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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1688 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1688 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il CP_1 CodiceFiscale_1
. CC TR ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il ) CP_2 C.F._3 vv. ROCCHI CRISTIANA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/10/2024 con il quale e CP_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 6.10.2007, a HI (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 22.10.2024 e 5.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, con conseguente quiescenza degli obblighi derivanti dal matrimonio per il venir meno dell'affectio coniugalis, ma con il mantenimento del dovere di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Villa HI (RN) piazza del Vecchio Ghetto nr. 4 int. 8 verrà posta in vendita, concordando sin d'ora di procedere, a seguito dell'incasso del prezzo di vendita, alla contestuale estinzione del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto (doc. 3-4) per l'importo rimanente alla data della vendita e contestuale estinzione dell'ipoteca volontaria ivi presente, con la parte del prezzo rimanente quindi procedere all'estinzione e dei debiti afferenti a finanziamenti contratti in favore della famiglia (doc. 5). L'importo residuale verrà poi suddiviso al 50% fra i comproprietari.
3. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, in via condivisa, mantenendo la Per_1
residenza ed il collocamento prevalente presso la madre.
3.1 I ricorrenti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad adottare concordemente le decisioni più significative per la salute, l'educazione e l'istruzione del minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del medesimo. Eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione allorquando il minore sarà collocato presso di sè.
3.2 Nel rapporto e dialogo con il figlio, entrambi i ricorrenti ed i rispettivi familiari avranno cura di salvaguardare reciprocamente la figura genitoriale dell'altro, astenendosi dall'esprimere valutazioni od adottare condotte inappropriate, salvaguardando i buoni rapporti fra il minore ed i rispettivi parenti. Il sig. potrà avere ampio accesso a avendo cura di informare la madre. CP_2 Per_1
Tuttavia, tenute in considerazione l'età adolescenziale e l'abituale condivisione di uscita da scuola e della passione per la moto, padre e figlio concorderanno autonomamente tempi e giorni di visita.
3.3 Per parte propria, la sig.ra si impegna a comunicare al padre i propri turni lavorativi, che CP_1
contemplano anche orari notturni, affinché egli possa occuparsi di Per_1
3.4 Quanto alle festività e vacanze, per il periodo natalizio trascorrerà con ciascun Per_1
genitore, in via alternata il giorno di Natale e la Vigilia o il giorno di Santo Stefano ed ulteriori 7 giorni, con alternanza annuale delle settimane di Natale e Capodanno, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
3.5 Ciascun genitore potrà, altresì, tenere con sé il figlio per 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Il tutto salvo diversi accordi inter partes.
3.6 Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita del minore, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari e ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute del medesimo, eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività. Qualora fosse ammalato il genitore presso il quale si trova permetterà all'altro di Per_1
visitarlo presso la propria abitazione, previo accordo.
3.7 Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
4. Quanto al mantenimento della prole, il padre contribuirà versando sul conto corrente della sig.ra un assegno mensile pari ad € 250,00 rivalutabili ai fini Istat a partire dall'anno seguente a CP_1
quello nel quale è stata emessa la sentenza. Detto assegno verrà corrisposto sino a quando Per_1
non sarà divenuto economicamente autosufficiente.
4.1 I genitori comparteciperanno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo l'elenco e le modalità di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, che le parti dichiarano di aver visionato ed accettato.
4.2 Gli emolumenti erogati a titolo di assegno unico (ad oggi è pari ad euro 140,00 circa) verranno percepiti integralmente dalla sig.ra con impegno di entrambi i genitori a fornire la CP_1
documentazione necessaria al rinnovo della richiesta ai fini dell'adeguamento del beneficio alla dichiarazione ISEE che la madre dovrà presentare quale genitore collocatario.
5. Ciascun coniuge manterrà l'autovettura a sé intestata, con impegno da parte del sig. a CP_2
consentire l'utilizzo della FIAT500L alla sig.ra per recarsi al lavoro e-o per le esigenze di CP_1
fino a quando ella non avrà reperito una nuova automobile, comunque entro un anno Per_1
dalla vendita.
