Sentenza 5 febbraio 2025
Massime • 1
In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi di danno causato da eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi (o altro mezzo di coazione fisica) di cui all'art. 53 c.p., l'azione violenta (o la condotta di resistenza) della persona offesa integra il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., perché la reazione del pubblico ufficiale - nel rispetto dell'imprescindibile requisito della proporzione - non è discrezionale, ma assolutamente necessitata (poiché non è altrimenti evitabile il fatto ostativo all'adempimento del dovere) e si pone, quindi, in rapporto di regolarità causale con la condotta della vittima, senza integrare un fatto sopravvenuto di per sé sufficiente a provocare l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di una ferita mortale da colpo di arma da fuoco esploso da un agente della Polizia di Stato, aveva attribuito la portata di fatto colposo concorrente nella produzione dell'evento dannoso alla condotta della vittima, che si era posta con atteggiamento minaccioso in ginocchio sulla carreggiata, mantenendo la presa della pistola ed il braccio teso verso i poliziotti, stimandone l'incidenza causale nella misura del 50%).
Commentario • 1
- 1. Il dipendente danneggiato dal datore è sempre privo di responsabilità?Support@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 8 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
rappresentati e difesi dall'Avv. Gaspare Mollica (pec dichiarata: gaspare.mollica@pec.ordineavvocaticatania.it), in virtù di procure su foglio separato congiunto materialmente al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; rappresentato e difeso 1 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec dichiarata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -controricorrente- nonché di US IN;
-intimato- per la cassazione della sentenza n. 1692/2021 della CORTE d'APPELLO di CATANIA, depositata il 3 agosto 2021; udìta la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2025 dal Consigliere LO PA;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Postiglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udìto l'Avv. Gaspare Mollica per i ricorrenti;
udìto l'Avv. Vittorio Cesaroni per il Ministero controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. NE MA ZZ, CI VA IA e UG OM IA convennero, dinanzi al Tribunale di Catania, US IN, il Ministero dell'Interno e la Presidenza di Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subìti a seguito del decesso del loro congiunto, US NR IA (coniuge della prima e padre dei secondi), il quale era stato ucciso la notte del 29 luglio 2000, mentre vagava per le vie di Caltagirone. Esposero che per questo fatto US IN era stato condannato in sede penale per il delitto di cui agli artt. 55 e 589 cod. pen., con sentenza n.63/2004 del GUP del Tribunale di Caltagirone, passata in giudicato. 2 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 Soggiunsero che nel processo penale era stato accertato che la notte del 29 luglio 2000 US IN, agente della Polizia di Stato, era in servizio con il collega SA NZ e che essi, intorno alle ore 2.40, mentre pattugliavano in automobile le vie di Caltagirone, si erano imbattuti in un pedone che camminava recando una valigetta in mano, il quale, dopo essere stato fermato, aveva poggiato a terra la valigetta ed aveva estratto una pistola, puntandola contro di loro. I poliziotti, per scampare al pericolo, erano ripartiti ad alta velocità ma, poco dopo, effettuata una inversione di marcia, erano tornati in prossimità del pedone, arrestando il veicolo ad una ventina di metri da lui, estraendo a propria volta (dopo essersi riparati dietro gli sportelli aperti) le pistole d'ordinanza e puntandole contro l'aggressore. Quest'ultimo, abbagliato dai fari dell'auto della Polizia e senza riparo, si era posto in ginocchio sulla carreggiata, aveva mantenuto la presa della pistola e il braccio teso verso i poliziotti, senza però sparare alcun colpo. In quel frangente, sebbene fosse notte fonda e le strade fossero deserte, era sopraggiunta un'automobile, la quale si era arrestata all'incrocio posto alle spalle dell'uomo armato, ripartendo, tuttavia, immediatamente, dopo che i poliziotti avevano ordinato al conducente di allontanarsi. Poiché l'uomo armato non aveva cessato il proprio contegno minaccioso, US IN e SA NZ avevano aperto il fuoco, esplodendo otto colpi, quattro dei quali erano andati a segno;
