Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3116/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3116/2022
Tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] residente a [...]C.F._1
Voghera PV Via Di Vittorio 14, con l'Avv. Laura Bellini (c.f. ), presso il cui studio C.F._2
in Voghera, Via Bellocchio n.11, ha eletto domicilio e PEC Email_1
ATTORE
e
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3
in Tortona (AL), Vicolo Rosa 3, con domicilio eletto in Tortona (AL), Via Luca Valenziano 6, presso lo
Studio dell'Avv. Antonio Cavagnaro (c.f. – PEC C.F._4
– fax 0131/350493) e dell'Avv. Diego Lombardi (c.f. Email_2 [...]
PEC C.F._5 Email_3
CONVENUTO
Oggi 14 febbraio 2025 ad ore 11,53 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Laura Bellini
Per il convenuto l'avv. Diego Lombardi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Bellini richiama quanto scritto ed evidenzia il contesto della situazione in cui è avvenuta la prestazione medica della convenuta, richiamando la quantificazione del proprio consulente di parte. Insiste nella domanda per la violazione dell'obbligo del consenso informato. Ricorda che l'attrice ha rinunciato al gratuito patrocinio. L'avv. Lombardi contesta quanto asserito e ogni domanda nuova. Evidenzia che il comportamento dell'attrice ha comunque interrotto qualsiasi presunto effetto causale, adoperando altri prodotti non prescritti dalla convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo ampia discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 16,40.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3116/2022 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] residente a [...]C.F._1
Voghera PV Via Di Vittorio 14, con l'Avv. Laura Bellini (c.f. ), presso il cui studio C.F._2
in Voghera, Via Bellocchio n.11, ha eletto domicilio e PEC Email_1
ATTORE contro
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3
in Tortona (AL), Vicolo Rosa 3, con domicilio eletto in Tortona (AL), Via Luca Valenziano 6, presso lo
Studio dell'Avv. Antonio Cavagnaro (c.f. – PEC C.F._4
– fax 0131/350493) e dell'Avv. Diego Lombardi (c.f. Email_2 [...]
PEC C.F._5 Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, disattesa ogni contraria istanza,
1 – Accertare e dichiarare la responsabilità medica per colpa della dott.ssa e per Controparte_1 Pa l'effetto riconoscere la stessa responsabile delle lesioni derivate a dai trattamenti medici Parte_1 eseguiti con condanna al risarcimento di tutti danni per € 7.107,80.= o altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di giudizio anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
2- Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera per inadempimento e per l'effetto condannare la dott.ssa al pagamento della somma di € 550,00 quale prezzo versato Controparte_1 per il trattamento eseguito, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3 – Accertare e dichiarare la mancata acquisizione di consenso informato ai trattamenti sanitari, la lesione del diritto all'informazione e all'autodeterminazione del paziente e del diritto alla salute e per l'effetto condannare la dott.ssa al risarcimento di tutti i danni in misura di € 6.848,00.= o Controparte_1 altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa;
4- Con rifusione dell'acconto versato ai CCTTu;
pagina 2 di 20 5– Con vittoria di spese e competenze anche relative alla fase di Mediazione, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc;
” Per la convenuta:
“in via preliminare di rito in principalità deferire alla Procura della Repubblica la sig.ra per aver reso falsa testimonianza nel corso CP_2 della propria deposizione (riservata in quella sede ogni difesa ed azione di risarcimento), nel merito in principalità respingere le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti della dott.ssa in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto e/o per quelli meglio visti e ritenuti dall'Organo Giudicante;
e contestualmente condannare la sig.ra al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 Parte_1
c.p.c. (da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia anche con determinazione equitativa) ed al pagamento delle ulteriori spese ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; con il favore delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio”.
§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione 21.10.2022 ha convenuto in giudizio la dott.ssa Parte_1 CP_1 deducendo la sua responsabilità nella causazione delle lesioni lamentate e domandando la
[...] condanna al risarcimento dei danni causati dal trattamento sanitario, per un ammontare di € 10.872,00 oltre eventuali ulteriori esborsi, oltre alla ripetizione della somma di € 550,00 quale prezzo versato per le prestazioni ricevute. In particolare così esponendo quanto al fatto: “1) Nel novembre 2021 Parte_1
si è rivolta alla dott.ssa di Tortona che le era stata segnalata da alcune colleghe come Controparte_1
medico estetico al fine di attenuare le numerose e profonde rughe cutanee al viso in sede medio frontale e perilabiale e migliorare in tal modo il proprio aspetto;
2) In data 17-11-2021 previo Parte_1 appuntamento si è recata in vicolo Rosa 3 a Tortona ove il medico l'ha visitata e ha avviato l'intervento estetico mediante infiltrazione locale di botulino;
3) La dott.ssa Lombardi ha totalmente omesso di fornire alla sig.ra informazioni su possibili conseguenze o effetti dannosi dei trattamenti che avrebbe Parte_1
praticato, né tantomeno ha acquisito il consenso informato della paziente;
4) La settimana successiva la dott.ssa Lombardi ha proseguito l'intervento estetico con infiltrazione di acido ialuronico in regione perilabiale, a cui ha fatto seguito in data 03-12-2021 un peeling al volto e in data 11-12-2021 un peeling al volto associato a infiltrazione di acido ialuronico 5) In seguito ai trattamenti ricevuti la sig.ra ha Parte_1 segnalato di accusare dolenza nelle sedi degli interventi ma, ciò nonostante, in data 20-12-2021 la dott.ssa
Lombardi ha eseguito un peeling TCA 15 esteso a tutto il volto dopo il quale il dolore urente è divenuto oltremodo intenso al limite del tollerabile, tanto che a fronte della sofferenza della paziente il medico è
intervenuto con un lavaggio ad acqua;
6) Per il trattamento estetico la dott.ssa Lombardi ha richiesto all'esponente il pagamento della somma di € 550,00.= che è stato interamente saldato in tre tranches di cui una da € 150,00 e due da € 200,00.= in contanti senza il rilascio di ricevuta fiscale o fattura;
7) Terminato pagina 3 di 20 l'intervento estetico l'intensa sintomatologia dolorosa al viso è proseguita e sono comparse estese e infiammate lesioni cutanee eritematose diffuse su tutto il volto (docc.1 a-b-c-d); 8) L'esponente ha segnalato la drammatica situazione alla dott.ssa Lombardi che le ha telefonicamente prescritto trattamenti topici che, in assenza di giovamento, il 14-01-2022, sempre in consulto telefonico, ha sostituito con altri prodotti;
9) A fronte dell'aggravamento della sintomatologia, in data 24-01-2022 la dott.ssa Lombardi ha finalmente ricevuto e visitato l'esponente e dopo aver accertato e riconosciuto le lesioni al volto come effetto degli interventi estetici eseguiti, ha dichiarato di essersi consultata sul punto con alcuni colleghi, si è impegnata a condurre l'esponente a “fare il laser dal massimo esperto a sue spese” e ha consigliato l'applicazione di crema a protezione 50, come da dichiarazioni confessorie rese dalla stessa in tale occasione (doc.2 ); 10) Rilevata la persistente sintomatologia dolorosa e le vaste ed infiammate lesioni cutanee, in data 31-01-2022 l'esponente si è recata al Pronto dell'Ospedale di Broni Stradella ove è stata accertata la presenza di estese discromie di diversa intensità cromatica maggiormente nell'emivolto di sinistra – zigomo, guancia e fronte – e diagnosticata alla dimissione “discromia facciale in esiti di trattamento estetico” (doc.3a-b); 11) La relazione medico legale ha diagnosticato postumi discromici di ustioni bilaterali del volto secondarie da cui sono derivati danni all'integrità psico-fisica quantificabili in una percentuale del 4% ed un'invalidità temporanea di quaranta giorni al 25% (docc.4 a-b); 12) La sig.ra ha sostenuto ingenti esborsi per spese di medicinali e presidi estetico-sanitari di cui deve Parte_1 continuare a far uso per proteggere l'epidermide dalle condizioni climatiche, fatta salva la necessità di un intervento di chirurgia estetica per cercare di ridurre gli esiti cicatriziali e discromici residuati (docc.5
a/www); 13) Dalle informazioni assunte è emerso che la dott.ssa in realtà, è medico Controparte_1 ortopedico alle dipendenze della nello staff del reparto di ortopedia dell' Parte_2 [...]
