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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 116/2025, promossa con ricorso depositato in data 17/01/2025 da
[...]
, con avv. LUCIANA CRIACO, e , con avv. MARCO Pt_1 Parte_2
PEDERZANI;
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 6/10/01, in Trieste;
- hanno avuto un figlio, , nato il [...]; Per_1
- si sono separati consensualmente, come da decreto di omologa del Tribunale del 23/01/13, poi parzialmente modificato con decreto del 16/01/18.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Trieste il
06.10.2001 tra i SIg. e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 Parte_1 del Comune di Trieste dell'anno 2002, Parte 2, Serie A, numero 17 e nel contempo:
2) venga disposto che il SI. corrisponda alla SI.ra la somma mensile di Parte_2 Parte_1
Euro 400,00= (quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non Per_1 economicamente autosufficiente e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna, entro il giorno 10 di ogni mese su c/c bancario intestato alla SI.ra già noto al SI. . Rivalutazione annuale secondo Pt_1 Pt_2 indici Istat;
3) venga disposto che le spese straordinarie, così come individuate nel Regolamento dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia, debitamente documentate anche ai fini fiscali, necessarie per il figlio Per_1
pagina 1 di 3 vengano ripartite tra i genitori al 50%. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario entro il giorno 10 di ogni mese;
4) venga disposto che il SI. corrisponda alla SI.ra la somma mensile di Parte_2 Parte_1
Euro 100,00= (cento/00) quale contributo al mantenimento della stessa da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese su c/c bancario intestato alla SI.ra già noto al SI. . Rivalutazione annuale secondo indici Pt_1 Pt_2
Istat;
5) il SI. si obbliga a restituire alla SI.ra , nel momento in cui gli verrà Parte_2 Parte_1 erogato il proprio TFS/TFR, la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ricevuta a titolo di finanziamento personale;
il SI. si impegna, altresì, a liberare la SI.ra dalla garanzia Parte_2 Parte_1 fidejussoria dalla stessa prestata in occasione dell'accensione del mutuo da parte del SI. per l'acquisto Pt_2 dell'appartamento sito in Monfalcone (GO) Via Petrarca, n. 81/A;
6) voglia, altresì, Codesto On.le Tribunale ordinare la trasmissione di copia della sentenza al competente
Ufficiale di Stato Civile per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge.
7) Spese legali compensate”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole - di cui non è necessario l'ascolto, in assenza peraltro di minori - sia ai rapporti reciproci, e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6/10/01, in Trieste, tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
pagina 2 di 3 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 17 parte 2 serie A anno 2002).
Così deciso in Trieste, il 14/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 116/2025, promossa con ricorso depositato in data 17/01/2025 da
[...]
, con avv. LUCIANA CRIACO, e , con avv. MARCO Pt_1 Parte_2
PEDERZANI;
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 6/10/01, in Trieste;
- hanno avuto un figlio, , nato il [...]; Per_1
- si sono separati consensualmente, come da decreto di omologa del Tribunale del 23/01/13, poi parzialmente modificato con decreto del 16/01/18.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Trieste il
06.10.2001 tra i SIg. e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 Parte_1 del Comune di Trieste dell'anno 2002, Parte 2, Serie A, numero 17 e nel contempo:
2) venga disposto che il SI. corrisponda alla SI.ra la somma mensile di Parte_2 Parte_1
Euro 400,00= (quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non Per_1 economicamente autosufficiente e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna, entro il giorno 10 di ogni mese su c/c bancario intestato alla SI.ra già noto al SI. . Rivalutazione annuale secondo Pt_1 Pt_2 indici Istat;
3) venga disposto che le spese straordinarie, così come individuate nel Regolamento dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia, debitamente documentate anche ai fini fiscali, necessarie per il figlio Per_1
pagina 1 di 3 vengano ripartite tra i genitori al 50%. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario entro il giorno 10 di ogni mese;
4) venga disposto che il SI. corrisponda alla SI.ra la somma mensile di Parte_2 Parte_1
Euro 100,00= (cento/00) quale contributo al mantenimento della stessa da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese su c/c bancario intestato alla SI.ra già noto al SI. . Rivalutazione annuale secondo indici Pt_1 Pt_2
Istat;
5) il SI. si obbliga a restituire alla SI.ra , nel momento in cui gli verrà Parte_2 Parte_1 erogato il proprio TFS/TFR, la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ricevuta a titolo di finanziamento personale;
il SI. si impegna, altresì, a liberare la SI.ra dalla garanzia Parte_2 Parte_1 fidejussoria dalla stessa prestata in occasione dell'accensione del mutuo da parte del SI. per l'acquisto Pt_2 dell'appartamento sito in Monfalcone (GO) Via Petrarca, n. 81/A;
6) voglia, altresì, Codesto On.le Tribunale ordinare la trasmissione di copia della sentenza al competente
Ufficiale di Stato Civile per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge.
7) Spese legali compensate”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole - di cui non è necessario l'ascolto, in assenza peraltro di minori - sia ai rapporti reciproci, e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6/10/01, in Trieste, tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
pagina 2 di 3 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 17 parte 2 serie A anno 2002).
Così deciso in Trieste, il 14/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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