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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 735/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Dott.ssa Anna Adamo Consigliere Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 735/2022 R.G., vertente
T R A (c.f.: ), in persona dell'amm.re unico p.t. Parte_1 P.IVA_1 zzo ( ueviole n.27, rappresentata e difesa, Parte_2 unitamente e disgiuntamente, giusto mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Coppolino e dall'Avv. Davide Coppolino, elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti n.167 (Studio Carrozza), presso il recapito professionale dell'Avv. Salvatore Coppolino;
-Appellante-
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), ed Controparte_1 C.F._1 alita San Francesco, elettivamente domi Via Giacomo Medici 15 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Ruvolo (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 402/2022, dell'1.04.2022, depositata in cancelleria il 4.04.2022, non notificata, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., in materia di vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: come da atto di citazione in appello “1. - In via processuale, vengono riproposte tutte le prove già dedotte nel procedimento di primo grado, i testi indicati, da intendersi qui integralmente trascritte. 2.- Nel merito, ritenere e dichiarare fondati i motivi esposti con il presente gravame ed accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 402/2022 R.G. n. 15873/11 Tribunale di Barcellona P.G. del 04/04/22, non notificata, per tutti i motivi in narrativa e, di
1 conseguenza, condannare il Sig. al pagamento della somma di €. 13.552,75, di cui euro Controparte_1
10.063,75 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulla imbarcazione di proprietà del convenuto ed euro 3.489,00 per i lavori di manutenzione ordinaria Controparte_2
e straordinari prietà del convenuto Smeraldo Controparte_3
36 di mt 10,92, in favore della società già la ditt Parte_1 Controparte_4
3.- In via subordinata, condannare il signor al pagamento in favore della società
[...] Controparte_1
già la ditta individuale della somma di euro 5754,94 per Parte_1 Controparte_4
sulla imbarcazione di e sulla Controparte_2 imbarcazione di proprietà del convenuto sì come Controparte_3 accertati dal CTU nell'elaborato peritale. 4.- Condannare il signor al pagamento delle Controparte_1 spese e compensi del doppio grado dei giudizi. 5.- Emettere ogni altra uenziale alle difese svolte anche se dovesse mancare richiesta o conclusione specifica. 6.- In via istruttoria, se ritenuto utile e conducente, disporre la rinnovazione della CTU con i quesiti disposti dal giudice con l'ordinanza del 28/04/2017 tenuto conto delle eccezioni e deduzioni formulata dall'attore negli atti e verbali di causa che, per brevità, qui debbono essere intesi trascritti”. Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta “1) Rigettare l'atto di appello incardinato dalla destituito di fondamento in fatto ed in diritto, e Parte_1 conseguentemente ri nna dell'Appellato Dott. al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 13.552,75, nonché la richiesta di condanna al pagame a subordinata per il valore di € 5.754,94. 2) Per l'effetto e conseguentemente confermare la Sentenza oggetto di gravame. 3) Rigettare le richieste articolate in via istruttoria di rinnovazione della CTU, tenuto conto che le eccezioni ex adverso formulate sono destituite di fondamento. 4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 7.12.2011, la società – già Parte_1 [...]
– conveniva in Parte_3 Controparte_1 mande: A- Accogliere la domanda e, conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento della somma di
€. 13.552,75, in favore dell'istante, per le causali descritte in narrativa;
B- Condannare il convenuto al pagamento degli interessi legali, dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo;
C- Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Specificava la società attrice che il convenuto, , era suo debitore per la Controparte_1 somma complessiva di €. 13.552,75. Sosteneva, in particolare, che detto credito derivava:
- Quanto ad € 3.489,00 per prestazioni relative a lavori di manutenzione e montaggio ricambi sull'imbarcazione Jat-lag; CP_2
- Quanto ad € 10.063,00 stazioni relative a lavori di manutenzione e montaggio ricambi su imbarcazione Cranchi Smeraldo 36 di mt 10,92.
La società attrice, producendo in giudizio due raccomandate (datate 24.12.2010 e 7.02.2011) – rimaste prive di riscontro – con cui aveva chiesto al debitore di adempiere
2 alla propria obbligazione, riteneva sussistessero le condizioni di fatto e gli elementi di diritto per pretendere il suddetto pagamento da parte del convenuto. Con comparsa depositata in data 13.03.2012, si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale, dopo aver contestato le deduzioni e domande formulate d e, sosteneva di non aver mai autorizzato i lavori a giustificazione della pretesa avversaria e concludeva chiedendo il rigetto delle relative domande.
Istruita la causa mediante prove per testi e C.T.U., con la sentenza n.402/2022, il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciandosi in merito al giudizio iscritto al n. 15873/2011 R.G., così provvedeva:
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Compensa le spese fra le parti;
3. Sulle spese di CTU richiama quanto motivato.
§
Con atto di citazione in appello del 27.10.2022, notificato l'1.11.2022, la società Parte_1
impugnava la citata sentenza n.402/2022 in virtù di un unico motivo che v
[...] sto nel prosieguo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 contestava tutte le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto d nferma dell'impugnata sentenza.
La Corte, all'udienza del 5.05.2023, rilevato il provvedimento del Presidente della Corte del 4.05.2023 che autorizzava l'astensione del Consigliere relatore, rinviava la causa alla data del 6.10.2023 per essere decisa da collegio diversamente costituito.
Alla predetta udienza, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), la Corte, rilevato il deposito di note scritte di entrambe le parti, non ritenendo sussistenti i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla data del 13.05.2024.
A tale data, la Corte, rilevato il deposito di note scritte di trattazione di entrambe le parti contenenti la precisazione delle conclusioni, rinviava la causa per i medesimi incombenti (precisazione delle conclusioni) - stante il carico di ruolo del consigliere designato – alla data del 28.10.2024.
La Corte, a tale udienza, disponeva l'assunzione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di doglianza, l'appellante lamenta la contraddittorietà e conseguente erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, eccependo, in 3 particolare, come il primo decidente abbia fatto “malgoverno” delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado.