(doc.6a-b) ; 14) Con raccomandata 31-01-2022 è stata contestata all'odierna Controparte_3
convenuta la responsabilità per le lesioni derivate dai trattamenti estetici eseguiti con richiesta di risarcimento dei danni derivati alla paziente ed è stata successivamente espletata procedura di mediazione avanti l'Organismo di Conciliazione Forense ma la dott.ssa Lombardi ha rifiutato di definire stragiudizialmente il contenzioso come da verbale negativo 10-05-2022 (docc.7-8);”;
2. con comparsa di costituzione e risposta 15.02.2023 la dott.ssa si è costituita in Controparte_1 giudizio, chiedendo di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale
di Pavia, in qualità di foro del consumatore (per primo adito dalla sig.ra in mediazione), ovvero Parte_1
di disporre la sospensione del giudizio assegnando il termine a parte attrice per la presentazione della domanda di nuova procedura di mediazione agli effetti del d.lgs. 28/2010; nel merito di respingere le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché di condannare l'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c. ed al pagamento delle ulteriori spese ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. In particolare così esponendo quanto ai fatti: “o ad inizio novembre 2021, la sig.ra Pt_1
pagina 4 di 20 su suggerimento di una collega di lavoro, ha preso contatto con la dott.ssa Parte_1 Controparte_1 al fine di intraprendere alcune sedute di medicina estetica, al fine di attenuare le imperfezioni del proprio viso nonché i segni dell'età, con particolare riguardo alle profonde rughe della fronte ed alle macchie discromiche pigmentose di colore marrone, diffuse in maniera puntiforme sul volto (allegato 1); o al primo incontro, avvenuto il 19.11.2021, la sig.ra è entrata in confidenza con la dott.ssa Lombardi, Parte_1
rappresentando (detto per inciso) una situazione famigliare molto gravosa, segnata (purtroppo) dal recente lutto per il marito, con due figlie minori a carico e una esposizione debitoria molto compromessa, con difficoltà a trovare una occupazione stabile;
o in tale frangente, la dott.ssa Lombardi, con spirito altruistico, ha deciso di offrire gratuitamente le prestazioni richieste in ambito estetico, limitandosi a esporre alla sig.ra il rimborso dei costi per le creme e i farmaci utilizzati durante i trattamenti Parte_1
(allegato 2) (1), nei termini di seguito precisati - in data 19.11.2021 sono state praticate alcune infiltrazioni di botulino sulla regione frontale con il farmaco Galderma Azzalure, con contestuale rimborso di € 200,00
(costo del farmaco € 202,00) con contestuali iniezioni di acido ialuronico mediante il farmaco Vivacy XL per attenuare le profonde rughe del visto e riempire alcuni solchi naso labiali, con rimborso di € 200,00
(costo del farmaco € 180,00); - in data 03.12.2021, su richiesta della paziente è stato praticato un peeling esfoliativo leggero con il farmaco SE EN per tentare di rimuovere le discromie cutanee diffuse su tutto il viso, con rimborso di € 50,00 (costo del farmaco 50,00); - successivamente, in data 11.12.2021, la sig.ra ha richiesto e ricevuto un nuovo trattamento peeling analogo al precedente (allegato 3); - Parte_1
visto lo scarso risultato nella rimozione delle discromie del viso, nella successiva seduta del 20.12.2021, a fronte delle pressanti richieste della sig.ra per ottenere un risultato più evidente, la dott.ssa Parte_1
Lombardi ha proposto l'applicazione, circoscritta in poche zone del viso (regione frontale, perilabiale e guance), di peeling di grado esfoliativo superficiale di grado “medio-basso”, somministrando il farmaco
SE TCA 15, con rimborso di € 50,00 (costo del farmaco € 50,00); o in occasione del trattamento eseguito il 20.12.2021, vista le pregresse (duplici) esperienze di esfoliazione da peeling ricevute dalla sig.ra la dott.ssa Lombardi ha debitamente (ed esplicitamente) segnalato alla paziente che il Parte_1 peeling TCA 15, maggiormente penetrante nel derma del viso, avrebbe causato la formazione di “croste” superficiali nei giorni successivi all'applicazione, con tempi di guarigione stimabili in circa 10-15 giorni, come indicato nel prontuario del farmaco e per esperienza clinica;
o la sig.ra confermando la Parte_1
propria intenzione (informata) di sottoporsi al trattamento e precisando che i tempi di guarigione sarebbero coincisi con le ferie appositamente programmate per le festività natalizie, ha quindi deciso di sottoporsi al peeling, a cui è seguito un abbondate lavaggio con soluzione acquosa per rimuovere il farmaco;
o in data 03.01.2023 (14 giorni dopo il trattamento), la sig.ra ha inviato all'indirizzo Parte_1
whatsapp della dott.ssa Lombardi n. 4 fotografie (allegato 4) nelle quali è stata manifestata una quasi completa guarigione e rigenerazione cutanea dei tessuti sottoposti al peeling;
o in data 14.01.2022 (25
pagina 5 di 20 giorni dopo il trattamento), la sig.ra ha inviato nuove fotografie del viso ove apparivano alcuni Parte_1 segni di eritema ed infiammazione del derma in zone del volto prossimali al trattamento (allegato 5); o in data 24.01.2022 (35 giorni dopo il trattamento), a fronte delle segnalazioni ricevute telefonicamente dalla paziente sul peggioramento delle condizioni del viso, la dott.ssa Lombardi ha immediatamente fissato una visita di controllo presso la propria abitazione e in tale incontro è emerso che sulla cute della paziente era emersa una dermatite diffusa e una iperpigmentazione post infiammatoria molto accentuata (allegato 6); o successivamente, in data 31.12.2022 la dott.ssa Lombardi ha ricevuto una lettera, a firma dell'avv. Laura
Bellini, nella quale si asseriva che la sig.ra a seguito di malpratica sanitaria, avrebbe subito Parte_1 lesioni da “ustione di secondo grado” (allegato 7) con richiesta di risarcimento;
o a nulla sono valsi i numerosi tentativi operati dello scrivente patrocinio (al contempo intervenuto in assistenza della dott.ssa
Lombardi) per ottenere copia della documentazione sanitaria (specialistica e medico-legale) a cui il difensore della sig.ra ha fatto più volte riferimento senza mai esibirla (allegato 8) (2); o vista Parte_1
