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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/06/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2865/2024 R.G. anno 2024 avente ad
OGGETTO: Interdizione
Promossa da nata a [...] il [...], residente a [...]
Marconi n. 5 (C.F. ) e nata a [...] C.F._1 Parte_2
(CT) il 9/7/1974, residente a [...] (C.F.
, elettivamente domiciliate ad Ivrea (TO), in Via Cattedrale n. 2, C.F._2
presso l'avv. Susj Maria Pedron che le rappresenta e difende insieme e disgiuntamente all'Avv. Carlo Tabellini per delega in atti nei confronti di nata CA (CT) il 19/8/1956 (C.F. , Controparte_1 C.F._3
residente a [...] ed attualmente domiciliata a Mazzè (TO) –
Via Luigi Perino n. 6, presso la RSA “La quiete dei Principi”
e con l'intervento di pagina 1 di 4 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE:” Piaccia al Tribunale Ill.mo
1) dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) della sig.ra , nata CA Controparte_1
(CT) il 19/8/1956 C.F. residente a [...]; C.F._3
2) Nominare
2.a) La sig.ra della sig.ra Controparte_2 Controparte_1
2.b) La sig.ra PROTUTORE della sig.ra ” Parte_2 CP_1
Per la PROCURA: “V° il P M conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 5.11.2024, le ricorrenti, figlie dell'interdicenda, hanno chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della madre, affetta da grave decadimento cognitivo ingravescente con diagnosi di “Demenza a Corpi di Lewy con Deficit neuro
cognitivo maggiore di grado severo.”; l'interdicenda non è più in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e personali, di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla cura della sua persona e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione (cfr. ricorso).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 28.1.2025, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, si provvedeva alla nomina del tutore provvisorio nella persona di (nata a Torino in [...] 13 settembre Parte_1
1987, residente a [...]), figlia dell'interdicenda su dichiarata disponibilità ad assumere l'incarico, per le emergenze sanitarie e per la cura e tutela della persona interdicenda nonché per il compimento di atti con carattere di indifferibilità ed urgenza nell'interesse della persona interdicenda. Il ricorrente,
rinunciati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., chiedeva fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
pagina 2 di 4 Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare:
- nelle certificazioni dell'ASL, in data 24.1.2024, nella quale si dà atto che la paziente non
è collaborante per grave afasia e nemmeno è possibile la somministrazione dei comuni test di screening cognitivo (doc. 3);
- nella relazione in data 5/6/2024 del direttore della RSA La Quiete dei Principi con allegata relazione di prima visita neurologica in data 2/6/2024 dott. Persona_1
del Polo Ospedaliero di Chivasso, nella quale si evidenzia la condizione di grave compromissione psicofisica comportante la totale dipendenza per tutti gli atti della vita quotidiana (cfr. doc. 4);
- nella certificazione in data 21/10/2024 del dott. , nella quale si Persona_2
evidenzia che la paziente non appare collaborante con grave afasia ed ecolalia, ed è
disorientata nel tempo e nello spazio e con diagnosi di Demenza a Corpi di Lewy con
Deficit neuro cognitivo maggiore di grado severo. (cfr. doc. 5);
- dai verbali sanitari INPS 29/6/2022; 8/11/2023, nei quali l'interdicenda è stata dichiarata invalida civile (doc. 6).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che come verbalizzato in sede di esame della beneficianda “non risponde ad alcuna delle semplici domande che le vengono rivolte, non
essendo in grado neppure di dire il suo nome di battesimo;
l'interdicenda si limita a guardarsi
intorno con atteggiamento serafico e concentrato sulle due bambole di pezza che ha portato con
sé.” (cfr. verbale di udienza del 28.1.2025).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetta l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e,
per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura pagina 3 di 4 della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda delle ricorrenti di nomina del tutore e protutore, trattandosi di competenza del giudice tutelare.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, visto il parere conforme del P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nata CA (CT) il 19/8/1956 Controparte_1
(C.F. , residente a [...] ed C.F._3
attualmente domiciliata a Mazzè (TO) – Via Luigi Perino n. 6, presso la RSA “La quiete dei Principi”
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2865/2024 R.G. anno 2024 avente ad
OGGETTO: Interdizione
Promossa da nata a [...] il [...], residente a [...]