A suo dire, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale – secondo cui “è emersa la certezza dell'esecuzione dei lavori di cui alla nota allegata, ad eccezione del doppio cambio di elica che sembra dubbio;
mentre forti incertezze residuano su chi ha effettivamente commissionato i lavori sull'imbarcazione Cranchi in quanto nessuno dei testimoni ha fatto riferimento al convenuto” - dalle risultanze istruttorie (in particolare, prove per testi) e dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. nota allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice), non vi sarebbero dubbi sul fatto che la società abbia eseguito numerosi interventi di Parte_1 manutenzione sia sull'imbarcazione denominata Calamar Jat-lag (inclusa la doppia sostituzione dell'elica) sia sull'imbarcazione denominata Cranchi Smeraldo 36, e che tali lavori siano stati commissionati dall'appellato, , sia direttamente che Controparte_1 tramite il terzo, sig. (legale ra della Compagnia delle Controparte_5
Eolie s.r.l.), responsabile del deposito dove venivano custodite le imbarcazioni durante il periodo invernale.
Sostiene, dunque, la società appellante che il primo decidente, a fronte di tali elementi, avrebbe dovuto ritenere fondate le domande formulate con conseguente loro integrale accoglimento.
Inoltre, l'appellante, oltre a ritenere contraddittorio ed errato anche il mancato utilizzo da parte del primo decidente della C.T.U. - richiesta da parte attrice e ammessa nel giudizio - ne contesta le risultanze sostenendo di non poter condividere il metodo adottato dal consulente – Ing. – nel redigere l'elaborato peritale, essendo questo Per_1
“parzialmente nullo, co ialmente inutilizzabile ai fini della decisione”, non avendo il perito risposto a tutti i quesiti posti dal giudice.
Da ultimo, la società appellante, si duole della compensazione delle spese di lite statuita dal Tribunale, ritenendo che le stesse dovessero essere poste a carico del convenuto in ragione del principio di soccombenza, così come gli importi dovuti a titolo di onorario al C.T.U.
§
Ciò chiarito, l'appello appare meritevole di accoglimento nei limitati termini di cui si dirà, per le ragioni di seguito evidenziate.
Prima di entrare nel merito della questione, appare anzitutto necessario procedere ad una ricostruzione dei fatti al fine di comprendere i rapporti dai quali trae origine la vicenda processuale.
È pacifico che in data 18.11.2008 l'appellato abbia stipulato con la una “proposta Parte_1 di acquisto” (all.2 fascicolo di primo grado convenuto) avente ad mbarcazione usata denominata GRETA II modello Cranchi Smeraldo 36, il cui prezzo veniva fissato in
€ 130.000,00 da corrispondere: quanto ad € 80.000,00 con versamento in denaro e quanto
4 ad € 50.000,00 quale valore di permuta dell'imbarcazione Calamar Jet-lag di cui l' CP_1 disponeva e che sarebbe stata ceduta in proprietà alla – come successivamente Parte_1 avvenuto a conclusione del rapporto con atto del 24. r. all.3 fascicolo di primo grado del convenuto).
La suddetta proposta di acquisto prevedeva la possibilità per l'appellato di avvalersi del diritto d'opzione, da esercitarsi entro il 30.10.2009 (successivamente prorogato di un anno a detta dell'appellato e non oggetto di contestazione da parte dell'appellante), che si riporta testualmente “in caso di permuta entro il 30.10.2009 l'imbarcazione (Cranchi Smeraldo 36) verrà valutata lo stesso importo del contratto tender marvel + yamaha f 2,5 compreso”.
Ancora, nella proposta di acquisto, risultava presente un'ulteriore voce rubricata “lavori da eseguire” sull'imbarcazione Cranchi Smeraldo 36 cui si accompagna la seguente dicitura
“nota entro 20 febbraio 2009”, nonché la voce “consegna e trasporto” prevista Controparte_5 per il
Orbene, circa i lavori che sarebbero stati effettuati su entrambe le imbarcazioni (Calamar jet-lag e Cranchi Smeraldo 36) da parte della , il primo decidente, dando atto Parte_1 delle dichiarazioni rese dai testi , ha così statuito “giova sul punto Tes_1 Tes_2 CP_5 rilevare che in nessuna delle circost stati interrogati i testimoni hanno affermato riferimenti temporali utili a collegare i fatti oggetto di prova alle vicende contrattuali intercorse fra le parti di causa che comunque restano escluse dalla vicenda processuale in esame il cui oggetto resta l'accertamento del credito vantato dalla parte attrice”.
Difatti, sostiene il Giudice di prime cure che, sebbene sia emersa la certezza dell'esecuzione dei lavori di cui alla nota allegata dall'appellata, ad eccezione del doppio cambio di elica sull'imbarcazione Calamar jet-lag che resta dubbio – avendo l'appellato già nel precedente grado di giudizio espressamente dichiarato di aver autorizzato la Parte_1 alla sostituzione dell'unica elica dell'imbarcazione con altra usata, (che per car costruttive ha un solo motore ed una sola elica, cfr. all. 7 fascicolo di primo grado convenuto, estratto del registro delle imbarcazioni da diporto), lavoro per il quale l' CP_1 si è sempre dichiarato disponibile a pagare, come risulta da note del 6.07.201 18.11.2011 prodotte in atti, sostenendo esso che la richiesta di pagarne due, aventi lo stesso codice materiale (n.6R4-45979-A0-00), fosse indicativo del comportamento della società attrice nella vicenda sottesa - forti incertezze permangono su chi abbia effettivamente commissionato i lavori sull'imbarcazione Cranchi Smeraldo 36 in quanto nessuno dei testimoni ha fatto riferimento al convenuto.
A tal proposito, esaminando le dichiarazioni rese dai testi nel corso del giudizio di primo grado è possibile confermare quanto ritenuto dal primo decidente.
In particolare, il teste – all'epoca dei fatti dipendente della -, escusso Tes_1 Parte_1 sia con riguardo ai l e sarebbero stati eseguiti sull'imba enominata Calamar jet-lag che su quella denominata Cranchi Smeraldo 36, pur confermando l'effettuazione di tali lavori, in quanto da lui stesso eseguiti, chiarisce che gli stessi siano stati commissionati dal titolare della (cfr. pag.
6-7 verbale del Controparte_4
5 18.12.2015 in atti). Ed ancora, per quanto concerne la doppia sostituzione dell'elica, il teste riferisce di non ricordare il giorno in cui ha provveduto alla sostituzione delle stesse e che sull'imbarcazione Calamar jat-lag vi fosse sempre stato un solo motore (Yamaha f300) e
“quindi che l'elica è sempre stata una sola” (cfr. pag. 8 verbale del 18.12.2015).