l'impossibilità di ottenere i chiarimenti di natura sanitaria richiesti (per omessa quanto ingiustificata trasmissione dei documenti) e di giungere (se nel caso, sia pure senza ricognizione alcuna da parte della dott.ssa Lombardi) ad una composizione bonaria della vertenza, nel successivo mese di maggio è stato instaurato un tentativo di mediazione innanzi ad Organismo di Conciliazione di Voghera, rivelatosi del tutto infruttuoso in quanto la controparte ha richiesto, in modo apodittico, la somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento di danni asseritamente lamentati e subiti ma non provati, omettendo di produrre (e, in corso di mediazione, dietro richiesta dello scrivente, rifiutandosi espressamente di farlo) la documentazione sanitaria e medico-legale a supporto di quanto preteso (allegato 9);”;
3. alla prima udienza del 07.03.2023, il Giudice si è riservato sulle eccezioni preliminari di rito e, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza ha rigettato l'eccezione e disposto la rinnovazione della mediazione, rinviando la causa al 04.07.2023: “ -letta Cassazione civile sez. VI, 19/06/2014, n. 13944 per cui: “Qualora il consumatore, nell'agire in giudizio, non si avvalga del foro a lui riferibile in tale qualità,
la violazione della regola della competenza non è rilevabile dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né dal giudice d'ufficio..”; nello stesso senso si veda Cass. 20.4.2022 n. 12541; -letta Tribunale Mantova sez. II, 03/11/2015, n.1049 per cui: “Ai sensi art. 4 co. 1 D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013 conv.to in L. 98/2013, la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la controversia. Pertanto, al fine di determinare la competenza dell'organismo di mediazione, si deve prima identificare il giudice competente secondo le norme del c.p.c., e quindi fare riferimento all'ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge”; -letta tribunale di Milano, Sez. IX 29/10/2013 per cui: “…la pagina 6 di 20 domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso l'organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia di merito. Ovviamente trattandosi di norme legate alla mera competenza per territorio è chiaro che le parti, se d'accordo, possono porvi deroga rivolgendosi con domanda congiunta ad altro organismo scelto di comune accordo…”; -rilevata, nel caso de quo,
l'instaurazione della procedura di mediazione in modo unilaterale dalla parte attrice (cfr. DOC. 8 di parte attrice e DOC. 8 di parte convenuta); -ritenuta, pertanto, NON assolta la condizione di procedibilità”;
4. in tale successiva udienza del 04.07.2023, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. per il deposito delle memorie integrative;
5. all'udienza del 14.12.2023, a fronte del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. il Giudice ha incaricato il CTU, rinviando la causa all'11.01.2024 per il giuramento del collegio peritale;
6. all'udienza cartolare del 21.06.2024, il Giudice, una volta esaminato l'elaborato peritale del CTU
(relazione definitiva del dott. e della dott.ssa ), ha disposto l'escussione dei testi di parte Per_1 Per_2 attrice, fissando l'udienza del 17.10.2024;
7. in tale udienza del 17.10.2024 sono stati sentiti i testimoni di parte attrice e ), Tes_1 CP_2 con rinvio al 29.11.2024 per la deposizione dell'ultima testimone di parte attrice ( ; Testimone_2
8. all'esito della escussione testimoniale avvenuta il 29.11.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e rigettata ogni diversa istanza, ha rinviato il giudizio al 14.02.2025 con udienza fissata ex art. 281-sexies c.p.c. e autorizzazione al deposito di note conclusive entro il 04.02.2025.
§
Le domande attoree sono parzialmente fondate per i motivi che seguono.
Per effetto del “contratto sociale” tra medico e paziente, il professionista assume obblighi di protezione verso il paziente il quale, a sua volta, qualora agisca in giudizio per dedurre l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, dovrà provare l'esistenza del contratto e l'inadempimento del professionista, che può consistere nell'aggravamento della situazione patologica oppure nell'insorgenza di nuove malattie per effetto dell'intervento. Resta a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario (o la struttura), la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati cagionati da un evento imprevisto ed imprevedibile (oppure ulteriore ed autonomo).
L'attrice riferisce di essersi “rivolta per un consulto specialistico in medicina estetica, persuasa di una sua specifica competenza e preparazione in materia che il medico ha ampiamente avallato nel corso delle sedute. In assoluta buona fede, di certo non poteva immaginare che la dott.ssa Lombardi è, in realtà, uno specialista ortopedico. Il danno derivato alla sig.ra è incontestabilmente legato da nesso di Parte_1
pagina 7 di 20 causalità con l'intervento di medicina estetica eseguito dalla dott.ssa Lombardi, che non ha effettuato correttamente la valutazione delle probabili reazioni della cute della paziente né ha avuto la competenza di stimare la qualità e quantità dei prodotti applicati, con evidente mancanza di conformità alle leges artis, sia in punto alla scelta della tecnica di intervento sia della corretta esecuzione dello stesso.” (atto di citazione pag. 4).
Riferisce inoltre l'attrice, sin dall'atto introduttivo, che la convenuta ha violato l'obbligo del consenso informato del paziente e che ove informata non avrebbe prestato il consenso: “La sig.ra mai ha Parte_1 ricevuto dalla dott.ssa Lombardi alcuna informazione sui rischi probabili o prevedibili derivanti dal trattamento, mai le è stato neppure accennato che avrebbero potuto insorgere reazioni o complicazioni da un intervento che le era stato presentato dal medico come banale e routinario. Nel corso della visita del 24-
01-2022 in cui la dott.ssa Lombardi ha esaminato la drammatica situazione in cui si veniva a trovare il volto dell'esponente, la sig.ra ha ripetuto più e più volte che se fosse stata informata delle Parte_1 possibili conseguenze non avrebbe affrontato l'intervento, parole alle quali il medico nulla ha potuto obbiettare con pacifico riconoscimento della propria responsabilità per aver taciuto le dovute informazioni alla paziente (doc.2).” (atto di citazione pag. 3).
