Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 6997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6997 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06997/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04840/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4840 del 2023, proposto da
US TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Iacomelli e Giovanni Imperi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montorio Romano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del. n. 1 del 25.7.2022 pro n. 3452 del 26.7.2022, denominato “ordinanza di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (Art. 27 comma 2 e art. 31 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Art. 9, 15, art. 26 comma 3 della Legge Regionale 11.08.2008 n. 15, art. 167 D.lgs. 4/2004”, emesso dal Responsabile dell’Area Tecnico manutentiva del Comune di Montorio Romano e notificato in data 29.7.2022;
• nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa LV EM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 25 novembre 2022 il signor US TT ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 1 del 25 luglio 2022, Registro generale n. 11, emessa dal Responsabile dell’Area tecnica manutentiva del Comune di Montorio Romano.
L’atto di opposizione del Comune con richiesta della trasposizione della controversia in sede giurisdizionale è stato notificato il 17 gennaio 2023; il ricorrente ha depositato il ricorso straordinario il 16 marzo 2023, però non risulta che abbia dato avviso tramite notifica al Comune, il quale non è costituito.
A norma dell’articolo 48, comma 1, del codice del processo amministrativo, “1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti”.
In concreto, agli atti di causa non vi è prova che parte ricorrente abbia dato avviso mediante notificazione al Comune intimato entro l’anzidetto termine perentorio.
Della questione, potenzialmente suscettibile di provocare una pronuncia d’inammissibilità del gravame, è stato dato avviso, ex articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, all’udienza straordinaria del 27 marzo 2026.
2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Secondo la condivisibile interpretazione della disciplina processuale, infatti, “ciò che va notificato al fine ivi previsto, a pena di inammissibilità, è solo l’avviso di voler insistere nel ricorso, ma non anche il ricorso stesso, che oltretutto è stato già notificato e non può più essere modificato o integrato nei motivi e nelle conclusioni, dovendo semplicemente essere depositato al TAR, nei termini previsti” (Consiglio di Stato, sezione quarta, 24 luglio 2007, n. 4136).
Anche più di recente, il Consiglio di Stato “6.4. […], nella sentenza della sez. IV, 12 agosto 2021, n. 5862, ha chiarito come alla luce dell’art. 48 c.p.a. «il ricorrente, entro il termine perentorio prescritto (e dunque a pena di decadenza) deve sia provvedere al deposito dell'atto di costituzione, sia notificare alle controparti avviso di tale circostanza, in tal modo ricostituendo il rapporto processuale ormai esauritosi nella sede consultiva» (nei sensi della perentorietà del termine per entrambi gli adempimenti, Cons. St., sez. IV, 27 marzo 2019, n. 2027; Cons. St., sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6124; Cons. St., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4849; Cons. St., sez. III, 28 giugno 2016, n. 2830; Cons. St., sez. IV, 24 febbraio 2014, n. 859).
6.5. Si è, difatti, affermato che «in sostanza, ciò che rileva, ai fini del rispetto del termine perentorio per la trasposizione, è che entro il termine di sessanta giorni dall'atto di opposizione il ricorrente in via straordinaria effettui sia il deposito dell'atto di costituzione, sia la notifica di tale avvenuto deposito, potendo ogni ulteriore atto (ivi compreso il deposito della predetta notifica) intervenire successivamente»” (Consiglio di Stato, sez. VII, 9 febbraio 2023, n. 1443).
3. Stante la mancata costituzione del Comune, non occorre provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP MO, Presidente
LV EM, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV EM | PP MO |
IL SEGRETARIO