Nello stesso senso anche le dichiarazioni del teste all'epoca vicino di barca Tes_2 dell'appellato, il quale, oltre a confermare i problemi all'elica dell'imbarcazione CP_2 jet-lag e la conseguente sostituzione (in particolare pag. 2 verbale del 18.12.2015 “ imbarcazione non riusciva a planare in quanto vi erano dei problemi all'elica” e pag. 3 “preciso che l'imbarcazione del convenuto aveva un solo motore, mi ricordo che nell'occasione non avendo trovato un'elica nuova si è sopperito con la sostituzione di un'elica comunque usata”), specificava che “in ogni caso sempre e comunque il riferimento del dott. è stato sempre il dott. Posso dire sul CP_1 Controparte_5 punto che per tutti i lavori era incaricato ”. Controparte_5
Il teste – all'epoca legale rappresentante p.t. della Compagnia delle Eolie s.r.l., CP_5 presso cui le imbarcazioni venivano ricoverate per l'inverno - nulla sapendo dei lavori effettuati sull'imbarcazione Calamar jet-lag, ha confermato l'effettuazione di lavori da parte della sull'imbarcazione denominata Cranchi Smeraldo 36, pur non Parte_1 ricordando importo, ed ha altresì specificato che parte dei lavori li avesse commissionati lui direttamente non sapendo se l'appellato ne fosse a conoscenza (cfr. pag. 4 verbale udienza del 17.12.2013 “dei lavori li ho commissionati direttamente io e non so se il Notaio era a conoscenza di tutti questi lavori. Materialmente il notaio non era presente agli interventi tecnici”).
Ancora, per quanto concerne la testimonianza di , figlio di Testimone_3 CP_4 pare appena il caso di precisare, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante che insiste nel volere attribuire valore alla dichiarazione resa dal teste nel corso del giudizio di primo grado - secondo cui l' era a conoscenza dei lavori in quanto il teste stesso CP_1 aveva assistito ad una telef ra il padre e l'appellato in cui quest'ultimo veniva informato dei lavori svolti sul Cranchi Smeraldo 36 – che non può non considerarsi, quantomeno sotto il profilo della sua attendibilità, la qualifica soggettiva dello stesso, figlio di ed interessato alla gestione della , come dimostrato dalla firma CP_4 Parte_1
q itore” nella proposta di acquist .2008 stipulata con l' , CP_1 nonché dalla carica di amministratore unico della società suddetta assunta in data 5.02.2021 - pur successivamente cessata in favore del di lui padre (cfr. visura CP_4 storica C.C.I.A.A. di Messina, all.5 appellato) – e dalle dichiarazi imoni (cfr. verbali del 17.12.3013 e del 18.12.2015).
Da tali risultanze probatorie non è stato possibile desumere, né in primo grado né nel presente, che l'appellato abbia autorizzato la ad effettuare i lavori da essa Parte_1 indicati nella nota allegata agli atti né sull' ne Cranchi Smeraldo 36 né sull'imbarcazione Calamar jet-lag, ad eccezione, tuttavia, della sostituzione dell'elica dell'imbarcazione Calamar jet-lag con una usata, lavoro non contestato dall'appellato che, anzi, ribadisce in questa sede di giudizio, essere disponibile a pagare.
L'appellato, peraltro, circa i lavori che la sostiene aver eseguito Parte_1 sull'imbarcazione Cranchi Smeraldo 36 chiarisce ch i cui fosse effettivamente a 6 conoscenza non corrispondevano con quelli contenuti nella nota prodotta in primo grado dalla società.
Più nel dettaglio, chiarisce che nella proposta d'acquisto del 18.11.2008 erano previsti sull'imbarcazione Cranchi Smeraldo 36 “lavori da eseguire: nota entro il 30 Controparte_5 febbraio 2009”, lavori – sostiene l' – notiziati in occasione omunque CP_1 da eseguirsi, a spese della entro il 20.02.2009, laddove la consegna Parte_1 dell'imbarcazione all'appellato per il 30.05.2009.
Ancora, evidenzia l'appellato, che in data 30.11.2008 – cioè, dopo la firma della proposta di acquisto del 18.11.2008 – egli stesso chiedeva al di elaborare un altro CP_5 preventivo avente ad oggetto “altri lavori” rispetto a quelli succitati, riguardanti la sistemazione del Cranchi Smeraldo 36 (cfr. all.4 fascicolo di primo grado convenuto) e che, presa visione del preventivo, di detti altri lavori l' ne commissionava una parte, CP_1
i quali venivano effettuati e pagati al , come sia dalla ricevuta fiscale n.72- CP_5
08 dell'11.12.2008 per € 4.800,00 (cfr. all.5 fascicolo di primo grado convenuto) che dalle dichiarazioni rese dallo stesso teste (cfr. verbale del 17.12.2013).
Per cui, sostiene l'appellato, che essendo stato il incaricato di provvedere alla CP_5 manutenzione del Cranchi Smeraldo 36 – circosta confermata dal , cfr. CP_5 verbale del 17.12.2013 -, è da escludere che la nota allegata dalla e posta alla Parte_1 base della sua pretesa - riportante come date di effettuazion i quelle del 15.10.2009, 11.03.2010 e del 20.04.2010, e dunque successive alla data in cui è avvenuta la consegna dell'imbarcazione, datata 30.05.2009 – faccia riferimento ai lavori notiziati in fase di trattative o agli altri “lavori ulteriori” effettivamente commissionati e pagati dall'appellato al . CP_5
L'appellato, peraltro, evidenzia che mai la abbia a lui inviato la nota prodotta Parte_1 in primo grado relativa ai lavori effett barcazioni, e che la missiva del 28.12.2010 – cfr. all.6 fascicolo di primo grado – sia stata inviata solo dopo che l' CP_1 aveva deciso di vendere il Cranchi Smeraldo 36 a terzi, non esercitando così il di opzione presso la di restituire l'imbarcazione al controvalore di permuta di € Parte_1
130.000,00 a front ova imbarcazione.
In particolare, l'appellato esaminando l'ordine e i riferimenti temporali descritti nella nota allegata dalla società appellante – premettendo che tale documento fosse privo di qualsiasi riscontro documentale -, ha espressamente contestato (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado):
- Quanto alla voce “manutenzione sig. 06/09/2008”, l'elencazione di CP_2 CP_1 lavori per € 3.489,00 in particolar nd i fosse un errore di duplicazione della voce “elica”, sia perché riportato ad un valore nuovo e comunque non corrispondente al listino;
sostenendo inoltre che non fosse mai stato eseguito alcun lavaggio a carena, né movimentazione e taccatura.