La convenuta ha confermato di essere stata incaricata dall'attrice “al fine di intraprendere alcune sedute di medicina estetica, al fine di attenuare le imperfezioni del proprio viso nonché i segni dell'età” ma “con spirito altruistico, ha deciso di offrire gratuitamente le prestazioni richieste in ambito estetico, limitandosi a esporre alla sig.ra il rimborso dei costi per le creme e i farmaci utilizzati durante i Parte_1 trattamenti” e che solo all'esito di queste sedute “o in data 14.01.2022 (25 giorni dopo il trattamento), la sig.ra ha inviato nuove fotografie del viso ove apparivano alcuni segni di eritema ed Parte_1 infiammazione del derma in zone del volto prossimali al trattamento (allegato 5); o in data 24.01.2022 (35
giorni dopo il trattamento), a fronte delle segnalazioni ricevute telefonicamente dalla paziente sul peggioramento delle condizioni del viso, la dott.ssa Lombardi ha immediatamente fissato una visita di controllo presso la propria abitazione e in tale incontro è emerso che sulla cute della paziente era emersa una dermatite diffusa e una iperpigmentazione post infiammatoria molto accentuata (allegato 6)”, con ciò rigettando le domande avversarie.
La convenuta ha confermato di avere eseguito i seguenti trattamenti estetici: “- in data 19.11.2021 sono state praticate alcune infiltrazioni di botulino sulla regione frontale con il farmaco Galderma Azzalure, con contestuale rimborso di € 200,00 (costo del farmaco € 202,00) con contestuali iniezioni di acido ialuronico mediante il farmaco Vivacy XL per attenuare le profonde rughe del visto e riempire alcuni solchi naso labiali, con rimborso di € 200,00 (costo del farmaco € 180,00); - in data 03.12.2021, su richiesta della paziente è stato praticato un peeling esfoliativo leggero con il farmaco SE EN per tentare di rimuovere le discromie cutanee diffuse su tutto il viso, con rimborso di € 50,00 (costo del pagina 8 di 20 farmaco 50,00); - successivamente, in data 11.12.2021, la sig.ra ha richiesto e ricevuto un Parte_1 nuovo trattamento peeling analogo al precedente (allegato 3); - visto lo scarso risultato nella rimozione delle discromie del viso, nella successiva seduta del 20.12.2021, a fronte delle pressanti richieste della sig.ra per ottenere un risultato più evidente, la dott.ssa Lombardi ha proposto l'applicazione, Parte_1
circoscritta in poche zone del viso (regione frontale, perilabiale e guance), di peeling di grado esfoliativo superficiale di grado “medio-basso”, somministrando il farmaco SE TCA 15, con rimborso di € 50,00
(costo del farmaco € 50,00)” (pagg.
2-3 comparsa).
La difesa della convenuta precisa pure che “la dott.ssa [è] laureata in medicina e Controparte_1 chirurgia nel 2007 e successivamente abilitata all'esercizio della professione medica, specializzata in chirurgia ortopedica nel 2010, con n. 2 master in medicina estetica condotti nel 2019” (pag. 9 comparsa).
Innanzitutto occorre fare una premessa di carattere generale, posto che l'attrice ha eccepito di essere stata seguita da un medico non competente in medicina estetica, a sua insaputa, scoprendo poi essere specializzata in tutt'altro.
Occorre dunque fare chiarezza innanzitutto sul potere della convenuta di esercitare la c.d. medicina estetica che ha confermato di avere trattato ed eseguito, ancorchè minimizzando i trattamenti.
Nel sito ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità si legge quanto segue a proposito dell'uso del botulino:
“Botox / Botulino - Le iniezioni di tossina botulinica sono una cura medica con numerose possibilità di applicazione. Tale cura è spesso indicata con il termine botox, dal nome del primo farmaco a base di tossina botulinica (o botulino). Attualmente, esistono in commercio diverse formulazioni di tossina botulinica, che prendono nomi diversi a seconda del paese di distribuzione. Prodotta dal batterio clostridium botulinum, la tossina è responsabile di un'intossicazione alimentare potenzialmente mortale, il botulismo, provocata dal consumo di cibo contaminato (soprattutto conserve fatte in casa e prodotti in scatola). Il meccanismo d'azione del botulino consiste nel bloccare il rilascio di una sostanza chimica prodotta dall'organismo, l'acetilcolina, che trasmette gli impulsi nervosi ai muscoli, regolandone la contrazione e, quindi, il movimento. Senza poter ricevere gli stimoli inviati dal sistema nervoso, i muscoli smettono di contrarsi e si rilassano fino ad arrivare alla paralisi muscolare. Mangiare cibi in cui sono presenti quantità elevate di tossina botulinica può avere conseguenze gravi e provocare la morte per asfissia in seguito al blocco dei muscoli della respirazione. Al contrario, piccole dosi della tossina, iniettate nei muscoli al fine di metterli temporaneamente a riposo, consentono di curare diversi disturbi collegati all'eccessiva o inadeguata contrazione muscolare. L'impiego della tossina botulinica deve essere mirato e accuratamente controllato.
Dal primo utilizzo della tossina con finalità curative sono in corso continue ricerche e sperimentazioni per ampliarne i campi di applicazione. Attualmente, le indicazioni terapeutiche autorizzate riguardano soprattutto i settori oculistico e neurologico in cui la tossina è impiegata per la cura di disturbi come lo strabismo, la spasticità, le contrazioni muscolari involontarie (ad esempio delle palpebre),
l'emicrania cronica e il trattamento della incontinenza urinaria da iperattività vescicale, soprattutto se causata da disfunzioni nervose.
Uso della tossina botulinica per fini estetici - Nella medicina estetica le iniezioni, o infiltrazioni, di tossina botulinica sono utilizzate per ridurre e attenuare le rughe di espressione. Si tratta delle rughe causate dalla ripetuta contrazione dei muscoli facciali che vengono attivati quotidianamente, spesso in maniera inconsapevole, soprattutto per manifestare le emozioni. Agendo direttamente sui muscoli responsabili della loro formazione, la tossina botulinica consente di distendere temporaneamente le rughe d'espressione, conferendo al viso un aspetto disteso e rilassato senza ricorrere all'intervento chirurgico.
pagina 9 di 20 L'infiltrazione di tossina botulinica non è efficace, invece, sulle rughe provocate dall'effetto della gravità
(come il rilassamento delle palpebre), né sulle rughe causate da un'eccessiva esposizione al sole o alle lampade abbronzanti.
Il Ministero della Salute ha autorizzato l'uso del botulino a fini estetici, quando la gravità delle rughe del viso ha un importante impatto psicologico in pazienti adulti, per la correzione delle: rughe verticali che si formano tra le sopracciglia (rughe glabellari) rughe cantali laterali (rughe perioculari, dette anche "zampre di gallina") che si formano nell'area del contorno occhi rughe frontali, osservate alla massima elevazione delle sopracciglia
Il ha, inoltre, riconosciuto l'impiego della tossina a fini estetici per contrastare la sudorazione CP_4 eccessiva (iperidrosi) del viso, delle ascelle, delle mani e dei piedi.
L'uso della tossina botulinica non è raccomandato negli individui al di sotto di 18 anni di età. Vi è, inoltre, una limitata esperienza di utilizzo in pazienti con età superiore ai 65 anni.
Cosa fare prima di procedere al trattamento delle rughe
Prima di sottoporsi alle infiltrazioni di tossina botulinica per la riduzione delle rughe è necessario valutarne attentamente i limiti e la sicurezza e sapere che il suo impiego per questa finalità è a pagamento:
Limiti:
l'effetto non è permanente non esistono garanzie di ottenere i risultati desiderati il processo di invecchiamento nelle aree del viso non trattate non viene arrestato
Sicurezza: le iniezioni di tossina botulinica devono essere eseguite da medici qualificati ed esperti è indispensabile una perfetta conoscenza dell'anatomia del volto, delle caratteristiche del farmaco e delle tecniche operative, per evitare che la tossina colpisca muscoli sbagliati o si diffonda ad aree adiacenti a quelle infiltrate (come può avvenire nel caso di dosaggi eccessivi)
l'iniezione può comportare alcuni rischi e determinare alcuni effetti indesiderati (effetti collaterali)
Visita preliminare
Durante la visita che precede l'infiltrazione di tossina botulinica, il medico esamina lo stato della pelle e delle rughe che si intendono eliminare valutando se, e come, procedere sulla base dei risultati desiderati e dello stato di salute della persona.
Il medico deve essere messo a conoscenza degli eventuali medicinali che si stanno prendendo poiché alcuni farmaci possono interferire con la tossina botulinica, alterando i risultati o provocando effetti indesiderati.
A sua volta, il medico illustra le modalità e i rischi della somministrazione della tossina, il comportamento da seguire nei giorni successivi e i risultati che è realisticamente possibile conseguire.
Come si esegue l'infiltrazione
Il trattamento con la tossina botulinica è effettuato in ambulatorio, iniettando dosi molto basse del farmaco nei muscoli facciali di cui si vuole indurre il rilassamento. Non è necessaria alcuna anestesia poiché le infiltrazioni, praticate con aghi sottilissimi, provocano solo un leggero fastidio, in genere ben tollerato.
Il numero di iniezioni dipende dalla grandezza dell'area su cui si deve intervenire e dal risultato che si vuole ottenere. In ogni caso, il trattamento ha una durata complessiva compresa tra i 10 e i 20 minuti.
Al termine della seduta si possono riprendere le normali attività. Basta avere l'accortezza di non massaggiare o strofinare le zone trattate e di evitare attività fisiche intense nelle 48 ore successive, per impedire la diffusione della tossina alle zone vicine.
Risultati
Gli effetti dell'infiltrazione di tossina botulinica non sono immediati. I primi risultati possono essere apprezzati dopo 2-5 giorni, mentre l'effetto completo si manifesta all'incirca dopo 2 settimane, momento in cui viene eseguita una visita di controllo per verificare l'esito del trattamento e, eventualmente, effettuare piccoli ritocchi. I risultati non sono definitivi ma tendono a scomparire gradualmente nell'arco di 4 o 6 mesi. La durata dipende da diversi fattori, determinante è la reazione al farmaco che varia da persona a pagina 10 di 20 persona (risposta soggettiva). Per mantenere il risultato ottenuto è, comunque, necessario sottoporsi periodicamente a ulteriori cicli di iniezioni.
Controindicazioni
La tossina botulinica non deve essere usata in casi di: malattie neuromuscolari, come la miastenia grave e la sindrome di Eaton Lambert infezione o infiammazione in atto nella zona da infiltrare allergia accertata alla tossina botulinica o ad una delle altre sostanze (eccipienti) contenute nel farmaco
(tra cui l'albumina umana)
L'impiego della tossina botulinica non è indicato nei seguenti casi: terapia in corso con alcune classi di antibiotici (aminoglicosidici e spectinomicina) e farmaci miorilassanti, che potrebbero amplificare gli effetti della tossina botulinica terapia in corso con farmaci antiaggreganti e anticoagulanti (come l'aspirina e l'eparina) che, fluidificando il sangue, potrebbero favorire la comparsa di lividi nelle sedi di iniezione
In gravidanza e durante l'allattamento è sconsigliato l'impiego della tossina botulinica perché non sono noti gli effetti sul bambino.
Rischi ed effetti indesiderati (effetti collaterali)
I rischi più comuni del trattamento comprendono: sintomi di tipo influenzale e mal di testa, nelle 24 ore successive all'applicazione comparsa di ematomi, o lividi, nelle sedi di iniezione debolezza muscolare e cedimenti del viso, come l'abbassamento della palpebra superiore, dovuti alla migrazione della tossina dalle sedi di iniezione ai muscoli adiacenti
In ogni caso, gli effetti collaterali sono, generalmente, reversibili e regrediscono nell'arco di pochi giorni o qualche settimana.
In una minima percentuale di persone si può sviluppare una resistenza alla tossina provocata, in genere, dal suo impiego in dosaggio eccessivo, o troppo frequente, che determina la formazione di anticorpi che la neutralizzano rendendola inefficace.
In rari casi, si possono manifestare problemi più seri, come l'offuscamento o lo sdoppiamento della vista quando vengono infiltrate le rughe intorno agli occhi, anche a distanza di alcune settimane dalle iniezioni.
In presenza di questi, o altri, disturbi (sintomi) gravi è necessario consultare immediatamente il proprio medico o recarsi al pronto soccorso più vicino.
Qualsiasi tipo di reazione indesiderata (reazione avversa), anche se solo presunta, può essere comunicata alle autorità sanitarie competenti attraverso l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa, seguendo le modalità consultabili cliccando il seguente link. La segnalazione di una reazione avversa, successivamente valutata da un gruppo di esperti, contribuisce alla raccolta di informazioni sulla sicurezza della tossina botulinica.” (https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/b/botox- botulino).
E' pur tuttavia vero come attualmente in Italia non esista una specializzazione universitaria in medicina estetica. Esistono però scuole private teorico-pratiche, master universitari e corsi specifici che si rivolgono sia ai laureati in medicina sia ai laureati in odontoiatria.
La convenuta, che risulta pacificamente essere un medico ortopedico, dichiara di avere seguito “n. 2 master in medicina estetica condotti nel 2019” (pag. 9 comparsa) senza tuttavia darne prova. La convenuta pertanto non ha provato di essere un medico qualificato ed esperto in medicina estetica.
La convenuta non ha provato di avere eseguito i trattamenti estetici in un ambulatorio dotato di tutti i requisiti, ed anzi risulta documentato (cfr. doc. 2 attoreo) come non siano avvenuti in un ambulatorio.
pagina 11 di 20 La convenuta non ha provato di avere osservato l'obbligo del consenso informato. La cui domanda posta in questo giudizio dall'attrice non è da considerarsi domanda nuova – come eccepito dalla difesa della convenuta - poiché l'ha argomentata ampiamente già nell'atto introduttivo, ancorchè poi non l'abbia riportata esplicitamente nelle conclusioni dello stesso atto introduttivo, poi riprendendole solo da ultimo con le note conclusive.
Come noto, secondo i Supremi Giudici (ex multis Cass., sez. III, ord. 25 giugno 2019 n. 16892), l'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità -sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente: “Trattasi di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, e in particolare al possibile verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, al fine di porre quest'ultimo in condizione di consapevolmente consentire al trattamento sanitario prospettatogli. Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili”. Ed ancora: “Si è al riguardo ulteriormente precisato che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (cfr. Cass., 16/05/2013, n.
11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c. la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta,
della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell'esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella -proposta in primo grado- basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo fondamento)”.
Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente.
Il trattamento medico terapeutico ha invece riguardo alla tutela del diritto fondamentale alla salute.
Quindi secondo la Cassazione la distinzione comporta “che il risarcimento spettante al paziente che non abbia rilasciato il proprio consenso a un intervento che, poi, non sia neanche stato eseguito correttamente
è doppio: uno per l'errata esecuzione della prestazione del sanitario e un altro, ulteriore e autonomo, per l'omesso consenso informato”.
Nella fattispecie in esame appare tuttavia ritenersi sufficientemente provato che ove informata adeguatamente dal sanitario l'attrice avrebbe comunque prestato il consenso, così realizzandosi la fattispecie del consenso presunto, come poi ha trovato riscontro anche nell'analisi dei Consulenti Tecnici nominati da questo ufficio.
pagina 12 di 20 La questione inerente il risarcimento del danno autonomo per tale violazione è in realtà molto sfaccettata, come ben ci ricorda la dottrina:
“Oltre a ribadire l'importanza dell'informazione, la Corte viene a delineare una sorte di schema per fissare le caratteristiche del consenso:
- Consapevole;
- Completo: in merito a tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili,con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili;
- Globale: deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso;
- Esplicito e non meramente presunto o tacito (anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito).
In merito alla complicanza in linea con l'interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza aggiunge che non può considerarsi eccezionale o altamente improbabile.
I due aspetti che possono interessare il risarcimento in caso di violazione del consenso informato investono:
- la lesione del diritto alla salute: il deficit informativo deve essere comunque provato ovvero il paziente deve allegare i fatti che a livello probatorio siano in grado di dimostrare che in caso di corretta informazione avrebbe optato per altra scelta
- la violazione del diritto all'autodeterminazione: la mancanza o la carenza informativa preventiva determinano ex se una relazione causale diretta con la violazione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
Tale schematizzazione non è comunque esaustiva perché la Corte richiede ulteriori tre elementi caratterizzanti la pretesa risarcitoria.
- la condotta lesiva che si deve concretizzare nell'omissione o nell'incompletezza delle informazioni fornite al paziente unitamente alla prova del presunto dissenso all'esecuzione dell'atto medico;
- l'evento di danno con carattere di plurioffensività, ovvero seguendo quanto già in precedenza riportato, rappresentato sia dalla lesione al diritto alla salute che all'autodeterminazione;
- il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo il nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., dall'evento di danno, rappresentando l'unico danno risarcibile non essendo ammesso quello in re ipsa.
Occorre, però precisare e ricordare, le peculiarità di tale tipologia di danno riportando le parole della stessa Corte “l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
“consenso/dissenso” che qualifica detta omissione”. Aggiunge:
“Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di pagina 13 di 20 sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni”.
Tutto ciò premesso per la Corte esistono cinque tipologie di casistica:
In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione - inadempiente (ex art. 1218 c.c.) o colposa (ex art. 2043 c.c.) - della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico - in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria - in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poichè, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit.).” (Paola Frati, Corte di Cassazione e danno da violazione del consenso informato: l'obbligo informativo a carico della struttura e del professionista e la sua prova, in
4.8.2023). Email_4
Il danno tuttavia non può essere riconosciuto quale danno in re ipsa ma deve essere provato, come ancora di recente evidenziato dalla Corte di cassazione: “Questa Corte ha chiarito che – posta la premessa per cui la pagina 14 di 20 violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi (v., ex multis, Cass. 11/11/2019, n. 28985; Cass. 4/11/2020, n. 24471) -, nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute), l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito – e l'esito infausto non si sarebbe verificato – non essendo stato voluto dal paziente;
invece, nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o all'intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini,
Cass. 12/06/2023, n. 16633).” (Cass., Sez. III, ord. 27 giugno 2024 n. 17649).
Nel nostro caso, dunque, seppure risulti palese la violazione in abstracto dell'obbligo del consenso informato, ricorre la fattispecie del consenso presunto, come anche riscontrato dai CCTTUU (“Vero è che nella fattispecie esaminata non è documentalmente presente nota scritta di informazione e, infine, di
“consenso informato”. Purtuttavia ricorre la fattispecie di “consenso presunto” (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); tale riflessione poggia sul fatto che la paziente si è ripetutamente sottoposta agli interventi estetici, dalla stessa specificatamente richiesti (quanto meno per tipologia) condotti dalla dr.ssa Lombardi. Da ricordare che tra la paziente e la dr.ssa Lombardi sono intercorse comunicazioni via W.A. con relative immagini;
tanto è che uno scambio informativo, ancorché non preventivo vi è stato”. pag. 28 relazione 27 maggio 2024 CCTTUU Dr.ssa
Marina Fantato dr. Giancarlo Forno), ed in particolare non può ritenersi provato un pregiudizio da parte dell'attrice.
Pertanto, tale specifica domanda andrà rigettata.
Quanto all'accertamento della responsabilità della convenuta, tanto per il danno patrimoniale quanto per il danno non patrimoniale, si è resa necessaria la nomina di due Consulenti Tecnici, un medico legale di provata esperienza e una dermatologa.
pagina 15 di 20 Occorre dunque prestare molta attenzione a quanto scritto nella relazione dei CCTTUU, richiamando all'uopo ampi stralci di essa:
“È bene evidenziare che il caso risulta assai scarsamente documentato, limitandosi la documentazione sanitaria alla sola scheda clinica di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Broni Stradella. Sono in atti reperti fotografici per datare esattamente alcuni dei quali è stata richiesta informazione alla paziente in corso di visita medico legale (vedere specifico paragrafo). Non vi è in atti documentazione clinica che, step by step, monitori l'iter sanitario come condotto dalla dr.ssa Lombardi;
non vi sono prescrizioni farmacologiche, non vi sono fotografie scattate dalla dr.ssa Lombardi che registrino la situazione del viso appena prima dell'iter terapeutico intrapreso e nei vari step. Allegata alla relazione preliminare del CTP della Convenuta vi è relazione clinica riferita alla dr.ssa
Lombardi a data 21.3.2024, che ripercorre le tappe terapeutiche. Alla luce di quanto sopra, si precisa, pertanto, che la storia clinica e, quindi, la successiva valutazione è stata ricostruita e condotta sulla base dei dati anamnestici (peraltro non contestati dal CTP della Convenuta in corso di visita clinica e medico legale dei CC.TT.UU.), delle fotografie in atti (ancorché qualora datate), di quelle alle repertazioni con datazione precisata dalla sig.ra in anamnesi e di quelle effettuate nel corso della visita medico legale. …
… si rileva che il primo intervento fu del 19/11/2021 e consistette nell'esecuzione di iniezioni di Botulino in regione frontale, perioculare (correzione di “zampe di gallina”) e glabellare e di iniezioni di acido ialuronico in regione naso labiale. La paziente venne congedata con la prescrizione di creme solari per fotoprotezione. Nel corso del secondo intervento del 3/12/2021 la paziente richiese di intervenire sulle alterazioni discromiche del volto per le quali venne sottoposta a una seduta di peeling chimico superficiale con conseguente esfoliazione dello strato corneo superficiale della pelle e successivo congedo della paziente con prescrizione di creme idratanti specifiche e di obbligo di fotoprotezione con spf 50+. Nel corso del terzo intervento dell'11/12/2021 la paziente venne sottoposta a una seconda seduta di peeling chimico superficiale sempre per migliorare ulteriormente le discromie del volto come da richiesta della paziente. Vennero trattate le aree discromiche sulle guance, regione periorale e parzialmente regione frontale. Si prende atto che nel corso della seduta la paziente ha accusato sensazione di bruciore, condizione attesa in quanto prevista dalle linee guida del peeling chimico;
le è stato effettuato un lavaggio del volto con acqua a termine della seduta. A seguire furono coerentemente prescritte creme idratanti + fotoprotezione con spf 50+. In data 20/12/2021 la paziente venne sottoposta all'ultima seduta di peeling chimico superficiale in cui avvertì la sensazione di bruciore come nella seduta precedente;
al termine venne sottoposta a lavaggio del volto con acqua. Fu, quindi, congedata con la coerente prescrizione di creme idratanti, lenitive e la raccomandazione di divieto di fotoesposizione e con utilizzo di creme contenenti schermo solare spf 50+. È documentato da scheda clinica accesso in data 31 gennaio 2022 presso il
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Broni Stradella. Si apprende che il soggetto venne riscontrato affetto da discromia facciale in esiti di trattamento estetico. All'anamnesi della citata scheda clinica è riportato, in particolare, disturbo cutaneo al viso dopo trattamento estetico;
nega altro (…) La paziente riferisce triplice trattamento estetico “peeling C15” con apparecchio verosimilmente ultrasonico iniziato il 17/12/21. Il 21.12.21 alla fine del terzo intervento compaiono lesioni cutanee (immagine sul cellulare) per le quali inizia trattamento con ON viso e Surfagen pomata. Dal 24 gennaio 22 a tutt'ora sempre su indicazioni del centro estetico prosegue con gocce, Derma Protection Zinc 20 crema e Controparte_5 ON viso crema. All'esame obiettivo, riportato nella più volte citata scheda clinica, sono indicate diffuse ed estese discromie al volto, di diversa intensità cromatica, maggiormente all'emivolto di sinistra (zigomo, guancia e fronte). Restante obiettività nei limiti. Si apprende che venne effettuata unicamente una visita generale di Pronto Soccorso. Ultimati gli accertamenti del caso, fu dimessa al domicilio con prescrizione di visita dermatologica che la sig.ra inspiegabilmente non effettuò. Sempre al dato anamnestico si apprende che per la cura del viso dopo gli interventi della dr.ssa Lombardi ha utilizzato farmaci acquisiti personalmente in farmacia e fatti acquistare in Marocco, farmaci non prescritti dalla dr.ssa Lombardi.” (pagg. 12-15 relazione 27 maggio 2024 CCTTUU Dr.ssa Marina Fantato dr. Giancarlo Forno).
pagina 16 di 20 Ed ancora:
“La localizzazione di tutte le macchie descritte corrisponde a zone fotoesposte. Sulla base dei dati rilevati si evince che il quadro clinico della sig.ra risulta compatibile con diagnosi di Melasma Parte_1
Superficiale ovvero di alterazione del colore della cute di natura estetica in soggetto geneticamente predisposto in quanto fototipo secondo la classificazione di FI. Tale alterazione della cute corrisponde a un'iperpigmentazione epidermica superficiale dovuta a semplice accumulo di melanina da iperfunzionamento dei melanociti il cui numero resta invariato. Tale condizione è elemento caratteristico della paziente e non il risultato di iter terapeutico posto in essere dalla dr.ssa Lombardi. … Al proposito dell'accesso al Pronto Soccorso, si prende atto che la paziente fu dimessa a domicilio con prescrizione di visita dermatologica che la sig.ra inspiegabilmente non effettuò. Ci siamo permessi di indicare il termine “inspiegabilmente” in quanto era sostanzialmente l'indicazione vincolante per una terapia specifica a fronte di un “effetto collaterale” “complicanza” rispetto a un iter terapeutico che era atteso dalla paziente senza alcuna problematicità. E' corretto puntualizzare che la sensazione di bruciore, l'eritema e gli esiti discromici successivi alla seduta di peeling chimico superficiale con acido tricloroacetico al 15% (TCA 15), a cui la paziente è stata sottoposta, sono condizioni cliniche attese in quanto previste al termine della seduta stessa secondo le linee guida di utilizzo del peeling chimico superficiale a scopo estetico e hanno breve durata (7/10 giorni) come riportato nei testi di medicina estetica e dermatologia estetica. Gli effetti ipercromici su alcune aree del viso, come lamentati dalla paziente nel decorso post peeling successivo alla terza seduta, benché' previsti seppure transitoriamente dalle linee guida del peeling chimico superficiale, sono risultati amplificati e trascinati per un tempo superiore al previsto in quanto un fototipo come quello della paziente (fototipo IV di FI) non è di prima scelta candidato all'esecuzione di un peeling chimico superficiale con TCA anche a bassa concentrazione ma più idoneo all'uso di altri tipi di peeling (es con Acido salicilico) che unitamente a una frequenza di esecuzione superiore a almeno 15 giorni rispetto a quella consigliata alla paziente avrebbero ridotto il rischio di effetti collaterali. Inoltre era utile visto il Fototipo in questione prescrivere alla sig.ra una visita di controllo a distanza di 48 ore dalla seduta per verificare il buon esito della seduta CP_6 stessa, il coesistere di eventuali effetti collaterali e per rinnovare le precauzioni più importanti come il divieto assoluto di fotoesposizione che è una prescrizione fondamentale per assicurare un decorso post peeling esente da complicanze. Queste due condizioni, nello specifico, non seguite dalla dr.ssa Lombardi configurano una fattispecie di imprudenza che in una scala di gradualità tra il lieve e il grave possiamo certo definire di grado lieve-medio. Si può ritenere che il quadro clinico attuale del volto della paziente sia certamente compatibile con una situazione di normalità nell'ambito della diagnosi di partenza, prima citata, poiché, alla visita condotta dai CC.TT.UU. non sono state rilevate differenze discromiche tra la parte trattata (volto) e la parte non trattata (collo);” (pagg. 16-18 relazione 27 maggio 2024 CCTTUU Dr.ssa Marina Fantato dr. Giancarlo Forno).