6. Entrambi i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti o, comunque, in grado di provvedere al proprio sostentamento (docc. 6-7-8), rinunciando reciprocamente a richieste di mantenimento. Con l'adempimento relativo alla vendita della dimora coniugale, l'estinzione del mutuo e del finanziamento di cui al punto 2) interverrà la risoluzione di ogni questione economica inter partes ed i ricorrenti nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
7. Le spese legali verranno integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà passiva ex art. 13 Legge Professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle CP_1 CP_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HI (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 11 Parte I Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1688 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il CP_1 CodiceFiscale_1
. CC TR ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il ) CP_2 C.F._3 vv. ROCCHI CRISTIANA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/10/2024 con il quale e CP_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 6.10.2007, a HI (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 22.10.2024 e 5.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, con conseguente quiescenza degli obblighi derivanti dal matrimonio per il venir meno dell'affectio coniugalis, ma con il mantenimento del dovere di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Villa HI (RN) piazza del Vecchio Ghetto nr. 4 int. 8 verrà posta in vendita, concordando sin d'ora di procedere, a seguito dell'incasso del prezzo di vendita, alla contestuale estinzione del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto (doc. 3-4) per l'importo rimanente alla data della vendita e contestuale estinzione dell'ipoteca volontaria ivi presente, con la parte del prezzo rimanente quindi procedere all'estinzione e dei debiti afferenti a finanziamenti contratti in favore della famiglia (doc. 5). L'importo residuale verrà poi suddiviso al 50% fra i comproprietari.
3. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, in via condivisa, mantenendo la Per_1
residenza ed il collocamento prevalente presso la madre.
3.1 I ricorrenti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad adottare concordemente le decisioni più significative per la salute, l'educazione e l'istruzione del minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del medesimo. Eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione allorquando il minore sarà collocato presso di sè.
3.2 Nel rapporto e dialogo con il figlio, entrambi i ricorrenti ed i rispettivi familiari avranno cura di salvaguardare reciprocamente la figura genitoriale dell'altro, astenendosi dall'esprimere valutazioni od adottare condotte inappropriate, salvaguardando i buoni rapporti fra il minore ed i rispettivi parenti. Il sig. potrà avere ampio accesso a avendo cura di informare la madre. CP_2 Per_1
Tuttavia, tenute in considerazione l'età adolescenziale e l'abituale condivisione di uscita da scuola e della passione per la moto, padre e figlio concorderanno autonomamente tempi e giorni di visita.
3.3 Per parte propria, la sig.ra si impegna a comunicare al padre i propri turni lavorativi, che CP_1
contemplano anche orari notturni, affinché egli possa occuparsi di Per_1
3.4 Quanto alle festività e vacanze, per il periodo natalizio trascorrerà con ciascun Per_1
genitore, in via alternata il giorno di Natale e la Vigilia o il giorno di Santo Stefano ed ulteriori 7 giorni, con alternanza annuale delle settimane di Natale e Capodanno, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
3.5 Ciascun genitore potrà, altresì, tenere con sé il figlio per 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Il tutto salvo diversi accordi inter partes.
3.6 Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita del minore, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari e ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute del medesimo, eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività. Qualora fosse ammalato il genitore presso il quale si trova permetterà all'altro di Per_1
visitarlo presso la propria abitazione, previo accordo.
3.7 Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
4. Quanto al mantenimento della prole, il padre contribuirà versando sul conto corrente della sig.ra un assegno mensile pari ad € 250,00 rivalutabili ai fini Istat a partire dall'anno seguente a CP_1
quello nel quale è stata emessa la sentenza. Detto assegno verrà corrisposto sino a quando Per_1
non sarà divenuto economicamente autosufficiente.
4.1 I genitori comparteciperanno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo l'elenco e le modalità di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, che le parti dichiarano di aver visionato ed accettato.
4.2 Gli emolumenti erogati a titolo di assegno unico (ad oggi è pari ad euro 140,00 circa) verranno percepiti integralmente dalla sig.ra con impegno di entrambi i genitori a fornire la CP_1
documentazione necessaria al rinnovo della richiesta ai fini dell'adeguamento del beneficio alla dichiarazione ISEE che la madre dovrà presentare quale genitore collocatario.
5. Ciascun coniuge manterrà l'autovettura a sé intestata, con impegno da parte del sig. a CP_2
consentire l'utilizzo della FIAT500L alla sig.ra per recarsi al lavoro e-o per le esigenze di CP_1
fino a quando ella non avrà reperito una nuova automobile, comunque entro un anno Per_1
dalla vendita.
6. Entrambi i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti o, comunque, in grado di provvedere al proprio sostentamento (docc. 6-7-8), rinunciando reciprocamente a richieste di mantenimento. Con l'adempimento relativo alla vendita della dimora coniugale, l'estinzione del mutuo e del finanziamento di cui al punto 2) interverrà la risoluzione di ogni questione economica inter partes ed i ricorrenti nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
7. Le spese legali verranno integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà passiva ex art. 13 Legge Professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle CP_1 CP_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HI (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 11 Parte I Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi