia Parte_1
s.n.c., C.F. e C.F._1
nata ad [...] l'[...] e residente a [...]in Contrada Santa Rosalia, C.F. Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi nel presente ricorso dall'avv. Ennio Sagone, con C.F._2 studio sito a San Cataldo (CL) in Corso d'Unità d'Italia 24 per mandato in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: “Con la dichiarazione scritta per l'udienza dell'8.1.2024 depositata ex art. 127 ter c.p.c., il difensore e le parti hanno insistito per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno celebrato matrimonio concordatario in San Cataldo in data
23/8/2013, atto iscritto agli atti del comune di San Cataldo al n. 46, parte 2, serie A, anno 2013;
1 che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi minorenni, ossia e nati il 3.8.2014 Persona_1 Per_2
e 19.11.2018, rispettivamente;
che i ricorrenti, con la dichiarazione depositata per l'udienza dell'8.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., hanno rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, hanno insistito in ricorso, confermandone il contenuto e le relative condizioni della separazione, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'assegnazione della casa familiare, di proprietà del padre dello (che rimane nella disponibilità del padre, dovendosi la madre trasferire in Piemonte Parte_1 presso l'abitazione dei propri genitori), all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei predetti figli minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarli secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico dello Parte_1
l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con l'assegno unico interamente in favore della madre, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, così come individuate con il Protocollo del 16/10/2018, tra il Tribunale di Caltanissetta, il COA, la Camera Civile e l'AIAF sezione di Caltanissetta, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto, senza nulla rilevare;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 17.10.2024, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Cataldo.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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