- Quanto alla voce Cranchi Smeraldo 36 sig. “rimessaggio invernale 15/10/2009”, CP_1 che nessun lavoro di quelli descritti fosse ai richiesto, giammai autorizzato dall' , e che, peraltro, la manutenzione relativa al rimessaggio invernale era CP_1
7 affidata al , presso il cantiere “Compagnia delle Eolie s.r.l.” dove CP_5
l'imbarcazione veniva ricoverata per l'inverno.
- Quanto alla voce Cranchi Smeraldo 36 sig. “manutenzione eseguita il CP_1
11/03/2010”, che la manutenzione relativa al ri gio invernale era affidata anche per detto periodo al , presso il suo cantiere, dove l'imbarcazione è CP_5 stata ricoverata anche per l'inverno 2010, come dimostrato dal pagamento risultante dalla ricevuta fiscale n.23-10 del 27.07.2010 (all.8).
- Quanto alla voce Cranchi Smeraldo 36 sig. “intervento manutenzione straordinaria CP_1 su Cranchi 36 sig. il 20/04/2010”, che sione di una uscita per il controllo CP_1 dell'imbarcazione, essendosi verificata un'anomalia del motore, si era reso necessario far eseguire un intervento di manutenzione, e che comunque la natura e la tipologia di intervento prestato era stata affidata sempre al , non avendo CP_5 mai richiesto o autorizzato l' lavori sull'imbarcazione C a . CP_1 Parte_1
Ebbene, allo stato degli atti, non risulta esserci prova di ordine alcuno da parte dell'appellato in merito ai lavori per cui è causa (ad eccezione della sostituzione dell'elica sull'imbarcazione Calamar jet-lag), e non avendo la neppure esibito il titolo Parte_1 posto a fondamento del suo credito non risulta cont a motivazione del primo decidente che - facendo buon governo delle norme codicistiche che disciplinano l'onere della prova - pur avendo considerato raggiunta la prova dell'esecuzione dei lavori di cui alla nota allegata, ha rigettato la domanda della società attrice.
Il Tribunale, di fatto, invocando il principio sancito dal legislatore ex art. 2697 c.c., secondo cui è sempre l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese, evidenzia come tale regola generale di carattere giudiziale incontri una differente elaborazione nell'art. 1218 c.c., in forza del quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533).
Per cui, costituendo la responsabilità contrattuale un modello improntato al favor creditoris, al creditore è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la sua pretesa e il danno conseguenza che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art. 1223 c.c.
Ebbene, alla luce dei superiori principi, mancando la prova, da parte dell'appellante, di una valida fonte della propria pretesa creditoria, non può dirsi assolto l'onere della prova su di essa incombente. Difatti, gli esiti delle prove orali esperite unitamente alla nota allegata dalla società appellante rimasta priva di riscontro documentale, non hanno consentito di raggiungere la certezza che i lavori, specie con riferimento all'imbarcazione Cranchi Smeraldo 36, siano effettivamente stati autorizzati ed eseguiti su richiesta dell'appellato.
8 Infine, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - che oltre a ritenere contraddittorio ed errato anche il mancato utilizzo da parte del primo decidente della C.T.U. ne contesta le risultanze sostenendo di non poter condividere il metodo adottato dal consulente nel redigere l'elaborato peritale, essendo questo “parzialmente nullo, comunque, parzialmente inutilizzabile ai fini della decisione”, non avendo il perito risposto a tutti i quesiti posti dal giudice -, non si ritiene affatto contraddittoria la scelta del Tribunale di non utilizzare la C.T.U. espletata, mancando, alla luce di quanto esposto, la prova sulla fonte contrattuale del credito vantato.
In sostanza, difettando la prova in ordine all'an della pretesa correttamente il primo decidente ha ritenuto non confacente procedere all'accertamento del quantum, fermo restando che il perito, Ing. , a fronte del quesito rivolto dal primo Giudice Per_1
(“Accertare la conformità o meno lle singole voci (pezzi di ricambio e manodopera) contenute nella nota allegata alla memoria 183 co IV n.2 c.p.c. di parte attrice, depositata il 29/09/2012, con quelli ufficiali in vigore all'epoca dei fatti, indicati nella nota e di porre in essere il tentativo di bonario componimento”), ha, con estrema chiarezza, adempiuto al mandato conferitogli, evidenziando, peraltro, una discrepanza tra la somma richiesta dalla società appellata a titolo di credito (pari ad € 13.552,75) e quella accertata in sede di consulenza (pari ad € 5,754,94), “riconducibile alla mancanza della documentazione che sancisce dal punto di vista tecnico/economico il corrispettivo ipotizzato/preventivato al cliente (convenuto), accettato dallo stesso, e che quindi avrebbe dovuto corrispondere per le opere dichiarate dall'attore realizzate sulle imbarcazioni”.
§
L'appello va, dunque, parzialmente accolto in ragione di quanto esposto.