l'ultimo di questi, sparato da US IN, aveva colpito l'uomo (che sarebbe stato poi identificato per US NR IA) 3 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 all'emitorace sinistro, provocandone la morte per rottura traumatica del cuore. Sulla base di questi accertamenti, il giudice penale aveva reputato che, pur venendo in considerazione, nella fattispecie, i presupposti di due cause di giustificazione, la legittima difesa e l'uso legittimo delle armi (in quanto i poliziotti avevano, per un verso, il diritto di tutelare la propria vita e integrità fisica dall'aggressore e, per l'altro, il dovere di prevenire eventuali azioni illecite di quest'ultimo, respingendo la violenza da lui posta in essere), tuttavia, in concreto, sia il pericolo per la vita e l'integrità fisica dei poliziotti, sia quello per la tutela dell'ordine e dell'incolumità pubblici apparivano molto limitati se non inesistenti: il primo, perché, a fronte della situazione in cui si era trovato l'aggressore (rannicchiato senza riparo in mezzo alla carreggiata e abbagliato dai fari dell'automobile dei poliziotti), questi ultimi erano invece riparati dagli sportelli blindati e avevano una perfetta visuale della sagoma dell'uomo; il secondo, perché, a causa dell'ora notturna, non vi era traffico pedonale e veicolare ed era quindi impossibile che l'aggressore commettesse atti dannosi nei confronti di terze persone. Ciò posto in fatto, il giudice penale aveva ritenuto, in diritto, che si fosse integrato l'eccesso colposo nelle cause di giustificazione, per evidente insussistenza del necessario requisito della proporzione tra la condotta offensiva e violenta dell'aggressore e la condotta difensiva e respingente dei pubblici ufficiali. Oltre ad irrogare la pena per il delitto di omicidio colposo commesso eccedendo nelle suddette scriminanti, il giudice penale aveva condannato US IN al risarcimento del danno in favore delle 4 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 parti civili costituite, limitandosi tuttavia alla condanna generica con provvisionale e rimettendone la liquidazione in sede civile. 2. Costituitosi nel giudizio civile il solo Ministero dell'Interno, nella contumacia di US IN, il Tribunale di Catania, avuto riguardo alle circostanze accertate in sede penale, con sentenza n. 1296/2018 li condannò, in solido, a pagare a NE MA ZZ, CI VA IA e UG OM IA la somma di Euro 250.000 ciascuno, al netto della provvisionale liquidata dal giudice penale. Il Tribunale, per un verso, accertò, oltre alla responsabilità diretta dell'autore dell'illecito, anche quella del Ministero dell'Interno, ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.; per altro verso, escluse che alla produzione dell'evento dannoso letale fosse concorsa la condotta della vittima. 3. La sentenza del Tribunale di Catania è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello della stessa città che, con sentenza 3 agosto 2021, n. 1692, ha accolto lo specifico il motivo di gravame proposto dal Ministero dell'Interno, concernente l'omesso accertamento del concorrente fatto colposo del danneggiato. La Corte territoriale, precisamente, ha reputato sussistente il concorso di colpa di US NR IA, in applicazione del principio di diritto – affermato da questa Corte in una risalente pronuncia (Cass. n. 3394 del 1968) – secondo cui «nell'ipotesi di danno causato per eccesso colposo di legittima difesa non è consentito relegare al ruolo di semplice occasione rispetto alla produzione dell'evento l'azione antigiuridica che ha determinato l'azione difensiva dell'aggredito danneggiante», giacché, in tale ipotesi, ricorre una 5 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 «azione necessitata dall'esigenza di respingere l'ingiusta offesa altrui» e, «avuto riguardo a codesto indissolubile legame fra offesa ingiusta altrui ed eccesso colposo nella difesa, alla prima va riconosciuto il carattere di causa concorrente nel processo eziologico che ha determinato l'evento dannoso a carico dell'autore dell'offesa ingiusta». La Corte territoriale ha quindi valutato l'incidenza causale del fatto colposo concorrente nella misura del 50%, conseguentemente dimidiando l'entità della somma liquidata dal primo giudice a titolo risarcitorio. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte catanese ricorrono NE MA ZZ, CI VA IA e UG OM IA, sulla base di due motivi. Risponde il Ministero dell'Interno con controricorso. Non svolge difese in sede di legittimità l'intimato US IN. La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale (in vista della quale i ricorrenti avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 4 ottobre 2024, n. 26057. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 185 cod. pen.. 6 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento lesivo letale che aveva subìto. Sostengono che l'unica condotta illecita rilevante nella causazione dell'evento dannoso (la morte di US NR IA) sarebbe stata quella colposa tenuta dall'omicida US IN (per avere ecceduto colposamente i limiti della scriminante dell'uso legittimo delle armi, ai sensi degli artt. 53 e 55 cod. pen.), mentre nessun rilievo concausale avrebbe potuto attribuirsi alla precedente condotta illecita volontaria della vittima (consistente nell'atteggiamento minaccioso assunto dalla persona armata nei confronti degli agenti di polizia), atteso che, dinanzi a tale condotta, i pubblici ufficiali avrebbero dovuto assumere iniziative proporzionate al fine di disarmare ed arrestare l'autore, senza potere esplodere colpi a suo indirizzo e sacrificarne il bene supremo della vita, almeno sino a quando quegli non avesse avviato una reale aggressione idonea a mettere a repentaglio l'altrui incolumità. La condotta minacciosa di US NR IA, sebbene ex se illecita, avrebbe quindi costituito, non già una concausa dell'evento dannoso (come tale, rilevante in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), bensì un mero presupposto di fatto dell'azione dell'agente di polizia, la quale, deviando dallo schema tipico entro cui avrebbe dovuto essere contenuta, aveva assunto efficacia causale esclusiva del detto evento, facendo degradare i fatti precedenti a mera occasione di danno. 7 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 La Corte territoriale avrebbe quindi errato nell'attribuire alla predetta condotta la portata di fatto colposo concorrente nella produzione dell'evento pregiudizievole, stimando la sua incidenza causale nella misura del 50%, con conseguente dimezzamento della somma liquidata a titolo risarcitorio. 1.1. Il motivo è infondato. 1.1.a. Esso pone la questione di diritto, di carattere generale, della applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, primo comma, cod. civ. all'azione violenta o alla condotta di resistenza per respingere o vincere le quali il pubblico ufficiale ricorra alle armi o ad altro mezzo di coazione fisica ai sensi dell'art. 53 cod. pen., peraltro eccedendo in tale uso, così commettendo il delitto colposo previsto dall'art. 55 cod. pen., in combinato disposto con la norma penale incriminatrice concretamente violata. Premesso che l'accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso – come anche della misura della sua incidenza sulla riduzione del risarcimento, da valutarsi secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate – costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, da compiersi caso per caso in base al libero apprezzamento delle risultanze istruttorie (ex multis, Cass. n.24204 del 2014; Cass. n. 30921 del 2017; Cass. n. 842 del 2020; Cass. n. 12164 del 2021), tuttavia la questione generale di diritto posta dal motivo di ricorso in esame va risolta, in astratto, in senso positivo. 1.1.b. Al riguardo occorre muovere dalla ricognizione del fondamento del principio sancito dall'art. 1227, primo comma, cod. 8 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 civ., il quale, come è noto, secondo la prevalsa tesi dottrinale, seguita dalla giurisprudenza (ex aliis, Cass. n. 6988 del 2003; Cass. n.10607 del 2010; Cass. n.4208 del 2017), va ricondotto, non già al profilo soggettivo dell'autoresponsabilità (evocata talora in letteratura anche con l'improprio riferimento alla cc.dd. compensazione delle colpe), bensì al profilo oggettivo della causalità, in quanto rispondente all'esigenza che al danneggiante non faccia carico il danno per quella parte che non è a lui causalmente imputabile, per essere stata prodotta dal fatto (appunto, concorrente) del danneggiato. Il requisito della colpa, pure richiesto dalla norma, non va riguardato, pertanto, come criterio di imputabilità del fatto illecito – in thesi – commesso dal danneggiato contro sé stesso, bensì come mero (e, tuttavia, imprescindibile) requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. 1.1.c. Se, dunque, ai fini della riduzione del risarcimento, occorre l'accertamento che il danno-evento sia stato in parte causato dal fatto (colposo) del danneggiato, nell'ipotesi in cui il fatto illecito posto in essere dal danneggiante costituisca la reazione non autorizzata dalla legge (o eccedente i limiti di tale autorizzazione) ad una precedente azione illecita posta in essere dalla vittima, occorrerà che la prima si ponga in una relazione di regolarità causale con la seconda, giacché, in mancanza di tale rapporto, la reazione si porrebbe quale causa autonoma dell'evento dannoso, escludendo il nesso di causalità tra questo e la precedente azione della vittima (arg. ex art. 41, secondo comma, cod. pen.). 9 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 1.1.d. In applicazione di questi principi, la giurisprudenza di questa Corte suole distinguere l'ipotesi della provocazione da quella dell'azione aggressiva poste in essere dalla persona offesa dal reato. Alla prima non è applicabile l'art.1227, primo comma, cod. civ., in quanto la condotta di reazione penalmente illecita del provocato (pur attenuata dalla circostanza della provocazione) costituisce effetto di libera determinazione e non integra la conseguenza normale (e men che meno necessitata) dell'azione del provocatore;
essa, pertanto, configura una causa sopravvenuta autonoma di per sé sufficiente a produrre l'evento dannoso, rispetto al quale la provocazione costituisce un mero antecedente o condizione occasionale (ex multis, Cass. n.3447 del 1975; Cass. n. 20137 del 2005; Cass. n. 5679 del 2016; Cass. n.23024 del 2024). Invece, all'azione aggressiva di colui che resti danneggiato dalla reazione dell'aggredito, concretante eccesso colposo nella legittima difesa (artt.52 e 55 cod. pen.), l'art. 1227, primo comma, cod. civ. è applicabile, dal momento che la reazione difensiva dell'aggredito non è frutto di libera elezione, ma è necessitata dall'esigenza di respingere l'offesa ingiusta ricevuta;
pertanto, il fatto dell'aggressore danneggiato si pone in rapporto di causalità rispetto all'evento dannoso, come fattore concorrente alla sua produzione, ed è, quindi, valutabile ai fini di una diminuzione del risarcimento (ex multis, Cass. n.2425 del 1975; Cass. n. 3445 del 1975; Cass. n. 2956 del 1988; Cass. n. 6009 del 2007). 1.1.e. I medesimi principi vanno applicati anche in relazione all'azione violenta o resistente costituente il presupposto della 10 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 scriminante dell'uso legittimo delle armi quale esimente propria del pubblico ufficiale (art. 53 cod. pen.), quando questi, nel reagire alla predetta azione, abbia ecceduto colposamente in tale uso (art.55 cod. pen.). Al riguardo va ricordato che, secondo la tesi prevalente, lo scopo dell'art. 53 cod. pen. non è la tutela del mero prestigio della pubblica autorità, bensì l'assicurazione dell'adempimento dei pubblici doveri, quale espressione del “buon andamento” della pubblica amministrazione, riconosciuto dall'art. 97 Cost.. Ciò spiega l'accostamento, da parte di autorevole dottrina penalistica, della scriminante in esame a quella dell'adempimento del dovere di cui all'art.51 cod. pen., sebbene con funzione specificativa e integrativa di quest'ultima circostanza di esclusione del reato. In ragione del detto scopo, l'uso legittimo delle armi postula, per un verso, la sussistenza di una situazione impediente l'adempimento del pubblico dovere (ovverosia, una condotta attuale di violenza lato sensu, comprensiva della minaccia, oppure di resistenza all'autorità) e, per altro verso, la necessità di reagire con l'uso di armi o di altri mezzi coercitivi per respingere la violenza o vincere la resistenza, rendendo così possibile l'adempimento del dovere medesimo. Nella sussistenza di tali circostanze – allorché, cioè, il pubblico ufficiale si trovi nell'alternativa di rimuovere con le armi la violenza o la resistenza impedienti l'adempimento del dovere oppure di non adempiere al dovere medesimo – l'uso delle armi (o degli altri mezzi coercitivi) non è discrezionale ma è doveroso, poiché non è altrimenti evitabile il fatto ostativo al detto adempimento, pur dovendo 11 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 ovviamente rispettarsi il requisito della proporzione tra l'interesse leso e quello che l'adempimento del dovere d'ufficio tende a soddisfare. 1.1.f. Avuto riguardo allo scopo e ai presupposti della scriminante, nell'ipotesi di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, la connessione di regolarità causale sussistente tra la violenza (o la resistenza) della vittima e la reazione eccessiva del pubblico ufficiale risalta in modo ancor più evidente di quanto non accada nell'ipotesi di eccesso colposo nella legittima difesa con riguardo al rapporto tra la reazione dell'aggredito e l'offesa ingiusta subìta. In entrambi i casi, infatti, la reazione dell'autore del reato alla condotta illecita tenuta dalla vittima non costituisce, diversamente dalla reazione del provocato, frutto di libera elezione. Tuttavia, mentre nell'ipotesi della legittima difesa è ammessa la fuga (la quale, anzi, in determinati casi – come nell'ipotesi del commodus discessus – è persino necessaria, in quanto la possibilità dell'agevole e non rischiosa fuga esclude la necessità di difendersi: cfr. già Cass. pen. n.3571 del 1982 e, più recentemente, Cass. pen. n.4890 del 2008, nonché, da ultimo, Cass. pen. n.21577 del 2024) ed è previsto il carattere meramente facoltativo del soccorso difensivo (arg. ex comb. disp. artt. 52 e 593 cod. pen.), l'uso delle armi – nel rispetto del surrichiamato requisito della proporzione – è sempre doveroso e non è ovviamente ammessa la fuga del pubblico ufficiale dinanzi alla violenza o resistenza impedienti l'adempimento del pubblico dovere. La circostanza che la reazione del pubblico ufficiale alla condotta illecita (violenta o resistente) posta in essere dalla persona offesa dal reato commesso con eccesso colposo dei limiti della scriminante di cui 12 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 all'art.53 cod. pen. sia assolutamente necessitata, impone di riconoscere l'esistenza di una connessione di regolarità causale tra le dette condotte, dovendosi così escludere che quella del pubblico ufficiale integri un fatto sopravvenuto di per sé sufficiente a provocare l'evento dannoso subìto dalla vittima e dovendosi al contrario ritenere che il fatto di quest'ultima si ponga in rapporto di causalità rispetto al medesimo evento dannoso, come fattore concorrente alla sua produzione, e, pertanto, valutabile ai fini di una diminuzione del risarcimento. 1.1.g. Nel caso di specie, la condotta di violenza psichica tenuta da US NR IA mediante l'assunzione del contegno minaccioso aggravato dall'uso di un'arma, aveva reso doverosa la reazione di US IN e dell'altro pubblico ufficiale diretta a vincere la violenza medesima in funzione dell'adempimento del dovere di disarmarlo ed arrestarlo. Il carattere eccessivo di tale reazione – effettuata in spregio all'imprescindibile requisito della proporzionalità – non aveva tuttavia escluso il nesso di regolarità causale esistente tra essa e la precedente azione violenta di US NR IA, la quale, assumendo in astratto la natura di causa mediata dell'evento dannoso a quegli successivamente cagionato da US IN, correttamente è stata considerata dalla Corte territoriale ai fini dell'applicabilità della art.1227, primo comma, cod. civ., salvo l'accertamento di merito – insindacabile in questa sede – in ordine all'incidenza causale concretamente assunta nella fattispecie. Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 13 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver reputato non prodotti gli atti del processo penale (da loro invece ritualmente riversati nel giudizio civile) e per aver ritenuto provata la circostanza, dedotta dal Ministero dell'Interno, che i pubblici ufficiali, prima di aprire il fuoco all'indirizzo di US NR IA, gli avevano vanamente intimato di gettare la pistola. Osservano che, invece, dalle risultanze istruttorie del processo penale celebrato a carico di US IN, era emerso, al contrario, che nessuna intimazione in tal senso era stata rivolta alla vittima del reato. Soggiungono che, inoltre, l'unico testimone del fatto – il conducente dell'auto sopraggiunta nel momento in cui US NR IA era sotto il tiro dei poliziotti ed a cui questi ultimi avevano ordinato di allontanarsi – aveva dichiarato che, mentre aveva ben percepito l'ordine rivolto nei suoi confronti, non aveva invece sentito i pubblici ufficiali pronunciare alcun avvertimento o intimazione all'indirizzo della vittima. Lamentano, quindi, che la prova di tale circostanza, in contrasto con i perspicui accertamenti di segno contrario compiuti nel processo penale, sarebbe stata reputata raggiunta dal giudice civile d'appello facendo indebito riferimento al principio di non contestazione ed evidenziano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte catanese, essi avevano invece puntualmente contestato la prospettazione dei fatti operata dalla difesa erariale. 14 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.1.a. In primo luogo, anche se si volesse accedere alla tesi dei ricorrenti – secondo cui la Corte d'appello avrebbe reputato provata la circostanza, dedotta dal Ministero convenuto, relativa all'intimazione inascoltata rivolta dai poliziotti alla vittima, sul presupposto che si trattasse di fatto non contestato dagli attori – tale giudizio non sarebbe erroneo in iure, in quanto dalle trascrizioni degli stralci degli atti processuali di parte (in particolare, quelle relative alle deduzioni formulate al verbale della prima udienza, nonché alla prima e alla seconda memoria di cui all'art.183, sesto comma, cod. proc. civ., vigente ratione temporis), contenute a pag.62 del ricorso, risulta che la contestazione operata dagli attori rispetto alle circostanze allegate dalla difesa erariale non era stata affatto specifica, essendosi essi limitati, prima di formulare le istanze istruttorie, a contestare genericamente le deduzioni ed eccezioni di controparte. Pertanto, il giudice del merito, ove effettivamente avesse ritenuto dimostrata la circostanza relativa all'intimazione inascoltata, dedotta dal Ministero dell'Interno nella comparsa di risposta, non avrebbe violato né il principio dell'onere della prova, né quello della non contestazione, poiché avrebbe posto a fondamento della decisione un fatto non specificamente contestato dalla parte costituita (arg. ex art. 115 cod. proc. civ.). Inoltre, l'eventuale mancata valutazione delle risultanze istruttorie del processo penale (che integravano prove atipiche, soggette pur sempre al libero apprezzamento, e non già prove legali, con efficacia vincolante) non avrebbe assunto alcun rilievo, atteso che al giudice del 15 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 merito è insindacabilmente riservata non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. n. 16467 del 2017; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 16499 del 2009). 2.1.b. Peraltro, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge, non già che il giudice d'appello abbia ritenuto accertata la predetta circostanza perché non contestata, bensì, in termini più generali, che esso giudice, effettuata la comparazione tra i fatti esposti dagli attori (sostanzialmente basati sugli accertamenti effettuati nel giudizio penale) e quelli allegati dal convenuto costituito (che non era stato parte come responsabile civile in quel giudizio), ha inteso evidenziare i punti di contatto tra le due ricostruzioni più che le marginali differenze, reputando «pacifica» l'esposizione dei fatti operata dal Ministero dell'Interno, «in quanto non in contrasto con quella degli attori» (pag.11 della sentenza impugnata). In tale prospettiva ricostruttiva, la circostanza relativa all'intimazione inascoltata, provata o meno che fosse, è restata (al pari dell'eventualmente erronea affermazione circa la mancata produzione degli atti del processo penale) sostanzialmente irrilevante, poiché, ex se, non ha inciso né sul giudizio concernente l'eccesso colposo nella scriminante di uso legittimo delle armi (debitamente, fondato, invece sull'evidente violazione dei presupposti di necessità, inevitabilità e proporzione, che autorizzano e circoscrivono il predetto uso al fine di eliminare la violenza frapposta dalla vittima all'adempimento del pubblico dovere), né sul giudizio concernente il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso 16 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 occorsogli (giudizio correttamente basato sul rilievo del legame causale esistente tra la violenza frapposta dalla vittima all'adempimento del dovere incombente sul pubblico ufficiale e la reazione, pur eccessiva – e quindi illecita –, da quegli posta in essere). 3. In definitiva, il ricorso va rigettato, per essere infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. 4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, attesa la novità della questione posta con il primo motivo di ricorso. 5. Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 6. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti, dell'intimato e delle altre persone di cui si fa menzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto;
17 Numero registro generale 6571/2022Oscuramento disposto Numero sezionale 116/2025 Numero di raccolta generale 2847/2025 Data pubblicazione 05/02/2025 ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti, dell'intimato e delle altre persone in esso menzionate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13 gennaio 2025. Il Consigliere estensore LO PA Il Presidente CO RA 18