Marconi n. 5 (C.F. ) e nata a [...] C.F._1 Parte_2
(CT) il 9/7/1974, residente a [...] (C.F.
, elettivamente domiciliate ad Ivrea (TO), in Via Cattedrale n. 2, C.F._2
presso l'avv. Susj Maria Pedron che le rappresenta e difende insieme e disgiuntamente all'Avv. Carlo Tabellini per delega in atti nei confronti di nata CA (CT) il 19/8/1956 (C.F. , Controparte_1 C.F._3
residente a [...] ed attualmente domiciliata a Mazzè (TO) –
Via Luigi Perino n. 6, presso la RSA “La quiete dei Principi”
e con l'intervento di pagina 1 di 4 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE:” Piaccia al Tribunale Ill.mo
1) dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) della sig.ra , nata CA Controparte_1
(CT) il 19/8/1956 C.F. residente a [...]; C.F._3
2) Nominare
2.a) La sig.ra della sig.ra Controparte_2 Controparte_1
2.b) La sig.ra PROTUTORE della sig.ra ” Parte_2 CP_1
Per la PROCURA: “V° il P M conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 5.11.2024, le ricorrenti, figlie dell'interdicenda, hanno chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della madre, affetta da grave decadimento cognitivo ingravescente con diagnosi di “Demenza a Corpi di Lewy con Deficit neuro
cognitivo maggiore di grado severo.”; l'interdicenda non è più in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e personali, di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla cura della sua persona e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione (cfr. ricorso).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 28.1.2025, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, si provvedeva alla nomina del tutore provvisorio nella persona di (nata a Torino in [...] 13 settembre Parte_1
1987, residente a [...]), figlia dell'interdicenda su dichiarata disponibilità ad assumere l'incarico, per le emergenze sanitarie e per la cura e tutela della persona interdicenda nonché per il compimento di atti con carattere di indifferibilità ed urgenza nell'interesse della persona interdicenda. Il ricorrente,
rinunciati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., chiedeva fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
pagina 2 di 4 Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare:
- nelle certificazioni dell'ASL, in data 24.1.2024, nella quale si dà atto che la paziente non
è collaborante per grave afasia e nemmeno è possibile la somministrazione dei comuni test di screening cognitivo (doc. 3);
- nella relazione in data 5/6/2024 del direttore della RSA La Quiete dei Principi con allegata relazione di prima visita neurologica in data 2/6/2024 dott. Persona_1
del Polo Ospedaliero di Chivasso, nella quale si evidenzia la condizione di grave compromissione psicofisica comportante la totale dipendenza per tutti gli atti della vita quotidiana (cfr. doc. 4);
- nella certificazione in data 21/10/2024 del dott. , nella quale si Persona_2
evidenzia che la paziente non appare collaborante con grave afasia ed ecolalia, ed è
disorientata nel tempo e nello spazio e con diagnosi di Demenza a Corpi di Lewy con
Deficit neuro cognitivo maggiore di grado severo. (cfr. doc. 5);
- dai verbali sanitari INPS 29/6/2022; 8/11/2023, nei quali l'interdicenda è stata dichiarata invalida civile (doc. 6).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che come verbalizzato in sede di esame della beneficianda “non risponde ad alcuna delle semplici domande che le vengono rivolte, non
essendo in grado neppure di dire il suo nome di battesimo;
l'interdicenda si limita a guardarsi
intorno con atteggiamento serafico e concentrato sulle due bambole di pezza che ha portato con
sé.” (cfr. verbale di udienza del 28.1.2025).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetta l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e,
per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura pagina 3 di 4 della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda delle ricorrenti di nomina del tutore e protutore, trattandosi di competenza del giudice tutelare.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, visto il parere conforme del P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nata CA (CT) il 19/8/1956 Controparte_1
(C.F. , residente a [...] ed C.F._3
attualmente domiciliata a Mazzè (TO) – Via Luigi Perino n. 6, presso la RSA “La quiete dei Principi”
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 4 di 4