Ne consegue, che fermo restando il rigetto delle ulteriori domande dell'appellante, in ordine all'intervento di sostituzione dell'elica sull'imbarcazione Calamar jet-lag con altra usata ad opera della società circostanza non contestata ed ammessa Parte_1 dall'appellato, il quale ha manifestato la sua disponibilità a pagare quanto dovuto,
è tenuto al pagamento in favore della Controparte_1 [...] la somma di € 600,00, così come dallo stesso Controparte_6
l valore a nuovo di un'elica determinato dal C.T.U. in € 1.119,16, apparendo tale importo – a fronte della mancata prova della parte onerata in ordine al fatto che tale elica fosse nuova invece che usata- equamente determinato in ragione di quanto sopra esposto. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§
Ciò chiarito, rilevato che l'appello viene rigettato quasi integralmente, fatto salvo il riconoscimento del debito della controparte nella limitata misura di cui si è detto, tenuto conto del comportamento processuale dell'appellato, che sin dal giudizio di primo grado ha ammesso di essere debitore della società appellante sia pure limitatamente all'opera di sostituzione dell'elica sull'imbarcazione Calamar jet-lag, appare equo e conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, così come mantenere
9 ferma la compensazione delle spese di lite già disposta dal Tribunale in prime cure;
ciò in ossequio al dettato dell'art. 92 c.p.c. nella versione antecedente all'ultima modifica ad opera del D.L. n.132/2014 – convertito, con modificazioni, dalla L.162/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la senten cata l'1.04.2022, CP_1 ellona P.G. nell'ambito del giudizio n. 15873/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore della società Controparte_1
della s , per le ragioni indicate in parte motiva, Parte_1 ali dalla domanda al soddisfo e rigetta nel resto, ferme restando le statuizioni sulle spese contenute nella sentenza impugnata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di questo grado;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13.05 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Dott.ssa Anna Adamo Consigliere Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 735/2022 R.G., vertente
T R A (c.f.: ), in persona dell'amm.re unico p.t. Parte_1 P.IVA_1 zzo ( ueviole n.27, rappresentata e difesa, Parte_2 unitamente e disgiuntamente, giusto mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Coppolino e dall'Avv. Davide Coppolino, elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti n.167 (Studio Carrozza), presso il recapito professionale dell'Avv. Salvatore Coppolino;
-Appellante-
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), ed Controparte_1 C.F._1 alita San Francesco, elettivamente domi Via Giacomo Medici 15 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Ruvolo (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 402/2022, dell'1.04.2022, depositata in cancelleria il 4.04.2022, non notificata, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., in materia di vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: come da atto di citazione in appello “1. - In via processuale, vengono riproposte tutte le prove già dedotte nel procedimento di primo grado, i testi indicati, da intendersi qui integralmente trascritte. 2.- Nel merito, ritenere e dichiarare fondati i motivi esposti con il presente gravame ed accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 402/2022 R.G. n. 15873/11 Tribunale di Barcellona P.G. del 04/04/22, non notificata, per tutti i motivi in narrativa e, di
1 conseguenza, condannare il Sig. al pagamento della somma di €. 13.552,75, di cui euro Controparte_1
10.063,75 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulla imbarcazione di proprietà del convenuto ed euro 3.489,00 per i lavori di manutenzione ordinaria Controparte_2
e straordinari prietà del convenuto Smeraldo Controparte_3
36 di mt 10,92, in favore della società già la ditt Parte_1 Controparte_4
3.- In via subordinata, condannare il signor al pagamento in favore della società
[...] Controparte_1
già la ditta individuale della somma di euro 5754,94 per Parte_1 Controparte_4
sulla imbarcazione di e sulla Controparte_2 imbarcazione di proprietà del convenuto sì come Controparte_3 accertati dal CTU nell'elaborato peritale. 4.- Condannare il signor al pagamento delle Controparte_1 spese e compensi del doppio grado dei giudizi. 5.- Emettere ogni altra uenziale alle difese svolte anche se dovesse mancare richiesta o conclusione specifica. 6.- In via istruttoria, se ritenuto utile e conducente, disporre la rinnovazione della CTU con i quesiti disposti dal giudice con l'ordinanza del 28/04/2017 tenuto conto delle eccezioni e deduzioni formulata dall'attore negli atti e verbali di causa che, per brevità, qui debbono essere intesi trascritti”. Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta “1) Rigettare l'atto di appello incardinato dalla destituito di fondamento in fatto ed in diritto, e Parte_1 conseguentemente ri nna dell'Appellato Dott. al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 13.552,75, nonché la richiesta di condanna al pagame a subordinata per il valore di € 5.754,94. 2) Per l'effetto e conseguentemente confermare la Sentenza oggetto di gravame. 3) Rigettare le richieste articolate in via istruttoria di rinnovazione della CTU, tenuto conto che le eccezioni ex adverso formulate sono destituite di fondamento. 4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 7.12.2011, la società – già Parte_1 [...]
– conveniva in Parte_3 Controparte_1 mande: A- Accogliere la domanda e, conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento della somma di
€. 13.552,75, in favore dell'istante, per le causali descritte in narrativa;
B- Condannare il convenuto al pagamento degli interessi legali, dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo;
C- Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Specificava la società attrice che il convenuto, , era suo debitore per la Controparte_1 somma complessiva di €. 13.552,75. Sosteneva, in particolare, che detto credito derivava:
- Quanto ad € 3.489,00 per prestazioni relative a lavori di manutenzione e montaggio ricambi sull'imbarcazione Jat-lag; CP_2
- Quanto ad € 10.063,00 stazioni relative a lavori di manutenzione e montaggio ricambi su imbarcazione Cranchi Smeraldo 36 di mt 10,92.
La società attrice, producendo in giudizio due raccomandate (datate 24.12.2010 e 7.02.2011) – rimaste prive di riscontro – con cui aveva chiesto al debitore di adempiere
2 alla propria obbligazione, riteneva sussistessero le condizioni di fatto e gli elementi di diritto per pretendere il suddetto pagamento da parte del convenuto. Con comparsa depositata in data 13.03.2012, si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale, dopo aver contestato le deduzioni e domande formulate d e, sosteneva di non aver mai autorizzato i lavori a giustificazione della pretesa avversaria e concludeva chiedendo il rigetto delle relative domande.
Istruita la causa mediante prove per testi e C.T.U., con la sentenza n.402/2022, il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciandosi in merito al giudizio iscritto al n. 15873/2011 R.G., così provvedeva:
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Compensa le spese fra le parti;
3. Sulle spese di CTU richiama quanto motivato.
§
Con atto di citazione in appello del 27.10.2022, notificato l'1.11.2022, la società Parte_1
impugnava la citata sentenza n.402/2022 in virtù di un unico motivo che v
[...] sto nel prosieguo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 contestava tutte le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto d nferma dell'impugnata sentenza.
La Corte, all'udienza del 5.05.2023, rilevato il provvedimento del Presidente della Corte del 4.05.2023 che autorizzava l'astensione del Consigliere relatore, rinviava la causa alla data del 6.10.2023 per essere decisa da collegio diversamente costituito.
Alla predetta udienza, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), la Corte, rilevato il deposito di note scritte di entrambe le parti, non ritenendo sussistenti i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla data del 13.05.2024.
A tale data, la Corte, rilevato il deposito di note scritte di trattazione di entrambe le parti contenenti la precisazione delle conclusioni, rinviava la causa per i medesimi incombenti (precisazione delle conclusioni) - stante il carico di ruolo del consigliere designato – alla data del 28.10.2024.
La Corte, a tale udienza, disponeva l'assunzione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di doglianza, l'appellante lamenta la contraddittorietà e conseguente erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, eccependo, in 3 particolare, come il primo decidente abbia fatto “malgoverno” delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado.