Ed infine:
“Alla luce delle considerazioni esposte sulla fattispecie di imprudenza come già prima classificata riteniamo che possa essere definito un periodo di danno biologico temporaneo quantificato in giorni 15 al 25%, quale periodo differenziale rispetto all'atteso nel caso in cui fossero stati utilizzati altri tipi di peeling (es con Acido salicilico) che unitamente a una frequenza di esecuzione superiore a almeno 15 giorni rispetto a quella consigliata alla paziente avrebbero ridotto il rischio di effetti collaterali, comunque attesi nello specifico trattamento. Per quanto prima discusso ritemiamo documentalmente che non sussista un danno biologico permanente legato alle prestazioni rese dalla dr.ssa Lombardi. Non vi è in atti tracciabilità documentale sull'informazione fornita alla paziente dalla dr.ssa Lombardi circa l'iter terapeutico comprese le eventuali reazioni avverse e le complicanze, elemento che è propedeutico al consenso al trattamento. … Per il danno biologico temporaneo ritengo coerente attribuire, in termini di sofferenza psicofisica, una valutazione di lievissima per il periodo di danno temporaneo al 25% (grado 1).
pagina 17 di 20 CONCLUSIONI In risposta ai quesiti posti dall'Ufficio si può concludere:
1 Sulla base dei dati rilevati si evince che il quadro clinico della sig.ra risulta compatibile Parte_1 con diagnosi di Melasma Superficiale ovvero di alterazione del colore della cute di natura estetica in soggetto geneticamente predisposto in quanto fototipo IV secondo la classificazione di FI. Tale alterazione della cute corrisponde a un'iperpigmentazione epidermica superficiale dovuta a numero resta invariato. Tale condizione è elemento caratteristico della paziente e non il risultato di iter terapeutico posto in essere dalla dr.ssa Lombardi.
2 Riteniamo sussistere la fattispecie di responsabilità professionale per imprudenza che possiamo definire di grado lieve-medio motivata dal fatto che un fototipo come quello della paziente (fototipo IV di
) non era di prima scelta candidato all'esecuzione di un peeling chimico superficiale con TCA Persona_3 anche a bassa concentrazione ma più idoneo all'uso di altri tipi di peeling (es con Acido salicilico) che unitamente a una frequenza di esecuzione superiore a almeno 15 giorni rispetto a quella consigliata alla paziente avrebbero ridotto il rischio di effetti collaterali. Inoltre era utile, visto il Fototipo in questione, prescrivere alla paziente una visita di controllo a distanza di 48 ore dalla seduta per verificare il buon esito della seduta stessa, unitamente a eventuali effetti collaterali, e rinnovare le precauzioni più importanti come il divieto assoluto di fotoesposizione che è una prescrizione fondamentale per assicurare un decorso post peeling esente da complicanze.
3 Per quanto al punto “2” è derivato un danno biologico temporaneo al 25% di giorni 15 che, in ogni caso, non ha precluso attività della vita quotidiana.
4 Preso atto dell'attuale obiettività non sussiste danno biologico permanente.
5 Non è stato necessario ricorrere a un assistente alla persona.
6 Relativamente al periodo di danno biologico temporaneo, riteniamo che vi possa essere stata una condizione di sofferenza psicofisica che in una scala dal 1 a 5 possiamo considerare al grado 1
(lievissima).
7 L'inabilità temporanea non ha impedito l'attività lavorativa svolta dalla perizianda all'epoca dei fatti.
8 Spese: La spesa di € 650.00, come da elementi informativi riferiti dalla paziente, versati alla dr.ssa Lombardi (non abbiamo al proposito ricevute/fatture per una coerente valutazione quali- quantitativa) è orientativamente riferibile al costo per l'acquisto dei farmaci utilizzati per l'iter terapeutico posto in essere dalla dr.ssa Lombardi.
8.1 Per quanto riguarda gli altri farmaci, come in atti variamente indicati, non vi è prescrizione farmaceutica specifica per cui non può essere presa in considerazione la spesa. Alcuni sono da considerarsi quali terapia per il canonico iter terapeutico.
8.2 Per quanto riguarda il periodo di danno biologico può essere presa in considerazione e accettata la spesa per acquisto di ON IS (orientativamente € 22,90).
9 Il trattamento effettuato dalla Convenuta, quale “libero professionista”, è stato eseguito quale Medico Chirurgo iscritto all'Albo Professionale.” (pagg. 19-23 relazione 27 maggio 2024 CCTTUU Dr.ssa Marina Fantato dr. Giancarlo Forno).
La relazione dei Consulenti Tecnici è risultata particolarmente approfondita e svolta con un metodo rigoroso e ineccepibile. Gli stessi CTU hanno svolto una puntuale ricostruzione dei fatti con riferimento all'anamnesi dell'attrice e hanno risposto puntualmente alle osservazioni del CTP di parte attorea.
Questo Giudice dunque deve tenerne ben conto, non risultando motivi per discostarsene.
pagina 18 di 20 Pertanto, conclusivamente, le domande attoree potranno trovare accoglimento nei limiti di quanto accertato dai Consulenti Tecnici, riconoscendo da un lato l'inadempimento della convenuta nel negozio stipulato con l'attrice, con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato, ossia con il rimborso delle spese pagate come da domanda riportata nelle conclusioni, ossia per €
550, nonchè sul versante del danno non patrimoniale nella misura accertata secondo il calcolo di cui alle
Tabelle Milanesi:
Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 0% Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15 Totale danno biologico temporaneo € 207,15
Danno morale (33,33%) € 69,04
Spese mediche € 550,00
TOTALE GENERALE: € 826,19
Le spese di lite, alla luce del principio di parziale soccombenza, devono essere proporzionalmente poste a carico di parte convenuta in ragione di 1/3, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, in base allo scaglione di riferimento per il valore specifico della causa (da €
5.201 a € 26.000), e così per il compenso di € 1.692,33 (su € 5.077) oltre al 15% delle spese forfettarie,
CPA ed IVA se dovuta.
Il compenso per la mediazione non potrà essere riconosciuto stante la palese sproporzione delle domande iniziali poste dall'attrice, rispetto a quanto ora riconosciuto.
Le spese della CTU andranno sostenute in ragione della metà da entrambe le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 19 di 20 Dichiara la responsabilità della dott.ssa dichiara la risoluzione del contratto e per Controparte_1
l'effetto condanna l'attrice alla restituzione della somma di € 550, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda in questo giudizio al saldo, in favore di;
condanna altresì l'attrice al risarcimento Parte_1 dei danni non patrimoniali quantificabili in € 276,19 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda in questo giudizio al saldo, in favore dell'attrice;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna altresì la dott.ssa a rimborsare a , con distrazione in favore del Controparte_1 Parte_1 procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc, le spese di lite, che si liquidano in € 1.692,33, oltre al
15% delle spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta. Spese della CTU in ragione della metà da entrambe le parti processuali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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