A suo dire, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale – secondo cui “è emersa la certezza dell'esecuzione dei lavori di cui alla nota allegata, ad eccezione del doppio cambio di elica che sembra dubbio;
mentre forti incertezze residuano su chi ha effettivamente commissionato i lavori sull'imbarcazione Cranchi in quanto nessuno dei testimoni ha fatto riferimento al convenuto” - dalle risultanze istruttorie (in particolare, prove per testi) e dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. nota allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice), non vi sarebbero dubbi sul fatto che la società abbia eseguito numerosi interventi di Parte_1 manutenzione sia sull'imbarcazione denominata Calamar Jat-lag (inclusa la doppia sostituzione dell'elica) sia sull'imbarcazione denominata Cranchi Smeraldo 36, e che tali lavori siano stati commissionati dall'appellato, , sia direttamente che Controparte_1 tramite il terzo, sig. (legale ra della Compagnia delle Controparte_5
Eolie s.r.l.), responsabile del deposito dove venivano custodite le imbarcazioni durante il periodo invernale.
Sostiene, dunque, la società appellante che il primo decidente, a fronte di tali elementi, avrebbe dovuto ritenere fondate le domande formulate con conseguente loro integrale accoglimento.
Inoltre, l'appellante, oltre a ritenere contraddittorio ed errato anche il mancato utilizzo da parte del primo decidente della C.T.U. - richiesta da parte attrice e ammessa nel giudizio - ne contesta le risultanze sostenendo di non poter condividere il metodo adottato dal consulente – Ing. – nel redigere l'elaborato peritale, essendo questo Per_1
“parzialmente nullo, co ialmente inutilizzabile ai fini della decisione”, non avendo il perito risposto a tutti i quesiti posti dal giudice.
Da ultimo, la società appellante, si duole della compensazione delle spese di lite statuita dal Tribunale, ritenendo che le stesse dovessero essere poste a carico del convenuto in ragione del principio di soccombenza, così come gli importi dovuti a titolo di onorario al C.T.U.
§
Ciò chiarito, l'appello appare meritevole di accoglimento nei limitati termini di cui si dirà, per le ragioni di seguito evidenziate.
Prima di entrare nel merito della questione, appare anzitutto necessario procedere ad una ricostruzione dei fatti al fine di comprendere i rapporti dai quali trae origine la vicenda processuale.
È pacifico che in data 18.11.2008 l'appellato abbia stipulato con la una “proposta Parte_1 di acquisto” (all.2 fascicolo di primo grado convenuto) avente ad mbarcazione usata denominata GRETA II modello Cranchi Smeraldo 36, il cui prezzo veniva fissato in
€ 130.000,00 da corrispondere: quanto ad € 80.000,00 con versamento in denaro e quanto
4 ad € 50.000,00 quale valore di permuta dell'imbarcazione Calamar Jet-lag di cui l' CP_1 disponeva e che sarebbe stata ceduta in proprietà alla – come successivamente Parte_1 avvenuto a conclusione del rapporto con atto del 24. r. all.3 fascicolo di primo grado del convenuto).
La suddetta proposta di acquisto prevedeva la possibilità per l'appellato di avvalersi del diritto d'opzione, da esercitarsi entro il 30.10.2009 (successivamente prorogato di un anno a detta dell'appellato e non oggetto di contestazione da parte dell'appellante), che si riporta testualmente “in caso di permuta entro il 30.10.2009 l'imbarcazione (Cranchi Smeraldo 36) verrà valutata lo stesso importo del contratto tender marvel + yamaha f 2,5 compreso”.
Ancora, nella proposta di acquisto, risultava presente un'ulteriore voce rubricata “lavori da eseguire” sull'imbarcazione Cranchi Smeraldo 36 cui si accompagna la seguente dicitura
“nota entro 20 febbraio 2009”, nonché la voce “consegna e trasporto” prevista Controparte_5 per il
Orbene, circa i lavori che sarebbero stati effettuati su entrambe le imbarcazioni (Calamar jet-lag e Cranchi Smeraldo 36) da parte della , il primo decidente, dando atto Parte_1 delle dichiarazioni rese dai testi , ha così statuito “giova sul punto Tes_1 Tes_2 CP_5 rilevare che in nessuna delle circost stati interrogati i testimoni hanno affermato riferimenti temporali utili a collegare i fatti oggetto di prova alle vicende contrattuali intercorse fra le parti di causa che comunque restano escluse dalla vicenda processuale in esame il cui oggetto resta l'accertamento del credito vantato dalla parte attrice”.
Difatti, sostiene il Giudice di prime cure che, sebbene sia emersa la certezza dell'esecuzione dei lavori di cui alla nota allegata dall'appellata, ad eccezione del doppio cambio di elica sull'imbarcazione Calamar jet-lag che resta dubbio – avendo l'appellato già nel precedente grado di giudizio espressamente dichiarato di aver autorizzato la Parte_1 alla sostituzione dell'unica elica dell'imbarcazione con altra usata, (che per car costruttive ha un solo motore ed una sola elica, cfr. all. 7 fascicolo di primo grado convenuto, estratto del registro delle imbarcazioni da diporto), lavoro per il quale l' CP_1 si è sempre dichiarato disponibile a pagare, come risulta da note del 6.07.201 18.11.2011 prodotte in atti, sostenendo esso che la richiesta di pagarne due, aventi lo stesso codice materiale (n.6R4-45979-A0-00), fosse indicativo del comportamento della società attrice nella vicenda sottesa - forti incertezze permangono su chi abbia effettivamente commissionato i lavori sull'imbarcazione Cranchi Smeraldo 36 in quanto nessuno dei testimoni ha fatto riferimento al convenuto.
A tal proposito, esaminando le dichiarazioni rese dai testi nel corso del giudizio di primo grado è possibile confermare quanto ritenuto dal primo decidente.
In particolare, il teste – all'epoca dei fatti dipendente della -, escusso Tes_1 Parte_1 sia con riguardo ai l e sarebbero stati eseguiti sull'imba enominata Calamar jet-lag che su quella denominata Cranchi Smeraldo 36, pur confermando l'effettuazione di tali lavori, in quanto da lui stesso eseguiti, chiarisce che gli stessi siano stati commissionati dal titolare della (cfr. pag.
6-7 verbale del Controparte_4
5 18.12.2015 in atti). Ed ancora, per quanto concerne la doppia sostituzione dell'elica, il teste riferisce di non ricordare il giorno in cui ha provveduto alla sostituzione delle stesse e che sull'imbarcazione Calamar jat-lag vi fosse sempre stato un solo motore (Yamaha f300) e
“quindi che l'elica è sempre stata una sola” (cfr. pag. 8 verbale del 18.12.2015).
Nello stesso senso anche le dichiarazioni del teste all'epoca vicino di barca Tes_2 dell'appellato, il quale, oltre a confermare i problemi all'elica dell'imbarcazione CP_2 jet-lag e la conseguente sostituzione (in particolare pag. 2 verbale del 18.12.2015 “ imbarcazione non riusciva a planare in quanto vi erano dei problemi all'elica” e pag. 3 “preciso che l'imbarcazione del convenuto aveva un solo motore, mi ricordo che nell'occasione non avendo trovato un'elica nuova si è sopperito con la sostituzione di un'elica comunque usata”), specificava che “in ogni caso sempre e comunque il riferimento del dott. è stato sempre il dott. Posso dire sul CP_1 Controparte_5 punto che per tutti i lavori era incaricato ”. Controparte_5
Il teste – all'epoca legale rappresentante p.t. della Compagnia delle Eolie s.r.l., CP_5 presso cui le imbarcazioni venivano ricoverate per l'inverno - nulla sapendo dei lavori effettuati sull'imbarcazione Calamar jet-lag, ha confermato l'effettuazione di lavori da parte della sull'imbarcazione denominata Cranchi Smeraldo 36, pur non Parte_1 ricordando importo, ed ha altresì specificato che parte dei lavori li avesse commissionati lui direttamente non sapendo se l'appellato ne fosse a conoscenza (cfr. pag. 4 verbale udienza del 17.12.2013 “dei lavori li ho commissionati direttamente io e non so se il Notaio era a conoscenza di tutti questi lavori. Materialmente il notaio non era presente agli interventi tecnici”).
Ancora, per quanto concerne la testimonianza di , figlio di Testimone_3 CP_4 pare appena il caso di precisare, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante che insiste nel volere attribuire valore alla dichiarazione resa dal teste nel corso del giudizio di primo grado - secondo cui l' era a conoscenza dei lavori in quanto il teste stesso CP_1 aveva assistito ad una telef ra il padre e l'appellato in cui quest'ultimo veniva informato dei lavori svolti sul Cranchi Smeraldo 36 – che non può non considerarsi, quantomeno sotto il profilo della sua attendibilità, la qualifica soggettiva dello stesso, figlio di ed interessato alla gestione della , come dimostrato dalla firma CP_4 Parte_1
q itore” nella proposta di acquist .2008 stipulata con l' , CP_1 nonché dalla carica di amministratore unico della società suddetta assunta in data 5.02.2021 - pur successivamente cessata in favore del di lui padre (cfr. visura CP_4 storica C.C.I.A.A. di Messina, all.5 appellato) – e dalle dichiarazi imoni (cfr. verbali del 17.12.3013 e del 18.12.2015).
Da tali risultanze probatorie non è stato possibile desumere, né in primo grado né nel presente, che l'appellato abbia autorizzato la ad effettuare i lavori da essa Parte_1 indicati nella nota allegata agli atti né sull' ne Cranchi Smeraldo 36 né sull'imbarcazione Calamar jet-lag, ad eccezione, tuttavia, della sostituzione dell'elica dell'imbarcazione Calamar jet-lag con una usata, lavoro non contestato dall'appellato che, anzi, ribadisce in questa sede di giudizio, essere disponibile a pagare.
L'appellato, peraltro, circa i lavori che la sostiene aver eseguito Parte_1 sull'imbarcazione Cranchi Smeraldo 36 chiarisce ch i cui fosse effettivamente a 6 conoscenza non corrispondevano con quelli contenuti nella nota prodotta in primo grado dalla società.
Più nel dettaglio, chiarisce che nella proposta d'acquisto del 18.11.2008 erano previsti sull'imbarcazione Cranchi Smeraldo 36 “lavori da eseguire: nota entro il 30 Controparte_5 febbraio 2009”, lavori – sostiene l' – notiziati in occasione omunque CP_1 da eseguirsi, a spese della entro il 20.02.2009, laddove la consegna Parte_1 dell'imbarcazione all'appellato per il 30.05.2009.
Ancora, evidenzia l'appellato, che in data 30.11.2008 – cioè, dopo la firma della proposta di acquisto del 18.11.2008 – egli stesso chiedeva al di elaborare un altro CP_5 preventivo avente ad oggetto “altri lavori” rispetto a quelli succitati, riguardanti la sistemazione del Cranchi Smeraldo 36 (cfr. all.4 fascicolo di primo grado convenuto) e che, presa visione del preventivo, di detti altri lavori l' ne commissionava una parte, CP_1
i quali venivano effettuati e pagati al , come sia dalla ricevuta fiscale n.72- CP_5
08 dell'11.12.2008 per € 4.800,00 (cfr. all.5 fascicolo di primo grado convenuto) che dalle dichiarazioni rese dallo stesso teste (cfr. verbale del 17.12.2013).
Per cui, sostiene l'appellato, che essendo stato il incaricato di provvedere alla CP_5 manutenzione del Cranchi Smeraldo 36 – circosta confermata dal , cfr. CP_5 verbale del 17.12.2013 -, è da escludere che la nota allegata dalla e posta alla Parte_1 base della sua pretesa - riportante come date di effettuazion i quelle del 15.10.2009, 11.03.2010 e del 20.04.2010, e dunque successive alla data in cui è avvenuta la consegna dell'imbarcazione, datata 30.05.2009 – faccia riferimento ai lavori notiziati in fase di trattative o agli altri “lavori ulteriori” effettivamente commissionati e pagati dall'appellato al . CP_5
L'appellato, peraltro, evidenzia che mai la abbia a lui inviato la nota prodotta Parte_1 in primo grado relativa ai lavori effett barcazioni, e che la missiva del 28.12.2010 – cfr. all.6 fascicolo di primo grado – sia stata inviata solo dopo che l' CP_1 aveva deciso di vendere il Cranchi Smeraldo 36 a terzi, non esercitando così il di opzione presso la di restituire l'imbarcazione al controvalore di permuta di € Parte_1
130.000,00 a front ova imbarcazione.
In particolare, l'appellato esaminando l'ordine e i riferimenti temporali descritti nella nota allegata dalla società appellante – premettendo che tale documento fosse privo di qualsiasi riscontro documentale -, ha espressamente contestato (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado):
- Quanto alla voce “manutenzione sig. 06/09/2008”, l'elencazione di CP_2 CP_1 lavori per € 3.489,00 in particolar nd i fosse un errore di duplicazione della voce “elica”, sia perché riportato ad un valore nuovo e comunque non corrispondente al listino;
sostenendo inoltre che non fosse mai stato eseguito alcun lavaggio a carena, né movimentazione e taccatura.
- Quanto alla voce Cranchi Smeraldo 36 sig. “rimessaggio invernale 15/10/2009”, CP_1 che nessun lavoro di quelli descritti fosse ai richiesto, giammai autorizzato dall' , e che, peraltro, la manutenzione relativa al rimessaggio invernale era CP_1
7 affidata al , presso il cantiere “Compagnia delle Eolie s.r.l.” dove CP_5
l'imbarcazione veniva ricoverata per l'inverno.
- Quanto alla voce Cranchi Smeraldo 36 sig. “manutenzione eseguita il CP_1
11/03/2010”, che la manutenzione relativa al ri gio invernale era affidata anche per detto periodo al , presso il suo cantiere, dove l'imbarcazione è CP_5 stata ricoverata anche per l'inverno 2010, come dimostrato dal pagamento risultante dalla ricevuta fiscale n.23-10 del 27.07.2010 (all.8).
- Quanto alla voce Cranchi Smeraldo 36 sig. “intervento manutenzione straordinaria CP_1 su Cranchi 36 sig. il 20/04/2010”, che sione di una uscita per il controllo CP_1 dell'imbarcazione, essendosi verificata un'anomalia del motore, si era reso necessario far eseguire un intervento di manutenzione, e che comunque la natura e la tipologia di intervento prestato era stata affidata sempre al , non avendo CP_5 mai richiesto o autorizzato l' lavori sull'imbarcazione C a . CP_1 Parte_1
Ebbene, allo stato degli atti, non risulta esserci prova di ordine alcuno da parte dell'appellato in merito ai lavori per cui è causa (ad eccezione della sostituzione dell'elica sull'imbarcazione Calamar jet-lag), e non avendo la neppure esibito il titolo Parte_1 posto a fondamento del suo credito non risulta cont a motivazione del primo decidente che - facendo buon governo delle norme codicistiche che disciplinano l'onere della prova - pur avendo considerato raggiunta la prova dell'esecuzione dei lavori di cui alla nota allegata, ha rigettato la domanda della società attrice.
Il Tribunale, di fatto, invocando il principio sancito dal legislatore ex art. 2697 c.c., secondo cui è sempre l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese, evidenzia come tale regola generale di carattere giudiziale incontri una differente elaborazione nell'art. 1218 c.c., in forza del quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533).
Per cui, costituendo la responsabilità contrattuale un modello improntato al favor creditoris, al creditore è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la sua pretesa e il danno conseguenza che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art. 1223 c.c.
Ebbene, alla luce dei superiori principi, mancando la prova, da parte dell'appellante, di una valida fonte della propria pretesa creditoria, non può dirsi assolto l'onere della prova su di essa incombente. Difatti, gli esiti delle prove orali esperite unitamente alla nota allegata dalla società appellante rimasta priva di riscontro documentale, non hanno consentito di raggiungere la certezza che i lavori, specie con riferimento all'imbarcazione Cranchi Smeraldo 36, siano effettivamente stati autorizzati ed eseguiti su richiesta dell'appellato.
8 Infine, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - che oltre a ritenere contraddittorio ed errato anche il mancato utilizzo da parte del primo decidente della C.T.U. ne contesta le risultanze sostenendo di non poter condividere il metodo adottato dal consulente nel redigere l'elaborato peritale, essendo questo “parzialmente nullo, comunque, parzialmente inutilizzabile ai fini della decisione”, non avendo il perito risposto a tutti i quesiti posti dal giudice -, non si ritiene affatto contraddittoria la scelta del Tribunale di non utilizzare la C.T.U. espletata, mancando, alla luce di quanto esposto, la prova sulla fonte contrattuale del credito vantato.
In sostanza, difettando la prova in ordine all'an della pretesa correttamente il primo decidente ha ritenuto non confacente procedere all'accertamento del quantum, fermo restando che il perito, Ing. , a fronte del quesito rivolto dal primo Giudice Per_1
(“Accertare la conformità o meno lle singole voci (pezzi di ricambio e manodopera) contenute nella nota allegata alla memoria 183 co IV n.2 c.p.c. di parte attrice, depositata il 29/09/2012, con quelli ufficiali in vigore all'epoca dei fatti, indicati nella nota e di porre in essere il tentativo di bonario componimento”), ha, con estrema chiarezza, adempiuto al mandato conferitogli, evidenziando, peraltro, una discrepanza tra la somma richiesta dalla società appellata a titolo di credito (pari ad € 13.552,75) e quella accertata in sede di consulenza (pari ad € 5,754,94), “riconducibile alla mancanza della documentazione che sancisce dal punto di vista tecnico/economico il corrispettivo ipotizzato/preventivato al cliente (convenuto), accettato dallo stesso, e che quindi avrebbe dovuto corrispondere per le opere dichiarate dall'attore realizzate sulle imbarcazioni”.
§
L'appello va, dunque, parzialmente accolto in ragione di quanto esposto.
Ne consegue, che fermo restando il rigetto delle ulteriori domande dell'appellante, in ordine all'intervento di sostituzione dell'elica sull'imbarcazione Calamar jet-lag con altra usata ad opera della società circostanza non contestata ed ammessa Parte_1 dall'appellato, il quale ha manifestato la sua disponibilità a pagare quanto dovuto,
è tenuto al pagamento in favore della Controparte_1 [...] la somma di € 600,00, così come dallo stesso Controparte_6
l valore a nuovo di un'elica determinato dal C.T.U. in € 1.119,16, apparendo tale importo – a fronte della mancata prova della parte onerata in ordine al fatto che tale elica fosse nuova invece che usata- equamente determinato in ragione di quanto sopra esposto. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§
Ciò chiarito, rilevato che l'appello viene rigettato quasi integralmente, fatto salvo il riconoscimento del debito della controparte nella limitata misura di cui si è detto, tenuto conto del comportamento processuale dell'appellato, che sin dal giudizio di primo grado ha ammesso di essere debitore della società appellante sia pure limitatamente all'opera di sostituzione dell'elica sull'imbarcazione Calamar jet-lag, appare equo e conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, così come mantenere
9 ferma la compensazione delle spese di lite già disposta dal Tribunale in prime cure;
ciò in ossequio al dettato dell'art. 92 c.p.c. nella versione antecedente all'ultima modifica ad opera del D.L. n.132/2014 – convertito, con modificazioni, dalla L.162/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la senten cata l'1.04.2022, CP_1 ellona P.G. nell'ambito del giudizio n. 15873/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore della società Controparte_1
della s , per le ragioni indicate in parte motiva, Parte_1 ali dalla domanda al soddisfo e rigetta nel resto, ferme restando le statuizioni sulle spese contenute nella sentenza impugnata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di questo grado;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13.05 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
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